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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1495/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. rappresentata e difesa dall'Avv.SAVO Parte_1 C.F._1
FEDERICO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GI AN MA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Aprilia, via Farfa n. 2 int.
9, di proprietà comune tra i coniugi, resta nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_2
con tutti i beni di arredo in essa contenuti, che resteranno di proprietà esclusiva di
[...]
costui. La sig.ra se ne allontanerà entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto ritirando solo i suoi oggetti personali, per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori in attesa di individuare una nuova abitazione in Aprilia, insieme al figlio minore;
3.
Il figlio , di anni 7, manterrà la sua residenza abituale presso l'attuale abitazione Per_1 familiare, ma non appena la madre avrà individuato una nuova abitazione in Aprilia, questa diverrà la sua residenza principale con il consenso già manifestato da entrambi i genitori. 4.
Il figlio viene affido ad entrambi i genitori, secondo l'Istituto dell'affido condiviso, Per_1
nel pieno rispetto della vigente normativa sull'affido condiviso, con diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per la sua vita, nell'attuazione di un concorde progetto educativo, mentre decideranno autonomamente le questioni inerenti l'ordinaria amministrazione.
5. nel rispetto del principio della bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti, il padre prenderà dalla casa dei nonni materni o casa materna il figlio e lo terrà con sé, presso la propria abitazione, il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 21.00; nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00, con i due pernotti di venerdì e sabato. Ove il padre non potesse per motivi di lavoro tenerle il figlio nei due pernotti recupererà gli stessi, o lo stesso, nel corso della medesima settimana dandone comunicazione alla madre. I genitori concordano altresì che durante le settimane dal lunedì al giovedì, previo accordo tra loro, il padre porta vedere e tenere con se il figlio anche nei pomeriggi non di sua competenza atteso che lo stesso ha più disponibilità di tempo rispetto alla madre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio - ad anni alterni - dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Chi dei due genitori lo terrà nel periodo dal
23 al 29 dicembre permetterà all'altro genitore di stare e trascorrere con il figlio o il 24 o il
25. Nelle vacanze pasquali - ad anni alterni - il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa di anno in anno. Nel periodo delle vacanze estive, giugno-luglio-agosto, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per il 2025 resterà con il padre del 4 al 10 agosto. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, mentre per il giorno del compleanno del minore, dei nonni, dei genitori e delle persone a loro vicine, il figlio resterà a pranzo o a cena con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche del bambino e quelle lavorative dei genitori e/o eventuali nuovi accordi intervenuti. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo dove si recheranno con il figlio nei periodi di vacanza.
6. Il padre verserà alla madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore di Euro 200,00 (duecentoeuro), con Per_1
rivalutazione ISTAT su base annuale, da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere, su accordo delle parti dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra , IBAN: IT10 N360 8105 1382 0356 Pt_1
0103 682. 7. Il sig. e la sig.ra si impegnano a sostenere al 50% cadauno Parte_2 Pt_1 tutte le spese straordinarie, riguardanti il figlio , come individuate e secondo le Per_1
modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Latina del 20.06.2019, mantenendo comunque una regolarizzazione mensile. Protocollo che gli stessi dichiarano di conoscere ed approvano e che è parte integrante del presente atto.
8. L'assegno unico per il figlio Per_1 verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
9. I coniugi ritengono funzionale ed indispensabile, per la risoluzione della crisi coniugale, che la moglie , quale Parte_1 sistemazione dei reciproci rapporti di dare e avere sorti tra i coniugi nel corso degli anni per il diverso contributo alla formazione del patrimonio comune e considerata la sua espressa volontà di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori in attesa di individuare una nuova abitazione, trasferisca, al marito , la propria quota-parte indivisa (pari al Parte_2
1/2) del diritto di proprietà delle seguenti porzioni, costituenti casa familiare, senza alcuna pretesa e precisamente: appartamento, in Comune di Aprilia (LT), località Guardapasso, avente accesso dalla Via Farfa n.2, posto al piano primo, distinto con il numero interno 9
(nove), censito nel Catasto Fabbricati del Comune di APRILIA, al foglio 68, particella 1667, sub. 8, VIA FARFA n .SNC, piano 1, interno 9, categoria A/2, classe 5, vani 4,5, R.C. Euro
627,50 e locale box auto sito al piano interrato, distinto con il numero sette, della consistenza di circa metri quadrati ventisei, foglio 68, particella 1667 sub.26, VIA FARFA n. SNC, piano
S1, int.7, Cat. C/6, classe 5, mq. 26, R.C. Euro 85,94. 10. I coniugi si impegnano altresì, reciprocamente, a formalizzare tale trasferimento di proprietà, con atto pubblico, dinanzi al
Notaio in Aprilia presso il quale il sig. fisserà un incontro e Persona_2 Parte_2 la sig.ra si impegna sin d'ora a presenziare. Tutte le spese relative al suddetto Parte_1
trasferimento di beni, non escluse quelle dell'atto notarile, verranno sostenute dal sig.
11. I coniugi dichiarano che la predetta cessione è essenziale per la regolazione Parte_2
dei rapporti giuridici ed economici relativi alla loro separazione personale e funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, per cui beneficia della tassazione agevolata di cui all'art. 19 L. 74/87, e succ. modif. 12. Tutte le spese e oneri, anche fiscali, relativi alla suddetta cessione, verranno sostenute dal sig. 13. I coniugi dichiarano Parte_2 di essere entrambi autonomi economicamente e non prevedono alcuna forma di mantenimento reciproco. 14. I coniugi dichiarano, che alla completa realizzazione di quanto qui concordato ivi comprese le condizioni nn.ri 8-9-10-11, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, ad alcun titolo causa o ragione e si dichiarano reciprocamente soddisfatti, ivi comprese le rispettive auto di proprietà”.
Si precisa che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in assenza di minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, bensì, l'immobile, potrà restare nella disponibilità esclusiva del marito.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in ROMA (RM) il 04/07/2015, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.568, Parte II, Serie A, vol.4 dell'anno 2015), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. rappresentata e difesa dall'Avv.SAVO Parte_1 C.F._1
FEDERICO, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
GI AN MA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Aprilia, via Farfa n. 2 int.
9, di proprietà comune tra i coniugi, resta nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_2
con tutti i beni di arredo in essa contenuti, che resteranno di proprietà esclusiva di
[...]
costui. La sig.ra se ne allontanerà entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Pt_1 atto ritirando solo i suoi oggetti personali, per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori in attesa di individuare una nuova abitazione in Aprilia, insieme al figlio minore;
3.
Il figlio , di anni 7, manterrà la sua residenza abituale presso l'attuale abitazione Per_1 familiare, ma non appena la madre avrà individuato una nuova abitazione in Aprilia, questa diverrà la sua residenza principale con il consenso già manifestato da entrambi i genitori. 4.
Il figlio viene affido ad entrambi i genitori, secondo l'Istituto dell'affido condiviso, Per_1
nel pieno rispetto della vigente normativa sull'affido condiviso, con diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, conservando rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per la sua vita, nell'attuazione di un concorde progetto educativo, mentre decideranno autonomamente le questioni inerenti l'ordinaria amministrazione.
5. nel rispetto del principio della bigenitorialità, salvo diverso accordo tra le parti, il padre prenderà dalla casa dei nonni materni o casa materna il figlio e lo terrà con sé, presso la propria abitazione, il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 21.00; nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00, con i due pernotti di venerdì e sabato. Ove il padre non potesse per motivi di lavoro tenerle il figlio nei due pernotti recupererà gli stessi, o lo stesso, nel corso della medesima settimana dandone comunicazione alla madre. I genitori concordano altresì che durante le settimane dal lunedì al giovedì, previo accordo tra loro, il padre porta vedere e tenere con se il figlio anche nei pomeriggi non di sua competenza atteso che lo stesso ha più disponibilità di tempo rispetto alla madre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio - ad anni alterni - dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Chi dei due genitori lo terrà nel periodo dal
23 al 29 dicembre permetterà all'altro genitore di stare e trascorrere con il figlio o il 24 o il
25. Nelle vacanze pasquali - ad anni alterni - il minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa di anno in anno. Nel periodo delle vacanze estive, giugno-luglio-agosto, il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per il 2025 resterà con il padre del 4 al 10 agosto. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, mentre per il giorno del compleanno del minore, dei nonni, dei genitori e delle persone a loro vicine, il figlio resterà a pranzo o a cena con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche del bambino e quelle lavorative dei genitori e/o eventuali nuovi accordi intervenuti. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo dove si recheranno con il figlio nei periodi di vacanza.
6. Il padre verserà alla madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore di Euro 200,00 (duecentoeuro), con Per_1
rivalutazione ISTAT su base annuale, da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere, su accordo delle parti dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra , IBAN: IT10 N360 8105 1382 0356 Pt_1
0103 682. 7. Il sig. e la sig.ra si impegnano a sostenere al 50% cadauno Parte_2 Pt_1 tutte le spese straordinarie, riguardanti il figlio , come individuate e secondo le Per_1
modalità indicate nel Protocollo del Tribunale di Latina del 20.06.2019, mantenendo comunque una regolarizzazione mensile. Protocollo che gli stessi dichiarano di conoscere ed approvano e che è parte integrante del presente atto.
8. L'assegno unico per il figlio Per_1 verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
9. I coniugi ritengono funzionale ed indispensabile, per la risoluzione della crisi coniugale, che la moglie , quale Parte_1 sistemazione dei reciproci rapporti di dare e avere sorti tra i coniugi nel corso degli anni per il diverso contributo alla formazione del patrimonio comune e considerata la sua espressa volontà di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori in attesa di individuare una nuova abitazione, trasferisca, al marito , la propria quota-parte indivisa (pari al Parte_2
1/2) del diritto di proprietà delle seguenti porzioni, costituenti casa familiare, senza alcuna pretesa e precisamente: appartamento, in Comune di Aprilia (LT), località Guardapasso, avente accesso dalla Via Farfa n.2, posto al piano primo, distinto con il numero interno 9
(nove), censito nel Catasto Fabbricati del Comune di APRILIA, al foglio 68, particella 1667, sub. 8, VIA FARFA n .SNC, piano 1, interno 9, categoria A/2, classe 5, vani 4,5, R.C. Euro
627,50 e locale box auto sito al piano interrato, distinto con il numero sette, della consistenza di circa metri quadrati ventisei, foglio 68, particella 1667 sub.26, VIA FARFA n. SNC, piano
S1, int.7, Cat. C/6, classe 5, mq. 26, R.C. Euro 85,94. 10. I coniugi si impegnano altresì, reciprocamente, a formalizzare tale trasferimento di proprietà, con atto pubblico, dinanzi al
Notaio in Aprilia presso il quale il sig. fisserà un incontro e Persona_2 Parte_2 la sig.ra si impegna sin d'ora a presenziare. Tutte le spese relative al suddetto Parte_1
trasferimento di beni, non escluse quelle dell'atto notarile, verranno sostenute dal sig.
11. I coniugi dichiarano che la predetta cessione è essenziale per la regolazione Parte_2
dei rapporti giuridici ed economici relativi alla loro separazione personale e funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, per cui beneficia della tassazione agevolata di cui all'art. 19 L. 74/87, e succ. modif. 12. Tutte le spese e oneri, anche fiscali, relativi alla suddetta cessione, verranno sostenute dal sig. 13. I coniugi dichiarano Parte_2 di essere entrambi autonomi economicamente e non prevedono alcuna forma di mantenimento reciproco. 14. I coniugi dichiarano, che alla completa realizzazione di quanto qui concordato ivi comprese le condizioni nn.ri 8-9-10-11, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, ad alcun titolo causa o ragione e si dichiarano reciprocamente soddisfatti, ivi comprese le rispettive auto di proprietà”.
Si precisa che non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale in assenza di minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, bensì, l'immobile, potrà restare nella disponibilità esclusiva del marito.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in ROMA (RM) il 04/07/2015, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.568, Parte II, Serie A, vol.4 dell'anno 2015), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino