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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6041/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6041/2022 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], ammessa al gratuito patrocinio, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola Donzelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato nella Federazione Russa il 9.1.1982 e _1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Darya Kondratyeva e dell'Avv. Giulia Naboni che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del minore
(C.F. , nato a [...] S. NN il 12.10.2014 ed Persona_1 C.F._3 ivi residente in [...], in persona del Curatore Speciale Avv. Anna Ventura dal quale è rappresentato e difeso come da nomina del G.D. ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 27.12.2024
- 23.12.2024 e 20.12.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli Parte_1 _1 stessi a vivere separati, nel reciproco rispetto, con addebito al marito.
- Disporre l'affido in via esclusiva alla madre del figlio minore , con collocamento presso Per_1 di lei nella residenza anagrafica ove già risiedono, ovvero in ST AN NN (MI), via Fratelli Bandiera n. 202 e con la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali del Comune di ST AN NN dei progetti di supporti al nucleo già avviati.
- In via subordinata: mantenere l'affido all'ente con collocamento del minore presso la madre, con prosecuzione di un progetto di supporti materiali, educativi e psicologici al nucleo familiare.
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale con tutto l'arredo e i suppellettili alla Signora Parte_1
che vi abiterà unitamente al figlio minore.
[...]
- Disporre che il padre, potrà incontrare il figlio minore in spazio neutro e alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilita dai servizi sociali del Comune di ST AN NN (MI), previa valutazione dell'opportunità di una ripresa degli incontri rispetto all'equilibrio psico-fisico del figlio ed altresì previa valutazione della capacità genitoriale del padre.
- Porre a carico del Signor quale contributo al mantenimento del proprio figlio, un _1 assegno mensile non inferiore ad € 300,00, a decorrere dal momento della domanda, da versarsi anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) che saranno eventualmente da sostenere, come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
- Con ogni ulteriore provvedimento di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in premessa precedute dalla locuzione “Vero che”, scevre di giudizi e/o apprezzamenti. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrario rejectis,
In via principale:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Disporre l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il Persona_1 12.10.2014, o in subordine, mantenere l'affidamento del minore all'Ente, con collocamento prevalente presso la madre, presso l'immobile di residenza della stessa, sita in ST AN NN (MI), via Fratelli Bandiera n. 202.
3. Disporre l'ampliamento delle modalità delle visite paterne che la S.V. Ill.ma adita riterrà opportune, nel miglior interesse del minore.
pagina 2 di 12
4. Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento Euro 200,00 ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie.
In ogni caso:
Con spese legali compensate fra le Parti”.
Per il Curatore Speciale:
“In via principale: preso atto del buon andamento degli incontri padre-figlio anche al di fuori dello spazio neutro;
della permanenza della difficoltà di comunicazione tra i genitori col rischio di continuare a coinvolgere il minore nel conflitto, attesi gli interventi predisposti dagli enti e dai professionisti nei confronti dell'intero nucleo familiare, nell'interesse di si chiede: Per_1
- mantenere l'affido di all'ente limitatamente alla gestione degli incontri padre/figlio con Per_1 l'ausilio di un educatore e con facoltà di rimodulazione, meglio rispondente agli interessi del minore, sino alla completa liberalizzazione;
- disporre che possa trascorrere anche intere giornate col padre e pernotti, subordinando Per_1 questi ultimi solo al reperimento, da parte del genitore, di una consona abitazione ove poter accogliere il figlio;
- disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori che dovranno assumere Per_1 congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio in ordine all'educazione, alla salute, all'istruzione ed alla sua crescita, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- mantenere la supervisione ed il monitoraggio dei Servizi Sociali di ST san NN sull'attuazione degli interventi in corso e sulle decisioni che verranno prese dai genitori nell'interesse di;
Per_1
- mantenere il collocamento di presso la madre;
Per_1
- disporre che il Servizio Sociale di ST AN NN attivi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori al fine di aiutarli a comunicare senza coinvolgere nel conflitto Per_1 ancora in essere tra gli adulti ed accompagnarli a prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio;
- prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare all'attuazione delle disposizioni che verranno determinate da codesto Tribunale e/o che verranno messe in atto dai Servizi Sociali di ST san NN nell'interesse di . Per_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al 15% S.g.S., IVA e 4% CPA”.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 10.9.2013; Parte_1 _1
- dalla loro unione è nato (12.10.2014); Per_1
- con ricorso depositato in data 15.7.2022, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito a causa delle continue e gravi vessazioni poste in essere dal coniuge, incurante pagina 3 di 12 della presenza del figlio minore;
esponeva, in particolare, di avere subito violenza fisica, psicologica e sessuale per cui si rivolgeva al Centro Antiviolenza Venus di Cinisello Balsamo e richiedeva più volte l'intervento dei Carabinieri i quali - in data 27.2.2022 - procedevano all'arresto del resistente;
veniva attivato il Codice Rosso, disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale ed interessato il Tribunale per i Minorenni di Milano il quale, con decreto provvisorio emesso in data 21.12.2021, disponeva l'affidamento del minore all'Ente con collocamento presso l'abitazione materna, il divieto di convivenza con il padre oltre ad una serie di interventi a tutela del nucleo familiare;
precisava che il marito non contribuiva alle esigenze familiari e si disinteressava del figlio sia sotto il profilo genitoriale sia sotto il profilo economico;
infine, ricostruiva le condizioni patrimoniali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 29.5.2023, si costituiva il quale, in via _1 preliminare, eccepiva la nullità della notifica degli atti introduttivi in quanto eseguita presso il luogo di residenza in un periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa coniugale;
riconosceva “di aver commesso degli errori e di volersi dedicare al benessere e alla crescita di ”, precisava di avere concorso alle Per_1 esigenze familiari ed alle necessità del figlio, di provvedere al suo mantenimento versando €
300 mensili a far tempo dal provvedimento presidenziale;
esponeva di avere difficoltà economiche dovendo contribuire anche al mantenimento di una figlia nata da altra relazione ed alle spese per alcune terapie mediche nell'interesse del padre, residente in [...], non coperte dal servizio sanitario;
infine, ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, confermava il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, disponeva la trasmissione da parte dell'ente affidatario di una relazione aggiornata in merito agli accertamenti svolti ed agli interventi in favore del nucleo familiare, evidenziando ogni elemento utile ai fini dell'affidamento e delle facoltà di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'importo di € 300 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. per il proseguio del procedimento ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- alla successiva udienza tenutasi in data 8.6.2023, il G.I. ravvisava la necessità di nominare un curatore speciale nell'interesse del minore “in quanto i genitori non appaiono, allo Per_1 stato, in grado di rappresentare in modo adeguato l'interesse del minore in sede processuale”, disponeva la prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra padre e figlio, incaricava i Servizi Sociali del Comune di ST AN NN di attivare un percorso in favore della ricorrente finalizzato a rielaborare i vissuti emotivi correlati alla storia di violenza, richiedeva la trasmissione di una relazione di aggiornamento con riferimento anche al SERD in merito al percorso intrapreso da;
infine, assegnava alle parti i termini per il deposito delle _1 memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
- con memoria depositata in data 7.7.2023, si costituiva il curatore speciale Avv. Anna Ventura;
ricostruiva la vicenda familiare ed evidenziava che il minore era stato suo malgrado vittima di violenza assistita quale “spettatore e testimone” dei comportamenti violenti del padre, riferiva pagina 4 di 12 di avere incontrato in presenza degli operatori dei Servizi Sociali ed apprendeva la Per_1 sua volontà di continuare a vedere il padre in spazio neutro;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- con ordinanza emessa in data 15.11.2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie, disponeva la trasmissione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali in merito all'andamento dei rapporti padre - figlio ed aggiornava l'udienza per verificare l'opportunità di un eventuale ampliamento delle visite paterne;
- all'udienza del 22.2.2024, il G.I. disponeva un graduale ampliamento degli incontri padre-figlio ed ordinava alle parti di aggiornare la propria documentazione reddituale;
ritenuta la causa matura per la decisione, aggiornava l'udienza per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.; rilevato che:
- relativamente all'eccezione preliminare di nullità della notifica degli atti introduttivi sollevata dal resistente in comparsa di costituzione, si osserva che la notificazione (anche se nulla) non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale qualora il destinatario della notifica si costituisca verificandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto. Le cc.dd. sentenze gemelle emesse dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, nn. 14916 e 14917 del 20.72016, hanno infatti chiarito che“il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo”.
Nel caso di specie, si è costituito articolando compiutamente la propria difesa ed _1 avvalendosi delle facoltà processuali anche di natura istruttoria attraverso, per esempio, il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ha reso dichiarazioni in udienza ed ha rassegnato le proprie conclusioni senza alcun “sacrificio” delle proprie posizioni difensive. L'eccezione non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. L'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno pagina 5 di 12 manifestato alcuna volontà di riconciliazione inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005,
Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di avere subito violenze fisiche, psicologiche e morali da parte del marito.
ha depositato la seguente documentazione: “verbale di ricezione denuncia orale” Parte_1 del 2.11.2021; “verbale di arresto obbligatorio in flagranza di reato” del 27.2.2022; “verbale di perquisizione personale” del 27.2.2022 da cui è emerso il possesso da parte del resistente di sostanze stupefacenti;
“verbale di sommarie informazioni testimoniali” rese dalla ricorrente in data 20.10.2021 - 30.10.2021 e 27.2.2022; “verbale di integrazione di ricezione denuncia orale” del 19.2.2022; “relazione di servizio” del 20.10.2021 e 17.2.2022.
Ha altresì depositato un referto di P.S. c/o Ospedale di ST AN NN del 20.10.2021 da cui risulta una diagnosi di “maltrattamento di adulto” a seguito di “trauma contusivo braccio destro e sinistro - trauma contusivo emitorace sinistro -trauma contusivo rachide cervicale” ed una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni; relazione Centro Antiviolenza Mittatron - Venus del 3.11.2021 inviata alla Stazione Carabinieri di ST AN NN con espressa richiesta di adozione di misure di protezione del nucleo familiare;
provvedimento di applicazione della misura cautelare personale dell'“allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa”; decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 20.12.2021 relativo all'affidamento all'Ente del minore con restrizioni in merito alle frequentazioni padre- figlio.
Il resistente ha depositato sentenza penale n. 372/23 emessa dal Tribunale di Monza in data
29.3.2023 con la quale è stato recepito il patteggiamento ad una condanna a pena detentiva per anni due (pena sospesa subordinata “alla partecipazione a specifico percorso di recupero”) per i reati di lesioni personali e maltrattamenti con cadenza abituale nei confronti del coniuge (“atti di violenza fisica e psicologica, costrizioni ad intrattenere rapporti intimi, percosse”).
pagina 6 di 12 La violazione degli obblighi coniugali ed in particolare le condotte violente da parte di _1
, anche in relazione alle modalità ed alla durata delle stesse, legittimano l'addebito al
[...] marito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
La domanda di addebito merita pertanto accoglimento;
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010). chiede disporsi l'affidamento in via esclusiva del minore , in via Parte_1 Per_1 subordinata mantenersi l'affidamento all'Ente, con collocamento presso di lei.
chiede disporsi l'affidamento condiviso, in via subordinata mantenersi _1 l'affidamento all'Ente, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Il curatore speciale chiede mantenersi l'affido all'Ente limitatamente alla gestione degli incontri padre-figlio e l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori per le decisioni di maggior interesse in “materia di educazione, istruzione, salute (…)”. Occorre tuttavia precisare che, con memoria di replica depositata in data 13.3.2025, il curatore speciale ha rilevato la persistente presenza di una conflittualità tra le parti ed ha concluso per l'affidamento all'Ente e l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti.
Il Collegio, pur prendendo atto di un miglioramento dei rapporti padre-figlio e che il padre ha seguito il percorso al , risultando negativo da dicembre 2022 per alcool e stupefacenti (cfr. Pt_2 relazione 27.10.2023 trasmessa dai servizi sociali del Comune di ST Sa NN), ritiene che non vi siano allo stato i presupposti per modificare l'attuale regime di affidamento e collocamento in ragione della notevole difficoltà di comunicazione tra le parti e dei rilievi critici espressi dai Servizi Sociali secondo i quali “la fase attuale si configura come un momento di ulteriore cambiamento nel quale si ritiene che il nucleo possa essere ancora sostenuto e accompagnato dagli interventi che i Servizi possono offrire. Il livello di conflittualità tra i genitori e la difficoltà di comunicazione fanno ritenere necessario il mantenimento di un mandato al Servizio che prepari il progressivo ripristino della gestione condivisa del figlio. Rispetto all'esercizio della funzione genitoriale, nello specifico risulta importante che essi riescano nel tempo ad appianare il conflitto legato alla storia di coppia a favore di un clima più sereno, una collaborazione orientata al benessere e all'ascolto dei bisogni evolutivi del figlio. In tal senso, si lavorerà anche sul consolidare la relazione padre-figlio nell'ottica di un
pagina 7 di 12 crescente reinserimento del papà nella routine quotidiana di ” (relazione del Servizi Per_1
Sociali del Comune di ST AN NN aggiornata al 11.12.2024).
Deve essere pertanto confermato l'affidamento all'Ente per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, al termine dei quali l'affido tornerà condiviso e il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
Il collocamento presso la madre del figlio minore legittima l'assegnazione della casa coniugale, sita in ST AN NN - Via F.lli Bandiera n.202, a . Parte_1
Per quanto riguarda le modalità di visita padre - figlio, si osserva quanto segue.
Il curatore speciale, all'udienza del 22.2.2024, ha precisato che il minore vorrebbe Per_1 trascorrere maggior tempo con il padre ed evidenziato a tal fine il parere favorevole degli operatori di spazio neutro.
La ricorrente, alla stessa udienza, ha dichiarato di essere favorevole ad un ampliamento degli incontri purché in presenza degli educatori.
Il resistente chiede un ampliamento delle visite rimettendosi al Collegio per le relative determinazioni.
E' emerso dalla relazione dei Servizi Sociali (aggiornata al 23.12.2024) che “stante il positivo andamento della relazione tra ed il papà emerso anche nei colloqui con il minore” Per_1
(…) l'Ente affidatario ha ritenuto di ampliare gli incontri in occasione delle festività natalizie (…) si è accolta la richiesta pervenuta dal padre di organizzare un'uscita la domenica 22/12 per visitare il centro di Milano e pranzare insieme a suo figlio, nell'attesa di programmare a gennaio pv un colloquio con i genitori presso il Servizio ove mettere a punto un più ampio calendario di visite”.
Inoltre, “(…) nel mese di novembre (2024) è stato svolto un incontro con le insegnanti di
, le quali hanno rilevato dei miglioramenti sia sul piano comportamentale che Per_1 didattico. Infatti, si sono dette molto liete di ravvisare in un comportamento più Per_1 adeguato, una partecipazione più pertinente e coinvolta, maggiori impegno e responsabilità” (relazione aggiornata al 11.12.2024).
La madre si era inizialmente opposta all'incontro con il padre del 22.12.2024, che poi ha avuto luogo, con l'intervento dei servizi sociali.
Il Collegio, in considerazione dell'evoluzione positiva del percorso paterno e preso atto della volontà di di trascorrere maggior tempo con il padre, ritiene possano essere ampliate Per_1 le modalità degli incontri padre-figlio con facoltà per l'ente affidatario di provvedere ad una rimodulazione;
tuttavia, l'ampliamento dovrà avvenire in modo graduale escludendo inizialmente i pernotti che dovranno essere subordinati al reperimento di una sistemazione abitativa autonoma da parte del resistente e dovranno proseguire i percorsi in atto a cura dei Servizi Sociali;
- relativamente al contributo per il mantenimento del minore, esso deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno, delle risorse economiche di entrambi i genitori. pagina 8 di 12 Nel caso di specie sussiste l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio per Per_1 cui deve essere ricostruita la capacità economica delle parti. ha depositato una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprio datore di Parte_1 lavoro da cui risulta che ha lavorato nell'anno 2023 come lavoratrice domestica ed ha percepito
€ 11.593,92 al netto degli oneri previdenziali, oltre € 589,05 quale anticipazione del trattamento di fine rapporto;
relativamente all'anno 2022 ha percepito un reddito di € 11.528,55 ed € 589,05
a titolo di anticipazione TFR.
Nella comparsa conclusionale allega che, a far data dal mese in corso, è occupata quale addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento, da cui ricava uno stipendio mensile di euro
1.000,00-1.200,00.
Ha altresì depositato una quietanza di pagamento di € 376,10 quale rata del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale relativa al mese di luglio 2022 (pagamento 28 rata su 240 per una durata di anni 20).
All'udienza del 1.2.2023 ha dichiarato con riferimento al marito: “(…) non so quanto guadagni adesso, prima lavorava come muratore alle dipendenze di terzi e guadagnava euro 1.900 mensili. Ha chiesto di poter ritirare gli attrezzi di lavoro dalla casa coniugale. Sto pagando io il mutuo, di euro 400 mensili, gravante sulla casa coniugale”.
Chiede porsi a carico del resistente € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha documentato diversi versamenti a titolo di mantenimento del figlio _1
, anche per le spese straordinarie. Per_1
Ha dichiarato nell'anno 2022 un reddito mensile netto di € 987, ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (CU 2023); nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito netto di € 3.384 corrisposti per n. 56 giorni di lavoro (CU 2024).
All'udienza del 22.2.2024 aveva dichiarato di aver cambiato datore di lavoro. Nella comparsa conclusionale allega che, non avendo più un titolo di soggiorno valido, ha perso il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non può trovare un nuovo impiego. Dal mese di febbraio 2024 percepirebbe un' indennità Naspi il cui importo va diminuendo e l'attuale importo risulterebbe essere poco inferiore ad Euro 1.000,00 mensili ma non ha prodotto alcuna documentazione.
Analoghe dichiarazioni ha reso ai servizi sociali.
All'udienza del 8.6.2023 ha dichiarato di essere ospitato da sua sorella, circostanza confermata anche nella relazione dei servizi sociali.
Si dichiara disponibile a versare € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio, in ragione del collocamento del minore presso la madre e della necessità di provvedere al suo sostentamento quotidiano, rilevato che il resistente ha documentato di avere versato € 300 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) sino al mese di febbraio 2025 così come disposto in sede presidenziale, rilevato altresì che non è stata prodotta alcuna documentazione al fine di valutare la domanda di riduzione del contributo, dispone che _1
versi € 300 mensili a titolo di concorso al mantenimento del minore con
[...] Per_1 decorrenza dal deposito della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 9 di 12 - l'assegno unico familiare va attribuito alla ricorrente in quanto collocataria in via esclusiva.
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 15.11.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- il gratuito patrocinio in favore della ricorrente va revocato per superamento dei limiti reddituali dal mese di gennaio 2024, in quanto nel 2023 ha percepito un reddito imponibile di euro
11.593,92 oltre euro 589,05 per TFR ed euro 1.500 per assegno unico familiare per complessivi euro 13.682,97.
- le spese di lite vanno poste integralmente a carico del resistente, a fronte dell'accoglimento della domanda di addebito, nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate. Va disposta la distrazione in favore dell'erario ad eccezione della fase conclusiva, che dovrà essere rimborsata dal resistente a per la revoca Parte_1 del gratuito patrocinio.
- Le spese del curatore speciale vanno compensate tra le parti, in quanto la necessità della nomina
è dipesa dalla difficoltà dei genitori di sintonizzarsi sui bisogni del figlio, non ultimo la sua richiesta di poter ampliare i tempi di permanenza con il padre, che la madre fatica a comprendere, come è accaduto in occasione dell'incontro del 22.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e che Parte_1 _1 hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 10.9.2013 (trascritto al n. 505 Parte II Serie
C/1 nel registro atti di matrimonio del Comune di Milano anno 2016), con addebito a carico di;
_1
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. affida il figlio minore (nato il [...]) ai servizi sociali del Comune Per_1 competente in relazione alla residenza del minore, attualmente ST AN NN, attuale residenza del minore, per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 3.4.2026 al termine dei quali l'affido tornerà condiviso con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e con incarico di:
- monitorare le condizioni del nucleo;
- proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità di tipo integrato per entrambi i genitori con incontri individuali e congiunti, al fine di promuovere una maggiore condivisione e responsabilizzazione genitoriale e lavorare sulle criticità individuali;
pagina 10 di 12 - attivare i più idonei interventi di sostegno psico-socioeducativo in favore del minore;
- proseguire il percorso in favore della madre che l'aiuti a rielaborare i vissuti emotivi correlati alla storia di violenza riportata e ad acquisire maggiore consapevolezza di sé e del proprio funzionamento all'interno delle relazioni familiari;
- rimodulare gli incontri padre-figlio con maggiore ampliamento e con le tempistiche ritenute maggiormente rispondenti al benessere del minore, escludendo inizialmente i pernotti che dovranno essere subordinati al reperimento da parte del resistente di una sistemazione abitativa autonoma;
Il Servizio Sociale dovrà relazionare in caso di situazioni di pregiudizio per il minore alla
Procura del Tribunale per i Minorenni di Milano;
IV. dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
Per_1
V. assegna la casa coniugale, sita in ST AN NN - Via F.lli Bandiera 202, a
; Parte_1
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del figlio _1
l'importo di euro 250 mensili - annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT - da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese con decorrenza dal mese di aprile 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025;
VII. Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, _1 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio ANitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo pagina 11 di 12 accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre;
IX. revoca il gratuito patrocinio a dal mese di gennaio 2024; Parte_1
X. condanna alla rifusione delle spese e competenze del procedimento, _1 che liquida in euro 2.500 per compensi con distrazione in favore dell'erario e in favore di le spese del presente giudizio per la fase conclusiva (comparsa conclusionale Parte_1
e replica) che liquida in euro 1.600 per compensi, il tutto oltre iva e cpa.
XI. dichiara compensate tra le parti le spese del curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente rel.
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6041/2022 promossa da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], ammessa al gratuito patrocinio, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola Donzelli che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato nella Federazione Russa il 9.1.1982 e _1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Darya Kondratyeva e dell'Avv. Giulia Naboni che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del minore
(C.F. , nato a [...] S. NN il 12.10.2014 ed Persona_1 C.F._3 ivi residente in [...], in persona del Curatore Speciale Avv. Anna Ventura dal quale è rappresentato e difeso come da nomina del G.D. ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 27.12.2024
- 23.12.2024 e 20.12.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli Parte_1 _1 stessi a vivere separati, nel reciproco rispetto, con addebito al marito.
- Disporre l'affido in via esclusiva alla madre del figlio minore , con collocamento presso Per_1 di lei nella residenza anagrafica ove già risiedono, ovvero in ST AN NN (MI), via Fratelli Bandiera n. 202 e con la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali del Comune di ST AN NN dei progetti di supporti al nucleo già avviati.
- In via subordinata: mantenere l'affido all'ente con collocamento del minore presso la madre, con prosecuzione di un progetto di supporti materiali, educativi e psicologici al nucleo familiare.
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale con tutto l'arredo e i suppellettili alla Signora Parte_1
che vi abiterà unitamente al figlio minore.
[...]
- Disporre che il padre, potrà incontrare il figlio minore in spazio neutro e alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilita dai servizi sociali del Comune di ST AN NN (MI), previa valutazione dell'opportunità di una ripresa degli incontri rispetto all'equilibrio psico-fisico del figlio ed altresì previa valutazione della capacità genitoriale del padre.
- Porre a carico del Signor quale contributo al mantenimento del proprio figlio, un _1 assegno mensile non inferiore ad € 300,00, a decorrere dal momento della domanda, da versarsi anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT del costo della vita, oltre il 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche e sportive) che saranno eventualmente da sostenere, come da protocollo adottato dal Tribunale di Monza.
- Con ogni ulteriore provvedimento di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora, ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui in premessa precedute dalla locuzione “Vero che”, scevre di giudizi e/o apprezzamenti. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrario rejectis,
In via principale:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. Disporre l'affidamento condiviso del minore , nato a [...] il Persona_1 12.10.2014, o in subordine, mantenere l'affidamento del minore all'Ente, con collocamento prevalente presso la madre, presso l'immobile di residenza della stessa, sita in ST AN NN (MI), via Fratelli Bandiera n. 202.
3. Disporre l'ampliamento delle modalità delle visite paterne che la S.V. Ill.ma adita riterrà opportune, nel miglior interesse del minore.
pagina 2 di 12
4. Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento Euro 200,00 ogni mese, oltre il
50% delle spese straordinarie.
In ogni caso:
Con spese legali compensate fra le Parti”.
Per il Curatore Speciale:
“In via principale: preso atto del buon andamento degli incontri padre-figlio anche al di fuori dello spazio neutro;
della permanenza della difficoltà di comunicazione tra i genitori col rischio di continuare a coinvolgere il minore nel conflitto, attesi gli interventi predisposti dagli enti e dai professionisti nei confronti dell'intero nucleo familiare, nell'interesse di si chiede: Per_1
- mantenere l'affido di all'ente limitatamente alla gestione degli incontri padre/figlio con Per_1 l'ausilio di un educatore e con facoltà di rimodulazione, meglio rispondente agli interessi del minore, sino alla completa liberalizzazione;
- disporre che possa trascorrere anche intere giornate col padre e pernotti, subordinando Per_1 questi ultimi solo al reperimento, da parte del genitore, di una consona abitazione ove poter accogliere il figlio;
- disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori che dovranno assumere Per_1 congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio in ordine all'educazione, alla salute, all'istruzione ed alla sua crescita, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- mantenere la supervisione ed il monitoraggio dei Servizi Sociali di ST san NN sull'attuazione degli interventi in corso e sulle decisioni che verranno prese dai genitori nell'interesse di;
Per_1
- mantenere il collocamento di presso la madre;
Per_1
- disporre che il Servizio Sociale di ST AN NN attivi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori al fine di aiutarli a comunicare senza coinvolgere nel conflitto Per_1 ancora in essere tra gli adulti ed accompagnarli a prendere le decisioni di maggior interesse per il figlio;
- prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare all'attuazione delle disposizioni che verranno determinate da codesto Tribunale e/o che verranno messe in atto dai Servizi Sociali di ST san NN nell'interesse di . Per_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al 15% S.g.S., IVA e 4% CPA”.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 10.9.2013; Parte_1 _1
- dalla loro unione è nato (12.10.2014); Per_1
- con ricorso depositato in data 15.7.2022, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito a causa delle continue e gravi vessazioni poste in essere dal coniuge, incurante pagina 3 di 12 della presenza del figlio minore;
esponeva, in particolare, di avere subito violenza fisica, psicologica e sessuale per cui si rivolgeva al Centro Antiviolenza Venus di Cinisello Balsamo e richiedeva più volte l'intervento dei Carabinieri i quali - in data 27.2.2022 - procedevano all'arresto del resistente;
veniva attivato il Codice Rosso, disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale ed interessato il Tribunale per i Minorenni di Milano il quale, con decreto provvisorio emesso in data 21.12.2021, disponeva l'affidamento del minore all'Ente con collocamento presso l'abitazione materna, il divieto di convivenza con il padre oltre ad una serie di interventi a tutela del nucleo familiare;
precisava che il marito non contribuiva alle esigenze familiari e si disinteressava del figlio sia sotto il profilo genitoriale sia sotto il profilo economico;
infine, ricostruiva le condizioni patrimoniali delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- con memoria depositata in data 29.5.2023, si costituiva il quale, in via _1 preliminare, eccepiva la nullità della notifica degli atti introduttivi in quanto eseguita presso il luogo di residenza in un periodo in cui era sottoposto alla misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa coniugale;
riconosceva “di aver commesso degli errori e di volersi dedicare al benessere e alla crescita di ”, precisava di avere concorso alle Per_1 esigenze familiari ed alle necessità del figlio, di provvedere al suo mantenimento versando €
300 mensili a far tempo dal provvedimento presidenziale;
esponeva di avere difficoltà economiche dovendo contribuire anche al mantenimento di una figlia nata da altra relazione ed alle spese per alcune terapie mediche nell'interesse del padre, residente in [...], non coperte dal servizio sanitario;
infine, ricostruiva le condizioni economiche delle parti e rassegnava le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, confermava il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, disponeva la trasmissione da parte dell'ente affidatario di una relazione aggiornata in merito agli accertamenti svolti ed agli interventi in favore del nucleo familiare, evidenziando ogni elemento utile ai fini dell'affidamento e delle facoltà di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'importo di € 300 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. per il proseguio del procedimento ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- alla successiva udienza tenutasi in data 8.6.2023, il G.I. ravvisava la necessità di nominare un curatore speciale nell'interesse del minore “in quanto i genitori non appaiono, allo Per_1 stato, in grado di rappresentare in modo adeguato l'interesse del minore in sede processuale”, disponeva la prosecuzione degli incontri in spazio neutro tra padre e figlio, incaricava i Servizi Sociali del Comune di ST AN NN di attivare un percorso in favore della ricorrente finalizzato a rielaborare i vissuti emotivi correlati alla storia di violenza, richiedeva la trasmissione di una relazione di aggiornamento con riferimento anche al SERD in merito al percorso intrapreso da;
infine, assegnava alle parti i termini per il deposito delle _1 memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
- con memoria depositata in data 7.7.2023, si costituiva il curatore speciale Avv. Anna Ventura;
ricostruiva la vicenda familiare ed evidenziava che il minore era stato suo malgrado vittima di violenza assistita quale “spettatore e testimone” dei comportamenti violenti del padre, riferiva pagina 4 di 12 di avere incontrato in presenza degli operatori dei Servizi Sociali ed apprendeva la Per_1 sua volontà di continuare a vedere il padre in spazio neutro;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- con ordinanza emessa in data 15.11.2023, il G.I. rigettava le istanze istruttorie, disponeva la trasmissione di una relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali in merito all'andamento dei rapporti padre - figlio ed aggiornava l'udienza per verificare l'opportunità di un eventuale ampliamento delle visite paterne;
- all'udienza del 22.2.2024, il G.I. disponeva un graduale ampliamento degli incontri padre-figlio ed ordinava alle parti di aggiornare la propria documentazione reddituale;
ritenuta la causa matura per la decisione, aggiornava l'udienza per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.; rilevato che:
- relativamente all'eccezione preliminare di nullità della notifica degli atti introduttivi sollevata dal resistente in comparsa di costituzione, si osserva che la notificazione (anche se nulla) non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale qualora il destinatario della notifica si costituisca verificandosi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto. Le cc.dd. sentenze gemelle emesse dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, nn. 14916 e 14917 del 20.72016, hanno infatti chiarito che“il luogo in cui la notificazione viene eseguita non costituisce elemento costitutivo essenziale dell'atto; da tanto consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, non causano l'inesistenza della notifica, ma ricadono sempre nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo”.
Nel caso di specie, si è costituito articolando compiutamente la propria difesa ed _1 avvalendosi delle facoltà processuali anche di natura istruttoria attraverso, per esempio, il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ha reso dichiarazioni in udienza ed ha rassegnato le proprie conclusioni senza alcun “sacrificio” delle proprie posizioni difensive. L'eccezione non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. L'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno pagina 5 di 12 manifestato alcuna volontà di riconciliazione inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (che, nella specie, non sono stati nemmeno allegati). In tal senso Cass. 7321/2005,
Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Nel caso in esame, la ricorrente ha ampiamente dimostrato di avere subito violenze fisiche, psicologiche e morali da parte del marito.
ha depositato la seguente documentazione: “verbale di ricezione denuncia orale” Parte_1 del 2.11.2021; “verbale di arresto obbligatorio in flagranza di reato” del 27.2.2022; “verbale di perquisizione personale” del 27.2.2022 da cui è emerso il possesso da parte del resistente di sostanze stupefacenti;
“verbale di sommarie informazioni testimoniali” rese dalla ricorrente in data 20.10.2021 - 30.10.2021 e 27.2.2022; “verbale di integrazione di ricezione denuncia orale” del 19.2.2022; “relazione di servizio” del 20.10.2021 e 17.2.2022.
Ha altresì depositato un referto di P.S. c/o Ospedale di ST AN NN del 20.10.2021 da cui risulta una diagnosi di “maltrattamento di adulto” a seguito di “trauma contusivo braccio destro e sinistro - trauma contusivo emitorace sinistro -trauma contusivo rachide cervicale” ed una prognosi di dieci giorni salvo complicazioni; relazione Centro Antiviolenza Mittatron - Venus del 3.11.2021 inviata alla Stazione Carabinieri di ST AN NN con espressa richiesta di adozione di misure di protezione del nucleo familiare;
provvedimento di applicazione della misura cautelare personale dell'“allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa”; decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 20.12.2021 relativo all'affidamento all'Ente del minore con restrizioni in merito alle frequentazioni padre- figlio.
Il resistente ha depositato sentenza penale n. 372/23 emessa dal Tribunale di Monza in data
29.3.2023 con la quale è stato recepito il patteggiamento ad una condanna a pena detentiva per anni due (pena sospesa subordinata “alla partecipazione a specifico percorso di recupero”) per i reati di lesioni personali e maltrattamenti con cadenza abituale nei confronti del coniuge (“atti di violenza fisica e psicologica, costrizioni ad intrattenere rapporti intimi, percosse”).
pagina 6 di 12 La violazione degli obblighi coniugali ed in particolare le condotte violente da parte di _1
, anche in relazione alle modalità ed alla durata delle stesse, legittimano l'addebito al
[...] marito della separazione in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale.
La domanda di addebito merita pertanto accoglimento;
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010). chiede disporsi l'affidamento in via esclusiva del minore , in via Parte_1 Per_1 subordinata mantenersi l'affidamento all'Ente, con collocamento presso di lei.
chiede disporsi l'affidamento condiviso, in via subordinata mantenersi _1 l'affidamento all'Ente, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Il curatore speciale chiede mantenersi l'affido all'Ente limitatamente alla gestione degli incontri padre-figlio e l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori per le decisioni di maggior interesse in “materia di educazione, istruzione, salute (…)”. Occorre tuttavia precisare che, con memoria di replica depositata in data 13.3.2025, il curatore speciale ha rilevato la persistente presenza di una conflittualità tra le parti ed ha concluso per l'affidamento all'Ente e l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti.
Il Collegio, pur prendendo atto di un miglioramento dei rapporti padre-figlio e che il padre ha seguito il percorso al , risultando negativo da dicembre 2022 per alcool e stupefacenti (cfr. Pt_2 relazione 27.10.2023 trasmessa dai servizi sociali del Comune di ST Sa NN), ritiene che non vi siano allo stato i presupposti per modificare l'attuale regime di affidamento e collocamento in ragione della notevole difficoltà di comunicazione tra le parti e dei rilievi critici espressi dai Servizi Sociali secondo i quali “la fase attuale si configura come un momento di ulteriore cambiamento nel quale si ritiene che il nucleo possa essere ancora sostenuto e accompagnato dagli interventi che i Servizi possono offrire. Il livello di conflittualità tra i genitori e la difficoltà di comunicazione fanno ritenere necessario il mantenimento di un mandato al Servizio che prepari il progressivo ripristino della gestione condivisa del figlio. Rispetto all'esercizio della funzione genitoriale, nello specifico risulta importante che essi riescano nel tempo ad appianare il conflitto legato alla storia di coppia a favore di un clima più sereno, una collaborazione orientata al benessere e all'ascolto dei bisogni evolutivi del figlio. In tal senso, si lavorerà anche sul consolidare la relazione padre-figlio nell'ottica di un
pagina 7 di 12 crescente reinserimento del papà nella routine quotidiana di ” (relazione del Servizi Per_1
Sociali del Comune di ST AN NN aggiornata al 11.12.2024).
Deve essere pertanto confermato l'affidamento all'Ente per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, al termine dei quali l'affido tornerà condiviso e il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
Il collocamento presso la madre del figlio minore legittima l'assegnazione della casa coniugale, sita in ST AN NN - Via F.lli Bandiera n.202, a . Parte_1
Per quanto riguarda le modalità di visita padre - figlio, si osserva quanto segue.
Il curatore speciale, all'udienza del 22.2.2024, ha precisato che il minore vorrebbe Per_1 trascorrere maggior tempo con il padre ed evidenziato a tal fine il parere favorevole degli operatori di spazio neutro.
La ricorrente, alla stessa udienza, ha dichiarato di essere favorevole ad un ampliamento degli incontri purché in presenza degli educatori.
Il resistente chiede un ampliamento delle visite rimettendosi al Collegio per le relative determinazioni.
E' emerso dalla relazione dei Servizi Sociali (aggiornata al 23.12.2024) che “stante il positivo andamento della relazione tra ed il papà emerso anche nei colloqui con il minore” Per_1
(…) l'Ente affidatario ha ritenuto di ampliare gli incontri in occasione delle festività natalizie (…) si è accolta la richiesta pervenuta dal padre di organizzare un'uscita la domenica 22/12 per visitare il centro di Milano e pranzare insieme a suo figlio, nell'attesa di programmare a gennaio pv un colloquio con i genitori presso il Servizio ove mettere a punto un più ampio calendario di visite”.
Inoltre, “(…) nel mese di novembre (2024) è stato svolto un incontro con le insegnanti di
, le quali hanno rilevato dei miglioramenti sia sul piano comportamentale che Per_1 didattico. Infatti, si sono dette molto liete di ravvisare in un comportamento più Per_1 adeguato, una partecipazione più pertinente e coinvolta, maggiori impegno e responsabilità” (relazione aggiornata al 11.12.2024).
La madre si era inizialmente opposta all'incontro con il padre del 22.12.2024, che poi ha avuto luogo, con l'intervento dei servizi sociali.
Il Collegio, in considerazione dell'evoluzione positiva del percorso paterno e preso atto della volontà di di trascorrere maggior tempo con il padre, ritiene possano essere ampliate Per_1 le modalità degli incontri padre-figlio con facoltà per l'ente affidatario di provvedere ad una rimodulazione;
tuttavia, l'ampliamento dovrà avvenire in modo graduale escludendo inizialmente i pernotti che dovranno essere subordinati al reperimento di una sistemazione abitativa autonoma da parte del resistente e dovranno proseguire i percorsi in atto a cura dei Servizi Sociali;
- relativamente al contributo per il mantenimento del minore, esso deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno, delle risorse economiche di entrambi i genitori. pagina 8 di 12 Nel caso di specie sussiste l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio per Per_1 cui deve essere ricostruita la capacità economica delle parti. ha depositato una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprio datore di Parte_1 lavoro da cui risulta che ha lavorato nell'anno 2023 come lavoratrice domestica ed ha percepito
€ 11.593,92 al netto degli oneri previdenziali, oltre € 589,05 quale anticipazione del trattamento di fine rapporto;
relativamente all'anno 2022 ha percepito un reddito di € 11.528,55 ed € 589,05
a titolo di anticipazione TFR.
Nella comparsa conclusionale allega che, a far data dal mese in corso, è occupata quale addetta alle vendite in un negozio di abbigliamento, da cui ricava uno stipendio mensile di euro
1.000,00-1.200,00.
Ha altresì depositato una quietanza di pagamento di € 376,10 quale rata del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale relativa al mese di luglio 2022 (pagamento 28 rata su 240 per una durata di anni 20).
All'udienza del 1.2.2023 ha dichiarato con riferimento al marito: “(…) non so quanto guadagni adesso, prima lavorava come muratore alle dipendenze di terzi e guadagnava euro 1.900 mensili. Ha chiesto di poter ritirare gli attrezzi di lavoro dalla casa coniugale. Sto pagando io il mutuo, di euro 400 mensili, gravante sulla casa coniugale”.
Chiede porsi a carico del resistente € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha documentato diversi versamenti a titolo di mantenimento del figlio _1
, anche per le spese straordinarie. Per_1
Ha dichiarato nell'anno 2022 un reddito mensile netto di € 987, ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (CU 2023); nell'anno 2023 ha dichiarato un reddito netto di € 3.384 corrisposti per n. 56 giorni di lavoro (CU 2024).
All'udienza del 22.2.2024 aveva dichiarato di aver cambiato datore di lavoro. Nella comparsa conclusionale allega che, non avendo più un titolo di soggiorno valido, ha perso il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non può trovare un nuovo impiego. Dal mese di febbraio 2024 percepirebbe un' indennità Naspi il cui importo va diminuendo e l'attuale importo risulterebbe essere poco inferiore ad Euro 1.000,00 mensili ma non ha prodotto alcuna documentazione.
Analoghe dichiarazioni ha reso ai servizi sociali.
All'udienza del 8.6.2023 ha dichiarato di essere ospitato da sua sorella, circostanza confermata anche nella relazione dei servizi sociali.
Si dichiara disponibile a versare € 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio, in ragione del collocamento del minore presso la madre e della necessità di provvedere al suo sostentamento quotidiano, rilevato che il resistente ha documentato di avere versato € 300 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie) sino al mese di febbraio 2025 così come disposto in sede presidenziale, rilevato altresì che non è stata prodotta alcuna documentazione al fine di valutare la domanda di riduzione del contributo, dispone che _1
versi € 300 mensili a titolo di concorso al mantenimento del minore con
[...] Per_1 decorrenza dal deposito della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 9 di 12 - l'assegno unico familiare va attribuito alla ricorrente in quanto collocataria in via esclusiva.
- per quel che concerne le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, deve essere integralmente richiamato il provvedimento emesso in data 15.11.2023 e confermato il rigetto di quelle non ammesse per le motivazioni ivi indicate;
- il gratuito patrocinio in favore della ricorrente va revocato per superamento dei limiti reddituali dal mese di gennaio 2024, in quanto nel 2023 ha percepito un reddito imponibile di euro
11.593,92 oltre euro 589,05 per TFR ed euro 1.500 per assegno unico familiare per complessivi euro 13.682,97.
- le spese di lite vanno poste integralmente a carico del resistente, a fronte dell'accoglimento della domanda di addebito, nella misura liquidata come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate. Va disposta la distrazione in favore dell'erario ad eccezione della fase conclusiva, che dovrà essere rimborsata dal resistente a per la revoca Parte_1 del gratuito patrocinio.
- Le spese del curatore speciale vanno compensate tra le parti, in quanto la necessità della nomina
è dipesa dalla difficoltà dei genitori di sintonizzarsi sui bisogni del figlio, non ultimo la sua richiesta di poter ampliare i tempi di permanenza con il padre, che la madre fatica a comprendere, come è accaduto in occasione dell'incontro del 22.12.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale tra e che Parte_1 _1 hanno contratto matrimonio in Ucraina in data 10.9.2013 (trascritto al n. 505 Parte II Serie
C/1 nel registro atti di matrimonio del Comune di Milano anno 2016), con addebito a carico di;
_1
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. affida il figlio minore (nato il [...]) ai servizi sociali del Comune Per_1 competente in relazione alla residenza del minore, attualmente ST AN NN, attuale residenza del minore, per 24 mesi ai sensi dell'art. 5bis L. 184/83, quindi fino al 3.4.2026 al termine dei quali l'affido tornerà condiviso con limitazione della responsabilità genitoriale per le decisioni relative all'educazione, istruzione, salute e con incarico di:
- monitorare le condizioni del nucleo;
- proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità di tipo integrato per entrambi i genitori con incontri individuali e congiunti, al fine di promuovere una maggiore condivisione e responsabilizzazione genitoriale e lavorare sulle criticità individuali;
pagina 10 di 12 - attivare i più idonei interventi di sostegno psico-socioeducativo in favore del minore;
- proseguire il percorso in favore della madre che l'aiuti a rielaborare i vissuti emotivi correlati alla storia di violenza riportata e ad acquisire maggiore consapevolezza di sé e del proprio funzionamento all'interno delle relazioni familiari;
- rimodulare gli incontri padre-figlio con maggiore ampliamento e con le tempistiche ritenute maggiormente rispondenti al benessere del minore, escludendo inizialmente i pernotti che dovranno essere subordinati al reperimento da parte del resistente di una sistemazione abitativa autonoma;
Il Servizio Sociale dovrà relazionare in caso di situazioni di pregiudizio per il minore alla
Procura del Tribunale per i Minorenni di Milano;
IV. dispone il collocamento del figlio minore presso la madre;
Per_1
V. assegna la casa coniugale, sita in ST AN NN - Via F.lli Bandiera 202, a
; Parte_1
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di mantenimento del figlio _1
l'importo di euro 250 mensili - annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT - da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese con decorrenza dal mese di aprile 2025 per dodici mensilità all'anno. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025;
VII. Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese mediche, _1 scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio ANitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo pagina 11 di 12 accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VIII. dispone che l'assegno unico familiare sia percepito per intero dalla madre;
IX. revoca il gratuito patrocinio a dal mese di gennaio 2024; Parte_1
X. condanna alla rifusione delle spese e competenze del procedimento, _1 che liquida in euro 2.500 per compensi con distrazione in favore dell'erario e in favore di le spese del presente giudizio per la fase conclusiva (comparsa conclusionale Parte_1
e replica) che liquida in euro 1.600 per compensi, il tutto oltre iva e cpa.
XI. dichiara compensate tra le parti le spese del curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente rel.
Dott. Carmen Arcellaschi
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