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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11819/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VALENTINI CLAUDIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 con condanna dell' al pagamento in suo CP_1 favore dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Sulla base della documentazione medica in atti esibita e dell'esame clinico, siamo in grado di affermare che il Sig. è Parte_1 affetto da: “Cardiopatia ipertensiva, arteriopatia obliterante arti inferiori, BPCO e OSAS in terapia con cPAP, poliartrosi, obesità, grave ipoacusia bilaterale in soggetto con adenocarcinoma della prostata RT-trattato (4/24) e K vescicale papillare ureteliale pluriricedivante.”. Prima di tutto, è necessario sottolineare come il caso in esame sia caratterizzato da una storia clinica contrassegnata da ripetute resezioni transuretrali necessarie a fronteggiare la cascata neoplastica riguardante
l'apparato urogenitale e, in tempi successivi, dal ricorso al trattamento radioterapico.
Tuttavia, non può essere sottovalutata la notevole ricaduta negativa, sull' autonomia del Pt_1 rappresentata dalla marcata obesità, dai disturbi cardiocircolatori e da quelli respiratori. In questa chiave interpretativa e sulla base dell'infermità riportate in diagnosi, riteniamo di poter affermare che il Sig. abbia diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e, Parte_1 inoltre, risulti portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell' art.3, comma 3 della L.
104/92 a decorrere da Dicembre 2023 (duemilaventitré).”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto azionato, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito), le spese di lite vanno compensate.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
25.10.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 da DICEMBRE 2023 e condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento oltre interessi o rivalutazione CP_1 come per legge, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 20.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo