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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/10/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 1394/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR DI Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Beniamino Margiotta Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1394/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.
51 c.p.c. da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OL EL (C.F. C.F._2
e
C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._3
OL EL (C.F. C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
Il Tribunale,
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che secondo la Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727);
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di
Pag. 2 di 3 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”;
ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
I. omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ) alle condizioni formulate Parte_2 C.F._3
nel ricorso depositato in data 30/06/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
II. dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Belluno, 02/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Irene Colladet AR DI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 1394/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
AR DI Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Beniamino Margiotta Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 1394/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis.
51 c.p.c. da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OL EL (C.F. C.F._2
e
C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._3
OL EL (C.F. C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
Il Tribunale,
visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che secondo la Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727);
rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di
Pag. 2 di 3 scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”;
ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
I. omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ) alle condizioni formulate Parte_2 C.F._3
nel ricorso depositato in data 30/06/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
II. dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Belluno, 02/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Irene Colladet AR DI
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