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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2754/2020 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO,
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2754 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia – Opposizione a decreto ingiuntivo – vertente
tra
nato ad [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto, via Medaglie D'Oro n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonio Intermite (c.f. , che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
e
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Grottaglie alla via Caracciolo n. Controparte_1 C.F._3
120 presso lo studio legale dell'Avv. Lucia Liuzzi, (c.f. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposta
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 25.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 418 emesso dal Tribunale di Taranto il 26/02/2020, non
provvisoriamente esecutivo, con il quale convenuta opposta, chiedeva la Controparte_1
condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 7.656,96 a titolo di rimborso per le spese straordinarie sostenute dal 2016 al 2020, in favore del figlio maggiorenne , relative Persona_1
al pagamento del deposito cauzionale e del canone di locazione dell'alloggio sito in Bari, delle tasse universitarie e dell' acquisto di libri universitari e computer.
L'opponente , pur non contestando la sussistenza di tali esborsi, sosteneva di non dover nulla alla richiedente in forza di un accordo verbale intervenuto tra loro con il quale la stessa si era impegnata a destinare la somma di €30.000,00 che era depositata su un libretto postale cointestato tra loro , che aveva prelevato in data 09/10/2014 per sostenere le spese straordinarie necessarie per il corso di studi universitario del figlio . Per_1
Deduceva inoltre che la stessa aveva contravvenuto al formale accordo avente ad oggetto la rinuncia a qualsiasi diritto derivante dalla comunione legale concluso nell'aprile 2013.
In secondo luogo l'opponente eccepiva l'assenza del proprio consenso circa la scelta del figlio di seguire fuori sede il corso di laurea e quindi le spese straordinarie conseguenti.
Pertanto, domandava la revoca il decreto ingiuntivo opposto, poiché illegittimo e inefficace, ovvero improduttivo di effetti giuridici.
Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto chiedeva inoltre la restituzione di quanto indebitamente prelevato dalla sig.ra successivamente e in violazione CP_1 dell'accordo, sottoscritto dalla stessa, di rinuncia a qualsiasi diritto derivante dalla comunione, nonché in violazione all'ulteriore accordo verbale col quale di concerto le parti stabilivano di destinare quei
30.000,00 euro alle spese straordinarie relative all'istruzione del figlio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e pretese e chiedendo il rigetto della proposta opposizione con condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio;
insisteva altresì per la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Con ordinanza depositata il 15.05.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonchè i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Il giudizio veniva istruito sulla scorta della documentazione prodotta, nonché mediante interrogatorio formale di parte opposta, esaurita l'istruttoria all'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
*************
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito riportate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve osservarsi che le somme di cui l'odierna opposta chiede il rimborso pro quota, sono tutte documentate e rientrano nella nozione di “spesa straordinaria” intendendosi per tale quella che esorbita dall'ordinario
menage familiare e, tanto in virtù di quanto chiarito dal Tribunale di Taranto con il “Protocollo d'Intesa per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli” sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla diverse Associazioni Forensi il 04.07.2022 ( al quale per brevità si rimanda).
Non è inoltre contestato che della necessità di sostenere dette spese l'opponente sia stato informato dalla
Sig.ra mentre riguardo all'inesistenza di un accordo riguardo alle stesse deve osservarsi quanto CP_1
segue.
La Corte di Cassazione, ha affermato che il concetto di spese straordinarie non coincide con quello di
«decisioni di maggiore interesse per i figli» (Cass., 5 maggio 1999, n. 4459), conseguendone che: a) esclusivamente le spese straordinarie che comportino decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere concordate tra i genitori;
b) nel caso in cui le spese straordinarie non siano conseguenza diretta di scelte di notevole rilevanza effettuate in favore del figlio, il genitore non affidatario è tenuto al pagamento delle stesse, anche se non è intervenuto nel processo decisionale, sempre che dette spese non superino i limiti della necessità e della congruenza.
Dal più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sull'argomento si evince peraltro il principio secondo cui non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli minori (cui sono equiparati quelli maggiorenni non economicamente indipendenti) un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie. Anche nel caso in cui le stesse implichino decisioni di maggior interesse per i figli, da prendere di comune accordo, la mancata informazione dell'altro genitore non comporta la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, dovendo il giudice verificare la rispondenza delle spese sostenute all'interesse del figlio, rapportarne l'entità all'utilità derivante allo stesso, nonché la loro sostenibilità , tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori ( cfr. Cass. n. 19607/2011, Cass. n. 16175/2015, n. 2127/2016 e n. 4182/2016; ordinanza n. n. 4182 del
02.03.2016).
Nel caso di specie l'opponente ha indicato ragioni di dissenso che non giustificano l'inadempimento, sicchè le spese de quo, in ossequio al citato orientamento giurisprudenziale, sono pienamente corrispondenti all'interesse del figlio e conformi all'utilità derivatane allo stesso e devono essere corrisposte.
Alla luce di tutte le esposte motivazioni, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 418 del 26.02.2020 va confermato .
Non può inoltre essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente in quanto alcun obbligo restitutorio può dirsi sussistente in capo alla CP_1
Parte opponente richiede il riconoscimento di un obbligo a carico della controparte di restituzione della somma di €30.000,00 in base alla circostanza che la l' avrebbe prelevata indebitamente dal libretto Postale CP_1
n. 29703547, in quanto con scrittura dell'Aprile 2013 la stessa avrebbe rinunciato , tra l'altro , anche alle somme rinvenienti da depositi di denaro cointestati.
Tale domanda risulta priva di fondamento, in quanto lo stesso opponente ha dedotto di aver voluto destinare la somma di €30.000,00 in favore del figlio minore, sulla base di espresso accordo verbale con la sig.ra ntercorso nell'Agosto 2014. Deve quindi ritenersi che la ha eseguito il prelievo di somme CP_1 CP_1 dal libretto Postale cointestato, in forza ed in aderenza a tale accordo, adoperandosi a sottoscrive una Polizza assicurativa, con addebito di premio unico sul libretto cointestato, rendendo beneficiario il figlio . Per_1
Non può rilevare in senso contrario la scrittura richiamata da parte opponente dell'Aprile 2013, essendo intercorsa tra il e , in data antecedente al richiamato accordo verbale e Parte_1 Controparte_1 quindi successivamente superata dalla volontà del ( ammessa dallo stesso già con la comparsa di Pt_1 costituzione ) di destinare la somma di €30.000,00 al figlio . Per_1
L'assunto dell'opponente secondo cui tale importo doveva essere destinato a sostenere le spese straordinarie del figlio, non risulta provata e del resto di tale specifico contenuto dell' accordo verbale , contestato dalla controparte , non è stata fornita prova che in ogni caso sarebbe stata inammissibile per le limitazioni prevista dall'art. 2721 c.c. alla prova testimoniale concernente accordi di contenuto patrimoniale.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente .
P Q M
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nell'intestata composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti ed avverso il d.i. Parte_1 Controparte_1
n. 418 del 26.02.2020 (proc. n. 314/2020 RGAC), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali del 15% , i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto, il 13.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO,
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2754 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia – Opposizione a decreto ingiuntivo – vertente
tra
nato ad [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto, via Medaglie D'Oro n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonio Intermite (c.f. , che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
e
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in Grottaglie alla via Caracciolo n. Controparte_1 C.F._3
120 presso lo studio legale dell'Avv. Lucia Liuzzi, (c.f. ) che la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposta
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 25.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 418 emesso dal Tribunale di Taranto il 26/02/2020, non
provvisoriamente esecutivo, con il quale convenuta opposta, chiedeva la Controparte_1
condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 7.656,96 a titolo di rimborso per le spese straordinarie sostenute dal 2016 al 2020, in favore del figlio maggiorenne , relative Persona_1
al pagamento del deposito cauzionale e del canone di locazione dell'alloggio sito in Bari, delle tasse universitarie e dell' acquisto di libri universitari e computer.
L'opponente , pur non contestando la sussistenza di tali esborsi, sosteneva di non dover nulla alla richiedente in forza di un accordo verbale intervenuto tra loro con il quale la stessa si era impegnata a destinare la somma di €30.000,00 che era depositata su un libretto postale cointestato tra loro , che aveva prelevato in data 09/10/2014 per sostenere le spese straordinarie necessarie per il corso di studi universitario del figlio . Per_1
Deduceva inoltre che la stessa aveva contravvenuto al formale accordo avente ad oggetto la rinuncia a qualsiasi diritto derivante dalla comunione legale concluso nell'aprile 2013.
In secondo luogo l'opponente eccepiva l'assenza del proprio consenso circa la scelta del figlio di seguire fuori sede il corso di laurea e quindi le spese straordinarie conseguenti.
Pertanto, domandava la revoca il decreto ingiuntivo opposto, poiché illegittimo e inefficace, ovvero improduttivo di effetti giuridici.
Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto chiedeva inoltre la restituzione di quanto indebitamente prelevato dalla sig.ra successivamente e in violazione CP_1 dell'accordo, sottoscritto dalla stessa, di rinuncia a qualsiasi diritto derivante dalla comunione, nonché in violazione all'ulteriore accordo verbale col quale di concerto le parti stabilivano di destinare quei
30.000,00 euro alle spese straordinarie relative all'istruzione del figlio, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e pretese e chiedendo il rigetto della proposta opposizione con condanna della controparte alla rifusione delle spese del giudizio;
insisteva altresì per la concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Con ordinanza depositata il 15.05.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonchè i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Il giudizio veniva istruito sulla scorta della documentazione prodotta, nonché mediante interrogatorio formale di parte opposta, esaurita l'istruttoria all'udienza del 25.09.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
*************
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito riportate con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve osservarsi che le somme di cui l'odierna opposta chiede il rimborso pro quota, sono tutte documentate e rientrano nella nozione di “spesa straordinaria” intendendosi per tale quella che esorbita dall'ordinario
menage familiare e, tanto in virtù di quanto chiarito dal Tribunale di Taranto con il “Protocollo d'Intesa per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli” sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla diverse Associazioni Forensi il 04.07.2022 ( al quale per brevità si rimanda).
Non è inoltre contestato che della necessità di sostenere dette spese l'opponente sia stato informato dalla
Sig.ra mentre riguardo all'inesistenza di un accordo riguardo alle stesse deve osservarsi quanto CP_1
segue.
La Corte di Cassazione, ha affermato che il concetto di spese straordinarie non coincide con quello di
«decisioni di maggiore interesse per i figli» (Cass., 5 maggio 1999, n. 4459), conseguendone che: a) esclusivamente le spese straordinarie che comportino decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere concordate tra i genitori;
b) nel caso in cui le spese straordinarie non siano conseguenza diretta di scelte di notevole rilevanza effettuate in favore del figlio, il genitore non affidatario è tenuto al pagamento delle stesse, anche se non è intervenuto nel processo decisionale, sempre che dette spese non superino i limiti della necessità e della congruenza.
Dal più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte sull'argomento si evince peraltro il principio secondo cui non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli minori (cui sono equiparati quelli maggiorenni non economicamente indipendenti) un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie. Anche nel caso in cui le stesse implichino decisioni di maggior interesse per i figli, da prendere di comune accordo, la mancata informazione dell'altro genitore non comporta la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, dovendo il giudice verificare la rispondenza delle spese sostenute all'interesse del figlio, rapportarne l'entità all'utilità derivante allo stesso, nonché la loro sostenibilità , tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori ( cfr. Cass. n. 19607/2011, Cass. n. 16175/2015, n. 2127/2016 e n. 4182/2016; ordinanza n. n. 4182 del
02.03.2016).
Nel caso di specie l'opponente ha indicato ragioni di dissenso che non giustificano l'inadempimento, sicchè le spese de quo, in ossequio al citato orientamento giurisprudenziale, sono pienamente corrispondenti all'interesse del figlio e conformi all'utilità derivatane allo stesso e devono essere corrisposte.
Alla luce di tutte le esposte motivazioni, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 418 del 26.02.2020 va confermato .
Non può inoltre essere accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente in quanto alcun obbligo restitutorio può dirsi sussistente in capo alla CP_1
Parte opponente richiede il riconoscimento di un obbligo a carico della controparte di restituzione della somma di €30.000,00 in base alla circostanza che la l' avrebbe prelevata indebitamente dal libretto Postale CP_1
n. 29703547, in quanto con scrittura dell'Aprile 2013 la stessa avrebbe rinunciato , tra l'altro , anche alle somme rinvenienti da depositi di denaro cointestati.
Tale domanda risulta priva di fondamento, in quanto lo stesso opponente ha dedotto di aver voluto destinare la somma di €30.000,00 in favore del figlio minore, sulla base di espresso accordo verbale con la sig.ra ntercorso nell'Agosto 2014. Deve quindi ritenersi che la ha eseguito il prelievo di somme CP_1 CP_1 dal libretto Postale cointestato, in forza ed in aderenza a tale accordo, adoperandosi a sottoscrive una Polizza assicurativa, con addebito di premio unico sul libretto cointestato, rendendo beneficiario il figlio . Per_1
Non può rilevare in senso contrario la scrittura richiamata da parte opponente dell'Aprile 2013, essendo intercorsa tra il e , in data antecedente al richiamato accordo verbale e Parte_1 Controparte_1 quindi successivamente superata dalla volontà del ( ammessa dallo stesso già con la comparsa di Pt_1 costituzione ) di destinare la somma di €30.000,00 al figlio . Per_1
L'assunto dell'opponente secondo cui tale importo doveva essere destinato a sostenere le spese straordinarie del figlio, non risulta provata e del resto di tale specifico contenuto dell' accordo verbale , contestato dalla controparte , non è stata fornita prova che in ogni caso sarebbe stata inammissibile per le limitazioni prevista dall'art. 2721 c.c. alla prova testimoniale concernente accordi di contenuto patrimoniale.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente .
P Q M
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nell'intestata composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti ed avverso il d.i. Parte_1 Controparte_1
n. 418 del 26.02.2020 (proc. n. 314/2020 RGAC), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali del 15% , i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto, il 13.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri