Articolo 22 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 21Articolo 23
Versione
22 febbraio 2003
>
Versione
3 agosto 2003
Art. 22. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE
e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, ((entro il 31 dicembre 2003)) , un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002 , che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che le societa' di gestione autorizzate in conformita' alla direttiva 85/611/CEE , come modificata dalla direttiva 2001/107/CE , possano esercitare in Italia le attivita' previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali; b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento; c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle societa' di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE ; d) disciplinare, per le societa' di gestione e le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o piu' funzioni prevedendo modalita' della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilita' in capo alla societa' delegante; e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE , condizioni di accesso all'attivita' per le SICAV e le societa' di gestione del risparmio che designano in via permanente una societa' di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio; f) prevedere che le societa' di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta; g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle societa' di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE .
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potra' apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 3 agosto 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente