Articolo 5 della Legge 30 marzo 1965, n. 226
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 aprile 1965
Art. 5.
I periodi compresi tra la data del rimpatrio e la data della domanda di regolarizzazione, non coperti da contribuzione nell'assicurazione italiana, sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del requisito di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la data della domanda di pensione di invalidita', la data di morte o la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, previsto rispettivamente dall'articolo 2, sub articolo 9, lettera 6) e sub articolo 13 , e dall' articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 .
Entrata in vigore il 24 aprile 1965