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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1788/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, vertente tra:
(nata KO) (C.F ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Esbardo;
- ricorrente -
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.9.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 1.8.1990, in Albania, aveva contratto matrimonio con CP_1
[...
, come risulta dall'atto di matrimonio oggetto di traduzione giurata ed allegato al proprio fascicolo di parte;
b) dall'unione erano nate due figlie il 31.07.1991 e Persona_1 Per_2
il 29.04.1999), oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) con
[...]
sentenza n. 812/2022 - pubblicata in data 17.6.2022 e pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in seno al procedimento rubricato al n. 430/2018 R.G. in applicazione della disposizione di cui all'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 - era stata dichiarata la separazione personale dei predetti coniugi;
d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Albania (Z.Gj.C.Bilishit akt 78) il 1 agosto 1990 tra la sig.ra (nata Parte_1
KO) e il sig. e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di CP_1 procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. Vittoria di spese ed onorario”.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.4.2025, il Giudice delegato - preso atto, da un lato, dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente e, dall'altro, della dichiarazione della ricorrente di non volersi riconciliare
- ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, previo invito alla parte presente di discutere oralmente, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda azionata da parte ricorrente è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione personale tra i coniugi intercorsa ed essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a dodici mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 26.6.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 430-18
R.G..
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Solo per completezza d'analisi va ribadito, in linea con quanto già condivisibilmente statuito dall'intestato Tribunale nella sopra richiamata sentenza di separazione, che nessun dubbio sussiste sulla giurisdizione dell'adìto Tribunale a conoscere dell'odierna domanda.
Infatti, i criteri dettati dall'art. 3 lett. a) del Regolamento n. 2201/2003 trovano applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza europea: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n.
2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto
Regolamento” (v. Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, c. Persona_3 Per_4
).
[...]
Anche i cittadini di Paesi terzi, residenti in uno Stato membro, sono soggetti ai criteri di competenza giurisdizionale previsti dal Regolamento, indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori, che restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno
Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5.
In ordine alla legge applicabile, opera l'art. 8 del Reg. UE n. 1259/2010 (recante disposizioni relative all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale), con conseguente applicazione della legge italiana, quale legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi e del luogo di residenza di entrambi i coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio e del contegno non oppositivo tenuto dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1788/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente.
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.8.1990, in Albania, da
[...]
(nata KO, nata a Lac, in [...], il [...]) e (nato a [...], in Pt_1 CP_1
Albania, il 22.12.1963).
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica e non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per le annotazioni e le incombenze di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1788/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per lo scioglimento del matrimonio”, vertente tra:
(nata KO) (C.F ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carlo Esbardo;
- ricorrente -
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- resistente contumace -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.9.2024 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 1.8.1990, in Albania, aveva contratto matrimonio con CP_1
[...
, come risulta dall'atto di matrimonio oggetto di traduzione giurata ed allegato al proprio fascicolo di parte;
b) dall'unione erano nate due figlie il 31.07.1991 e Persona_1 Per_2
il 29.04.1999), oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) con
[...]
sentenza n. 812/2022 - pubblicata in data 17.6.2022 e pronunciata dal Tribunale di Castrovillari in seno al procedimento rubricato al n. 430/2018 R.G. in applicazione della disposizione di cui all'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 - era stata dichiarata la separazione personale dei predetti coniugi;
d) da allora i coniugi non si sono più riconciliati e la separazione si è protratta fino ad oggi, con definitiva preclusione di ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Albania (Z.Gj.C.Bilishit akt 78) il 1 agosto 1990 tra la sig.ra (nata Parte_1
KO) e il sig. e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di CP_1 procedere alle dovute annotazioni ed incombenze. Vittoria di spese ed onorario”.
Nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso, il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.4.2025, il Giudice delegato - preso atto, da un lato, dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione in ragione della mancata costituzione in giudizio del resistente e, dall'altro, della dichiarazione della ricorrente di non volersi riconciliare
- ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, previo invito alla parte presente di discutere oralmente, non essendovi necessità di alcun approfondimento istruttorio.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda azionata da parte ricorrente è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che, nel caso di specie, risulta integrata l'ipotesi di cui all'art. 3, n.
2), lettera b) della l. n. 898/70, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione personale tra i coniugi intercorsa ed essendo ampiamente decorso il termine di legge (pari a dodici mesi) computato dalla data di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione esperito in data 26.6.2018 in sede di giudizio di separazione rubricato al n. 430-18
R.G..
D'altra parte, risultando pacifico che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non hanno mai più ripreso la convivenza, né si è tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale, lo stato di separazione - in mancanza di provata eccezione di segno contrario - deve ritenersi ininterrotto, sicché non può che concludersi per la sussistenza dei presupposti legittimanti l'invocata pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Solo per completezza d'analisi va ribadito, in linea con quanto già condivisibilmente statuito dall'intestato Tribunale nella sopra richiamata sentenza di separazione, che nessun dubbio sussiste sulla giurisdizione dell'adìto Tribunale a conoscere dell'odierna domanda.
Infatti, i criteri dettati dall'art. 3 lett. a) del Regolamento n. 2201/2003 trovano applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedano abitualmente nel territorio dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza europea: la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento n.
2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti dal detto
Regolamento” (v. Corte giust., 29 novembre 2007 n. 68, c. C-68/07, c. Persona_3 Per_4
).
[...]
Anche i cittadini di Paesi terzi, residenti in uno Stato membro, sono soggetti ai criteri di competenza giurisdizionale previsti dal Regolamento, indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori, che restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno
Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5.
In ordine alla legge applicabile, opera l'art. 8 del Reg. UE n. 1259/2010 (recante disposizioni relative all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale), con conseguente applicazione della legge italiana, quale legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi e del luogo di residenza di entrambi i coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio e del contegno non oppositivo tenuto dal resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1788/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del resistente.
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.8.1990, in Albania, da
[...]
(nata KO, nata a Lac, in [...], il [...]) e (nato a [...], in Pt_1 CP_1
Albania, il 22.12.1963).
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica e non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per le annotazioni e le incombenze di competenza.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola