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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 369/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
DEI BOSSI N. 4, MILANO presso lo studio degli avv.ti PASQUALE CARDELLICCHIO e PAVERI
FONTANA FERRANTE che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Via Broletto N. 7, MILANO e rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avv.ti MARIA LETIZIA ERMETES, MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI e
GIANFRANCO RANDISI come da delega in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello,
pagina 1 di 38 previa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che istruttoria, concesso alla ricorrente un termine di replica alla costituzione della CP_1
previa fissazione di apposita udienza,
In via principale
1) annullare totalmente, per le ragioni esposte in atti, la delibera n. 22550/2022, e gli altri atti in CP_1 epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso, e così per l'effetto annullare e/o caducare il provvedimento sanzionatorio irrogato, con ogni conseguente effetto, con condanna della
Cont a restituire a quanto percepito a titolo di sanzione pecuniaria;
CP_1
In via subordinata
2) per la denegata e non creduta ipotesi in cui non sia accolta la domanda principale, rideterminare le sanzioni irrogate dalla delibera Consob n. 22550/2022 alla luce della effettiva “gravità” della condotta Cont contestata ed eventualmente accertata in capo a nonché delle azioni di miglioramento costantemente e progressivamente da quest'ultima intraprese;
In via istruttoria
3) disporre consulenza tecnica d'ufficio secondo quanto meglio descritto in atti;
In ogni caso
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare, dedurre e produrre nei termini e nelle forme di
Legge.
Per la : Controparte_1
piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa la richiesta istruttoria di controparte perché inammissibile e irrilevante, respingere il ricorso avversario in quanto destituito di ogni fondamento.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso la delibera della Consob n. 22550 del Parte_1
16 dicembre 2022, con cui è le stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 65.000,00 in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di
[...]
per la violazione dei seguenti Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia): Parte_2
pagina 2 di 38 − n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia", paragrafo 15, laddove prevede che
"Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato";
− n. 315 "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera", paragrafo 31, laddove prevede che "La valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni da parte del revisore può cambiare nel corso della revisione man mano che si acquisiscono ulteriori elementi probativi.
Quando il revisore acquisisce elementi probativi mediante lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti ovvero vengono acquisite nuove informazione e tali elementi probativi o nuove informazioni non sono coerenti con gli elementi probativi su cui aveva originariamente basato la sua valutazione, egli deve riconsiderare la valutazione e modificare di conseguenza le procedure di revisione pianificate in risposta ai rischi identificati e valutati";
− n. 330 "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati"
o paragrafo 18, laddove prevede che "Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna classe significativa di operazioni, saldo contabile ed informativa";
o paragrafo 21, laddove prevede che "Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora
l'approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio";
o paragrafo 27, laddove prevede che "Se il revisore non ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ad una significativa asserzione di bilancio, egli deve cercare di ottenere ulteriori elementi probativi. Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio";
− n. 500 "Elementi probativi"
pagina 3 di 38 o paragrafo 6, laddove prevede che "Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati";
− n. 540 "Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa",
o paragrafo 8, laddove prevede che "il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili: a) le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili, inclusa la relativa informativa di bilancio;
b) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possano dare origine a nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti";
o paragrafo 13, laddove prevede che "Nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi (...) il revisore deve porre in essere una o alcune delle seguenti attività, tenendo in considerazione la natura della stima contabile: a) stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi riguardo la stima contabile;
o paragrafo 18, laddove prevede che "Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, ovvero se le stime contabili contengano errori”.
La costituita nel 2007, operava nel settore della bioplastica attraverso la produzione di CP_3 polidrossialcanoato (“PHA”). In particolare, dal 2015, il modello di business della era CP_3
incentrato sulla concessione, a società terze, delle proprie licenze per la realizzazione degli impianti di
PHA. Il 19 dicembre 2019 il Tribunale Civile di Bologna ha dichiarato il fallimento della Società. Dal
2014 e sino al mese di maggio 2020 (data in cui Borsa Italiana ha revocato dalle negoziazioni le azioni ordinarie della Società), le azioni della Società erano negoziate sul Mercato Alternativo del Capitale
(AIM).
pagina 4 di 38 Come risulta dalla delibera sanzionatoria impugnata e dall'Atto di Accertamento, ad essa allegato, le contestazioni mosse, con la delibera in questione, dalla alla società di revisione CP_1
riguardavano, in sintesi, alcune irregolarità riscontrate nei lavori di Parte_1 revisione svolti sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di che ebbero a CP_3
portare alle relazioni di revisione emesse in data 13/4/2017 senza rilievi e con un richiamo di informativa in relazione “agli effetti contabili di un significativo contratto di cessione di diritto di opzione, finalizzato nel dicembre 2016”.
Le irregolarità riscontrate da riguardavano le procedure di revisione sui “Crediti verso clienti” CP_1
e le procedure di revisione sulla completezza delle passività in bilancio (in relazione al debito nei confronti di CO.PRO.B. e in relazione al fondo rischi relativo al “contributo LA”).
In particolare, in relazione alle procedure di revisione sui “Crediti verso clienti”, ha mosso CP_1
contestazioni riguardanti la procedura di circolarizzazione, i crediti per “fatture da emettere” e la
“recuperabilità dei crediti”.
Quanto alla procedura di circolarizzazione dei “Crediti verso Clienti” ha mosso le seguenti CP_1
contestazioni: dall'esame delle carte di lavoro è emerso che il Revisore non ha acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi ai fini della verifica dell'esistenza dei crediti verso clienti;
in particolare sono state riscontrate da parte della DCG significative carenze nelle modalità di svolgimento della procedura di circolarizzazione e nella valutazione dei relativi esiti da parte del Revisore, atteso che lo stesso:
• non ha svolto procedure di conferma esterna in relazione agli stanziamenti per "fatture da emettere" - nonostante il significativo saldo degli stessi e tenuto altresì conto del rischio di frode individuato dallo stesso Revisore sull'esistenza dei crediti verso la clientela - limitando di fatto la procedura di circolarizzazione unicamente alle esposizioni creditorie relative a fatture emesse;
• limitatamente alle esposizioni presenti nel partitario, ha ottenuto evidenze "esterne" unicamente per 4 posizioni creditorie rispetto alle 7 rientranti nel campione selezionato, realizzando, di fatto, una copertura di circa il 36% del saldo totale dei crediti verso clienti al
31 dicembre 2016 (3% mediante risposte alle richieste di conferma esterna e 33% mediante evidenze di incassi successivi alla chiusura dell'esercizio). Tale copertura non ha consentito al
Revisore di fatto l'esistenza e l'accuratezza di una parte significativa della popolazione oggetto
d'esame.
pagina 5 di 38 Ad avviso della DCG, le carenze riscontrate nell'operato del Revisore con riferimento allo svolgimento delle procedure di validità e alla valutazione dei relativi esiti risultano particolarmente gravi in considerazione delle seguenti circostanze:
• la voce "Crediti verso clienti", pari a circa euro 8,43 milioni, rappresentava oltre il 47% dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato di al 31 dicembre 2016; CP_3
• i saldi relativi agli stanziamenti per fatture da emettere, non circolarizzati dal Revisore, risultavano notevolmente superiori rispetto ai livelli di significatività determinati dallo stesso
Revisore per la valutazione degli errori di revisione;
• la strategia di revisione adottata dal Revisore, alla luce del mancato affidamento sul sistema di controllo interno di , imponeva lo svolgimento di adeguate procedure di validità, per CP_3
natura ed estensione, ai fini dell'acquisizione di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito all'esistenza dei "Crediti verso clienti".
La DCG rileva, infine, che l'operato del Revisore Ë risultato caratterizzato da un livello di scetticismo professionale non adeguato alle circostanze in relazione alla decisione di non richiedere la conferma dei significativi stanziamenti a fatture da emettere, sebbene lo stesso Revisore avesse individuato un rischio significativo di frode con riferimento alla rilevazione dei ricavi”.
Quanto alle “fatture da emettere” ha mosso le seguenti contestazioni: “L'esame delle carte di CP_1
lavoro ha evidenziato che il Revisore, con riferimento agli stanziamenti a fatture da emettere nei confronti di CI e , ha riconciliato i relativi importi con le previsioni dei contratti di licenza CP_4 stipulati da con tali controparti ed ha verificato l'eventuale incasso dei corrispettivi CP_3
complessivamente pattuiti, ma non ha formalizzato specifiche procedure o considerazioni in relazione alla mancata emissione delle fatture, nonostante tali stanziamenti risalissero all'anno precedente (…) si evidenzia che al 31 dicembre 2016 erano scaduti - rispettivamente in data 16 settembre e 30 settembre 2016 - i termini per la fatturazione della seconda tranche del corrispettivo per la licenza concessa a e della seconda tranche del corrispettivo per la licenza concessa a CI, pari a CP_4
euro 1,75 milioni ciascuna. Sebbene i suddetti termini di pagamento siano stati posticipati - rispettivamente al 16 settembre 2017 e ad una data futura indeterminata - sulla base di accordi raggiunti dalle parti, la DCG osserva che la stipula di tali accordi costituiva una circostanza che il
Revisore avrebbe dovuto valutare con un adeguato livello di scetticismo professionale, alla luce del fatto che le suddette proroghe erano intervenute con diversi mesi di ritardo rispetto alla scadenza originaria dei pagamenti (6 mesi per e 3 mesi per CI) e, nel caso di CI, condizionavano CP_4
pagina 6 di 38 l'esigibilità del credito di al raggiungimento di un'intesa tra le parti in merito al trasferimento CP_3
della licenza ad altro soggetto (LA).
Al riguardo, la DCG rileva che il Revisore non ha svolto specifiche procedure di revisione al fine di indagare le motivazioni della mancata emissione di fatture commerciali i cui termini di emissione erano maturati nel corso del 2016 - sulla base di quanto previsto dai citati contratti di concessione delle licenze - e non ha acquisito evidenze in merito allo stato di avanzamento dei relativi progetti, anche al fine di comprendere quali rate di pagamento risultassero fatturabili ed esigibili. Come è emerso dall'esame delle carte di lavoro, infatti, il Revisore si è limitato a ricondurre gli stanziamenti per fatture da emettere - nonostante i relativi importi fossero significativi e risalenti ad esercizi passati
- alle previsioni contenute nei contratti stipulati da , senza formulare alcuna considerazione al CP_3
riguardo.
La DCG rileva infine che il Revisore non ha valutato con un livello di scetticismo professionale adeguato alle circostanze le evidenze a propria disposizione che suggerivano un potenziale rischio di frode in relazione:
• agli stanziamenti a fatture da emettere risalenti ad esercizi precedenti, che possono essere segnaletici di potenziali problemi relativi all'esistenza del credito, anche tenuto conto che lo stesso Revisore, con riferimento all'asserzione “esistenza” della voce di bilancio “Crediti verso clienti”, aveva identificato uno specifico rischio significativo di frode connesso al riconoscimento dei ricavi (“Risk of fraud in revenue recognition”);
• all'omissione del versamento dell'IVA all'erario in relazione alla mancata fatturazione di importi per i quali erano già stati contabilizzati i relativi ricavi ed erano già maturati
i termini contrattualmente previsti per l'emissione delle fatture.”
Quanto alla “recuperabilità dei crediti” ha mosso le seguenti contestazioni: Dall'esame delle CP_1
carte di lavoro Ë tuttavia emerso che il Revisore - diversamente da quanto dallo stesso pianificato - non ha svolto specifiche procedure di revisione sulla corretta valutazione dei “Crediti verso i clienti”, necessarie a verificare la ragionevolezza dell'adeguamento operato da , mediante CP_3 accantonamenti all'apposito fondo svalutazione, del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo (…) La DCG rileva (…) che il Revisore non ha esercitato un livello di scetticismo professionale adeguato alle circostanze, in considerazione del fatto che LA e erano CP_4
ancora in fase di start-up al 31 dicembre 2016 e risultavano non operative a tale data;
entrambe le società risultavano infatti fortemente dipendenti dalla capacità della stessa (proprietaria del CP_3
pagina 7 di 38 49,9% di LA e del 50% di ) di fornire adeguate risorse finanziarie e, alla data di CP_4
rilascio ella relazione di revisione sui bilanci di al 31 dicembre 2016, non erano ancora state CP_3
adottate le previste delibere di aumento del capitale sociale al fine di dotare LA e delle CP_4
risorse necessarie alla prosecuzione della propria attività, incluso il rimborso dei crediti in oggetto verso . CP_3
La DCG rileva pertanto che il Revisore non ha svolto alcuna verifica in relazione alla congruità del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016 e che, alla luce degli elementi raccolti nell'ambito delle procedure di validità, che evidenziavano difficoltà da parte di alcuni clienti ( , Per_1 Per_2 CP_4
CI) nel rispettare le scadenze dei pagamenti originariamente previste nei contratti stipulati con Pt_2
il Revisore non ha considerato la necessità di rivalutare le proprie conclusioni sulla valutazione
[...]
dei rischi sulle stime contabili formulate in fase di pianificazione del lavoro;
il Revisore ha concluso infatti che, in esito allo svolgimento delle proprie verifiche e sulla base degli elementi probativi acquisiti, non fosse necessario modificare la valutazione preliminare del rischio e non fossero stati identificati ulteriori rischi di errori significativi in relazione alle stime contabili (…) la DCG rileva che il Revisore non ha svolto procedure di revisione al fine di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi in merito alla corretta valutazione dei "Crediti verso clienti esposti nel bilancio al 31 dicembre 2016 di e alla congruità del fondo svalutazione crediti. CP_3
La DCG rileva inoltre che, in presenza dei richiamati indizi di deterioramento riscontrabili sulle suddette posizioni creditizie di importo significativo, il Revisore non ha operato con un adeguato livello di scetticismo professionale, posto che:
• non ha aggiornato la propria valutazione dei rischi di errori significativi in relazione all'effettuazione delle stime contabili nei bilanci al 31 dicembre 2016 di , con CP_3
particolare riferimento alla stima del "fondo svalutazione crediti";
• ha condiviso le stime di bilancio sulla recuperabilità dei crediti formulate da e la CP_3
sostanziale assenza di svalutazioni per perdite di valore, in mancanza di sufficienti ed appropriate evidenze a supporto della solvibilità delle controparti e della capacità delle medesime di onorare gli impegni assunti, senza peraltro documentare nelle carte di lavoro alcuna considerazione al riguardo (…)”.
Quanto alla completezza delle passività (debito nei confronti di CO.PRO.B) ha mosso le CP_1
seguenti contestazioni: “ e Co.Pro.B. hanno sottoscritto in data 13 marzo 2015 un accordo CP_3 riguardante i “risultati della ricerca per l'ottimizzazione della tecnologia destinata alla produzione di
pagina 8 di 38 bio plastica da sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero”, con il quale si CP_3 impegnava, tra l'altro, ad “attribuire a Co.Pro.B. la titolarità del 50% dei diritti di sfruttamento delle nuove famiglie di prodotto e caratterizzazioni di cui all'Allegato B”, incluse le caratterizzazioni
MINERV PHB10, MINERV PHB Poly Hydroxy Butirate, PHB10M. Tale accordo faceva CP_5
seguito ad un contratto di ricerca già stipulato tra le stesse parti nel novembre 2007 ed ai successivi addendum (…) In data 16 settembre 2015, ha concesso i diritti di utilizzazione della tecnologia CP_3
di produzione del PHA attraverso la melassa e altri scarti provenienti dalla barbabietola da zucchero
a . La caratterizzazione della bio plastica oggetto di tale contratto di licenza era relativa al CP_4
“PHAs: MINERV PHB Poly Hydroxy Butyrate”, come precisato nell'allegato 1 al contratto medesimo
(“2.4 Product specification”). La DCG evidenzia al riguardo che la tecnologia oggetto del contratto di licenza sottoscritto da rientrava nel perimetro della tecnologia sviluppata congiuntamente da CP_4
e Co.Pro.B. Pertanto, a seguito della cessione della licenza a avvenuta nel settembre CP_3 CP_4
2015 per un corrispettivo di euro 3 milioni - ammontare integralmente contabilizzato da tra i CP_3
ricavi alla data di sottoscrizione del contratto - Co.Pro.B. era divenuta titolare di un credito verso Pt_2
di euro 1,5 milioni;
ciò in quanto, ai sensi del citato accordo del marzo 2015, Co.Pro.B. era
[...]
titolare del 50% dei diritti di sfruttamento della tecnologia concessa in licenza a e aveva CP_4
quindi diritto ad incassare una somma pari al 50% di quanto dovuto dalla società licenziataria.
La DCG evidenzia tuttavia che i bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di non CP_3 riportano la suddetta passività verso Co.Pro.B. e che il Revisore, nell'ambito delle procedure di revisione svolte, non ha rilevato la circostanza di una passività non contabilizzata in bilancio, sebbene la stessa fosse ampiamente superiore alle soglie di significatività dallo stesso determinate con riferimento ai suddetti bilanci.
La DCG evidenzia infine che l'approccio adottato dal Revisore è risultato caratterizzato da un non adeguato livello di scetticismo professionale. L'esistenza del debito di euro 1,5 milioni verso Co.Pro.B. era infatti desumibile dall'analisi della documentazione contrattuale archiviata nelle carte di lavoro, come sopra illustrato, documentazione che tuttavia non è stata adeguatamente analizzata e valorizzata dal Revisore ai fini della verifica della completezza delle passività rilevate nei bilanci 2016 di Pt_2
.
[...]
Quanto alla completezza delle passività (fondo rischi relativo al “contributo LA”) ha CP_1
mosso le seguenti contestazioni: “In data 22 dicembre 2015 ha stipulato con CI un contratto CP_3 di concessione di licenza, nell'ambito di un progetto per la realizzazione di un impianto industriale di
pagina 9 di 38 produzione di bioplastica da realizzarsi attraverso LA, una new company costituita allo scopo e partecipata da CI al 50,1% e da al 49,9% (…) Nella medesima data di sottoscrizione del CP_3
contratto di licenza, e CI hanno inoltre stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la CP_3 governance di LA, volto a disciplinare i reciproci rapporti tra le due società. Dall'analisi del patto parasociale, acquisito dal Revisore e archiviato nelle carte di lavoro, la DCG osserva quanto segue:
• in premessa si prevedeva che il 70% delle somme necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario di LA per la realizzazione del progetto, pari a circa euro
35 milioni, fosse reperito attraverso finanziamenti pubblici o di terzi, e che e CP_3
CI provvedessero al finanziamento della differenza, pari a circa euro 15 milioni;
• all'art. 1 Bio-On e CI concordavano di coprire il 70% dei costi di progetto “i) tramite finanziamento pubblico/privato (già richiesto dalla Società ed il cui esito, relativo alla concessione di tutta o parte del suddetto finanziamento, sarà comunicato alla Società al più tardi entro la data del 31 luglio 2016)” oppure “ii) per l'eventuale parte non ottenuta in ragione di quanto previsto al precedente punto i), attraverso
l'ingresso, all'interno della Società ed entro e non oltre la data del 31 luglio 2016, di un terzo”;
• il medesimo art. 1 del patto prevedeva che “nell'ipotesi in cui non siano reperiti nelle forme e nelle tempistiche sopra indicate gli importi necessari a coprire il 70% dei costi di progetto (…) (“Cessazione Progettoi”), CI informerà della Cessazione CP_3
Progetto e si impegna a riacquistare dall'eventuale terzo socio entrato le relative partecipazioni e si impegna a versare, in medesima data, all'interno della CP_3
Società un contributo a fondo perduto (“Contributo ”), nella forma tecnica di CP_3
riserva in conto capitale, per un importo pari a quanto pagato fino a quel momento da
CI a in forza della Licenza (ovviamente fatta eccezione del PDP) CP_3 sottoscritta”
Pertanto, nell'ipotesi in cui entro il 31 luglio 2016 non fossero state reperite le risorse necessarie a coprire il 70% dei costi del progetto - pari, come detto, ad euro 35 milioni - il patto parasociale prevedeva la conclusione del progetto stesso e l'obbligo in capo a di versare in LA un CP_3 contributo pari a quanto già ricevuto da CI a titolo di corrispettivo per la licenza, ovvero l'importo della prima tranche di pagamento di euro 1,75 milioni (…) La DCG evidenzia al riguardo che né al 31
pagina 10 di 38 dicembre 2016 (data di chiusura dell'esercizio), né al 13 aprile 2017 (data di emissione delle relazioni di revisione sui bilanci 2016 di ) LA aveva ottenuto alcun finanziamento. La mancata CP_3
