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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 838/2024 promosso da:
IN PROPRIO E QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO DI Parte_1 CP_1
rappresentata e difesa LI MI NO elettivamente Parte_2 domiciliata in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA
APPELLANTE
Contro
(GIÀ rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_2 Controparte_3
FLORIO NICO elettivamente domiciliata in VIALE REGINA ELENA 20 65122 PESCARA
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In data 25.07.2015 il Tribunale di Ravenna emetteva decreto ingiuntivo n. 1156/2015, con cui ingiungeva alla il pagamento in favore (già Parte_3 Controparte_2
della somma di € 7.605,45 oltre interessi e spese. Controparte_3
La attivava quindi nei confronti di una procedura di Controparte_3 Parte_1 espropriazione forzata di crediti presso terzi (RGE 802/2021). Il proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 616 cpc e il Giudice dell'esecuzione Pt_1 assegnava termine di gg. 90 per l'instaurazione del giudizio di merito. Nel giudizio di merito instaurato, con sentenza n. 833/23 pubblicata il 16.11.2023 il Tribunale di Ravenna dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, compensando tra le parti le spese di lite.
Pagina 1 2.- , in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 Parte_3
proponeva appello avverso detta sentenza.
[...] Con il primo motivo censurava la ritenuta intempestività dell'opposizione, rilevando di essersi attenuto ai provvedimenti del giudice per l'introduzione del giudizio di merito depositando il ricorso in data 02.01.2023, con successiva notifica il 12.02.2023 del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Deduceva inoltre che la questione della tardività non era rilevabile d'ufficio e che comunque il Giudice avrebbe dovuto sollevarla preventivamente, prima di decidere, nel rispetto dell'art. 101
c.p.c..
Con il secondo motivo lamentava la tardiva notifica del decreto ingiuntivo n. 1156/2015, emesso in data 25.07.2015 e notificato il 21.11.2015, oltre il termine di 60 giorni decorrente dal suo deposito, con conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo nei confronti della Società e Pt_3 l'assenza del diritto in capo a di procedere esecutivamente nei propri confronti. CP_3 In terzo luogo l'appellante deduceva la violazione del beneficium excussionis e, in quarto luogo, che il pignoramento presso terzi avrebbe dovuto essere notificato alla Società Pieffe e non già al sig.
Per_1 Con il quinto motivo deduceva l'impignorabilità delle somme percepite a titolo di compensi. Chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, dichiararsi l'insussistenza del diritto di
[...] di procedere esecutivamente. CP_3
3.- Si costituiva in giudizio (già chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3 dell'appello per sua infondatezza. Sul primo motivo ribadiva la correttezza del ragionamento del primo giudice, posto che il termine di 90 giorni assegnato all'udienza del 4.10.2022 era spirato il 2.1.2023, mentre il ricorso in opposizione era stato notificato in data 12.2.2023.
Quanto al preteso difetto di notifica del decreto ingiuntivo rilevava che lo stesso era stato oggetto di due tentativi di notifica (in data 27.7.2015 e 10.9.2015), entrambi non andati a buon fine per assenza del destinatario nell'indirizzo indicato e che, pertanto, la notifica si era perfezionata al terzo tentativo in data 5.11.2015 presso la residenza di . Parte_1
Deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione di violazione del beneficium excussionis, risultando per tabulas che la creditrice aveva preventivamente azionato il credito nei confronti della Pt_3
l'infondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme percepite a titolo di compenso
[...] dal debitore per essere le relative deduzioni inconferenti e tardive e comunque irrilevanti, considerato che la dichiarazione del terzo palesemente non comprende negli importi indicati quelli asseritamente oggetto dell'ordine di pagamento diretto. Chiedeva dichiararsi l'appello inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
4. L'appello va rigettato. In linea con la giurisprudenza consolidata va affermato che la tardività di un'opposizione può essere rilevata d'ufficio (“L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l'azione non poteva proporsi” Cass., Sez. U., 25/03/2021, n. 8501; Cassazione civile sez. III, 11/05/2023, n.12948).
Nè il primo giudice, prima di decidere, avrebbe dovuto prospettare la questione alle parti ex art. 101
II comma c.p.c., lì dove l' art. 101, comma 2, c.p.c. , secondo la perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, che costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte, che sia dotata di una minima diligenza processuale, non può non
Pagina 2 prestare attenzione, prevedendo, quale possibile sviluppo della lite, che il giudice possa rilevarne d'ufficio eventuali carenze. (Cassazione civile , sez. III , 11/03/2025 , n. 6483) Il primo giudice ha quindi correttamente dichiarato inammissibile l'opposizione proposta per sua tardività, con un ragionamento che questa Corte condivide integralmente.
In particolare, come rilevato dal primo Giudice, a seguito della concessione di gg. 90 per la proposizione del giudizio di merito all'udienza del 4.10.2022 da parte del giudice dell'esecuzione dinanzi al quale era stata proposta l'opposizione ex art. 616 c.p.c. in pendenza di esecuzione, l'odierno appellante ha notificato l'atto introduttivo del merito il 12.2.2023 (merito che, per la natura della controversia, doveva essere introdotto con citazione), oltre il termine assegnato scadente al 2.1.2023. L'infondatezza dell'appello sulla dichiarata inammissibilità non consente di entrare nel merito delle altre questioni. I motivi della decisione confermativa della sentenza impugnata dichiarativa di inammissibilità dell'azione costituiscono motivo per la condanna del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata nella metà delle spese liquidate ex art. 96
c.p.c. III comma. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante anche alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza ai valori minimi per la bassa complessità della fattispecie. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, coma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa 838/2024 proposta da contro Pt_1
(GIÀ costituita, in appello avverso la Controparte_2 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 833/2023, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 1.984,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore della controparte dell'importo di € 992,00; Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR citato. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 838/2024 promosso da:
IN PROPRIO E QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO DI Parte_1 CP_1
rappresentata e difesa LI MI NO elettivamente Parte_2 domiciliata in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA
APPELLANTE
Contro
(GIÀ rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_2 Controparte_3
FLORIO NICO elettivamente domiciliata in VIALE REGINA ELENA 20 65122 PESCARA
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In data 25.07.2015 il Tribunale di Ravenna emetteva decreto ingiuntivo n. 1156/2015, con cui ingiungeva alla il pagamento in favore (già Parte_3 Controparte_2
della somma di € 7.605,45 oltre interessi e spese. Controparte_3
La attivava quindi nei confronti di una procedura di Controparte_3 Parte_1 espropriazione forzata di crediti presso terzi (RGE 802/2021). Il proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 616 cpc e il Giudice dell'esecuzione Pt_1 assegnava termine di gg. 90 per l'instaurazione del giudizio di merito. Nel giudizio di merito instaurato, con sentenza n. 833/23 pubblicata il 16.11.2023 il Tribunale di Ravenna dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, compensando tra le parti le spese di lite.
Pagina 1 2.- , in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 Parte_3
proponeva appello avverso detta sentenza.
[...] Con il primo motivo censurava la ritenuta intempestività dell'opposizione, rilevando di essersi attenuto ai provvedimenti del giudice per l'introduzione del giudizio di merito depositando il ricorso in data 02.01.2023, con successiva notifica il 12.02.2023 del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Deduceva inoltre che la questione della tardività non era rilevabile d'ufficio e che comunque il Giudice avrebbe dovuto sollevarla preventivamente, prima di decidere, nel rispetto dell'art. 101
c.p.c..
Con il secondo motivo lamentava la tardiva notifica del decreto ingiuntivo n. 1156/2015, emesso in data 25.07.2015 e notificato il 21.11.2015, oltre il termine di 60 giorni decorrente dal suo deposito, con conseguente mancanza di un valido titolo esecutivo nei confronti della Società e Pt_3 l'assenza del diritto in capo a di procedere esecutivamente nei propri confronti. CP_3 In terzo luogo l'appellante deduceva la violazione del beneficium excussionis e, in quarto luogo, che il pignoramento presso terzi avrebbe dovuto essere notificato alla Società Pieffe e non già al sig.
Per_1 Con il quinto motivo deduceva l'impignorabilità delle somme percepite a titolo di compensi. Chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, dichiararsi l'insussistenza del diritto di
[...] di procedere esecutivamente. CP_3
3.- Si costituiva in giudizio (già chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_3 dell'appello per sua infondatezza. Sul primo motivo ribadiva la correttezza del ragionamento del primo giudice, posto che il termine di 90 giorni assegnato all'udienza del 4.10.2022 era spirato il 2.1.2023, mentre il ricorso in opposizione era stato notificato in data 12.2.2023.
Quanto al preteso difetto di notifica del decreto ingiuntivo rilevava che lo stesso era stato oggetto di due tentativi di notifica (in data 27.7.2015 e 10.9.2015), entrambi non andati a buon fine per assenza del destinatario nell'indirizzo indicato e che, pertanto, la notifica si era perfezionata al terzo tentativo in data 5.11.2015 presso la residenza di . Parte_1
Deduceva altresì l'infondatezza dell'eccezione di violazione del beneficium excussionis, risultando per tabulas che la creditrice aveva preventivamente azionato il credito nei confronti della Pt_3
l'infondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme percepite a titolo di compenso
[...] dal debitore per essere le relative deduzioni inconferenti e tardive e comunque irrilevanti, considerato che la dichiarazione del terzo palesemente non comprende negli importi indicati quelli asseritamente oggetto dell'ordine di pagamento diretto. Chiedeva dichiararsi l'appello inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
4. L'appello va rigettato. In linea con la giurisprudenza consolidata va affermato che la tardività di un'opposizione può essere rilevata d'ufficio (“L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto l'azione non poteva proporsi” Cass., Sez. U., 25/03/2021, n. 8501; Cassazione civile sez. III, 11/05/2023, n.12948).
Nè il primo giudice, prima di decidere, avrebbe dovuto prospettare la questione alle parti ex art. 101
II comma c.p.c., lì dove l' art. 101, comma 2, c.p.c. , secondo la perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della tardività dell'impugnazione, che costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte, che sia dotata di una minima diligenza processuale, non può non
Pagina 2 prestare attenzione, prevedendo, quale possibile sviluppo della lite, che il giudice possa rilevarne d'ufficio eventuali carenze. (Cassazione civile , sez. III , 11/03/2025 , n. 6483) Il primo giudice ha quindi correttamente dichiarato inammissibile l'opposizione proposta per sua tardività, con un ragionamento che questa Corte condivide integralmente.
In particolare, come rilevato dal primo Giudice, a seguito della concessione di gg. 90 per la proposizione del giudizio di merito all'udienza del 4.10.2022 da parte del giudice dell'esecuzione dinanzi al quale era stata proposta l'opposizione ex art. 616 c.p.c. in pendenza di esecuzione, l'odierno appellante ha notificato l'atto introduttivo del merito il 12.2.2023 (merito che, per la natura della controversia, doveva essere introdotto con citazione), oltre il termine assegnato scadente al 2.1.2023. L'infondatezza dell'appello sulla dichiarata inammissibilità non consente di entrare nel merito delle altre questioni. I motivi della decisione confermativa della sentenza impugnata dichiarativa di inammissibilità dell'azione costituiscono motivo per la condanna del soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata nella metà delle spese liquidate ex art. 96
c.p.c. III comma. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante anche alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza ai valori minimi per la bassa complessità della fattispecie. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, coma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa 838/2024 proposta da contro Pt_1
(GIÀ costituita, in appello avverso la Controparte_2 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Ravenna n. 833/2023, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa o assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 1.984,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento in favore della controparte dell'importo di € 992,00; Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR citato. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
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