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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1655/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 1655/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 3 giugno Parte_1 C.F._1
1975, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Silvia Paciello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, via Federico Cesi n. 44, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti David Ficini
e MA OL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma,
Piazza Augusto Righi n. 8, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Colle Di Tora (RI) il 19 dicembre 2009 con la sig.ra esponendo che CP_1 dall'unione sono nati i figli (in data 4 dicembre 2007) e Persona_1 Per_2
(in data 10 settembre 2013) e precisando che , dalla separazione personale
[...] delle parti omologata con decreto n. 15761/2018 del Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 1473/2018, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre “nella casa sita in Via Subiaco n. 27 – Guidonia Montecelio”; porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo CP_1 di euro 500, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
in via subordinata, nel caso della conferma di collocamento dei minori presso la madre, confermare quanto pattuito in sede di separazione, relativamente alle modalità di frequentazione tra il padre e i figli e rideterminare l'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di euro 350 mensili “In quest'ultimo caso, si richiede altresì che al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, il sig. provvederà a Pt_1 versare il mantenimento dovuto agli stessi direttamente a quest'ultimi.”.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alle domande di divorzio CP_1
e di affidamento condiviso dei figli minori, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande proposte dal ricorrente.
La resistente ha quindi chiesto di: disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre “nell'abitazione sita in Guidonia Montecelio, Via Tacito n. 84/C”; regolamentare le frequentazioni del padre con i figli differentemente dalle modalità stabilite in sede di separazione;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo la somma di euro 800, oltre al 50% de lle spese straordinarie.
All'udienza del 31 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata e, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
2 “
1. l'affido condiviso dei figli e CO ad entrambi i genitori con loro Per_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Guidonia
Montecelio, Via Tacito n. 84/C;
2. frequentazioni tra e i genitori saranno liberamente regolate Per_1 dall'accordo delle parti, tenuto prioritariamente conto della volontà e delle esigenze del minore;
3. salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé CO, a settimane alterne:
- nella settimana in cui nel weekend di spettanza del padre - che va dal venerdì dell'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando lo riaccompagna a scuola ( o in giorno non scolastico a casa della madre entro l'ora di pranzo) - CO sarà con il padre anche il lunedì con pernotto;
- nella settimana in cui nel weekend il minore è con la madre - dal venerdì dell'uscita di scuola fino al lunedì mattina – CO sarà con il padre lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola con pernotto;
4. salvo diverso accordo tra le parti il minore trascorrerà:
- durante le festività natalizie: alternativamente con ciascun genitore dal 23/12 al
30/12 e dal 31/12 al 06/01;
- durante le festività pasquali;
alternativamente con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
5. il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno perequativo dell'importo di € 600 (euro 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di novembre
2025, oltre successive rivalutazioni ISTAT;
6) le spese straordinarie come da Protocollo di intesa del Tribunale di Roma saranno ripartite in pari quota tra i genitori;
7) l'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra i genitori;
8) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) spese di lite compensate”.
La giudice delegata ha dunque trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c.
3 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti all'udienza del 31 ottobre 2025.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Le stesse possono pertanto essere recepite dal Collegio e poste a fondamento della decisione.
4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 19 dicembre 2009 in Colle Di Tora (RI), Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle Di Tora (RI), al n. 1, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni da essi concordate e sopra trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG CO UP
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 1655/2024 del registro generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 3 giugno Parte_1 C.F._1
1975, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Silvia Paciello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma, via Federico Cesi n. 44, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti David Ficini
e MA OL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma,
Piazza Augusto Righi n. 8, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024, il sig. ha Parte_1 chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Colle Di Tora (RI) il 19 dicembre 2009 con la sig.ra esponendo che CP_1 dall'unione sono nati i figli (in data 4 dicembre 2007) e Persona_1 Per_2
(in data 10 settembre 2013) e precisando che , dalla separazione personale
[...] delle parti omologata con decreto n. 15761/2018 del Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 1473/2018, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
Quanto alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre “nella casa sita in Via Subiaco n. 27 – Guidonia Montecelio”; porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo CP_1 di euro 500, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
in via subordinata, nel caso della conferma di collocamento dei minori presso la madre, confermare quanto pattuito in sede di separazione, relativamente alle modalità di frequentazione tra il padre e i figli e rideterminare l'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di euro 350 mensili “In quest'ultimo caso, si richiede altresì che al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli, il sig. provvederà a Pt_1 versare il mantenimento dovuto agli stessi direttamente a quest'ultimi.”.
Si è costituita in giudizio la sig.ra aderendo alle domande di divorzio CP_1
e di affidamento condiviso dei figli minori, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande proposte dal ricorrente.
La resistente ha quindi chiesto di: disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre “nell'abitazione sita in Guidonia Montecelio, Via Tacito n. 84/C”; regolamentare le frequentazioni del padre con i figli differentemente dalle modalità stabilite in sede di separazione;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo la somma di euro 800, oltre al 50% de lle spese straordinarie.
All'udienza del 31 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente davanti alla giudice delegata e, dopo ampia discussione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
Le parti hanno quindi precisato conclusioni congiunte chiedendo la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
2 “
1. l'affido condiviso dei figli e CO ad entrambi i genitori con loro Per_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Guidonia
Montecelio, Via Tacito n. 84/C;
2. frequentazioni tra e i genitori saranno liberamente regolate Per_1 dall'accordo delle parti, tenuto prioritariamente conto della volontà e delle esigenze del minore;
3. salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé CO, a settimane alterne:
- nella settimana in cui nel weekend di spettanza del padre - che va dal venerdì dell'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando lo riaccompagna a scuola ( o in giorno non scolastico a casa della madre entro l'ora di pranzo) - CO sarà con il padre anche il lunedì con pernotto;
- nella settimana in cui nel weekend il minore è con la madre - dal venerdì dell'uscita di scuola fino al lunedì mattina – CO sarà con il padre lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola con pernotto;
4. salvo diverso accordo tra le parti il minore trascorrerà:
- durante le festività natalizie: alternativamente con ciascun genitore dal 23/12 al
30/12 e dal 31/12 al 06/01;
- durante le festività pasquali;
alternativamente con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
5. il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno perequativo dell'importo di € 600 (euro 300 per ciascun figlio) da corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese con decorrenza dal mese di novembre
2025, oltre successive rivalutazioni ISTAT;
6) le spese straordinarie come da Protocollo di intesa del Tribunale di Roma saranno ripartite in pari quota tra i genitori;
7) l'assegno unico universale sarà ripartito al 50% tra i genitori;
8) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) spese di lite compensate”.
La giudice delegata ha dunque trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c.
3 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
data da cui è perdurata la separazione, la quale deve presumersi ininterrotta.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare inoltre irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti all'udienza del 31 ottobre 2025.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Le stesse possono pertanto essere recepite dal Collegio e poste a fondamento della decisione.
4. Le spese di procedimento in considerazione dell'accordo raggiunto devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 19 dicembre 2009 in Colle Di Tora (RI), Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Colle Di Tora (RI), al n. 1, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni da essi concordate e sopra trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI RG CO UP
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