CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. CE S. MO Presidente
Dott. VI RI IZ Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 126/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025, e vertente
TRA
in persona del Direttore Genera- Parte_1 le e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
TO D'ID del Foro di CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CA al Corso Manthonè n. 98, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
in proprio e in qualità di eredi di rappresen-
[...] Persona_1 tati e difesi dall'Avv. Martina Mazzocchetti del Foro di CA ed elettiva- mente domiciliati presso il suo studio in CA, Piazza Duca D'Aosta n. 28, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accogli- mento del presente gravame, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Chie- ti, Giudice Dott. Gianluca Falco, n. 12/24 pubblicata il 08.01.24 e notificata il
10.01.24, chiedendo che siano accolte le seguenti conclusioni: NEL MERITO, in riforma della sentenza n. 12/24, per tutti i motivi rassegnati, da intendersi qui integralmente richiamati, si chiede: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda formulata dalla controparte ovvero dichiarare la decadenza della stessa dagli effetti dell'A.T.P. n. 1260/17 RG. svolta dinanzi al Tribunale di CA e l'inutilizzabilità della CTU ivi espletata, stante la violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi 1, 2, e 3 della Legge n. 24/17; 2) accertare e di- chiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda di controparte per tutte le ragioni espresse in narrativa;
3) rigettare la domanda avversa poiché́ infondata sia in fatto sia in diritto;
4) riformare, in ogni caso, la sentenza gravata nella parte in cui ricono- sce e liquida integralmente il danno iure hereditatis, stante l'esistenza di altri eredi, nella parte in cui riconosce e liquida il danno da perdita parentale e l'incremento di ½, nonché nella parte in cui riconosce e liquida il danno da ri- tardato pagamento stante la carenza di prova e, dunque, in violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.; 5) condannare la parte beneficiaria alla restituzione di tutte le somme percepite per effetto della sentenza gravata, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del pagamento sino al soddi- sfo;
6) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e delle spese legali afferenti l'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. n. 1260/17 RG. IN VIA ISTRUTTORIA: per le ragioni espresse in premessa, si chiede che la Corte voglia disporre la rinnovazione della CTU medico legale con un nuovo Collegio che accerti se la condotta dei sanitari, secondo le linee guida all'epoca vigenti, sia stata conforme alle leges artis e, qualora accerti che non lo sia stata, se esista un nesso causale – secondo il cri- terio del più probabile che non – con il decesso del Sig. speci- Persona_1 ficandone l'aspettativa di vita e la qualità della stessa”.
2 Gli appellati così concludono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione disattesa, preliminarmente: A. dichiarare l'inammissibilità del proposto appello in quanto immotivato ai sensi dell'art. 342 cpc;
B. dichiarare, in ogni caso, l'improponibilità della domanda come articolata al n. 4 delle conclusioni di controparte, in quanto inammissibile am- pliamento del petitum e soggetta al divieto di ius novorum ai sensi dell'art. 345 cpc;
C. respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 12/2024 in quanto infondata e carente dei requisiti di cui all'art. 283 cpc;
in via istruttoria: i. respingere la richiesta di ammissione, nel fascico- lo di causa, del documento n. 7 (allegato all'atto di appello) in quanto docu- mento già nella disponibilità dell'appellante in pendenza di giudizio di primo grado e, pertanto, inammissibile;
ii. respingere la richiesta di rinnovazione della CTU, non ammessa dal primo Giudice (salva, in subordine,
l'ammissione anche delle prove testimoniali ritualmente dedotte dagli odierni appellati nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2, con i testi ivi indicati, non am- messe in primo grado); nel merito:
1. in via principale, rigettare l'appello pro- posto dalla in quanto infondato in fatto ed in Parte_2 diritto;
2. in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'istanza di rinnovazione della CTU promossa dall'appellante, accertare e di- chiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
[...]
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore Parte_2 degli appellati, nelle spiegate qualità, dei danni tutti, patrimoniali e non patri- moniali, secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. cc. sulla scor- ta delle eventuali differenti conclusioni peritali;
3. condannare l'appellante al rimborso delle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre acces- sori come per legge”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
12/2024 del 07.01.2024, pubblicata l'08.01.2024, notificata il 10.01.2024,
3 emessa all'esito del giudizio n. 1754/2021 R.G., avente ad oggetto “Azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale sanitaria”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata, decidendo la controversia risarcitoria instaurata nei confronti dell' da Controparte_3 Parte_3
, e (nelle rispettive qualità di mo-
[...] Controparte_2 Controparte_2 glie e figli di deceduto presso l'Ospedale di Chieti il Persona_1
03.10.2013), accertava e dichiarava la responsabilità professionale della strut- tura sanitaria per il decesso del loro congiunto, condannandola per l'effetto al pagamento dei danni non patrimoniali dagli stessi subiti, oltre rivalutazione e interessi, nonché alla refusione delle spese di lite.
1.1 In precedenza, gli originari attori avevano proposto (dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo del
05.10.2016) ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (depositato in data 22.03.2017 di- nanzi al Tribunale di CA) per accertamento tecnico preventivo deducendo in punto di fatto che:
- in data 12.06.2013 veniva diagnosticata a una grave patolo- Persona_1 gia tumorale (carcinoma non cheratizzante di tipo indifferenziato da biopsie naso faringee);
- in data 10.07.2013 lo stesso veniva sottoposto, presso il Controparte_4
di ad intervento chirurgico di posizionamento di gastrostomia
[...] Pt_2 endoscopica percutanea (PEG), in occasione del quale veniva effettuata una tracheotomia con posizionamento di SNG, il posizionamento di catetere veno- so centrale in vena succlavia sx e successivo posizionamento di port-a-cath, la gastrostomia percutanea e contestuale inizio di nutrizione enterale, cui segui- va l'inizio dello schema chemioterapico con cisplatino e 5 fluoracile;
4 - a seguito di detti interventi, era insorta in capo al paziente (le cui condizioni fisiche si erano rivelate sin da subito compromesse, con persistente sintomato- logia dolorosa addominale) una “peritonite purulenta diffusa da sposiziona- mento di catetere peg gastrico”, riscontrata a seguito di laparotomia esplorati- va effettuata il 22.07.2013;
- le condizioni cliniche del paziente divenivano sempre più precarie e com- promesse, con persistente stato febbrile, nonostante la terapia farmacologica prescritta, e in data 21.08.2013 gli veniva somministrata terapia chemioterapi- ca, per poi essere subito dimesso il 22.08.2013; nella stessa data era costretto ad un nuovo ricovero, presso l'Ospedale Civile della Spirito Santo di CA, per deiscenza della ferita chirurgica;
- in data 04.09.2013 veniva dimesso, salvo poi dover fare nuovamente ritorno in ospedale a causa di un grave stato febbrile;
- in data 03.10.2013, nonostante la terapia antibiotica somministrata per sepsi da Gram+, il paziente decedeva per grave shock settico.
1.2 Ritenendo sussistere la colposa responsabilità delle due Controparte_5 che avevano avuto in cura il AT (l'Ospedale di CA per l'errata dia- gnosi del tumore, rivelatosi essere in realtà un angiosarcoma epitelioide, che gli aveva precluso di giovarsi di una corretta terapia chemioterapica in grado di garantirgli la sopravvivenza;
la per il mal posizionamento o sposi- Pt_2 zionamento della PEG, che aveva causato la peritonite chimica, anche a causa dell'ingiustificato ritardato intervento dei sanitari), gli originari ricorrenti, la- mentando la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali – iure pro- prio e iure hereditatis – e dolendosi altresì del difetto di un valido consenso informato da parte della instavano giudizialmente ex art. 696 bis cpc Pt_2 affinché, previa nomina di CTU, venissero accertate le responsabilità degli operatori sanitari, il nesso causale tra l'evento e la condotta degli stessi, non- ché i pregiudizi sofferti.
5 1.3 Il Tribunale di CA nominava dunque il Collegio Peritale, formato dal dr. e dal dr. i quali escludevano qualunque re- Persona_2 Persona_3 lazione causale fra l'errata diagnosi istopatologica formulata dall'Ospedale di
CA e il decesso di che andava di contro ascritto alle ina- Persona_1 deguate condotte sanitarie poste in essere presso l'Ospedale di ravvi- Pt_2 sandosi “nesso causale ininterrotto tra la dislocazione della PEG, la contami- nazione del cavo peritoneale ad essa conseguita e la successiva peritonite, nonché le conseguenti complicazioni di natura infettiva che esitavano, docu- mentazione sanitaria alla mano, in uno shock terminale di natura settica”.
1.4 Con atto di citazione del 22.10.2021 , Controparte_1 Controparte_2
e agivano dunque giudizialmente nei confronti della sola Controparte_2
e, sulla scorta di quanto emerso in sede ATP, instavano per il risarci- Pt_2 mento, iure proprio e iure hereditatis, di tutti i danni subiti (dalla vittima pri- maria, a titolo di danno catastrofale, biologico terminale;
da loro, a titolo di danno parentale, morale, esistenziale e patrimoniale) per la morte del loro congiunto.
1.5 Si costituiva in giudizio la contestando le avverse richieste in pun- Pt_2 to an e quantum debeatur.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori per man- cata prova della qualità di prossimi congiunti e l'improcedibilità o inammissi- bilità della domanda, per non avere gli attori instaurato il giudizio di merito nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 L. 24/2017; evidenzia- va la correttezza dell'operato dei sanitari e il difetto di prova del nesso causale tra le condotte addebitate e il decesso del paziente;
rilevava, quindi, la breve aspettativa di vita che il , secondo quanto accertato dai CTU, avreb- Per_1 be avuto a causa della patologia tumorale che lo affliggeva, nonché il difetto di prova circa le voci di danno reclamate, contestando da ultimo l'utilizzabilità nel giudizio della CTU espletata in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
6 1.6 All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, VI c. c.p.c., il Tribuna- le, rigettate le istanze di prova orale e di rinnovazione della CTU, riteneva parzialmente fondata la domanda attorea.
1.6.1 In particolare, il Giudice di prime cure ha così motivato la propria deci- sione:
- ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di rito con cui la soste- Pt_2 neva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato depositato in data anteriore all'entrata in vigore della L. 24/2017 invocata dalla struttura sanitaria, per cui detta disci- plina non poteva applicarsi ratione temporis al caso di specie;
sul punto, evi- denziava che gli attori, in ogni caso, avevano esperito, ancor prima del proce- dimento per ATP, la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, motivo per il quale la domanda era pienamente procedibile;
- ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di merito circa la carenza di legittimazione attiva degli attori, avendo costoro fornito tempestiva prova del rapporto coniugale e di filiazione con il defunto Persona_1
- nel merito, condividendo e valorizzando ampiamente le valutazioni espresse dall'elaborato peritale eseguito nella pregressa fase giudiziale, ha evidenziato che le cause della morte del AT andavano identificate “in uno shock settico (causa terminale) conseguente a prolungato stato settico da peritonite
(causa intermedia) secondaria a dislocazione della PEG (causa primitiva)”, escludendo pertanto qualunque nesso causale “con l'errata terapia oncologica eseguita a fronte della non corretta diagnosi neoplastica”; evidenziate, poi, le specifiche condotte colpevoli tenute dai sanitari della nella ge- Parte_4 stione del paziente e la diretta efficienza causale delle stesse – peraltro aggra- vate dalle gravi carenze documentali riscontrate dagli Ausiliari tecnici nella cartella clinica e nel diario dell'intervento chirurgico – ha ravvisato la respon- sabilità del nosocomio teatino, anche alla luce dei chiarimenti forniti dai CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, precisando di dover tenere comunque
7 conto della bassa aspettativa di vita del paziente in ragione della neoplasia che lo affliggeva, compresa fra i 19 e i 24 mesi;
- sul punto, nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia di responsa- bilità professionale sanitaria e di accertamento del nesso causale in termini di preponderanza dell'evidenza, ha stigmatizzato la natura colposa, poiché impe- rita ed imprudente e violativa delle buone pratiche assistenziali, delle condotte Parte dei sanitari della tali da avere una incidenza eziologica diretta nell'innesco del grave peggioramento delle condizioni di salute del paziente e nella conseguente verificazione del suo decesso;
ha poi ritenuto irrilevanti, ex artt. 40 e 41 c.p., le pregresse condizioni di salute del AT, non avendo rivestito alcuna efficienza causale nell'evento morte, al pari della sopravvenu- Parte ta complicanza invocata dalla priva di valore giuridico;
ha dunque con- cluso asserendo che, nel caso di specie, i sanitari non avevano fornito prova di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis.
1.6.2 Il Tribunale ha, pertanto, affermato la responsabilità della convenuta:
- in relazione al danno biologico terminale subito dal paziente, che – tenuto conto del brusco decadimento delle condizioni di salute del , delle Per_1 conseguenze negative per gli organi vitali del paziente e degli effetti altamen- te invasivi subiti a causa degli eventi, in soggetto già gravemente debilitato per cause naturali – è stato liquidato secondo le Tabelle di Milano, con valore tabellare appesantito ed identificato nel triplo dell'importo tabellare massimo previsto, così riconoscendo la somma di € 37.442,00 in valore attuale;
- in relazione al danno da perdita del rapporto parentale richiesto iure proprio dagli attori che – in considerazione del rapporto di convivenza con la vittima primaria e della consistenza del nucleo familiare (comprensivo di moglie e 4 figli), nonché dell'aspettativa di vita del AT così come accertata dai
CTU – ha liquidato, utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, correggendole alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto ed au- mentandole di ½ per danno morale, riconoscendo così l'importo di €
8 69.353,50 in favore della moglie, € 66.920,10 in favore del figlio ed € CP_2
69.136,90 in favore del figlio;
CP_2
- del danno da ritardo per mancato tempestivo godimento delle somme.
1.6.3 Di contro, il Tribunale ha ritenuto non risarcibili:
- il danno catastrofale, attesa l'assenza di elementi oggettivi dai quali dedurre che il paziente avesse percezione del precipitare della situazione e del perico- lo, invero escluso dallo stato di incoscienza del AT già all'indomani dell'intervento del luglio 2017;
- il danno patrimoniale per le spese funerarie, poiché non provate;
- il danno patrimoniale da perdita della retribuzione percepita dal , Per_1 ritenendo che alcun depauperamento si fosse verificato nel caso di specie.
1.6.4 Sulla scorta di quanto sopra, ha liquidato, da ultimo, le spese di lite se- Parte condo il principio di soccombenza, ponendo integralmente a carico della tutte le spese relative al giudizio di ATP e compensando per ¼ quelle del gra- do, in ragione del parziale rigetto delle domande attoree. Parte
2. La sentenza è stata appellata dalla originaria convenuta, la quale ne ha chiesto – previa rinnovazione della CTU – la riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola per i motivi rubricati e sinte- tizzabili come segue:
2.1 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c. e/o dell'art. 132 c.p.c. e/o derivante dall'omessa applicazione dell'art. 8 della L. 24/17 e/o dall'omessa e/o carente e/o errata motivazione in relazione alle eccezioni di improcedibilità, improponibilità e/o inutilizzabilità della
CTU svolta nell'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. n. 1260/17 RG”.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione prelimi- nare di rito, ritenendo inapplicabile ratione temporis al caso di specie la disci- plina di cui alla L. 24/2017; a parere dell'appellante, di contro, il giudizio, sfociato poi nella sentenza gravata, sarebbe stato incardinato soltanto dopo l'entrata in vigore della legge sopra richiamata, con conseguente necessità di
9 dover rispettare termini e modalità da essa stabiliti. Aggiunge, poi, che il giu- dice avrebbe deciso di avvalersi della CTU espletata in sede di ATP e davanti ad altro ufficio giudiziario senza motivare la propria decisione, da cui derive- rebbe la inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'improponibilità della do- manda attorea e l'inutilizzabilità della CTU, con conseguente necessità di di- sporne la rinnovazione con un nuovo collegio peritale.
2.2 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 132 c.p.c., 112
c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o per carente e/o errata motivazione in relazione all'individuazione della responsabilità del- Parte la e sull'accertamento del nesso causale”.
A parere dell'appellante, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ravvi- sato la responsabilità professionale della struttura sanitaria, non essendo stato soddisfatto nel caso di specie il criterio del “più probabile che non” Parte nell'individuazione del nesso eziologico. Sul punto, la sostiene che la re- sponsabilità non sarebbe stata tratta da elementi oggettivamente verificabili, ma da una mera ipotesi formulata dal Collegio peritale, il quale, in merito alla dislocazione della PEG, aveva affermato di non poter individuare la causa esatta della stessa e, quindi, se essa fosse imputabile all'operato dei sanitari, in quanto né il verbale operatorio né la cartella clinica contenevano informazioni a riguardo. Attesa l'incertezza del nesso causale, il cui mancato accertamento non può che ricadere sul paziente creditore, la domanda risarcitoria andava quindi dichiarata infondata e, per l'effetto, rigettata.
2.3 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 81 c.p.c. e/o dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'attribuzione del risarcimento del danno bio- logico terminale a titolo iure hereditatis, eccessiva quantificazione del danno iure hereditatis e rischio di duplicazione del risarcimento e conflitto di giudi- cato”.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il danno biologico temporaneo in favore di evidenziando che il Persona_1
10 Tribunale ha provveduto a riconoscerlo nella misura massima giornaliera di €
148,50, nonostante il difetto di prova, atteso che il Collegio peritale aveva di- chiarato l'impossibilità di stabilire quale sarebbe stata la qualità della vita del paziente in assenza delle complicazioni imputate alla struttura ospedaliera.
Aggiunge, inoltre, che dalla dichiarazione di successione prodotta dagli origi- nari attori, si evince l'esistenza di due ulteriori eredi del AT (i figli e ), che hanno provveduto ad incardinare un separato giudizio, CP_6 Per_4 sempre dinanzi al Tribunale di Chieti, per il risarcimento del danno iure here- ditatis, il che porterebbe al rischio di un conflitto di giudicati e di una eventua- le duplicazione del risarcimento qualora la domanda fosse accolta. Per tale motivo, la richiesta di danno iure hereditatis andava rigettata o quantomeno liquidata decurtando le quote degli altri due eredi.
2.4 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ovvero vizio derivante dall'errata e/o carente motivazione in relazione al rico- noscimento e alla quantificazione del danno iure proprio per la perdita paren- tale e all'incremento di ½”.
La sentenza viene poi impugnata nella parte in cui ha riconosciuto e quantifi- cato il danno parentale. Sul punto, ritiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore riconoscendo il danno iure proprio nonostante gli attori non avessero dimostrato alcunché sul punto, contestando altresì il ravvisato incremento di
½, riconosciuto nonostante l'assenza di prova circa la sussistenza di un tur- bamento meritevole di una liquidazione aggiuntiva, vieppiù per il fatto che la documentazione psichiatrica di parte, citata espressamente dal primo giudice a suffragio della decisione assunta, riguardava unicamente la e non CP_1 anche i figli, che hanno comunque beneficiato dell'incremento.
2.5 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione degli artt. 115, 116 cpc e dell'art. 2967 c.c. e/o errata e/o illogica motivazione in relazione al ricono- scimento del danno da ritardato pagamento”.
11 Con tale motivo, l'appellante contesta il riconoscimento del danno da ritardato pagamento, asserendo che, anche in tal caso, alcuna prova è stata offerta dagli attori, il che escluderebbe la possibilità di ricorrere ai criteri presuntivi citati dal giudice.
2.6 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione delle disposizioni dell'art. 8 della l. n. 24/17 in relazione alla liquidazione delle spese di lite dell'A.T.P.
n. 1260/17”.
Da ultimo, contesta la liquidazione delle spese inerenti al procedimento di
ATP, sulla scorta della inutilizzabilità della CTU espletata per violazione del- le disposizioni inerenti alla L. 24/2017, di cui chiede la refusione o, in subor- dine, la compensazione.
3. Con comparsa di risposta depositata in data 31.05.2024, si sono costituiti nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, i quali, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c., hanno insistito per il rigetto dell'avverso gravame e per l'integrale conferma del provvedimento impugnato, eccependo l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei documenti prodotti in sede di appello, in quanto tardivi, nonché della domanda articolata al n. 4 delle conclusioni, costituente inammissibile ampliamento del petitum.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi (in occasione del quale l'appellante ha provveduto a depositare copia della CTU medico-legale redatta nell'ambito del parallelo giudizio intrapreso da altri due eredi diretti del AT dinanzi al Tribunale di Chieti e che ha escluso profili di respon- sabilità della struttura sanitaria) il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e come tale vada respinto, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivisibili statuizioni del primo giudice, che, per contro, devono trovare qui
12 conferma non ricorrendo i presupposti per il rinnovo della CTU richiesto dal- Part la er quanto va a dirsi.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dagli appellati in quanto – tenuto conto dell'insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 – l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che – ad avviso dell'appellante – evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in termini di motivi di gravame.
7. Ciò posto e passando alla disamina dell'impugnazione, va respinto il primo motivo di appello.
Al riguardo, deve precisarsi che, secondo quanto riconosciuto da ampia giuri- sprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dal- la L. 24/2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti ve- rificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregres- si (cfr. Cass. 28994/2019; Cass. 28811/2019 e, da ultimo, Cass. 6134/2025).
E' stato difatti chiarito che non solo nella legge in parola non vi è alcuna de- claratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce “indice inequivo- cabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente ri- servato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli proces- si in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe” (Cass. 28994/2019). Coeren- temente con tale principio, va dunque rilevato che la L. 24/2017 disegna com- piutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni
13 di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime so- stanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario, non es- sendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo si- stema.
7.1 Tornando al caso di specie, dovendo ricondursi i fatti ascritti alla respon- sabilità dell'odierna appellante all'anno 2013 (allorché fu eseguito l'intervento di PEG), è evidente che non può trovare applicazione la L.
24/2017, entrata in vigore soltanto il 01.04.2017, e dunque sopravvenuta nel tempo rispetto all'occorrenza di tali fatti.
In tal senso, pertanto, a nulla rileva la data in cui il giudizio è stato incardina- to, fermo restando che gli eredi avevano in ogni caso esperito – Per_1 prima dell'entrata in vigore della legge citata – sia la procedura ex art. 696 bis c.p.c. (ricorso depositato il 22.03.2017), sia il procedimento di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010 (verbale negativo del 05.10.2016), di talché non può ravvisar- si alcuna preclusione, in termini di tempistiche e modalità, alla procedibilità della domanda di risarcimento avanzata con l'atto di citazione notificato il
22.10.2021.
7.2 Analogamente, alcun impedimento sussiste circa la disamina della CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva e posta a fondamento della decisione gravata, atteso che la stessa è stata espletata in un giudizio che ha interessato le medesime parti in causa ed ha trovato ingresso, nel processo che qui ci occupa, nel rispetto del contraddittorio e delle preclusioni istruttorie.
8. Del pari infondato è il secondo motivo di appello.
Sul punto, appare utile rammentare che in ordine alle fattispecie di responsa- bilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla L. 24/2017 (co- me nel caso di specie), la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non neces-
14 sariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la pri- ma, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la strut- tura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o me- diante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi diretta- mente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n.
9085; Cass. 14/06/2007, n. 13953; Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass.
22/09/2015, n. 18610).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in tali fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il dan- neggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'ille- cito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrat- tuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015,
n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Più in particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsa- bilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del credito- re-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto socia-
15 le), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno la- mentato (Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass.
20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione scaturente da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordi- naria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (cfr.
Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808 e, più recentemente,
Cass. civ., Sez. III, Ord. 05/03/2024, n. 5922).
Nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, il giudice tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, at- tendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiara- tive, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse - oltre alla determinazione del grado di conferma necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali al- legati - il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
8.1 Alla luce dei principi sopra riportati, indiscussa l'esistenza del rapporto professionale (ampiamente comprovato dalla documentazione sanitaria pro- dotta in giudizio), nel caso che ci occupa appare certamente dirimente quanto accertato in sede di CTU, nell'ambito del pregresso giudizio per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni vanno in questa sede nuovamente con- divise, poiché coerenti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Ed invero, proprio in relazione al nesso causale, il Collegio peritale, dopo aver puntualizzato che “la morte del sig. è stata causata da un quadro di Per_1 shock settico conseguente a prolungato stato settico da peritonite secondaria
a dislocazione della PEG”, ed escluso qualunque relazione causale fra l'errore diagnostico da parte dell'Ospedale di CA e il decesso del paziente, ha af-
16 fermato che “….L'insieme di questi dati permette di ritenere pressoché certa la presenza di uno shock terminale di natura settica quale causa della morte e
l'assenza di altre cause note consente di ricondurre causalmente lo shock univocamente alla peritonite di cui era portatore il soggetto. La causa della morte del Sig. , in definitiva, appare ascrivibile a shock settico (cau- Per_1 sa terminale) conseguente a prolungato stato settico da peritonite (causa in- termedia) secondaria a dislocazione della PEG (causa primitiva). Come già rilevato poco sopra (in risposta al quesito b), non si ravvisa di converso nesso causale con l'errata terapia oncologica eseguita a fronte della non corretta diagnosi neoplastica”.
Proprio con specifico riferimento alla procedura di posizionamento della PEG
e al suo dislocamento, i CTU – come correttamente evidenziato dal giudice di prima istanza – hanno dapprima premesso che “la dislocazione della PEG è una complicanza rara, che occorre nel 1,6-4,4 % dei pazienti. La causa più frequente di dislocazione è dovuta alla trazione meccanica del dispositivo da parte del paziente, specialmente se affetto da alterazioni neurologiche;
altre cause sono la mobilizzazione durante il trasferimento del paziente, durante altre procedure assistenziali ad egli dedicate od a seguito di cadute acciden- tali. In circa un terzo dei casi, la causa della dislocazione non è nota. La di- slocazione della PEG può tuttavia anche essere addebitata ad una non ade- guata allocazione del dispositivo, per causa di un lasso ancoraggio della stessa sulla parete gastrica”. Hanno quindi riconosciuto, come sostiene l'appellante, che “Non è possibile, nel caso di specie, risalire alla causa esat- ta della dislocazione della PEG, in particolare stabilire se tale evento sia im- putabile a cause dipendenti dall'operato dei Sanitari (leggasi lasso ancorag- gio della PEG sulla parete gastrica), poiché il verbale operatorio relativo all'intervento eseguito in data 22 Luglio 2013 permette unicamente di ap- prendere che il catetere della PEG era dislocato dal foro di ingresso nello stomaco, senza informazioni aggiuntive. Come già discusso, inoltre, nella
17 cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale di non è presente Pt_2 il referto relativo alla descrizione della procedura di posizionamento del di- spositivo”.
Sul punto, tuttavia, gli stessi (dopo aver specificato che si tratta di una proce- dura ormai consolidata, rispetto alla quale non sussistono elementi di speciale difficoltà nella sua effettuazione) hanno sottolineato che, sebbene la carenza documentale impedisca di avanzare delle valutazioni circa l'esecuzione tecni- ca della procedura, “appare tuttavia doveroso formulare ulteriori considera- zioni: 1) le condizioni neurologiche del paziente non erano descritte tali da giustificare incongrue manovre di trazione sul dispositivo da parte dello stes- so;
2) non sono documentate altre fattispecie in grado di giustificare la mobi- lizzazione del dispositivo quali traumi accidentali, trasferimenti del paziente
e/o particolari problematiche durante le fasi di lavaggio preventive alla nu- trizione per mezzo del dispositivo gastrostomico. Appurata la non desumibili- tà di fattori causali alternativi, dobbiamo a questo punto considerare che il giudizio definitivo circa la genesi della complicanza non può essere fornito a fronte di una insuperabile carenza documentale, che non riconosce altri re- sponsabili se non i Sanitari della struttura chietina (i quali hanno omesso di descrivere la procedura). Non può sfuggire che in questo modo gli stessi ab- biano contravvenuto ad uno dei principi cardine che governa la responsabili- tà professionale sanitaria di tipo contrattuale, e che pone a carico delle strut- ture sanitarie l'onore probatorio circa l'adozione di ogni misura volta a pre- venire l'insorgenza di una data complicanza. Ne consegue, proseguendo nella nostra valutazione, che gli stessi non possano dimostrare che si trattò, in de- finitiva, di evento prevedibile ma non altrimenti prevenibile. Dal canto nostro, appare evidente che la medesima mancanza non consenta di addivenire ad un giudizio di esclusione della responsabilità, aprendo le porte ad un profilo di
“risarcibilità” delle eventuali conseguenze dannose di tale evento”.
18 Il giudizio fornito dagli Ausiliari trova poi ulteriore conforto nelle seguenti, significative, circostanze:
- “aria libera in cavità peritoneale di discreta entità e franca leucocitosi neu- trofila agli esami ematochimici (leucociti 22.460, neutrofili 21.860 – 97,4%)”, sintomatici di una perforazione in atto;
- “un ritardato invio del paziente in Sala Operatoria in termini di alcune ore”, mentre un intervento chirurgico più tempestivo avrebbe consentito di interve- nire su un processo peritonitico meno severo di quello effettivamente riscon- trato;
- “la decisione di riprendere la chemioterapia nonostante le condizioni clini- che generali del paziente, gravate da severa infezione in atto e da ferita lapa- rotomica aperta, sembra fosse gravata da maggiori fattori potenzialmente dannosi rispetto ai benefici”;
- la decisione di dimettere un paziente con ferita laparotomica aperta e in con- dizioni di stato settico avanzato, che contribuì all'ulteriore peggioramento del quadro clinico generale del AT.
Sulla scorta di tutti i predetti elementi, i CTU hanno dunque ravvisato inade- guate condotte professionali da parte dei sanitari dell'Ospedale (di- Parte_4 slocazione della PEG connotata da profili di “risarcibilità”, non impeccabile gestione successiva della complicanza con franca evoluzione in peius delle condizioni generali del paziente), così concludendo: “è possibile riconoscere nesso causale ininterrotto tra la dislocazione della PEG, la contaminazione del cavo peritoneale ad essa conseguita e la successiva peritonite, nonché le conseguenti complicazioni di natura infettiva che esitavano, documentazione sanitaria alla mano, in uno shock terminale di natura settica. In altre parole, il decesso del Sig. è da porsi in nesso causale diretto ed esclusivo Per_1 con le inadeguate condotte sanitarie poste in essere presso l'Ospedale di
. Pt_2
19 8.2 Orbene, sulla scorta di tutto quanto sopra, atteso che la vicenda per cui è causa è stata valutata nella sua globalità, analizzando tutti gli elementi decisi- vi che hanno inciso fattivamente sul decesso e sulla dislocazione della PEG posta all'origine dello shock settico, ed escludendo quelli che avrebbero potu- to incidere su di essi in qualche modo, deve affermarsi che non vi è alcuna perplessità in merito all'accertamento del nesso causale, per cui, in considera- zione della regola della preponderanza dell'evidenza causale (“più probabile che non”) sopra richiamata, deve concludersi – in accordo con quanto accerta- to dai CTU in sede di ATP – che il decesso del AT è causalmente deri- vante dalla imperita dislocazione della PEG, dalla contaminazione del cavo peritoneale, dalla successiva peritonite e, non da ultimo, dalla inadeguata ge- stione delle complicazioni di natura infettiva che si erano ingenerate. Parte A fronte di tale accertamento, la odierna appellata non ha mai dimostrato che i propri sanitari avessero avuto una condotta conforme alle leges artis, né che l'impedimento concretizzatosi fosse imprevedibile ed inevitabile, non po- tendo a ciò sopperire la mancata descrizione della procedura di posizionamen- to della PEG o l'incompleto verbale operatorio dell'intervento chirurgico ese- guito il 22.07.2013. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, difatti, la carenza della documentazione sanitaria acquisibile presso la struttura non può ridondare a detrimento del paziente, costituendo la stessa una circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un vali- do legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, al- lorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione (ex multis, Cass.
11224/2024; conf. Cass. 12218/2015; Cass. 27561/2017; Cass. n.
26248/2020).
Correttamente, dunque, i CTU, in risposta alle osservazioni avanzate dal CTP Parte della chiarivano che “Se in definitiva, utilizzando le stesse parole del
20 CTP, è possibile ammettere che l'evento ipoteticamente potesse essersi verifi- cato per causa indipendente da problemi tecnici periprocedurali, l'aver omesso di descrivere la procedura sottraeva la possibilità di dimostrarlo. Ciò costituiva il presupposto della risarcibilità delle conseguenze dell'evento”.
9. Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, va rilevato quanto segue.
9.1 In merito alla liquidazione del danno biologico terminale, è del tutto in- conferente – e quindi errato – il richiamo a quella che sarebbe stata la qualità della vita del paziente in assenza delle complicazioni subite, atteso che tale ti- pologia di danno è, per definizione, il pregiudizio alla salute sofferto dalla vit- tima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo de- cesso causalmente legato a tale lesione. Detto danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così Cass. 21799/2025; Cass. 33009/2024; Cass. 7923/2024;
Cass. Ord. 21837/2019; Cass. 26727/2018).
La Suprema Corte ha poi avuto modo di chiarire, in più di un'occasione, che la liquidazione del danno biologico terminale, pur dovendo avvenire equitati- vamente, anche ricorrendo alle Tabelle di Milano, individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale, non può es- sere meramente simbolica, dovendo il giudice considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, “perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte;
lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanen- te), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata;
il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben di-
21 versa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un "futuro di riacquistata pie- nezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute"; in questo caso la temporaneità non è in relazione "con alcuna prospettiva fu- turibile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una soffe- renza che persiste immutata (se non ingravescente)"; i fattori della persona- lizzazione debbono valere in grado assai elevato, di conseguenza det- to danno biologico terminale non può essere liquidato "attraverso la mecca- nica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso"(cfr., tra molte, Cass. 21799/2025 e
Cass. 22009/2024).
Alla luce di tali consolidati principi, alcuna censura può essere mossa alla sen- tenza impugnata, che appare perfettamente aderente all'orientamento – ormai granitico – sopra richiamato.
Da un lato, difatti, non può non riconoscersi il danno alla salute patito dal a partire dal 21.07.2013 (allorché iniziarono i dolori addominali de- Per_1 rivanti dall'intervento di posizionamento della PEG) sino al 03.10.2013 (gior- no del decesso), alla luce delle condotte sanitarie consumate ai suoi danni (di- slocazione della PEG, conseguente contaminazione del cavo peritoneale, suc- cessiva peritonite, complicazioni di natura infettiva esitate poi nello shock set- tico).
Dall'altro, del tutto corretta è la quantificazione del danno, liquidato nel triplo dell'importo tabellare massimo previsto per il risarcimento del danno non pa- trimoniale da invalidità temporanea, in considerazione delle peculiarità del caso (conseguenze negative per gli organi vitali del paziente, effetti altamente invasivi delle varie complicanze succedutesi nel periodo di due mesi, su per-
22 sona già invalida e debilitata a causa della neoplasia e della chemioterapia in atto).
9.2 A tal proposito, in ordine alla invocata rimodulazione delle somme liqui- date in considerazione della presenza di altri eredi del AT (i figli CP_6
e , unitamente ai loro rispettivi figli minori), va detto che tale Persona_5 richiesta, quand'anche fosse ritenuta ammissibile, è del tutto infondata, atteso che dall'atto di citazione prodotto soltanto in questa sede dall'appellante (doc.
7) emerge che gli stessi hanno inteso agire, per il risarcimento del danno tana- tologico, soltanto pro quota, per cui non è ravvisabile alcuna duplicazione del risarcimento, quand'anche la loro domanda dovesse trovare accoglimento. Part Sarà in quella sede che la nel caso, potrà far valere l'avvenuta liquidazio- ne dell'intero effettuata in questa sede.
In ogni caso, la Suprema Corte ha sottolineato (Cass. n.10585 /2024) che: “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte pro- porzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto de- bitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accer- tamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.” (id. Cass.
SU n. 24657/2007). Infine, Cass. n. 3207/2024, precisa che “Ciascun coere- de può, pertanto, domandare il pagamento del credito ereditario in misura in- tegrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poi- ché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr anche, Cass.S ez. 6 - 2,
23 Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017; Cass.Sez.3-, Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024).”
10. Parimenti infondato è il quarto motivo di appello.
Sul punto, va premesso che, per insegnamento costante dei giudici di Legitti- mità, la perdita di un proprio congiunto a causa di un atto illecito determina la presunzione che vi sia una sofferenza psicologica, in capo ai familiari della vittima, che è connaturata con la natura stessa del rapporto parentale troncato.
Trattandosi di presunzione, però, è data la possibilità di fornire prova dell'as- senza o della scarsa intensità del legame affettivo tra vittima e superstite
(Cass. 16895/2025; Cass. 21760/2025), prova che, nel caso di specie, mai è stata dedotta e tantomeno fornita dall'appellante.
Va poi rammentato che il giudice, chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, può fare contemporaneamente ricorso allo strumento ta- bellare e al proprio potere di valutazione equitativa, dovendo però indicare gli elementi di calcolo impiegati, così da rendere manifesto il percorso logico e giuridico compiuto, per giungere ad una liquidazione del danno che tenga de- bitamente conto di tutte le circostanze prese in considerazione ai fini della quantificazione (in tal senso, Cass. 5948/2023; Cass. 25213/2024; Cass.
9501/2025).
Per vero, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effet- tuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle pe- culiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dal- le tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti (sul punto, cfr.
Cass. 10579/2021 e Cass. 33005/2021).
24 Nel caso di specie, il Tribunale ha esplicitato nella motivazione sia i principi giurisprudenziali sottesi al proprio convincimento, sia tutte le circostanze che connotano il caso concreto, facendone applicazione in sede di liquidazione.
Sono state così tenute in considerazione (oltre agli ordinari indici afferenti al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto ed alla conviven- za) l'aspettativa di vita, quantificabile in 19/24 mesi, l'aggravamento repenti- no delle condizioni cliniche del paziente, il fatto che i familiari erano già tur- bati per la scoperta della grave malattia tumorale che affliggeva il AT,
l'età non particolarmente avanzata di quest'ultimo, giungendo al condivisibile aumento di ½ in favore di tutti e tre gli odierni appellanti.
Quanto all'attestazione psichiatrica relativa alla la stessa è stata ci- CP_1 tata dal giudice di prime cure soltanto a conferma del dolore particolarmente intenso della moglie per la perdita prematura del marito, sicché non si rinvie- ne alcun errore in ordine all'incremento riconosciuto anche in favore dei figli, motivato sulla scorta degli elementi sopra riportati.
11. Da ultimo, vanno rigettati gli ulteriori due motivi di appello.
11.1 Quanto alla riconosciuta risarcibilità del danno da ritardo, va detto che essa si pone in linea con la risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, di portata nomofilattica, in ordine alla liquidazione del maggiore danno sul credito risarcitorio e di cui è espressione, in anni più recenti, Cass.
11899/2016, secondo cui "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conse- guente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel mo- mento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi com- pensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecunia- rio del danno subito”.
25 11.2 Quanto, invece, alla liquidazione delle spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo svolta innanzi al Tribunale di CA, la stessa risulta – alla luce della piena utilizzabilità della CTU ivi espletata nel presente giudizio – una logica conseguenza della soccombenza dell'odierna appellante, rispetto alla quale non è ravvisabile alcuna critica.
12. In conclusione, la sentenza impugnata va ritenuta esente da errori e, in di- fetto di ulteriori censure da parte dei danneggiati, la stessa merita di essere in- tegralmente confermata.
13. Tale esito comporta che le spese di lite seguano la soccombenza e venga- no liquidate come in dispositivo, con fase istruttoria al minimo.
14. L'infondatezza del gravame principale e di quello incidentale ed il conse- guente rigetto degli stessi comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 12/2024 del Tribunale di Chieti, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la in persona del l.r.p.t., a Parte_5 rifondere in favore degli appellati le spese del grado, che liquida in €
12.154,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sus- sistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del1 19/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
26 VI RI IZ CE S. MO
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. CE S. MO Presidente
Dott. VI RI IZ Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 126/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2025, e vertente
TRA
in persona del Direttore Genera- Parte_1 le e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
TO D'ID del Foro di CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CA al Corso Manthonè n. 98, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2
in proprio e in qualità di eredi di rappresen-
[...] Persona_1 tati e difesi dall'Avv. Martina Mazzocchetti del Foro di CA ed elettiva- mente domiciliati presso il suo studio in CA, Piazza Duca D'Aosta n. 28, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accogli- mento del presente gravame, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Chie- ti, Giudice Dott. Gianluca Falco, n. 12/24 pubblicata il 08.01.24 e notificata il
10.01.24, chiedendo che siano accolte le seguenti conclusioni: NEL MERITO, in riforma della sentenza n. 12/24, per tutti i motivi rassegnati, da intendersi qui integralmente richiamati, si chiede: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda formulata dalla controparte ovvero dichiarare la decadenza della stessa dagli effetti dell'A.T.P. n. 1260/17 RG. svolta dinanzi al Tribunale di CA e l'inutilizzabilità della CTU ivi espletata, stante la violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi 1, 2, e 3 della Legge n. 24/17; 2) accertare e di- chiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda di controparte per tutte le ragioni espresse in narrativa;
3) rigettare la domanda avversa poiché́ infondata sia in fatto sia in diritto;
4) riformare, in ogni caso, la sentenza gravata nella parte in cui ricono- sce e liquida integralmente il danno iure hereditatis, stante l'esistenza di altri eredi, nella parte in cui riconosce e liquida il danno da perdita parentale e l'incremento di ½, nonché nella parte in cui riconosce e liquida il danno da ri- tardato pagamento stante la carenza di prova e, dunque, in violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.; 5) condannare la parte beneficiaria alla restituzione di tutte le somme percepite per effetto della sentenza gravata, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del pagamento sino al soddi- sfo;
6) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e delle spese legali afferenti l'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. n. 1260/17 RG. IN VIA ISTRUTTORIA: per le ragioni espresse in premessa, si chiede che la Corte voglia disporre la rinnovazione della CTU medico legale con un nuovo Collegio che accerti se la condotta dei sanitari, secondo le linee guida all'epoca vigenti, sia stata conforme alle leges artis e, qualora accerti che non lo sia stata, se esista un nesso causale – secondo il cri- terio del più probabile che non – con il decesso del Sig. speci- Persona_1 ficandone l'aspettativa di vita e la qualità della stessa”.
2 Gli appellati così concludono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istan- za, eccezione e deduzione disattesa, preliminarmente: A. dichiarare l'inammissibilità del proposto appello in quanto immotivato ai sensi dell'art. 342 cpc;
B. dichiarare, in ogni caso, l'improponibilità della domanda come articolata al n. 4 delle conclusioni di controparte, in quanto inammissibile am- pliamento del petitum e soggetta al divieto di ius novorum ai sensi dell'art. 345 cpc;
C. respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 12/2024 in quanto infondata e carente dei requisiti di cui all'art. 283 cpc;
in via istruttoria: i. respingere la richiesta di ammissione, nel fascico- lo di causa, del documento n. 7 (allegato all'atto di appello) in quanto docu- mento già nella disponibilità dell'appellante in pendenza di giudizio di primo grado e, pertanto, inammissibile;
ii. respingere la richiesta di rinnovazione della CTU, non ammessa dal primo Giudice (salva, in subordine,
l'ammissione anche delle prove testimoniali ritualmente dedotte dagli odierni appellati nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2, con i testi ivi indicati, non am- messe in primo grado); nel merito:
1. in via principale, rigettare l'appello pro- posto dalla in quanto infondato in fatto ed in Parte_2 diritto;
2. in via subordinata, qualora l'Ecc.ma Corte ritenesse di accogliere l'istanza di rinnovazione della CTU promossa dall'appellante, accertare e di- chiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
[...]
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore Parte_2 degli appellati, nelle spiegate qualità, dei danni tutti, patrimoniali e non patri- moniali, secondo equità circostanziata ex artt. 2056 e 1223 e ss. cc. sulla scor- ta delle eventuali differenti conclusioni peritali;
3. condannare l'appellante al rimborso delle spese e competenze del presente grado di giudizio oltre acces- sori come per legge”.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
12/2024 del 07.01.2024, pubblicata l'08.01.2024, notificata il 10.01.2024,
3 emessa all'esito del giudizio n. 1754/2021 R.G., avente ad oggetto “Azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale sanitaria”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza appellata, decidendo la controversia risarcitoria instaurata nei confronti dell' da Controparte_3 Parte_3
, e (nelle rispettive qualità di mo-
[...] Controparte_2 Controparte_2 glie e figli di deceduto presso l'Ospedale di Chieti il Persona_1
03.10.2013), accertava e dichiarava la responsabilità professionale della strut- tura sanitaria per il decesso del loro congiunto, condannandola per l'effetto al pagamento dei danni non patrimoniali dagli stessi subiti, oltre rivalutazione e interessi, nonché alla refusione delle spese di lite.
1.1 In precedenza, gli originari attori avevano proposto (dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, conclusasi con verbale negativo del
05.10.2016) ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (depositato in data 22.03.2017 di- nanzi al Tribunale di CA) per accertamento tecnico preventivo deducendo in punto di fatto che:
- in data 12.06.2013 veniva diagnosticata a una grave patolo- Persona_1 gia tumorale (carcinoma non cheratizzante di tipo indifferenziato da biopsie naso faringee);
- in data 10.07.2013 lo stesso veniva sottoposto, presso il Controparte_4
di ad intervento chirurgico di posizionamento di gastrostomia
[...] Pt_2 endoscopica percutanea (PEG), in occasione del quale veniva effettuata una tracheotomia con posizionamento di SNG, il posizionamento di catetere veno- so centrale in vena succlavia sx e successivo posizionamento di port-a-cath, la gastrostomia percutanea e contestuale inizio di nutrizione enterale, cui segui- va l'inizio dello schema chemioterapico con cisplatino e 5 fluoracile;
4 - a seguito di detti interventi, era insorta in capo al paziente (le cui condizioni fisiche si erano rivelate sin da subito compromesse, con persistente sintomato- logia dolorosa addominale) una “peritonite purulenta diffusa da sposiziona- mento di catetere peg gastrico”, riscontrata a seguito di laparotomia esplorati- va effettuata il 22.07.2013;
- le condizioni cliniche del paziente divenivano sempre più precarie e com- promesse, con persistente stato febbrile, nonostante la terapia farmacologica prescritta, e in data 21.08.2013 gli veniva somministrata terapia chemioterapi- ca, per poi essere subito dimesso il 22.08.2013; nella stessa data era costretto ad un nuovo ricovero, presso l'Ospedale Civile della Spirito Santo di CA, per deiscenza della ferita chirurgica;
- in data 04.09.2013 veniva dimesso, salvo poi dover fare nuovamente ritorno in ospedale a causa di un grave stato febbrile;
- in data 03.10.2013, nonostante la terapia antibiotica somministrata per sepsi da Gram+, il paziente decedeva per grave shock settico.
1.2 Ritenendo sussistere la colposa responsabilità delle due Controparte_5 che avevano avuto in cura il AT (l'Ospedale di CA per l'errata dia- gnosi del tumore, rivelatosi essere in realtà un angiosarcoma epitelioide, che gli aveva precluso di giovarsi di una corretta terapia chemioterapica in grado di garantirgli la sopravvivenza;
la per il mal posizionamento o sposi- Pt_2 zionamento della PEG, che aveva causato la peritonite chimica, anche a causa dell'ingiustificato ritardato intervento dei sanitari), gli originari ricorrenti, la- mentando la sussistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali – iure pro- prio e iure hereditatis – e dolendosi altresì del difetto di un valido consenso informato da parte della instavano giudizialmente ex art. 696 bis cpc Pt_2 affinché, previa nomina di CTU, venissero accertate le responsabilità degli operatori sanitari, il nesso causale tra l'evento e la condotta degli stessi, non- ché i pregiudizi sofferti.
5 1.3 Il Tribunale di CA nominava dunque il Collegio Peritale, formato dal dr. e dal dr. i quali escludevano qualunque re- Persona_2 Persona_3 lazione causale fra l'errata diagnosi istopatologica formulata dall'Ospedale di
CA e il decesso di che andava di contro ascritto alle ina- Persona_1 deguate condotte sanitarie poste in essere presso l'Ospedale di ravvi- Pt_2 sandosi “nesso causale ininterrotto tra la dislocazione della PEG, la contami- nazione del cavo peritoneale ad essa conseguita e la successiva peritonite, nonché le conseguenti complicazioni di natura infettiva che esitavano, docu- mentazione sanitaria alla mano, in uno shock terminale di natura settica”.
1.4 Con atto di citazione del 22.10.2021 , Controparte_1 Controparte_2
e agivano dunque giudizialmente nei confronti della sola Controparte_2
e, sulla scorta di quanto emerso in sede ATP, instavano per il risarci- Pt_2 mento, iure proprio e iure hereditatis, di tutti i danni subiti (dalla vittima pri- maria, a titolo di danno catastrofale, biologico terminale;
da loro, a titolo di danno parentale, morale, esistenziale e patrimoniale) per la morte del loro congiunto.
1.5 Si costituiva in giudizio la contestando le avverse richieste in pun- Pt_2 to an e quantum debeatur.
In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori per man- cata prova della qualità di prossimi congiunti e l'improcedibilità o inammissi- bilità della domanda, per non avere gli attori instaurato il giudizio di merito nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 L. 24/2017; evidenzia- va la correttezza dell'operato dei sanitari e il difetto di prova del nesso causale tra le condotte addebitate e il decesso del paziente;
rilevava, quindi, la breve aspettativa di vita che il , secondo quanto accertato dai CTU, avreb- Per_1 be avuto a causa della patologia tumorale che lo affliggeva, nonché il difetto di prova circa le voci di danno reclamate, contestando da ultimo l'utilizzabilità nel giudizio della CTU espletata in seno al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
6 1.6 All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183, VI c. c.p.c., il Tribuna- le, rigettate le istanze di prova orale e di rinnovazione della CTU, riteneva parzialmente fondata la domanda attorea.
