Decreto cautelare 19 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 21 marzo 2024
Ordinanza collegiale 4 novembre 2024
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00826/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessio Dell'Aquila, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del Progetto Riabilitativo Individualizzato a Termine dell''Asl Ce del 18.12.2023, senza numero di protocollo;
b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi: 1) i verbali delle visite e dei test effettuati presso l''Azienda, ossia il VB Map del 13.11.2023, la rivalutazione clinica Ados 2 del 1^.12.2023, nonché il Vineland del 24.11.2023, ricevuti solo il 18.12.2023 al rilascio del già menzionato progetto; 2) la Delibera di Giunta Regionale n. 131 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva; 3) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del figlio dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, genitori del minore -OMISSIS-, nato nel 2014 e affetto da disturbo dello spettro autistico, hanno impugnato il nuovo Progetto Riabilitativo Individualizzato (PAI) adottato dall'ASL Caserta in data 18 dicembre 2023, che ha previsto l'erogazione di 12 ore settimanali di terapia ABA (Applied Behavior Analysis), in luogo delle 15 ore settimanali precedentemente riconosciute nel piano del 2021. Secondo parte ricorrente, tale riduzione sarebbe stata adottata senza adeguata istruttoria e in carenza di motivazione, in violazione dei principi sanciti dalla normativa nazionale e regionale, nonché in spregio alla sentenza n. -OMISSIS-/2023 del TAR Campania che aveva annullato, in parte qua, il precedente piano e imposto una nuova valutazione individualizzata del caso.
Deducono i ricorrenti che il minore è stato preso in carico dall'ASL di Caserta sin dal 2018, beneficiando inizialmente di un programma intensivo basato su 15 ore settimanali di terapia ABA e 3 ore mensili di supervisione, poi confermato anche nel contratto riabilitativo del 12 novembre 2021. Tale impostazione terapeutica, secondo i ricorrenti, ha prodotto risultati positivi rilevanti, documentati anche dalla progressiva evoluzione del profilo funzionale del minore, il quale ha mostrato miglioramenti nel linguaggio, nella gestione delle emozioni, nella comunicazione oculare e nell'interazione sociale.
Nel 2023, a seguito dell'annullamento parziale del precedente piano da parte del TAR Campania (sentenza n. -OMISSIS-/2023), l'ASL ha nuovamente sottoposto il minore a valutazione attraverso una batteria di test diagnostici, tra cui il VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program), il Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS), e l'ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule), nonché osservazioni cliniche condotte da un'equipe multidisciplinare.
Il nuovo PAI è stato formalizzato il 18 dicembre 2023, con avvio effettivo della presa in carico presso il Cinetic Center a partire dall'8 febbraio 2024. Nonostante i miglioramenti riconosciuti, l'ASL ha ritenuto congruo ridurre l'intervento settimanale a 12 ore, sulla base di quanto emerso dalla valutazione funzionale. I ricorrenti hanno ritenuto detta riduzione ingiustificata e pregiudizievole per il percorso terapeutico del figlio, sostenendo che il progetto fosse viziato da:
violazione delle delibere regionali n. 131/2021 e n. 42/2024, della legge n. 241/1990, della legge n. 134/2015 e del DPCM 12 gennaio 2017;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà degli atti;
violazione del principio di continuità terapeutica;
violazione della sentenza TAR Campania n. -OMISSIS-/2023.
Parte ricorrente ha richiamato, a sostegno, anche diverse pronunce giurisprudenziali che hanno censurato l'utilizzo di tabelle rigide nell'assegnazione del monte ore terapeutico, affermando la necessità di una personalizzazione della presa in carico, fondata su valutazioni cliniche individualizzate.
A fondamento della propria posizione, parte ricorrente ha allegato valutazioni cliniche e relazioni del centro riabilitativo presso cui il minore era in cura, sottolineando la non esaustività della motivazione addotta dall'ASL in merito alla riduzione delle ore che, a loro avviso, non considera i traguardi raggiunti dal minore grazie all'intervento ABA intensivo, né chiarisce in modo adeguato la ragione della rimodulazione temporale del trattamento.
