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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
IA CI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13083/2024, introdotta da
(ROMA, 02/02/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IZ TO e (LODI, 07/06/1975), Parte_2 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BLASI e dell'avv. MARCO
ALAGGIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/06/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1. Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2. Affidamento condiviso della figlia minore (C.F. ) ad Per_1 C.F._1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. Per l'ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nel periodo in cui la figlia permarrà con l'uno o con l'altro;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, concordando le scelte relative all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive, ricreative della figlia , Per_1 impegnandosi a collaborare nel miglior modo possibile per salvaguardare gli interessi della stessa;
5. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza ed interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenuto conto Per_1 delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
6. Diritti di visita del padre: a. Il padre avrà con sé la figlia due pomeriggi ogni settimana, dall'uscita di scuola o a termine della lezione con il tutor o dalle ore 16.00 (quando non c'è scuola) fino alle ore 20.00, quando la riporterà alla casa materna;
b. Il padre avrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola o a termine della lezione con il tutor o dalle ore 16.00 (quando non c'è scuola), andandola a prendere presso la casa della madre, sino al lunedì mattina successivo, quando la accompagnerà a scuola o presso la casa della madre entro le ore 10.00; c. Il padre accompagnerà la figlia a scuola due mattine a settimana, sempre da concordarsi preventivamente con la madre ed in caso di disaccordo nei giorni di martedì e mercoledì, andando a prenderla a casa di quest'ultima; d. durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre, dalle ore 16.00 fino al 30 dicembre alle ore 10.30 e dal 31 dicembre alle ore 11.00 fino al 6 gennaio alle ore 16.00. Ogni anno, entro il 31 ottobre, le parti si daranno conferma mediante comunicazione scritta, a mezzo e-mail o attraverso l'applicazione whatsapp, di quale sia il periodo spettante a ciascuno di essi, al fine di evitare ogni fraintendimento. e. durante le vacanze pasquali della figlia, consistenti in complessivi sei giorni (dal Giovedì Santo al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo), ella starà con ciascuno dei genitori per tre giorni, così distribuiti: Giovedì Santo, Lunedì di Pasquetta e martedì successivo da un lato;
Venerdì Santo, Sabato Santo e Domenica di Pasqua dall'altro, ad anni alterni. Ogni anno, entro il 28 febbraio, le parti si daranno conferma mediante comunicazione scritta, a mezzo e-mail o attraverso l'applicazione whatsapp, di quale sia il periodo spettante a ciascuno di essi, al fine di evitare ogni fraintendimento;
f. durante le vacanze estive: a) nei periodi intercorrenti tra la chiusura e la riapertura della scuola in cui non Per_1 starà in vacanza con i genitori, si seguirà la frequentazione ordinaria;
b) le Parti concordano che la figlia non rimanga a Roma durante il mese di luglio e, pertanto convengono che dal 1° luglio al 14 luglio di ogni anno si recherà con la madre in Per_1 una località di villeggiatura non distante da Roma più di 60 Km e che il padre potrà avere con sé la figlia nei due week end consecutivi del medesimo periodo (1°-14 luglio), incluso il pernottamento, precisamente, dal venerdì sera, dalle ore 17,00, quando la prenderà presso la casa di villeggiatura della madre per tenerla con sé sino alla domenica successiva, alle ore 21,00, quando la riporterà presso la casa di villeggiatura dove si trova la madre. Dal 15/16 luglio di ogni anno la figlia si recherà con la madre a Maltignano di Cascia, ove si tratterrà sino al 31 luglio e, durante tale periodo, il Sig. non incontrerà la bambina, ma la potrà Parte_2 3
sentire quotidianamente, essendogli garantito di fare e/o ricevere almeno due telefonate al giorno. Al solo ed esclusivo fine di agevolare la gradualità delle nuove abitudini conseguenti alla separazione dei genitori, limitatamente al solo luglio 2025, i genitori convengono che dal 1° al 14 luglio si rechi con la madre in una località di villeggiatura non distante da Roma Per_1 più di 60 km e che il padre potrà raggiungerla per due week end consecutivi e averla con sé il venerdì sera dalle ore 17,00 alle ore 21,30, il sabato successivo dalle ore 10,00 sino alle ore 21,00 e la domenica successiva dalla mattinaalle ore 10,00 sino alle ore 21,00, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa di villeggiatura ove la minore soggiornerà con la madre. Durante i due week end consecutivi del periodo 1°-14 luglio 2025, così organizzati, il padre provvederà a reperire un alloggio per sé. Dal 15/16 luglio 2025 la figlia si recherà con la madre a Maltignano di Cascia ove si tratterrà sino al 31 luglio e, durante tale periodo, il Sig. Parte_2 non incontrerà la bambina, ma la potrà sentire quotidianamente, essendogli garantito di fare e/o ricevere almeno due telefonate al giorno. c) il terrà con sé la minore dal 1° agosto alle ore 16.00 fino al 14 agosto alle ore 10.00, Parte_2 nonchè l'ultima settimana di agosto dalla domenica alle ore 10.00 fino alla domenica successiva alle ore 16.00. L'anno in cui il trascorrerà con la figlia il giorno di Parte_2
Ferragosto lo stesso prenderà la minore il giorno 02 agosto alle ore 10.00 e la riporterà il giorno 16 agosto alle ore 16.00. Anche in questo caso la terza settimana che coinciderà con l'ultima settimana del mese di agosto inizierà dalla domenica alle ore 10.00 fino alla domenica successiva alle ore 16.00. Si specifica che, per l'estate dell'anno 2025 il padre terrà con sé la figlia per due settimane non consecutive. d) la madre avrà la figlia con sé per tre settimane, precisamente la terza e la quarta di luglio e la terza settimana di agosto. e) Tutti i menzionati periodi estivi, dalla chiusura della scuola, a giugno sino al rientro a scuola della figlia, a settembre, dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. f) Nel caso in cui un incontro con il padre dovesse saltare per malattia della bambina, esso dovrà essere recuperato non appena la bambina si sarà ristabilita e comunque non oltre il trentesimo giorno della cessazione dell'impedimento. Nessun impegno extrascolastico della minore (ad eccezione dei periodi di malattia) potrà essere di impedimento al diritto/dovere del padre di tenere con sé la figlia nei giorni indicati;
Per_1
g. Al fine di tutelare il benessere della figlia minore, la stessa trascorrerà il giorno del proprio compleanno rimanendo con un genitore a pranzo e con l'altro la cena e se vorrà fare la festa con gli amici entrambi i genitori potranno essere, se vogliono, presenti. In occasione di feste di amici, impegni ludici varranno le regole del normale corso dell'affidamento. Al riguardo, i genitori si impegnano a garantire la socialità della figlia, per cui salvo diversa e comprovata esigenza della stessa, garantiscono sin d'ora di accompagnarla nelle diverse circostanze sopra richiamate nei giorni in cui la figlia è collocata presso di sé; h. Le ulteriori festività previste nel calendario nazionale e locale saranno soggette al criterio della frequentazione ordinaria;
i. Considerando la necessità della figlia di effettuare periodiche visite mediche di Per_1 controllo e Day Hospital per il monitoraggio dello stato di salute, in relazione al trapianto di fegato effettuato nel 2018, le parti concorderanno di volta in volta, con adeguato anticipo di almeno 10 giorni, modalità e tempi per essere presenti entrambi. Se uno dei due genitori non potrà essere presente, ne darà congruo preavviso all'altro che accompagnerà la figlia e quest'ultimo riferirà l'esito delle visite di controllo e dei DH all'altro, fornendo anche copia dei referti e delle eventuali prescrizioni mediche. 4
7. Relativamente ai colloqui con gli insegnanti o con diversi educatori, anche sportivi, ovvero con medici e sanitari i genitori potranno parteciparvi disgiuntamente oppure congiuntamente, in quest'ultimo caso, solo se concordato.
8. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire all'altro contatti telefonici con la figlia durante il tempo di permanenza presso di sé, nel rispetto della quotidianità di ognuno e senza mai eccedere. Il genitore chiamante, a sua volta, non eccederà nel numero di contatti e/o colloqui telefonici effettivamente svolti ed eviterà di fare chiamate in tarda serata/notte, ovvero dopo le 22:00, in modo tale da non creare un pregiudizio per la minore, salvo non vi sia dimostrata e improcrastinabile urgenza.
9. In caso di allontanamento concordemente programmato con la figlia per più di Per_1 due giorni dalla abituale dimora, ciascun genitore ne darà preventiva comunicazione all'altro fornendo il recapito e garantendo i contatti telefonici con la minore stessa.
10. Al padre dovrà essere sempre comunicato il pin della scheda telefonica e tutti i codici di sblocco del telefono o quelli del tablet in eventuale uso alla minore che comunque non saranno dotati di traffico dati. Quando i genitori decideranno, di comune accordo, di attivare il suddetto traffico verrà impostata l'applicazione del Parental control, con garanzia di accesso e controllo da parte di entrambi i genitori.
11. In considerazione delle modalità di collocamento, il Sig. corrisponderà Parte_2
a titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia un assegno di 600,00 (seicento/00) mensili, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente personale ed intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 novembre 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2027. 12. Le spese straordinarie per la figlia , per la definizione delle quali si rinvia al Per_1
Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del 17.12.2014, che le parti dichiarano di ben conoscere, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In deroga a quanto stabilito dal citato Protocollo, i coniugi stabiliscono che tutte le spese straordinarie dovranno essere sempre previamente concordate. Il rimborso della spesa straordinaria al genitore che l'ha anticipata per intero dovrà avvenire da parte dell'altro entro i 15 giorni successivi a fronte di detta comunicazione e della produzione del documento attestante la spesa. Ciascuno dei due coniugi porterà in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese straordinarie sostenute effettivamente secondo la percentuale e le modalità su indicate. 13. Le parti concordano di utilizzare per contribuire al pagamento delle spese straordinarie della figlia le seguenti entrate: Per_1
a) l'assegno di indennità di frequenza pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00) al mese per 9 mensilità erogato dall'Inps; b) l'assegno di disabilità riconosciuto dall'ente vaticano a ciò preposto (quest'ultimo in virtù del fatto che il Sig. è dipendente da Amministrazione Vaticana), pari ad € Parte_2
252,00 al mese per 12 mensilità, salvo conferma del Collegio medico a ciò preposto nel marzo 2025; c) l'assegno familiare, attualmente pari a € 306,00 al mese per 12 mensilità, ma che dopo l'omologa della separazione verrà ridotto ad una somma complessiva di circa € 152,00 (centocinquantadue/00). Le some sub b) e c) convoglieranno su un conto corrente postale che le parti si impegnano ad attivare congiuntamente e sul quale potranno operare disgiuntamente, sia attraverso l'operazione di sportello, sia attraverso l'internet banking, mentre le somme sub a) continueranno ad essere accreditate sul libretto nominativo ordinario di cui al punto 15. 14. La somma di € 7.800,00 accantonata nel libretto postale cosiddetto “Minori” n. 000047022570, intestato alla figlia aperto presso Ufficio postale Roma 47 verrà Per_1 5
mantenuto, con accordo di non prelevare le somme depositate, fino al compimento della maggiore età della figlia, quando quest'ultima ne disporrà liberamente.
15. Il libretto nominativo ordinario n. 000047053441 aperto presso Ufficio postale di Roma 47 sul quale viene accreditato l'assegno di indennità di frequenza erogato da INPS, di cui al punto a) del precedente punto 7, rimarrà aperto all'esclusivo scopo di ricevere detta indennità ed entrambi i genitori potranno accedere ad esso congiuntamente e disgiuntamente per le spese straordinarie.
16. La copertura assicurativa del Fondo Assistenza Sanitaria dell'Amministrazione Vaticana, dalla quale dipende il Sig. continuerà ad essere efficace per la figlia . La Parte_2 Per_1 relativa quota premio sarà a esclusivo carico del Sig. Qualora i genitori Parte_2 decidessero di non avvalersi dei medici e/o delle strutture indicate in detta polizza si faranno carico dei costi dei Medici e/o delle Strutture non convenzionate nella misura del 50% ciascuno.
17. La casa coniugale sita in Roma, Via Donati 119, non gravata da mutui e/o ipoteche, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte viene assegnata alla Sig.ra la quale è legittima e unica proprietaria dell'immobile. Parte_1
18. Le parti danno atto che il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, Parte_2 portando con sé i propri effetti personali ed alcuni oggetti concordemente individuati ed ha fissato la propria residenza in Roma, Via Manzoni 91, presso l'immobile uso abitativo di cui è unico e legittimo proprietario.
19. Le spese del presente atto e consequenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuna delle parti e ognuna delle stesse provvederà al pagamento del proprio Avvocato.
20. Con il puntuale adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver provveduto ad effettuare tutte le compensazioni economiche tra loro pendenti per questioni personali e dipendenti dalla gestione degli interessi coniugali in costanza di convivenza familiare e comunque dalla sottoscrizione del presente atto e pertanto nessuna ulteriore pretesa di carattere economico verrà avanzata fra i coniugi, non avendo essi nulla a pretendere l'uno dall'altro.
21. Nei periodi di vacanza, ciascuno dei due genitori che avrà con sé la figlia avrà con sé gli originali dei documenti della stessa, in particolare carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto e tessera sanitaria.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 6
(ROMA, 02/02/1978) e (LODI, 07/06/1975), Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Cascia (PG) in data 08/06/2013 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cascia (PG) al n. 3, Parte
2, Serie A, Anno 2013 , alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR IE Presidente
Cecilia Pratesi DI rel.
IA CI DI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13083/2024, introdotta da
(ROMA, 02/02/1978), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IZ TO e (LODI, 07/06/1975), Parte_2 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BLASI e dell'avv. MARCO
ALAGGIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 08/06/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“1. Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
2. Affidamento condiviso della figlia minore (C.F. ) ad Per_1 C.F._1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. Per l'ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nel periodo in cui la figlia permarrà con l'uno o con l'altro;
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, concordando le scelte relative all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive, ricreative della figlia , Per_1 impegnandosi a collaborare nel miglior modo possibile per salvaguardare gli interessi della stessa;
5. I genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza ed interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenuto conto Per_1 delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
6. Diritti di visita del padre: a. Il padre avrà con sé la figlia due pomeriggi ogni settimana, dall'uscita di scuola o a termine della lezione con il tutor o dalle ore 16.00 (quando non c'è scuola) fino alle ore 20.00, quando la riporterà alla casa materna;
b. Il padre avrà con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola o a termine della lezione con il tutor o dalle ore 16.00 (quando non c'è scuola), andandola a prendere presso la casa della madre, sino al lunedì mattina successivo, quando la accompagnerà a scuola o presso la casa della madre entro le ore 10.00; c. Il padre accompagnerà la figlia a scuola due mattine a settimana, sempre da concordarsi preventivamente con la madre ed in caso di disaccordo nei giorni di martedì e mercoledì, andando a prenderla a casa di quest'ultima; d. durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre, dalle ore 16.00 fino al 30 dicembre alle ore 10.30 e dal 31 dicembre alle ore 11.00 fino al 6 gennaio alle ore 16.00. Ogni anno, entro il 31 ottobre, le parti si daranno conferma mediante comunicazione scritta, a mezzo e-mail o attraverso l'applicazione whatsapp, di quale sia il periodo spettante a ciascuno di essi, al fine di evitare ogni fraintendimento. e. durante le vacanze pasquali della figlia, consistenti in complessivi sei giorni (dal Giovedì Santo al martedì successivo al Lunedì dell'Angelo), ella starà con ciascuno dei genitori per tre giorni, così distribuiti: Giovedì Santo, Lunedì di Pasquetta e martedì successivo da un lato;
Venerdì Santo, Sabato Santo e Domenica di Pasqua dall'altro, ad anni alterni. Ogni anno, entro il 28 febbraio, le parti si daranno conferma mediante comunicazione scritta, a mezzo e-mail o attraverso l'applicazione whatsapp, di quale sia il periodo spettante a ciascuno di essi, al fine di evitare ogni fraintendimento;
f. durante le vacanze estive: a) nei periodi intercorrenti tra la chiusura e la riapertura della scuola in cui non Per_1 starà in vacanza con i genitori, si seguirà la frequentazione ordinaria;
b) le Parti concordano che la figlia non rimanga a Roma durante il mese di luglio e, pertanto convengono che dal 1° luglio al 14 luglio di ogni anno si recherà con la madre in Per_1 una località di villeggiatura non distante da Roma più di 60 Km e che il padre potrà avere con sé la figlia nei due week end consecutivi del medesimo periodo (1°-14 luglio), incluso il pernottamento, precisamente, dal venerdì sera, dalle ore 17,00, quando la prenderà presso la casa di villeggiatura della madre per tenerla con sé sino alla domenica successiva, alle ore 21,00, quando la riporterà presso la casa di villeggiatura dove si trova la madre. Dal 15/16 luglio di ogni anno la figlia si recherà con la madre a Maltignano di Cascia, ove si tratterrà sino al 31 luglio e, durante tale periodo, il Sig. non incontrerà la bambina, ma la potrà Parte_2 3
sentire quotidianamente, essendogli garantito di fare e/o ricevere almeno due telefonate al giorno. Al solo ed esclusivo fine di agevolare la gradualità delle nuove abitudini conseguenti alla separazione dei genitori, limitatamente al solo luglio 2025, i genitori convengono che dal 1° al 14 luglio si rechi con la madre in una località di villeggiatura non distante da Roma Per_1 più di 60 km e che il padre potrà raggiungerla per due week end consecutivi e averla con sé il venerdì sera dalle ore 17,00 alle ore 21,30, il sabato successivo dalle ore 10,00 sino alle ore 21,00 e la domenica successiva dalla mattinaalle ore 10,00 sino alle ore 21,00, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa di villeggiatura ove la minore soggiornerà con la madre. Durante i due week end consecutivi del periodo 1°-14 luglio 2025, così organizzati, il padre provvederà a reperire un alloggio per sé. Dal 15/16 luglio 2025 la figlia si recherà con la madre a Maltignano di Cascia ove si tratterrà sino al 31 luglio e, durante tale periodo, il Sig. Parte_2 non incontrerà la bambina, ma la potrà sentire quotidianamente, essendogli garantito di fare e/o ricevere almeno due telefonate al giorno. c) il terrà con sé la minore dal 1° agosto alle ore 16.00 fino al 14 agosto alle ore 10.00, Parte_2 nonchè l'ultima settimana di agosto dalla domenica alle ore 10.00 fino alla domenica successiva alle ore 16.00. L'anno in cui il trascorrerà con la figlia il giorno di Parte_2
Ferragosto lo stesso prenderà la minore il giorno 02 agosto alle ore 10.00 e la riporterà il giorno 16 agosto alle ore 16.00. Anche in questo caso la terza settimana che coinciderà con l'ultima settimana del mese di agosto inizierà dalla domenica alle ore 10.00 fino alla domenica successiva alle ore 16.00. Si specifica che, per l'estate dell'anno 2025 il padre terrà con sé la figlia per due settimane non consecutive. d) la madre avrà la figlia con sé per tre settimane, precisamente la terza e la quarta di luglio e la terza settimana di agosto. e) Tutti i menzionati periodi estivi, dalla chiusura della scuola, a giugno sino al rientro a scuola della figlia, a settembre, dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno. f) Nel caso in cui un incontro con il padre dovesse saltare per malattia della bambina, esso dovrà essere recuperato non appena la bambina si sarà ristabilita e comunque non oltre il trentesimo giorno della cessazione dell'impedimento. Nessun impegno extrascolastico della minore (ad eccezione dei periodi di malattia) potrà essere di impedimento al diritto/dovere del padre di tenere con sé la figlia nei giorni indicati;
Per_1
g. Al fine di tutelare il benessere della figlia minore, la stessa trascorrerà il giorno del proprio compleanno rimanendo con un genitore a pranzo e con l'altro la cena e se vorrà fare la festa con gli amici entrambi i genitori potranno essere, se vogliono, presenti. In occasione di feste di amici, impegni ludici varranno le regole del normale corso dell'affidamento. Al riguardo, i genitori si impegnano a garantire la socialità della figlia, per cui salvo diversa e comprovata esigenza della stessa, garantiscono sin d'ora di accompagnarla nelle diverse circostanze sopra richiamate nei giorni in cui la figlia è collocata presso di sé; h. Le ulteriori festività previste nel calendario nazionale e locale saranno soggette al criterio della frequentazione ordinaria;
i. Considerando la necessità della figlia di effettuare periodiche visite mediche di Per_1 controllo e Day Hospital per il monitoraggio dello stato di salute, in relazione al trapianto di fegato effettuato nel 2018, le parti concorderanno di volta in volta, con adeguato anticipo di almeno 10 giorni, modalità e tempi per essere presenti entrambi. Se uno dei due genitori non potrà essere presente, ne darà congruo preavviso all'altro che accompagnerà la figlia e quest'ultimo riferirà l'esito delle visite di controllo e dei DH all'altro, fornendo anche copia dei referti e delle eventuali prescrizioni mediche. 4
7. Relativamente ai colloqui con gli insegnanti o con diversi educatori, anche sportivi, ovvero con medici e sanitari i genitori potranno parteciparvi disgiuntamente oppure congiuntamente, in quest'ultimo caso, solo se concordato.
8. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire all'altro contatti telefonici con la figlia durante il tempo di permanenza presso di sé, nel rispetto della quotidianità di ognuno e senza mai eccedere. Il genitore chiamante, a sua volta, non eccederà nel numero di contatti e/o colloqui telefonici effettivamente svolti ed eviterà di fare chiamate in tarda serata/notte, ovvero dopo le 22:00, in modo tale da non creare un pregiudizio per la minore, salvo non vi sia dimostrata e improcrastinabile urgenza.
9. In caso di allontanamento concordemente programmato con la figlia per più di Per_1 due giorni dalla abituale dimora, ciascun genitore ne darà preventiva comunicazione all'altro fornendo il recapito e garantendo i contatti telefonici con la minore stessa.
10. Al padre dovrà essere sempre comunicato il pin della scheda telefonica e tutti i codici di sblocco del telefono o quelli del tablet in eventuale uso alla minore che comunque non saranno dotati di traffico dati. Quando i genitori decideranno, di comune accordo, di attivare il suddetto traffico verrà impostata l'applicazione del Parental control, con garanzia di accesso e controllo da parte di entrambi i genitori.
11. In considerazione delle modalità di collocamento, il Sig. corrisponderà Parte_2
a titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia un assegno di 600,00 (seicento/00) mensili, da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente personale ed intestato alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di Parte_1 novembre 2024, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2027. 12. Le spese straordinarie per la figlia , per la definizione delle quali si rinvia al Per_1
Protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del 17.12.2014, che le parti dichiarano di ben conoscere, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In deroga a quanto stabilito dal citato Protocollo, i coniugi stabiliscono che tutte le spese straordinarie dovranno essere sempre previamente concordate. Il rimborso della spesa straordinaria al genitore che l'ha anticipata per intero dovrà avvenire da parte dell'altro entro i 15 giorni successivi a fronte di detta comunicazione e della produzione del documento attestante la spesa. Ciascuno dei due coniugi porterà in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese straordinarie sostenute effettivamente secondo la percentuale e le modalità su indicate. 13. Le parti concordano di utilizzare per contribuire al pagamento delle spese straordinarie della figlia le seguenti entrate: Per_1
a) l'assegno di indennità di frequenza pari ad € 330,00 (trecentotrenta/00) al mese per 9 mensilità erogato dall'Inps; b) l'assegno di disabilità riconosciuto dall'ente vaticano a ciò preposto (quest'ultimo in virtù del fatto che il Sig. è dipendente da Amministrazione Vaticana), pari ad € Parte_2
252,00 al mese per 12 mensilità, salvo conferma del Collegio medico a ciò preposto nel marzo 2025; c) l'assegno familiare, attualmente pari a € 306,00 al mese per 12 mensilità, ma che dopo l'omologa della separazione verrà ridotto ad una somma complessiva di circa € 152,00 (centocinquantadue/00). Le some sub b) e c) convoglieranno su un conto corrente postale che le parti si impegnano ad attivare congiuntamente e sul quale potranno operare disgiuntamente, sia attraverso l'operazione di sportello, sia attraverso l'internet banking, mentre le somme sub a) continueranno ad essere accreditate sul libretto nominativo ordinario di cui al punto 15. 14. La somma di € 7.800,00 accantonata nel libretto postale cosiddetto “Minori” n. 000047022570, intestato alla figlia aperto presso Ufficio postale Roma 47 verrà Per_1 5
mantenuto, con accordo di non prelevare le somme depositate, fino al compimento della maggiore età della figlia, quando quest'ultima ne disporrà liberamente.
15. Il libretto nominativo ordinario n. 000047053441 aperto presso Ufficio postale di Roma 47 sul quale viene accreditato l'assegno di indennità di frequenza erogato da INPS, di cui al punto a) del precedente punto 7, rimarrà aperto all'esclusivo scopo di ricevere detta indennità ed entrambi i genitori potranno accedere ad esso congiuntamente e disgiuntamente per le spese straordinarie.
16. La copertura assicurativa del Fondo Assistenza Sanitaria dell'Amministrazione Vaticana, dalla quale dipende il Sig. continuerà ad essere efficace per la figlia . La Parte_2 Per_1 relativa quota premio sarà a esclusivo carico del Sig. Qualora i genitori Parte_2 decidessero di non avvalersi dei medici e/o delle strutture indicate in detta polizza si faranno carico dei costi dei Medici e/o delle Strutture non convenzionate nella misura del 50% ciascuno.
17. La casa coniugale sita in Roma, Via Donati 119, non gravata da mutui e/o ipoteche, con tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili che ne fanno parte viene assegnata alla Sig.ra la quale è legittima e unica proprietaria dell'immobile. Parte_1
18. Le parti danno atto che il Sig. si è già allontanato dalla casa coniugale, Parte_2 portando con sé i propri effetti personali ed alcuni oggetti concordemente individuati ed ha fissato la propria residenza in Roma, Via Manzoni 91, presso l'immobile uso abitativo di cui è unico e legittimo proprietario.
19. Le spese del presente atto e consequenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuna delle parti e ognuna delle stesse provvederà al pagamento del proprio Avvocato.
20. Con il puntuale adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver provveduto ad effettuare tutte le compensazioni economiche tra loro pendenti per questioni personali e dipendenti dalla gestione degli interessi coniugali in costanza di convivenza familiare e comunque dalla sottoscrizione del presente atto e pertanto nessuna ulteriore pretesa di carattere economico verrà avanzata fra i coniugi, non avendo essi nulla a pretendere l'uno dall'altro.
21. Nei periodi di vacanza, ciascuno dei due genitori che avrà con sé la figlia avrà con sé gli originali dei documenti della stessa, in particolare carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto e tessera sanitaria.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 6
(ROMA, 02/02/1978) e (LODI, 07/06/1975), Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Cascia (PG) in data 08/06/2013 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cascia (PG) al n. 3, Parte
2, Serie A, Anno 2013 , alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/06/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR IE