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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/08/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza dell'08/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 608 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Attilio Friggeri n. 172 - Roma presso lo studio dell'avv. Andrea PROSPERI, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv.
Leonardo UNGARI, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. .IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via R.
Ceccardi n. 4/30 - Genova presso lo studio dell'avv. Simone PITTO, dal quale, unitamente all'avv. Marco TURCI, è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: contratto di assicurazione - pagamento indennizzo.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 04/07/2025): “Alla luce delle considerazioni che precedono, si confida per l'integrale accoglimento delle conclusioni già formulate, precisate come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis: - dichiarare l'inadempienza contrattuale della convenuta
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 per l'effetto condannarla all'indennizzo di tutti i danni subiti dall'istante in Par adempimento della polizza Corpi Navi n. 161000660 nella misura di € 23.090,00 così come quantificati dal CTU , oltre al rimborso delle spese sostenute per l'importo di € 14.726,28 (spese di rimessaggio e ormeggio per fermo tecnico) oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno dell'evento dannoso;
altresì condannare alle Controparte_2
spese sostenute in tema di mediazione, contributo unificato e CTU;
altresì condannare la compagnia convenuta, ulteriormente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma I,
III c.p.c. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario oltre maggiorazioni di legge, oltre IVA e C.P.A.”; per parte convenuta (note scritte del 07/07/2025, richiamate le conclusioni rassegnate nei precedenti atti): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, difesa ed eccezione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso e occorrenda ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) del 24 marzo 2022: in via definitiva - rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque svolta dal Sig. nei confronti Parte_1
di in forza della polizza invocata per le causali ed i titoli dedotti nel Controparte_2
presente giudizio, fra l'altro in ragione dell'inoperatività della copertura, della ricorrenza di rischi esclusi e/o della perdita del diritto all'indennizzo, ovvero per ogni altra causale meglio ritenuta;
in via di denegato subordine - contenere
l'obbligazione indennitaria in considerazione dell'art. 1893, secondo comma, c.c., dedotti gli scoperti e le franchigie applicabili e per l'effetto rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta da Sig. nei confronti di Parte_1 in eccedenza rispetto a detti massimali, limiti, scoperti e franchigie. Controparte_2
Con vittoria nelle spese”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ai sensi della legge n. 53/1994 in data
04/02/2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento del lamentato Controparte_2 inadempimento contrattuale, al pagamento della somma di € 24.250,00, a titolo di indennizzo dovuto ai sensi della polizza denominata “Corpi Navi Blu” n. 161000660, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ormeggio, rimessaggio e manutenzione dell'imbarcazione per un importo pari ad € 14.726,28 nonché al risarcimento dei danni, conseguenti al mancato utilizzo della propria imbarcazione per il servizio charter, quantificati in € 54.000,00 e alla mancata vendita della stessa.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in data
07/07/2018, alle ore 18:00 circa, durante la tratta di rientro da Ponza a Terracina, il proprio natante 42,50 , assicurato con polizza Corpi Navi Blu n. CP_3 CP_4
161000660, a causa del mare mosso, è stato investito da un'onda di grandi proporzioni, che ha causato ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione; che, denunciato tempestivamente il sinistro, ha richiesto ad il pagamento, CP_2 alle condizioni della richiamata polizza, dell'indennizzo per i danni subìti, a seguito della quale denuncia di sinistro, la compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 20 delle condizioni di polizza, ha avviato la procedura di valutazione del danno, nominando un proprio perito di fiducia;
che è stato inviato il preventivo del 10/08/2018 redatto dall'Officina Mazzer, con quantificazione dei danni riportati dall'imbarcazione in €
24.250,00, considerato eccessivo dalla CP_2
Ha altresì dedotto che, rivoltasi, dietro suggerimento della compagnia assicurativa, alla ditta , la quale ha quantificato i lavori per la Controparte_5 riparazione in € 13.420,00, iva inclusa, la non ha corrisposto l'indennizzo CP_2
dovuto, ritenendo necessario prendere visione dei lavori eseguiti, ancorché la verifica dei danni fosse già avvenuta nell'immediatezza della denuncia del sinistro (luglio
2018).
Dedotto, pertanto, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, che non ha provveduto alla liquidazione richiesta, ancorché fossero stati depositati tutti i documenti richiesti, come previsto dall'art. 26 delle condizioni di polizza, e fosse stato richiesto il preventivo alle ditte dalla stessa indicate, nonché l'esito negativo della procedura di negoziazione assistita avviata, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con comparsa dell'08/06/2021 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nonché contestato la sussistenza del diritto all'indennizzo.
Parte convenuta ha, in particolare, dedotto l'inoperatività della copertura, stante l'utilizzo dell'imbarcazione per fini di lucro, come evincibile dalla richiesta di risarcimento del danno, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo, nonché
l'utilizzo della stessa al di fuori dei limiti della licenza di navigazione (da cui si desume che l'imbarcazione “è abilitata a scopo di diporto” e, dunque, non per noleggio/charter), attesa l'operatività della polizza, ai sensi dell'art. 3, nel caso in cui
“il comandante o il conducente e l'unità stessa siano in regola con leggi, regolamenti
e disposizioni in vigore”.
La compagnia assicurativa convenuta ha, in aggiunta, prospettato la riconducibilità dei danni ai rischi esclusi dall'art. 7 delle condizioni di polizza, trattandosi, come accertato dai periti intervenuti, di danni non compatibili con l'impatto di un'onda, ma riconducibili ad un preesistente danno ai cristalli, trascurato,
o ad un errato o forzato montaggio del cristallo nella relativa sede e, dunque, configurando un danno causato da carente manutenzione, usura o dovuto a difetto di fabbricazione, montaggio e precedenti riparazioni, come tale escluso dall'ambito di operatività della polizza.
Dedotto il diligente e corretto adempimento alle obbligazioni assunte (avvio procedura di valutazione del danno immediatamente dopo l'intervenuta denuncia del sinistro;
esame dei preventivi;
comunicazione all'assicurato della necessità di un nuovo accessi a bordo dell'imbarcazione; adesione all'invito alla procedura di negoziazione assistita), parte convenuta ha contestato nel merito la fondatezza della domanda, attesa l'incongruenza nella ricostruzione del presunto sinistro e, in ordine al quantum, l'omessa determinazione dei danni da mancato profitto allegati, l'assenza di una quantificazione univoca per le spese di ormeggio e rimessaggio, diversamente quantificate nel corpo dell'atto introduttivo e nelle conclusioni, nonché la non indennizzabilità delle spese dedotte (ai sensi dell'art. 24 delle condizioni di polizza dono indennizzabili, qualora necessario, le sole spese di riparazione, sostituzione e accessorie), e, in via generale, il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza dei danni lamentati.
Rilevato altresì, in ragione dell'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio ex art. 1893 c.c. in ordine all'utilizzo dell'imbarcazione a scopo di lucro, il proprio diritto a contenere ogni eventuale condanna entro l'obbligazione indennitaria come definita in polizza, e in applicazione degli scoperti e delle franchigie pattuite, parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunce
e le dichiarazioni tutte del caso, ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione reietta: in via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010; in via definitiva: - rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque svolta dal Sig.
[...]
nei confronti di in forza della polizza invocata Parte_1 Controparte_2 per le causali ed i titoli dedotti nel presente giudizio, fra l'altro in ragione dell'inoperatività della copertura, della ricorrenza di rischi esclusi e/o della perdita del diritto all'indennizzo, ovvero per ogni altra causale meglio ritenuta;
in via di denegato subordine, - contenere l'obbligazione indennitaria in considerazione dell'art. 1893, secondo comma, c.c., dedotti gli scoperti e le franchigie applicabili e per l'effetto rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta da Sig.
[...]
nei confronti di in eccedenza rispetto a detti Parte_1 Controparte_2
massimali, limiti, scoperti e franchigie. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre. Con vittoria di spese di giudizio”.
1.2 All'esito dell'udienza dell'01/07/2021, preso atto dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, rilevata l'inclusione del giudizio in trattazione nell'ambito di operatività dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010 (contratti assicurativi), è stata fissata per l'esperimento del procedimento di mediazione l'udienza del 18/1/2022, da concludersi nel termine dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010.
Rilevato l'esperimento della procedura di mediazione come disposto e assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 17/11/2022, considerate irrilevanti le prove orali articolate dalle parti, è stata disposta CTU per la valutazione dei danni conseguenti all'evento per cui è causa, nominando allo scopo l'ing. e individuando il quesito da Persona_1
sottoporre al consulente nel seguente: “1) Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche, descriva il c.t.u. lo stato dell'imbarcazione oggetto di causa;
2) avuto riguardo alla denuncia di sinistro del 7/7/2018 in atti dica se i danni dedotti da parte attrice siano compatibili con l'evento denunciato con il predetto atto;
3) in caso di accertamento positivo, identifichi i danni risultanti compatibili e determini
l'ammontare dei costi necessari per il rispristino;
4) depositi copia cartacea di cortesia della relazione e dei relativi allegati”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 28/11/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 21/05/2023.
All'esito dell'udienza del 12/09/2023, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., ritenuta necessaria, previa riapertura formale delle operazioni peritali, una parziale rinnovazione ed integrazione della relazione tecnica, è stato formulato il seguente quesito: “tenuto conto del mancato riscontro diretto delle lesioni subite dall'imbarcazione, avuto riguardo alla descrizione dello stato delle lesioni del parabrezza contenuta nella documentazione in atti
(segnatamente relazione IMASCO del 1/6/2020), confermi (o meno) il CTU il giudizio di compatibilità delle lesioni con l'evento denunciato in relazione alle singole ipotesi alternative formulate (errato o forzato montaggio nelle sedi - torsioni, flessioni durante l'utilizzo dello yacht), nonché riferendo nel dettaglio sulla compatibilità delle specifiche lesioni (venature sulla parte superiore - a sinistra e centrale - del cristallo;
guarnizione esterna del parabrezza deteriorata;
scalfittura sullo strato esterno del parabrezza lato destro) con l'impatto di un'onda d'urto; evidenzi, in caso di riscontro positivo, quali siano gli esiti dannosi dell'onda d'urto evidenziabili nelle foto allegate in atti, esplicitando le ragioni della compatibilità eventualmente rilevata in relazione alle singole specifiche lesioni;
dica più nel dettaglio, in relazione alle informazioni disponibili, quale possibile forza d'urto può aver subito l'imbarcazione oggetto di causa”. La perizia integrativa è stata depositata in data 22/12/2023.
Preso atto della mancata comunicazione della bozza dell'elaborato tecnico, nel termine assegnato, alla parte convenuta, dalla stessa rilevata con note scritte del
28/02/2024, e ritenuto necessario sentire sul punto il CTU affinché fornisse chiarimenti sulla comunicazione della bozza dell'elaborato, fornendo prova della comunicazione, con ordinanza del 05/06/2024, è stato disposto un rinvio all'udienza del 11/7/2024, disponendo il deposito da parte del CTU di nota di chiarimenti con termine sino a sette giorni prima dell'udienza fissata.
All'udienza del 11/07/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto riferito dal CTU con nota del 13/6/2024 in ordine alla mancata ricezione della relazione dalla parte convenuta, è stato assegnato a quest'ultima termine di gg. 15 per trasmettere al CTU le eventuali osservazioni alla relazione integrativa del 22/12/2023 e al consulente termine sino al 10/9/2024 per il deposito di una sintetica valutazione sulle osservazioni di parte.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
12/05/2025, rilevato che, rivisitata la fase istruttoria, la causa potesse essere decisa senza ulteriori attività, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza dell'08/07/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza dell'08/07/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 08/07/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte attrice ha lamentato l'inadempimento contrattuale della compagnia convenuta, la quale, a fronte della richiesta di liquidazione dell'indennizzo conseguente al sinistro verificatosi in data 07/07/2018, ha omesso di corrispondere l'importo dovuto.
Come si evince dalla documentazione in atti, nel caso di specie, risulta sottoscritta la polizza di assicurazione unità da diporto n. 161000660, denominata
“Navi Blu”, con decorrenza dal 30/04/2018 al 30/04/2019.
Pare utile rilevare che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza, nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, rappresenta il fatto costitutivo della pretesa.
Pertanto, grava sull'assicurato l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio).
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
(a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i 'rischi inclusi' è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi 'non compresi' costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (Cass. civ., sez. III, 09/08/2023,
n. 24273, in motivazione).
Ed ancora: “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, ord. n. 31251).
2.1 Nel caso di specie, l'art. 4 “Eventi garantiti - garanzia base”, lett. A
“forma di garanzia platinum” (richiamato nella polizza, cfr. doc. 13 memoria di replica di parte convenuta), prevede l'operatività della garanzia in caso di danni materiali e diretti causati da: a) perdita totale ed abbandono in seguito a qualsiasi avvenimento;
b) perdita o danni parziali nei seguenti termini:
1. i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto, non menzionate ai successivi punti 2) 3) 4), sono indennizzabili in conseguenza di qualsiasi avvenimento […]” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 3, rubricato, “limiti di operatività” così recita: “l'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'unità da diporto sia utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro […]”.
All'art. 7 delle condizioni generali “rischi esclusi dall'assicurazione”, le odierne parti in giudizio, per quanto qui rileva, hanno altresì convenuto:
“l'assicurazione non è operante per danni, perdite, furti, rapine […] d) causati da innavigabilità dell'unità di diporto, deficiente manutenzione, usura;
[…] o) alle parti affetta da vizi occulti nonché danni dovuti a difetto di fabbricazione, montaggio e precedente riparazione” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione individua, quindi, il rischio assicurato, mentre gli artt. 3 e 7 rappresentano una clausola di delimitazione del rischio indennizzabile.
In applicazione del principio di diritto richiamato, spetta, dunque, all'assicurato, odierna parte attrice, provare che i danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione derivano dall'evento dedotto.
È, al contrario, onere della Compagnia assicurativa convenuta provare che, in relazione specificamente alla delimitazione di cui all'art. 3 e all'art. 7 lettere d) e o), la circostanza che l'imbarcazione fosse utilizzata per fini di lucro e che i danni materiali lamentati fosse conseguenza di un difetto di montaggio e precedente riparazione o da un'errata manutenzione della stessa.
2.2 Come già osservato è, dunque, onere dell'assicurato provare l'esistenza del danno e la sua inclusione nel novero dei rischi assicurati.
ha dedotto che, in data 07/07/2018, alle ore 18:00 Parte_1
circa, nella tratta di rientro da Ponza a Terracina, a causa del mare mosso, veniva investito da un'onda di grandi proporzioni, che causava ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione. L'evento, così come descritto da parte attrice non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Si riscontra, al contrario, un'assoluta discordanza tra i fatti rappresentati in sede di denuncia del sinistro, riportati anche nell'atto introduttivo (“durante la tratta di rientro da Ponza a Terracina, a causa del mare mosso, veniva investito da un'onda di grandi proporzioni, che causava ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione” cfr. atto di citazione;
“l'ing. al Parte_1
comando del natante Manò Marine 42,50 il giorno 07.07.2018 alle ore 18:00 circa, durante la tratta di rientro da Ponza a Terracina, a causa del mare mosso, veniva investito da un'onda di grandi proporzioni, che causava ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione” cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) e la descrizione fornita nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., “parte attrice non ha mai dichiarato che il giorno del sinistro le condizioni meteo fossero avverse.
Al contrario, nella denuncia si è fatto riferimento soltanto a un'onda anomala, che può essere anche provocata da imbarcazioni di massa e propulsioni più grandi”.