1.6.1 In particolare, il Giudice di prime cure ha così motivato la propria deci- sione:
- ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di rito con cui la soste- Pt_2 neva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. era stato depositato in data anteriore all'entrata in vigore della L. 24/2017 invocata dalla struttura sanitaria, per cui detta disci- plina non poteva applicarsi ratione temporis al caso di specie;
sul punto, evi- denziava che gli attori, in ogni caso, avevano esperito, ancor prima del proce- dimento per ATP, la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, motivo per il quale la domanda era pienamente procedibile;
- ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di merito circa la carenza di legittimazione attiva degli attori, avendo costoro fornito tempestiva prova del rapporto coniugale e di filiazione con il defunto Persona_1
- nel merito, condividendo e valorizzando ampiamente le valutazioni espresse dall'elaborato peritale eseguito nella pregressa fase giudiziale, ha evidenziato che le cause della morte del AT andavano identificate “in uno shock settico (causa terminale) conseguente a prolungato stato settico da peritonite
(causa intermedia) secondaria a dislocazione della PEG (causa primitiva)”, escludendo pertanto qualunque nesso causale “con l'errata terapia oncologica eseguita a fronte della non corretta diagnosi neoplastica”; evidenziate, poi, le specifiche condotte colpevoli tenute dai sanitari della nella ge- Parte_4 stione del paziente e la diretta efficienza causale delle stesse – peraltro aggra- vate dalle gravi carenze documentali riscontrate dagli Ausiliari tecnici nella cartella clinica e nel diario dell'intervento chirurgico – ha ravvisato la respon- sabilità del nosocomio teatino, anche alla luce dei chiarimenti forniti dai CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, precisando di dover tenere comunque
7 conto della bassa aspettativa di vita del paziente in ragione della neoplasia che lo affliggeva, compresa fra i 19 e i 24 mesi;
- sul punto, nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia di responsa- bilità professionale sanitaria e di accertamento del nesso causale in termini di preponderanza dell'evidenza, ha stigmatizzato la natura colposa, poiché impe- rita ed imprudente e violativa delle buone pratiche assistenziali, delle condotte Parte dei sanitari della tali da avere una incidenza eziologica diretta nell'innesco del grave peggioramento delle condizioni di salute del paziente e nella conseguente verificazione del suo decesso;
ha poi ritenuto irrilevanti, ex artt. 40 e 41 c.p., le pregresse condizioni di salute del AT, non avendo rivestito alcuna efficienza causale nell'evento morte, al pari della sopravvenu- Parte ta complicanza invocata dalla priva di valore giuridico;
ha dunque con- cluso asserendo che, nel caso di specie, i sanitari non avevano fornito prova di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis.
1.6.2 Il Tribunale ha, pertanto, affermato la responsabilità della convenuta:
- in relazione al danno biologico terminale subito dal paziente, che – tenuto conto del brusco decadimento delle condizioni di salute del , delle Per_1 conseguenze negative per gli organi vitali del paziente e degli effetti altamen- te invasivi subiti a causa degli eventi, in soggetto già gravemente debilitato per cause naturali – è stato liquidato secondo le Tabelle di Milano, con valore tabellare appesantito ed identificato nel triplo dell'importo tabellare massimo previsto, così riconoscendo la somma di € 37.442,00 in valore attuale;
- in relazione al danno da perdita del rapporto parentale richiesto iure proprio dagli attori che – in considerazione del rapporto di convivenza con la vittima primaria e della consistenza del nucleo familiare (comprensivo di moglie e 4 figli), nonché dell'aspettativa di vita del AT così come accertata dai
CTU – ha liquidato, utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, correggendole alla luce delle circostanze specifiche del caso concreto ed au- mentandole di ½ per danno morale, riconoscendo così l'importo di €
8 69.353,50 in favore della moglie, € 66.920,10 in favore del figlio ed € CP_2
69.136,90 in favore del figlio;
CP_2
- del danno da ritardo per mancato tempestivo godimento delle somme.
1.6.3 Di contro, il Tribunale ha ritenuto non risarcibili:
- il danno catastrofale, attesa l'assenza di elementi oggettivi dai quali dedurre che il paziente avesse percezione del precipitare della situazione e del perico- lo, invero escluso dallo stato di incoscienza del AT già all'indomani dell'intervento del luglio 2017;
- il danno patrimoniale per le spese funerarie, poiché non provate;
- il danno patrimoniale da perdita della retribuzione percepita dal , Per_1 ritenendo che alcun depauperamento si fosse verificato nel caso di specie.
1.6.4 Sulla scorta di quanto sopra, ha liquidato, da ultimo, le spese di lite se- Parte condo il principio di soccombenza, ponendo integralmente a carico della tutte le spese relative al giudizio di ATP e compensando per ¼ quelle del gra- do, in ragione del parziale rigetto delle domande attoree. Parte
2. La sentenza è stata appellata dalla originaria convenuta, la quale ne ha chiesto – previa rinnovazione della CTU – la riforma nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola per i motivi rubricati e sinte- tizzabili come segue:
2.1 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c. e/o dell'art. 132 c.p.c. e/o derivante dall'omessa applicazione dell'art. 8 della L. 24/17 e/o dall'omessa e/o carente e/o errata motivazione in relazione alle eccezioni di improcedibilità, improponibilità e/o inutilizzabilità della
CTU svolta nell'A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. n. 1260/17 RG”.
La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione prelimi- nare di rito, ritenendo inapplicabile ratione temporis al caso di specie la disci- plina di cui alla L. 24/2017; a parere dell'appellante, di contro, il giudizio, sfociato poi nella sentenza gravata, sarebbe stato incardinato soltanto dopo l'entrata in vigore della legge sopra richiamata, con conseguente necessità di
9 dover rispettare termini e modalità da essa stabiliti. Aggiunge, poi, che il giu- dice avrebbe deciso di avvalersi della CTU espletata in sede di ATP e davanti ad altro ufficio giudiziario senza motivare la propria decisione, da cui derive- rebbe la inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'improponibilità della do- manda attorea e l'inutilizzabilità della CTU, con conseguente necessità di di- sporne la rinnovazione con un nuovo collegio peritale.
2.2 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 132 c.p.c., 112
c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e/o per carente e/o errata motivazione in relazione all'individuazione della responsabilità del- Parte la e sull'accertamento del nesso causale”.
A parere dell'appellante, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ravvi- sato la responsabilità professionale della struttura sanitaria, non essendo stato soddisfatto nel caso di specie il criterio del “più probabile che non” Parte nell'individuazione del nesso eziologico. Sul punto, la sostiene che la re- sponsabilità non sarebbe stata tratta da elementi oggettivamente verificabili, ma da una mera ipotesi formulata dal Collegio peritale, il quale, in merito alla dislocazione della PEG, aveva affermato di non poter individuare la causa esatta della stessa e, quindi, se essa fosse imputabile all'operato dei sanitari, in quanto né il verbale operatorio né la cartella clinica contenevano informazioni a riguardo. Attesa l'incertezza del nesso causale, il cui mancato accertamento non può che ricadere sul paziente creditore, la domanda risarcitoria andava quindi dichiarata infondata e, per l'effetto, rigettata.
2.3 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione dell'art. 81 c.p.c. e/o dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'attribuzione del risarcimento del danno bio- logico terminale a titolo iure hereditatis, eccessiva quantificazione del danno iure hereditatis e rischio di duplicazione del risarcimento e conflitto di giudi- cato”.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il danno biologico temporaneo in favore di evidenziando che il Persona_1
10 Tribunale ha provveduto a riconoscerlo nella misura massima giornaliera di €
148,50, nonostante il difetto di prova, atteso che il Collegio peritale aveva di- chiarato l'impossibilità di stabilire quale sarebbe stata la qualità della vita del paziente in assenza delle complicazioni imputate alla struttura ospedaliera.
Aggiunge, inoltre, che dalla dichiarazione di successione prodotta dagli origi- nari attori, si evince l'esistenza di due ulteriori eredi del AT (i figli e ), che hanno provveduto ad incardinare un separato giudizio, CP_6 Per_4 sempre dinanzi al Tribunale di Chieti, per il risarcimento del danno iure here- ditatis, il che porterebbe al rischio di un conflitto di giudicati e di una eventua- le duplicazione del risarcimento qualora la domanda fosse accolta. Per tale motivo, la richiesta di danno iure hereditatis andava rigettata o quantomeno liquidata decurtando le quote degli altri due eredi.
2.4 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ovvero vizio derivante dall'errata e/o carente motivazione in relazione al rico- noscimento e alla quantificazione del danno iure proprio per la perdita paren- tale e all'incremento di ½”.
La sentenza viene poi impugnata nella parte in cui ha riconosciuto e quantifi- cato il danno parentale. Sul punto, ritiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore riconoscendo il danno iure proprio nonostante gli attori non avessero dimostrato alcunché sul punto, contestando altresì il ravvisato incremento di
½, riconosciuto nonostante l'assenza di prova circa la sussistenza di un tur- bamento meritevole di una liquidazione aggiuntiva, vieppiù per il fatto che la documentazione psichiatrica di parte, citata espressamente dal primo giudice a suffragio della decisione assunta, riguardava unicamente la e non CP_1 anche i figli, che hanno comunque beneficiato dell'incremento.
2.5 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione degli artt. 115, 116 cpc e dell'art. 2967 c.c. e/o errata e/o illogica motivazione in relazione al ricono- scimento del danno da ritardato pagamento”.
11 Con tale motivo, l'appellante contesta il riconoscimento del danno da ritardato pagamento, asserendo che, anche in tal caso, alcuna prova è stata offerta dagli attori, il che escluderebbe la possibilità di ricorrere ai criteri presuntivi citati dal giudice.
2.6 “Vizio della sentenza derivante dalla violazione delle disposizioni dell'art. 8 della l. n. 24/17 in relazione alla liquidazione delle spese di lite dell'A.T.P.
n. 1260/17”.
Da ultimo, contesta la liquidazione delle spese inerenti al procedimento di
ATP, sulla scorta della inutilizzabilità della CTU espletata per violazione del- le disposizioni inerenti alla L. 24/2017, di cui chiede la refusione o, in subor- dine, la compensazione.
3. Con comparsa di risposta depositata in data 31.05.2024, si sono costituiti nel presente giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_7
, i quali, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] dell'art. 342 c.p.c., hanno insistito per il rigetto dell'avverso gravame e per l'integrale conferma del provvedimento impugnato, eccependo l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei documenti prodotti in sede di appello, in quanto tardivi, nonché della domanda articolata al n. 4 delle conclusioni, costituente inammissibile ampliamento del petitum.
4. All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi (in occasione del quale l'appellante ha provveduto a depositare copia della CTU medico-legale redatta nell'ambito del parallelo giudizio intrapreso da altri due eredi diretti del AT dinanzi al Tribunale di Chieti e che ha escluso profili di respon- sabilità della struttura sanitaria) il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e come tale vada respinto, non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivisibili statuizioni del primo giudice, che, per contro, devono trovare qui
12 conferma non ricorrendo i presupposti per il rinnovo della CTU richiesto dal- Part la er quanto va a dirsi.
6. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dagli appellati in quanto – tenuto conto dell'insegnamento di Cass. SS.UU. 27199/2017 – l'atto di citazione presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che – ad avviso dell'appellante – evidenziano la fallacia della motivazione spesa dal Tribunale sui singoli punti esposti in termini di motivi di gravame.
7. Ciò posto e passando alla disamina dell'impugnazione, va respinto il primo motivo di appello.
Al riguardo, deve precisarsi che, secondo quanto riconosciuto da ampia giuri- sprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dal- la L. 24/2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti ve- rificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregres- si (cfr. Cass. 28994/2019; Cass. 28811/2019 e, da ultimo, Cass. 6134/2025).
E' stato difatti chiarito che non solo nella legge in parola non vi è alcuna de- claratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce “indice inequivo- cabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente ri- servato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli proces- si in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe” (Cass. 28994/2019). Coeren- temente con tale principio, va dunque rilevato che la L. 24/2017 disegna com- piutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni
13 di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime so- stanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario, non es- sendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo si- stema.
7.1 Tornando al caso di specie, dovendo ricondursi i fatti ascritti alla respon- sabilità dell'odierna appellante all'anno 2013 (allorché fu eseguito l'intervento di PEG), è evidente che non può trovare applicazione la L.
24/2017, entrata in vigore soltanto il 01.04.2017, e dunque sopravvenuta nel tempo rispetto all'occorrenza di tali fatti.
In tal senso, pertanto, a nulla rileva la data in cui il giudizio è stato incardina- to, fermo restando che gli eredi avevano in ogni caso esperito – Per_1 prima dell'entrata in vigore della legge citata – sia la procedura ex art. 696 bis c.p.c. (ricorso depositato il 22.03.2017), sia il procedimento di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010 (verbale negativo del 05.10.2016), di talché non può ravvisar- si alcuna preclusione, in termini di tempistiche e modalità, alla procedibilità della domanda di risarcimento avanzata con l'atto di citazione notificato il
22.10.2021.
7.2 Analogamente, alcun impedimento sussiste circa la disamina della CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva e posta a fondamento della decisione gravata, atteso che la stessa è stata espletata in un giudizio che ha interessato le medesime parti in causa ed ha trovato ingresso, nel processo che qui ci occupa, nel rispetto del contraddittorio e delle preclusioni istruttorie.
8. Del pari infondato è il secondo motivo di appello.
Sul punto, appare utile rammentare che in ordine alle fattispecie di responsa- bilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla L. 24/2017 (co- me nel caso di specie), la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non neces-
14 sariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la pri- ma, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la strut- tura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o me- diante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi diretta- mente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n.
9085; Cass. 14/06/2007, n. 13953; Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass.
22/09/2015, n. 18610).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in tali fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il dan- neggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'ille- cito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrat- tuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015,
n. 826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Più in particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsa- bilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del credito- re-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto socia-
15 le), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno la- mentato (Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass.
20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione scaturente da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordi- naria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (cfr.
Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808 e, più recentemente,
Cass. civ., Sez. III, Ord. 05/03/2024, n. 5922).
Nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, il giudice tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, at- tendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiara- tive, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse - oltre alla determinazione del grado di conferma necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali al- legati - il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
8.1 Alla luce dei principi sopra riportati, indiscussa l'esistenza del rapporto professionale (ampiamente comprovato dalla documentazione sanitaria pro- dotta in giudizio), nel caso che ci occupa appare certamente dirimente quanto accertato in sede di CTU, nell'ambito del pregresso giudizio per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni vanno in questa sede nuovamente con- divise, poiché coerenti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Ed invero, proprio in relazione al nesso causale, il Collegio peritale, dopo aver puntualizzato che “la morte del sig. è stata causata da un quadro di Per_1 shock settico conseguente a prolungato stato settico da peritonite secondaria
a dislocazione della PEG”, ed escluso qualunque relazione causale fra l'errore diagnostico da parte dell'Ospedale di CA e il decesso del paziente, ha af-
16 fermato che “….L'insieme di questi dati permette di ritenere pressoché certa la presenza di uno shock terminale di natura settica quale causa della morte e
l'assenza di altre cause note consente di ricondurre causalmente lo shock univocamente alla peritonite di cui era portatore il soggetto. La causa della morte del Sig. , in definitiva, appare ascrivibile a shock settico (cau- Per_1 sa terminale) conseguente a prolungato stato settico da peritonite (causa in- termedia) secondaria a dislocazione della PEG (causa primitiva). Come già rilevato poco sopra (in risposta al quesito b), non si ravvisa di converso nesso causale con l'errata terapia oncologica eseguita a fronte della non corretta diagnosi neoplastica”.
Proprio con specifico riferimento alla procedura di posizionamento della PEG
e al suo dislocamento, i CTU – come correttamente evidenziato dal giudice di prima istanza – hanno dapprima premesso che “la dislocazione della PEG è una complicanza rara, che occorre nel 1,6-4,4 % dei pazienti. La causa più frequente di dislocazione è dovuta alla trazione meccanica del dispositivo da parte del paziente, specialmente se affetto da alterazioni neurologiche;
altre cause sono la mobilizzazione durante il trasferimento del paziente, durante altre procedure assistenziali ad egli dedicate od a seguito di cadute acciden- tali. In circa un terzo dei casi, la causa della dislocazione non è nota. La di- slocazione della PEG può tuttavia anche essere addebitata ad una non ade- guata allocazione del dispositivo, per causa di un lasso ancoraggio della stessa sulla parete gastrica”. Hanno quindi riconosciuto, come sostiene l'appellante, che “Non è possibile, nel caso di specie, risalire alla causa esat- ta della dislocazione della PEG, in particolare stabilire se tale evento sia im- putabile a cause dipendenti dall'operato dei Sanitari (leggasi lasso ancorag- gio della PEG sulla parete gastrica), poiché il verbale operatorio relativo all'intervento eseguito in data 22 Luglio 2013 permette unicamente di ap- prendere che il catetere della PEG era dislocato dal foro di ingresso nello stomaco, senza informazioni aggiuntive. Come già discusso, inoltre, nella
17 cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale di non è presente Pt_2 il referto relativo alla descrizione della procedura di posizionamento del di- spositivo”.
Sul punto, tuttavia, gli stessi (dopo aver specificato che si tratta di una proce- dura ormai consolidata, rispetto alla quale non sussistono elementi di speciale difficoltà nella sua effettuazione) hanno sottolineato che, sebbene la carenza documentale impedisca di avanzare delle valutazioni circa l'esecuzione tecni- ca della procedura, “appare tuttavia doveroso formulare ulteriori considera- zioni: 1) le condizioni neurologiche del paziente non erano descritte tali da giustificare incongrue manovre di trazione sul dispositivo da parte dello stes- so;
2) non sono documentate altre fattispecie in grado di giustificare la mobi- lizzazione del dispositivo quali traumi accidentali, trasferimenti del paziente
e/o particolari problematiche durante le fasi di lavaggio preventive alla nu- trizione per mezzo del dispositivo gastrostomico. Appurata la non desumibili- tà di fattori causali alternativi, dobbiamo a questo punto considerare che il giudizio definitivo circa la genesi della complicanza non può essere fornito a fronte di una insuperabile carenza documentale, che non riconosce altri re- sponsabili se non i Sanitari della struttura chietina (i quali hanno omesso di descrivere la procedura). Non può sfuggire che in questo modo gli stessi ab- biano contravvenuto ad uno dei principi cardine che governa la responsabili- tà professionale sanitaria di tipo contrattuale, e che pone a carico delle strut- ture sanitarie l'onore probatorio circa l'adozione di ogni misura volta a pre- venire l'insorgenza di una data complicanza. Ne consegue, proseguendo nella nostra valutazione, che gli stessi non possano dimostrare che si trattò, in de- finitiva, di evento prevedibile ma non altrimenti prevenibile. Dal canto nostro, appare evidente che la medesima mancanza non consenta di addivenire ad un giudizio di esclusione della responsabilità, aprendo le porte ad un profilo di
“risarcibilità” delle eventuali conseguenze dannose di tale evento”.
18 Il giudizio fornito dagli Ausiliari trova poi ulteriore conforto nelle seguenti, significative, circostanze:
- “aria libera in cavità peritoneale di discreta entità e franca leucocitosi neu- trofila agli esami ematochimici (leucociti 22.460, neutrofili 21.860 – 97,4%)”, sintomatici di una perforazione in atto;
- “un ritardato invio del paziente in Sala Operatoria in termini di alcune ore”, mentre un intervento chirurgico più tempestivo avrebbe consentito di interve- nire su un processo peritonitico meno severo di quello effettivamente riscon- trato;
- “la decisione di riprendere la chemioterapia nonostante le condizioni clini- che generali del paziente, gravate da severa infezione in atto e da ferita lapa- rotomica aperta, sembra fosse gravata da maggiori fattori potenzialmente dannosi rispetto ai benefici”;
- la decisione di dimettere un paziente con ferita laparotomica aperta e in con- dizioni di stato settico avanzato, che contribuì all'ulteriore peggioramento del quadro clinico generale del AT.
Sulla scorta di tutti i predetti elementi, i CTU hanno dunque ravvisato inade- guate condotte professionali da parte dei sanitari dell'Ospedale (di- Parte_4 slocazione della PEG connotata da profili di “risarcibilità”, non impeccabile gestione successiva della complicanza con franca evoluzione in peius delle condizioni generali del paziente), così concludendo: “è possibile riconoscere nesso causale ininterrotto tra la dislocazione della PEG, la contaminazione del cavo peritoneale ad essa conseguita e la successiva peritonite, nonché le conseguenti complicazioni di natura infettiva che esitavano, documentazione sanitaria alla mano, in uno shock terminale di natura settica. In altre parole, il decesso del Sig. è da porsi in nesso causale diretto ed esclusivo Per_1 con le inadeguate condotte sanitarie poste in essere presso l'Ospedale di
. Pt_2
19 8.2 Orbene, sulla scorta di tutto quanto sopra, atteso che la vicenda per cui è causa è stata valutata nella sua globalità, analizzando tutti gli elementi decisi- vi che hanno inciso fattivamente sul decesso e sulla dislocazione della PEG posta all'origine dello shock settico, ed escludendo quelli che avrebbero potu- to incidere su di essi in qualche modo, deve affermarsi che non vi è alcuna perplessità in merito all'accertamento del nesso causale, per cui, in considera- zione della regola della preponderanza dell'evidenza causale (“più probabile che non”) sopra richiamata, deve concludersi – in accordo con quanto accerta- to dai CTU in sede di ATP – che il decesso del AT è causalmente deri- vante dalla imperita dislocazione della PEG, dalla contaminazione del cavo peritoneale, dalla successiva peritonite e, non da ultimo, dalla inadeguata ge- stione delle complicazioni di natura infettiva che si erano ingenerate. Parte A fronte di tale accertamento, la odierna appellata non ha mai dimostrato che i propri sanitari avessero avuto una condotta conforme alle leges artis, né che l'impedimento concretizzatosi fosse imprevedibile ed inevitabile, non po- tendo a ciò sopperire la mancata descrizione della procedura di posizionamen- to della PEG o l'incompleto verbale operatorio dell'intervento chirurgico ese- guito il 22.07.2013. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, difatti, la carenza della documentazione sanitaria acquisibile presso la struttura non può ridondare a detrimento del paziente, costituendo la stessa una circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un vali- do legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, al- lorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione (ex multis, Cass.
11224/2024; conf. Cass. 12218/2015; Cass. 27561/2017; Cass. n.
26248/2020).
Correttamente, dunque, i CTU, in risposta alle osservazioni avanzate dal CTP Parte della chiarivano che “Se in definitiva, utilizzando le stesse parole del
20 CTP, è possibile ammettere che l'evento ipoteticamente potesse essersi verifi- cato per causa indipendente da problemi tecnici periprocedurali, l'aver omesso di descrivere la procedura sottraeva la possibilità di dimostrarlo. Ciò costituiva il presupposto della risarcibilità delle conseguenze dell'evento”.
9. Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, va rilevato quanto segue.
9.1 In merito alla liquidazione del danno biologico terminale, è del tutto in- conferente – e quindi errato – il richiamo a quella che sarebbe stata la qualità della vita del paziente in assenza delle complicazioni subite, atteso che tale ti- pologia di danno è, per definizione, il pregiudizio alla salute sofferto dalla vit- tima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo de- cesso causalmente legato a tale lesione. Detto danno, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra il momento di insorgenza delle lesioni e il decesso intercorra un apprezzabile lasso di tempo (così Cass. 21799/2025; Cass. 33009/2024; Cass. 7923/2024;
Cass. Ord. 21837/2019; Cass. 26727/2018).
La Suprema Corte ha poi avuto modo di chiarire, in più di un'occasione, che la liquidazione del danno biologico terminale, pur dovendo avvenire equitati- vamente, anche ricorrendo alle Tabelle di Milano, individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale, non può es- sere meramente simbolica, dovendo il giudice considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, “perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte;
lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanen- te), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata;
il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben di-
21 versa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un "futuro di riacquistata pie- nezza o di adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni di salute"; in questo caso la temporaneità non è in relazione "con alcuna prospettiva fu- turibile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una soffe- renza che persiste immutata (se non ingravescente)"; i fattori della persona- lizzazione debbono valere in grado assai elevato, di conseguenza det- to danno biologico terminale non può essere liquidato "attraverso la mecca- nica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso"(cfr., tra molte, Cass. 21799/2025 e
Cass. 22009/2024).
Alla luce di tali consolidati principi, alcuna censura può essere mossa alla sen- tenza impugnata, che appare perfettamente aderente all'orientamento – ormai granitico – sopra richiamato.
Da un lato, difatti, non può non riconoscersi il danno alla salute patito dal a partire dal 21.07.2013 (allorché iniziarono i dolori addominali de- Per_1 rivanti dall'intervento di posizionamento della PEG) sino al 03.10.2013 (gior- no del decesso), alla luce delle condotte sanitarie consumate ai suoi danni (di- slocazione della PEG, conseguente contaminazione del cavo peritoneale, suc- cessiva peritonite, complicazioni di natura infettiva esitate poi nello shock set- tico).
Dall'altro, del tutto corretta è la quantificazione del danno, liquidato nel triplo dell'importo tabellare massimo previsto per il risarcimento del danno non pa- trimoniale da invalidità temporanea, in considerazione delle peculiarità del caso (conseguenze negative per gli organi vitali del paziente, effetti altamente invasivi delle varie complicanze succedutesi nel periodo di due mesi, su per-
22 sona già invalida e debilitata a causa della neoplasia e della chemioterapia in atto).
9.2 A tal proposito, in ordine alla invocata rimodulazione delle somme liqui- date in considerazione della presenza di altri eredi del AT (i figli CP_6
e , unitamente ai loro rispettivi figli minori), va detto che tale Persona_5 richiesta, quand'anche fosse ritenuta ammissibile, è del tutto infondata, atteso che dall'atto di citazione prodotto soltanto in questa sede dall'appellante (doc.
7) emerge che gli stessi hanno inteso agire, per il risarcimento del danno tana- tologico, soltanto pro quota, per cui non è ravvisabile alcuna duplicazione del risarcimento, quand'anche la loro domanda dovesse trovare accoglimento. Part Sarà in quella sede che la nel caso, potrà far valere l'avvenuta liquidazio- ne dell'intero effettuata in questa sede.
In ogni caso, la Suprema Corte ha sottolineato (Cass. n.10585 /2024) che: “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte pro- porzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto de- bitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accer- tamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.” (id. Cass.
SU n. 24657/2007). Infine, Cass. n. 3207/2024, precisa che “Ciascun coere- de può, pertanto, domandare il pagamento del credito ereditario in misura in- tegrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poi- ché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (cfr anche, Cass.S ez. 6 - 2,
23 Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017; Cass.Sez.3-, Ordinanza n. 8508 del
06/05/2020; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024).”
10. Parimenti infondato è il quarto motivo di appello.
Sul punto, va premesso che, per insegnamento costante dei giudici di Legitti- mità, la perdita di un proprio congiunto a causa di un atto illecito determina la presunzione che vi sia una sofferenza psicologica, in capo ai familiari della vittima, che è connaturata con la natura stessa del rapporto parentale troncato.
Trattandosi di presunzione, però, è data la possibilità di fornire prova dell'as- senza o della scarsa intensità del legame affettivo tra vittima e superstite
(Cass. 16895/2025; Cass. 21760/2025), prova che, nel caso di specie, mai è stata dedotta e tantomeno fornita dall'appellante.
Va poi rammentato che il giudice, chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, può fare contemporaneamente ricorso allo strumento ta- bellare e al proprio potere di valutazione equitativa, dovendo però indicare gli elementi di calcolo impiegati, così da rendere manifesto il percorso logico e giuridico compiuto, per giungere ad una liquidazione del danno che tenga de- bitamente conto di tutte le circostanze prese in considerazione ai fini della quantificazione (in tal senso, Cass. 5948/2023; Cass. 25213/2024; Cass.
9501/2025).
Per vero, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effet- tuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle pe- culiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dal- le tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti (sul punto, cfr.
Cass. 10579/2021 e Cass. 33005/2021).
24 Nel caso di specie, il Tribunale ha esplicitato nella motivazione sia i principi giurisprudenziali sottesi al proprio convincimento, sia tutte le circostanze che connotano il caso concreto, facendone applicazione in sede di liquidazione.
Sono state così tenute in considerazione (oltre agli ordinari indici afferenti al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del congiunto ed alla conviven- za) l'aspettativa di vita, quantificabile in 19/24 mesi, l'aggravamento repenti- no delle condizioni cliniche del paziente, il fatto che i familiari erano già tur- bati per la scoperta della grave malattia tumorale che affliggeva il AT,
l'età non particolarmente avanzata di quest'ultimo, giungendo al condivisibile aumento di ½ in favore di tutti e tre gli odierni appellanti.
Quanto all'attestazione psichiatrica relativa alla la stessa è stata ci- CP_1 tata dal giudice di prime cure soltanto a conferma del dolore particolarmente intenso della moglie per la perdita prematura del marito, sicché non si rinvie- ne alcun errore in ordine all'incremento riconosciuto anche in favore dei figli, motivato sulla scorta degli elementi sopra riportati.
11. Da ultimo, vanno rigettati gli ulteriori due motivi di appello.
11.1 Quanto alla riconosciuta risarcibilità del danno da ritardo, va detto che essa si pone in linea con la risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, di portata nomofilattica, in ordine alla liquidazione del maggiore danno sul credito risarcitorio e di cui è espressione, in anni più recenti, Cass.
11899/2016, secondo cui "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conse- guente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel mo- mento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi com- pensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecunia- rio del danno subito”.
25 11.2 Quanto, invece, alla liquidazione delle spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo svolta innanzi al Tribunale di CA, la stessa risulta – alla luce della piena utilizzabilità della CTU ivi espletata nel presente giudizio – una logica conseguenza della soccombenza dell'odierna appellante, rispetto alla quale non è ravvisabile alcuna critica.
12. In conclusione, la sentenza impugnata va ritenuta esente da errori e, in di- fetto di ulteriori censure da parte dei danneggiati, la stessa merita di essere in- tegralmente confermata.
13. Tale esito comporta che le spese di lite seguano la soccombenza e venga- no liquidate come in dispositivo, con fase istruttoria al minimo.
14. L'infondatezza del gravame principale e di quello incidentale ed il conse- guente rigetto degli stessi comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 12/2024 del Tribunale di Chieti, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) Condanna la in persona del l.r.p.t., a Parte_5 rifondere in favore degli appellati le spese del grado, che liquida in €
12.154,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sus- sistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu- to per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del1 19/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
26 VI RI IZ CE S. MO
27