TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/07/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5260/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1517/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa il 03/10/2022 promossa da
nato a [...] il [...], titolare della omonima ditta Parte_1 individuale con sede legale in Carlentini (SR), (c.f.: e Parte_2 C.F._1
P.Iva.: ), elettivamente domiciliata in Catania, via Escrivà n. 2 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Luca Contrino, del foro di Catania, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione
-opponente- nei confronti di già , (Codice Fiscale e numero di Controparte_1 Controparte_2 iscrizione al registro delle Imprese di Roma , che agisce a mezzo del procuratore P.IVA_2 speciale in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Delegato, CP_3 giusta procura speciale per atto Notaio in Roma del 29/01/2024 (Rep. 69368– Racc. Persona_1
36122), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giovanni De
Rosa e dall'avv. Stefano Autuori, elettivamente domiciliata presso i seguenti recapiti PEC:
e Email_1 Email_2
-opposta –
pagina 1 di 6 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto ritualmente notificato titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1517/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa in favore di con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di € Controparte_1
7.083,45, oltre interessi come da domanda e accessori di legge in forza delle seguenti fatture: n.
0890291430301619 30/03/2019 per € 3.748,47; n. 0890291430301611 del 30/05/2019 per € 793,99;
n. 0890291430301613 del 30/07/2019 per € 846,20; n. 0890291430301615 del 30/09/2019 per €
890,86; nr. 0890291430301616 del 30/11/2019 per € 803,93.
Chiedeva in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'opposta poiché la fornitura di energia elettrica era già stata sospesa/distaccata dallo stesso a seguito di prelievi irregolari;
in ogni caso il Controparte_1 consumatore non aveva richiesto il riallaccio e pertanto nulla è dovuto ai sensi dell'art. 57 cod. cons.; in subordine, chiedeva la compensazione con la somma riconosciuta dal Controparte_1 in favore della ditta edile in virtù delle fatture del 19 e del 25 novembre
[...] Pt_1
2019.
Esponeva in fatto che a partire dal 31.10.2018 nessuna energia elettrica era stata consumata per il periodo febbraio 2019 – novembre 2019 di cui alle fatture per cui è causa in quanto la fornitura di energia elettrica relativa al punto di prelievo intestato alla ditta individuale era stata Pt_1 disalimentata in data 31.10.2018, a seguito di accertamento congiunto effettuato da personale CP_2
e dai Carabinieri, con rimozione del contatore e della presa. Sosteneva, inoltre, la non debenza delle somme ingiunte, tenuto conto che in data 30.11.2018 aveva sottoscritto un nuovo contratto di fornitura con . Chiariva, inoltre, che per il periodo pregresso aveva Controparte_4 stipulato un accordo transattivo con la società agente per conto del Parte_3 Controparte_1
versando la somma di € 24.000,00 a saldo e stralcio di ogni residuo debito relativo
[...] alla ricostruzione dei consumi. Evidenziava, infine, che lo stesso Servizio Elettrico Nazionale aveva riconosciuto l'insussistenza dei consumi nel periodo febbraio – novembre 2019, emettendole sopradette fatture di rimborso per un totale di € 6.382,09.
Si costituiva in giudizio tardivamente in data 6.3.2023 il , che Controparte_1 contestava quanto dedotto ed affermato da parte opponente e chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte dalla parte opponente con condanna all'immediato pagamento di ogni somma dovuta alla convenuta opposta, in conseguenza dell'avvenuta erogazione di energia.
pagina 2 di 6 Con ordinanza del 7.3.2023 venivano assegnati i termini per esperire il procedimento di mediazione ed i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c..
In data 12.1.2024 si costituivano nell'interesse del in Controparte_1 sostituzione dei precedenti procuratori l'avv. Rachele Polidori e l'avv. Giovanni De Rosa facendo propri tutti gli atti e le comparse depositate dall'avv. Rachele Polidori.
Espletata l'attività istruttoria attraverso la produzione di documenti, la causa all'udienza del
15.4.2025 è stata riservata in decisione con termini ex art.190 c.p.c..
Così ricostruito l'iter processuale va affermato che l'opposizione è fondata.
In punto di riparto dell'onere della prova, spetta a parte opposta, che si assume creditore (attore in senso sostanziale), allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato (art. 2697, co. 1
c.c.), mentre ricade sulla parte opponente (convenuto in senso sostanziale) l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o eccependo fatti estintivi o modificativi di tale diritto, (cfr. ex multis Cass. SS.UU., sentenza
30/10/2001 n. 13533, Cass. n. 16336/2020).
Risulta documentato che a seguito dell'accertamento compiuto dai Carabinieri di Carlentini
E distrribuzione in data 31.10.2018 l'utenza ubicata in Carlentini Controparte_5 Pt_2
Marcellino s.n. intestata a si è proceduto “alla rimozione del contatore Parte_1 elettronico è alla presa disalimentando di fatto la fornitura” ( cfr. all. 4 atto di citazione verbale di verifica).
Documentato, inoltre, è l'accordo transattivo intervenuto fra le parti con conseguente pagamento dei consumi relativi alla ricostruzione per il periodo novembre 2013 – ottobre 2018 con conseguente pagamento di € 24.000,00 a saldo e stralcio di ogni residuo debito relativo alla ricostruzione dei consumi.
