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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 817/2025 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Baldiserra ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del Direttore in carica - Controparte_3
Ambito territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c. presso i cui Uffici siti in Milano, via Soderini, n. 24, sono elettivamente domiciliati, per procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al 30 giugno
- indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il
25.5.2025, il ricorrente ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria di II grado, assunto con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno), nell'anno scolastico 2022/23 (doc. n. 1) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito del predetto rapporto di lavoro.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stato adeguatamente informato del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per giorni 25,95 di ferie non goduti e per giorni 3,33 di festività soppresse non godute, per l'anno dedotto, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate CP_1 secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dalle singole scadenze al saldo.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto del ricorrente alla CP_1
monetizzazione delle ferie, dando atto che lo stesso, nella corrispondenza intercorsa con l'amministrazione scolastica, ha dichiarato, con mail del 16.6.2023 (doc. n. 16), di avere diritto ancora a 7 giorni di ferie, che poi ha goduto, avendo usufruito dei restanti giorni durante la sospensione dell'attività didattica, giorni che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che il docente ha comunque il dovere professionale di conoscere, non svolgendosi alcuna attività lavorativa nei giorni di sospensione.
All'esito dell'odierna discussione delle parti, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2 Il ricorso è fondato con limite dei giorni.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022).
3 Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno
ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza CP_1
eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante
l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. 11968/2025).
4 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52);
l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente, nell'anno oggetto di controversia, ha svolto servizio di supplenza dal 12.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo di 18 ore settimanali di lezione, maturando i giorni di ferie indicati (25,95), oltre i giorni per le festività soppresse (3,33).
Il resistente ha dato prova di avere invitato il ricorrente a godere delle ferie CP_1
Cont residue (doc. n. 16 fasc. ) e ha documentato, con mail del 16.6.2023 dello stesso Cont ricorrente (doc. n. 16 fasc. ), che il docente ha fruito di complessivi 12 giorni di ferie, di cui 5 già goduti alla data della mail (nei giorni 19.9.2022, 3.2.2023, 3.4.2023, 26.5.2023 e
5.6.2023, come da richieste depositate) e gli altri 7 di cui all'istanza presentata (“le ho inviato la mia istanza come richiesto, conteggiando in base all'art. 19/2 del CCNL
5 29.11.2007 … I giorni di servizio sono 292 quindi ho calcolato 26 giorni di ferie maturati.
Complessivamente ho usufruito di 5 giorni di ferie e togliendo 14 di quelle delle festività natale, pasqua e ponti. Ne rimangono 7 giorni”), godute a decorrere dal 20.6.2025.
Nel resto, il non ha documentato alcuna altra richiesta di ferie da parte del CP_1
docente e non ha dato prova di avere invitato il ricorrente a godere delle ferie residue, né di averlo avvisato, allo stesso tempo, del fatto che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere incombente su parte resistente e non assolto.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, ribadito quanto affermato dalla
Suprema Corte che “è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo”, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse per un numero complessivo di giorni 17,28, di cui 13,95 per ferie (25,95 richiesti, detratti 12 giorni fruiti) e 3,33 per festività soppresse, con conseguente condanna del resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative differenze CP_1 retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82;
Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1 resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennità per giorni 13,95 di ferie non fruite e 3,33 di festività soppresse non godute per l'a.s. 2022/23 e, per l'effetto,
6 - condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle relative differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 817/2025 R.G.L., promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Baldiserra ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del Direttore in carica - Controparte_3
Ambito territoriale di Milano, in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1,
c.p.c. presso i cui Uffici siti in Milano, via Soderini, n. 24, sono elettivamente domiciliati, per procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione - Pubblico Impiego - docenti precari con contratti sino al 30 giugno
- indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il
25.5.2025, il ricorrente ha esposto di avere prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, quale docente di scuola secondaria di II grado, assunto con contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno), nell'anno scolastico 2022/23 (doc. n. 1) e di non avere goduto delle ferie maturate nell'ambito del predetto rapporto di lavoro.
Ha chiesto, pertanto, in applicazione della legge n. 228/2012, interpretata in senso conforme alla normativa europea, come precisata dalla Corte di Giustizia - dando atto di non essere stato adeguatamente informato del diritto di potere fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, né in altri periodi, né di essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse - accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per giorni 25,95 di ferie non goduti e per giorni 3,33 di festività soppresse non godute, per l'anno dedotto, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive maturate CP_1 secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dalle singole scadenze al saldo.
Il resistente si è costituito in giudizio contestando il diritto del ricorrente alla CP_1
monetizzazione delle ferie, dando atto che lo stesso, nella corrispondenza intercorsa con l'amministrazione scolastica, ha dichiarato, con mail del 16.6.2023 (doc. n. 16), di avere diritto ancora a 7 giorni di ferie, che poi ha goduto, avendo usufruito dei restanti giorni durante la sospensione dell'attività didattica, giorni che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che il docente ha comunque il dovere professionale di conoscere, non svolgendosi alcuna attività lavorativa nei giorni di sospensione.
All'esito dell'odierna discussione delle parti, dato atto dell'impossibilità di conciliazione della causa, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
2 Il ricorso è fondato con limite dei giorni.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La legge n. 228/2012 ha previsto, all'art. 1, comma 54, che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative”.
L'art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 conv. nella legge n. 135/2012 stabilisce che le ferie debbano essere godute e non possano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta.
La norma però, “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (come introdotto dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012).
Secondo la giurisprudenza più recente, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sent. n. 14268/2022).
3 Tale principio è stato ribadito con ordinanze n. 16715/2024 e n. 28587/2024. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno
ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza CP_1
eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante
l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
Il costante insegnamento del Supremo Collegio è stato anche recentemente ribadito: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. 11968/2025).
4 Il datore di lavoro, quindi, è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in trasparenza, che il lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. Max Planck punto 42 e sent. Lancksebastian W. Kreuziger punto 52);
l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. Il criterio di quantificazione dei giorni per cui può essere rivendicata la monetizzazione è fornito dalla normativa e dal CCNL.
Innanzitutto, l'art. 19, comma 2, del CCNL 2007 che prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Per ottenere i giorni di ferie spettanti, è necessario moltiplicare il numero dei giorni di servizio per 30; il risultato di questa operazione deve poi essere diviso per 360. In questo modo si ottiene che il lavoratore matura 2,5 giorni di ferie per ogni mese di servizio (ossia, per ogni 30 giorni di servizio); a questo punto, è sufficiente moltiplicare i mesi o le frazioni di mese per x 2,5 e si avrà il risultato dei giorni di ferie spettanti.
La posizione di parte ricorrente
Il ricorrente, nell'anno oggetto di controversia, ha svolto servizio di supplenza dal 12.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo di 18 ore settimanali di lezione, maturando i giorni di ferie indicati (25,95), oltre i giorni per le festività soppresse (3,33).
Il resistente ha dato prova di avere invitato il ricorrente a godere delle ferie CP_1
Cont residue (doc. n. 16 fasc. ) e ha documentato, con mail del 16.6.2023 dello stesso Cont ricorrente (doc. n. 16 fasc. ), che il docente ha fruito di complessivi 12 giorni di ferie, di cui 5 già goduti alla data della mail (nei giorni 19.9.2022, 3.2.2023, 3.4.2023, 26.5.2023 e
5.6.2023, come da richieste depositate) e gli altri 7 di cui all'istanza presentata (“le ho inviato la mia istanza come richiesto, conteggiando in base all'art. 19/2 del CCNL
5 29.11.2007 … I giorni di servizio sono 292 quindi ho calcolato 26 giorni di ferie maturati.
Complessivamente ho usufruito di 5 giorni di ferie e togliendo 14 di quelle delle festività natale, pasqua e ponti. Ne rimangono 7 giorni”), godute a decorrere dal 20.6.2025.
Nel resto, il non ha documentato alcuna altra richiesta di ferie da parte del CP_1
docente e non ha dato prova di avere invitato il ricorrente a godere delle ferie residue, né di averlo avvisato, allo stesso tempo, del fatto che, se non ne avesse fruito, le avrebbe perse al termine del contratto, onere incombente su parte resistente e non assolto.
Pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, ribadito quanto affermato dalla
Suprema Corte che “è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo”, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva di ferie e festività soppresse per un numero complessivo di giorni 17,28, di cui 13,95 per ferie (25,95 richiesti, detratti 12 giorni fruiti) e 3,33 per festività soppresse, con conseguente condanna del resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative differenze CP_1 retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n.
724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82;
Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il CP_1 resistente è tenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente all'indennità per giorni 13,95 di ferie non fruite e 3,33 di festività soppresse non godute per l'a.s. 2022/23 e, per l'effetto,
6 - condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle relative differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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