Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/06/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02825/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2022, proposto da LO GA ZI e IG ZI, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Ragosta, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano (NA) e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giuseppe.ragosta@pecavvocatinola.it;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Andreoli con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura civica in San Giuseppe Vesuviano, piazza Elena d’Aosta 1 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. vincenzo.andreoli@legalmail.it;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 3 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti la demolizione delle opere ivi descritte e costruite in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica sul fondo individuato catastalmente al foglio n. 6, particella n. 1734.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 3 del 5 aprile 2022, notificata il successivo giorno 13, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto ad LO GA ZI a IG ZI la demolizione delle seguenti opere edificate sul fondo individuato catastalmente al foglio n. 6, particella n. 1734, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica: a) un ampliamento del corpo di fabbrica in ferro e lamiera posto sul lato sud ed avente una superficie di circa mq 82,00 e un volume di mc 282,00; b) una tettoia in ferro sul lato ovest di circa mq 56,00; c) un’ulteriore tettoia nell’area parcheggio antistante il fabbricato e costruita in ferro e lamiera grecata avente una superficie di circa mq 11,20; d) una struttura in ferro priva di copertura di circa mq 86,13 posta nell’area parcheggio; e) un locale tecnico nell’area parcheggio realizzato in ferro e muratura su soletta di cemento esteso per circa mq 8,50 e con un volume di circa mc 18,00;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 18 maggio 2022 e depositato il 7 giugno 2022, A.G.A. e L.A. hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 1-3, l. 7 agosto 1990 n. 241, 3, 9, 31, 33 e 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326, della l. reg. 27 giugno 1987 n. 35, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del principio di buon andamento, oltre a eccesso di potere, perché per le opere di cui è stata ingiunta la demolizione sarebbero state presentate le istanze di condono allibrate ai prot. nn. 34644, 64656 e 34647 del 18 novembre 2004 che non sono mai state esitate, sì che l’amministrazione non poteva emettere alcun ordine di demolizione in relazione ad esse;
II) violazione degli artt. 97 Cost., 3, l. n. 241 del 1990, 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001, oltre a eccesso di potere, perché la costruzione delle strutture di cui è stata ingiunta la demolizione non richiederebbe il previo rilascio di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, avendo esse funzione meramente pertinenziale e non essendo idonee a generare volumi;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia infondato sotto il profilo probatorio perché, come si apprende dalla lettura del provvedimento impugnato e dalle difese articolate dall’amministrazione nella memoria del 25 luglio 2022, che non sono state sul punto ulteriormente contestate dai ricorrenti nel quadro della successiva attività difensiva, gli abusi di cui è stata ingiunta la demolizione sono diversi da quelli cui si riferiscono le prefate istanze di sanatoria del 18 novembre 2004, essendo stati commessi in epoca successiva;
Dato atto che il secondo ordine di censure si riferisce propriamente alle sole tettoie a copertura di mezzi e materiali da lavoro aperte su tre lati e non anche agli altri manufatti di cui è stata ordinata la demolizione, per sostenere la legittimità urbanistico-edilizia dei quali non sono spese particolari argomentazioni e che, pertanto, debbono ritenersi privi dei necessari titoli abilitativi;
Considerato che il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia è necessario quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio, mentre l’installazione di tale manufatto è sottratta al regime autorizzativo de quo “ ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile ” cui accede (Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2024 n. 9054; sez. VI, 27 gennaio 2021 n. 813);
Considerato che il provvedimento gravato dà conto dell’esistenza due tettoie di apprezzabili dimensioni (l’una collocata sul lato ovest di mq 56,00 e l’altra nell’area parcheggio di mq 11,20) che non disvelano una finalità di mero arredo, riparo e protezione del fabbricato cui accedono, con la conseguenza che la loro legittima costruzione richiede il previo rilascio del permesso costruire e dell’autorizzazione paesaggistica;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia infondato e da rigettare;
Ritenuto che il regime delle spese di lite possa seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO