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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ON PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C. IRREGOLARITA n. COMUNICAZIONE 0179696123001 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente chiede la MD con il riconoscimento delle spese di giudizio. Resistente:
Il difensore di parte resistente conferma la MD ma con spese compensate in quanto vi è stata l'autotutela.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30 maggio 2025 e depositato in data 3 giugno 2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate avverso comunicazione di irregolarità cod. atto 34934552315 comunicazione 0179696123001.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
Il contribuente, in data 08 aprile 2025, ha ricevuto una comunicazione di irregolarità relativa alla sua dichiarazione modello redditi 2023 (anno 2022) con la quale l'ufficio gli chiedeva di regolarizzare la posizione versando l'ulteriore somma di € 2.890,97;
La richiesta di regolarizzazione è partita da un presupposto errato. Di conseguenza il contribuente ha, dapprima aperto un c.d. CIVIS che è stata respinto (protocollo n. 2025040600129).
Il diniego veniva seguito da un ricorso in autotutela (protocollo n. 2025040600129 del 6.4.2025 - U.T. di
Oristano).
Anche il ricorso in autotutela veniva rigettato dall'Ufficio.
Il contribuente è dunque costretto ad adire la Giustizia tributaria per ottenere quanto di giustizia.
In fatto e diritto
In data 06 aprile 2025, con protocollo n. 2025040600129, il contribuente ha richiesto assistenza tramite il
Canale CIVIS, segnalando che dalla dichiarazione UNICO 2023 (redditi 2022) risulta un debito d'imposta, con Codice Tributo 4001 relativo all'anno 2022, pari ad € 54.176,84. Tale importo è stato corrisposto mediante quattro versamenti rateali.
L'ultimo versamento, effettuato in data 31/01/2024, comprendeva anche l'importo relativo al ravvedimento con Codice Tributo 8901, pari ad € 2.031,63 (ravvedimento sull'intero importo di debito pari ad € 54.176,84), oltre al versamento degli interessi con il Codice Tributo 1989, pari ad € 1.250,52. Tuttavia, la richiesta inviata tramite CIVIS è stata respinta, con la motivazione che le irregolarità sono confermate in quanto la rata dello
02.01.2024 risultava priva di ravvedimento.
Tale versamento non era l'ultimo effettuato ma è stato seguito da un ulteriore pagamento con Codice Tributo
4001 relativo all'anno 2022, che includeva sia il versamento sia il ravvedimento sull'intero importo dovuto che gli interessi.
Pertanto, è evidente che la sanzione applicata sul versamento dello 02.01.2025 non sia dovuta, in quanto già inclusa nella sanzione liquidata con il pagamento del 31.01.2024, ciò pone nel nulla la Comunicazione di Irregolarità oggetto del presente ricorso.
Parte ricorrente chiede che la Corte di giustizia tributaria adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, voglia:
In via principale - Accertato che la richiesta di regolarizzazione non è dovuta per i motivi dedotti in ricorso, dichiarare che nulla è più dovuto dal ricorrente in relazione alla comunicazione di irregolarità identificata con cod. atto
34934552315 e comunicazione 0179696123001
- Con vittoria delle spese di lite e degli onorari del giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% T.F., IVA e
CPA come per legge, con distrazione dei compensi e delle spese in favore del procuratore antistatatrio.
Con controdeduzioni depositate in data 28 luglio 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate, Direzione provinciale di Nuoro.
L'Agenzia controdeduce:
1. Annullamento parziale della comunicazione di irregolarità.
La sanzione applicata sul versamento del 02/01/2025 non risulterebbe dovuta in quanto già inclusa nella sanzione liquidata con il pagamento del 31/01/2024 e “ciò pone nel nulla la comunicazione di irregolarità oggetto del presente ricorso”.
Si dà atto che l'Ufficio Territoriale di Nuoro, in data 25/07/2025, ha proceduto ad annullare parzialmente la comunicazione di irregolarità in relazione agli importi contestati, ossia interessi e sanzioni a titolo di saldo Irpef.
Restano dovuti gli ulteriori importi richiesti nella comunicazione non contestati dalla parte.
L'Agenzia Entrate chiede alla Corte di Giustizia Tributaria:
- la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2026.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti e esposti i fatti di causa;
sentito, per il ricorrente, l'avv.
Difensore_1 che chiede la cessazione della materia del contendere con il riconoscimento delle spese di giudizio;
sentita, per l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Nuoro, la dott.ssa Difensore_2, che conferma la cessazione della materia del contendere e chiede la compensazione delle spese del giudizio in quanto vi è stata l'autotutela, prende la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'Agenzia Entrate, Direzione
Provinciale di Nuoro, in data 25/07/2025, ha proceduto ad annullare parzialmente la comunicazione di irregolarità in relazione agli importi contestati, ossia interessi e sanzioni a titolo di saldo Irpef.
Pertanto, essendo venuta meno la materia del contendere, non resta a questo giudice, visto l'art. 46, d.lgs.
546/1992, che dichiarare estinto il giudizio.
Le spese, vista la richiesta, reiterata in udienza da parte ricorrente, di condanna dell'Agenzia Entrate alle spese del giudizio, vanno poste a carico dell'Agenzia Entrate in forza del principio della soccombenza virtuale.
Il principio della soccombenza virtuale è stato riaffermato di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, con l'ordinanza 20750/2025 (“Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali - poiché non indefettibilmente ancorato alla compensazione - va informato al criterio correlato a siffatta tipologia di pronuncia della soccombenza virtuale, per cui il giudice investito della valutazione in seguito al deposito del ricorso è tenuto ad individuare l'illegittimità originaria o meno dell'atto impositivo annullato dall'amministrazione e dunque accertare l'eventuale sua negligenza
(Cass.n.5191 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17312; Cass.11/02/2015, n.2719; n. 6016/2017) […] Va dunque affermato il seguente principio di diritto: nelle ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale - che costituisce declinazione di quello del principio di causalità rispetto alla domanda svolta - nell'ipotesi di caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio; essa tuttavia, deve essere orientata dall'accertamento (ovvero riconoscimento implicito) dell'invalidità originaria dell'atto provvedimentale annullato;
mentre la regola della compensazione delle spese può trovare giustificazione in tutte le ipotesi in cui non sia ravvisabile una invalidità originaria dell'atto successivamente annullato né ipotesi di negligenza dell'amministrazione").
Nel caso in esame non solo è ravvisabile l'illegittimità originaria dell'atto impugnato, essendo partita da un presupposto errato, ma, come pacificamente esposto e documentato da Parte ricorrente, il contribuente ha, dapprima, aperto una pratica c.d. CIVIS che è stata respinta, poi il diniego veniva seguito da un ricorso in autotutela che veniva anch'esso rigettato dall'Ufficio.
Il contribuente è stato, dunque, costretto ad adire il giudice tributario, con conseguenti spese che vanno ristorate, con distrazione dei compensi e delle spese in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in €. 1065,00 (millesessantacinque/00), oltre accessori come per legge, con distrazione dei compensi e delle spese in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ON PIETRO ANGELO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C. IRREGOLARITA n. COMUNICAZIONE 0179696123001 IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Il difensore di parte ricorrente chiede la MD con il riconoscimento delle spese di giudizio. Resistente:
Il difensore di parte resistente conferma la MD ma con spese compensate in quanto vi è stata l'autotutela.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30 maggio 2025 e depositato in data 3 giugno 2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate avverso comunicazione di irregolarità cod. atto 34934552315 comunicazione 0179696123001.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
Il contribuente, in data 08 aprile 2025, ha ricevuto una comunicazione di irregolarità relativa alla sua dichiarazione modello redditi 2023 (anno 2022) con la quale l'ufficio gli chiedeva di regolarizzare la posizione versando l'ulteriore somma di € 2.890,97;
La richiesta di regolarizzazione è partita da un presupposto errato. Di conseguenza il contribuente ha, dapprima aperto un c.d. CIVIS che è stata respinto (protocollo n. 2025040600129).
Il diniego veniva seguito da un ricorso in autotutela (protocollo n. 2025040600129 del 6.4.2025 - U.T. di
Oristano).
Anche il ricorso in autotutela veniva rigettato dall'Ufficio.
Il contribuente è dunque costretto ad adire la Giustizia tributaria per ottenere quanto di giustizia.
In fatto e diritto
In data 06 aprile 2025, con protocollo n. 2025040600129, il contribuente ha richiesto assistenza tramite il
Canale CIVIS, segnalando che dalla dichiarazione UNICO 2023 (redditi 2022) risulta un debito d'imposta, con Codice Tributo 4001 relativo all'anno 2022, pari ad € 54.176,84. Tale importo è stato corrisposto mediante quattro versamenti rateali.
L'ultimo versamento, effettuato in data 31/01/2024, comprendeva anche l'importo relativo al ravvedimento con Codice Tributo 8901, pari ad € 2.031,63 (ravvedimento sull'intero importo di debito pari ad € 54.176,84), oltre al versamento degli interessi con il Codice Tributo 1989, pari ad € 1.250,52. Tuttavia, la richiesta inviata tramite CIVIS è stata respinta, con la motivazione che le irregolarità sono confermate in quanto la rata dello
02.01.2024 risultava priva di ravvedimento.
Tale versamento non era l'ultimo effettuato ma è stato seguito da un ulteriore pagamento con Codice Tributo
4001 relativo all'anno 2022, che includeva sia il versamento sia il ravvedimento sull'intero importo dovuto che gli interessi.
Pertanto, è evidente che la sanzione applicata sul versamento dello 02.01.2025 non sia dovuta, in quanto già inclusa nella sanzione liquidata con il pagamento del 31.01.2024, ciò pone nel nulla la Comunicazione di Irregolarità oggetto del presente ricorso.
Parte ricorrente chiede che la Corte di giustizia tributaria adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, voglia:
In via principale - Accertato che la richiesta di regolarizzazione non è dovuta per i motivi dedotti in ricorso, dichiarare che nulla è più dovuto dal ricorrente in relazione alla comunicazione di irregolarità identificata con cod. atto
34934552315 e comunicazione 0179696123001
- Con vittoria delle spese di lite e degli onorari del giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% T.F., IVA e
CPA come per legge, con distrazione dei compensi e delle spese in favore del procuratore antistatatrio.
Con controdeduzioni depositate in data 28 luglio 2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate, Direzione provinciale di Nuoro.
L'Agenzia controdeduce:
1. Annullamento parziale della comunicazione di irregolarità.
La sanzione applicata sul versamento del 02/01/2025 non risulterebbe dovuta in quanto già inclusa nella sanzione liquidata con il pagamento del 31/01/2024 e “ciò pone nel nulla la comunicazione di irregolarità oggetto del presente ricorso”.
Si dà atto che l'Ufficio Territoriale di Nuoro, in data 25/07/2025, ha proceduto ad annullare parzialmente la comunicazione di irregolarità in relazione agli importi contestati, ossia interessi e sanzioni a titolo di saldo Irpef.
Restano dovuti gli ulteriori importi richiesti nella comunicazione non contestati dalla parte.
L'Agenzia Entrate chiede alla Corte di Giustizia Tributaria:
- la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 28 gennaio 2026.
La Corte in composizione monocratica, letti gli atti e esposti i fatti di causa;
sentito, per il ricorrente, l'avv.
Difensore_1 che chiede la cessazione della materia del contendere con il riconoscimento delle spese di giudizio;
sentita, per l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Nuoro, la dott.ssa Difensore_2, che conferma la cessazione della materia del contendere e chiede la compensazione delle spese del giudizio in quanto vi è stata l'autotutela, prende la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalle controdeduzioni e dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'Agenzia Entrate, Direzione
Provinciale di Nuoro, in data 25/07/2025, ha proceduto ad annullare parzialmente la comunicazione di irregolarità in relazione agli importi contestati, ossia interessi e sanzioni a titolo di saldo Irpef.
Pertanto, essendo venuta meno la materia del contendere, non resta a questo giudice, visto l'art. 46, d.lgs.
546/1992, che dichiarare estinto il giudizio.
Le spese, vista la richiesta, reiterata in udienza da parte ricorrente, di condanna dell'Agenzia Entrate alle spese del giudizio, vanno poste a carico dell'Agenzia Entrate in forza del principio della soccombenza virtuale.
Il principio della soccombenza virtuale è stato riaffermato di recente dalla Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria, con l'ordinanza 20750/2025 (“Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali - poiché non indefettibilmente ancorato alla compensazione - va informato al criterio correlato a siffatta tipologia di pronuncia della soccombenza virtuale, per cui il giudice investito della valutazione in seguito al deposito del ricorso è tenuto ad individuare l'illegittimità originaria o meno dell'atto impositivo annullato dall'amministrazione e dunque accertare l'eventuale sua negligenza
(Cass.n.5191 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17312; Cass.11/02/2015, n.2719; n. 6016/2017) […] Va dunque affermato il seguente principio di diritto: nelle ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale - che costituisce declinazione di quello del principio di causalità rispetto alla domanda svolta - nell'ipotesi di caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio; essa tuttavia, deve essere orientata dall'accertamento (ovvero riconoscimento implicito) dell'invalidità originaria dell'atto provvedimentale annullato;
mentre la regola della compensazione delle spese può trovare giustificazione in tutte le ipotesi in cui non sia ravvisabile una invalidità originaria dell'atto successivamente annullato né ipotesi di negligenza dell'amministrazione").
Nel caso in esame non solo è ravvisabile l'illegittimità originaria dell'atto impugnato, essendo partita da un presupposto errato, ma, come pacificamente esposto e documentato da Parte ricorrente, il contribuente ha, dapprima, aperto una pratica c.d. CIVIS che è stata respinta, poi il diniego veniva seguito da un ricorso in autotutela che veniva anch'esso rigettato dall'Ufficio.
Il contribuente è stato, dunque, costretto ad adire il giudice tributario, con conseguenti spese che vanno ristorate, con distrazione dei compensi e delle spese in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in €. 1065,00 (millesessantacinque/00), oltre accessori come per legge, con distrazione dei compensi e delle spese in favore del procuratore antistatario.