Articolo 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 229
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 aprile 1958
Art. 2.
L' art. 201 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 201. - "I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'art. 151.
Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.
Nello stesso termine il difensore puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.
Le parti private ed i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto li trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.
I motivi possono altresi' essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.
Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata.
In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilita' e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con piu' atti successivi.
I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza".
Entrata in vigore il 16 aprile 1958