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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/09/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 648/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 29 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosalina Mastromauro, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (c.f. quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Pancali, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- Controparte_2
PARTE CONVENUTA contumace OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti, da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunte.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada e il sig. , proprietario del Controparte_2 veicolo Audi A3 targato CY559ZT, con targa prova X053226 deducendo:
a) che alle ore 09,00 circa del 08.02.2014 si trovava in Sabaudia alla guida del furgone
Fiat Fiorino targato EP 641 SA di proprietà della Controparte_3
sulla via Principe di Piemonte con direzione Lungomare,
b) che, giunto all'intersezione con via Principe EU, veniva violentemente urtato dalla autovettura Audi A3 targata CY559ZT, con targa prova X053226, condotto dal
Sig. di proprietà del Sig. proveniente da Via Parte_2 Controparte_2
Principe EU direzione Via Conte Rosso, che impegnava il suddetto incrocio senza minimamente rispettare il segnale di stop ivi situato;
c) che a causa delle lesioni riportate, l'attore veniva trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Fiorini di Terracina, ove gli diagnosticavano
“trauma cranico commotivo ferita al cuoio capelluto frattura D8 e L1 contusioni ed escoriazioni multiple” con una prognosi di gg. 30 e ne disponevano il ricovero;
d) che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Sabaudia i quali effettuavano i rilievi del caso e redigevano apposito verbale;
e) che il veicolo investitore Audi A3 è risultato privo di copertura assicurativa, perché scaduta;
f) che al conducente dell'Audi A3 venivano contestate le sanzioni di cui all'artt.187 comma 8, 186 comma 7, 145 del Codice della Strada;
g) la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Audi A3 per aver impegnato l'incrocio ad elevata velocità senza rispettare il segnale di stop,
h) che a causa dei seri danni riportati nel sinistro, l'attore si è sottoposto a accertamenti diagnostici i cui esiti sono documentati in atti ed a ripetuti cicli di terapia FKT;
i) che residuano dolori alla colonna vertebrale, al rachide cervicale forti mal di testa e dolori all'interno del cranio, la cui persistenza gli ha determinato seri problemi lavorativi in quanto svolge il mestiere di corriere;
j) di aver anche riportato fratture dentali multiple e la lussazione avulsiva dell'incisivo superiore di sinistra, che necessitano di interventi odontoiatrici per un costo stimato in circa € 2.500,00 (All. 14);
k) che i danni sono stati quantificati dal consulente medico legale di fiducia, Dott.
, in ITA di 40 gg, ITP al 50%: di 70 gg., IP del 16%, oltre alle spese Persona_1
mediche documentate e le ipotizzabili spese future (cicli F.K.T. e portesi dentale);
l) di aver inviato richiesta risarcitoria nei confronti della Controparte_1 quale impresa designata da FGVS;
m) che la compagnia offriva all'attore a titolo di risarcimento dei danni biologici l'importo di € 12.000,00, al netto delle competenze richieste dall'INAIL (All.18), sulla base della quantificazione del danno operata dal fiduciario in IP 7%, ITT gg.
60, ITP al 75% gg. 20, ITP al 50% gg. 40, + DM 25%, spese mediche per € 686,00, nulla corrispondendo a titolo di spese legali (All. 19);
n) che l'attore accettava in acconto del maggior avere, richiedendo la liquidazione delle ulteriori somme dovute consistenti in una maggiore quantificazione del danno biologico e nel pagamento delle spese legali (All. 20);
o) che non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita;
Controparte_1
p) di aver diritto al risarcimento in termini di danno biologico effettivamente patito come quantificato in atti, oltre alle spese mediche sostenute e da sostenere, per un totale di € 54.744,91 dal quale dovrà essere detratto l'acconto già corrisposto da per € 12.000,00; CP_1
q) di aver diritto al pagamento delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale.
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la totale responsabilità del Sig.
conducente della autovettura Audi A3 targata XOP53226, nella Parte_2
produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare il Sig. e Controparte_2 “ ” quale impresa designata a norma dell'art. 286 del Decreto Controparte_1
legislativo n. 209 del 7/09/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dall'attore nella misura di € 45.502,65 di cui € 42.744,91, per danno biologico e spese mediche ed € 2.757,74 per compensi forensi della fase stragiudiziale;
oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal fatto al soddisfo.
Con comparsa in data 14 maggio 2018 si costituiva quale Controparte_1
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 286 D. Lgs.
209/2005, deducendo:
a) che il Sig. non ha impegnato l'incrocio con l'attenzione imposta Parte_1
dall'art. 145 comma 1 C.d.S. che gli avrebbe consentito di avvedersi del sopraggiungere dell'altro veicolo e arrestare il proprio veicolo evitando il sinistro o comunque diminuendone le conseguenze;
b) il mancato uso delle cinture di sicurezza deducibile dalle lesioni facciali riportate;
c) l'irrilevanza delle contravvenzioni elevate al ex art. 187 comma 8 e 186 Pt_2
comma 7 C.d.S., con le quali è sanzionato il mero rifiuto di sottoporsi ad accertamenti medici;
d) che l'Impresa designata ha correttamente quantificato l'ammontare delle lesioni e versato al Sig. somma congrua e corretta;
Parte_1
e) di aver corrisposto anche € 9.621,40 all'INAIL per effetto della rivalsa sulle lesioni per sinistro in itinere, € 7.895,68 alla per le Controparte_3
conseguenze del danno al veicolo condotto dal € 3.900,00 alla Parte_1 CP_4 per le conseguenze del danno all'impianto di pubblica illuminazione;
[...]
f) di contestare la richiesta applicazione degli interessi compensativi e le spese legali della fase stragiudiziale.
