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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239014023863000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa) Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90140238 63/000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 2.156,03, asseritamente dovuta a titolo di IRPEF per l'anno d'imposta
2008, in forza della cartella di pagamento n. 292 2012 0045894061000, indicata come notificata in data 5 novembre 2012.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare ed assorbente, la decadenza e l'intervenuta prescrizione del credito tributario, nonché la mancata prova della rituale notifica degli atti presupposti, deducendo l'assenza di validi atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la presunta notifica della cartella e l'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando controdeduzioni e producendo estratto di ruolo recante l'asseverazione di rispondenza ai ruoli resi esecutivi, deducendo altresì l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria di replica, contestando specificamente la valenza probatoria dell'estratto di ruolo e l'assenza di puntuale prova degli asseriti atti interruttivi.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione, previa discussione delle parti come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione coattiva e presuppone, quale condizione di legittimità, non solo la valida notifica della cartella di pagamento posta a fondamento della pretesa, ma anche la non intervenuta prescrizione del credito tributario.
Nella fattispecie, il credito azionato attiene all'IRPEF per l'anno d'imposta 2008. L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 27 febbraio 2024, a notevole distanza temporale rispetto al periodo d'imposta di riferimento.
La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio un estratto di ruolo recante l'asseverazione di rispondenza dei dati alle risultanze dei ruoli resi esecutivi, nonché la dicitura di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 234 del 2021, relativa al regime dell'aggio e degli oneri di riscossione per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021.
Tale dicitura, tuttavia, ha esclusiva valenza contabile e organizzativa interna e riguarda unicamente il regime economico degli oneri di riscossione, senza incidere in alcun modo sulla legittimità sostanziale della pretesa tributaria, sulla ritualità della notifica degli atti presupposti o sull'interruzione della prescrizione. L'estratto di ruolo, ancorché asseverato, costituisce atto interno dell'Amministrazione finanziaria e non è idoneo a fornire prova della rituale notifica della cartella di pagamento né dell'esistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale, non potendo assolvere l'onere probatorio gravante sull'Agente della Riscossione.
Quanto agli asseriti atti interruttivi della prescrizione, la resistente si è limitata a deduzioni generiche, senza indicarne natura, data, modalità di notifica e riferibilità al credito IRPEF per l'anno 2008 oggetto di causa, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrarne l'effettiva e rituale notificazione al contribuente.
In presenza di una specifica eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, tali allegazioni non possono ritenersi sufficienti a interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che l'onere della prova dell'interruzione incombe integralmente sull'ente impositore.
Ne consegue che, anche a voler ritenere provata la notifica della cartella di pagamento nel novembre 2012, dalla predetta data sino alla notifica dell'intimazione di pagamento del 27 febbraio 2024 non risulta dimostrata l'esistenza di alcun valido atto interruttivo, con conseguente maturazione della prescrizione del credito tributario.
Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata per intervenuta prescrizione del credito, restando assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G.R. 2107/2024,
– accoglie il ricorso;
– annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90140238 63/000, notificata in data 27 febbraio 2024;
– condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 220,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Cosi deciso in Catania, 19 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239014023863000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa) Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90140238 63/000, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 2.156,03, asseritamente dovuta a titolo di IRPEF per l'anno d'imposta
2008, in forza della cartella di pagamento n. 292 2012 0045894061000, indicata come notificata in data 5 novembre 2012.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare ed assorbente, la decadenza e l'intervenuta prescrizione del credito tributario, nonché la mancata prova della rituale notifica degli atti presupposti, deducendo l'assenza di validi atti interruttivi nel periodo intercorrente tra la presunta notifica della cartella e l'intimazione impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione depositando controdeduzioni e producendo estratto di ruolo recante l'asseverazione di rispondenza ai ruoli resi esecutivi, deducendo altresì l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria di replica, contestando specificamente la valenza probatoria dell'estratto di ruolo e l'assenza di puntuale prova degli asseriti atti interruttivi.
All'udienza del 19 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione, previa discussione delle parti come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento costituisce atto della riscossione coattiva e presuppone, quale condizione di legittimità, non solo la valida notifica della cartella di pagamento posta a fondamento della pretesa, ma anche la non intervenuta prescrizione del credito tributario.
Nella fattispecie, il credito azionato attiene all'IRPEF per l'anno d'imposta 2008. L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 27 febbraio 2024, a notevole distanza temporale rispetto al periodo d'imposta di riferimento.
La resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio un estratto di ruolo recante l'asseverazione di rispondenza dei dati alle risultanze dei ruoli resi esecutivi, nonché la dicitura di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 234 del 2021, relativa al regime dell'aggio e degli oneri di riscossione per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021.
Tale dicitura, tuttavia, ha esclusiva valenza contabile e organizzativa interna e riguarda unicamente il regime economico degli oneri di riscossione, senza incidere in alcun modo sulla legittimità sostanziale della pretesa tributaria, sulla ritualità della notifica degli atti presupposti o sull'interruzione della prescrizione. L'estratto di ruolo, ancorché asseverato, costituisce atto interno dell'Amministrazione finanziaria e non è idoneo a fornire prova della rituale notifica della cartella di pagamento né dell'esistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale, non potendo assolvere l'onere probatorio gravante sull'Agente della Riscossione.
Quanto agli asseriti atti interruttivi della prescrizione, la resistente si è limitata a deduzioni generiche, senza indicarne natura, data, modalità di notifica e riferibilità al credito IRPEF per l'anno 2008 oggetto di causa, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrarne l'effettiva e rituale notificazione al contribuente.
In presenza di una specifica eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, tali allegazioni non possono ritenersi sufficienti a interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che l'onere della prova dell'interruzione incombe integralmente sull'ente impositore.
Ne consegue che, anche a voler ritenere provata la notifica della cartella di pagamento nel novembre 2012, dalla predetta data sino alla notifica dell'intimazione di pagamento del 27 febbraio 2024 non risulta dimostrata l'esistenza di alcun valido atto interruttivo, con conseguente maturazione della prescrizione del credito tributario.
Pertanto, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata per intervenuta prescrizione del credito, restando assorbite le ulteriori censure.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G.R. 2107/2024,
– accoglie il ricorso;
– annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90140238 63/000, notificata in data 27 febbraio 2024;
– condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 220,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Cosi deciso in Catania, 19 gennaio 2026