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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, con l'avvocato Isabel De Lima
[...]
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nata a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_1
vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono discendenti della cittadina Italiana SI.ra nata in [...] nel Comune di San Persona_1
Benedetto Po (Provincia di Mantova) il giorno 29.07.1866 figlia del SI. Persona_2
e della SI.ra (v. Doc 002).
2. In data 16.05.1885 la SI.ra Persona_3 Per_1
i sposò con il SI. (v. Doc 003) e dal loro matrimonio
[...] Controparte_2
nacque il SI. il giorno 12.01.1888 (v. Doc 004);
3. Nell'anno Persona_4
1912 il SI. si sposò con la SI.ra Persona_4 Controparte_3
(v. Doc 005) e dal loro matrimonio nacque il SI. il giorno Persona_5
13.02.1913 (v. Doc 006);
4. In data 20.05.1944 il SI. si sposò Persona_5
con la SI.ra (v. Doc 007), in virtù del matrimonio la sposa Controparte_4
passò a firmare col nome di , e dal loro matrimonio nacque il Controparte_5
SI. il giorno 15.07.1946 (v. Doc 008);
5. In data Persona_6
07.03.1974 il SI. si sposò con la SI.ra Persona_6 [...] (v. Doc. 009), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col Persona_7
nome di , e dal loro matrimonio nacquero: il SI. Persona_8 [...]
il giorno 24.11.1974 (v. Doc 010), il SI. Parte_4 Parte_1
il giorno 09.11.1976 (v. Doc 014), e il SI.
[...] Parte_7
il giorno 14.06.1985 (v. Doc. 018);
6. In data 08.06.1995 il SI.
[...] Parte_4
si sposò con la SI.ra (v. Doc. 011), in virtù del
[...] Persona_9
matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_10
e dal loro matrimonio nacquero: il SI. l giorno
[...] Parte_6
15.12.1995 (v. Doc 012), e la SI.ra il giorno 04.03.1999 Parte_5
(v. Doc 013);
7. In data 17.10.2012 il SI. si sposò con la Parte_1
SI.ra (v. Doc. 015), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare Parte_8
col nome di e dal loro matrimonio nacquero: Persona_11 [...]
l giorno 10.08.2010 (v. Doc 016), e il giorno Parte_2 Parte_3
19.06.2013 (v. Doc 017);
8. In data 21.07.2023 il SI. si Parte_7
sposò con la SI.ra (v. Doc. 019), in virtù del matrimonio la Persona_12 sposa passò a firmare col nome di . Persona_13
Il non si è costituito. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nata a [...] il Persona_1
29.7.1866 (doc. 2 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
20 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1
resistente.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
sono cittadini italiani. Parte_7
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 19.6.2025
Il giudice
Christian Colombo