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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1546 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CICCIU' FRANCESCO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BANDINI DANIELA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 29/04/2025
pagina 1 di 7 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 20/05/2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Parma il 07/01/2015 tra il ricorrente e , unione dalla quale Controparte_1
Per_ nascevano due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]). La di- Per_1
fesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniu- gi vivevano separati dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribuna- le nel contesto del giudizio di separazione, poi definito con sentenza del Tribunale di Parma resa in data 11/05/2023. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori do- mande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla declaratoria di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa re- golamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19/11/2024 le parti, presenti personalmente, venivano sentite dal Giudice delegato, il quale, all'esito, formulava a verbale la seguente proposta ai fini di una definizione conciliativa del giudizio: conferma del regime di regolamentazione degli aspetti parentali ed economici de- finito con la sentenza di separazione con la previsione di:
i) affido esclusivo delle figlie alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima;
ii) visite paterne libere, secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esi- genze delle minori e degli impegni lavorativi delle parti;
iii) conferma del contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di
€ 500,00 mensili (€ 250,00 cad.), ferma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il più recente Protocollo del Tribunale;
iv) riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico alla madre;
v) compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Successivamente, acquisita agli atti documentazione relativa alla situazione eco- nomico patrimoniale del ricorrente, all'udienza del 29/04/2025 entrambe le parti confermavano l'accettazione della proposta conciliativa sopra richiamata.
I rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 20/05/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del ma- trimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario a Parma in data 07/01/2015, è definita da decreto di sentenza di questo Tribunale depositata il
11/05/2023.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti l'affidamento e il collocamento delle figlie nonché gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quan- to previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presenti profili di con- trarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentan- do l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli inte- ressi morali e materiali della prole.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre una compensazione integrale delle spese di lite, così come concordato dalle parti.
pagina 3 di 7 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 07/01/2015 in Parma tra
(nato in [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]),
[...]
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Parma, atto n. 1, Parte 1,
S. A, anno 2015;
Per_ 2. affida le figlie minori e alla madre, con collocazione prevalente Per_1
presso la stessa
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie liberamente, secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze delle minori e degli impegni lavorativi delle parti;
4. conferma l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno mensile complessivo di € 500,00 (€ 250,00 cad.) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ol- tre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tri- bunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
pagina 4 di 7 SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
pagina 5 di 7 • Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 6 di 7 La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. dispone che l'Assegno Unico per le figlie sia riconosciuto al 100% alla madre;
6. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 20/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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