TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 835/2024 promossa da:
opponente:
soc. , già Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.dom. Michele Alban di Verona e Markus Mairhofer di Bolzano, i quali hanno rinunciato al mandato,
contro
opposta:
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante con gli avv. dom. Alfred Gschnitzer e Manuel D'Allura di CP_2
Vipiteno, giusta procura depositata;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 122/2024.
CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
non ha precisato le conclusioni.
pagina 1 di 6 In atto di citazione in opposizione:
“dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 122/2024 D.I. Ing. del
01.02.2024, notificato il 2.2.2024, del Giudice del Tribunale di Bolzano e disporsi comunque la
sua revoca per i motivi indicati in atti.
3) In via riconvenzionale principale: - previo accertamento della responsabilità ex art. 2598 n.
3 c.c. della società per essersi valsa direttamente di mezzo non Controparte_1
conforme ai principi della correttezza professionale danneggiando la società opponente per i
motivi dettagliatamente indicati in atti e provati in causa, condannarsi la società opposta al
pagamento della somma di euro 250.000,00 a titolo di risarcimento danni o quella diversa
somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia anche in via equitativa da compensarsi con
le somme che risulteranno eventualmente dovute alla;
Controparte_1
- previo accertamento dei vizi della fornitura così come descritti in atti, condannarsi l'opposta
al pagamento della somma di euro 8.000,00 o quella diversa somma che risulterà dovuta e di
giustizia;
4) In via riconvenzionale subordinata - previo accertamento della responsabilità per fatto
illecito ex art. 2043 c.c. della società per i motivi evidenziati in atti, Controparte_1
condannarsi la società opposta al pagamento della somma di euro 250.000,00 a titolo di
risarcimento danni o quella diversa somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia anche in
via equitativa da compensarsi con le somme che risulteranno eventualmente dovute alla
; Controparte_1
5) In ogni caso: - con vittoria di competenze e spese, con rimborso forf., IVA e C.P.A.”
del procuratore di parte opposta:
pagina 2 di 6 “respingere, perché infondate in fatto e in diritto, le domande ed eccezioni tutte proposte dalla società per i motivi di cui sopra;
per l'effetto Parte_1
• confermare, per i sopra esposti motivi, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n.
122/2024 dd. 02.02.2024;
• in subordine, condannare la società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società
della somma di 133.138,50, maggiorata degli interessi moratori di Controparte_1
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dalla scadenza di ciascuna fattura sino al
saldo, delle spese per la fase monitoria liquidate in € 3.351,79 per compenso e spese generali, oltre I.V.A. e CPA, ed € 406,00 per anticipazioni, nonché spese successive occorrende.
In ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso di
avvocato, anticipazioni, rimborso forfetario spese generali), oltre CPA ed IVA”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla soc. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 122/2024, pronunciato dal Giudice unico di questo Tribunale in data
01.02.2024 ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di € 133.138,50 quale capitale, oltre interessi e spese, per l'avvenuta fornitura di prodotti lavorati per frutta, non merita accoglimento.
La società opponente non contesta né la ricezione dei prodotti forniti dalla soc. TU ER
spa, né il mancato pagamento degli stessi, ma da un lato avanza una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, per asserita concorrenza sleale;
dall'altro lamenta un vizio negli imballaggi contenenti la merce.
Secondo l'opponente, la – che prima vendeva i beni alla soc. per il tramite di CP_1 CP_3
essa – li avrebbe venduti direttamente alla ad un prezzo sottocosto, Parte_1 CP_3
pagina 3 di 6 utilizzando informazioni riservate ed integrando in tal modo una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
Le affermazioni dell'opponente risultano sfornite di qualsivoglia elemento probatorio, avendo tale parte omesso di dotarsi di un nuovo procuratore – dopo che entrambi i suoi avvocati hanno rinunciato al mandato - e di far assumere i suoi mezzi di prova.
Peraltro, tali deduzioni sono contraddette dalle prove orali fornite da parte opposta.
Il teste , in particolare, ha riferito quanto segue: “Conosco la soc. Testimone_1 CP_1
per rapporti lavorativi pluriennali. Io sono socio di una srl, Franchi Food Brokerage
[...]
srl, che si occupa di intermediazione di conserve alimentari. Da anni noi stipuliamo i contratti
di vendita per i ns. clienti, tra cui anche la CP_1
Noi abbiamo stipulato un contratto di vendita di mele dalla alla CP_1 CP_3
24) lo confermo, riconosco la email della ns. società
25) lo confermo. È stata la soc. che si è rivolta a noi, con l'incarico di reperire i CP_3
prodotti di cui alla domanda precedente, sul mercato, e noi abbiamo contattato CP_1
26) Ricordo che il sig. mi ha informato della circostanza;
io ho quindi parlato con la CP_2
riferendo un tanto, la quale mi ha informato che avevano deciso di comprare CP_3
direttamente dal produttore e non da società commerciali, quale la;
ciò era Parte_1
dovuto ad un aumento degli acquisti e perciò era necessario acquistare direttamente, per loro.
27) durante la fiera Anuga a Colonia c'è stato un incontro con me, i sig. e CP_2 CP_4
e buyer della in quest'occasione ci si è chiariti, in quanto ha Testimone_2 CP_3 CP_1
voluto sentire direttamente da la loro posizione. ha detto che avrebbero CP_3 CP_1
informato prima di questa situazione e che poi avrebbero offerto la merce. Parte_1
28) – 30) confermo, già detto.
36) lo confermo. Abbiamo fatto il contratto solamente in quell'anno”.
pagina 4 di 6 Anche il teste , commerciale della ha confermato che è stata la società di Testimone_3 CP_1
mediazione a rivolgersi ad essi per la vendita, e di avere informato di Tes_1 Parte_1
tale contatto.
Nella condotta riportata non si ravvisa alcuna attività di concorrenza sleale, da parte della
TU ER spa, il che porta al rigetto della domanda riconvenzionale.
Non vi è prova neanche della carenza di imballaggio della merce oggetto del contratto. Nella e-
mail doc. 10 di parte opponente si legge della richiesta di “evitare di mettere colla sui piani dei
cartoni”, ma non vi è alcun elemento che deponga per un vizio di imballaggio.
Quindi, essendo non controverse la ricezione della merce e il mancato pagamento del relativo prezzo, da parte dell'opponente, la cui domanda riconvenzionale va rigettata, mentre l'asserito vizio è del tutto inconsistente, non resta che rigettare l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, per capitale, interessi e spese.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del
Decreto Ministro Giustizia 55/2014, sulla base del valore della causa. Le fasi istruttorie e decisionali vanno ridotte, per tenere conto della sopravvenuta contumacia di parte opponente,
che ha semplificato il processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano, iscritto al n. 122/2024,
1) respinge l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo per capitale,
interessi e spese;
2) dispone la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 122/2024;
3) respinge la domanda riconvenzionale di Parte_1
pagina 5 di 6 4) condanna l'opponente soc. a rifondere Parte_1
all'opposta soc. TU ER spa le spese di lite, liquidate come segue: € 9.142,00 per compenso di avvocato, oltre ad IVA e CAP come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 25/02/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 6 di 6