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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/09/2025, n. 4291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4291 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1743/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1743/2020 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zambardi del Foro di ER (pec:
, presso il cui studio - sito in ER, Fornice Achille Email_1
Grandi, n. 36 – è elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Mirano (Ve), in Via Perosi n.2/8, , rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Vianello del Foro di
ZI (pec: , presso il cui studio – sito in Mirano (Ve), Email_2
Via Barche, n. 27 - è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
ZI;
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle PARTI: come da verbale d'udienza del 7.11.2024.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2020, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con il in data 12.07.1975 a Scorzè, matrimonio trascritto nei Registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Scorzè dell'anno 1975, parte II, Serie A, atto n. 31, che dall'unione era nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che tra di loro era Persona_1
intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in data 26.03.2015 nel procedimento di separazione giudiziale deciso con sentenza n. 1429/2018 del 17.07.2018 (depositata il
18.07.2018 – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venisse disposto l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle un assegno divorzile in misura pari ad € 750,00 mensili o diversa somma ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite.
In particolare, la ricorrente, a sostegno della sua pretesa, ha allegato:
- che i coniugi – dopo aver introdotto un giudizio di separazione giudiziale, abbandonato di comune accordo tra le parti, si erano separati consensualmente alle seguenti condizioni:
“1.- assegnarsi la casa coniugale, sita in Mirano (VE), Via Perosi n. 2/8 , CP_1
con gli arredi e corredi ivi esistenti;
2.- assegnarsi l'autovettura targata Parte_1
CM217CG; 3.- disporsi a carico d , l'obbligo di corrispondere CP_1 Pt_1
un assegno di mantenimento pari ad € 210 mensili, da corrispondere entro il giorno
[...]
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
4. provvederà a versare la quota parte del mutuo pari ad € 110,00 mensili Parte_1
entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato a n. 100000010262 CP_1
Intesa San Paolo dove vengono addebitate le rate del mutuo;
6.- Dalla data odierna le spese condominiali ordinarie future e pregresse non ancora soddisfatte rimarranno a carico di , mentre quelle straordinarie future saranno divise tra i coniugi nella CP_1
misura del 50% ciascuno”;
- che durante tutto il corso della vita matrimoniale lei si era dovuta occupare principalmente della famiglia, crescendo la figlia supportando il coniuge nel raggiungimento dei Per_1
propri obbiettivi di lavoro e contestualmente rinunciando alla propria carriera;
- che viveva in un appartamento in locazione, versando un canone mensile pari a circa €
400,00 mensili, dovendo versare altresì € 110 mensili per contribuire al pagamento della rata del mutuo della casa familiare;
- di essere affetta da gravi problemi di salute, avendo subito un intervento chirurgico per neoplasia alla bocca, con conseguente inserimento di una PEG e necessità di farmaci e cure mediche costose;
- di svolgere attività lavorativa in forza di contratto sottoscritto ai sensi della l. 68/99
(percependo circa € 170 mensili) e di essere titolare di una pensione di invalidità di € 280 mensili;
- di essere stata costretta ad attingere dai risparmi accumulati durante la vita matrimoniale e già equamente suddivisi con il coniuge all'epoca della separazione per mantenersi
(patrimonio che da € 20.000 si era ridotto a € 1,900 circa).
Si costituiva in giudizio il coniuge convenuto, il quale, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione dei fatti allegati dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto della istanza di corresponsione dell'assegno divorzile ovvero, nel caso di suo riconoscimento, che l'importo dello stesso fosse contenuto nella stessa somma stabilita in sede di separazione.
Più specificatamente, il ha allegato: CP_1
- che la crisi coniugale si era verificata a causa del tradimento della moglie, che si era allontanata dalla casa familiare perché invaghitasi di un altro uomo;
- che contrariamente a quanto ex adverso evidenziato, la moglie aveva in precedenza lavorato come colf e oggi svolgeva attività lavorativa presso la ditta Pesce Metal Factory
s.r.l.; - che la medesima percepiva in realtà dalla sorella la metà del canone di Parte_2
locazione dell'immobile sito in ZI-Zelarino, Via Tersicore, n. 56A-14, abitazione conseguita in eredità a seguito della morte dei genitori;
- di vivere unicamente con il proprio reddito derivante dalla pensione (pari a circa € 1.100),
importo ridotto in forza della corresponsione in favore della moglie dell'assegno di mantenimento pari a € 210 mensili stabilito in sede di separazione e per il pagamento della rata del mutuo (con estinzione nel 2021);
- di essere affetto da gravi problemi di salute, essendo stato stato sottoposto ad un intervento chirurgico vascolare per patologia cardiaca e alla rimozione di un linfonodo per mesotelioma pleurico (dovuto ad esposizione all'amianto), tanto che, a seguito di tali evenienze, era stato dichiarato invalido civile al 100%;
- che era già intervenuta la divisione tra i coniugi dei risparmi accumulati nel corso della vita matrimoniale, per cui tra le parti non poteva dirsi sussistente alcuno squilibrio economico patrimoniale.
Dopo la comparizione in sede presidenziale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti provvisori (con cui il Presidente delegato ha provvisoriamente disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della ad € 400), il procedimento è proseguito dinanzi al G.I. Pt_1
per il giudizio di merito, nel quale entrambe le parti si sono costituite richiamandosi alle prese conclusioni.
Nel corso del procedimento dinanzi al G.I., su richiesta delle parti, veniva pronunciata da questo
Tribunale in data 18.10.2022 sentenza parziale sullo status con fissazione di udienza per il prosieguo.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il procedimento è stato istruito mediante la produzione documentale (esibizione in giudizio da parte della ricorrente delle dichiarazioni di successione) e l'espletamento della prova orale offerta da parte resistente sui capitoli ammessi.
Le parti sono state dunque invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 7.11.2024.
In detta udienza celebratasi davanti a questo Giudice – dichiarata inammissibile con provvedimento del 13.06.2024 l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 709 c.p.c.
(applicabile ratione temporis) presentata dal resistente – le parti precisavano le conclusioni come da atti introduttivi del giudizio di merito, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
* * *
Con sentenza parziale n. 1797/2022 del 18.10.2022 (pubbl. il 21.10.2022) il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 12.07.1975, dalla cui unione è nata la figlia (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), per cui il Per_1
Collegio è ora chiamato a pronunciarsi sull'unica questione accessoria afferente all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente a suo favore nella misura di € 750 mensili e a carico del ricorrente, il quale vi si è opposto sin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Ebbene, in ordine a tale questione si osserva quanto segue.
Va ricordato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno. Il
giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un. - Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo,
da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. Sent. n. 21234 del 09/08/2019).
L'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno medesimo (Cass. civ., Sez. Un. n. 18287/2018).
Orbene, declinando detti principi al caso di specie, può affermarsi come l'assegno divorzile, debba essere riconosciuto alla richiedente nella sua componente assistenziale – risultando provata l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(Cass. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021) – a prescindere, dunque, dalla componente compensativa-perequativa, considerato che la non ha dato prova, come suo onere, di Pt_1
aver condizionato la propria vita durante la convivenza per far fronte ai bisogni della famiglia e alle richieste del coniuge.
Nel caso in esame, prendendo in considerazione la situazione economico-patrimoniale delle parti come risultante dall'istruttoria svolta, è emerso, difatti, che il gode di un trattamento CP_1
pensionistico pari a circa € 1.100 mensili;
dispone, ad oggi, della piena titolarità della casa familiare, abitata dallo stesso (avendo acquistato la quota di metà dell'immobile dalla moglie e consolidando così in sé l'intera proprietà, corrispondendole l'importo di € 30.000) e non risulta, pertanto, essere gravato da costi abitativi. Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (v.
testimonianza della sig.ra – verbale udienza del 19.12.2023) è emerso, inoltre, Testimone_1
che il resistente, affetto dai sopraesposti problemi di salute, può contare sull'aiuto della sorella –
a cui corrisponde una cifra pari a € 300 mensili – e della nuova compagna (che svolge il lavoro di badante).
A contrario, la ricorrente risulta percepire, oltre all'importo dell'assegno di mantenimento, un esiguo reddito quale lavoratore disabile ai sensi della l. 68/99 (pari a circa € 170,00 mensili) e risulta beneficiare di una pensione di invalidità erogata dall' pari ad € 280/290 mensili;
vive CP_2
in un immobile condotto in locazione, versando un canone pari a € 400 mensili (oltre a spese condominiali) – considerato che dell'immobile ereditato dai genitori deceduti (sito in ZI,
via Tersicore n. 14) fruisce gratuitamente la sorella – e risulta altresì essere affetta da alcune problematiche di salute, necessitando di essere continuativamente supportata dalla sorella in alcune attività della vita quotidiana (la è stata sottoposta ad un intervento chirurgico Pt_1
che ha comportato la rimozione della mandibola e inserimento di una PEG per alimentarsi), con conseguente oggettiva limitazione alle possibilità di lavoro e, di conseguenza, di reddito pro futuro. La ricorrente, dunque, è priva di mezzi adeguati e si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarseli dato il suo evidente stato di fragilità. Sotto il profilo assistenziale, si deve quindi rilevare che ella, in assenza di un assegno divorzile, non riuscirebbe a condurre una vita dignitosa.
Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire in ragione della documentazione medica depositata da parte resistente e prodotta in sede di precisazione delle conclusioni, non dimostrandosi provato alcun mutamento della situazione economica del in forza di CP_1
maggiori spese che egli avrebbe dovuto sostenere in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute.
Alcun rilievo può assumere, poi, ai fini del riconoscimento della componente compensativa/remunerativa dell'assegno divorzile, la già intervenuta divisione tra le parti dei risparmi accumulati, non essendo stato dedotto né tantomeno provato, in corso di causa, che tali approvvigionamenti derivassero dall'apporto esclusivo o prevalente di uno dei coniugi.
Inoltre, giova precisare che l'acquisto della quota della casa ex coniugale da parte del signor non può ritenersi un fattore idoneo ad alterare la situazione economica dei coniugi. CP_1
Infatti, il resistente ha sì pagato un prezzo per l'acquisto della propria quota, ma ha anche ottenuto l'intera proprietà dell'immobile, mentre la sig.ra ha ceduto la propria quota di Pt_1
comproprietà, sicché sotto il profilo economico-patrimoniale tale atto ha valenza neutra e non altera il precedente equilibrio. Infine, giova rilevare come non essendovi addebito giudiziale della separazione – avendo i coniugi trovato un accordo in sede di separazione giudiziale – ogni valutazione sulla condotta causativa della crisi coniugale fuoriesce dall'ambito di accertamento del presente giudizio e non può avere rilevanza alcuna ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni, considerata la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di separazione, tenuto conto della lunga durata del matrimonio
(celebrato il 1975), dell'età della ricorrente (68 anni) e delle di lei condizioni di salute, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, nonché della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile.
Quanto alla decorrenza, stanti le previsioni della separazione, non vi è motivo per derogare alla regola generale per cui l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale (v. ad esempio Cass. civ. Sez.
1 - Ordinanza n. 19330 del 17/09/2020).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, in composizione collegiale come sopra composto, richiamata la sentenza parziale di divorzio n. 1797/2022 del 18.10.2022 (pubbl. il 21.10.2022), ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte ricorrente CP_1
un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da versare entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status di divorzio;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in ZI, nella Camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1743/2020 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Zambardi del Foro di ER (pec:
, presso il cui studio - sito in ER, Fornice Achille Email_1
Grandi, n. 36 – è elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a Mirano (Ve), in Via Perosi n.2/8, , rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Vianello del Foro di
ZI (pec: , presso il cui studio – sito in Mirano (Ve), Email_2
Via Barche, n. 27 - è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
ZI;
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle PARTI: come da verbale d'udienza del 7.11.2024.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2020, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con il in data 12.07.1975 a Scorzè, matrimonio trascritto nei Registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Scorzè dell'anno 1975, parte II, Serie A, atto n. 31, che dall'unione era nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che tra di loro era Persona_1
intervenuta la separazione personale protrattasi interrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in data 26.03.2015 nel procedimento di separazione giudiziale deciso con sentenza n. 1429/2018 del 17.07.2018 (depositata il
18.07.2018 – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venisse disposto l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle un assegno divorzile in misura pari ad € 750,00 mensili o diversa somma ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite.
In particolare, la ricorrente, a sostegno della sua pretesa, ha allegato:
- che i coniugi – dopo aver introdotto un giudizio di separazione giudiziale, abbandonato di comune accordo tra le parti, si erano separati consensualmente alle seguenti condizioni:
“1.- assegnarsi la casa coniugale, sita in Mirano (VE), Via Perosi n. 2/8 , CP_1
con gli arredi e corredi ivi esistenti;
2.- assegnarsi l'autovettura targata Parte_1
CM217CG; 3.- disporsi a carico d , l'obbligo di corrispondere CP_1 Pt_1
un assegno di mantenimento pari ad € 210 mensili, da corrispondere entro il giorno
[...]
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
4. provvederà a versare la quota parte del mutuo pari ad € 110,00 mensili Parte_1
entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato a n. 100000010262 CP_1
Intesa San Paolo dove vengono addebitate le rate del mutuo;
6.- Dalla data odierna le spese condominiali ordinarie future e pregresse non ancora soddisfatte rimarranno a carico di , mentre quelle straordinarie future saranno divise tra i coniugi nella CP_1
misura del 50% ciascuno”;
- che durante tutto il corso della vita matrimoniale lei si era dovuta occupare principalmente della famiglia, crescendo la figlia supportando il coniuge nel raggiungimento dei Per_1
propri obbiettivi di lavoro e contestualmente rinunciando alla propria carriera;
- che viveva in un appartamento in locazione, versando un canone mensile pari a circa €
400,00 mensili, dovendo versare altresì € 110 mensili per contribuire al pagamento della rata del mutuo della casa familiare;
- di essere affetta da gravi problemi di salute, avendo subito un intervento chirurgico per neoplasia alla bocca, con conseguente inserimento di una PEG e necessità di farmaci e cure mediche costose;
- di svolgere attività lavorativa in forza di contratto sottoscritto ai sensi della l. 68/99
(percependo circa € 170 mensili) e di essere titolare di una pensione di invalidità di € 280 mensili;
- di essere stata costretta ad attingere dai risparmi accumulati durante la vita matrimoniale e già equamente suddivisi con il coniuge all'epoca della separazione per mantenersi
(patrimonio che da € 20.000 si era ridotto a € 1,900 circa).
Si costituiva in giudizio il coniuge convenuto, il quale, pur associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato la ricostruzione dei fatti allegati dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto della istanza di corresponsione dell'assegno divorzile ovvero, nel caso di suo riconoscimento, che l'importo dello stesso fosse contenuto nella stessa somma stabilita in sede di separazione.
