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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7011 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 750/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025 tra:
in persona del suo l.r. pro tempore, (CF. Parte_1
) elett.te dom.ta in Ortona alla Piazza Porta Caldari 26 c/o lo studio P.IVA_1 dell'Avv.to Maurizio Mililli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
(CF. ) e (CF. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, elett.te dom.ti in Roma alla Via Monte Zebio 28 c/o lo studio C.F._2 dell'Avv.to Pietro Signorelli che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 858/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato Parte_2 la sentenza n. 858/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei suoi confronti dagli odierni appellati, ha così pronunciato:
“il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da e ogni altra domanda ed eccezione respinta o disattesa, Controparte_1 CP_2 così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e dichiarata la natura usuraria della clausola sugli interessi moratori del muto 28.6.2007, condanna la a restituire agli Controparte_3 attori la somma di € 28.849,00 oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite agli attori liquidate in € 300,00 per spese ed € 7.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese di ctu.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1815 II^ Comma in combinato disposto con l'art. 644 c.p. così come interpretati dalla Cassazione civile Sez. Unite n.
1957/2020, nonché violazione del principio di simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 108/96 ed il TEG della singola operazione, per avere il Giudice di prime cure omesso di considerare la maggiorazione media dei 2.1 punti percentuali rilevante ai fini della verifica pag. 2/9 dell'usura sulla mora, nonché per avere creato un artificioso tasso effettivo di mora non previsto in contratto e privo di rilevanza scientifico-contabile;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1815 II^ comma in combinato disposto con l'art. 644 c.p. per avere considerato, ai fini della verifica della usurarietà delle condizioni contrattuali, la penale di estinzione anticipata e, conseguentemente, dichiarato la gratuità del contratto di mutuo ex adverso impugnato;
3) Violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova integralmente incombente su controparte, per avere il giudice di prime cure, in difetto di qualsiasi elemento probatorio, ritenuto esistente un indebito pagamento per interessi non dovuti, senza che controparte avesse fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei ratei di mutuo;
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In integrale riforma della sentenza n. 858/21 pubblicata il 7.7.21 (rep. 1227/21 del 7.7.21) nel procedimento rubricato al n. 2246/2018 R.G. emessa dal Tribunale di Viterbo, nella persona del G.U. Dr. Franco Bonato, Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 858/21 oggetto di impugnazione;
2) Nel merito, accertata e dichiarata la piena validità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo del 28.6.2007 oggetto di causa, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno proposto avverso la medesima sentenza appello incidentale condizionato per i seguenti motivi:
pag. 3/9 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 comma 2 e 183 c.p.c. in relazione all'art. 644 c.p., agli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, nonché della Legge 108/96 e L. 24/01
– difetto e/o insufficienza di motivazione in sentenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB. anche in relazione agli artt. 1346 –
1418 – 1419 – 1283 e 1284 c.c.- Indeterminatezza del contratto conseguente alla applicazione di capitalizzazione in regime composto e non semplice, derivante dall'ammortamento c.d. alla “francese” (A) e sulla rilevata difformità dei valori
ISC/TAEG in contratto (B) – oggetto di domanda subordinata – difetto di motivazione in sentenza.
Hanno, pertanto, così concluso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: in via preliminare: rigettare ogni richiesta di provvisoria immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 858/21 emessa dal Tribunale di Viterbo il 7.7.21 e resa pubblica in pari data, in assenza dei relativi presupposti e di interesse ad agire da parte della ricorrente;
in via principale: rigettare tutte le domande come formulate da Parte_2 siccome infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sentenza n. 858/21 emessa e resa pubblica dal Tribunale di Viterbo in data 7.7.21; in via subordinata, condizionata ed incidentale: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da rilevare e dichiarare che, con riferimento al Pt_1 Parte_2 contratto di mutuo per atto Notaio di Viterbo Rep. 7255 – Racc. n. 4663 Persona_1 del 28.6.2007: sono stati pattuiti e quindi applicati tassi contrattuali usurari e che pertanto le relative clausole sono nulle e il prestito gratuito, come per legge, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.; dichiarando per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti come effettuati a tale titolo durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa ed in esito a ctu.
In via ulteriormente subordinata, condizionata ed incidentale: sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da rilevare e dichiarare: a) che Parte_2 sono stati violati gli artt. 1346 – 1418 – 1419 – 1283 e 1284 c.c., nonché la norma dell'art. 1322 c.c. e l'art. 9 comma 3 della L. n. 192 del 1998, per le motivazioni di cui in narrativa,
pag. 4/9 con conseguente indeterminatezza dei contratti e violazione dell'art. 117 TUB. e per l'effetto dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e rideterminato correttamente il saggio di interesse sostitutivo applicabile, rideterminare il rapporto dare/avere tra i contraenti, con condanna della convenuta a restituire agli attori le maggiori somme non dovute. Il tutto anche in esito a ctu.
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'esto della dichiarazione di non luogo a provvedere sulla istanza di inibitoria essendovi stata espressa rinuncia della appellante, la causa è stata assunta a decisione sulle conclusioni delle parti alla udienza a trattazione scritta del 20.5.2025.
Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo.
Alla odierna udienza, sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Prendendo le mosse dall'appello principale della banca, osserva la Corte che in primo grado
è stata espletata una puntuale ctu. la quale ha fornito tutte le opportune e specifiche risposte ai quesiti postigli dal Tribunale che, tuttavia, le ha disattese, in accoglimento delle domande attoree.
Ciò premesso, con il primo motivo la difesa appellante censura la sentenza per avere il
Tribunale ritenuto che il tasso soglia usura con riferimento a quello previsto per gli interessi moratori fosse statio superato al momento della pattuizione e ciò, in quanto non andrebbe applicata la maggiorazione di 2,1 punti poiché non indicata da fonti normative primarie legittimate a disciplinare condotte penalmente rilevanti.
La censura coglie nel segno.
La questione è stata dibattuta sia nella giurisprudenza di merito che di Legittimità ma può dirsi ormai definitivamente superata.
Appare sufficiente, al riguardo, fare richiamato anche alla più recente pronuncia della S.C. la quale, richiamando i noti principi affermati dalle SS.UU. con la decisione n. 19597/2020, ha ricordato come il raffronto tra il TEG e il tasso soglia deve essere effettuato “in forza pag. 5/9 delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM” e, inoltre, che “per confrontare il TEG applicato dalla singola banca con il tasso soglia del periodo, deve essere utilizzata la stessa formula seguita dal peer rilevare Controparte_4 trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia. Tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia” (Cass. Sez. III^ 19.11.2024 n. 29794).
Nel caso di specie il ctu., con riferimento ai primi tre quesiti, ha così risposto:
1) “Le condizioni indicate nel contratto di mutuo sono risultate conformi al Piano di ammortamento prodotto dall'Istituto di credito”.
2) “Dalla documentazione agli atti è emerso un Tasso Effettivo Globale relativamente al mutuo oggetto della controversia pari al 6,150%, conforme al tasso soglia dell'8,580%, determinato incrementando del 50% il tasso medio del 5,720% rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso”.
3) “Il tasso di mora contrattuale è risultato pari all'8,580%, identico al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso” per il periodo oggetto del contratto”.
Va, peraltro, anche ricordato come la S.C. abbia definitivamente affermato il principio per cui anche gli interessi di mora ricadono sotto il vincolo del non superamento del tasso soglia (Cass. SS.UU. 18.9.2020 n. 19597).
La medesima S.C., tuttavia, in questo confermato anche da successive pronunce (Cass.
16.5.2022 n. 15505), ha affermato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 196/08 art. 2 comma 4, vanno qualificati ipso iure usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi con interessi moratori”.