Dunque, l'attore, dopo aver inizialmente riferito che l'accadimento (urto di un'onda) si sarebbe verificato in presenza di mare mosso, che, di per sé, costituisce moto ondoso influenzato da condizioni meteorologiche, ha, in un secondo momento
(presumibilmente a fronte dell'evidenza di condizioni non avverse il giorno dell'asserito sinistro, desumibile dalla produzione di parte convenuta), sostenuto la diversa tesi della singola onda anomala, conseguente al passaggio di imbarcazioni di massa e propulsioni più grandi.
Circostanza non riferita nella denuncia del sinistro né nell'atto introduttivo del presente giudizio, ove, in coerenza con l'obbligo di indicazione dei fatti che costituiscono la ragione della domanda, l'evento da cui si assume scaturire il diritto all'indennizzo avrebbe dovuto essere definito nel modo più dettagliato e analitico possibile.
Si ravvisa, dunque, già sul piano assertivo, una descrizione dell'evento ondivaga e contraddittoria, che non consente di ritenere plausibile il verificarsi dell'accadimento dedotto;
senza peraltro considerare che non vi è prova alcuna nemmeno della circostanza che l'imbarcazione dell'attore, in data 07/07/2018 alle ore
18:00 circa fosse effettivamente in mare. In via istruttoria, non sono state formulate richieste di prove idonee a dimostrare gli eventi che avrebbero determinato il sinistro assicurato.
Si riportano i capitoli di prova testimoniale articolati nella seconda memoria istruttoria da parte attrice:
1) Vero che in data 08.07.2020 Lei ha richiesto all'Ing. Parte_1
se fosse disponibile a noleggiare la propria imbarcazione Manò Marine
[...]
42,50”;
2) Vero che l'ing. ha sempre negato l'autorizzazione al noleggio di Pt_1
tale imbarcazione utilizzandola soltanto uso personale;
3) Vero che tale imbarcazione è stata ferma e ormeggiata da più di due anni per la riparazione dei danni a seguito dell'incidente del 07.07.2018 presso il
Cantiere Nautiland di Porto Badino.
Nessuna prova è stata richiesta in relazione alla dinamica dell'accaduto e, quindi, alle concrete, specifiche modalità di determinazione dell'evento, contestato nel suo stesso verificarsi e circa le modalità dell'inverarsi ai fini di una sua concreta valutazione in termini di efficienza eziologica.
Né l'avversarsi dello stesso può desumersi dalla mera ritenuta compatibilità dei danni con l'urto di un'onda anomala, prospettata dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio.
Invero, la compatibilità dei danni dedotti da parte attrice con l'evento denunciato (ma non dimostrato) non implica, di per sé, che il fatto dedotto si sia verificato (rispetto al quale, si ribadisce, l'onere probatorio grava sull'assicurato), anche alla luce dei termini probabilistici utilizzati dal consulente tecnico nominato
(“la navigazione in mare in presenza di altre imbarcazioni può comportare fenomeni di sovrapposizione di onde generate dai diversi natanti con la conseguente formazione di fenomeni ondosi singoli, irregolari ed anomali, caratterizzate da valori di altezza d'onda, massa di acque e velocità di moto e conseguente potenza di impatto ben superiori ai valori medi.
I fenomeni anomali possono comportare la rottura dei cristalli delle imbarcazioni da diporto costituiti da vetri temprati chimicamente stratificati.
Le rotture di cristalli causati da fenomeni ondosi anomali sono possibili, anche se poco probabili […] cfr. elaborato peritale). È opportuno altresì rilevare che, come si evince dalla perizia integrativa, “la rottura di un cristallo di un'imbarcazione da diporto si verifica se la forza applicata sul cristallo supera il suo valore di resistenza.
La rottura di un cristallo durante la navigazione di un natante può essere causata dalla presenza di tutte le possibili seguenti concause che influiscono sia sulla determinazione della forza di impatto che sulla resistenza del cristallo:
• Processo produttivo del cristallo, con presenza di micro-fratture o micro- bolle include nel cristallo
• Impatto relativo tra un'onda ed il natante in navigazione
• Errato o forzato montaggio nelle sedi
• Torsioni e flessioni dovuti all'assetto ed eventuali impatti dell'imbarcazione sulla superficie ondosa” (cfr. elaborato peritale depositato in data 22/12/2023).
Ancorché il consulente tecnico nominato consideri il processo produttivo del cristallo, l'errato o forzato montaggio nelle sedi, le torsioni e le flessioni dovuti all'assetto e ad eventuali impatti sulla superficie ondosa mere concause della rottura dei cristalli, va osservato come la plausibilità della sussistenza di tali circostanze, anche a fronte dell'avvenuta riparazione dei cristalli nel gennaio 2018 (circostanza incontestata tra le parti), consente di dubitare sull'effettivo verificarsi dell'evento così come descritto da parte attrice, ben potendo il danno essere riconducibile a fattori diversi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
3.1 Le spese di CTU, liquidate con separati decreti adottati in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti di che liquida in € 7.051,50, per compenso Controparte_2
al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e
CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separati decreti in corso di causa, a carico di parte attrice.
Latina, lì 06/08/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza dell'08/07/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c., pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 608 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via Attilio Friggeri n. 172 - Roma presso lo studio dell'avv. Andrea PROSPERI, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv.
Leonardo UNGARI, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. .IVA in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via R.
Ceccardi n. 4/30 - Genova presso lo studio dell'avv. Simone PITTO, dal quale, unitamente all'avv. Marco TURCI, è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: contratto di assicurazione - pagamento indennizzo.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 04/07/2025): “Alla luce delle considerazioni che precedono, si confida per l'integrale accoglimento delle conclusioni già formulate, precisate come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis: - dichiarare l'inadempienza contrattuale della convenuta
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2 per l'effetto condannarla all'indennizzo di tutti i danni subiti dall'istante in Par adempimento della polizza Corpi Navi n. 161000660 nella misura di € 23.090,00 così come quantificati dal CTU , oltre al rimborso delle spese sostenute per l'importo di € 14.726,28 (spese di rimessaggio e ormeggio per fermo tecnico) oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi sulla somma rivalutata dal giorno dell'evento dannoso;
altresì condannare alle Controparte_2
spese sostenute in tema di mediazione, contributo unificato e CTU;
altresì condannare la compagnia convenuta, ulteriormente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma I,
III c.p.c. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario oltre maggiorazioni di legge, oltre IVA e C.P.A.”; per parte convenuta (note scritte del 07/07/2025, richiamate le conclusioni rassegnate nei precedenti atti): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, difesa ed eccezione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso e occorrenda ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) del 24 marzo 2022: in via definitiva - rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque svolta dal Sig. nei confronti Parte_1
di in forza della polizza invocata per le causali ed i titoli dedotti nel Controparte_2
presente giudizio, fra l'altro in ragione dell'inoperatività della copertura, della ricorrenza di rischi esclusi e/o della perdita del diritto all'indennizzo, ovvero per ogni altra causale meglio ritenuta;
in via di denegato subordine - contenere
l'obbligazione indennitaria in considerazione dell'art. 1893, secondo comma, c.c., dedotti gli scoperti e le franchigie applicabili e per l'effetto rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta da Sig. nei confronti di Parte_1 in eccedenza rispetto a detti massimali, limiti, scoperti e franchigie. Controparte_2
Con vittoria nelle spese”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ai sensi della legge n. 53/1994 in data
04/02/2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento del lamentato Controparte_2 inadempimento contrattuale, al pagamento della somma di € 24.250,00, a titolo di indennizzo dovuto ai sensi della polizza denominata “Corpi Navi Blu” n. 161000660, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'ormeggio, rimessaggio e manutenzione dell'imbarcazione per un importo pari ad € 14.726,28 nonché al risarcimento dei danni, conseguenti al mancato utilizzo della propria imbarcazione per il servizio charter, quantificati in € 54.000,00 e alla mancata vendita della stessa.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che in data
07/07/2018, alle ore 18:00 circa, durante la tratta di rientro da Ponza a Terracina, il proprio natante 42,50 , assicurato con polizza Corpi Navi Blu n. CP_3 CP_4
161000660, a causa del mare mosso, è stato investito da un'onda di grandi proporzioni, che ha causato ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione; che, denunciato tempestivamente il sinistro, ha richiesto ad il pagamento, CP_2 alle condizioni della richiamata polizza, dell'indennizzo per i danni subìti, a seguito della quale denuncia di sinistro, la compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 20 delle condizioni di polizza, ha avviato la procedura di valutazione del danno, nominando un proprio perito di fiducia;
che è stato inviato il preventivo del 10/08/2018 redatto dall'Officina Mazzer, con quantificazione dei danni riportati dall'imbarcazione in €
24.250,00, considerato eccessivo dalla CP_2
Ha altresì dedotto che, rivoltasi, dietro suggerimento della compagnia assicurativa, alla ditta , la quale ha quantificato i lavori per la Controparte_5 riparazione in € 13.420,00, iva inclusa, la non ha corrisposto l'indennizzo CP_2
dovuto, ritenendo necessario prendere visione dei lavori eseguiti, ancorché la verifica dei danni fosse già avvenuta nell'immediatezza della denuncia del sinistro (luglio
2018).
Dedotto, pertanto, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta, che non ha provveduto alla liquidazione richiesta, ancorché fossero stati depositati tutti i documenti richiesti, come previsto dall'art. 26 delle condizioni di polizza, e fosse stato richiesto il preventivo alle ditte dalla stessa indicate, nonché l'esito negativo della procedura di negoziazione assistita avviata, parte attrice ha concluso come in epigrafe.
1.1 Con comparsa dell'08/06/2021 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nonché contestato la sussistenza del diritto all'indennizzo.
Parte convenuta ha, in particolare, dedotto l'inoperatività della copertura, stante l'utilizzo dell'imbarcazione per fini di lucro, come evincibile dalla richiesta di risarcimento del danno, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo, nonché
l'utilizzo della stessa al di fuori dei limiti della licenza di navigazione (da cui si desume che l'imbarcazione “è abilitata a scopo di diporto” e, dunque, non per noleggio/charter), attesa l'operatività della polizza, ai sensi dell'art. 3, nel caso in cui
“il comandante o il conducente e l'unità stessa siano in regola con leggi, regolamenti
e disposizioni in vigore”.
La compagnia assicurativa convenuta ha, in aggiunta, prospettato la riconducibilità dei danni ai rischi esclusi dall'art. 7 delle condizioni di polizza, trattandosi, come accertato dai periti intervenuti, di danni non compatibili con l'impatto di un'onda, ma riconducibili ad un preesistente danno ai cristalli, trascurato,
o ad un errato o forzato montaggio del cristallo nella relativa sede e, dunque, configurando un danno causato da carente manutenzione, usura o dovuto a difetto di fabbricazione, montaggio e precedenti riparazioni, come tale escluso dall'ambito di operatività della polizza.