Si è costituita in giudizio l'ASL di Caserta, difendendo la correttezza dell'operato e allegando relazione della neuropsichiatra infantile secondo cui la valutazione è stata effettuata in base a criteri scientificamente validi, da un'equipe multidisciplinare e utilizzando strumenti riconosciuti dalla comunità scientifica. La riduzione delle ore è stata motivata dai miglioramenti funzionali del minore e dalla volontà di evitare un eccessivo carico terapeutico.
Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 582/2024, il Collegio ha disposto verificazione tecnica, affidata al dott. Giuseppe Brogna, neuropsichiatra infantile presso la ASL Napoli 1 Centro, al fine di valutare il livello di gravità del disturbo, la congruità del trattamento terapeutico assegnato e l'appropriatezza dell'intervento in rapporto alle linee guida nazionali.
All’udienza del 17 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 644/20) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell'ottobre 2023 dall'Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza, va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue: "la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l'ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale (…) è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell'aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l'assistenza sociosanitaria, tra l'altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità".
Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
È stato, quindi, ribadito che il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, aggiunge il Consiglio di Stato, “non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l'effettivo trattamento ABA - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l'erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella "prestazione di risultato" rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea".
Quanto poi alla normativa regionale in materia, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 "relativamente all'allegato documento "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva", in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23": "1.1. a pag. 22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: "Nell'ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente".
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, stabilito anche dagli atti regolamentari interni delle singole aziende sanitarie, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
3.- Così circoscritto il thema decidendum, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione il ricorso introduttivo non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione acquisita, compresa la relazione del Nucleo Operativo Territoriale dell’ASL Caserta e la verificazione tecnica disposta dal Collegio, emerge che la valutazione sanitaria all’origine del PAI impugnato è stata effettuata da un’equipe multidisciplinare, secondo le linee guida nazionali e regionali, mediante l’utilizzo di strumenti diagnostici validati (CARS-T2, ADOS2, VB-MAPP, Vineland).
Contrariamente, poi, a quanto sostenuto dai ricorrenti, il numero di ore settimanali assegnato (12) non è affatto derivato da un'applicazione automatica delle tabelle orarie regionali (già dichiarate illegittime dal TAR), ma da una valutazione clinica personalizzata e congruamente motivata, come confermato anche nella relazione del neuropsichiatra dell’azienda resistente (dott.ssa Faraldo) e nella memoria difensiva dell’ASL. In tale contesto, la riduzione rispetto al monte ore storicamente fruito è stata motivata dalla traiettoria evolutiva positiva del minore e dalla necessità di evitare un carico terapeutico eccessivo.
Le risultanze della verificazione tecnica disposta dal Collegio rafforzano ulteriormente la legittimità dell’operato dell’ASL. Il nominato verificatore (dott. Brogna, specialista in neuropsichiatria infantile), invero, ha accertato la presenza di un disturbo dello spettro autistico di livello 3 secondo il DSM-5, con significative compromissioni delle funzioni comunicative e adattive. Tuttavia, ha altresì rilevato che le Linee Guida nazionali non indicano un numero fisso di ore ottimale per l'intervento basato su ABA, e che le evidenze scientifiche a supporto di un monte ore superiore, specie oltre i 7 anni di età, sono classificate come deboli e condizionate.
Il verificatore ha sottolineato, inoltre, che l'intervento in corso, seppure conforme ai protocolli formali, non presenta tutti gli elementi strutturali caratterizzanti una terapia ABA ad alta intensità (cosiddetta "high level"), come la presenza documentata di un curriculum individualizzato, un coinvolgimento sistematico della famiglia e un monitoraggio costante dei progressi. Tali carenze, invero, sono state segnalate a carico del centro riabilitativo e non direttamente dell’ASL, ma contribuiscono a dimostrare come non sussistano elementi certi e oggettivi per affermare l’insufficienza del nuovo piano terapeutico.
Inoltre, il verificatore ha condiviso la necessità di adattare l’intensità del trattamento alle condizioni cliniche attuali del minore e ai molteplici contesti di vita, come previsto dalle Linee Guida ISS, le quali affermano che la definizione del monte ore deve essere calibrata caso per caso, in funzione delle caratteristiche del bambino, della sua traiettoria evolutiva e della tollerabilità del carico terapeutico.
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il verificatore, supportando le sue conclusioni con la più autorevole letteratura medica in materia nonché alla luce anche delle più recenti linee guida ministeriali (ottobre 2023 - Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini ed adolescenti), ha escluso una relazione diretta, scientificamente comprovata, tra l’intensità del trattamento ed il miglioramento funzionale del paziente.
Con specifico riferimento a tale profilo ha, difatti, chiarito come la letteratura disponibile non riporta dati che permettano di indicare un’intensità (numero di ore) ottimale, sottolineando come l’intero progetto di supporto debba essere condiviso tra operatori sanitari, scuola e famiglia, con l’obiettivo di dare continuità all’intervento. Viene ancora sottolineata l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento, ponendo attenzione anche alla comparsa di eventuali effetti indesiderati, a significare che il percorso di cura non può essere cristallizzato in un monte ore dato e immutabile, come intendono i ricorrenti genitori, ma che lo stesso deve essere continuamente sottoposto a revisione tenendo conto della crescita e dell’evoluzione del paziente.
In tal modo argomentando, la verificazione, muovendo dall’assoluta opinabilità del parametro che correla l’intensità oraria del trattamento al miglioramento della risposta da parte del paziente (neppure adeguatamente confutata da parte ricorrente), ha sottolineato come l’adeguatezza del trattamento Aba individuato in concreto, e, di conseguenza, la ragionevolezza e logicità della motivazione adottata dall’amministrazione onde giustificare l’esercizio della discrezionalità tecnica di cui è espressione la prescritta terapia, non possa essere valutata adottando come unico parametro riferimento il profilo prettamente sanitario, dovendosi per contro considerare, del tutto ragionevolmente, anche “l’insieme degli interventi sanitari abilitativi, educativi, pedagogici e sociali che concorrono unitamente al Progetto terapeutico”.
In altri termini, l’intensità del progetto riabilitativo risponde a criteri di valutazione tecnica non in grado di offrire sempre risposte univoche, la cui determinazione è ancorata ad un apprezzamento non privo di elementi di opinabilità cosicché, in tali situazioni, il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'Amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo.
Come precisato dall’incaricato verificatore, le conoscenze scientifiche disponibili non sono in grado di individuare un monte orario ottimale di trattamento, dovendo quest’ultimo essere modulato (ovvero ri-modulato) in considerazione dell’interazione delle azioni strettamente sanitarie (e quindi abilitative/riabilitative) con le attività di supporto educative e sociali a cura di altre istituzioni (istituzioni scolastiche ed enti locali).
Le conclusioni rassegnate dal verificatore, essendo ispirate ad una logica e congruente declinazione dei parametri scientifici estremamente opinabili che informano la materia in oggetto, sono pienamente condivise dal Collegio, dovendosi peraltro rammentare che, per consolidata giurisprudenza, "... il giudice amministrativo deve e può censurare, ove sollecitato dalla doglianza di parte, la valutazione dell'amministrazione che si ponga al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità della scienza applicata o adoperata per compiere la sua decisione, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura ovvero di dottrina dominante in materia. Risulta, per converso, inammissibile qualsivoglia sindacato che sostituisca l'opinabile valutazione di parte, del consulente tecnico chiamato a rivalutare la questione tecnica controversa o del medesimo Collegio decidente alla valutazione espressa dall'Amministrazione, salvo che quest'ultima non sia inficiata dai vizi suindicati o non si palesi manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti o sia inficiata da macroscopiche contraddittorietà o incongruenze (cfr. in termini, fra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3611; Cons. Stato, sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7613 e 27 ottobre 2009, n. 6559; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. Stato, sez. IV, 25 ottobre 2022, n. 9078).
In continuità con l'orientamento richiamato, si evidenzia che le doglianze articolate dai ricorrenti in esame sono state finalizzate a sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica dell'amministrazione non in forza dei sopra richiamati profili di eccesso di potere che ne consentono il sindacato da parte di questo Tribunale, bensì al dichiarato fine di sostituire la valutazione di opportunità ed adeguatezza del trattamento sanitario da essi reclamata con quella formulata dalla competente Azienda Sanitaria, quanto all'individuazione dell’intervento terapeutico preferibile.
In definitiva, non si ravvisano nella scelta discrezionale compiuta dall’ASL resistente, anche in ragione di quanto emerso dalla disposta verificazione, profili di illogicità ed arbitrarietà, dovendosi tenere conto:
a) dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della P.A., sindacabili solamente se affette dai vizi da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; id., 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128);
b) dell'inammissibilità delle censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi di cui all'art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892; Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459).
D’altronde, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. va svolto non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, ma sulla scorta della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo: in altre parole, non si tratta di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11219; id., 4 maggio 2007, n. 4635; Sez. VI, 3 giugno 2022, n. 4522; id., 24 aprile 2019, n. 2625; id., 6 maggio 2014, n. 2295; id., 8 agosto 2009, n. 4960; Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097), potendo il giudice utilizzare per tale controllo sia la verificazione, che la consulenza tecnica d'ufficio (C.d.S., Sez. V, 23 giugno 2011, n. 3807; Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607; id., 11 aprile 2006, n. 2001).
Dunque, non solo l'esperimento della verificazione si mostra immune dalle obiezioni sollevate dai ricorrenti, ma gli esiti di questa devono essere pienamente condivisi, restando inteso che le valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione sanitaria sono risultate essere assistite da una credibilità razionale supportata da norme tecniche e/o valide leggi scientifiche, correttamente applicate al caso di specie.
Tale approccio è stato del resto avallato in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa. In particolare, si richiama la sentenza di questo stesso Tribunale n. -OMISSIS-/2023, resa tra le medesime parti, nella quale è stato affermato che il trattamento terapeutico deve fondarsi su valutazioni individualizzate e non su criteri rigidi e tabellari. In modo conforme, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 10488/2023 e n. 10491/2023, ha ribadito che è illegittima la predeterminazione automatica del numero di ore di terapia, dovendo il piano terapeutico essere sempre rapportato al bisogno effettivo del paziente.
Va ricordato altresì che, secondo consolidato orientamento, la determinazione del piano terapeutico rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, travisamento dei presupposti di fatto, o carenza di istruttoria (cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, n. 8790/2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 4465/2022). Nessuno di questi profili ricorre nel caso in esame.
In quest’ottica, la motivazione posta dall'ASL a fondamento della riduzione delle ore – volta a evitare un carico eccessivo e a valorizzare i risultati conseguiti – appare non solo coerente con le risultanze cliniche, ma altresì conforme alla più recente letteratura scientifica e ai principi del diritto sanitario, secondo cui l'intervento abilitativo deve essere efficace, proporzionato e sostenibile.
In tale contesto, il Collegio non rinviene elementi per censurare la scelta tecnico-discrezionale dell’ASL, né difetti istruttori o motivazionali invalidanti. La valutazione clinica è stata approfondita, conforme ai protocolli, e ancorata all’andamento evolutivo del minore. La semplice circostanza della pregressa attribuzione di 15 ore settimanali non legittima, di per sé, una pretesa ad un identico trattamento nel tempo, dovendo il piano essere costantemente aggiornato in funzione della risposta terapeutica e delle condizioni cliniche attuali.
Conclusivamente, il ricorso va respinto perché infondato.
4.- Quanto alle spese di lite, comprese quelle dell’espletata verificazione, considerata la rilevanza degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa coinvolgente diritti fondamentali della persona, le stesse possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
Infine il Collegio, esaminate la relazione di verificazione e la documentazione allegata, ritiene congruo liquidare in favore del verificatore dott. Giuseppe Brogna, per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata), la somma di € 600,00 oltre I.V.A, se non esente, e contributi come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le costituite parti;
liquida, in favore del nominato verificatore, dott. Giuseppe Brogna, la somma complessiva di euro 600,00 (seicento/00), oltre accessori ove dovuti;
pone gli oneri relativi alla verificazione, così come sopra liquidati, a carico, in parti eguali, dell’Asl resistente e dei ricorrenti, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.