Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento parziale della comunicazione di irregolarità

    Il giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, dato l'annullamento parziale della comunicazione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate in forza del principio della soccombenza virtuale, poiché l'atto impositivo era illegittimo fin dall'origine e il contribuente era stato costretto ad adire il giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro
    Numero : 31
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo