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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. TE ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2065 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con l'avvocato Parte_2 C.F._2
EN AL
-opponente-
E
(c.f. ), con l'avvocato Antonio Controparte_1 C.F._3
Nisticò
-opposto-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2021, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 103.315,85, oltre interessi, spese e competenze
Pag. 1 a 6 del monitorio, a titolo di corrispettivo per una serie di lavori edili effettuati dall'opposto in favore del defunto genitore degli opponenti ( Parte_3
presso un immobile di proprietà di quest'ultimo in via Circonvallazione del
[...] comune di Isca sullo ON.
A fondamento dell'opposizione, hanno eccepito l'inesistenza della fonte negoziale o legale dell'obbligazione, la sussistenza di una quietanza liberatoria a firma dell'opposto, nonché l'intervenuto adempimento comprovato da una serie di assegni bancari e circolari emessi dal de cuius in favore del per un ammontare CP_1 complessivo di € 235.090,00 superiore a quello ingiunto.
1.1. Si è costituito in giudizio l'opposto, resistendo all'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Ha, in particolare, eccepito che i pagamenti, cui si riferiscono gli assegni prodotti dalla controparte, sono da imputare ad altri lavori edili eseguiti, sempre dalla stessa impresa, presso altro Immobile del sito in località Fego del Parte_1 comune di Sant'Andrea Apostolo dello ON, per un ammontare di € 300.000,00.
Ha, quindi, dedotto che il credito azionato ha ad oggetto le diverse opere realizzate sul cantiere di Isca sullo ON, commissionate dal genitore degli opponenti nell'anno 2010 ed ultimate nel 2012, per l'importo di € 85.385,00 oltre IVA, come da fattura n. 1 del 18/1/2013.
Quanto alla quietanza liberatoria, ne ha eccepito l'abusivo riempimento da parte del ha, infatti, esposto di aver rilasciato a quest'ultimo un Parte_1 foglio in bianco con la propria firma, su cui avrebbe dovuto essere annotata soltanto la consegna di due assegni di € 4.990,00 ciascuno, con scadenza novembre e dicembre
2021, relativi ai lavori di località Fego.
1.2. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dal precedente giudicante, la causa, istruita oralmente e documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4/11/2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Pag. 2 a 6 2.1. Occorre, dapprima, premettere che attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., si attua la trasformazione del procedimento sommario (cd. monitorio), in un vero e proprio processo ordinario avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto ingiuntivo;
oggetto del giudizio non è, pertanto, la valutazione della legittimità
e della validità del decreto opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria.
Tale giudizio si caratterizza per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo;
inversione meramente formale, che non incide sulla posizione sostanziale delle parti per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio.
Sotto tale ultimo aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione si afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
2.2. Ebbene, deve rilevarsi che parte opposta non ha compiutamente dimostrato i fatti costitutivi della pretesa azionata.
Ed invero, sebbene possa ritenersi dimostrata l'esistenza, tra
[...]
e di un contratto di appalto avente ad oggetto i Parte_3 Controparte_1 lavori di ristrutturazione che il primo ha commissionato al secondo, relativamente all'immobile di Isca sullo ON (cfr. dichiarazioni rese, alle udienze del 4/7/2023 e del CP_ 5/12/2023, dai testi , geometra incaricato dal Testimone_1 Parte_1
Pag. 3 a 6 , , e , i quali tutti hanno CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 prestato attività lavorativa presso il cantiere di Isca sullo ON), non altrettanto provata
(pur in presenza di una radicale contestazione sulla sussistenza del rapporto, quale quella effettuata da parte opponente) è stata la determinazione del corrispettivo, mancando agli atti la sussistenza di una qualsivoglia forma di accordo tra le parti contraenti e non essendo stato neppure analiticamente indicato in cosa siano consistite le opere realizzate, sì da permettere – eventualmente mediante indagini tecniche –
l'effettivo accertamento del credito vantato dall'opposto.
Non è idoneo, a tal fine, il documento denominato “estratto conto” (all. n. 2 del fascicolo di parte opposta), contenente una contabilità dei lavori sottoscritta dal solo e che non risulta essere stata approvata o altrimenti accettata dal CP_1 Parte_1
(nulla ha dichiarato sul punto il teste , ossia il tecnico
[...] Testimone_1 incaricato dal committente a seguire - per suo conto - le opere affidate all'opposto).
Peraltro, nella stessa prospettazione del detto documento sarebbe stato CP_1 consegnato al durante l'incontro del 15/11/2012, ma la circostanza Parte_1 nulla dice, in ogni caso, in ordine ad un consenso formatosi tra le parti sulla determinazione del corrispettivo dovuto in relazione ai lavori realizzati.
Né conduce a risultati diversi la fattura n. 1/2013 del 18/1/2013 (doc. n. 7 del fascicolo di parte opposta), trattandosi di documento a formazione unilaterale, predisposto dalla stessa parte che se ne intende avvalere per dimostrare la fondatezza del proprio credito.
Inoltre, nessun rilievo può avere il comportamento stragiudiziale assunto dal committente: il non aver obiettato alcunché, pur a fronte della ricezione della richiamata fattura (doc. n. 7 del fascicolo di parte opposta), non può equivalere a riconoscimento della fondatezza dell'avversa pretesa, sia perché il silenzio, in quanto contegno meramente omissivo, non può essere equiparato ad una confessione, sia perché il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., opera soltanto in ambito processuale. Il contegno adottato può, al più, valere da indizio;
nel caso di specie, tuttavia, difettano gli elementi che dovrebbero fungere da riscontro.
Pag. 4 a 6 Infine, non sussistono neppure pagamenti parziali tali da consentire di superare l'incertezza emergente dal compendio probatorio in atti (anzi, è lo stesso opposto a lamentare l'integrale inadempimento da parte del committente).
In definitiva, pur se la quietanza liberatoria sottoscritta dal debba CP_1 ritenersi priva di efficacia probatoria, avendo il teste confermato che il Testimone_2 foglio su cui la stessa è contenuta è stato consegnato in bianco all'opposto, affinché lo firmasse con l'accordo, tra le parti, che ivi sarebbe stata annotata la materiale consegna di due assegni di € 4.990,00 ciascuno con scadenza a novembre e dicembre 2011 (in giurisprudenza, Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 maggio 2019 n.
13831 e n. 899/2018: la denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta o autenticata richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis, ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi in cui il riempimento sia stato eseguito contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente.
La diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato - mandato ad scrivendo - , la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare), cionondimeno non può ritenersi dimostrato il titolo legittimante la pretesa azionata in via monitoria.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€
103.315,85), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni controverse affrontate.
Pag. 5 a 6
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. TE ST, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 286/2021;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
€ 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 22/12/2025
Il Giudice
TE ST
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