Dunque, non risulta che il tasso soglia pattuito, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli di mora, fosse superiore a quello previsto, sicchè la domanda di accertamento della nullità delle clausole che prevedevano i tassi applicati, in quanto non erano da ritenersi affetti da nullità, non poteva che essere respinta.
Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento. pag. 6/9 La difesa appellante, infatti, lamenta la erroneità della sentenza per avere il Primo giudice ritenuto che ai fini del calcolo del tasso soglia si dovesse tenere conto della penale per estinzione anticipata del mutuo.
Ora, ferma restando che dalla documentazione in atti non risulta neanche la applicazione da parte della banca della detta penale in capo agli attori odierni appellati, la questione è stata ancora una volta definitivamente affrontata e risolta da questo Ufficio in sede di merito (e non si ritiene di doversi discostare dai propri numerosi precedenti), ma anche dalla stessa Corte di Cassazione la quale ha escluso tale possibilità, essendo la penale
“collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè,
a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
In ogni caso, anche a voler procedere alla sommatoria di tale voce, il ctu. ha concluso nel senso che “lo stesso tasso, determinato includendo fra gli oneri accessori l'eventuale commissione massima dovuta per estinzione anticipata del mutuo, è risultato pari al
6,270%, anch'esso conforme al tasso soglia dell'8,580% rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso”.
Il terzo motivo è ugualmente meritevole di accoglimento in conseguenza della fondatezza dei due precedenti, non risultando dagli atti prodotti da parte attorea alcun pagamento in più rispetto a quanto da essi effettivamente dovuto alla banca appellante.
La sentenza, pertanto, sulla base dei detti motivi deve essere totalmente riformata.
Avendo gli appellati proposto a loro volta appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale ex adverso posto, occorre prendere in esame i relativi motivi: con il primo motivo viene censurata la sentenza per non avere il Giudice di prime cure valutato la incidenza con riferimento al mutuo di cui è causa della applicazione dell'interesse composto nel piano di “ammortamento alla francese”, ovvero il c.d. “costo occulto” e la sua incidenza nel TEG”.
La questione dell'ammortamento alla “francese” è stata definitivamente risolta dalle SS.UU. nei seguenti termini:
pag. 7/9 “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass. SS.UU. 29.5.2024 n. 15130).
Ne consegue, che l'appello è da respingersi.
Pa Come secondo motivo, invece, si lamenta la difformità tra l' ed il TAEG, sempre con riferimento al piano di ammortamento che avrebbe determinato la indeterminatezza del mutuo.
Orbene, il ctu. ha così concluso in parte qua: “l'ISC determinato sulla base delle informazioni presenti nel contratto (6,150%) è risultato superiore a quello indicato dall'Istituto di credito (6,120%). Le informazioni presenti nel contratto di mutuo, nel capitolato e nel piano di ammortamento sono risultate sufficienti per consentire il calcolo del tasso effettivo e delle rate mensili”.
Dunque, ferma restando che giammai ne sarebbe potuta derivare una declaratoria di nullità, nel caso di specie in alcun modo la denunciata difformità ha inciso in ordine alla determinatezza del contratto di mutuo regolarmente sottoscritto dalle parti.
Ne consegue, il rigetto dell'appello incidentale condizionato.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico degli appellati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e su quello incidentale condizionato proposto da Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 858/21 del Tribunale di Viterbo, ogni
[...] CP_2 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
pag. 8/9 accoglie l'appello principale proposto dalla banca e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, così provvede:
rigetta le domande proposte dagli attori e . Controparte_1 CP_2
Rigetta l'appello incidentale condizionato.
Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore della banca appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che così liquida:
quanto al primo grado come da sentenza impugnata, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al presente grado in € 12.156,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U..
Pone definitivamente a carico degli appellati le spese della ctu. di primo grado.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellati, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 750/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025 tra:
in persona del suo l.r. pro tempore, (CF. Parte_1
) elett.te dom.ta in Ortona alla Piazza Porta Caldari 26 c/o lo studio P.IVA_1 dell'Avv.to Maurizio Mililli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
(CF. ) e (CF. Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
, elett.te dom.ti in Roma alla Via Monte Zebio 28 c/o lo studio C.F._2 dell'Avv.to Pietro Signorelli che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione
- APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 858/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato Parte_2 la sentenza n. 858/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande proposte nei suoi confronti dagli odierni appellati, ha così pronunciato:
“il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da e ogni altra domanda ed eccezione respinta o disattesa, Controparte_1 CP_2 così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice e dichiarata la natura usuraria della clausola sugli interessi moratori del muto 28.6.2007, condanna la a restituire agli Controparte_3 attori la somma di € 28.849,00 oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite agli attori liquidate in € 300,00 per spese ed € 7.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese di ctu.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1815 II^ Comma in combinato disposto con l'art. 644 c.p. così come interpretati dalla Cassazione civile Sez. Unite n.
1957/2020, nonché violazione del principio di simmetria tra il TEGM rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. n. 108/96 ed il TEG della singola operazione, per avere il Giudice di prime cure omesso di considerare la maggiorazione media dei 2.1 punti percentuali rilevante ai fini della verifica pag. 2/9 dell'usura sulla mora, nonché per avere creato un artificioso tasso effettivo di mora non previsto in contratto e privo di rilevanza scientifico-contabile;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1815 II^ comma in combinato disposto con l'art. 644 c.p. per avere considerato, ai fini della verifica della usurarietà delle condizioni contrattuali, la penale di estinzione anticipata e, conseguentemente, dichiarato la gratuità del contratto di mutuo ex adverso impugnato;
3) Violazione e/o falsa applicazione del principio dell'onere della prova integralmente incombente su controparte, per avere il giudice di prime cure, in difetto di qualsiasi elemento probatorio, ritenuto esistente un indebito pagamento per interessi non dovuti, senza che controparte avesse fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei ratei di mutuo;
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In integrale riforma della sentenza n. 858/21 pubblicata il 7.7.21 (rep. 1227/21 del 7.7.21) nel procedimento rubricato al n. 2246/2018 R.G. emessa dal Tribunale di Viterbo, nella persona del G.U. Dr. Franco Bonato, Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 858/21 oggetto di impugnazione;
2) Nel merito, accertata e dichiarata la piena validità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo del 28.6.2007 oggetto di causa, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Si sono costituiti gli appellati i quali, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno proposto avverso la medesima sentenza appello incidentale condizionato per i seguenti motivi:
pag. 3/9 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 comma 2 e 183 c.p.c. in relazione all'art. 644 c.p., agli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, nonché della Legge 108/96 e L. 24/01
– difetto e/o insufficienza di motivazione in sentenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB. anche in relazione agli artt. 1346 –
1418 – 1419 – 1283 e 1284 c.c.- Indeterminatezza del contratto conseguente alla applicazione di capitalizzazione in regime composto e non semplice, derivante dall'ammortamento c.d. alla “francese” (A) e sulla rilevata difformità dei valori
ISC/TAEG in contratto (B) – oggetto di domanda subordinata – difetto di motivazione in sentenza.
Hanno, pertanto, così concluso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: in via preliminare: rigettare ogni richiesta di provvisoria immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 858/21 emessa dal Tribunale di Viterbo il 7.7.21 e resa pubblica in pari data, in assenza dei relativi presupposti e di interesse ad agire da parte della ricorrente;
in via principale: rigettare tutte le domande come formulate da Parte_2 siccome infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sentenza n. 858/21 emessa e resa pubblica dal Tribunale di Viterbo in data 7.7.21; in via subordinata, condizionata ed incidentale: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da rilevare e dichiarare che, con riferimento al Pt_1 Parte_2 contratto di mutuo per atto Notaio di Viterbo Rep. 7255 – Racc. n. 4663 Persona_1 del 28.6.2007: sono stati pattuiti e quindi applicati tassi contrattuali usurari e che pertanto le relative clausole sono nulle e il prestito gratuito, come per legge, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c.; dichiarando per l'effetto e conseguentemente illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti come effettuati a tale titolo durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa ed in esito a ctu.
In via ulteriormente subordinata, condizionata ed incidentale: sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto da rilevare e dichiarare: a) che Parte_2 sono stati violati gli artt. 1346 – 1418 – 1419 – 1283 e 1284 c.c., nonché la norma dell'art. 1322 c.c. e l'art. 9 comma 3 della L. n. 192 del 1998, per le motivazioni di cui in narrativa,
pag. 4/9 con conseguente indeterminatezza dei contratti e violazione dell'art. 117 TUB. e per l'effetto dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e rideterminato correttamente il saggio di interesse sostitutivo applicabile, rideterminare il rapporto dare/avere tra i contraenti, con condanna della convenuta a restituire agli attori le maggiori somme non dovute. Il tutto anche in esito a ctu.
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
All'esto della dichiarazione di non luogo a provvedere sulla istanza di inibitoria essendovi stata espressa rinuncia della appellante, la causa è stata assunta a decisione sulle conclusioni delle parti alla udienza a trattazione scritta del 20.5.2025.
Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo.
Alla odierna udienza, sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Prendendo le mosse dall'appello principale della banca, osserva la Corte che in primo grado
è stata espletata una puntuale ctu. la quale ha fornito tutte le opportune e specifiche risposte ai quesiti postigli dal Tribunale che, tuttavia, le ha disattese, in accoglimento delle domande attoree.
Ciò premesso, con il primo motivo la difesa appellante censura la sentenza per avere il
Tribunale ritenuto che il tasso soglia usura con riferimento a quello previsto per gli interessi moratori fosse statio superato al momento della pattuizione e ciò, in quanto non andrebbe applicata la maggiorazione di 2,1 punti poiché non indicata da fonti normative primarie legittimate a disciplinare condotte penalmente rilevanti.
La censura coglie nel segno.
La questione è stata dibattuta sia nella giurisprudenza di merito che di Legittimità ma può dirsi ormai definitivamente superata.
Appare sufficiente, al riguardo, fare richiamato anche alla più recente pronuncia della S.C. la quale, richiamando i noti principi affermati dalle SS.UU. con la decisione n. 19597/2020, ha ricordato come il raffronto tra il TEG e il tasso soglia deve essere effettuato “in forza pag. 5/9 delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM” e, inoltre, che “per confrontare il TEG applicato dalla singola banca con il tasso soglia del periodo, deve essere utilizzata la stessa formula seguita dal peer rilevare Controparte_4 trimestralmente il TEGM applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia. Tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia” (Cass. Sez. III^ 19.11.2024 n. 29794).
Nel caso di specie il ctu., con riferimento ai primi tre quesiti, ha così risposto:
1) “Le condizioni indicate nel contratto di mutuo sono risultate conformi al Piano di ammortamento prodotto dall'Istituto di credito”.
2) “Dalla documentazione agli atti è emerso un Tasso Effettivo Globale relativamente al mutuo oggetto della controversia pari al 6,150%, conforme al tasso soglia dell'8,580%, determinato incrementando del 50% il tasso medio del 5,720% rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso”.
3) “Il tasso di mora contrattuale è risultato pari all'8,580%, identico al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso” per il periodo oggetto del contratto”.
Va, peraltro, anche ricordato come la S.C. abbia definitivamente affermato il principio per cui anche gli interessi di mora ricadono sotto il vincolo del non superamento del tasso soglia (Cass. SS.UU. 18.9.2020 n. 19597).
La medesima S.C., tuttavia, in questo confermato anche da successive pronunce (Cass.
16.5.2022 n. 15505), ha affermato che “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 196/08 art. 2 comma 4, vanno qualificati ipso iure usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi con interessi moratori”.
Dunque, non risulta che il tasso soglia pattuito, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che a quelli di mora, fosse superiore a quello previsto, sicchè la domanda di accertamento della nullità delle clausole che prevedevano i tassi applicati, in quanto non erano da ritenersi affetti da nullità, non poteva che essere respinta.
Anche il secondo motivo è meritevole di accoglimento. pag. 6/9 La difesa appellante, infatti, lamenta la erroneità della sentenza per avere il Primo giudice ritenuto che ai fini del calcolo del tasso soglia si dovesse tenere conto della penale per estinzione anticipata del mutuo.
Ora, ferma restando che dalla documentazione in atti non risulta neanche la applicazione da parte della banca della detta penale in capo agli attori odierni appellati, la questione è stata ancora una volta definitivamente affrontata e risolta da questo Ufficio in sede di merito (e non si ritiene di doversi discostare dai propri numerosi precedenti), ma anche dalla stessa Corte di Cassazione la quale ha escluso tale possibilità, essendo la penale
“collegata solo indirettamente alla erogazione del credito in quanto “non si è di fronte, cioè,
a una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (Cass.
7.3.2022 n. 7352).
In ogni caso, anche a voler procedere alla sommatoria di tale voce, il ctu. ha concluso nel senso che “lo stesso tasso, determinato includendo fra gli oneri accessori l'eventuale commissione massima dovuta per estinzione anticipata del mutuo, è risultato pari al
6,270%, anch'esso conforme al tasso soglia dell'8,580% rilevato dalla Banca d'Italia per la categoria “Mutui ipotecari a tasso fisso”.
Il terzo motivo è ugualmente meritevole di accoglimento in conseguenza della fondatezza dei due precedenti, non risultando dagli atti prodotti da parte attorea alcun pagamento in più rispetto a quanto da essi effettivamente dovuto alla banca appellante.
La sentenza, pertanto, sulla base dei detti motivi deve essere totalmente riformata.
Avendo gli appellati proposto a loro volta appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale ex adverso posto, occorre prendere in esame i relativi motivi: con il primo motivo viene censurata la sentenza per non avere il Giudice di prime cure valutato la incidenza con riferimento al mutuo di cui è causa della applicazione dell'interesse composto nel piano di “ammortamento alla francese”, ovvero il c.d. “costo occulto” e la sua incidenza nel TEG”.
La questione dell'ammortamento alla “francese” è stata definitivamente risolta dalle SS.UU. nei seguenti termini:
pag. 7/9 “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(Cass. SS.UU. 29.5.2024 n. 15130).
Ne consegue, che l'appello è da respingersi.
Pa Come secondo motivo, invece, si lamenta la difformità tra l' ed il TAEG, sempre con riferimento al piano di ammortamento che avrebbe determinato la indeterminatezza del mutuo.
Orbene, il ctu. ha così concluso in parte qua: “l'ISC determinato sulla base delle informazioni presenti nel contratto (6,150%) è risultato superiore a quello indicato dall'Istituto di credito (6,120%). Le informazioni presenti nel contratto di mutuo, nel capitolato e nel piano di ammortamento sono risultate sufficienti per consentire il calcolo del tasso effettivo e delle rate mensili”.
Dunque, ferma restando che giammai ne sarebbe potuta derivare una declaratoria di nullità, nel caso di specie in alcun modo la denunciata difformità ha inciso in ordine alla determinatezza del contratto di mutuo regolarmente sottoscritto dalle parti.
Ne consegue, il rigetto dell'appello incidentale condizionato.
Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico degli appellati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e su quello incidentale condizionato proposto da Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 858/21 del Tribunale di Viterbo, ogni
[...] CP_2 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
pag. 8/9 accoglie l'appello principale proposto dalla banca e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, così provvede:
rigetta le domande proposte dagli attori e . Controparte_1 CP_2
Rigetta l'appello incidentale condizionato.
Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore della banca appellante, delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio che così liquida:
quanto al primo grado come da sentenza impugnata, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
quanto al presente grado in € 12.156,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U..
Pone definitivamente a carico degli appellati le spese della ctu. di primo grado.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellati, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
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