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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9700 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7185/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cosmai Laura Maria Presidente
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
Dott. Latour Nicola Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
12/12/2025, promossa con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, assistito e difeso dall'avv. Piccinino Joelle Rosanna, presso il cui studio – sito in Milano, via
Fontana n. 22 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/04/1980, cittadina italiana e olandese, assistita e difesa dall'avv. Onofrio Eliana, presso il cui studio – sito in Milano, via Emilio Visconti Venosta n. 4 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. , in qualità di Curatrice speciale del minore Controparte_2 C.F._3
(nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore Persona_1 ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/5444 emessa dal Consiglio degli
Avvocati di Milano in data 19/09/2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 22 Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI per : Parte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
1. Respingere la domanda di addebito della separazione al marito, essendo evidente, dai documenti prodotti e dalla stessa narrazione dei fatti della resistente, che la crisi del rapporto tra le parti risale al 2015 e che già prima delle vacanze estive 2023 la Sig.ra comunicava al marito che CP_1 intendeva separarsi.
2. Confermare l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente dello stesso Per_1 presso la casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
3. Disporre che il padre versi il 70% dell'assegno di mantenimento stabilito nell'ordinanza
08.10.2024, rivalutato come per legge, direttamente a ciascun figlio ed il 30% alla madre, ferma la disponibilità del padre di provvedere direttamente alle spese straordinarie degli stessi.
4.
Considerato che
la Sig.ra attualmente lavora per la DOUBLEJ S.R.L, corrente in Milano, CP_1 alla P.za Arcole n. 4, dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di contribuire al suo mantenimento
o, in subordine, ridurre l'assegno attualmente previsto.
5. Respingere le domande ex adverso formulate sub 08), 09), 10), 11) e 12) in quanto inammissibili, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ordinare alla DOUBLEJ S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
Milano, alla P.za Arcole n. 4, l'esibizione di tutte le somme, a qualsiasi titolo, erogate a
[...] nel corso dell'ultimo anno. Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti CP_1 circostanze di fatto: 1) Vero che la Sig.ra comunicava al marito nel luglio 2022 e ribadiva CP_1 nel marzo 2023 che non intendeva più proseguire nel rapporto di consulenza con CP_3 asserendo che voleva dedicarsi all'arte e alla pittura e che avrebbe reperito un'occupazione nell'ambito della ristrutturazione architettonica;
2) Vero che dal 1° settembre 2023 la Sig.ra CP_1 interrompeva la collaborazione con asserendo di aver trovato un'occupazione preso CP_3
FacileRistrutturare.it; 3) Vero che nella notte tra l'8 e il 9 ottobre la Sig.ra Spingeva il Sig. CP_1 urlandogli “sei un mostro! Chiamo la polizia”: 4) Vero che nelle prefate circostanze di Parte_1 tempo e luogo intervenivano i figli delle parti urlando alla madre di calmarsi perché non era successo proprio niente;
5) Vero che i coniugi si ripartivano le incombenze relative ai figli, Parte_1 quali visite mediche, colloqui con insegnanti, accompagnamento dei figli alle attività sportive e didattiche;
6) Vero che sino all'anno 2023 allorquando la Sig.ra prestò la sua attività CP_1 professionale in favore di il Sig. continuò ad affidale incarichi e lavori;
Si CP_3 Parte_1 indicano a testi: - Via Scuri 23, 26900, Lodi;
- , Via Scuri 23, Testimone_1 Tes_2
260900, Lodi;
- , Via Paganini 3, 20081, SS (MI); Ci si Controparte_4
pagina 2 di 22 oppone all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti nei precedenti atti e, nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi: - Via Scuri 23, 26900, Lodi;
- Testimone_1
, Via Scuri 23, 260900, Lodi;
- , Via Paganini 3, Tes_2 Controparte_4
20081, SS (MI); - Via Spadolini 9/B, 20141, Milano (MI); - Controparte_5
Via Tagliamento 34, 20089, AN (MI); - , Via Cenisio 36, CP_6 CP_7
20154, Milano (MI); - Via Amedeo Modigliani 1, Milano (MI); - Controparte_8 [...]
Via Carlo Francesco Dotti, 14/a, Bologna (BO); CP_9
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, competenze e compensi professionali di difesa, e successivi occorrendi, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
*****
Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.49 c.p.c
CHIEDE Al Tribunale Ordinario di Milano che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, accolga le seguenti CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Milano (MI), in data 30.07.1998 (atto n. 808, Parte 2, Serie A, Volume R08) ordinando all'Ufficio dello stato civile di competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Respingere la richiesta di assegni periodici in favore della resistente.
3. Confermare le condizioni di separazione.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite”.
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
1) dichiarare che la separazione personale dei coniugi è addebitabile al marito;
2) disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4) disporre che, stante l'età del minore, il padre potrà vedere liberamente in base ai Per_1 reciproci impegni, e in ogni caso, almeno a fine settimana alternati dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena e per un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento, da concordarsi direttamente con il minore;
con suddivisione paritetica ed alternata di festività/ponti/periodi di vacanza, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
5) assegnare la casa coniugale di Milano, Via G.B. Boeri 11, con arredi e pertinenze, alla Signora
che vi abiterà unitamente al figlio minore e agli altri due figli conviventi già CP_1 Per_1
pagina 3 di 22 maggiorenni, ma ancora economicamente non autosufficienti, e con utenze e spese Per_2 Per_3 condominiali ordinarie a carico della Signora mentre spese condominiali straordinarie a CP_1 carico del Signor tasse e imposte seguiranno invece il regime fiscale tributario previsto per Parte_1 il godimento/uso e proprietà dell'immobile stesso;
6) porre a carico del marito l'obbligo di versare alla Signora a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei 3 figli entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, per 12 mensilità annue, la somma di euro 3.000,00 mensili (1000,00 per ciascun figlio) con accredito fisso sul conto corrente della moglie, contributo soggetto a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2025; oltre al 100% delle spese straordinarie come da Linee Guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze pagina 4 di 22 senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensiva di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
7) porre a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 mediante versamento alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, per 12 mensilità annue, l'importo mensile di euro 4000,00, con accredito fisso sul conto corrente della moglie, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione novembre 2025;
8) disporre la restituzione immediata alla moglie di tutti gli oggetti di proprietà sua o della di lei famiglia presenti a vario titolo nelle abitazioni della famiglia di origine del ricorrente o negli uffici di
Controparte_10
9) porre a carico del marito l'obbligo di ripristinare l'assicurazione sanitaria o altra analoga a favore della moglie, e di mantenere l'attuale assicurazione sanitaria a favore dei figli;
10) porre a carico del marito l'obbligo di sostenere il 100% delle spese psicologiche già sostenute dalla moglie e da sostenere, se non coperte dall'assicurazione sanitaria;
11) porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo del debito dalla stessa accumulato con la di lei madre, pari a € 27.765,98;
12) porre a carico del marito la sostituzione dell'attuale vetusta autovettura intestata alla moglie con una equivalente e/o di uguale cilindrata, a spese dello stesso;
13) Con rifusione di spese e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si rimette al Giudice in merito all'ascolto del figlio minore ex art. 473 – bis 4 c.p.c. Si insiste affinché il Tribunale disponga le più opportune indagini, attivando anche la Polizia Tributaria, per accertare il reale patrimonio mobiliare del marito e la provenienza del denaro contante. Si insiste affinché venga ammessa prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di parte resistente rigettate con ordinanza del 7.10.2024, e cioè: 1) vero che sin dal 1997 la collaborò col
CP_1 per fare le consegne di prodotti tricologici ai vari parrucchieri di Milano e provincia, senza Parte_1 ricevere alcun compenso;
2) vero che dal 1997 la aiutò il a sistemare i locali
CP_1 Parte_1 vetusti della occupandosi di trasloco, verniciatura, acquisto e montaggio mobilia, senza CP_3 ricevere alcun compenso;
3) vero che nel 2005 la sig.ra incinta del secondo figlio, chiuse lo
CP_1 studio professionale e attrezzò una postazione lavorativa a casa;
4) vero che la chiusura dello studio professionale nel 2005 venne fatta dalla d'intesa col marito per contenere le spese familiari
CP_1 pagina 5 di 22 e avere una moglie dedita alla famiglia;
5) vero che nel 2010 ampliò i propri spazi Controparte_11 grazie alla locazione di un immobile a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) e che il sig. disse Parte_1 alla moglie di occuparsi della relativa ristrutturazione;
6) vero che nel 2014 il marito chiese alla moglie di occuparsi dell'immagine corporate di della comunicazione sui social, della CP_3 progettazione degli stand, dello sviluppo grafico della presentazione della cd. “formula“e di studiare la presentazione grafica dei prodotti per i concorsi fieristici;
7) vero che nel 2016 il padre della
Signora ebbe un ictus che lo rese disabile al 100% e che la figlia si recava a casa dei CP_1 genitori in Brianza ad accudire il genitore due volte a settimana (il mercoledì mattina e la domenica) insieme con qualche figlio;
8) vero che nell'anno 2016, ogni volta che la moglie tornava a casa dopo essere stata in Brianza ad accudire il padre invalido, il marito le faceva pesare queste assenze sia sul lavoro sia in famiglia;
9) vero che tutti i proventi ottenuti dalla tra il 2005 e il 7 luglio 2016 CP_1 vennero accreditati dalla sul conto corrente cointestato col marito non avendo la moglie CP_1 altro conto;
10)vero che il marito ha sempre gestito l'economia familiare;
11)vero che il marito diceva alla moglie quando emettere fattura alle società Pink Frogs, Optima, Cosmedi, e di che importo;
12)vero che la moglie dal 7.7.2016 – data di apertura di un proprio conto corrente – ha sempre sostenuto alcune spese per la famiglia;
13)vero che dopo la morte del padre della moglie – avvenuta il 10.9.2017 – il marito criticò più volte la consorte aspramente, svalutandola e ricordandole che era lui quello che sosteneva economicamente la famiglia;
14)vero che dal 9 luglio
2018 la rimase in USA da sola coi figli per tre settimane e si fece carico di tutti i costi CP_1
(noleggio auto, benzina, cibo, costi vari); 15)vero che a fine agosto 2021 la Signora si CP_1 accorse che il marito scriveva frequentemente su una chat di WhatsApp denominata “noi tre” con due donne con le quali organizzava poi incontri dai quali la moglie era sempre esclusa;
16)vero che da settembre 2021 il marito iniziò un serrato mobbing nei confronti della moglie dicendole ripetutamente che non era adeguata, non era mai all'altezza senza mai specificarle il perché; 17)vero che da settembre 2021 il marito disse alla moglie che a breve avrebbe dovuto interrompere la collaborazione con e abbracciare una diversa attività lavorativa altrove;
18)vero che nel CP_3 corso del 2021 il ricorrente decise di rifare il tetto del capannone a AN, via Leonardo da Vinci
2, di proprietà di e che disse alla moglie di occuparsene, cosa che la moglie fece senza ricevere Pt_2 alcun compenso;
19)vero che nel 2022 il marito aveva ricevuto una 'proposta di acquisto' della CP_3 per 16 milioni di euro;
20)vero che il marito disse alla moglie di occuparsi della
[...] ristrutturazione di una parte del palazzo a Santa Margherita Ligure, piazza San Siro 25 - 1, di proprietà della madre e, tra il 2022 e il 2023, di fare quanto necessario per inserire l'immobile in una piattaforma per gli 'affitti brevi', cosa che la moglie fece senza ricevere alcun compenso;
21)vero che all'inizio del 2023 il marito disse alla moglie di fare tutte le pratiche per far sì che
l'appartamento di Milano, via Vespri Siciliani 16, potesse essere messo sulle piattaforme per gli
'affitti brevi'; 22)vero che il 30 marzo 2023 il sig. sferrò alla moglie due colpi sul viso Parte_1 pagina 6 di 22 facendola cadere a terra;
23)vero che il 30 marzo 2023 il figlio , accortosi che la madre Per_1 era stata picchiata dal padre ed era stesa sul pavimento di casa, accorse dalla madre dicendo al padre “Papà, ma per un computer!”; 24)vero che il 31 marzo 2023 la sig.ra si recò presso il CP_1 centro antiviolenza della Clinica Mangiagalli di Milano, dove venne valutata e poi condotta al P.S. dell'Ospedale Maggiore Policlinico che le diagnosticò una “frattura chiusa delle ossa nasali” con prognosi di 15 giorni;
25)vero che il 1° aprile 2023 il sig. tolse alla moglie la disponibilità Parte_1 della autovettura VW Sharan che la consorte soleva guidare;
26)vero che il marito non ha più consegnato alla moglie la Viacard requisitale il 17 aprile 2023; 27)vero che il 22 maggio 2023 il marito ha impedito alla moglie l'utilizzo del bancomat appoggiato sul conto corrente cointestato col marito;
28)vero che ad agosto 2023 il marito ha requisito alla moglie le chiavi dell'autovettura Tesla senza mai più restituirgliele;
29)vero che dalla primavera 2023 il marito ha escluso la moglie dalle decisioni che riguardavano i figli;
30)vero che nella primavera 2023 il marito chiuse in un bagno della casa coniugale la moglie dicendole che lei non sarebbe andata ad a luglio 2023 perché Pt_3 lui non la voleva e le impose di dire ai figli che la madre non ci sarebbe andata perché lavorava;
31)vero che a gennaio 2024 il sig. impose alla moglie di risolvere il contratto telefonico in Parte_1 essere con che garantiva alla Signora la possibilità di usare il cellulare Controparte_10 gratuitamente, senza fornirle altro diverso contratto o provvista per ricaricare il telefonino;
32)vero che l'8 febbraio 2024 il marito estinse il conto cointestato con la moglie senza preavvertirla;
33)vero che a febbraio 2024 il marito bloccò la Carta Fidaty intestata alla moglie e appoggiata sul CP_12 conto cointestato senza preavvisare la consorte;
34)vero che il marito a febbraio 2024 consegnò alla moglie una Carta Fidaty a lui intestata e appoggiata su un conto del quale la moglie non CP_12 ha visibilità; 35)vero che la moglie in più occasioni non ha potuto pagare tutta o parte della spesa per la famiglia perché la Carta Fidaty intestata al marito era vuota o con poco denaro;
CP_12
36)vero che il marito, da settembre 2023, è molto spesso fuori a cena o in trasferta di lavoro o in vacanza;
40)vero che le fotografie riportate nella “relazione dell'attività investigativa nei confronti del Sig. ” riproducono esattamente quanto visto? Si indicano a testi: Parte_1 Tes_3
;
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
,
[...] Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 [...]
, . Tes_13 Tes_14 Testimone_15 Testimone_16
IN OGNI CASO, con vittoria delle spese ed onorari.
*****
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la resistente chiede che il
Tribunale accolga le seguenti
CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
pagina 7 di 22 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Milano il 30 luglio 1998 (atto n. 808, Parte 2, Serie A, Volume R08) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2) Confermare le condizioni di separazione”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 23/02/2024, – Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con in Milano il Controparte_1
30/07/1998 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 808, parte II, seria A reg. 08 anno
1998), da cui sono nati i tre figli (nato a [...] il [...]), (nato il [...]), Per_2 Per_3
(nato il [...]); allegando altresì la dissoluzione ormai da tempo intervenuta della Per_1 loro unione matrimoniale e che la moglie lo accuserebbe peraltro di maltrattamenti inesistenti, oltre a coinvolgere i figli nella loro crisi coniugale – adiva questo Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, nonché – decorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva altresì: - di affidare il figlio minore in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e con frequentazioni madre-figlio come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Boeri Giovanni Battisti
n. 11 al ricorrente;
- di stabilire che il mantenimento ordinario e straordinario dei figli fosse posto interamente a carico del padre, senza alcun assegno a favore della moglie;
Con decreto del 23/03/2024, il Giudice delegato fissava udienza di prima comparazione e assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio tra le parti.
Con memoria difensiva depositata in data 25/06/2024, si costituiva in giudizio CP_1
la quale allegava che il marito intratteneva già da tempo una relazione extra-coniugale e
[...] accusandolo di condotte di violenza psicologica, economica e, da ultimo, anche fisica;
aderiva alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva altresì in via preliminare ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., di disporre l'allontanamento del ricorrente dalla casa familiare e di prevedere un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 3.000,00 mensili e della moglie pari ad euro 4.000,00 mensili;
- in via principale, di addebitare la separazione al marito;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 3.000,00 mensili, ponendo integralmente a carico del ricorrente le spese straordinarie scolastiche, con ripartizione al 90% a carico del padre e al
10% a carico della madre delle ulteriori spese straordinarie;
- di prevedere un assegno a favore delle pagina 8 di 22 moglie pari ad euro 4.000,00 mensili;
- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo del debito dalla stessa accumulato con la di lei madre, pari a € 27.765,98; - di porre a carico del marito, per ciascun figlio, i costi di eventuali autovetture e moto e ogni onere di conduzione e manutenzione, una volta conseguiti i rispettivi titoli abilitativi alla guida;
- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il mese di ottobre di ogni anno,
l'importo di euro 10.000 omnia a titolo di contributo per le vacanze che la moglie trascorrerà insieme a uno o più figli;
- di porre a carico del marito l'obbligo di mantenere l'attuale assicurazione sanitaria o altra analoga a favore della moglie;
- di porre a carico del marito l'obbligo di sostenere il 100% delle spese psicologiche/psicoterapeutiche, dentistiche e odontoiatriche a favore della moglie, se non coperte dall'assicurazione sanitaria;
- di porre a carico del marito la sostituzione dell'attuale autovettura intestata alla moglie con una equivalente e/o di uguale cilindrata, a spese dello stesso, decorsi due anni dalla domanda;
Con decreto del 18/07/2024, il Giudice delegato rigettava le domande cautelari formulate dalla resistente non ritenendo sussistente un pericolo attuale e irreparabile di pregiudizio per la moglie a fronte della coabitazione tuttora in atto tra le parti e tenuto conto delle contrapposte allegazioni delle parti in ordine alle condotte di violenza economica addebitate al da questi contestate nel Parte_1 merito;
a fronte della situazione familiare rappresentata provvedeva a nominare curatore speciale del minore l'avv. – costituitasi in data 01/09/2024; Per_1 Controparte_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12/09/2024, il G.D. si riservava e, con successiva ordinanza del 7/10/2024, in via provvisoria ed urgente, affidava in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnava la casa familiare alla resistente, prevedendo termine sino al 15/11/2024 per il rilascio dell'immobile da parte del marito;
disponeva frequentazioni libere tra il padre e il minore previo accordo tra gli Per_1 stessi e in ogni caso a weekend alternati e con un giorno infrasettimanale con pernottamento;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 2.400,00 mensili (euro 800,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie;
stabiliva un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 2.000,00 mensili;
in via istruttoria, ammetteva le sole prove orali richieste da parte resistente limitatamente alle circostanze indicate e la prova contraria richiesta dal ricorrente, rigettando le ulteriori richieste istruttorie avanzate della parti e ordinando alle stesse di depositare documentazione integrative rispetto al proprio patrimonio mobiliare e a parte resistente di depositare le fatture emesse dal 2023 ad oggi;
rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sulla separazione delle parti.
pagina 9 di 22 Con sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa in data 23/10/2024 e pubblicata in data
08/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo, fissando Controparte_1 udienza per l'escussione dei testi con riguardo ai capitoli di prova orale ammessi.
All'udienza del 11/03/2025, il GOT delegato provvedeva all'escussione dei testi citati e all'esito le parti formulavano ulteriori richieste istruttorie;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Giudice delegato per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 4/04/2025, il Giudice delegato – ritenute superflue le ulteriori richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui alle ordinanze del 07/10/2024 e
04/04/2025, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto delle risultanze emerse nel corso del presente procedimento e della documentazione già presente in atti.
Sulla pronuncia di separazione
Sul punto si precisa che con sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa in data 23/10/2024 e pubblicata in data 08/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
Il Collegio ritiene che la domanda della resistente di addebito della separazione a carico del marito sia fondata e, pertanto, debba essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza coniugale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere pagina 10 di 22 della prova della condotta del coniuge in violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie la ricorrente, a sostegno della propria richiesta di addebito della separazione al marito ha rappresentato:
- di aver subito per anni condotte di violenza psicologica ed economica da parte del ricorrente già
a partire dalla nascita del primo figlio, subendo pesanti ingerenze anche nell'ambito delle proprie scelte lavorative della moglie – laddove in particolare il marito l'aveva spinta a chiudere il proprio studio professionale, affinché la stessa si dedicasse prevalentemente alla cura della casa e dei figli e che lavorasse saltuariamente da casa;
- dopo averla inserita come collaboratrice nella propria azienda, il marito aveva poi iniziato a metterne sempre più in discussione la professionalità, che peraltro aveva sfruttato anche per i lavori di ristrutturazione della casa familiare e di altre proprietà della famiglia d'origine del ricorrente, senza riconoscerle alcun compenso per l'attività svolta;
- in data 30/03/2023, nell'ambito di una lite avvenuta in casa, colpiva la moglie con due schiaffi al viso, causandone la caduta e una ferita al naso in conseguenza dell'urto (in atti sono state depositate le fotografie documentanti le ecchimosi riportate in conseguenza dell'aggressione, sub doc. 47); la madre veniva soccorsa dal figlio;
in seguito all'accesso in p.s. del Per_4 giorno seguente, le veniva refertata frattura chiusa delle ossa nasali, con prognosi di 15 giorni
(doc. 48);
- da ottobre 2023, la sig.ra è stata presa in carico dalla psicoterapeuta della Casa delle CP_1 donne maltrattate per (cfr. doc. 66);
- in seguito al predetto episodio, il marito le avrebbe ritirato il bancomat del conto corrente cointestato tra i coniugi, che poi aveva chiuso a febbraio 2024 all'insaputa della moglie, oltre ad impedirle l'uso delle due automobili di famiglia e la Carta Fidaty Oro per la spesa all' CP_12
Oltre a tali fatti, la resistente ha allegato che il marito intratteneva già da diversi anni una relazione extraconiugale con una sua collega e collaboratrice - anch'essa sposata e già amica di famiglia, sig.ra
(cfr. fotografie di cui ai docc. 21 – 23), nominata altresì nel 2018 destinataria di un Controparte_8 lascito ereditario del – circostanza di cui la resistente si sarebbe avveduta all'atto del Parte_1 rinvenimento dentro casa, ad aprile 2023, del testamento redatto dal marito - confermato nel 2022, con cui lo stesso nominava la erede del 60% delle quote societarie in caso di morte dello stesso CP_8 durante un viaggio negli Stati Uniti insieme alla moglie e ai figli (cfr. doc. 50).
pagina 11 di 22 Tale circostanza ha fatto sorgere nella resistente dubbi sulla fedeltà del marito, la quale, pertanto, si
è rivolta ad un'agenzia investigativa, che nel corso di un'osservazione avvenuta tra il 7 e l'8 settembre
2023 ha sorpreso il Signor e la Signora camminare mano nella mano dopo che Parte_1 CP_8 avevano pernottato nello stesso agriturismo (cfr. doc. 64).
Il ricorrente ha contestato le condotte maltrattanti allegate dalla moglie – pur avendo in parte ammesso l'aggressione avvenuta a febbraio 2023 (si riportano di seguito le dichiarazioni rese sul punto all'udienza di comparizione delle parti: “ lei mi ha aggredito e ha iniziato a spintonarmi perché voleva la mia attenzione;
a quel punto c'è stata la manata per scostarla da me e l'ho colpita al volto,
l'ematoma è stato provocato dal colpo agli occhiali;
è vero che mio figlio è accorso, ma non credo sia svenuta, poi è uscita di casa e ha fatto varie telefonate”).
Ha altresì negato l'esistenza della relazione extraconiugale con la collega, contestando le deduzioni formulate nel report investigativo prodotto dalla resistente ed evidenziando peraltro come lo stesso sia stato effettuato in un'epoca in cui la crisi coniugale era già in atto e che secondo la ricostruzione del ricorrente si collocherebbe almeno a partire dal 2015; in ogni caso, il mandato investigativo sarebbe stato conferito successivamente alla manifestazione della volontà delle parti di separarsi, intervenuta già nell'estate 2023 (cfr. doc. 42).
Tanto premesso, il Collegio ritiene fondata la domanda di addebito della separazione al marito, le cui condotte sono da ritenersi la causa determinante del fallimento dell'unione familiare, quanto meno a far data dall'episodio di violenza fisica del 30/03/2023, che risulta pienamente provato in atti, sia a fronte delle dichiarazioni parzialmente ammissive rese dal che dei riscontri acquisiti sulle Parte_1 lesioni subite dalla moglie in conseguenza di detta aggressione (cfr. doc. 47 e 48).
Pur non potendosi ritenere provate le precedenti allegazioni della resistente – sulle pretese violenze economiche e psicologiche patite in costanza di matrimonio, la violenta aggressione fisica del
30/03/2023 indubbiamente costituisce una condotta contraria a doveri nascenti dal matrimonio, in quanto lesiva dell'integrità psicofisica della moglie che ha reso – per gravità - certamente di seguito intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, laddove peraltro la moglie già risultava essersi determinata all'intento separativo, a fronte del contegno tenuto dal negli anni Parte_1 precedenti, anche in ordine alla presunta relazione extraconiugale dell'uomo con la donna – che il marito aveva finanche ritenuto di nominare erede testamentaria – circostanza di cui la è venuta CP_1
a conoscenza solo in seguito a detta aggressione.
Le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono infatti violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo la separazione – in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza – ma anche l'addebitabilità della stessa pagina 12 di 22 all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambe i coniugi (cfr. Cass. civ. 10/12/2018 n. 31901 e succ. conf).
I riscontri in atti provano che di seguito le parti hanno avviato un percorso di terapia congiunta finalizzato alla gestione delle vicende separative - e non alla ricostruzione del rapporto di coppia e ad agosto 2023 avevano comunicato ai figli l'intenzione di separarsi (cfr. chat tra i coniugi doc. 45 di parte resistente ed e-mail del 7 agosto 2023, cfr. doc. 42 di parte resistente). Né il ricorrente ha fornito piena prova della preesistenza della crisi coniugale e che la stessa prima di detti fatti fosse già divenuta irreversibile.
La domanda di addebito della separazione al marito merita pertanto accoglimento.
Sull'assegno di mantenimento
Riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, si richiama quanto già osservato dal
G.D. all'atto dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza del 07/10/2024:
“rilevato altresì che sulla base della valutazione della capacità reddituale e patrimoniale delle parti all'attualità, per come risultante dalle allegazioni complessive e dall'esame del copioso materiale probatorio versato in atti – al netto delle incongruenze e incompletezze che saranno di seguito rilevate da ambo le parti e fatti salvi pertanto gli approfondimenti istruttori che saranno disposti nel prosieguo del giudizio, anche e soprattutto in relazione all'esatta determinazione del valore del patrimonio societario di titolarità del risulta pacifico il rilevantissimo divario economico-reddituale Parte_1 sussistente tra i coniugi: il ricorrente ha infatti dichiarato redditi netti complessivi in costante crescita nell'ultimo triennio (rispettivamente, pari a 71.995,00 € nell'anno di imposta 2020; € 79.946,00 nell'anno 2021 e a € 85.945,00 nell'anno 2022 – corrispondenti a un'entrata mensile netta di più di €
7.000,00 netti: cfr. sub doc. 1) ed è titolare di un rilevantissimo patrimonio mobiliare, dato dalla pressoché totalità delle quote della (che ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato di Controparte_11 oltre 10 milioni di euro e il bilancio 2022 con un patrimonio netto di oltre 1,5 milioni di euro e un utile di 154.415 €) e dal 10 % delle quote dell'immobiliare di famiglia che detiene a sua volta un Pt_4 rilevantissimo patrimonio immobiliare (con un patrimonio netto al 2022 anch'essa di oltre un milione di euro a fronte di oltre € 40.000 di utili); dette società fanno capo alla di cui il sig. Controparte_13
è altresì socio a.u. e detiene il 95% delle quote e che a sua volta controlla la newco Pink Parte_1
Frogs Cosmetics s.r.l. costituita a fine 2022, come risulta dalle visure camerali prodotte in atti da parte convenuta sub docc. 92 ss.; il ricorrente non ha poi dichiarato la partecipazione nella New
Cosmetic srl di cui detiene il 30% delle quote sociali (cfr. doc. 96 prod. cit.); è proprietario della casa coniugale di Milano, via Boeri 11, donatagli dai genitori il 4.4.2006 – per le cui spese di ristrutturazione le parti hanno contratto un mutuo cointestato di 250.000 € ad oggi integralmente estinto;
non ha documentato significative liquidità giacenti sui soli c/c dichiarati presso banca pagina 13 di 22 (al 31.12.2022 pari a € 4.767,35) e presso ED (€ 161,96) di cui tuttavia non sono stati CP_14 indicati gli estremi;
dovendo peraltro ritenersi sul punto assolutamente inverosimile l'allegata inesistenza di qualsiasi accantonamento e/o investimento da parte del sig. tanto più a Parte_1 fronte dell'elevato tenore di vita di cui godeva abitualmente il nucleo familiare (per stessa ammissione del ricorrente connotato da vacanze e viaggi all'estero, scuole private e programmi di studio all'estero per i figli) oltre che dei rilevanti fatturati annui ottenuti dalle aziende di famiglia amministrate dal ricorrente – quanto meno a livello di redistribuzione dei relativi utili;
per contro la resistente, architetto libero professionista, ha dichiarato nell'anno d'imposta 2020 redditi netti complessivi per €
22.369, di € 32055 nel 2021 e di 30.351 € nel 2022; ha altresì allegato: di aver prestato la propria attività professionale prevalentemente per l'azienda del marito – come risulta anche Controparte_11 dalle fatture prodotte in atti dal ricorrente dal 2011 al 2018; detta collaborazione risulta contrattualizzata solo a far data dal 7/01/2019, a fronte di una retribuzione annua di € 36.000,00, aumentata dal 2021 ad € 42.000 annui;
dalla documentazione versati in atti - invero costituita dai soli estratti c/c degli ultimi bimestri 2021/2023 - detti emolumenti risultano versati - quanto meno negli ultimi tre anni - indifferentemente e per importi notevolmente diversi, ricompresi tra i 3700 € e i 5.200
€ mensili - sia sul c/c personale della che su quello all'epoca cointestato ai coniugi, su cui CP_1 risultano effettuati rilevanti versamenti in contanti e, a detta della resistente, tutti impiegati nella gestione familiare;
la convenuta non ha documentato infatti significative giacenze sull'unico c/c dichiarato (aperto nel 2016 e su cui al 31.12.2023 disponeva di 2.873 €) né è titolare di beni immobili;
ha altresì allegato di aver reperito a far data dall'1/09/2023 ad oggi, dopo l'interruzione della collaborazione con la solo collaborazioni occasionali per un importo complessivo lordo di CP_3
€ 3.244.00 (senza tuttavia depositare in atti copia delle relative fatture: cfr. doc. 110); rilevato che il riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri presuppone – diversamente dello scioglimento
o della cessazione degli effetti civili del matrimonio – la permanenza del vincolo coniugale e va parametrato al generale tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea e ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017); ritenuto altresì che la resistente, dotata di competenze tecniche e di un profilo professionale di elevato livello ha capacità economiche e potenzialità reddituali certamente maggiori di quelle attuali, dovendo ragionevolmente presumersi che la stessa potrà in futuro ricollocarsi agevolmente sul mercato del lavoro e reperire occupazioni e collaborazioni in linea con la proprie competenze professionali, anche tenuto conto del significativo sgravio dagli impegni familiari, ora che i figli sono cresciuti;
deve poi tenersi conto del rilevante controvalore pagina 14 di 22 economico costituito dall'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di titolarità esclusiva del (immobile sito in contesto residenziale di pregio su due piani, di oltre Parte_1
300 mq oltre a cantina, box e pertinenze: doc. 103) e di converso, della necessità del ricorrente di reperire una soluzione abitativa alternativa;
ritenuto che pertanto, alla luce di quanto precede, avuto riguardo al rilevante divario reddituale esistente tra le parti e alla capacità economica e patrimoniale - attuale e potenziale
- delle parti, per come risultante dal materiale probatorio acquisito in atti, dev'essere provvisoriamente stabilito in favore della convenuta, un assegno di mantenimento di €
2.000,00 mensili”.
Rispetto alle statuizioni provvisorie – che peraltro neppure il ricorrente ha reclamato, la condizione economico-patrimoniale del sig. deve ritenersi invariata – condividendo peraltro il Collegio i Parte_1 rilievi formulati dal GD sull'effettiva composizione del patrimonio del ricorrente, pacificamente incongruente rispetto all'elevatissimo stile di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio;
detto assunto neppure può ritenersi smentito dalla documentazione integrativa depositata Con dal ricorrente in data 30/01/2025 su disposizione del da cui risultano solo movimentazioni e giacenze del tutto irrisorie.
Deve sul punto rilevarsi innanzitutto che il ricorrente ha depositato, oltre agli estratti c/c conto cointestato con la moglie ed estinto in data 8.2.2024 unicamente gli estratti del proprio c/c CP_14 le cui movimentazioni non possono ritenersi esaustive e tali da consentire l'esatta ricostruzione della situazione finanziaria del ricorrente – attestando peraltro vari giroconti e rilevanti movimentazioni in suo favore da parte della stessa CP_16
D'altro canto, occorre rilevare che detta documentazione risulta del tutto incompleta rispetto all'ordine di esibizione impartito, non avendo in alcun modo la parte provveduto a documentare i propri deposito titoli e gli altri investimenti finanziari – di cui pure l'estratto conto personale del ricorrente fornisce un principio di prova – quanto in particolare ai conti deposito titoli amministrati presso Credem nn 835/00000443435 e 052.00009259160 e agli investimenti effettuati in una SICAV
(Società di investimento a capitale variabile – come risulta dal riscatto del 24.5.2023.
La lacunosità della documentazione prodotta è di palmare evidenza e conferma le incongruenze già rilevate dal G.D. rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Quanto alla situazione abitativa del ricorrente, si rileva che dall'uscita dalla casa familiare il sig. si è trasferito nell'immobile di Milano, via Vespri Siciliani n. 16, di proprietà della sua Parte_1 famiglia d'origine, non sostenendo dunque spese abitative. pagina 15 di 22 Parimenti invariata risulta la situazione economico- reddituale della resistente che dopo la breve esperienza lavorativa per Facileristrutturare.it con cui ha collaborato per circa un anno, ha allegato in comparsa conclusionale di aver svolto una collaborazione trimestrale con Doublej S.r.l. sino a settembre 2025, non depositando peraltro il relativo contratto né allegando quanto percepito dalla stessa per l'attività svolta.
Alla luce delle risultanze in atti, pur a fronte del valore economico dell'assegnazione della casa familiare – di esclusiva proprietà del Signor –alla moglie e della capacità lavorativa Parte_1 specifica residua di cui la resistente è tuttora titolare, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento in favore della moglie vada rideterminato in € 3.000,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 - posto che tale somma è congrua e coerente con l'accertata disparità reddituale esistente tra le parti e con il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, nonché tenuto conto del mancato accertamento della reale consistenza economica dell'effettivo patrimonio del ricorrente .
Sulla pronuncia di divorzio
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 30/07/1998 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 808, parte II, seria A reg. 08 anno 1998); si sono separati in virtù della sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 23/10/2024 e pubblicata in data 08/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (già autorizzati a vivere separati in data 12/09/2024).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Posto che l'unico figlio ancora minore diventerà maggiorenne tra pochi mesi, il Per_1
Collegio ritiene rispondente all'interesse dello stesso confermarne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non ravvisandosi elementi di pregiudizio per il minore e considerato che le stesse parti – pur a fronte delle contrapposte allegazioni in ordine alle rispettive capacità genitoriali – sono concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse del figlio, nonché tenuto conto dell'analoga richiesta del Curatore speciale del minore in tal senso. pagina 16 di 22 Invero, secondo quanto riportato anche dalla curatrice speciale del minore, gode di Per_1 un ottimo rapporto con entrambi i genitori e non risulta aver fortemente coinvolto nelle dinamiche conflittuali tra gli stessi, anche grazie al fatto del recente soggiorno all'estero del ragazzo per motivi di studio (dal dicembre 2024 al giugno 2025).
Il Collegio ritiene di confermare l'attuale collocamento prevalente di presso la Per_1 madre, risultando pacifico che il minore trascorra la maggior parte del tempo presso la stessa, condividendo con il padre giornate di sport e cene durante la settimana. Pertanto, in relazione alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio si ritiene coerente con l'età del ragazzo prevedere che il ricorrente incontrerà liberamente, previ accordi diretti tra i medesimi. Per_1
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore della resistente della casa familiare – sita in Milano, via Boeri Giovanni Battisti n. 11 – in quanto genitore collocatario del minore e pacificamente convivente anche con gli altri due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, tenuto conto che il ricorrente nulla ha opposto rispetto a tale domanda della Signora
CP_1
Sul mantenimento dei figli
In punto mantenimento dei figli , nonché di e – già maggiorenni ma Per_1 Per_2 Per_3 pacificamente non ancora economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento degli stessi stabilito in sede di provvedimenti provvisori pari ad euro 2.400,00 mensili (euro 800,00 mensili per ciascun figlio), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie relative ai figli.
Invero – richiamando interamente quanto già sopra osservato rispetto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti – il contributo paterno al mantenimento dei figli risulta tuttora equo e congruo, alla luce dell'importante disparità reddituale delle parti e delle maggiori spese di mantenimento diretto dei figli allo stato sostenute dalla madre, convivente con tutti e tre i ragazzi, come sostanzialmente riconosciuto anche dal ricorrente, che invero ha chiesto la conferma nel quantum di tale contributo.
Tuttavia, non risulta possibile stabilire il contributo maggiore richiesto dalla sig.ra tenuto CP_1 conto degli obblighi economici complessivamente posti a carico del ricorrente e della significativa incidenza delle spese straordinarie relative ai figli.
Quanto, invece, alla domanda avanzata dal ricorrente di corrispondere il 70% di tale contributo direttamente ai figli, la stessa dev'essere rigettata, in primo luogo, con riguardo alla posizione di e in assenza di accordo tra le parti o di una specifica domanda dei figli maggiorenni Per_2 Per_3 pagina 17 di 22 stessi in tal senso, come da orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 16 settembre 2022, n. 27308); in secondo luogo, non appare opportuno – come evidenziato anche dalla curatrice speciale – che il figlio minore percepisca una parte del contributo Per_1 paterno, in quanto la finalità del contributo al mantenimento è quella di contribuire alle spese di gestione della prole gravanti sui genitori, in conformità al principio di proporzionalità, e pertanto in assenza di diverso accordo tra le parti deve essere percepito dal genitore collocatario.
Sull'assegno divorzile
Ritiene altresì il Collegio che la domanda della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore è fondata sia riguardo al profilo assistenziale che al profilo compensativo e dev'essere anch'esso quantificato nell'importo di € 3.000,00 mensili, già riconosciuto congruo per la fase separativa e con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Sempre richiamando l'ordine di considerazioni già sopra svolte in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e all'indubbia rilevante disparità reddituale delle parti, occorre altresì osservare, riguardo al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, che la ricorrente è tuttora priva di mezzi adeguati a far fronte autonomamente alle proprie esigenze di vita, atteso che dal recesso contrattuale operato da nei confronti della stessa nel novembre 2023 la resistente ha svolto CP_3 soltanto saltuariamente attività lavorativa, dalla quale ha percepito solo esigue entrate.
Peraltro, con riferimento al profilo compensativo, dev'essere considerato il significativo apporto endo-familiare fornito dalla resistente, a far data dalla nascita dei figli, la sig.ra ha interrotto la CP_1 propria attività professionale per diversi anni al fine di occuparsi della crescita degli stessi per poi tornare a lavorare dal 2011 come libera professionista prevalentemente per la società del marito, senza un rapporto di collaborazione continuativo fino al 2019.
Le scelte professionali della resistente si inseriscono pacificamente nell'ambito del progetto di vita coniugale condiviso dalle parti in costanza di matrimonio durato oltre 25 anni, laddove l'assenza di impegni lavorativi era evidentemente funzionale al maggior impegno endo-familiare assunto rispetto alla gestione della casa e alla quotidianità dei figli nel corso della convivenza matrimoniale, anche nell'interesse del ricorrente, il quale nel frattempo ha costruito un'importante realtà societaria, che gli ha consentito di consolidare una notevole situazione economica rilevante.
Peraltro, si deve evidenziare che nell'arco del matrimonio la sig.ra ha potuto sviluppare la CP_1 propria professionalità sostanzialmente solo all'interno dell'azienda del ricorrente, nell'ottica del proprio progetto di vita comune e sostenendo dunque con il proprio apporto lavorativo la carriera del marito.
pagina 18 di 22 Ad oggi la resistente – pur essendo dotata di competenze professionali – non è nelle condizioni di recuperare le conseguenze economiche delle scelte lavorative svolte per far fronte alle esigenze della famiglia, considerata l'età della e le oggettive difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Sulle ulteriori domande avanzate dalla resistente
Con riguardo alle ulteriori domande svolte dalla resistente ai punti 8 – 12 del foglio di precisazione delle conclusioni, le stesse devono ritenersi inammissibili, in quanto estranee al presente giudizio di separazione e di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese di lite – quantificate come da dispositivo secondo i valori medi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022, aumentati in considerazione dell'attività svolta nel presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. – devono essere interamente poste a carico del ricorrente, essendo stata accolta la domanda di addebito della separazione nei suoi confronti e tenuto conto della sua soccombenza prevalente con riguardo alle questioni economiche, soprattutto con riguardo all'an degli assegni a favore della moglie.
Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto alla Curatrice speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa in data 23/10/2024 e pubblicata in data
08/12/2024 di separazione personale dei coniugi e il Tribunale Parte_1 Controparte_1
Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Addebita la separazione al marito ex art. 151 comma 2 c.c.;
2) Pone a carico di con decorrenza dal mese di novembre 2024 l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la somma mensili di € 3.000 mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese – contributo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici Istat;
3) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] in Milano il 30/07/1998 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 808, CP_1 parte II, seria A reg. 08 anno 1998);
4) Conferma l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 19 di 22 5) Dispone che il padre potrà incontrare liberamente , previ accordi diretti con il minore;
Per_1
6) Conferma l'assegnazione della casa familiare – sita in Milano, via Boeri Giovanni Battisti n. 11 – alla resistente;
7) Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 nella misura di euro 2.400,00 mensili (euro 800,00 per ciascun figlio), somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Controparte_1 novembre 2024 e con rivalutazione annuale Istat;
8) Pone integralmente a carico del padre le spese straordinarie relative ai figli come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 20 di 22 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Ponea carico di l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 somma di euro 3.000,00 mensili, versamento da effettuarsi a AN YR NE entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
10) Condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 9.140,00, oltre Iva, Parte_1
Cpa e spese generali;
11) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto alla Curatrice speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
12) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 3), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 21 di 22 Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cosmai Laura Maria Presidente
Dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est.
Dott. Latour Nicola Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del
12/12/2025, promossa con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, assistito e difeso dall'avv. Piccinino Joelle Rosanna, presso il cui studio – sito in Milano, via
Fontana n. 22 – è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
20/04/1980, cittadina italiana e olandese, assistita e difesa dall'avv. Onofrio Eliana, presso il cui studio – sito in Milano, via Emilio Visconti Venosta n. 4 – è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
e con l'intervento di
(C.F. , in qualità di Curatrice speciale del minore Controparte_2 C.F._3
(nato il [...]), che rappresenta in proprio ex art. 86 c.p.c.; minore Persona_1 ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/5444 emessa dal Consiglio degli
Avvocati di Milano in data 19/09/2024;
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 22 Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI per : Parte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
1. Respingere la domanda di addebito della separazione al marito, essendo evidente, dai documenti prodotti e dalla stessa narrazione dei fatti della resistente, che la crisi del rapporto tra le parti risale al 2015 e che già prima delle vacanze estive 2023 la Sig.ra comunicava al marito che CP_1 intendeva separarsi.
2. Confermare l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente dello stesso Per_1 presso la casa familiare di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
3. Disporre che il padre versi il 70% dell'assegno di mantenimento stabilito nell'ordinanza
08.10.2024, rivalutato come per legge, direttamente a ciascun figlio ed il 30% alla madre, ferma la disponibilità del padre di provvedere direttamente alle spese straordinarie degli stessi.
4.
Considerato che
la Sig.ra attualmente lavora per la DOUBLEJ S.R.L, corrente in Milano, CP_1 alla P.za Arcole n. 4, dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di contribuire al suo mantenimento
o, in subordine, ridurre l'assegno attualmente previsto.
5. Respingere le domande ex adverso formulate sub 08), 09), 10), 11) e 12) in quanto inammissibili, con condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ordinare alla DOUBLEJ S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
Milano, alla P.za Arcole n. 4, l'esibizione di tutte le somme, a qualsiasi titolo, erogate a
[...] nel corso dell'ultimo anno. Ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti CP_1 circostanze di fatto: 1) Vero che la Sig.ra comunicava al marito nel luglio 2022 e ribadiva CP_1 nel marzo 2023 che non intendeva più proseguire nel rapporto di consulenza con CP_3 asserendo che voleva dedicarsi all'arte e alla pittura e che avrebbe reperito un'occupazione nell'ambito della ristrutturazione architettonica;
2) Vero che dal 1° settembre 2023 la Sig.ra CP_1 interrompeva la collaborazione con asserendo di aver trovato un'occupazione preso CP_3
FacileRistrutturare.it; 3) Vero che nella notte tra l'8 e il 9 ottobre la Sig.ra Spingeva il Sig. CP_1 urlandogli “sei un mostro! Chiamo la polizia”: 4) Vero che nelle prefate circostanze di Parte_1 tempo e luogo intervenivano i figli delle parti urlando alla madre di calmarsi perché non era successo proprio niente;
5) Vero che i coniugi si ripartivano le incombenze relative ai figli, Parte_1 quali visite mediche, colloqui con insegnanti, accompagnamento dei figli alle attività sportive e didattiche;
6) Vero che sino all'anno 2023 allorquando la Sig.ra prestò la sua attività CP_1 professionale in favore di il Sig. continuò ad affidale incarichi e lavori;
Si CP_3 Parte_1 indicano a testi: - Via Scuri 23, 26900, Lodi;
- , Via Scuri 23, Testimone_1 Tes_2
260900, Lodi;
- , Via Paganini 3, 20081, SS (MI); Ci si Controparte_4
pagina 2 di 22 oppone all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti nei precedenti atti e, nella denegata ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i seguenti testi: - Via Scuri 23, 26900, Lodi;
- Testimone_1
, Via Scuri 23, 260900, Lodi;
- , Via Paganini 3, Tes_2 Controparte_4
20081, SS (MI); - Via Spadolini 9/B, 20141, Milano (MI); - Controparte_5
Via Tagliamento 34, 20089, AN (MI); - , Via Cenisio 36, CP_6 CP_7
20154, Milano (MI); - Via Amedeo Modigliani 1, Milano (MI); - Controparte_8 [...]
Via Carlo Francesco Dotti, 14/a, Bologna (BO); CP_9
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, competenze e compensi professionali di difesa, e successivi occorrendi, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
*****
Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.49 c.p.c
CHIEDE Al Tribunale Ordinario di Milano che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, accolga le seguenti CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO:
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Milano (MI), in data 30.07.1998 (atto n. 808, Parte 2, Serie A, Volume R08) ordinando all'Ufficio dello stato civile di competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Respingere la richiesta di assegni periodici in favore della resistente.
3. Confermare le condizioni di separazione.
IN OGNI CASO: con il favore delle spese tutte di lite”.
CONCLUSIONI per : Controparte_1
“CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
1) dichiarare che la separazione personale dei coniugi è addebitabile al marito;
2) disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
4) disporre che, stante l'età del minore, il padre potrà vedere liberamente in base ai Per_1 reciproci impegni, e in ogni caso, almeno a fine settimana alternati dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena e per un ulteriore giorno infrasettimanale con pernottamento, da concordarsi direttamente con il minore;
con suddivisione paritetica ed alternata di festività/ponti/periodi di vacanza, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
5) assegnare la casa coniugale di Milano, Via G.B. Boeri 11, con arredi e pertinenze, alla Signora
che vi abiterà unitamente al figlio minore e agli altri due figli conviventi già CP_1 Per_1
pagina 3 di 22 maggiorenni, ma ancora economicamente non autosufficienti, e con utenze e spese Per_2 Per_3 condominiali ordinarie a carico della Signora mentre spese condominiali straordinarie a CP_1 carico del Signor tasse e imposte seguiranno invece il regime fiscale tributario previsto per Parte_1 il godimento/uso e proprietà dell'immobile stesso;
6) porre a carico del marito l'obbligo di versare alla Signora a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei 3 figli entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, per 12 mensilità annue, la somma di euro 3.000,00 mensili (1000,00 per ciascun figlio) con accredito fisso sul conto corrente della moglie, contributo soggetto a rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2025; oltre al 100% delle spese straordinarie come da Linee Guida del
Tribunale e della Corte di Appello di Milano, secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze pagina 4 di 22 senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensiva di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
7) porre a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, Parte_1 mediante versamento alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, per 12 mensilità annue, l'importo mensile di euro 4000,00, con accredito fisso sul conto corrente della moglie, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione novembre 2025;
8) disporre la restituzione immediata alla moglie di tutti gli oggetti di proprietà sua o della di lei famiglia presenti a vario titolo nelle abitazioni della famiglia di origine del ricorrente o negli uffici di
Controparte_10
9) porre a carico del marito l'obbligo di ripristinare l'assicurazione sanitaria o altra analoga a favore della moglie, e di mantenere l'attuale assicurazione sanitaria a favore dei figli;
10) porre a carico del marito l'obbligo di sostenere il 100% delle spese psicologiche già sostenute dalla moglie e da sostenere, se non coperte dall'assicurazione sanitaria;
11) porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo del debito dalla stessa accumulato con la di lei madre, pari a € 27.765,98;
12) porre a carico del marito la sostituzione dell'attuale vetusta autovettura intestata alla moglie con una equivalente e/o di uguale cilindrata, a spese dello stesso;
13) Con rifusione di spese e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si rimette al Giudice in merito all'ascolto del figlio minore ex art. 473 – bis 4 c.p.c. Si insiste affinché il Tribunale disponga le più opportune indagini, attivando anche la Polizia Tributaria, per accertare il reale patrimonio mobiliare del marito e la provenienza del denaro contante. Si insiste affinché venga ammessa prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di parte resistente rigettate con ordinanza del 7.10.2024, e cioè: 1) vero che sin dal 1997 la collaborò col
CP_1 per fare le consegne di prodotti tricologici ai vari parrucchieri di Milano e provincia, senza Parte_1 ricevere alcun compenso;
2) vero che dal 1997 la aiutò il a sistemare i locali
CP_1 Parte_1 vetusti della occupandosi di trasloco, verniciatura, acquisto e montaggio mobilia, senza CP_3 ricevere alcun compenso;
3) vero che nel 2005 la sig.ra incinta del secondo figlio, chiuse lo
CP_1 studio professionale e attrezzò una postazione lavorativa a casa;
4) vero che la chiusura dello studio professionale nel 2005 venne fatta dalla d'intesa col marito per contenere le spese familiari
CP_1 pagina 5 di 22 e avere una moglie dedita alla famiglia;
5) vero che nel 2010 ampliò i propri spazi Controparte_11 grazie alla locazione di un immobile a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) e che il sig. disse Parte_1 alla moglie di occuparsi della relativa ristrutturazione;
6) vero che nel 2014 il marito chiese alla moglie di occuparsi dell'immagine corporate di della comunicazione sui social, della CP_3 progettazione degli stand, dello sviluppo grafico della presentazione della cd. “formula“e di studiare la presentazione grafica dei prodotti per i concorsi fieristici;
7) vero che nel 2016 il padre della
Signora ebbe un ictus che lo rese disabile al 100% e che la figlia si recava a casa dei CP_1 genitori in Brianza ad accudire il genitore due volte a settimana (il mercoledì mattina e la domenica) insieme con qualche figlio;
8) vero che nell'anno 2016, ogni volta che la moglie tornava a casa dopo essere stata in Brianza ad accudire il padre invalido, il marito le faceva pesare queste assenze sia sul lavoro sia in famiglia;
9) vero che tutti i proventi ottenuti dalla tra il 2005 e il 7 luglio 2016 CP_1 vennero accreditati dalla sul conto corrente cointestato col marito non avendo la moglie CP_1 altro conto;
10)vero che il marito ha sempre gestito l'economia familiare;
11)vero che il marito diceva alla moglie quando emettere fattura alle società Pink Frogs, Optima, Cosmedi, e di che importo;
12)vero che la moglie dal 7.7.2016 – data di apertura di un proprio conto corrente – ha sempre sostenuto alcune spese per la famiglia;
13)vero che dopo la morte del padre della moglie – avvenuta il 10.9.2017 – il marito criticò più volte la consorte aspramente, svalutandola e ricordandole che era lui quello che sosteneva economicamente la famiglia;
14)vero che dal 9 luglio
2018 la rimase in USA da sola coi figli per tre settimane e si fece carico di tutti i costi CP_1
(noleggio auto, benzina, cibo, costi vari); 15)vero che a fine agosto 2021 la Signora si CP_1 accorse che il marito scriveva frequentemente su una chat di WhatsApp denominata “noi tre” con due donne con le quali organizzava poi incontri dai quali la moglie era sempre esclusa;
16)vero che da settembre 2021 il marito iniziò un serrato mobbing nei confronti della moglie dicendole ripetutamente che non era adeguata, non era mai all'altezza senza mai specificarle il perché; 17)vero che da settembre 2021 il marito disse alla moglie che a breve avrebbe dovuto interrompere la collaborazione con e abbracciare una diversa attività lavorativa altrove;
18)vero che nel CP_3 corso del 2021 il ricorrente decise di rifare il tetto del capannone a AN, via Leonardo da Vinci
2, di proprietà di e che disse alla moglie di occuparsene, cosa che la moglie fece senza ricevere Pt_2 alcun compenso;
19)vero che nel 2022 il marito aveva ricevuto una 'proposta di acquisto' della CP_3 per 16 milioni di euro;
20)vero che il marito disse alla moglie di occuparsi della
[...] ristrutturazione di una parte del palazzo a Santa Margherita Ligure, piazza San Siro 25 - 1, di proprietà della madre e, tra il 2022 e il 2023, di fare quanto necessario per inserire l'immobile in una piattaforma per gli 'affitti brevi', cosa che la moglie fece senza ricevere alcun compenso;
21)vero che all'inizio del 2023 il marito disse alla moglie di fare tutte le pratiche per far sì che
l'appartamento di Milano, via Vespri Siciliani 16, potesse essere messo sulle piattaforme per gli
'affitti brevi'; 22)vero che il 30 marzo 2023 il sig. sferrò alla moglie due colpi sul viso Parte_1 pagina 6 di 22 facendola cadere a terra;
23)vero che il 30 marzo 2023 il figlio , accortosi che la madre Per_1 era stata picchiata dal padre ed era stesa sul pavimento di casa, accorse dalla madre dicendo al padre “Papà, ma per un computer!”; 24)vero che il 31 marzo 2023 la sig.ra si recò presso il CP_1 centro antiviolenza della Clinica Mangiagalli di Milano, dove venne valutata e poi condotta al P.S. dell'Ospedale Maggiore Policlinico che le diagnosticò una “frattura chiusa delle ossa nasali” con prognosi di 15 giorni;
25)vero che il 1° aprile 2023 il sig. tolse alla moglie la disponibilità Parte_1 della autovettura VW Sharan che la consorte soleva guidare;
26)vero che il marito non ha più consegnato alla moglie la Viacard requisitale il 17 aprile 2023; 27)vero che il 22 maggio 2023 il marito ha impedito alla moglie l'utilizzo del bancomat appoggiato sul conto corrente cointestato col marito;
28)vero che ad agosto 2023 il marito ha requisito alla moglie le chiavi dell'autovettura Tesla senza mai più restituirgliele;
29)vero che dalla primavera 2023 il marito ha escluso la moglie dalle decisioni che riguardavano i figli;
30)vero che nella primavera 2023 il marito chiuse in un bagno della casa coniugale la moglie dicendole che lei non sarebbe andata ad a luglio 2023 perché Pt_3 lui non la voleva e le impose di dire ai figli che la madre non ci sarebbe andata perché lavorava;
31)vero che a gennaio 2024 il sig. impose alla moglie di risolvere il contratto telefonico in Parte_1 essere con che garantiva alla Signora la possibilità di usare il cellulare Controparte_10 gratuitamente, senza fornirle altro diverso contratto o provvista per ricaricare il telefonino;
32)vero che l'8 febbraio 2024 il marito estinse il conto cointestato con la moglie senza preavvertirla;
33)vero che a febbraio 2024 il marito bloccò la Carta Fidaty intestata alla moglie e appoggiata sul CP_12 conto cointestato senza preavvisare la consorte;
34)vero che il marito a febbraio 2024 consegnò alla moglie una Carta Fidaty a lui intestata e appoggiata su un conto del quale la moglie non CP_12 ha visibilità; 35)vero che la moglie in più occasioni non ha potuto pagare tutta o parte della spesa per la famiglia perché la Carta Fidaty intestata al marito era vuota o con poco denaro;
CP_12
36)vero che il marito, da settembre 2023, è molto spesso fuori a cena o in trasferta di lavoro o in vacanza;
40)vero che le fotografie riportate nella “relazione dell'attività investigativa nei confronti del Sig. ” riproducono esattamente quanto visto? Si indicano a testi: Parte_1 Tes_3
;
[...] Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
,
[...] Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_12 [...]
, . Tes_13 Tes_14 Testimone_15 Testimone_16
IN OGNI CASO, con vittoria delle spese ed onorari.
*****
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la resistente chiede che il
Tribunale accolga le seguenti
CONCLUSIONI NEL GIUDIZIO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
pagina 7 di 22 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Milano il 30 luglio 1998 (atto n. 808, Parte 2, Serie A, Volume R08) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2) Confermare le condizioni di separazione”.
***
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 23/02/2024, – Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con in Milano il Controparte_1
30/07/1998 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 808, parte II, seria A reg. 08 anno
1998), da cui sono nati i tre figli (nato a [...] il [...]), (nato il [...]), Per_2 Per_3
(nato il [...]); allegando altresì la dissoluzione ormai da tempo intervenuta della Per_1 loro unione matrimoniale e che la moglie lo accuserebbe peraltro di maltrattamenti inesistenti, oltre a coinvolgere i figli nella loro crisi coniugale – adiva questo Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, nonché – decorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva altresì: - di affidare il figlio minore in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e con frequentazioni madre-figlio come indicato nel ricorso;
- di assegnare la casa familiare sita in Milano, via Boeri Giovanni Battisti
n. 11 al ricorrente;
- di stabilire che il mantenimento ordinario e straordinario dei figli fosse posto interamente a carico del padre, senza alcun assegno a favore della moglie;
Con decreto del 23/03/2024, il Giudice delegato fissava udienza di prima comparazione e assegnava i termini per l'integrazione del contraddittorio tra le parti.
Con memoria difensiva depositata in data 25/06/2024, si costituiva in giudizio CP_1
la quale allegava che il marito intratteneva già da tempo una relazione extra-coniugale e
[...] accusandolo di condotte di violenza psicologica, economica e, da ultimo, anche fisica;
aderiva alla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva altresì in via preliminare ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., di disporre l'allontanamento del ricorrente dalla casa familiare e di prevedere un contributo per il mantenimento dei figli pari ad euro 3.000,00 mensili e della moglie pari ad euro 4.000,00 mensili;
- in via principale, di addebitare la separazione al marito;
- di affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria difensiva;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 3.000,00 mensili, ponendo integralmente a carico del ricorrente le spese straordinarie scolastiche, con ripartizione al 90% a carico del padre e al
10% a carico della madre delle ulteriori spese straordinarie;
- di prevedere un assegno a favore delle pagina 8 di 22 moglie pari ad euro 4.000,00 mensili;
- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo del debito dalla stessa accumulato con la di lei madre, pari a € 27.765,98; - di porre a carico del marito, per ciascun figlio, i costi di eventuali autovetture e moto e ogni onere di conduzione e manutenzione, una volta conseguiti i rispettivi titoli abilitativi alla guida;
- di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il mese di ottobre di ogni anno,
l'importo di euro 10.000 omnia a titolo di contributo per le vacanze che la moglie trascorrerà insieme a uno o più figli;
- di porre a carico del marito l'obbligo di mantenere l'attuale assicurazione sanitaria o altra analoga a favore della moglie;
- di porre a carico del marito l'obbligo di sostenere il 100% delle spese psicologiche/psicoterapeutiche, dentistiche e odontoiatriche a favore della moglie, se non coperte dall'assicurazione sanitaria;
- di porre a carico del marito la sostituzione dell'attuale autovettura intestata alla moglie con una equivalente e/o di uguale cilindrata, a spese dello stesso, decorsi due anni dalla domanda;
Con decreto del 18/07/2024, il Giudice delegato rigettava le domande cautelari formulate dalla resistente non ritenendo sussistente un pericolo attuale e irreparabile di pregiudizio per la moglie a fronte della coabitazione tuttora in atto tra le parti e tenuto conto delle contrapposte allegazioni delle parti in ordine alle condotte di violenza economica addebitate al da questi contestate nel Parte_1 merito;
a fronte della situazione familiare rappresentata provvedeva a nominare curatore speciale del minore l'avv. – costituitasi in data 01/09/2024; Per_1 Controparte_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12/09/2024, il G.D. si riservava e, con successiva ordinanza del 7/10/2024, in via provvisoria ed urgente, affidava in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnava la casa familiare alla resistente, prevedendo termine sino al 15/11/2024 per il rilascio dell'immobile da parte del marito;
disponeva frequentazioni libere tra il padre e il minore previo accordo tra gli Per_1 stessi e in ogni caso a weekend alternati e con un giorno infrasettimanale con pernottamento;
stabiliva un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad euro 2.400,00 mensili (euro 800,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie;
stabiliva un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 2.000,00 mensili;
in via istruttoria, ammetteva le sole prove orali richieste da parte resistente limitatamente alle circostanze indicate e la prova contraria richiesta dal ricorrente, rigettando le ulteriori richieste istruttorie avanzate della parti e ordinando alle stesse di depositare documentazione integrative rispetto al proprio patrimonio mobiliare e a parte resistente di depositare le fatture emesse dal 2023 ad oggi;
rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sulla separazione delle parti.
pagina 9 di 22 Con sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa in data 23/10/2024 e pubblicata in data
08/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1
e con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo, fissando Controparte_1 udienza per l'escussione dei testi con riguardo ai capitoli di prova orale ammessi.
All'udienza del 11/03/2025, il GOT delegato provvedeva all'escussione dei testi citati e all'esito le parti formulavano ulteriori richieste istruttorie;
il Giudice delegato rimetteva la causa al Giudice delegato per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza del 4/04/2025, il Giudice delegato – ritenute superflue le ulteriori richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione – fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025, il Giudice delegato – lette le memorie e le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti;
in particolare, si condividono le determinazioni del Giudice istruttore di cui alle ordinanze del 07/10/2024 e
04/04/2025, risultando superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, tenuto conto delle risultanze emerse nel corso del presente procedimento e della documentazione già presente in atti.
Sulla pronuncia di separazione
Sul punto si precisa che con sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa in data 23/10/2024 e pubblicata in data 08/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di addebito della separazione al marito
Il Collegio ritiene che la domanda della resistente di addebito della separazione a carico del marito sia fondata e, pertanto, debba essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato il fallimento della convivenza coniugale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere pagina 10 di 22 della prova della condotta del coniuge in violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie la ricorrente, a sostegno della propria richiesta di addebito della separazione al marito ha rappresentato:
- di aver subito per anni condotte di violenza psicologica ed economica da parte del ricorrente già
a partire dalla nascita del primo figlio, subendo pesanti ingerenze anche nell'ambito delle proprie scelte lavorative della moglie – laddove in particolare il marito l'aveva spinta a chiudere il proprio studio professionale, affinché la stessa si dedicasse prevalentemente alla cura della casa e dei figli e che lavorasse saltuariamente da casa;
- dopo averla inserita come collaboratrice nella propria azienda, il marito aveva poi iniziato a metterne sempre più in discussione la professionalità, che peraltro aveva sfruttato anche per i lavori di ristrutturazione della casa familiare e di altre proprietà della famiglia d'origine del ricorrente, senza riconoscerle alcun compenso per l'attività svolta;
- in data 30/03/2023, nell'ambito di una lite avvenuta in casa, colpiva la moglie con due schiaffi al viso, causandone la caduta e una ferita al naso in conseguenza dell'urto (in atti sono state depositate le fotografie documentanti le ecchimosi riportate in conseguenza dell'aggressione, sub doc. 47); la madre veniva soccorsa dal figlio;
in seguito all'accesso in p.s. del Per_4 giorno seguente, le veniva refertata frattura chiusa delle ossa nasali, con prognosi di 15 giorni
(doc. 48);
- da ottobre 2023, la sig.ra è stata presa in carico dalla psicoterapeuta della Casa delle CP_1 donne maltrattate per (cfr. doc. 66);
- in seguito al predetto episodio, il marito le avrebbe ritirato il bancomat del conto corrente cointestato tra i coniugi, che poi aveva chiuso a febbraio 2024 all'insaputa della moglie, oltre ad impedirle l'uso delle due automobili di famiglia e la Carta Fidaty Oro per la spesa all' CP_12
Oltre a tali fatti, la resistente ha allegato che il marito intratteneva già da diversi anni una relazione extraconiugale con una sua collega e collaboratrice - anch'essa sposata e già amica di famiglia, sig.ra
(cfr. fotografie di cui ai docc. 21 – 23), nominata altresì nel 2018 destinataria di un Controparte_8 lascito ereditario del – circostanza di cui la resistente si sarebbe avveduta all'atto del Parte_1 rinvenimento dentro casa, ad aprile 2023, del testamento redatto dal marito - confermato nel 2022, con cui lo stesso nominava la erede del 60% delle quote societarie in caso di morte dello stesso CP_8 durante un viaggio negli Stati Uniti insieme alla moglie e ai figli (cfr. doc. 50).
pagina 11 di 22 Tale circostanza ha fatto sorgere nella resistente dubbi sulla fedeltà del marito, la quale, pertanto, si
è rivolta ad un'agenzia investigativa, che nel corso di un'osservazione avvenuta tra il 7 e l'8 settembre
2023 ha sorpreso il Signor e la Signora camminare mano nella mano dopo che Parte_1 CP_8 avevano pernottato nello stesso agriturismo (cfr. doc. 64).
Il ricorrente ha contestato le condotte maltrattanti allegate dalla moglie – pur avendo in parte ammesso l'aggressione avvenuta a febbraio 2023 (si riportano di seguito le dichiarazioni rese sul punto all'udienza di comparizione delle parti: “ lei mi ha aggredito e ha iniziato a spintonarmi perché voleva la mia attenzione;
a quel punto c'è stata la manata per scostarla da me e l'ho colpita al volto,
l'ematoma è stato provocato dal colpo agli occhiali;
è vero che mio figlio è accorso, ma non credo sia svenuta, poi è uscita di casa e ha fatto varie telefonate”).
Ha altresì negato l'esistenza della relazione extraconiugale con la collega, contestando le deduzioni formulate nel report investigativo prodotto dalla resistente ed evidenziando peraltro come lo stesso sia stato effettuato in un'epoca in cui la crisi coniugale era già in atto e che secondo la ricostruzione del ricorrente si collocherebbe almeno a partire dal 2015; in ogni caso, il mandato investigativo sarebbe stato conferito successivamente alla manifestazione della volontà delle parti di separarsi, intervenuta già nell'estate 2023 (cfr. doc. 42).
Tanto premesso, il Collegio ritiene fondata la domanda di addebito della separazione al marito, le cui condotte sono da ritenersi la causa determinante del fallimento dell'unione familiare, quanto meno a far data dall'episodio di violenza fisica del 30/03/2023, che risulta pienamente provato in atti, sia a fronte delle dichiarazioni parzialmente ammissive rese dal che dei riscontri acquisiti sulle Parte_1 lesioni subite dalla moglie in conseguenza di detta aggressione (cfr. doc. 47 e 48).
Pur non potendosi ritenere provate le precedenti allegazioni della resistente – sulle pretese violenze economiche e psicologiche patite in costanza di matrimonio, la violenta aggressione fisica del
30/03/2023 indubbiamente costituisce una condotta contraria a doveri nascenti dal matrimonio, in quanto lesiva dell'integrità psicofisica della moglie che ha reso – per gravità - certamente di seguito intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, laddove peraltro la moglie già risultava essersi determinata all'intento separativo, a fronte del contegno tenuto dal negli anni Parte_1 precedenti, anche in ordine alla presunta relazione extraconiugale dell'uomo con la donna – che il marito aveva finanche ritenuto di nominare erede testamentaria – circostanza di cui la è venuta CP_1
a conoscenza solo in seguito a detta aggressione.
Le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono infatti violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo la separazione – in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza – ma anche l'addebitabilità della stessa pagina 12 di 22 all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambe i coniugi (cfr. Cass. civ. 10/12/2018 n. 31901 e succ. conf).
I riscontri in atti provano che di seguito le parti hanno avviato un percorso di terapia congiunta finalizzato alla gestione delle vicende separative - e non alla ricostruzione del rapporto di coppia e ad agosto 2023 avevano comunicato ai figli l'intenzione di separarsi (cfr. chat tra i coniugi doc. 45 di parte resistente ed e-mail del 7 agosto 2023, cfr. doc. 42 di parte resistente). Né il ricorrente ha fornito piena prova della preesistenza della crisi coniugale e che la stessa prima di detti fatti fosse già divenuta irreversibile.
La domanda di addebito della separazione al marito merita pertanto accoglimento.
Sull'assegno di mantenimento
Riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti, si richiama quanto già osservato dal
G.D. all'atto dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza del 07/10/2024:
“rilevato altresì che sulla base della valutazione della capacità reddituale e patrimoniale delle parti all'attualità, per come risultante dalle allegazioni complessive e dall'esame del copioso materiale probatorio versato in atti – al netto delle incongruenze e incompletezze che saranno di seguito rilevate da ambo le parti e fatti salvi pertanto gli approfondimenti istruttori che saranno disposti nel prosieguo del giudizio, anche e soprattutto in relazione all'esatta determinazione del valore del patrimonio societario di titolarità del risulta pacifico il rilevantissimo divario economico-reddituale Parte_1 sussistente tra i coniugi: il ricorrente ha infatti dichiarato redditi netti complessivi in costante crescita nell'ultimo triennio (rispettivamente, pari a 71.995,00 € nell'anno di imposta 2020; € 79.946,00 nell'anno 2021 e a € 85.945,00 nell'anno 2022 – corrispondenti a un'entrata mensile netta di più di €
7.000,00 netti: cfr. sub doc. 1) ed è titolare di un rilevantissimo patrimonio mobiliare, dato dalla pressoché totalità delle quote della (che ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato di Controparte_11 oltre 10 milioni di euro e il bilancio 2022 con un patrimonio netto di oltre 1,5 milioni di euro e un utile di 154.415 €) e dal 10 % delle quote dell'immobiliare di famiglia che detiene a sua volta un Pt_4 rilevantissimo patrimonio immobiliare (con un patrimonio netto al 2022 anch'essa di oltre un milione di euro a fronte di oltre € 40.000 di utili); dette società fanno capo alla di cui il sig. Controparte_13
è altresì socio a.u. e detiene il 95% delle quote e che a sua volta controlla la newco Pink Parte_1
Frogs Cosmetics s.r.l. costituita a fine 2022, come risulta dalle visure camerali prodotte in atti da parte convenuta sub docc. 92 ss.; il ricorrente non ha poi dichiarato la partecipazione nella New
Cosmetic srl di cui detiene il 30% delle quote sociali (cfr. doc. 96 prod. cit.); è proprietario della casa coniugale di Milano, via Boeri 11, donatagli dai genitori il 4.4.2006 – per le cui spese di ristrutturazione le parti hanno contratto un mutuo cointestato di 250.000 € ad oggi integralmente estinto;
non ha documentato significative liquidità giacenti sui soli c/c dichiarati presso banca pagina 13 di 22 (al 31.12.2022 pari a € 4.767,35) e presso ED (€ 161,96) di cui tuttavia non sono stati CP_14 indicati gli estremi;
dovendo peraltro ritenersi sul punto assolutamente inverosimile l'allegata inesistenza di qualsiasi accantonamento e/o investimento da parte del sig. tanto più a Parte_1 fronte dell'elevato tenore di vita di cui godeva abitualmente il nucleo familiare (per stessa ammissione del ricorrente connotato da vacanze e viaggi all'estero, scuole private e programmi di studio all'estero per i figli) oltre che dei rilevanti fatturati annui ottenuti dalle aziende di famiglia amministrate dal ricorrente – quanto meno a livello di redistribuzione dei relativi utili;
per contro la resistente, architetto libero professionista, ha dichiarato nell'anno d'imposta 2020 redditi netti complessivi per €
22.369, di € 32055 nel 2021 e di 30.351 € nel 2022; ha altresì allegato: di aver prestato la propria attività professionale prevalentemente per l'azienda del marito – come risulta anche Controparte_11 dalle fatture prodotte in atti dal ricorrente dal 2011 al 2018; detta collaborazione risulta contrattualizzata solo a far data dal 7/01/2019, a fronte di una retribuzione annua di € 36.000,00, aumentata dal 2021 ad € 42.000 annui;
dalla documentazione versati in atti - invero costituita dai soli estratti c/c degli ultimi bimestri 2021/2023 - detti emolumenti risultano versati - quanto meno negli ultimi tre anni - indifferentemente e per importi notevolmente diversi, ricompresi tra i 3700 € e i 5.200
€ mensili - sia sul c/c personale della che su quello all'epoca cointestato ai coniugi, su cui CP_1 risultano effettuati rilevanti versamenti in contanti e, a detta della resistente, tutti impiegati nella gestione familiare;
la convenuta non ha documentato infatti significative giacenze sull'unico c/c dichiarato (aperto nel 2016 e su cui al 31.12.2023 disponeva di 2.873 €) né è titolare di beni immobili;
ha altresì allegato di aver reperito a far data dall'1/09/2023 ad oggi, dopo l'interruzione della collaborazione con la solo collaborazioni occasionali per un importo complessivo lordo di CP_3
€ 3.244.00 (senza tuttavia depositare in atti copia delle relative fatture: cfr. doc. 110); rilevato che il riconoscimento di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri presuppone – diversamente dello scioglimento
o della cessazione degli effetti civili del matrimonio – la permanenza del vincolo coniugale e va parametrato al generale tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea e ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017); ritenuto altresì che la resistente, dotata di competenze tecniche e di un profilo professionale di elevato livello ha capacità economiche e potenzialità reddituali certamente maggiori di quelle attuali, dovendo ragionevolmente presumersi che la stessa potrà in futuro ricollocarsi agevolmente sul mercato del lavoro e reperire occupazioni e collaborazioni in linea con la proprie competenze professionali, anche tenuto conto del significativo sgravio dagli impegni familiari, ora che i figli sono cresciuti;
deve poi tenersi conto del rilevante controvalore pagina 14 di 22 economico costituito dall'assegnazione alla convenuta della casa coniugale di titolarità esclusiva del (immobile sito in contesto residenziale di pregio su due piani, di oltre Parte_1
300 mq oltre a cantina, box e pertinenze: doc. 103) e di converso, della necessità del ricorrente di reperire una soluzione abitativa alternativa;
ritenuto che pertanto, alla luce di quanto precede, avuto riguardo al rilevante divario reddituale esistente tra le parti e alla capacità economica e patrimoniale - attuale e potenziale
- delle parti, per come risultante dal materiale probatorio acquisito in atti, dev'essere provvisoriamente stabilito in favore della convenuta, un assegno di mantenimento di €
2.000,00 mensili”.
Rispetto alle statuizioni provvisorie – che peraltro neppure il ricorrente ha reclamato, la condizione economico-patrimoniale del sig. deve ritenersi invariata – condividendo peraltro il Collegio i Parte_1 rilievi formulati dal GD sull'effettiva composizione del patrimonio del ricorrente, pacificamente incongruente rispetto all'elevatissimo stile di vita goduto dal nucleo familiare in costanza di matrimonio;
detto assunto neppure può ritenersi smentito dalla documentazione integrativa depositata Con dal ricorrente in data 30/01/2025 su disposizione del da cui risultano solo movimentazioni e giacenze del tutto irrisorie.
Deve sul punto rilevarsi innanzitutto che il ricorrente ha depositato, oltre agli estratti c/c conto cointestato con la moglie ed estinto in data 8.2.2024 unicamente gli estratti del proprio c/c CP_14 le cui movimentazioni non possono ritenersi esaustive e tali da consentire l'esatta ricostruzione della situazione finanziaria del ricorrente – attestando peraltro vari giroconti e rilevanti movimentazioni in suo favore da parte della stessa CP_16
D'altro canto, occorre rilevare che detta documentazione risulta del tutto incompleta rispetto all'ordine di esibizione impartito, non avendo in alcun modo la parte provveduto a documentare i propri deposito titoli e gli altri investimenti finanziari – di cui pure l'estratto conto personale del ricorrente fornisce un principio di prova – quanto in particolare ai conti deposito titoli amministrati presso Credem nn 835/00000443435 e 052.00009259160 e agli investimenti effettuati in una SICAV
(Società di investimento a capitale variabile – come risulta dal riscatto del 24.5.2023.
La lacunosità della documentazione prodotta è di palmare evidenza e conferma le incongruenze già rilevate dal G.D. rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Quanto alla situazione abitativa del ricorrente, si rileva che dall'uscita dalla casa familiare il sig. si è trasferito nell'immobile di Milano, via Vespri Siciliani n. 16, di proprietà della sua Parte_1 famiglia d'origine, non sostenendo dunque spese abitative. pagina 15 di 22 Parimenti invariata risulta la situazione economico- reddituale della resistente che dopo la breve esperienza lavorativa per Facileristrutturare.it con cui ha collaborato per circa un anno, ha allegato in comparsa conclusionale di aver svolto una collaborazione trimestrale con Doublej S.r.l. sino a settembre 2025, non depositando peraltro il relativo contratto né allegando quanto percepito dalla stessa per l'attività svolta.
Alla luce delle risultanze in atti, pur a fronte del valore economico dell'assegnazione della casa familiare – di esclusiva proprietà del Signor –alla moglie e della capacità lavorativa Parte_1 specifica residua di cui la resistente è tuttora titolare, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento in favore della moglie vada rideterminato in € 3.000,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 - posto che tale somma è congrua e coerente con l'accertata disparità reddituale esistente tra le parti e con il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio, nonché tenuto conto del mancato accertamento della reale consistenza economica dell'effettivo patrimonio del ricorrente .
Sulla pronuncia di divorzio
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 30/07/1998 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 808, parte II, seria A reg. 08 anno 1998); si sono separati in virtù della sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 23/10/2024 e pubblicata in data 08/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (già autorizzati a vivere separati in data 12/09/2024).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di cessazione del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sulla responsabilità genitoriale
Posto che l'unico figlio ancora minore diventerà maggiorenne tra pochi mesi, il Per_1
Collegio ritiene rispondente all'interesse dello stesso confermarne l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non ravvisandosi elementi di pregiudizio per il minore e considerato che le stesse parti – pur a fronte delle contrapposte allegazioni in ordine alle rispettive capacità genitoriali – sono concordi nel ritenere l'affidamento condiviso la soluzione più rispondente all'interesse del figlio, nonché tenuto conto dell'analoga richiesta del Curatore speciale del minore in tal senso. pagina 16 di 22 Invero, secondo quanto riportato anche dalla curatrice speciale del minore, gode di Per_1 un ottimo rapporto con entrambi i genitori e non risulta aver fortemente coinvolto nelle dinamiche conflittuali tra gli stessi, anche grazie al fatto del recente soggiorno all'estero del ragazzo per motivi di studio (dal dicembre 2024 al giugno 2025).
Il Collegio ritiene di confermare l'attuale collocamento prevalente di presso la Per_1 madre, risultando pacifico che il minore trascorra la maggior parte del tempo presso la stessa, condividendo con il padre giornate di sport e cene durante la settimana. Pertanto, in relazione alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio si ritiene coerente con l'età del ragazzo prevedere che il ricorrente incontrerà liberamente, previ accordi diretti tra i medesimi. Per_1
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore della resistente della casa familiare – sita in Milano, via Boeri Giovanni Battisti n. 11 – in quanto genitore collocatario del minore e pacificamente convivente anche con gli altri due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, tenuto conto che il ricorrente nulla ha opposto rispetto a tale domanda della Signora
CP_1
Sul mantenimento dei figli
In punto mantenimento dei figli , nonché di e – già maggiorenni ma Per_1 Per_2 Per_3 pacificamente non ancora economicamente autosufficienti, il Collegio ritiene di confermare il contributo paterno al mantenimento degli stessi stabilito in sede di provvedimenti provvisori pari ad euro 2.400,00 mensili (euro 800,00 mensili per ciascun figlio), oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie relative ai figli.
Invero – richiamando interamente quanto già sopra osservato rispetto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti – il contributo paterno al mantenimento dei figli risulta tuttora equo e congruo, alla luce dell'importante disparità reddituale delle parti e delle maggiori spese di mantenimento diretto dei figli allo stato sostenute dalla madre, convivente con tutti e tre i ragazzi, come sostanzialmente riconosciuto anche dal ricorrente, che invero ha chiesto la conferma nel quantum di tale contributo.
Tuttavia, non risulta possibile stabilire il contributo maggiore richiesto dalla sig.ra tenuto CP_1 conto degli obblighi economici complessivamente posti a carico del ricorrente e della significativa incidenza delle spese straordinarie relative ai figli.
Quanto, invece, alla domanda avanzata dal ricorrente di corrispondere il 70% di tale contributo direttamente ai figli, la stessa dev'essere rigettata, in primo luogo, con riguardo alla posizione di e in assenza di accordo tra le parti o di una specifica domanda dei figli maggiorenni Per_2 Per_3 pagina 17 di 22 stessi in tal senso, come da orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 16 settembre 2022, n. 27308); in secondo luogo, non appare opportuno – come evidenziato anche dalla curatrice speciale – che il figlio minore percepisca una parte del contributo Per_1 paterno, in quanto la finalità del contributo al mantenimento è quella di contribuire alle spese di gestione della prole gravanti sui genitori, in conformità al principio di proporzionalità, e pertanto in assenza di diverso accordo tra le parti deve essere percepito dal genitore collocatario.
Sull'assegno divorzile
Ritiene altresì il Collegio che la domanda della resistente di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore è fondata sia riguardo al profilo assistenziale che al profilo compensativo e dev'essere anch'esso quantificato nell'importo di € 3.000,00 mensili, già riconosciuto congruo per la fase separativa e con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Sempre richiamando l'ordine di considerazioni già sopra svolte in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e all'indubbia rilevante disparità reddituale delle parti, occorre altresì osservare, riguardo al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, che la ricorrente è tuttora priva di mezzi adeguati a far fronte autonomamente alle proprie esigenze di vita, atteso che dal recesso contrattuale operato da nei confronti della stessa nel novembre 2023 la resistente ha svolto CP_3 soltanto saltuariamente attività lavorativa, dalla quale ha percepito solo esigue entrate.
Peraltro, con riferimento al profilo compensativo, dev'essere considerato il significativo apporto endo-familiare fornito dalla resistente, a far data dalla nascita dei figli, la sig.ra ha interrotto la CP_1 propria attività professionale per diversi anni al fine di occuparsi della crescita degli stessi per poi tornare a lavorare dal 2011 come libera professionista prevalentemente per la società del marito, senza un rapporto di collaborazione continuativo fino al 2019.
Le scelte professionali della resistente si inseriscono pacificamente nell'ambito del progetto di vita coniugale condiviso dalle parti in costanza di matrimonio durato oltre 25 anni, laddove l'assenza di impegni lavorativi era evidentemente funzionale al maggior impegno endo-familiare assunto rispetto alla gestione della casa e alla quotidianità dei figli nel corso della convivenza matrimoniale, anche nell'interesse del ricorrente, il quale nel frattempo ha costruito un'importante realtà societaria, che gli ha consentito di consolidare una notevole situazione economica rilevante.
Peraltro, si deve evidenziare che nell'arco del matrimonio la sig.ra ha potuto sviluppare la CP_1 propria professionalità sostanzialmente solo all'interno dell'azienda del ricorrente, nell'ottica del proprio progetto di vita comune e sostenendo dunque con il proprio apporto lavorativo la carriera del marito.
pagina 18 di 22 Ad oggi la resistente – pur essendo dotata di competenze professionali – non è nelle condizioni di recuperare le conseguenze economiche delle scelte lavorative svolte per far fronte alle esigenze della famiglia, considerata l'età della e le oggettive difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Sulle ulteriori domande avanzate dalla resistente
Con riguardo alle ulteriori domande svolte dalla resistente ai punti 8 – 12 del foglio di precisazione delle conclusioni, le stesse devono ritenersi inammissibili, in quanto estranee al presente giudizio di separazione e di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese di lite – quantificate come da dispositivo secondo i valori medi per ogni fase di giudizio previsti dal D.M. 147/2022, aumentati in considerazione dell'attività svolta nel presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. – devono essere interamente poste a carico del ricorrente, essendo stata accolta la domanda di addebito della separazione nei suoi confronti e tenuto conto della sua soccombenza prevalente con riguardo alle questioni economiche, soprattutto con riguardo all'an degli assegni a favore della moglie.
Infine, le parti devono essere condannate nella misura del 50% ciascuna a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto alla Curatrice speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 10592/2024 emessa in data 23/10/2024 e pubblicata in data
08/12/2024 di separazione personale dei coniugi e il Tribunale Parte_1 Controparte_1
Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Addebita la separazione al marito ex art. 151 comma 2 c.c.;
2) Pone a carico di con decorrenza dal mese di novembre 2024 l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla moglie a titolo di mantenimento della stessa la somma mensili di € 3.000 mensili, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese – contributo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici Istat;
3) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] in Milano il 30/07/1998 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 808, CP_1 parte II, seria A reg. 08 anno 1998);
4) Conferma l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 19 di 22 5) Dispone che il padre potrà incontrare liberamente , previ accordi diretti con il minore;
Per_1
6) Conferma l'assegnazione della casa familiare – sita in Milano, via Boeri Giovanni Battisti n. 11 – alla resistente;
7) Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 nella misura di euro 2.400,00 mensili (euro 800,00 per ciascun figlio), somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza Controparte_1 novembre 2024 e con rivalutazione annuale Istat;
8) Pone integralmente a carico del padre le spese straordinarie relative ai figli come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 12 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 20 di 22 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9) Ponea carico di l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 somma di euro 3.000,00 mensili, versamento da effettuarsi a AN YR NE entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
10) Condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 9.140,00, oltre Iva, Parte_1
Cpa e spese generali;
11) Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a rifondere allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 la somma che sarà liquidata con separato decreto alla Curatrice speciale del minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l'attività svolta nel presente procedimento.
12) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 3), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
pagina 21 di 22 Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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