Articolo 42 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 41Articolo 43
Versione
15 maggio 1971
Art. 42.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569 , riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971