Più specificatamente, il ha allegato: CP_1
- che la crisi coniugale si era verificata a causa del tradimento della moglie, che si era allontanata dalla casa familiare perché invaghitasi di un altro uomo;
- che contrariamente a quanto ex adverso evidenziato, la moglie aveva in precedenza lavorato come colf e oggi svolgeva attività lavorativa presso la ditta Pesce Metal Factory
s.r.l.; - che la medesima percepiva in realtà dalla sorella la metà del canone di Parte_2
locazione dell'immobile sito in ZI-Zelarino, Via Tersicore, n. 56A-14, abitazione conseguita in eredità a seguito della morte dei genitori;
- di vivere unicamente con il proprio reddito derivante dalla pensione (pari a circa € 1.100),
importo ridotto in forza della corresponsione in favore della moglie dell'assegno di mantenimento pari a € 210 mensili stabilito in sede di separazione e per il pagamento della rata del mutuo (con estinzione nel 2021);
- di essere affetto da gravi problemi di salute, essendo stato stato sottoposto ad un intervento chirurgico vascolare per patologia cardiaca e alla rimozione di un linfonodo per mesotelioma pleurico (dovuto ad esposizione all'amianto), tanto che, a seguito di tali evenienze, era stato dichiarato invalido civile al 100%;
- che era già intervenuta la divisione tra i coniugi dei risparmi accumulati nel corso della vita matrimoniale, per cui tra le parti non poteva dirsi sussistente alcuno squilibrio economico patrimoniale.
Dopo la comparizione in sede presidenziale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti provvisori (con cui il Presidente delegato ha provvisoriamente disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della ad € 400), il procedimento è proseguito dinanzi al G.I. Pt_1
per il giudizio di merito, nel quale entrambe le parti si sono costituite richiamandosi alle prese conclusioni.
Nel corso del procedimento dinanzi al G.I., su richiesta delle parti, veniva pronunciata da questo
Tribunale in data 18.10.2022 sentenza parziale sullo status con fissazione di udienza per il prosieguo.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il procedimento è stato istruito mediante la produzione documentale (esibizione in giudizio da parte della ricorrente delle dichiarazioni di successione) e l'espletamento della prova orale offerta da parte resistente sui capitoli ammessi.
Le parti sono state dunque invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 7.11.2024.
In detta udienza celebratasi davanti a questo Giudice – dichiarata inammissibile con provvedimento del 13.06.2024 l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 709 c.p.c.
(applicabile ratione temporis) presentata dal resistente – le parti precisavano le conclusioni come da atti introduttivi del giudizio di merito, e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
* * *
Con sentenza parziale n. 1797/2022 del 18.10.2022 (pubbl. il 21.10.2022) il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 12.07.1975, dalla cui unione è nata la figlia (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), per cui il Per_1
Collegio è ora chiamato a pronunciarsi sull'unica questione accessoria afferente all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente a suo favore nella misura di € 750 mensili e a carico del ricorrente, il quale vi si è opposto sin dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Ebbene, in ordine a tale questione si osserva quanto segue.
Va ricordato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno. Il
giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un. - Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo,
da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. Sent. n. 21234 del 09/08/2019).
L'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno medesimo (Cass. civ., Sez. Un. n. 18287/2018).
Orbene, declinando detti principi al caso di specie, può affermarsi come l'assegno divorzile, debba essere riconosciuto alla richiedente nella sua componente assistenziale – risultando provata l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive
(Cass. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021) – a prescindere, dunque, dalla componente compensativa-perequativa, considerato che la non ha dato prova, come suo onere, di Pt_1
aver condizionato la propria vita durante la convivenza per far fronte ai bisogni della famiglia e alle richieste del coniuge.
Nel caso in esame, prendendo in considerazione la situazione economico-patrimoniale delle parti come risultante dall'istruttoria svolta, è emerso, difatti, che il gode di un trattamento CP_1
pensionistico pari a circa € 1.100 mensili;
dispone, ad oggi, della piena titolarità della casa familiare, abitata dallo stesso (avendo acquistato la quota di metà dell'immobile dalla moglie e consolidando così in sé l'intera proprietà, corrispondendole l'importo di € 30.000) e non risulta, pertanto, essere gravato da costi abitativi. Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi (v.
testimonianza della sig.ra – verbale udienza del 19.12.2023) è emerso, inoltre, Testimone_1
che il resistente, affetto dai sopraesposti problemi di salute, può contare sull'aiuto della sorella –
a cui corrisponde una cifra pari a € 300 mensili – e della nuova compagna (che svolge il lavoro di badante).
A contrario, la ricorrente risulta percepire, oltre all'importo dell'assegno di mantenimento, un esiguo reddito quale lavoratore disabile ai sensi della l. 68/99 (pari a circa € 170,00 mensili) e risulta beneficiare di una pensione di invalidità erogata dall' pari ad € 280/290 mensili;
vive CP_2
in un immobile condotto in locazione, versando un canone pari a € 400 mensili (oltre a spese condominiali) – considerato che dell'immobile ereditato dai genitori deceduti (sito in ZI,
via Tersicore n. 14) fruisce gratuitamente la sorella – e risulta altresì essere affetta da alcune problematiche di salute, necessitando di essere continuativamente supportata dalla sorella in alcune attività della vita quotidiana (la è stata sottoposta ad un intervento chirurgico Pt_1
che ha comportato la rimozione della mandibola e inserimento di una PEG per alimentarsi), con conseguente oggettiva limitazione alle possibilità di lavoro e, di conseguenza, di reddito pro futuro. La ricorrente, dunque, è priva di mezzi adeguati e si trova nell'impossibilità oggettiva di procurarseli dato il suo evidente stato di fragilità. Sotto il profilo assistenziale, si deve quindi rilevare che ella, in assenza di un assegno divorzile, non riuscirebbe a condurre una vita dignitosa.
Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire in ragione della documentazione medica depositata da parte resistente e prodotta in sede di precisazione delle conclusioni, non dimostrandosi provato alcun mutamento della situazione economica del in forza di CP_1
maggiori spese che egli avrebbe dovuto sostenere in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute.
Alcun rilievo può assumere, poi, ai fini del riconoscimento della componente compensativa/remunerativa dell'assegno divorzile, la già intervenuta divisione tra le parti dei risparmi accumulati, non essendo stato dedotto né tantomeno provato, in corso di causa, che tali approvvigionamenti derivassero dall'apporto esclusivo o prevalente di uno dei coniugi.
Inoltre, giova precisare che l'acquisto della quota della casa ex coniugale da parte del signor non può ritenersi un fattore idoneo ad alterare la situazione economica dei coniugi. CP_1
Infatti, il resistente ha sì pagato un prezzo per l'acquisto della propria quota, ma ha anche ottenuto l'intera proprietà dell'immobile, mentre la sig.ra ha ceduto la propria quota di Pt_1
comproprietà, sicché sotto il profilo economico-patrimoniale tale atto ha valenza neutra e non altera il precedente equilibrio. Infine, giova rilevare come non essendovi addebito giudiziale della separazione – avendo i coniugi trovato un accordo in sede di separazione giudiziale – ogni valutazione sulla condotta causativa della crisi coniugale fuoriesce dall'ambito di accertamento del presente giudizio e non può avere rilevanza alcuna ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Ciò posto, alla luce delle superiori considerazioni, considerata la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di separazione, tenuto conto della lunga durata del matrimonio
(celebrato il 1975), dell'età della ricorrente (68 anni) e delle di lei condizioni di salute, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro, nonché della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del resistente l'obbligo di versare l'importo mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile.
Quanto alla decorrenza, stanti le previsioni della separazione, non vi è motivo per derogare alla regola generale per cui l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale (v. ad esempio Cass. civ. Sez.
1 - Ordinanza n. 19330 del 17/09/2020).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, in composizione collegiale come sopra composto, richiamata la sentenza parziale di divorzio n. 1797/2022 del 18.10.2022 (pubbl. il 21.10.2022), ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte ricorrente CP_1
un assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili, da versare entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status di divorzio;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in ZI, nella Camera di consiglio del 17.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero