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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9610 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 Parte_2 ricorrenti, con l'avv. Antonella Treviso
e
Controparte_1 resistente, con gli avv.ti Nicola Pedrali e Angelo Boglioni
letti gli atti e documenti di causa;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15.10.2025; visto l'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.; osserva quanto segue.
1. Domande proposte da parte ricorrente.
All'esito delle precisazioni fornite con la memoria depositata il 9.6.2025 risulta chiarito che parte ricorrente agisce, in via principale, per ottenere la condanna del persona fisica alla CP_1 restituzione di finanziamenti erogati in suo favore per il complessivo importo di € 34.094,20=, oltre pagina 1 di 5 interessi;
in subordine, per la condanna del al pagamento della stessa somma ai sensi dell'art. CP_1
2041 c.c.
Ciò premesso, entrambe le domande sono infondate e devono essere perciò respinte.
2. Domanda di condanna alla restituzione dei finanziamenti.
Per giurisprudenza costante, “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (così, fra le altre, Cass. 30944/2018, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, il pur costituitosi tardivamente, contesta d'aver ricevuto le somme di cui CP_1
i ricorrenti chiedono la restituzione a titolo di mutuo e d'essere perciò effettivamente tenuto alla relativa restituzione e tale difesa, che si riduce a una mera contestazione, non può ritenersi tardiva;
incombe perciò sui ricorrenti l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere assolto tale onere.
Parte ricorrente ha prodotto, in primo luogo, una nutrita serie di documenti (dal n. 4 al n. 19) attestanti erogazioni di denaro in favore di vari soggetti, e, in particolare i documenti contraddistinti dai nn. 4, 5,
9 e da 13 a 19, che hanno a oggetto pagamenti che risulterebbero effettuati in favore del CP_1
L'esame più attento di questi ultimi documenti rivela tuttavia che:
pagina 2 di 5 a) il doc. n. 4 consiste in una contabile di bonifico bancario di € 5.020,50= effettuato in favore del
[...] in data 23.11.2012, che indica la causale del tutto neutra di “versamento”; CP_1
b) il doc. n. 5 consiste in una contabile di versamento di un assegno bancario di € 2.000,00= sul conto corrente intestato al con valuta 31.10.2012, restando tuttavia ignoto il nominativo del CP_1 soggetto emittente l'assegno;
c) il doc. n. 9 consiste in una copia – fronte e retro – di un assegno bancario di € 800,00= emesso in favore del restando anche in questo caso ignoto il nominativo del soggetto emittente (ferma CP_1 restando l'astrattezza del titolo, che non consente di individuare il rapporto sottostante);
d) i docc. da n. 13 a n. 19 consistono nella copia di 7 vaglia postali effettuati dal in favore del Parte_2
per il complessivo importo di € 7.820,50=, privi di indicazione della relativa causale. CP_1
Gli ulteriori documenti nn. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 consistono poi in bonifici effettuati in favore di tali e in pagamento di fatture emesse in favore di una non meglio Parte_3 Controparte_2 precisata “Societè Cafè Rossi”; società che, sulla scorta delle risultanze del doc. n. 3 prodotto dagli Per_ stessi ricorrenti, avrebbe sede in Tunisia e contemplerebbe fra i soci tali e CP_1 Pt_4
. Pt_2
Osserva tuttavia il resistente – del tutto correttamente – come il documento n. 3 in esame sia privo, all'evidenza, di una pur minima veste formale e rechi, in ogni caso, la parola “soci” aggiunta a penna da una mano ignota;
si aggiunga che tale annotazione indurrebbe a ritenere che anche gli odierni ricorrenti ” ( e ” risulterebbero ricompresi fra i soci di “Societè Pt_4 Pt_1 Pt_2 Parte_2
Cafè Rossi”.
In tale contesto, va rilevata la scarsa utilità delle risultanze della deposizione resa dalla teste Tes_1
(coniuge del , conseguenza della formulazione troppo approssimativa dei capitoli di
[...] Parte_2 prova articolati dai ricorrenti.
In particolare, il capitolo a) (“Vero o meno che nel mese di ottobre 2012, i sigg.ri e Parte_1
decidevano di finanziare la società denominata “Cafè Rossi” di Parte_2 Controparte_1
con sede in 388 Bisroute Du Kef El Agba 2051 Tunisi (c.f.: 1124591ENM000 cod. Doganale:
[...]
pagina 3 di 5 112 459 1E), costituita da per la vendita di capsule di caffè sul territorio Controparte_1 tunisino”) sembra diretto a dar prova dell'erogazione di veri e propri finanziamenti, in favore, tuttavia, Con de “la società denominata “Cafè Rossi” di e non già del persona Controparte_1 CP_1 fisica;
si aggiunga il tenore del tutto generico del capitolo che non individua alcuno specifico finanziamento.
Il capitolo b) (“Vero o meno che l'accordo intervenuto prevedeva la ripartizione dei guadagni tra i sigg.ri e ”) menziona una “ripartizione Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dei guadagni”, che appare più assimilabile a una distribuzione di utili maturati da una società che a una restituzione di finanziamenti.
I capitoli c) (“Vero o meno che i sigg.ri e chiedevano in più Parte_1 Parte_2 occasioni al sig. la restituzione delle somme corrisposte per il finanziamento Controparte_1 della attività commerciale intestata allo stesso per la vendita di capsule di caffè”), d) (“Vero o meno che le richieste avanzate dai sigg. e per la restituzione delle Parte_1 Parte_2 somme corrisposte al sig. anche tramite raccomandata a mezzo del loro Controparte_1 legale, rimanevano senza riscontro”) ed e) (“Vero o meno che il sig. ha Controparte_1 corrisposto ai sigg.ri e la quota di spettanza del ricavato della Parte_1 Parte_2 vendita di caffè sul territorio tunisino”) nulla dicono quanto al titolo delle erogazioni di denaro (sempre individuate in modo del tutto generico) ed anzi l'ultimo capitolo articolato farebbe pensare, ancora una volta, a una più probabile distribuzione degli eventuali utili realizzati.
3. Domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La domanda è inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante, “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (fra le altre, Cass. 20521/2023, da cui è tratta la massima).
pagina 4 di 5 Situazione che ricorre nel caso in esame in cui, per le ragioni indicate, la domanda di condanna al pagamento del per titolo contrattuale è rigettata per difetto di idonea prova dei fatti CP_1 costitutivi della pretesa.
4. Domanda proposta da parte resistente di “rimessione in istruttoria”.
La domanda è assorbita, risultando in ogni caso infondata a fronte della ritualità della prima notificazione del ricorso-decreto e della tardività della costituzione in giudizio del resistente a seguito della rituale notificazione della nota “contenente le precisazioni della domanda”.
5. Spese.
Il e il soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute Pt_1 Parte_2 dal per il presente giudizio, che si liquidano in € 6.163,50= per compensi (riconosciuti i CP_1 valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per quella decisionale per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.
Non ricorrono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dai ricorrenti e nei confronti del resistente Parte_1 Parte_2
e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del resistente, della Controparte_1 somma di € 6.163,50=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Brescia il 21.10.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9610 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 Parte_2 ricorrenti, con l'avv. Antonella Treviso
e
Controparte_1 resistente, con gli avv.ti Nicola Pedrali e Angelo Boglioni
letti gli atti e documenti di causa;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 15.10.2025; visto l'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.; osserva quanto segue.
1. Domande proposte da parte ricorrente.
All'esito delle precisazioni fornite con la memoria depositata il 9.6.2025 risulta chiarito che parte ricorrente agisce, in via principale, per ottenere la condanna del persona fisica alla CP_1 restituzione di finanziamenti erogati in suo favore per il complessivo importo di € 34.094,20=, oltre pagina 1 di 5 interessi;
in subordine, per la condanna del al pagamento della stessa somma ai sensi dell'art. CP_1
2041 c.c.
Ciò premesso, entrambe le domande sono infondate e devono essere perciò respinte.
2. Domanda di condanna alla restituzione dei finanziamenti.
Per giurisprudenza costante, “la datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (così, fra le altre, Cass. 30944/2018, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, il pur costituitosi tardivamente, contesta d'aver ricevuto le somme di cui CP_1
i ricorrenti chiedono la restituzione a titolo di mutuo e d'essere perciò effettivamente tenuto alla relativa restituzione e tale difesa, che si riduce a una mera contestazione, non può ritenersi tardiva;
incombe perciò sui ricorrenti l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere assolto tale onere.
Parte ricorrente ha prodotto, in primo luogo, una nutrita serie di documenti (dal n. 4 al n. 19) attestanti erogazioni di denaro in favore di vari soggetti, e, in particolare i documenti contraddistinti dai nn. 4, 5,
9 e da 13 a 19, che hanno a oggetto pagamenti che risulterebbero effettuati in favore del CP_1
L'esame più attento di questi ultimi documenti rivela tuttavia che:
pagina 2 di 5 a) il doc. n. 4 consiste in una contabile di bonifico bancario di € 5.020,50= effettuato in favore del
[...] in data 23.11.2012, che indica la causale del tutto neutra di “versamento”; CP_1
b) il doc. n. 5 consiste in una contabile di versamento di un assegno bancario di € 2.000,00= sul conto corrente intestato al con valuta 31.10.2012, restando tuttavia ignoto il nominativo del CP_1 soggetto emittente l'assegno;
c) il doc. n. 9 consiste in una copia – fronte e retro – di un assegno bancario di € 800,00= emesso in favore del restando anche in questo caso ignoto il nominativo del soggetto emittente (ferma CP_1 restando l'astrattezza del titolo, che non consente di individuare il rapporto sottostante);
d) i docc. da n. 13 a n. 19 consistono nella copia di 7 vaglia postali effettuati dal in favore del Parte_2
per il complessivo importo di € 7.820,50=, privi di indicazione della relativa causale. CP_1
Gli ulteriori documenti nn. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 consistono poi in bonifici effettuati in favore di tali e in pagamento di fatture emesse in favore di una non meglio Parte_3 Controparte_2 precisata “Societè Cafè Rossi”; società che, sulla scorta delle risultanze del doc. n. 3 prodotto dagli Per_ stessi ricorrenti, avrebbe sede in Tunisia e contemplerebbe fra i soci tali e CP_1 Pt_4
. Pt_2
Osserva tuttavia il resistente – del tutto correttamente – come il documento n. 3 in esame sia privo, all'evidenza, di una pur minima veste formale e rechi, in ogni caso, la parola “soci” aggiunta a penna da una mano ignota;
si aggiunga che tale annotazione indurrebbe a ritenere che anche gli odierni ricorrenti ” ( e ” risulterebbero ricompresi fra i soci di “Societè Pt_4 Pt_1 Pt_2 Parte_2
Cafè Rossi”.
In tale contesto, va rilevata la scarsa utilità delle risultanze della deposizione resa dalla teste Tes_1
(coniuge del , conseguenza della formulazione troppo approssimativa dei capitoli di
[...] Parte_2 prova articolati dai ricorrenti.
In particolare, il capitolo a) (“Vero o meno che nel mese di ottobre 2012, i sigg.ri e Parte_1
decidevano di finanziare la società denominata “Cafè Rossi” di Parte_2 Controparte_1
con sede in 388 Bisroute Du Kef El Agba 2051 Tunisi (c.f.: 1124591ENM000 cod. Doganale:
[...]
pagina 3 di 5 112 459 1E), costituita da per la vendita di capsule di caffè sul territorio Controparte_1 tunisino”) sembra diretto a dar prova dell'erogazione di veri e propri finanziamenti, in favore, tuttavia, Con de “la società denominata “Cafè Rossi” di e non già del persona Controparte_1 CP_1 fisica;
si aggiunga il tenore del tutto generico del capitolo che non individua alcuno specifico finanziamento.
Il capitolo b) (“Vero o meno che l'accordo intervenuto prevedeva la ripartizione dei guadagni tra i sigg.ri e ”) menziona una “ripartizione Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dei guadagni”, che appare più assimilabile a una distribuzione di utili maturati da una società che a una restituzione di finanziamenti.
I capitoli c) (“Vero o meno che i sigg.ri e chiedevano in più Parte_1 Parte_2 occasioni al sig. la restituzione delle somme corrisposte per il finanziamento Controparte_1 della attività commerciale intestata allo stesso per la vendita di capsule di caffè”), d) (“Vero o meno che le richieste avanzate dai sigg. e per la restituzione delle Parte_1 Parte_2 somme corrisposte al sig. anche tramite raccomandata a mezzo del loro Controparte_1 legale, rimanevano senza riscontro”) ed e) (“Vero o meno che il sig. ha Controparte_1 corrisposto ai sigg.ri e la quota di spettanza del ricavato della Parte_1 Parte_2 vendita di caffè sul territorio tunisino”) nulla dicono quanto al titolo delle erogazioni di denaro (sempre individuate in modo del tutto generico) ed anzi l'ultimo capitolo articolato farebbe pensare, ancora una volta, a una più probabile distribuzione degli eventuali utili realizzati.
3. Domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La domanda è inammissibile, atteso che, per giurisprudenza costante, “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (fra le altre, Cass. 20521/2023, da cui è tratta la massima).
pagina 4 di 5 Situazione che ricorre nel caso in esame in cui, per le ragioni indicate, la domanda di condanna al pagamento del per titolo contrattuale è rigettata per difetto di idonea prova dei fatti CP_1 costitutivi della pretesa.
4. Domanda proposta da parte resistente di “rimessione in istruttoria”.
La domanda è assorbita, risultando in ogni caso infondata a fronte della ritualità della prima notificazione del ricorso-decreto e della tardività della costituzione in giudizio del resistente a seguito della rituale notificazione della nota “contenente le precisazioni della domanda”.
5. Spese.
Il e il soccombenti, vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute Pt_1 Parte_2 dal per il presente giudizio, che si liquidano in € 6.163,50= per compensi (riconosciuti i CP_1 valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per quella decisionale per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.
Non ricorrono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dai ricorrenti e nei confronti del resistente Parte_1 Parte_2
e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del resistente, della Controparte_1 somma di € 6.163,50=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Brescia il 21.10.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209 pagina 5 di 5