Inoltre, ha dimostrato di avere un credito € 6.382,09, producendo la fattura del Parte_1
19/11/2019 di € 3.555,84 di “chiusura contratto” e la fattura del 25/11/2019 di € 2.826,25 (all. 7 e 7 bis citazione), nonché di avere sottoscritto un nuovo contratto di fornitura con Enel Energia –
Mercato libero dell'energia a partire dal 30.11.2018 (cfr. all.8 atto di citazione).
Premesso quanto sopra, si rileva che parte opposta che ne aveva l'onere non ha fornito alcuna prova a supporto della sua pretesa creditoria, non avendo fornito né il contratto né i dati relativi ai consumi energetici rilevati dal distributore.
È appena il caso di ricordare che il creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è attore in senso sostanziale e deve fornire la prova del suo credito. Orbene, secondo la giurisprudenza, nel caso di contratto di somministrazione grava sul gestore provare l'entità dei pagina 3 di 6 consumi e la bolletta è un atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n.
847 ). Ne consegue che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale, non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 02.12.2002, n.
17041), l'utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo e l'ente è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore centrale, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura.
La bolletta dell'energia elettrica non basta a dimostrare che effettivamente l'azienda abbia erogato il servizio e in un procedimento ordinario non può essere utilizzata come prova per richiedere all'utente il pagamento di una determinata somma. Queste ultime non possono assurgere a prova dell'avvenuta fornitura in quanto le bollette emesse nell'ambito del rapporto di utenza hanno natura di atti unilaterali contabili inidonei a fornire prova del credito in esse indicato, restando quindi onere del creditore-opposto dimostrare tanto l'avvenuta esecuzione della prestazione quanto la sua corretta quantificazione e corrispondenza al compenso pattuito. Pertanto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non ha valore come prova, quindi le fatture così come gli estratti autentici delle scritture contabili, non costituiscono validi elementi di prova nel presente giudizio.
La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato (cfr. anche sentenza Cass. del 12/01/2016 n. 299) che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n°
1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass.
28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n°
17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012
n.816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532;
Tribunale di Messina 03/05/2006 n, 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n. 3159).
Lo stesso dicasi con riguardo agli estratti autentici delle scritture contabili della società opposta, secondo la Corte Costituzionale, infatti, gli estratti contabili, in caso di opposizione nel procedimento monitorio vanno apprezzati dal giudice, inizialmente o nel prosieguo, nel quadro complessivo delle emergenze processuali. Come ha infine chiarito la Suprema Corte con la sentenza n. 9542/2018, nell'eventualità in cui venga instaurato un procedimento di opposizione pagina 4 di 6 all'ingiunzione, sarà dunque il creditore ricorrente a dover fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura precedentemente allegata. estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
Nel caso in ispecie è di tutta evidenza che, di fronte alla contestazione dell'opponente sarebbe stato onere di parte convenuta (attrice sostanziale) dimostrare l'esistenza del titolo dedotto in giudizio: nulla risulta al riguardo.
Orbene si osserva, che nel presente giudizio non ha neppure Controparte_1 fornito la prova dell'esistenza del contratto di somministrazione.
Al riguardo, risulta che ha contestato l'avvenuta riattivazione della Parte_1 summenzionata utenza ed ha negato di avervi prestato il proprio consenso per il periodo successivo al 31.10.2018, deducendo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo che “non ha richiesto il Cont riallaccio o una nuova fornitura di energia elettrica al per quel punto di prelievo né ha pagato la somma che di consueto viene immediatamente quantificata dalla società di recupero crediti per riavere la fornitura”, anzi ha affermato di avere attivato una nuova fornitura con nel CP_4 mercato libero.
Ciò posto, devesi escludere l'esistenza di un contratto di fornitura riconducibile ai corrispettivi di cui alle fatture monitoriamente azionate, risultando dalla nota del 25 Cont maggio 2022 che “ nulla deve al posto che a partire dal 31.10.2018 si è visto Parte_1 rimuovere dai tecnici dell' sia il contatore che la presa ovvero da quella data il sig. si è CP_2 Pt_1 visto disalimentare del tutto la fornitura in oggetto”.
Si osserva che si è, quindi, in presenza di fornitura oltre che non provata anche non richiesta, disciplinata dall'art. 57 codice del consumo, secondo cui “È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.
Va, quindi, ritenuta l'infondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata da , richiamandosi, al riguardo, il Controparte_1 principio sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art. 57 del codice del consumo ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto – con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette - su quelli del professionista, pagina 5 di 6 dovendosi riconoscere al citato art. 57 pure una valenza latamente sanzionatoria” (Cass. Ordinanza n. 261 del 12/01/2021).
In buona sostanza, la società opposta non ha correttamente assolto l'onere probatorio alla stessa spettante con riferimento alla propria pretesa creditoria, già riconosciuta in fase monitoria.
Va rigettata invece la domanda con la quale ha chiesto la Parte_1 condanna dell'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria, non sussistendone, i presupposti, non ravvisandosi, a carico dell'ente somministrante, profili di colpa grave sotto il profilo del mancato impiego della doverosa diligenza.
Alla luce delle risultanze di causa, il decreto ingiuntivo opposto n. 1517/2022 di questo Tribunale va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore euro 5.200,01- 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente
Restano assorbite le ulteriori domande proposte fra le parti.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G.
n. 5260/2022, così provvede:
- Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1517/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa il 03/10/2022;
- Condanna l'apposta al pagamento delle spese di lite a favore di che quantifica Parte_1 ex D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147 (Valore della Causa: da €
5.201 a € 26.000, fascia media) in € 5.077,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge se dovute.
Così deciso in Siracusa il 24 luglio 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
pagina 6 di 6