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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR NT Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEL VERME ANGELA, elettivamente domiciliato in presso il predetto difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. VITAGLIANO CARMINE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/1/2024, proponeva Parte_1 domanda di separazione giudiziale, a seguito del matrimonio concordatario contratto il 02/9/2019 con , Controparte_1 regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Agropoli, anno 2019, n. 37, p. 2S, serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale. Dalla loro unione era nato un figlio:
(nato ad [...], il [...]). Persona_1
Il ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 7/5/2024, rilevata la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla resistente, la causa veniva rinviata per consentire la regolare notifica nel rispetto dei termini a comparire.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa del 13/6/2024 si costituiva in giudizio , la quale contestava la Controparte_1 prospettazione del ricorrente, chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nella propria comparsa, con addebito a carico del marito.
All'udienza del 05/07/2024, rilevata l'inconciliabilità, il Giudice si riservava per rendere i provvedimenti temporanei ed urgenti, successivamente resi con ordinanza emessa a seguito della riserva. Con la medesima ordinanza, il Giudice si riservava di relazionare al
Collegio per la pronuncia parziale relativa al solo stato, a seguito di apposita richiesta delle parti.
Tale pronuncia veniva emessa in data 13/10/2024 e, nella stessa data, veniva emessa altresì l'ordinanza di prosecuzione del giudizio per le pronunce accessorie.
All'udienza del 22/7/2025, le parti, rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle condizioni contenute nell'accordo depositato, rinunciando alla richiesta di mantenimento, formulata dalla resistente, e alle ulteriori eccezioni.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1. Il figlio minore nato ad [...] il [...], è affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Agropoli alla C.da Marrota;
2. i genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore;
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun genitore, separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
con riguardo alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo.
4. la casa familiare sita in Agropoli alla c.da Marrota resta assegnata alla Sig.ra che ne è l'esclusiva proprietaria ed a carico della CP_1 quale resteranno tutti gli oneri di conduzione della stessa.
5. i coniugi si impegnano a garantire che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, garantendo, altresì, che gli stessi conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6. i genitori, assumendosi le proprie responsabilità, cercheranno, mettendo da parte rancori ed incomprensioni, di giungere ad un dialogo costruttivo e ad una sana collaborazione nell'interesse preminente del proprio figlio, non ostacolando in alcun modo e per nessuna ragione il rapporto del minore con ciascuno di loro;
7. In ordine alle nuove situazioni familiari che si concretizzeranno per ciascuno dei genitori, entrambe concordemente stabiliscono, nel bene esclusivo del figlio minore che lo stesso inizi a frequentare gli eventuali compagni dei genitori solo successivamente all'istaurazione di una convivenza, avendo l'accortezza di introdurre l'eventuale compagna o compagno in modo graduale senza ledere la sensibilità del minore, fino poi ad istaurare un rapporto stabile anche con il minore.
8. Il Sig. terrà con sé il piccolo nei giorni di Parte_1 Per_1 martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 19,00 alle ore 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore;
il minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 21,00, durante il periodo delle Festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co -residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il papà, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 Maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà con la madre i giorni dell'onomastico e del compleanno nonché della festa della mamma e trascorrerà con il padre i giorni dell'onomastico del compleanno e della festa del Papà.
9. il sig. allo stato impiegato, si impegna a versare una Parte_1 quota di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, ove previamente concordate o documentate ed urgenti, oltre alla quota dell'assegno familiare che la
Sig.ra già percepisce per intero. CP_1
Di seguito si riportano elencazione delle spese ordinarie e straordinarie: Spese ordinarie: spese alimentari e per la persona, utenze (acqua, luce, gas ecc.), medicinali da banco, spese di piccola cancelleria, spese scolastiche giornaliere;
spese di vestiario base, ricariche telefoniche, carburante, attività ricreative come feste, cinema ecc.
Spese straordinarie: Spese vestiario (extra), spese scolastiche (libri, tasse, corsi per lingue straniere, gite, viaggi studio), spese sanitarie (analisi cliniche ed esami diagnostici, visite specialistiche ed eventuale acquisto di occhiali, apparecchio ortodontico, interventi chirurgici ecc.); spese per attività sportive e relative attrezzature (abbonamento, abbigliamento, tasse gare e trasferte); spese per feste di compleanno, comunione, servizio fotografico;
acquisto di computer, telefonino;
patente di guida;
10. La Sig.ra rinuncia al mantenimento per sé.”. CP_1
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore Per_1
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia e visti gli esiti del giudizio, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto: a) Recepisce le statuizioni accessorie di cui in parte motiva, rese su accordo delle parti;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES IA IR NT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR NT Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 95/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEL VERME ANGELA, elettivamente domiciliato in presso il predetto difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. VITAGLIANO CARMINE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RESISTENTE
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23/1/2024, proponeva Parte_1 domanda di separazione giudiziale, a seguito del matrimonio concordatario contratto il 02/9/2019 con , Controparte_1 regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Agropoli, anno 2019, n. 37, p. 2S, serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale. Dalla loro unione era nato un figlio:
(nato ad [...], il [...]). Persona_1
Il ricorrente rappresentava che il rapporto coniugale si era degradato a causa di continui attriti e incomprensioni tra i coniugi, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedeva, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 7/5/2024, rilevata la nullità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla resistente, la causa veniva rinviata per consentire la regolare notifica nel rispetto dei termini a comparire.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa del 13/6/2024 si costituiva in giudizio , la quale contestava la Controparte_1 prospettazione del ricorrente, chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nella propria comparsa, con addebito a carico del marito.
All'udienza del 05/07/2024, rilevata l'inconciliabilità, il Giudice si riservava per rendere i provvedimenti temporanei ed urgenti, successivamente resi con ordinanza emessa a seguito della riserva. Con la medesima ordinanza, il Giudice si riservava di relazionare al
Collegio per la pronuncia parziale relativa al solo stato, a seguito di apposita richiesta delle parti.
Tale pronuncia veniva emessa in data 13/10/2024 e, nella stessa data, veniva emessa altresì l'ordinanza di prosecuzione del giudizio per le pronunce accessorie.
All'udienza del 22/7/2025, le parti, rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle condizioni contenute nell'accordo depositato, rinunciando alla richiesta di mantenimento, formulata dalla resistente, e alle ulteriori eccezioni.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1. Il figlio minore nato ad [...] il [...], è affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre in Agropoli alla C.da Marrota;
2. i genitori prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore;
3. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun genitore, separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
con riguardo alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo.
4. la casa familiare sita in Agropoli alla c.da Marrota resta assegnata alla Sig.ra che ne è l'esclusiva proprietaria ed a carico della CP_1 quale resteranno tutti gli oneri di conduzione della stessa.
5. i coniugi si impegnano a garantire che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, garantendo, altresì, che gli stessi conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6. i genitori, assumendosi le proprie responsabilità, cercheranno, mettendo da parte rancori ed incomprensioni, di giungere ad un dialogo costruttivo e ad una sana collaborazione nell'interesse preminente del proprio figlio, non ostacolando in alcun modo e per nessuna ragione il rapporto del minore con ciascuno di loro;
7. In ordine alle nuove situazioni familiari che si concretizzeranno per ciascuno dei genitori, entrambe concordemente stabiliscono, nel bene esclusivo del figlio minore che lo stesso inizi a frequentare gli eventuali compagni dei genitori solo successivamente all'istaurazione di una convivenza, avendo l'accortezza di introdurre l'eventuale compagna o compagno in modo graduale senza ledere la sensibilità del minore, fino poi ad istaurare un rapporto stabile anche con il minore.
8. Il Sig. terrà con sé il piccolo nei giorni di Parte_1 Per_1 martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 19,00 alle ore 21,00, compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche del minore;
il minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il fine settimana dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 21,00, durante il periodo delle Festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della Vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co -residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il papà, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 Maggio di ogni anno;
il minore trascorrerà con la madre i giorni dell'onomastico e del compleanno nonché della festa della mamma e trascorrerà con il padre i giorni dell'onomastico del compleanno e della festa del Papà.
9. il sig. allo stato impiegato, si impegna a versare una Parte_1 quota di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili, Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, ove previamente concordate o documentate ed urgenti, oltre alla quota dell'assegno familiare che la
Sig.ra già percepisce per intero. CP_1
Di seguito si riportano elencazione delle spese ordinarie e straordinarie: Spese ordinarie: spese alimentari e per la persona, utenze (acqua, luce, gas ecc.), medicinali da banco, spese di piccola cancelleria, spese scolastiche giornaliere;
spese di vestiario base, ricariche telefoniche, carburante, attività ricreative come feste, cinema ecc.
Spese straordinarie: Spese vestiario (extra), spese scolastiche (libri, tasse, corsi per lingue straniere, gite, viaggi studio), spese sanitarie (analisi cliniche ed esami diagnostici, visite specialistiche ed eventuale acquisto di occhiali, apparecchio ortodontico, interventi chirurgici ecc.); spese per attività sportive e relative attrezzature (abbonamento, abbigliamento, tasse gare e trasferte); spese per feste di compleanno, comunione, servizio fotografico;
acquisto di computer, telefonino;
patente di guida;
10. La Sig.ra rinuncia al mantenimento per sé.”. CP_1
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore Per_1
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia e visti gli esiti del giudizio, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto: a) Recepisce le statuizioni accessorie di cui in parte motiva, rese su accordo delle parti;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES IA IR NT