Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/11/2023, n. 17368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17368 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 17368/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10431/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10431 del 2023, proposto da SE Di FA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III-bis, N. 13086/2022 REG.PROV.COLL. N. 08804/2021 REG.RIC. Pubblicata il 13/10/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si richiede l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale adito ha accolto il ricorso presentato dall’odierno ricorrente annullando il il decreto di riconoscimento del titolo conseguito dallo stesso all’estero in altro paese UE, in ragione della previsione di misure compensative non rispondenti ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità.
L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza in epigrafe la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’amministrazione non ha provato di avere adempiuto al titolo di cui in epigrafe né ha controdedotto in merito alle circostanze evidenziate in ricorso, che pertanto vanno considerate provate ex art. 64 c.p.a..
Ne deriva che l’amministrazione resistente, in virtù dell’effetto conformativo del giudicato, ha l’obbligo di adottare i provvedimenti richiesti entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema, cfr. Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’amministrazione ad eseguire la sentenza di cui in epigrafe entro 90 giorni dalla notificazione della presente; in caso di ulteriore inerzia dovrà provvedere il commissario ad acta di cui in parte motiva nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dal termine concesso all’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Raffaele Tuccillo, Consigliere
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO