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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 788/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz, 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29477202500004700000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per ADE, si riporta a quanto indicato in atti aggiungendo che l'atto è stato notificato e che il numero diverso è dovuto a un errore materiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio e con successiva memoria, Ricorrente_1 nato a [...] nascita_1 e residente a [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E. e l'ADER di Enna l'avviso di presa in carico n.294772202500004700000, riconducibile all'avviso di accertamento esecutivo n, TXQ07PG00102/2024, in base al quale viene richiesto l'importo di euro 3.559,84.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce un unico motivo di ricorso, attinente al vizio di formazione della pretesa erariale a seguito della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato nell'atto opposto.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
Non si è costituita in giudizio l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
L'atto di presa in carico, in caso di omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, è impugnabile in quanto costituisce il primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa (Cfr Cass.
Ordinanza n. 6589/2025).
L'A.D.E. di Enna asserisce di aver notificato il prodromico avviso di accertamento;
ma dalla documentazione versata in atti si evince che l'avviso di ricevimento prodotto si riferisce all'atto n. TXQ01PG00102/2024 anziché all'atto n. TXQ07PG00102/2024, richiamato nell'avviso di presa in carico opposto, e pertanto la notifica di tale atto non risulta provata.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato il ricorso viene accolto e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'A.D.E. di Enna al pagamento al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 900,00 oltre IVA e C.P., se ed in quanto dovute, da distrarsi direttamente in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Difensore_1.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 788/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz, 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29477202500004700000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: il dott. Nominativo_1, per ADE, si riporta a quanto indicato in atti aggiungendo che l'atto è stato notificato e che il numero diverso è dovuto a un errore materiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio e con successiva memoria, Ricorrente_1 nato a [...] nascita_1 e residente a [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E. e l'ADER di Enna l'avviso di presa in carico n.294772202500004700000, riconducibile all'avviso di accertamento esecutivo n, TXQ07PG00102/2024, in base al quale viene richiesto l'importo di euro 3.559,84.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce un unico motivo di ricorso, attinente al vizio di formazione della pretesa erariale a seguito della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento richiamato nell'atto opposto.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E. di Enna contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito, il rigetto in quanto infondato.
Non si è costituita in giudizio l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
L'atto di presa in carico, in caso di omessa notifica del prodromico avviso di accertamento, è impugnabile in quanto costituisce il primo atto con il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa (Cfr Cass.
Ordinanza n. 6589/2025).
L'A.D.E. di Enna asserisce di aver notificato il prodromico avviso di accertamento;
ma dalla documentazione versata in atti si evince che l'avviso di ricevimento prodotto si riferisce all'atto n. TXQ01PG00102/2024 anziché all'atto n. TXQ07PG00102/2024, richiamato nell'avviso di presa in carico opposto, e pertanto la notifica di tale atto non risulta provata.
Alla luce di quanto fin qui esplicitato il ricorso viene accolto e le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'A.D.E. di Enna al pagamento al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 900,00 oltre IVA e C.P., se ed in quanto dovute, da distrarsi direttamente in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Difensore_1.