Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/1986, n. 4231
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Sentenza 25 giugno 1986

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I benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 del 1970 operano, ai fini della liquidazione dell'indennità d'anzianità, nei limiti di cui all'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, norma che vale a fissare la base di calcolo dell'indennità suddetta non solo per quanto attiene all'aliquota di computo come pari a 1/12 dell'80% dello stipendio, ma anche per la Determinazione dello stipendio stesso da intendersi come l'ammontare delle somme corrisposte mensilmente per dodici mesi a tale titolo, con esclusione quindi di ogni voce retributiva con cadenza diversa da quella mensile. Ne' a tale interpretazione è di ostacolo l'inclusione della tredicesima mensilità nel computo dell'indennità di buonuscita degli statali, prevista dalla legge 20 marzo 1980 n. 75, attesa la natura recettizia del rinvio effettuato dalla legge n. 824 del 1971, per cui la norma richiamata (ossia l'art. 1 del d.P.R. n. 759 citato) rimane insensibile alle successive modifiche, che non sono quindi estensibili alle attribuzioni patrimoniali correlate all'anzianità fittizia riconosciuta dalla citata legge sui benefici combattentistici. ( V 960/84, mass n 433154; ( V 812/84, mass n 433035).*

In tema di benefici combattentistici per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta - in relazione alla quale deve essere liquidata l'indennità di anzianità - deve intendersi, secondo il disposto dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, quella eventualmente conferibile nell'ambito ed in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - in relazione ai benefici combattentistici invocati da un dirigente di banca - aveva ritenuto che la carriera di dirigente culminasse con il grado di direttore di Sede, come previsto dal CCNL 18 febbraio 1974 di categoria, mentre i gradi di dirigenti centrali, previsti dall'ordinamento interno della banca, non rappresentavano un ulteriore sviluppo della carriera predetta, bensì attenevano unicamente alla disciplina del rapporto organico e della gerarchia tra i vari uffici). ( V 1181/84, mass n 433320; ( V 960/84, mass n 433152).*

I benefici combattentistici previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 non possono trovare applicazione nel caso di trattamenti pensionistici semplicemente aggiuntivi di quelli obbligatori, quale - nella specie - il fondo pensioni per il personale della banca nazionale del lavoro, atteso che essi operano limitatamente agli istituti tipici del trattamento di quiescenza e di fine rapporto che dallo stato e dagli enti pubblici sia dovuto ai loro dipendenti. ( V 5736/85, mass n 442928; ( V 7454/83, mass n 432070).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/1986, n. 4231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4231
    Data del deposito : 25 giugno 1986

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