Dedotto il diligente e corretto adempimento alle obbligazioni assunte (avvio procedura di valutazione del danno immediatamente dopo l'intervenuta denuncia del sinistro;
esame dei preventivi;
comunicazione all'assicurato della necessità di un nuovo accessi a bordo dell'imbarcazione; adesione all'invito alla procedura di negoziazione assistita), parte convenuta ha contestato nel merito la fondatezza della domanda, attesa l'incongruenza nella ricostruzione del presunto sinistro e, in ordine al quantum, l'omessa determinazione dei danni da mancato profitto allegati, l'assenza di una quantificazione univoca per le spese di ormeggio e rimessaggio, diversamente quantificate nel corpo dell'atto introduttivo e nelle conclusioni, nonché la non indennizzabilità delle spese dedotte (ai sensi dell'art. 24 delle condizioni di polizza dono indennizzabili, qualora necessario, le sole spese di riparazione, sostituzione e accessorie), e, in via generale, il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la sussistenza dei danni lamentati.
Rilevato altresì, in ragione dell'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio ex art. 1893 c.c. in ordine all'utilizzo dell'imbarcazione a scopo di lucro, il proprio diritto a contenere ogni eventuale condanna entro l'obbligazione indennitaria come definita in polizza, e in applicazione degli scoperti e delle franchigie pattuite, parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunce
e le dichiarazioni tutte del caso, ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione reietta: in via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010; in via definitiva: - rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque svolta dal Sig.
[...]
nei confronti di in forza della polizza invocata Parte_1 Controparte_2 per le causali ed i titoli dedotti nel presente giudizio, fra l'altro in ragione dell'inoperatività della copertura, della ricorrenza di rischi esclusi e/o della perdita del diritto all'indennizzo, ovvero per ogni altra causale meglio ritenuta;
in via di denegato subordine, - contenere l'obbligazione indennitaria in considerazione dell'art. 1893, secondo comma, c.c., dedotti gli scoperti e le franchigie applicabili e per l'effetto rigettare ogni e qualsiasi domanda comunque proposta da Sig.
[...]
nei confronti di in eccedenza rispetto a detti Parte_1 Controparte_2
massimali, limiti, scoperti e franchigie. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre. Con vittoria di spese di giudizio”.
1.2 All'esito dell'udienza dell'01/07/2021, preso atto dell'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, rilevata l'inclusione del giudizio in trattazione nell'ambito di operatività dell'art. 5, comma 1 bis, del d. lgs. n. 28/2010 (contratti assicurativi), è stata fissata per l'esperimento del procedimento di mediazione l'udienza del 18/1/2022, da concludersi nel termine dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2010.
Rilevato l'esperimento della procedura di mediazione come disposto e assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 17/11/2022, considerate irrilevanti le prove orali articolate dalle parti, è stata disposta CTU per la valutazione dei danni conseguenti all'evento per cui è causa, nominando allo scopo l'ing. e individuando il quesito da Persona_1
sottoporre al consulente nel seguente: “1) Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche, descriva il c.t.u. lo stato dell'imbarcazione oggetto di causa;
2) avuto riguardo alla denuncia di sinistro del 7/7/2018 in atti dica se i danni dedotti da parte attrice siano compatibili con l'evento denunciato con il predetto atto;
3) in caso di accertamento positivo, identifichi i danni risultanti compatibili e determini
l'ammontare dei costi necessari per il rispristino;
4) depositi copia cartacea di cortesia della relazione e dei relativi allegati”.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 28/11/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 21/05/2023.
All'esito dell'udienza del 12/09/2023, sostituita con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., ritenuta necessaria, previa riapertura formale delle operazioni peritali, una parziale rinnovazione ed integrazione della relazione tecnica, è stato formulato il seguente quesito: “tenuto conto del mancato riscontro diretto delle lesioni subite dall'imbarcazione, avuto riguardo alla descrizione dello stato delle lesioni del parabrezza contenuta nella documentazione in atti
(segnatamente relazione IMASCO del 1/6/2020), confermi (o meno) il CTU il giudizio di compatibilità delle lesioni con l'evento denunciato in relazione alle singole ipotesi alternative formulate (errato o forzato montaggio nelle sedi - torsioni, flessioni durante l'utilizzo dello yacht), nonché riferendo nel dettaglio sulla compatibilità delle specifiche lesioni (venature sulla parte superiore - a sinistra e centrale - del cristallo;
guarnizione esterna del parabrezza deteriorata;
scalfittura sullo strato esterno del parabrezza lato destro) con l'impatto di un'onda d'urto; evidenzi, in caso di riscontro positivo, quali siano gli esiti dannosi dell'onda d'urto evidenziabili nelle foto allegate in atti, esplicitando le ragioni della compatibilità eventualmente rilevata in relazione alle singole specifiche lesioni;
dica più nel dettaglio, in relazione alle informazioni disponibili, quale possibile forza d'urto può aver subito l'imbarcazione oggetto di causa”. La perizia integrativa è stata depositata in data 22/12/2023.
Preso atto della mancata comunicazione della bozza dell'elaborato tecnico, nel termine assegnato, alla parte convenuta, dalla stessa rilevata con note scritte del
28/02/2024, e ritenuto necessario sentire sul punto il CTU affinché fornisse chiarimenti sulla comunicazione della bozza dell'elaborato, fornendo prova della comunicazione, con ordinanza del 05/06/2024, è stato disposto un rinvio all'udienza del 11/7/2024, disponendo il deposito da parte del CTU di nota di chiarimenti con termine sino a sette giorni prima dell'udienza fissata.
All'udienza del 11/07/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto di quanto riferito dal CTU con nota del 13/6/2024 in ordine alla mancata ricezione della relazione dalla parte convenuta, è stato assegnato a quest'ultima termine di gg. 15 per trasmettere al CTU le eventuali osservazioni alla relazione integrativa del 22/12/2023 e al consulente termine sino al 10/9/2024 per il deposito di una sintetica valutazione sulle osservazioni di parte.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del
12/05/2025, rilevato che, rivisitata la fase istruttoria, la causa potesse essere decisa senza ulteriori attività, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza dell'08/07/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza dell'08/07/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, con ordinanza del 08/07/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Parte attrice ha lamentato l'inadempimento contrattuale della compagnia convenuta, la quale, a fronte della richiesta di liquidazione dell'indennizzo conseguente al sinistro verificatosi in data 07/07/2018, ha omesso di corrispondere l'importo dovuto.
Come si evince dalla documentazione in atti, nel caso di specie, risulta sottoscritta la polizza di assicurazione unità da diporto n. 161000660, denominata
“Navi Blu”, con decorrenza dal 30/04/2018 al 30/04/2019.
Pare utile rilevare che nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore contro i danni, avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto in polizza, nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, rappresenta il fatto costitutivo della pretesa.
Pertanto, grava sull'assicurato l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza;
che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
È noto tuttavia come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio).
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie:
(a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile).
I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da autorevole dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i 'rischi inclusi' è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi 'non compresi' costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare” (Cass. civ., sez. III, 09/08/2023,
n. 24273, in motivazione).
Ed ancora: “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole” (Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, ord. n. 31251).
2.1 Nel caso di specie, l'art. 4 “Eventi garantiti - garanzia base”, lett. A
“forma di garanzia platinum” (richiamato nella polizza, cfr. doc. 13 memoria di replica di parte convenuta), prevede l'operatività della garanzia in caso di danni materiali e diretti causati da: a) perdita totale ed abbandono in seguito a qualsiasi avvenimento;
b) perdita o danni parziali nei seguenti termini:
1. i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto, non menzionate ai successivi punti 2) 3) 4), sono indennizzabili in conseguenza di qualsiasi avvenimento […]” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 3, rubricato, “limiti di operatività” così recita: “l'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'unità da diporto sia utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro […]”.
All'art. 7 delle condizioni generali “rischi esclusi dall'assicurazione”, le odierne parti in giudizio, per quanto qui rileva, hanno altresì convenuto:
“l'assicurazione non è operante per danni, perdite, furti, rapine […] d) causati da innavigabilità dell'unità di diporto, deficiente manutenzione, usura;
[…] o) alle parti affetta da vizi occulti nonché danni dovuti a difetto di fabbricazione, montaggio e precedente riparazione” (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione individua, quindi, il rischio assicurato, mentre gli artt. 3 e 7 rappresentano una clausola di delimitazione del rischio indennizzabile.
In applicazione del principio di diritto richiamato, spetta, dunque, all'assicurato, odierna parte attrice, provare che i danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione derivano dall'evento dedotto.
È, al contrario, onere della Compagnia assicurativa convenuta provare che, in relazione specificamente alla delimitazione di cui all'art. 3 e all'art. 7 lettere d) e o), la circostanza che l'imbarcazione fosse utilizzata per fini di lucro e che i danni materiali lamentati fosse conseguenza di un difetto di montaggio e precedente riparazione o da un'errata manutenzione della stessa.
2.2 Come già osservato è, dunque, onere dell'assicurato provare l'esistenza del danno e la sua inclusione nel novero dei rischi assicurati.
ha dedotto che, in data 07/07/2018, alle ore 18:00 Parte_1
circa, nella tratta di rientro da Ponza a Terracina, a causa del mare mosso, veniva investito da un'onda di grandi proporzioni, che causava ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione. L'evento, così come descritto da parte attrice non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Si riscontra, al contrario, un'assoluta discordanza tra i fatti rappresentati in sede di denuncia del sinistro, riportati anche nell'atto introduttivo (“durante la tratta di rientro da Ponza a Terracina, a causa del mare mosso, veniva investito da un'onda di grandi proporzioni, che causava ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione” cfr. atto di citazione;
“l'ing. al Parte_1
comando del natante Manò Marine 42,50 il giorno 07.07.2018 alle ore 18:00 circa, durante la tratta di rientro da Ponza a Terracina, a causa del mare mosso, veniva investito da un'onda di grandi proporzioni, che causava ingenti danni ad entrambi i parabrezza dell'imbarcazione” cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) e la descrizione fornita nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., “parte attrice non ha mai dichiarato che il giorno del sinistro le condizioni meteo fossero avverse.
Al contrario, nella denuncia si è fatto riferimento soltanto a un'onda anomala, che può essere anche provocata da imbarcazioni di massa e propulsioni più grandi”.
Dunque, l'attore, dopo aver inizialmente riferito che l'accadimento (urto di un'onda) si sarebbe verificato in presenza di mare mosso, che, di per sé, costituisce moto ondoso influenzato da condizioni meteorologiche, ha, in un secondo momento
(presumibilmente a fronte dell'evidenza di condizioni non avverse il giorno dell'asserito sinistro, desumibile dalla produzione di parte convenuta), sostenuto la diversa tesi della singola onda anomala, conseguente al passaggio di imbarcazioni di massa e propulsioni più grandi.
Circostanza non riferita nella denuncia del sinistro né nell'atto introduttivo del presente giudizio, ove, in coerenza con l'obbligo di indicazione dei fatti che costituiscono la ragione della domanda, l'evento da cui si assume scaturire il diritto all'indennizzo avrebbe dovuto essere definito nel modo più dettagliato e analitico possibile.
Si ravvisa, dunque, già sul piano assertivo, una descrizione dell'evento ondivaga e contraddittoria, che non consente di ritenere plausibile il verificarsi dell'accadimento dedotto;
senza peraltro considerare che non vi è prova alcuna nemmeno della circostanza che l'imbarcazione dell'attore, in data 07/07/2018 alle ore
18:00 circa fosse effettivamente in mare. In via istruttoria, non sono state formulate richieste di prove idonee a dimostrare gli eventi che avrebbero determinato il sinistro assicurato.
Si riportano i capitoli di prova testimoniale articolati nella seconda memoria istruttoria da parte attrice:
1) Vero che in data 08.07.2020 Lei ha richiesto all'Ing. Parte_1
se fosse disponibile a noleggiare la propria imbarcazione Manò Marine
[...]
42,50”;
2) Vero che l'ing. ha sempre negato l'autorizzazione al noleggio di Pt_1
tale imbarcazione utilizzandola soltanto uso personale;
3) Vero che tale imbarcazione è stata ferma e ormeggiata da più di due anni per la riparazione dei danni a seguito dell'incidente del 07.07.2018 presso il
Cantiere Nautiland di Porto Badino.
Nessuna prova è stata richiesta in relazione alla dinamica dell'accaduto e, quindi, alle concrete, specifiche modalità di determinazione dell'evento, contestato nel suo stesso verificarsi e circa le modalità dell'inverarsi ai fini di una sua concreta valutazione in termini di efficienza eziologica.
Né l'avversarsi dello stesso può desumersi dalla mera ritenuta compatibilità dei danni con l'urto di un'onda anomala, prospettata dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio.
Invero, la compatibilità dei danni dedotti da parte attrice con l'evento denunciato (ma non dimostrato) non implica, di per sé, che il fatto dedotto si sia verificato (rispetto al quale, si ribadisce, l'onere probatorio grava sull'assicurato), anche alla luce dei termini probabilistici utilizzati dal consulente tecnico nominato
(“la navigazione in mare in presenza di altre imbarcazioni può comportare fenomeni di sovrapposizione di onde generate dai diversi natanti con la conseguente formazione di fenomeni ondosi singoli, irregolari ed anomali, caratterizzate da valori di altezza d'onda, massa di acque e velocità di moto e conseguente potenza di impatto ben superiori ai valori medi.
I fenomeni anomali possono comportare la rottura dei cristalli delle imbarcazioni da diporto costituiti da vetri temprati chimicamente stratificati.
Le rotture di cristalli causati da fenomeni ondosi anomali sono possibili, anche se poco probabili […] cfr. elaborato peritale). È opportuno altresì rilevare che, come si evince dalla perizia integrativa, “la rottura di un cristallo di un'imbarcazione da diporto si verifica se la forza applicata sul cristallo supera il suo valore di resistenza.
La rottura di un cristallo durante la navigazione di un natante può essere causata dalla presenza di tutte le possibili seguenti concause che influiscono sia sulla determinazione della forza di impatto che sulla resistenza del cristallo:
• Processo produttivo del cristallo, con presenza di micro-fratture o micro- bolle include nel cristallo
• Impatto relativo tra un'onda ed il natante in navigazione
• Errato o forzato montaggio nelle sedi
• Torsioni e flessioni dovuti all'assetto ed eventuali impatti dell'imbarcazione sulla superficie ondosa” (cfr. elaborato peritale depositato in data 22/12/2023).
Ancorché il consulente tecnico nominato consideri il processo produttivo del cristallo, l'errato o forzato montaggio nelle sedi, le torsioni e le flessioni dovuti all'assetto e ad eventuali impatti sulla superficie ondosa mere concause della rottura dei cristalli, va osservato come la plausibilità della sussistenza di tali circostanze, anche a fronte dell'avvenuta riparazione dei cristalli nel gennaio 2018 (circostanza incontestata tra le parti), consente di dubitare sull'effettivo verificarsi dell'evento così come descritto da parte attrice, ben potendo il danno essere riconducibile a fattori diversi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
3. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
3.1 Le spese di CTU, liquidate con separati decreti adottati in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti di che liquida in € 7.051,50, per compenso Controparte_2
al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e
CPA nella misura di legge;
- pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separati decreti in corso di causa, a carico di parte attrice.
Latina, lì 06/08/2025
Il giudice
Luca Venditto