Per quanto dedotto parte convenuta concludeva per l'integrale rigetto delle avverse domande con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
All'udienza del 15 maggio 2018 il giudice autorizzava la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione al convenuto e rinviava per la comparizione Controparte_2
delle parti all'udienza del 12.2.2019.
All'udienza del 12.2.2019 nessuno compariva per parte attrice ed il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2019. Con ordinanza in data 19 settembre 2019, a scioglimento della riserva assunta in udienza sulla istanza della procuratrice di parte attrice ex. art. 153, comma 2, c.p.c., il giudice, atteso il documentato impedimento grave, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, a presenziare all'udienza del 12.02.2019 causato da motivi di salute, rimetteva l'attore nei termini e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei cpc parte attrice insisteva per la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista e per la fondatezza della pretesa risarcitoria, ritenuta non corretta la quantificazione operata in via stragiudiziale dalla
Compagnia; insisteva nel diritto al riconoscimento di tutte le voci di spesa richieste.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei cpc parte convenuta precisava che la Compagnia ha già valutato e risarcito all'attore le lesioni riportate;
la non ammissibilità di duplicazioni risarcitorie, avendo la Compagnia già corrisposto in via di surroga all' INAIL (infortunio sul lavoro) gli esborsi complessivi dettagliati in atti;
che escluso il carattere confessorio dell'offerta stragiudiziale, la responsabilità rimane sottoposta agli oneri probatori sia sull'an che sul quantum; insisteva sulla concorrente responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro, per non essersi attenuto alle prescrizioni di cui agli artt. 145 comma 1 e 142, CdS, anche nella determinazione dei danni ex art. 1227 c.c. per il mancato uso delle cinture di sicurezza deducibile dalle lesioni facciali riportate;
sul danno, ribadiva la causalità con il sinistro, della sola frattura dell'ottava vertebra dorsale e il danno dentale, come riscontrato anche dall'INAIL.
Con ordinanza del 30 gennaio 2020 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, ammetteva la prova per testi richiesta da parta attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. su tutti i capitoli formulati;
ammetteva parte convenuta a prova contraria per come richiesto, riservandosi la richiesta CTU all'esito della prova orale.
All'udienza del 15 settembre 2020 veniva escussa la testimone sig.ra sui Testimone_1
capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava:
Capitolo 1) è vero. Capitolo n. 2) è vero. A domanda del difensore di parte convenuta su dove si trovasse al momento dell'urto dichiarava: io mi trovavo con la mia autovettura a percorrere la via che percorreva il furgone in direzione inversa a circa trecento metri dal luogo ove è avvenuto l'impatto. Io ho visto volare il furgone a seguito dell'impatto che si è incastrato tra un lampione ed un albero e si girato su se stesso. A domanda del Giudice: conosco bene la strada la percorro di tanto in tanto. È al centro di
Sabaudia. Ribadisco che la vettura non si è fermata allo stop ed ha colpito il furgone sul fianco sinistro. Io mi sono fermata ed ho chiamato subito il 118. Non mi sono avvicinata ai mezzi per paura.
A domanda del difensore di parte convenuta se l'impatto è stato al centro dell'incrocio e se
è stato violento dichiarava: si l'impatto è stato al centro dell'incrocio ed è stato molto violento.
A conclusione, il giudice ammetteva la CTU medico legale, nominando il dott. Per_2
con i seguenti quesiti:
[...]
A) Descriva le lesioni patite da nel sinistro per cui è causa ed accerti il Parte_1 nesso di causalità con il medesimo;
B) Determini la durata della inabilità temporanea assoluta e relativa;
C) Accerti quindi se in conseguenza delle lesioni patite si sia verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto (c.d. Danno Biologico o danno alla salute) e in caso affermativo ne determini l'entità avendo cura di precisare se lo stato del Periziando sia suscettibile di miglioramento nel quale vanno compresi in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone). In tale valore percentuale va compreso anche
l'eventuale danno all'integrità fisionomica (da descriversi separatamente), alla sfera sessuale ed alla vita di relazione. Precisi il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
D) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il Periziando alleghi di svolgere, le quali, per frequenza e caratteristiche intrinseche, esulino dalle normali attività esistenziali;
E) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal Periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, etc…, i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso – salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere nella valutazione di cui al punto C;
F) Ove il Periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
G) Dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
H)
Valuti se le spese di cura sostenute dal Periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue, determinandone l'entità; determini le spese future da sostenere. Alla successiva udienza il nominato CTU prestava giuramento e riceveva l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 15 settembre 2020.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 il giudice con decreto in data 27 giugno 2021, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, disponeva la trattazione figurata mediante deposito di note scritte per l'udienza già fissata al 30 settembre 2021.
Il CTU depositava l'elaborato peritale il 18 luglio 2021 che così concludeva:
A) nel sinistro per cui è causa il signor ha riportato “trauma cranico commotivo Parte_1 con ferite del cuoio capelluto, frattura D8 e avulsione traumatica dell'incisivo laterale superiore di sinistra”, e risulta accertato il nesso di causalità con il medesimo.
B) La durata dell'inabilità temporanea, intesa come danno biologico temporaneo, può essere valutato in giorni 60 di assoluta, giorni 60 di relativa al 50% e gg. 60 di relativa al 25%.
C) In conseguenza delle lesioni patite si è verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto, consistente in “esiti di trauma cranico commotivo senza reliquati neuro- psichici, esiti cicatriziali del cuoio capelluto a scarso pregiudizio estetico, esiti dolorosi di frattura di
D8 con residua cuneizzazione e ricostruzione del dente 22 in esito ad avulsione traumatica”, valutabile nella misura del 7% , non suscettibile di miglioramento.
In detta percentuale sono compresi anche l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone ed il danno all'integrità fisionomica, alla sfera sessuale e alla vita di relazione.
La determinazione del valore percentuale è stato ricavato dai parametri parametri tabellari indicati nelle tabelle in uso.
D) Non risulta che il periziando svolga particolari attività non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali, sulle quali i postumi individuati possano incidere in concreto.
E) I postumi anzidetti non incidono sulla specifica attività lavorativa del periziando ma hanno una mera incidenza sulla cenestesi lavorativa ricompresa nella valutazione del punto C.
G) Il Periziando può eliminare i postumi dell'avulsione del dente 22 con protesi ad hoc il cui costo prevedibile è di € 500 e la durata di anni 15, per cui vanno calcolati 4 rinnovi.
H) Il periziando in conseguenza del danno patito ha sostenute spese, ritenute congrue, pari a €
686,03 e si ritiene che le spese future da sostenere siano quelle per i rinnovi della protesi del dente
22, per un importo di € 2.000,00. Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, disposte anche in considerazione dell'assegnazione all'odierno giudice del ruolo proveniente da altro giudice, della necessità di riequilibrare il carico di ruolo e definire i procedimenti di più antica iscrizione.
Con ordinanza del 29 maggio 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 27 maggio 2025 e da parte convenuta in data 26 maggio 2025, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Con comparsa conclusionale in data 29 luglio 2025 parte attrice insisteva per la fondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone l'accoglimento nella misura della differenza tra quanto spettante alla luce della espletata CTU e quanto già ricevuto in sede stragiudiziale, oltre alle spese legali stragiudiziali, agli interessi compensativi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa conclusionale in data 24 luglio 2025 parte convenuta insisteva per il rigetto integrale dell'avversa domanda atteso il concorso dell'attore nella causazione del sinistro e nella determinazione dei danni, alla luce di quanto riportato sul verbale ed emerso dalla testimonianza resa all'udienza del 15.9.2020; sulla quantificazione dei danni, riteneva già ampiamento risarcito il danno patito dall'attore, infondata le pretesa di più gravi postumi, congrua e corretta la somma già offerta in sede stragiudiziale, avendo provveduto a corrispondere, oltre che € 12.000 all'attore, € 9.621,40 all'INAIL per effetto della rivalsa sulle lesioni per sinistro in itinere, € 7.895,68 alla per le Controparte_3
conseguenze del danno al veicolo condotto dal ed € 3.900,00 alla Parte_1 CP_4
per le conseguenze del danno all'impianto di pubblica illuminazione.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 18 settembre 2025 così concludendo:
“Alla luce di quanto sopra argomentato, dedotto e provato, il sig. insiste Parte_1 nell'accoglimento delle proprie domande e nella condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali, in favore della scrivente avvocato dichiaratasi antistataria”
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 16 settembre 2025 ribadendo che il danno è stato integralmente risarcito e che comunque “in difetto, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento di corresponsabilità, le uniche somme residue ammontano ad € 2.425,24”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il convenuto responsabile civile non si è costituito nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica eseguita ex art.143 c.p.c. (10.07.2018) e va dichiarata la sua contumacia.
Va ritenuta provata ex art. 115 c.p.c. in quanto non contestata la verificazione del sinistro stradale occorso in data 8 febbraio 2014, alle ore 09,00 circa, nel centro abitato di Sabaudia, in corrispondenza dell'incrocio tra Via Principe EU e Via Principe di Piemonte.
Quanto alla dinamica ed alle responsabilità dei conducenti coinvolti, va premesso che nell'ipotesi di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c.c., comma 2, pone a carico dei conducenti coinvolti una presunzione di concorrente responsabilità nella causazione del sinistro. Si tratta di un criterio di ascrizione della responsabilità di carattere sussidiario che opera nel solo caso in cui non sia possibile accertare in concreto le effettive responsabilità dell'incidente stradale, il grado di colpa dei due conducenti, le cause o le modalità del sinistro (Cass. n.9353/2019; Cass. n.12667/2013).
Per superare la presunzione di corresponsabilità è, dunque, necessario dimostrare anche di aver tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada e che l'altrui condotta non fosse prevedibile ed evitabile o, in alternativa, che la condotta di uno dei due conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento.
Nel caso di specie risulta non contestato, e comunque documentato dal verbale dei
Carabinieri intervenuti sui luoghi del sinistro, che il veicolo FIAT FIORINO tg.EP641SA condotto dall'attore percorrente in Sabaudia Centro, Via Parte_1
Principe di Piemonte direzione Lungomare, giunto all'intersezione con Via Principe
EU veniva investito dal veicolo Audi A3 tg. CV559ZT condotto da , Parte_2
proveniente da Via Principe EU (dir. Via Conte Rosso) il quale impegnava l'incrocio violando il segnale di STOP posto sulla intersezione, senza dare la precedenza al veicolo proveniente dalla Via Principe di Piemonte.
Il conducente del veicolo Audi A3 veniva contravvenzionato, oltre che per violazione dell'art. 145, anche per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 8 e 186, comma 7, Codice della Strada.
Risulta dal verbale che l'impatto tra i due veicoli (scontro latero-frontale) sia avvenuto al centro dell'intersezione, che il veicolo favorito dalla precedenza condotto dall'attore, a seguito dell'urto, abbia effettuato rotazione su stesso, proseguendo la marcia ed andando ad urtare con un palo dell'illuminazione; sul luogo del sinistro non sono state rilevate traccia di frenata.
La testimone oculare sig.ra escussa all'udienza del 15 settembre 2020 ha Testimone_1
confermato la dinamica prospettata da parte attrice, la violazione del segnale di STOP da parte del veicolo AUDI A3, riferito di uno scontro avvenuto al centro dell'incrocio e “molto violento”.
I danni riportati dai veicoli, visibili dalle fotografie allegate al verbale, la traiettoria assunta dai mezzi post urto, e quanto dichiarato dalla teste, rendono plausibile che il veicolo Audi
A3, gravato dall'obbligo di arresto, sopraggiungeva all'incrocio ad una velocità non adeguata all'approssimarsi ad un incrocio nel centro cittadino.
Di contro, nei confronti del conducente antagonista favorito dalla precedenza non è emerso alcun chiaro indice di colpa né alcuna violazione risulta che gli sia stata contestata dagli agenti intervenuti.
Pertanto, avendo l'istruttoria confermato la dinamica rappresentata da parte attrice, si ritiene determinante e comunque assorbente nella causazione del sinistro la violazione di cui all'art.145 del C.d.S. dell'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza in presenza di segnale di STOP oltre che della normale regola di prudenza richiesta al conducente nell'approssimarsi ad un incrocio nel centro cittadino.
In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, devono essere recepite le conclusioni della CTU medico-legale a firma del Dott. Per_2
non oggetto di alcuna nota critica delle parti, che ha riconosciuto il nesso
[...] causale tra il sinistro oggetto di causa e i postumi patiti, consistenti in “trauma cranico commotivo con ferite del cuoio capelluto, frattura D8 e avulsione traumatica dell'incisivo laterale superiore di sinistra”, determinanti una invalidità permanente del 7% non suscettibile di miglioramento, una I.T.A. di giorni 60, una I.T.P. al 50% di giorni 60 ed ulteriori giorni 60 al 25%, oltre alle spese mediche sostenute e da sostenere per euro 2.686,00.
Ha precisato il CTU di aver tenuto conto nella valutazione del danno biologico dell'incidenza sulla cenestesi lavorativa, dell'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone, del danno all'integrità fisionomica ed alla vita di relazione. Quanto ai criteri di liquidazione, atteso che i postumi accertati (I.P. 7%) rientrano nella categoria delle microlesioni (fino al 9%), si farà applicazione delle tabelle c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 Cod. Ass. Private (aggiornate al D.M. 18/07/2025), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n.
26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (50), si perviene al seguente conteggio:
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.250,58
Invalidità temporanea totale € 3.370,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 5.898,90
TOTALE GENERALE: € 16.149,48.
Da tale importo deve essere detratto quanto già riconosciuto per il medesimo pregiudizio dall'INAIL (all.3,4, fasc.convenuto) valutato nella misura di 6% di inabilità, trattandosi di infortunio in itinere, che, secondo quanto documentato da parte convenuta e non contestato da parte attrice, ammonta ad € 9.621,40, dovendosi riconoscere il diritto del danneggiato a vedersi risarcito il solo danno differenziale.
Al danno non patrimoniale così quantificato va aggiunto il pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle accertate spese mediche sostenute e da sostenere, quantificate dal CTU in € 2.686,03.
Quanto alla richiesta delle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale, si osserva come esse integrano il contenuto del credito risarcitorio, costituendo una voce di danno emergente ex art.1223 c.c. considerando che il danneggiato si è trovato a sopportare la relativa spesa a cagione del sinistro stradale de quo (Sez. U. Sen. n. 16990 del 10/07/2017) e vanno riconosciute anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario, come nel caso di specie.
Dovrà, pertanto, riconoscersi a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale l'importo di € 2.896,35 (Compenso tabellare € 1.985,00+Spese generali 15% € 297,75+Cassa
Avvocati ( 4% )€ 91,31 +IVA 22% su Imponibile).
Il complessivo credito risarcitorio di € 12.110,46 (€ 16.149,48 - 9.621,40 + 2.686,03 +2.896,35) deve essere devalutato alla data del sinistro (08.02.2014) e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi) per un importo finale di € 13.577,37.
Alla luce di quanto emerso, avendo la Compagnia convenuta già corrisposto in sede stragiudiziale l'importo pari a € 12.000,00, la stessa deve essere condannata al pagamento della residua somma a titolo di maggior danno pari a € 1.577,37, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
La condanna alle spese di lite segue il principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo, nella misura media, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornato al D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore del decisum.
Le spese della CTU liquidate come da decreto del 19 luglio 2021, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
648/2018, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- condanna quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_1
le Vittime della Strada ed il Sig. (contumace) in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento del danno residuo/maggior danno in favore di per Parte_1
l'importo di € 1.577,37 già stimato all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario - pone le spese della CTU, liquidate con decreto del 19 luglio 2021, definitivamente a carico di parte convenuta.
Lì 20 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 648/2018 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza a trattazione scritta del 29 maggio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosalina Mastromauro, giusta delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (c.f. quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1 P.IVA_1
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Serenella Pancali, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- Controparte_2
PARTE CONVENUTA contumace OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 29 maggio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti, da intendersi in questa sede trascritte e comunque in prosieguo riassunte.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada e il sig. , proprietario del Controparte_2 veicolo Audi A3 targato CY559ZT, con targa prova X053226 deducendo:
a) che alle ore 09,00 circa del 08.02.2014 si trovava in Sabaudia alla guida del furgone
Fiat Fiorino targato EP 641 SA di proprietà della Controparte_3
sulla via Principe di Piemonte con direzione Lungomare,
b) che, giunto all'intersezione con via Principe EU, veniva violentemente urtato dalla autovettura Audi A3 targata CY559ZT, con targa prova X053226, condotto dal
Sig. di proprietà del Sig. proveniente da Via Parte_2 Controparte_2
Principe EU direzione Via Conte Rosso, che impegnava il suddetto incrocio senza minimamente rispettare il segnale di stop ivi situato;
c) che a causa delle lesioni riportate, l'attore veniva trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale A. Fiorini di Terracina, ove gli diagnosticavano
“trauma cranico commotivo ferita al cuoio capelluto frattura D8 e L1 contusioni ed escoriazioni multiple” con una prognosi di gg. 30 e ne disponevano il ricovero;
d) che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Sabaudia i quali effettuavano i rilievi del caso e redigevano apposito verbale;
e) che il veicolo investitore Audi A3 è risultato privo di copertura assicurativa, perché scaduta;
f) che al conducente dell'Audi A3 venivano contestate le sanzioni di cui all'artt.187 comma 8, 186 comma 7, 145 del Codice della Strada;
g) la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Audi A3 per aver impegnato l'incrocio ad elevata velocità senza rispettare il segnale di stop,
h) che a causa dei seri danni riportati nel sinistro, l'attore si è sottoposto a accertamenti diagnostici i cui esiti sono documentati in atti ed a ripetuti cicli di terapia FKT;
i) che residuano dolori alla colonna vertebrale, al rachide cervicale forti mal di testa e dolori all'interno del cranio, la cui persistenza gli ha determinato seri problemi lavorativi in quanto svolge il mestiere di corriere;
j) di aver anche riportato fratture dentali multiple e la lussazione avulsiva dell'incisivo superiore di sinistra, che necessitano di interventi odontoiatrici per un costo stimato in circa € 2.500,00 (All. 14);
k) che i danni sono stati quantificati dal consulente medico legale di fiducia, Dott.
, in ITA di 40 gg, ITP al 50%: di 70 gg., IP del 16%, oltre alle spese Persona_1
mediche documentate e le ipotizzabili spese future (cicli F.K.T. e portesi dentale);
l) di aver inviato richiesta risarcitoria nei confronti della Controparte_1 quale impresa designata da FGVS;
m) che la compagnia offriva all'attore a titolo di risarcimento dei danni biologici l'importo di € 12.000,00, al netto delle competenze richieste dall'INAIL (All.18), sulla base della quantificazione del danno operata dal fiduciario in IP 7%, ITT gg.
60, ITP al 75% gg. 20, ITP al 50% gg. 40, + DM 25%, spese mediche per € 686,00, nulla corrispondendo a titolo di spese legali (All. 19);
n) che l'attore accettava in acconto del maggior avere, richiedendo la liquidazione delle ulteriori somme dovute consistenti in una maggiore quantificazione del danno biologico e nel pagamento delle spese legali (All. 20);
o) che non ha aderito all'invito alla negoziazione assistita;
Controparte_1
p) di aver diritto al risarcimento in termini di danno biologico effettivamente patito come quantificato in atti, oltre alle spese mediche sostenute e da sostenere, per un totale di € 54.744,91 dal quale dovrà essere detratto l'acconto già corrisposto da per € 12.000,00; CP_1
q) di aver diritto al pagamento delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale.
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la totale responsabilità del Sig.
conducente della autovettura Audi A3 targata XOP53226, nella Parte_2
produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare il Sig. e Controparte_2 “ ” quale impresa designata a norma dell'art. 286 del Decreto Controparte_1
legislativo n. 209 del 7/09/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dall'attore nella misura di € 45.502,65 di cui € 42.744,91, per danno biologico e spese mediche ed € 2.757,74 per compensi forensi della fase stragiudiziale;
oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal fatto al soddisfo.
Con comparsa in data 14 maggio 2018 si costituiva quale Controparte_1
Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 286 D. Lgs.
209/2005, deducendo:
a) che il Sig. non ha impegnato l'incrocio con l'attenzione imposta Parte_1
dall'art. 145 comma 1 C.d.S. che gli avrebbe consentito di avvedersi del sopraggiungere dell'altro veicolo e arrestare il proprio veicolo evitando il sinistro o comunque diminuendone le conseguenze;
b) il mancato uso delle cinture di sicurezza deducibile dalle lesioni facciali riportate;
c) l'irrilevanza delle contravvenzioni elevate al ex art. 187 comma 8 e 186 Pt_2
comma 7 C.d.S., con le quali è sanzionato il mero rifiuto di sottoporsi ad accertamenti medici;
d) che l'Impresa designata ha correttamente quantificato l'ammontare delle lesioni e versato al Sig. somma congrua e corretta;
Parte_1
e) di aver corrisposto anche € 9.621,40 all'INAIL per effetto della rivalsa sulle lesioni per sinistro in itinere, € 7.895,68 alla per le Controparte_3
conseguenze del danno al veicolo condotto dal € 3.900,00 alla Parte_1 CP_4 per le conseguenze del danno all'impianto di pubblica illuminazione;
[...]
f) di contestare la richiesta applicazione degli interessi compensativi e le spese legali della fase stragiudiziale.
Per quanto dedotto parte convenuta concludeva per l'integrale rigetto delle avverse domande con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
All'udienza del 15 maggio 2018 il giudice autorizzava la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione al convenuto e rinviava per la comparizione Controparte_2
delle parti all'udienza del 12.2.2019.
All'udienza del 12.2.2019 nessuno compariva per parte attrice ed il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2019. Con ordinanza in data 19 settembre 2019, a scioglimento della riserva assunta in udienza sulla istanza della procuratrice di parte attrice ex. art. 153, comma 2, c.p.c., il giudice, atteso il documentato impedimento grave, improvviso, imprevisto ed imprevedibile, a presenziare all'udienza del 12.02.2019 causato da motivi di salute, rimetteva l'attore nei termini e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei cpc parte attrice insisteva per la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista e per la fondatezza della pretesa risarcitoria, ritenuta non corretta la quantificazione operata in via stragiudiziale dalla
Compagnia; insisteva nel diritto al riconoscimento di tutte le voci di spesa richieste.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei cpc parte convenuta precisava che la Compagnia ha già valutato e risarcito all'attore le lesioni riportate;
la non ammissibilità di duplicazioni risarcitorie, avendo la Compagnia già corrisposto in via di surroga all' INAIL (infortunio sul lavoro) gli esborsi complessivi dettagliati in atti;
che escluso il carattere confessorio dell'offerta stragiudiziale, la responsabilità rimane sottoposta agli oneri probatori sia sull'an che sul quantum; insisteva sulla concorrente responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro, per non essersi attenuto alle prescrizioni di cui agli artt. 145 comma 1 e 142, CdS, anche nella determinazione dei danni ex art. 1227 c.c. per il mancato uso delle cinture di sicurezza deducibile dalle lesioni facciali riportate;
sul danno, ribadiva la causalità con il sinistro, della sola frattura dell'ottava vertebra dorsale e il danno dentale, come riscontrato anche dall'INAIL.
Con ordinanza del 30 gennaio 2020 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, ammetteva la prova per testi richiesta da parta attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. su tutti i capitoli formulati;
ammetteva parte convenuta a prova contraria per come richiesto, riservandosi la richiesta CTU all'esito della prova orale.
All'udienza del 15 settembre 2020 veniva escussa la testimone sig.ra sui Testimone_1
capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte attrice dichiarava:
Capitolo 1) è vero. Capitolo n. 2) è vero. A domanda del difensore di parte convenuta su dove si trovasse al momento dell'urto dichiarava: io mi trovavo con la mia autovettura a percorrere la via che percorreva il furgone in direzione inversa a circa trecento metri dal luogo ove è avvenuto l'impatto. Io ho visto volare il furgone a seguito dell'impatto che si è incastrato tra un lampione ed un albero e si girato su se stesso. A domanda del Giudice: conosco bene la strada la percorro di tanto in tanto. È al centro di
Sabaudia. Ribadisco che la vettura non si è fermata allo stop ed ha colpito il furgone sul fianco sinistro. Io mi sono fermata ed ho chiamato subito il 118. Non mi sono avvicinata ai mezzi per paura.
A domanda del difensore di parte convenuta se l'impatto è stato al centro dell'incrocio e se
è stato violento dichiarava: si l'impatto è stato al centro dell'incrocio ed è stato molto violento.
A conclusione, il giudice ammetteva la CTU medico legale, nominando il dott. Per_2
con i seguenti quesiti:
[...]
A) Descriva le lesioni patite da nel sinistro per cui è causa ed accerti il Parte_1 nesso di causalità con il medesimo;
B) Determini la durata della inabilità temporanea assoluta e relativa;
C) Accerti quindi se in conseguenza delle lesioni patite si sia verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto (c.d. Danno Biologico o danno alla salute) e in caso affermativo ne determini l'entità avendo cura di precisare se lo stato del Periziando sia suscettibile di miglioramento nel quale vanno compresi in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone). In tale valore percentuale va compreso anche
l'eventuale danno all'integrità fisionomica (da descriversi separatamente), alla sfera sessuale ed alla vita di relazione. Precisi il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale;
D) Dica se i postumi individuati possano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il Periziando alleghi di svolgere, le quali, per frequenza e caratteristiche intrinseche, esulino dalle normali attività esistenziali;
E) Dica se, tenuto conto del lavoro svolto dal Periziando, delle sue mansioni, del suo orario di lavoro, etc…, i postumi possano incidere in concreto sulla specifica attività lavorativa, precisando quale aspetto della stessa risulti compromesso – salva la mera incidenza sulla cenestesi lavorativa, da ricomprendere nella valutazione di cui al punto C;
F) Ove il Periziando non lavorasse al momento del sinistro, dica se i postumi impediscano del tutto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ovvero quali siano i settori di attività preclusi;
G) Dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc;
precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi;
H)
Valuti se le spese di cura sostenute dal Periziando in conseguenza del danno patito siano state necessarie, utili o superflue, determinandone l'entità; determini le spese future da sostenere. Alla successiva udienza il nominato CTU prestava giuramento e riceveva l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 15 settembre 2020.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 il giudice con decreto in data 27 giugno 2021, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, disponeva la trattazione figurata mediante deposito di note scritte per l'udienza già fissata al 30 settembre 2021.
Il CTU depositava l'elaborato peritale il 18 luglio 2021 che così concludeva:
A) nel sinistro per cui è causa il signor ha riportato “trauma cranico commotivo Parte_1 con ferite del cuoio capelluto, frattura D8 e avulsione traumatica dell'incisivo laterale superiore di sinistra”, e risulta accertato il nesso di causalità con il medesimo.
B) La durata dell'inabilità temporanea, intesa come danno biologico temporaneo, può essere valutato in giorni 60 di assoluta, giorni 60 di relativa al 50% e gg. 60 di relativa al 25%.
C) In conseguenza delle lesioni patite si è verificata una menomazione permanente all'integrità psicofisica del soggetto, consistente in “esiti di trauma cranico commotivo senza reliquati neuro- psichici, esiti cicatriziali del cuoio capelluto a scarso pregiudizio estetico, esiti dolorosi di frattura di
D8 con residua cuneizzazione e ricostruzione del dente 22 in esito ad avulsione traumatica”, valutabile nella misura del 7% , non suscettibile di miglioramento.
In detta percentuale sono compresi anche l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone ed il danno all'integrità fisionomica, alla sfera sessuale e alla vita di relazione.
La determinazione del valore percentuale è stato ricavato dai parametri parametri tabellari indicati nelle tabelle in uso.
D) Non risulta che il periziando svolga particolari attività non lavorative che esulino dalle normali attività esistenziali, sulle quali i postumi individuati possano incidere in concreto.
E) I postumi anzidetti non incidono sulla specifica attività lavorativa del periziando ma hanno una mera incidenza sulla cenestesi lavorativa ricompresa nella valutazione del punto C.
G) Il Periziando può eliminare i postumi dell'avulsione del dente 22 con protesi ad hoc il cui costo prevedibile è di € 500 e la durata di anni 15, per cui vanno calcolati 4 rinnovi.
H) Il periziando in conseguenza del danno patito ha sostenute spese, ritenute congrue, pari a €
686,03 e si ritiene che le spese future da sostenere siano quelle per i rinnovi della protesi del dente
22, per un importo di € 2.000,00. Seguivano successive udienze di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, disposte anche in considerazione dell'assegnazione all'odierno giudice del ruolo proveniente da altro giudice, della necessità di riequilibrare il carico di ruolo e definire i procedimenti di più antica iscrizione.
Con ordinanza del 29 maggio 2025 il giudice, lette le note di udienza depositate da parte attrice in data 27 maggio 2025 e da parte convenuta in data 26 maggio 2025, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Con comparsa conclusionale in data 29 luglio 2025 parte attrice insisteva per la fondatezza della domanda risarcitoria, chiedendone l'accoglimento nella misura della differenza tra quanto spettante alla luce della espletata CTU e quanto già ricevuto in sede stragiudiziale, oltre alle spese legali stragiudiziali, agli interessi compensativi, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa conclusionale in data 24 luglio 2025 parte convenuta insisteva per il rigetto integrale dell'avversa domanda atteso il concorso dell'attore nella causazione del sinistro e nella determinazione dei danni, alla luce di quanto riportato sul verbale ed emerso dalla testimonianza resa all'udienza del 15.9.2020; sulla quantificazione dei danni, riteneva già ampiamento risarcito il danno patito dall'attore, infondata le pretesa di più gravi postumi, congrua e corretta la somma già offerta in sede stragiudiziale, avendo provveduto a corrispondere, oltre che € 12.000 all'attore, € 9.621,40 all'INAIL per effetto della rivalsa sulle lesioni per sinistro in itinere, € 7.895,68 alla per le Controparte_3
conseguenze del danno al veicolo condotto dal ed € 3.900,00 alla Parte_1 CP_4
per le conseguenze del danno all'impianto di pubblica illuminazione.
Parte attrice depositava memoria di replica in data 18 settembre 2025 così concludendo:
“Alla luce di quanto sopra argomentato, dedotto e provato, il sig. insiste Parte_1 nell'accoglimento delle proprie domande e nella condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi professionali, in favore della scrivente avvocato dichiaratasi antistataria”
Parte convenuta depositava memoria di replica in data 16 settembre 2025 ribadendo che il danno è stato integralmente risarcito e che comunque “in difetto, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento di corresponsabilità, le uniche somme residue ammontano ad € 2.425,24”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il convenuto responsabile civile non si è costituito nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica eseguita ex art.143 c.p.c. (10.07.2018) e va dichiarata la sua contumacia.
Va ritenuta provata ex art. 115 c.p.c. in quanto non contestata la verificazione del sinistro stradale occorso in data 8 febbraio 2014, alle ore 09,00 circa, nel centro abitato di Sabaudia, in corrispondenza dell'incrocio tra Via Principe EU e Via Principe di Piemonte.
Quanto alla dinamica ed alle responsabilità dei conducenti coinvolti, va premesso che nell'ipotesi di scontro tra veicoli, l'art. 2054 c.c., comma 2, pone a carico dei conducenti coinvolti una presunzione di concorrente responsabilità nella causazione del sinistro. Si tratta di un criterio di ascrizione della responsabilità di carattere sussidiario che opera nel solo caso in cui non sia possibile accertare in concreto le effettive responsabilità dell'incidente stradale, il grado di colpa dei due conducenti, le cause o le modalità del sinistro (Cass. n.9353/2019; Cass. n.12667/2013).
Per superare la presunzione di corresponsabilità è, dunque, necessario dimostrare anche di aver tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del codice della strada e che l'altrui condotta non fosse prevedibile ed evitabile o, in alternativa, che la condotta di uno dei due conducenti abbia avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento.
Nel caso di specie risulta non contestato, e comunque documentato dal verbale dei
Carabinieri intervenuti sui luoghi del sinistro, che il veicolo FIAT FIORINO tg.EP641SA condotto dall'attore percorrente in Sabaudia Centro, Via Parte_1
Principe di Piemonte direzione Lungomare, giunto all'intersezione con Via Principe
EU veniva investito dal veicolo Audi A3 tg. CV559ZT condotto da , Parte_2
proveniente da Via Principe EU (dir. Via Conte Rosso) il quale impegnava l'incrocio violando il segnale di STOP posto sulla intersezione, senza dare la precedenza al veicolo proveniente dalla Via Principe di Piemonte.
Il conducente del veicolo Audi A3 veniva contravvenzionato, oltre che per violazione dell'art. 145, anche per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 8 e 186, comma 7, Codice della Strada.
Risulta dal verbale che l'impatto tra i due veicoli (scontro latero-frontale) sia avvenuto al centro dell'intersezione, che il veicolo favorito dalla precedenza condotto dall'attore, a seguito dell'urto, abbia effettuato rotazione su stesso, proseguendo la marcia ed andando ad urtare con un palo dell'illuminazione; sul luogo del sinistro non sono state rilevate traccia di frenata.
La testimone oculare sig.ra escussa all'udienza del 15 settembre 2020 ha Testimone_1
confermato la dinamica prospettata da parte attrice, la violazione del segnale di STOP da parte del veicolo AUDI A3, riferito di uno scontro avvenuto al centro dell'incrocio e “molto violento”.
I danni riportati dai veicoli, visibili dalle fotografie allegate al verbale, la traiettoria assunta dai mezzi post urto, e quanto dichiarato dalla teste, rendono plausibile che il veicolo Audi
A3, gravato dall'obbligo di arresto, sopraggiungeva all'incrocio ad una velocità non adeguata all'approssimarsi ad un incrocio nel centro cittadino.
Di contro, nei confronti del conducente antagonista favorito dalla precedenza non è emerso alcun chiaro indice di colpa né alcuna violazione risulta che gli sia stata contestata dagli agenti intervenuti.
Pertanto, avendo l'istruttoria confermato la dinamica rappresentata da parte attrice, si ritiene determinante e comunque assorbente nella causazione del sinistro la violazione di cui all'art.145 del C.d.S. dell'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza in presenza di segnale di STOP oltre che della normale regola di prudenza richiesta al conducente nell'approssimarsi ad un incrocio nel centro cittadino.
In ordine all'accertamento ed alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, devono essere recepite le conclusioni della CTU medico-legale a firma del Dott. Per_2
non oggetto di alcuna nota critica delle parti, che ha riconosciuto il nesso
[...] causale tra il sinistro oggetto di causa e i postumi patiti, consistenti in “trauma cranico commotivo con ferite del cuoio capelluto, frattura D8 e avulsione traumatica dell'incisivo laterale superiore di sinistra”, determinanti una invalidità permanente del 7% non suscettibile di miglioramento, una I.T.A. di giorni 60, una I.T.P. al 50% di giorni 60 ed ulteriori giorni 60 al 25%, oltre alle spese mediche sostenute e da sostenere per euro 2.686,00.
Ha precisato il CTU di aver tenuto conto nella valutazione del danno biologico dell'incidenza sulla cenestesi lavorativa, dell'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone, del danno all'integrità fisionomica ed alla vita di relazione. Quanto ai criteri di liquidazione, atteso che i postumi accertati (I.P. 7%) rientrano nella categoria delle microlesioni (fino al 9%), si farà applicazione delle tabelle c.d. micropermanenti di cui all'art. 139 Cod. Ass. Private (aggiornate al D.M. 18/07/2025), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n.
26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (50), si perviene al seguente conteggio:
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 10.250,58
Invalidità temporanea totale € 3.370,80
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.685,40
Invalidità temporanea parziale al 25% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 5.898,90
TOTALE GENERALE: € 16.149,48.
Da tale importo deve essere detratto quanto già riconosciuto per il medesimo pregiudizio dall'INAIL (all.3,4, fasc.convenuto) valutato nella misura di 6% di inabilità, trattandosi di infortunio in itinere, che, secondo quanto documentato da parte convenuta e non contestato da parte attrice, ammonta ad € 9.621,40, dovendosi riconoscere il diritto del danneggiato a vedersi risarcito il solo danno differenziale.
Al danno non patrimoniale così quantificato va aggiunto il pregiudizio patrimoniale rappresentato dalle accertate spese mediche sostenute e da sostenere, quantificate dal CTU in € 2.686,03.
Quanto alla richiesta delle spese di assistenza legale per la fase stragiudiziale, si osserva come esse integrano il contenuto del credito risarcitorio, costituendo una voce di danno emergente ex art.1223 c.c. considerando che il danneggiato si è trovato a sopportare la relativa spesa a cagione del sinistro stradale de quo (Sez. U. Sen. n. 16990 del 10/07/2017) e vanno riconosciute anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario, come nel caso di specie.
Dovrà, pertanto, riconoscersi a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale l'importo di € 2.896,35 (Compenso tabellare € 1.985,00+Spese generali 15% € 297,75+Cassa
Avvocati ( 4% )€ 91,31 +IVA 22% su Imponibile).
Il complessivo credito risarcitorio di € 12.110,46 (€ 16.149,48 - 9.621,40 + 2.686,03 +2.896,35) deve essere devalutato alla data del sinistro (08.02.2014) e rivalutato con Interessi (ISTAT indice Foi) per un importo finale di € 13.577,37.
Alla luce di quanto emerso, avendo la Compagnia convenuta già corrisposto in sede stragiudiziale l'importo pari a € 12.000,00, la stessa deve essere condannata al pagamento della residua somma a titolo di maggior danno pari a € 1.577,37, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.
La condanna alle spese di lite segue il principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo, nella misura media, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornato al D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore del decisum.
Le spese della CTU liquidate come da decreto del 19 luglio 2021, vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
648/2018, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- condanna quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per Controparte_1
le Vittime della Strada ed il Sig. (contumace) in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento del danno residuo/maggior danno in favore di per Parte_1
l'importo di € 1.577,37 già stimato all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario - pone le spese della CTU, liquidate con decreto del 19 luglio 2021, definitivamente a carico di parte convenuta.
Lì 20 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava