CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, pubblicata in data 10 aprile
2024, contraddistinta dal n. 1127/2024, iscritto al n. 4996/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale ,rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Luigi Carbone (codice fiscale C.F._2
-appellante-
E
Controparte_1 2
-appellati- Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza del 27 maggio 2025 notificato l'11 novembre 2024, nei confronti di e di Controparte_1
, proponeva appello avverso la Controparte_2 Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Nola Prima Sezione Civile n.
1127/2024, pubblicata il 10 aprile 2024.
Non si costituivano gli appellati.
All'udienza del 29 maggio 2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano
(recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata dal Consigliere Istruttore innanzi a sé all' udienza del 5
giugno 2025, ai sensi degli artt. 181 – 352 c.p.c., per la rimessione in decisione, senza i termini di legge.
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. Il
Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 29 maggio 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181- 352 c.p.c. al 5 giugno 2025 - le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 5 giugno 2025 sono appunto maturati i presupposti per
2 3
disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2016 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
3 4
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e , avverso Controparte_1 Controparte_2
la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, n.
1127/2024, pubblicata il 10 aprile 2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
4