TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 02/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
715/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 3.4.2025 svolta ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, lette le note scritte di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 715/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Fiore e dall'avv. Donatella C.F._2
Di Blasio, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Padovani e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Gianluca Massimei, come da procura in atti;
OPPOSTA
Pag. 1 a 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 19.07.2021, e Parte_1
hanno proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 205/2021 (R.G. 500/2021) pronunciato dal medesimo Tribunale in data 31/05/2021-1/6/2021 e notificato in data 10.06.2021 con il quale gli stessi erano stati condannati al pagamento, in favore della della somma di € 15.183,70, CP_1 oltre interessi e spese di procedura, unitamente e in solido alla Controparte_2
.
[...]
A sostegno della opposizione essi opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
1. nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust n. 287/1990;
2. nullità della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria.
Chiedevano, quindi accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dagli opponenti in data 27.04.2016 e, quindi, accertarsi e dichiararsi illegittimo il D.I. n. 205/2021 emesso dal Tribunale di Vasto previa sua revoca, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi ai procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio la la quale ha, preliminarmente, eccepito CP_1
l'incompetenza per materia del giudice adito, per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, e nel merito ha contestato le avverse eccezioni e deduzioni rilevando la mancanza di prova che la fideiussione fosse stata rilasciata sui c.d. modelli ABI e che, in ogni caso, non ne deriverebbe ex sé la nullità dei contratti a valle. Ha, inoltre, evidenziato la perfetta legittimità della clausola derogatoria dell'art 1957 c.c.
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, per il rigetto della proposta opposizione, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
In corso di causa veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per materia nonché la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e venivano assegnati i termini per procedersi all'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo.
Pag. 2 a 9 Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previo rigetto della istanza ex art 210 c.p.c. formulata da parte opponente.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusionali nei termini loro assegnati e, all'esito della udienza a trattazione cd. cartolare, la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve essere esaminata la questione in ordine alla carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti con la propria memoria ex art 183 VI comma n. 1 c.p.c..
La Suprema Corte, sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
2951/2016) ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa, come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
5.11.2021 n. 39528).
Nel merito può richiamarsi quanto osservato da Cass.
8.11.2024 n. 28790 che, in motivazione, ha evidenziato quanto segue: “è stato puntualizzato dalla giurisprudenza
(cfr., da ultimo, Cass. 17944 del 22.6.2023) che, in tema di cessione di crediti in blocco ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cc, quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione
Pag. 3 a 9 da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass. 17944/2023 già richiamata),
e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art 58 TUB. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti della Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima". Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art 58 TUB. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 TUB., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, sempre Cass. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass.
9412 del 5.4.2023).
Orbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione di parte opponente in ordine alla
Pag. 4 a 9 inclusione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione in favore dell'odierna opposta, quest'ultima ha offerto adeguata dimostrazione documentale della titolarità sostanziale del credito.
Ed infatti, nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc.8 monit.) i crediti ceduti alla odierna opposta sono identificati a mezzo di caratteristiche comuni quali “…crediti classificati “in sofferenza” in base alla normativa regolamentare italiana…”
e “…crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (anche come conseguenza della risoluzione del relativo accordo o del recesso dallo stesso)…” e comunque tramite rinvio alla “lista identificativa degli NDG dei relativi debitori depositata presso lo Via Controparte_3
Sant'Antonio 11, 20122 Milano, in una data compresa tra il 12 novembre 2018 e il 16 novembre 2018.”.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria si rileva che il credito, al tempo della cessione di cui all'estratto della Gazzetta Ufficiale, era già stato classificato “a sofferenza” e che il debitore principale era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine con raccomandata dell'08.02.2017 ricevuta il
16.2.2017 dallo stesso debitore principale e in data 13.3.2017 dagli odierni opponenti.
L'opposta, peraltro, ha versato in atti il verbale di deposito per notar Rep. 139 e CP_3
Racc. 99 del 16.11.2018 dell'elenco identificativo di debitori della NC Popolare di
Puglia e Basilicata – cui faceva riferimento il sopra riportato estratto della Gazzetta
Ufficiale per identificare i crediti ceduti – tra cui emerge quello della Controparte_2 oggetto di causa (doc.6 opposta).
Si ritiene, pertanto, che i menzionati documenti, unitamente alla documentazione contrattuale detenuta dalla odierna opposta e versata in giudizio, forniscano sufficiente dimostrazione che il credito sotteso alla domanda monitoria fosse compreso nella richiamata operazione di cessione e, dunque, della titolarità del credito oggetto dell'odierno giudizio in capo alla CP_1
Anche le eccezioni in ordine alla nullità delle fideiussioni sono infondate nel merito.
Anzitutto, si osserva che le garanzie oggetto causa sono state rilasciate con atti del
27.04.2016, sicché la presente controversia, in ogni caso, non può essere risolta semplicemente richiamando le conclusioni cui la NC d'TA è pervenuta all'esito
Pag. 5 a 9 dell'istruttoria condotta nel periodo 2002 – 2005, in quanto le stesse non possono estendersi automaticamente a fatti successivi rispetto agli accertamenti eseguiti.
Ha osservato in proposito la Corte di Appello di L'Aquila (sent. 24.06.2022 n. 938): “nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussione omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le causa (dette cause “follow on) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
NC d'TA, e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla esistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla NC d'TA (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quella oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano, 28.01.2022 n. 718; Trib. Milano 13.01.2022; Trib. Milano
3.06.2020; Trib. Milano, ordinanza 20.05.2012; Trib.Milano, ordinanza 11.06.2021: Trib.
Milano, ordinanza 22.09. 2012). Nel presente giudizio, che rientra nello schema della causa
“stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatorio emesso dall'Autorità di Vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione della L. 287 del 1990 art. 2, comma e, lett. a), relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2,6,8, dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust” (in senso conforme, tra le altre, Trib. Milano Sez. impresa, 9.10.2023, n. 7745; Trib. Firenze, 05.10.2023, n.2837;
C, App. Milano, 9.08.2023, n. 2538; Trib. Napoli Sez. Impresa, 1.08.2023, n. 7965; Trib.
Trani, 4.05.2023, n. 763).
Nel caso di specie, in considerazione del fatto che le fideiussioni in questione non rientravano nell'alveo temporale del provvedimento n.55/2005 prodotto in giudizio e che, peraltro, la banca stipulante neppure era tra quelle che avevano preso parte all'accordo anticoncorrenziale sanzionato, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare
Pag. 6 a 9 l'esistenza di una ulteriore intesa illecita “a monte” dei contratti di fideiussione oggetto di causa, in quanto elemento costitutivo essenziale e imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) L. n.287/1990.
Onere probatorio che non è stato assolto. Né sarebbe stato sufficiente a fornire la dimostrazione di una intesa illecita di tal fatta l'acquisizione in giudizio di “un campione significativo di banche di diverso dimensionamento dei propri modelli di fideiussione omnibus, riferibili al periodo di sottoscrizione della garanzia impugnata”, come richiesto dagli opponenti ex art.210 c.p.c., atteso che l'illecito antitrust rientra nel genus dell'illecito aquiliano, pertanto non sono sufficienti mere presunzioni occorrendo la prova di una condotta illecita, connotata da dolo o colpa del danneggiante. Dalla sola documentazione che gli opponenti chiedevano di acquisire non sarebbe derivata, di per sé, la prova della stipula tra esse banche di una intesa volta, non semplicemente a predisporre clausole standard favorevoli per gli istituti bancari coinvolti, ma ad ostacolare la diversificazione dei prodotti offerti e a privare il consumatore della sua facoltà di scelta tra prodotti per costringerlo a sottostare a contratti squilibrati in favore dell'istituto di credito.
Si evidenzia, in ogni caso, che dalla presunta violazione della L. 287/90, non può discendere la integrale nullità delle garanzie fideiussorie, come preteso da parte opponente.
La nullità in questione non può che considerarsi parziale e, quindi, riguardare le sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust, con la conseguenza che – in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 .c. – il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, né gli opponenti hanno allegato ragioni per cui l'assenza di dette clausole li avrebbero dovuti indurre a non stipulare i negozi in questione.
Le argomentazioni che precedono hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite della
Cassazione Civile, che con sentenza n. 41994/2021 hanno definitivamente chiarito che in tale ipotesi può configurarsi una mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali che si assumono illecite, ferma restando, per il resto, la validità della prestata garanzia. Secondo la citata pronuncia, inoltre, l'estensione della nullità che
Pag. 7 a 9 colpisce la parte e la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto con la clausola o con la parte nulla. Tale prova, poi, consiste nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che non sarebbe stato concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Ha, infine, precisato la Cassazione Civile:
“Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c. esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta
a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare che l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (cfr. Cass. n. 18794/2023).
Nel caso di specie, nulla di tutto questo è stato dimostrato dagli opponenti, risultando evidente che nessuna delle clausole tacciate di invalidità può comportare di per sé la integrale nullità del contratto. E, facendo applicazione dei citati principi giurisprudenziali al caso di specie, se ne avrebbe la semplice invalidità parziale della prestata garanzia, limitatamente alle clausole negoziali che si assumono redatte in conformità con il c.d. schema ABI, fermi restando, invece, tutti gli altri obblighi in capo agli opponenti medesimi.
Richiamati tali principi, considerato che nel caso di specie parte opponente nulla ha allegato, né tantomeno provato, in ordine a violazioni specifiche della normativa antitrust che abbiano influito sui contratti di fideiussione oggetto di causa contravvenendo, quindi, all'onere della prova su di essa gravante, dovrà riconoscersi la piena validità delle fideiussioni in questione.
La clausola derogatoria del disposto di cui all'art. 1957 c.c., inoltre, non è nulla o illecita di per sé ma solo se ed in quanto contenuta in una fideiussione omnibus di cui sia accertata la nullità per violazione della normativa in materia anticoncorrenziale.
La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
Pag. 8 a 9 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008, Tribunale Venezia sentenza n. 1884/2023 del 30.10.2023).
L'infondatezza delle eccezioni degli opponenti, unitamente alla prova documentale dell'entità del credito e della sua fonte negoziale (doc.ti 2-7 monit.), invero non contestate dagli opponenti, rendono fondata la pretesa creditoria azionata in monitorio.
L'opposizione, in conclusione, deve essere integralmente rigettata.
Le spese del giudizio devono essere poste in capo agli opponenti in virtù della soccombenza. Esse si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, in applicazione dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione, per le causali di cui in motivazione;
DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 205/2021 (R.G. 500/2021);
CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore della opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 2.5.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, all'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. del 3.4.2025 svolta ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., letti gli atti e i documenti di causa, lette le note scritte di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 715/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Fiore e dall'avv. Donatella C.F._2
Di Blasio, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Padovani e CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Gianluca Massimei, come da procura in atti;
OPPOSTA
Pag. 1 a 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 19.07.2021, e Parte_1
hanno proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 205/2021 (R.G. 500/2021) pronunciato dal medesimo Tribunale in data 31/05/2021-1/6/2021 e notificato in data 10.06.2021 con il quale gli stessi erano stati condannati al pagamento, in favore della della somma di € 15.183,70, CP_1 oltre interessi e spese di procedura, unitamente e in solido alla Controparte_2
.
[...]
A sostegno della opposizione essi opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
1. nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust n. 287/1990;
2. nullità della clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria.
Chiedevano, quindi accertarsi e dichiararsi la nullità dei contratti di fideiussione omnibus sottoscritti dagli opponenti in data 27.04.2016 e, quindi, accertarsi e dichiararsi illegittimo il D.I. n. 205/2021 emesso dal Tribunale di Vasto previa sua revoca, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi ai procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio la la quale ha, preliminarmente, eccepito CP_1
l'incompetenza per materia del giudice adito, per essere competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, e nel merito ha contestato le avverse eccezioni e deduzioni rilevando la mancanza di prova che la fideiussione fosse stata rilasciata sui c.d. modelli ABI e che, in ogni caso, non ne deriverebbe ex sé la nullità dei contratti a valle. Ha, inoltre, evidenziato la perfetta legittimità della clausola derogatoria dell'art 1957 c.c.
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito e, nel merito, per il rigetto della proposta opposizione, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
In corso di causa veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per materia nonché la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà e venivano assegnati i termini per procedersi all'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo.
Pag. 2 a 9 Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata, quindi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previo rigetto della istanza ex art 210 c.p.c. formulata da parte opponente.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusionali nei termini loro assegnati e, all'esito della udienza a trattazione cd. cartolare, la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve essere esaminata la questione in ordine alla carenza di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti con la propria memoria ex art 183 VI comma n. 1 c.p.c..
La Suprema Corte, sulla scorta dell'arresto reso dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
2951/2016) ha chiarito che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa, come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
5.11.2021 n. 39528).
Nel merito può richiamarsi quanto osservato da Cass.
8.11.2024 n. 28790 che, in motivazione, ha evidenziato quanto segue: “è stato puntualizzato dalla giurisprudenza
(cfr., da ultimo, Cass. 17944 del 22.6.2023) che, in tema di cessione di crediti in blocco ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cc, quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione
Pag. 3 a 9 da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass. 17944/2023 già richiamata),
e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art 58 TUB. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti della Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima". Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art 58 TUB. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 TUB., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così, sempre Cass. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass.
9412 del 5.4.2023).
Orbene, nel caso di specie, a fronte della contestazione di parte opponente in ordine alla
Pag. 4 a 9 inclusione del credito oggetto di causa nella operazione di cessione in favore dell'odierna opposta, quest'ultima ha offerto adeguata dimostrazione documentale della titolarità sostanziale del credito.
Ed infatti, nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc.8 monit.) i crediti ceduti alla odierna opposta sono identificati a mezzo di caratteristiche comuni quali “…crediti classificati “in sofferenza” in base alla normativa regolamentare italiana…”
e “…crediti in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine (anche come conseguenza della risoluzione del relativo accordo o del recesso dallo stesso)…” e comunque tramite rinvio alla “lista identificativa degli NDG dei relativi debitori depositata presso lo Via Controparte_3
Sant'Antonio 11, 20122 Milano, in una data compresa tra il 12 novembre 2018 e il 16 novembre 2018.”.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria si rileva che il credito, al tempo della cessione di cui all'estratto della Gazzetta Ufficiale, era già stato classificato “a sofferenza” e che il debitore principale era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine con raccomandata dell'08.02.2017 ricevuta il
16.2.2017 dallo stesso debitore principale e in data 13.3.2017 dagli odierni opponenti.
L'opposta, peraltro, ha versato in atti il verbale di deposito per notar Rep. 139 e CP_3
Racc. 99 del 16.11.2018 dell'elenco identificativo di debitori della NC Popolare di
Puglia e Basilicata – cui faceva riferimento il sopra riportato estratto della Gazzetta
Ufficiale per identificare i crediti ceduti – tra cui emerge quello della Controparte_2 oggetto di causa (doc.6 opposta).
Si ritiene, pertanto, che i menzionati documenti, unitamente alla documentazione contrattuale detenuta dalla odierna opposta e versata in giudizio, forniscano sufficiente dimostrazione che il credito sotteso alla domanda monitoria fosse compreso nella richiamata operazione di cessione e, dunque, della titolarità del credito oggetto dell'odierno giudizio in capo alla CP_1
Anche le eccezioni in ordine alla nullità delle fideiussioni sono infondate nel merito.
Anzitutto, si osserva che le garanzie oggetto causa sono state rilasciate con atti del
27.04.2016, sicché la presente controversia, in ogni caso, non può essere risolta semplicemente richiamando le conclusioni cui la NC d'TA è pervenuta all'esito
Pag. 5 a 9 dell'istruttoria condotta nel periodo 2002 – 2005, in quanto le stesse non possono estendersi automaticamente a fatti successivi rispetto agli accertamenti eseguiti.
Ha osservato in proposito la Corte di Appello di L'Aquila (sent. 24.06.2022 n. 938): “nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussione omnibus occorre effettuare un netto distinguo tra le causa (dette cause “follow on) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
NC d'TA, e le cause (dette cause “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla esistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla NC d'TA (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone”, come quella oggetto del presente giudizio, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati (Trib. Milano, 28.01.2022 n. 718; Trib. Milano 13.01.2022; Trib. Milano
3.06.2020; Trib. Milano, ordinanza 20.05.2012; Trib.Milano, ordinanza 11.06.2021: Trib.
Milano, ordinanza 22.09. 2012). Nel presente giudizio, che rientra nello schema della causa
“stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatorio emesso dall'Autorità di Vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione della L. 287 del 1990 art. 2, comma e, lett. a), relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt. 2,6,8, dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust” (in senso conforme, tra le altre, Trib. Milano Sez. impresa, 9.10.2023, n. 7745; Trib. Firenze, 05.10.2023, n.2837;
C, App. Milano, 9.08.2023, n. 2538; Trib. Napoli Sez. Impresa, 1.08.2023, n. 7965; Trib.
Trani, 4.05.2023, n. 763).
Nel caso di specie, in considerazione del fatto che le fideiussioni in questione non rientravano nell'alveo temporale del provvedimento n.55/2005 prodotto in giudizio e che, peraltro, la banca stipulante neppure era tra quelle che avevano preso parte all'accordo anticoncorrenziale sanzionato, gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare
Pag. 6 a 9 l'esistenza di una ulteriore intesa illecita “a monte” dei contratti di fideiussione oggetto di causa, in quanto elemento costitutivo essenziale e imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) L. n.287/1990.
Onere probatorio che non è stato assolto. Né sarebbe stato sufficiente a fornire la dimostrazione di una intesa illecita di tal fatta l'acquisizione in giudizio di “un campione significativo di banche di diverso dimensionamento dei propri modelli di fideiussione omnibus, riferibili al periodo di sottoscrizione della garanzia impugnata”, come richiesto dagli opponenti ex art.210 c.p.c., atteso che l'illecito antitrust rientra nel genus dell'illecito aquiliano, pertanto non sono sufficienti mere presunzioni occorrendo la prova di una condotta illecita, connotata da dolo o colpa del danneggiante. Dalla sola documentazione che gli opponenti chiedevano di acquisire non sarebbe derivata, di per sé, la prova della stipula tra esse banche di una intesa volta, non semplicemente a predisporre clausole standard favorevoli per gli istituti bancari coinvolti, ma ad ostacolare la diversificazione dei prodotti offerti e a privare il consumatore della sua facoltà di scelta tra prodotti per costringerlo a sottostare a contratti squilibrati in favore dell'istituto di credito.
Si evidenzia, in ogni caso, che dalla presunta violazione della L. 287/90, non può discendere la integrale nullità delle garanzie fideiussorie, come preteso da parte opponente.
La nullità in questione non può che considerarsi parziale e, quindi, riguardare le sole clausole indicate come contrarie alla normativa antitrust, con la conseguenza che – in applicazione del generale principio di cui all'art. 1419 .c. – il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo, in quanto è di tutta evidenza che la banca lo avrebbe comunque concluso, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia, né gli opponenti hanno allegato ragioni per cui l'assenza di dette clausole li avrebbero dovuti indurre a non stipulare i negozi in questione.
Le argomentazioni che precedono hanno ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite della
Cassazione Civile, che con sentenza n. 41994/2021 hanno definitivamente chiarito che in tale ipotesi può configurarsi una mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali che si assumono illecite, ferma restando, per il resto, la validità della prestata garanzia. Secondo la citata pronuncia, inoltre, l'estensione della nullità che
Pag. 7 a 9 colpisce la parte e la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto con la clausola o con la parte nulla. Tale prova, poi, consiste nella dimostrazione che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che non sarebbe stato concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Ha, infine, precisato la Cassazione Civile:
“Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c. esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola;
conseguentemente, spetta
a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare che l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (cfr. Cass. n. 18794/2023).
Nel caso di specie, nulla di tutto questo è stato dimostrato dagli opponenti, risultando evidente che nessuna delle clausole tacciate di invalidità può comportare di per sé la integrale nullità del contratto. E, facendo applicazione dei citati principi giurisprudenziali al caso di specie, se ne avrebbe la semplice invalidità parziale della prestata garanzia, limitatamente alle clausole negoziali che si assumono redatte in conformità con il c.d. schema ABI, fermi restando, invece, tutti gli altri obblighi in capo agli opponenti medesimi.
Richiamati tali principi, considerato che nel caso di specie parte opponente nulla ha allegato, né tantomeno provato, in ordine a violazioni specifiche della normativa antitrust che abbiano influito sui contratti di fideiussione oggetto di causa contravvenendo, quindi, all'onere della prova su di essa gravante, dovrà riconoscersi la piena validità delle fideiussioni in questione.
La clausola derogatoria del disposto di cui all'art. 1957 c.c., inoltre, non è nulla o illecita di per sé ma solo se ed in quanto contenuta in una fideiussione omnibus di cui sia accertata la nullità per violazione della normativa in materia anticoncorrenziale.
La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
Pag. 8 a 9 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008, Tribunale Venezia sentenza n. 1884/2023 del 30.10.2023).
L'infondatezza delle eccezioni degli opponenti, unitamente alla prova documentale dell'entità del credito e della sua fonte negoziale (doc.ti 2-7 monit.), invero non contestate dagli opponenti, rendono fondata la pretesa creditoria azionata in monitorio.
L'opposizione, in conclusione, deve essere integralmente rigettata.
Le spese del giudizio devono essere poste in capo agli opponenti in virtù della soccombenza. Esse si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, in applicazione dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione, per le causali di cui in motivazione;
DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 205/2021 (R.G. 500/2021);
CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore della opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 2.5.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 9 a 9