Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 638 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
(COD. FISC. / PART. IVA , in persona del commis-
[...] P.IVA_1
sario liquidatore pro tempore, con l'avv. MAURIZIO MICELI;
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
23/11/1975, con l'Avv. VINCENZO MALTESE;
- appellato -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 21.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha chiesto la Parte_2
riforma della sentenza n. 673/2023, emessa dal Giudice di Pace di Tra-
pani in data 17/11/2023, che, in parziale accoglimento della domanda
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
avanzata da ha dichiarato prescritto il diritto CP_1
dell'appellante al pagamento della fattura n. 17265124 del 27/03/2020
di euro 682,37, relativa a consumi idrici dell'anno 2017.
L'appellante, in particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 1,
comma 4, L. n. 205/2017 e dell'art. 11 delle Preleggi, in relazione all'applicazione retroattiva della norma, sostenendo che il termine di pre-
scrizione biennale, introdotto dalla richiamata Legge di Bilancio per l'anno 2018, debba trovare applicazione per i consumi idrici registrati a partire dall'anno 2020. Ha obiettato, infatti, l'appellante che la fattispecie,
ratione temporis, debba essere sussunta nell'alveo del termine prescrizio-
nale di cui all'art. 2948 c.c. Ha osservato, sul punto, che la norma di re-
cente introduzione non individua il momento a partire dal quale il termine di prescrizione “comincia a decorrere”, sicché “detto termine deve essere computato in base ai principi generali che regolano la prescrizione, ossia a partire dal momento in cui tale diritto può essere esercitato;
momento che è diverso rispetto a quello di emissione della fattura e/o della data di scadenza nella stessa indicata e che, nei contratti a prestazioni periodi-
che, quale è il contratto di somministrazione d'acqua, coincide con il mo-
mento in cui il fornitore determina il volume da fatturare (tramite lettura periodica dei contatori).
Parte appellante, pertanto, ha concluso, chiedendo:
<Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e
per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 673/2023 del 17 novem-
bre 2023, resa inter partes, dal Giudice di Pace di Trapani, Sezione Civile,
in persona del Giudice Unico Dott. Vincenzo Vitale, R.G. n.567/2022, pub-
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blicata il 20/11/2023, mai notificata, accertare e dichiarare che il diritto al
corrispettivo dell' , in ragione Controparte_2
della fattura n. 17265124 del 27/03/2020 (consumi 2017) con scadenza di
pagamento 25/06/2020, non è prescritto e condannare il Sig. Parte_3
al pagamento dell'importo di € 682,37 ivi indicato. Con vittoria di
[...]
spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>
Costituendosi, l'appellata ha contestato le pretese avverse, chiedendo:
<Piaccia al Tribunale adito, in funzione del Giudice del gravame, ad-
versis reiectis,
- respingere l'appello proposto e confermare la sentenza del Giudice di
Pace impugnata, anche facendo riferimento alla indeterminatezza dei mc
fatturato, ovvero rideterminare le fatture sulla scorta delle pochissime lettu-
re contatore.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedi-
mento.>>.
Così compendiate le opposte pretese delle parti, la causa viene ora in decisione.
L'appello è fondato.
Con riferimento alla questione della prescrizione del credito, questo
Tribunale ha finora aderito all'orientamento giurisprudenziale di merito
(si veda, tra le tante, ordinanza del 14.11.202 nel procedimento RG n.
688/2020) che interpretava l'art. 1 comma 10, L. 205/2017 nel senso che il termine biennale di prescrizione, per il settore idrico, andasse applicato
“alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020”, e ciò anche
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per i consumi relativi agli anni precedenti al 2020. L'operatività della norma, che riduceva il termine di prescrizione a due anni, veniva, quindi,
agganciata alla data del 1 gennaio 2020 e a quella di scadenza della fattu-
ra, pur dovendosi far decorrere il termine di prescrizione dal momento del consumo idrico. Il principio era stato ritenuto compatibile con l'assetto costituzionale, in quanto agli Enti creditori risultava consentito effettuare la fatturazione dei consumi pregressi nel termine di due anni dall'approvazione della legge.
Va, però, preso atto del recente orientamento di legittimità di senso av-
verso, che impone di rimeditare le conclusioni fin qui adottate sulla que-
stione.
La recente ordinanza della Cassazione n. 15102 del 29/05/2024, nel tentare una interpretazione costituzionalmente orientata del regime tran-
sitorio delineato dall'art. 1, comma 10, della L. 205/2017, si è espressa nel senso che “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205 laddove prevede che <
ai 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gen-
naio 2020>>, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di paga-
mento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fat-
ture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gen-
naio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252
delle disposizioni di attuazione c.c.”.
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Nell'esplicitare il suddetto principio, la Corte ha avuto cura di precisa-
re che: “il termine di prescrizione non potrà essere mai superiore ai cin-
que anni, in relazione ai consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020”.
Pertanto, “se, quindi, la scadenza di pagamento è del 2 gennaio 2020,
si applica il termine biennale a decorrere da tale data (con maturazione quindi entro il 2 gennaio 2022), ma se i consumi sono dell'anno 2018 (ul-
timo trimestre), pur se il dies a quo è il 1 ° gennaio 2019, non si potrà ap-
plicare per intero per il termine di cinque anni, che porterebbe la prescri-
zione a maturare nel 2024. Se, però, la scadenza di pagamento è sempre quella del 2 gennaio 2020, con applicazione del termine biennale a decor-
rere da tale data, ma i consumi sono del primo trimestre del 2016 (con scadenza 1° aprile 2016), il termine di prescrizione quinquennale scade il
1° aprile 2021, e non si può allungare la prescrizione (oltre il termine quinquennale) sino al 2 gennaio 2022, tenendo conto della prescrizione biennale che decorre dalla data di scadenza del pagamento indicata in fattura.
In quest'ultimo caso, infatti, applicandosi la nuova legge, il gestore del servizio beneficerebbe di un termine di prescrizione superiore (2 gennaio
2022) a quello spettantegli in base alla legge precedente che prevedeva una prescrizione quinquennale (1° aprile 2021)”.
Ciò posto, alla luce della decisione sopra richiamata, sorretta da am-
pia motivazione, alla quale è opportuno adeguarsi, il credito relativo al consumo idrico dell'anno 2017 va ritenuto soggetto al termine di prescri-
zione quinquennale, con decorrenza dall'1/01/2018 e con il limite del termine massimo del giorno 31/12/2022.
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Nel caso di specie, la fattura n. 17265124 del 27/03/2020, relativa ai consumi idrici dell'anno 2017, è stata oggetto dell'azione di accertamento negativo del credito, introdotta da con atto di citazione CP_1
notificato in data 3.3.2022, e, quindi, ben prima del maturarsi del termi-
ne di prescrizione del diritto al suo pagamento.
In definitiva, in accoglimento dell'appello la domanda di accertamento negativo del credito relativo al corrispettivo per consumi idrici dell'anno
2017, avanzata da va rigettata in quanto il credito non CP_1
può considerarsi prescritto.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di annullamento
“dell'eccedenza di seconda fascia” di tutte le fatture contestate in primo grado, reiterata in appello, anche in relazione alla tardività della compar-
sa di costituzione.
La domanda in esame, infatti, stante la soccombenza sul punto (vedi a pag. 2, ultimo periodo, della parte motiva della sentenza impugnata),
avrebbe dovuto essere avanzata da con appello inciden- CP_1
tale depositato almeno venti giorni prima dell'udienza di prima compari-
zione fissata in atto di citazione (10.09.2024), mentre la costituzione dell'appellato è avvenuta il giorno successivo alla data di udienza
(11.09.2024).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza,
e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, de-
finitivamente pronunciando, così provvede:
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In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.
673/2023, emessa dal Giudice di Pace di Trapani in data 17/11/2023,
che per il resto conferma, rigetta le domande attoree con riferimento alla fattura n. 17265124 del 27/03/2020, relativa ai consumi idrici dell'anno
2017, accertando come dovuto il credito ivi portato pari ad euro 682,37.
Condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gra-
di giudizio sostenute dall'appellante, che liquida, per il primo grado, in €
633,00 per compensi ed esborsi, e per il secondo grado in € 1.026,00, per compensi ed esborsi, il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Trapani, in data 18/02/2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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