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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 29 ottobre
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4959/2022 R.G., avente ad oggetto ”Risarcimento
Danni” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Alvaro R. Basurto, Parte_1
- Attrice - contro quale genitore esercente la potestà sul minore CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario De Lorenzis, Per_1
- Convenuto - nonchè
quale genitore esercente la potestà sul minore Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Oronzo Mario Ingrosso, Per_1
- Altra convenuta -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 2.05.2022, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, e
[...] CP_1
quali genitori esercenti la potestà sul minore Controparte_2 [...]
, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare Per_1 responsabili i convenuti ai sensi degli art. 317 e 2048 c.c. per i fatti illeciti
1 commessi dal loro figlio minorenne ai danni della sig.ra Persona_1
. B) Per l'effetto condannarli, in solido tra loro, al risarcimento Parte_1
dei danni materiali e morali che si quantificano in € 13.000,00 o in quell'atra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. C) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.”.
L'attrice esponeva che un gruppo di ragazzi, nell'arco temporale compreso tra il mese di dicembre 2017 ed il mese di febbraio 2021, le avevano arrecato gravi molestie e disturbo, suonando ripetutamente ed insistentemente il citofono di casa, nonché proferendole ingiurie e causandole danni materiali mediante lanci di sassi conto la sua abitazione.
A causa di tali fatti l'attrice depositava ai Carabinieri della Stazione di
Surbo, ripetute denunce-querele contro ignoti nelle seguenti date: 26.06.2018,
14.10.2019, 02.11.2019, 10.12.2019, 27.01.2022, 01.02.2021 e 22.02.2021 (cfr. docc. in atti).
La deduceva che, grazie all'impianto di video sorveglianza, fatto Pt_1 installare appositamente presso l'abitazione dell'attrice per i fatti per cui è causa, ma soprattutto, alle telecamere installate nell'auto dell'attrice parcheggiata davanti casa, erano stati identificati solo due ragazzi del gruppo di minori, tali Persona_2
e , entrambi residenti a [...], i quali, interrogati dai
[...] Persona_1
Carabinieri della Stazione di Surbo, avevano ammesso le loro responsabilità, dichiarando di aver disturbato la famiglia dell'attrice, suonando ripetutamente il citofono della sua abitazione in più giorni.
Per tali fatti, furono rinviati a giudizio dal Tribunale per i Minorenni di
Lecce con imputazione “del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv, 659, 660 e 635 c.
2 n. 1 c.p. in relazione all'art. 625 n 7 perché in concorso tra loro e con altri ragazzi allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reiterate nel tempo, per biasimevoli motivi, arrecavano disturbo a
la quale era costretta a presentare …” . Parte_1
All'udienza del 31.01.2022, il Tribunale per i Minorenni di Lecce disponeva la sospensione del processo con messa alla prova dei suddetti minori per 5 mesi, presso i servizi sociali di Lecce.
2 Nelle more del procedimento penale, i genitori del minore , Persona_2 avevano presentato le proprie scuse alla per la biasimevole condotta Pt_1
assunta dal proprio figlio, definendo transattivamente la lite, mediante corresponsione del 50% dei danni materiali subiti dall'abitazione dell'odierna attrice, a causa dei lanci di sassi.
Poiché, invece, i genitori di non avevano inteso Persona_1 formulare alcuna proposta risarcitoria, né mai aveva chiesto Persona_1
scusa alla quest'ultima adiva codesto Tribunale al fine di sentirsi Pt_1 riconoscere il diritto al risarcimento dei danni morali e materiali subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.11.2022, si costituiva , in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Controparte_2
, al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto Persona_1
introduttivo, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi di lite.
La asseriva che la responsabilità penale di non CP_2 Persona_1 era mai stata accertata nel corso di un processo penale, atteso che in sede di udienza preliminare, il procedimento penale è stato sospeso perchè l'indagato ha chiesto di essere ammesso alla messa alla prova;
il G.U.P., accogliendo la richiesta, sospendeva il procedimento penale e fissava nuova udienza, nella cui sede dichiarava estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
La convenuta, pertanto, assumeva che non vi era stata alcuna sentenza che avesse accertato la penale responsabilità del minore, né vi era stata alcuna attività istruttoria che avesse ricostruito i fatti ed accertato l'ipotesi accusatoria.
Infine, la , asseriva che non aveva mai lanciato CP_2 Persona_1
pietre verso l'abitazione della contestando in toto l'asserito Pt_1 danneggiamento dell'immobile, che, quindi, non può essere ascritto al minore, così come non può assurgere ad elemento caratterizzante il danno morale richiesto, ritenendo che la condotta assunta fosse inidonea a provocare i danni morali indicati.
All'udienza del 23.05.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
il quale, però, si costituiva successivamente con comparsa di costituzione
[...]
e risposta depositata in data 29.03.2024, al fine di impugnare e contestare in toto
3 gli assunti difensivi attorei e chiedere il rigetto della relativa domanda, con conseguente condanna della al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Il , sostanzialmente, condivideva le difese già svolte dalla Per_1 CP_2
nel proprio atto di costituzione.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale,
l'interrogatorio formale di e e la prova Parte_1 Controparte_2 testimoniale.
Quindi, previa precisazione delle conclusioni ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da non può essere accolta per i Parte_1 seguenti motivi.
Appare opportuno, in primis, compendiare le risultanze delle prove orali in atti.
In sede di interpello, ha sostanzialmente ribadito quanto già Parte_1 affermato nei propri scritti difensivi, dichiarando quanto segue: vero che
[...]
suonava alla porta della mia abitazione la sera del 31.10.2020, Per_1
ricorrenza di Halloween: lo ho riconosciuto ma ciò si è verificato anche in altre date;
ciò è avvenuto dal 2018 sino al 31.1.2021. non posso affermare che avesse delle pietre in mano;
faceva parte del gruppo che lanciava pietre. Ho incontrato
, il quale non era solo ma insieme al padre ed alla sorella Persona_1
minore, ciò dopo la sua identificazione......come già detto, ho incontrato
[...]
dopo mia insistenza;
è venuto prima il padre con la figlia ed ho chiesto Per_1 che venisse a parlarmi anche il figlio;
ciò è avvenuto. Quando Persona_1
si è presentato dinanzi a me ha fatto scena muta e non mi ha chiesto scusa;
il padre ha cercato di giustificarlo dicendo che era il suo carattere. I danni arrecatimi sono quelli indicati nel preventivo della ditta .” (cfr. verb. ud. CP_3
29.05.2024).
La convenuta , ha dichiarato: “Non è vera la circostanza Controparte_2
sub 1 delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc dell'Avv. Basurto. In quel periodo non vivevo a Surbo ma ero trasferita a Merine presso l'abitazione del mio compagno , insieme con mio figlio e mia figlia. Mio Persona_3 Per_1
4 figlio non poteva trovarsi in quel periodo a Surbo;
chiaramente parlo del periodo precedente al 2020. Non è vera la posizione sub 2; quello che hanno fatto gli altri non lo so;
escludo che vi fosse mio figlio. In riferimento alla posizione sub 4) dalla videocamera si vede solo che mio figlio suona al citofono della abitazione della sig.ra . Non lanciava sassi assolutamente.” (cfr. Pt_1
verb. ud. 29.052024).
La teste , indifferente, ha dichiarato quanto segue: “È vero che Testimone_1
hanno molestato per tre anni suonando il campanello. Ciò posso Parte_1 dire perché una sera di novembre 2020 mi trovavo a cena in casa della mia amica
. Non ricordo l'orario, quando hanno iniziato a suonare il Parte_1
campanello dell'abitazione, dopo diversi suoni la mia amica è uscita sul pianerottolo per dire di smettere ed è stata presa a male parole. Sono uscita anche io ed ho assistito al fatto. Sono anche a conoscenza che tutta la famiglia aveva paura di uscire da casa. Non sono in grado di riconoscere le persone che suonavano il campanello. Ho appreso dalla mia amica che avevano lanciato sassi sull'abitazione facendo danni. … Posso dire che successivamente ho appreso dalla mia amica che tra i minori vi era tale .” (cfr. dich. teste Persona_1
, verb. ud. 24.10.2024) Tes_1
Il teste Luogotenente , all'epoca dei fatti per cui è causa Testimone_2
Comandate della Stazione dei Carabinieri di Surbo, ha riferito quanto segue:
“Riconosco l'annotazione di servizio del 4.3.2021 a mia firma depositato nel fascicolo dell'attrice. Ricordo che la signora ha depositato più querele per molestie e danneggiamenti, ma quello che io ho effettivamente rilevato è quello che ho indicato nella mia relazione. A risultano attribuiti gli Persona_1
episodi dell'8.11.2020 e 29.1.2021. Si vede solo che suonano. Vi sono stati dei danni alla tapparella ed all'automobile, ma per quello che risulta dalla mia indagine, ha solo suonato due volte in due episodi come già Persona_1 riferito. In riferimento a quanto accertato dalle mie indagini, non posso affermare che sia stato a provocare i danni.” (cfr. dich. Teste Persona_1 Tes_2
verb. ud. 24.10.2024).
Orbene, così compendiate le risultanze delle prove orali in atti, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, in particolare da quanto dichiarato dal
5 Luogotenente si può ritenere provato che , in due Tes_2 Persona_1 distinte occasioni (l'8.11.2020 ed il 29.1.2021) ha suonato al citofono dell'abitazione di come emerge dai filmati esaminati dai militari Parte_1
che hanno condotto le indagini.
Invero, sebbene il avesse confermato l'esistenza di danni alla tapparella Tes_2
dell'abitazione della ed all'automobile di quest'ultima, non ha potuto Pt_1 attribuire la paternità dei suddetti danni alla condotta del , dal momento Per_1
che, all'esito delle indagini espletate, non era emerso che lo stesso avesse partecipato al lancio dei sassi contro l'abitazione dell'odierna attrice.
Inoltre, la teste nulla ha riferito circa un presunto lancio di sassi da Tes_1
parte del , avendo genericamente dichiarato: “Posso dire che Per_1 successivamente ho appreso dalla mia amica che tra i minori vi era tale
[...]
”. Per_1
È fuor di dubbio che la messa alla prova per i minorenni non richiede
l'ammissione di colpevolezza; è uno strumento di rieducazione che permette la sospensione del processo e la conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo. L'istituto mira a favorire il recupero e il reinserimento sociale del minorenne attraverso un percorso personalizzato, anziché procedere con una sanzione o condanna.
Questo giudice ritiene che, alla luce delle emergenze processuali, in questa sede non può ritenersi provata la circostanza che sia stato Persona_1
l'autore materiale del lancio di sassi e, quindi, il responsabile dei danni materiali subiti dall'abitazione e dall'automobile della Pt_1
Può, invece, ritenersi provato con assoluta certezza il fatto che lo stesso si sia reso responsabile solo dell'aver immotivatamente suonato per due volte il citofono dell'abitazione dell'odierna attrice.
In questa sede, dal canto suo, non ha fornito all'attenzione Parte_1 del giudicante, idonea prova dei danni morali che avrebbe subito a causa della suddetta condotta posta in essere dal . Per_1
Pertanto, stante tutto quanto innanzi, la domanda attorea deve essere rigettata.
Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Lecce, 29 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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