realizzazione di alcune delle condizioni previste nel patto parasociale relativo a LA determinava la necessità per di considerare l'iscrizione di un accantonamento a fondo rischi in relazione CP_3 alla passività potenziale relativa all'importo del suddetto contributo, pari a euro 1,75 milioni (…) La
DCG evidenzia tuttavia che non ha rilevato nei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 CP_3 dicembre 2016 l'accantonamento derivante dall'obbligo di rimborsare, mediante versamento a
LA, la prima tranche del corrispettivo della licenza concessa a CI, secondo quanto previsto rispettivamente dal principio contabile nazionale OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto” e dal principio contabile internazionale IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali”. Tale circostanza non è stata rilevata dal Revisore, il quale non ha formalizzato alcuna considerazione in merito;
si evidenzia sul punto che il suddetto importo risultava significativamente superiore rispetto al livello di materialità determinato dallo stesso Revisore.
L'approccio adottato dal Revisore è inoltre risultato caratterizzato da un non adeguato livello di scetticismo professionale: l'esistenza dell'obbligo di di versare un contributo di euro 1,75 CP_3 milioni in LA era infatti desumibile dall'analisi del patto parasociale del 22 dicembre 2015 stipulato tra CI e , come sopra illustrato. Tale documento, archiviato nelle carte di lavoro, CP_3
non Ë stato tuttavia adeguatamente analizzato e valorizzato dal Revisore ai fini della verifica della completezza delle passività rilevate nei bilanci 2016 di e quindi dell'identificazione di CP_3
accantonamenti non registrati. Il Revisore si è limitato invece a riportare il contenuto delle principali clausole del patto parasociale nelle carte di lavoro e ad osservare che “Dai patti parasociali, in particolare al punto 1.1.D emerge che vi sono una serie di garanzie richieste alle società in caso di mancato reperimento dei mezzi finanziari necessari al compimento del progetto”, senza indagare le motivazioni alla base dei ritardi nello sviluppo del progetto;
nè il Revisore ha formalizzato considerazioni in relazione allo stato di avanzamento del progetto, con particolare riferimento al mancato rispetto dei termini stabiliti nel patto parasociale ai fini del reperimento degli ingenti mezzi finanziari necessari a LA per la realizzazione del progetto e alle conseguenti obbligazioni in capo a derivanti da tali circostanze”. CP_3
Con il ricorso in opposizione l'odierna ricorrente ha impugnato la predetta delibera sanzionatoria, deducendo:
pagina 11 di 38 − che la Commissione non ha adottato la rigorosa prospettiva ex ante necessaria per valutare l'operato del revisore e tale mancanza si è riverberata sulle valutazioni riportate nella Delibera, che sono gravemente errate. La sanzione è stata irrogata essenzialmente sulla base di logiche ex poste, in particolare, sulla base di un vero e proprio pregiudizio serpeggiante, che è stato alimentato da dati e circostanze non noti al revisore e venuti ad esistenza dopo la chiusura del periodo di revisione di Parte_1
− che la Delibera ha sanzionato senza prendere posizione su Parte_1
nessuno dei numerosi elementi di fatto, dirimenti, che la ricorrente ha portato alla attenzione della Commissione anche nella fase decisoria;
− l'insussistenza delle violazioni contestate. ha concluso, chiedendo, in via principale, di annullare la delibera Parte_1
impugnata e ogni altro atto connesso, con condanna della a restituire a CP_1 Parte_1
quanto percepito a titolo di sanzione pecuniaria;
in via subordinata, di rideterminare le sanzioni
[...] irrogate alla luce della effettiva “gravità” della condotta contestata ed eventualmente accertata in capo a nonché delle azioni di miglioramento costantemente e progressivamente Parte_1 da quest'ultima intraprese.
Si è costituita la chiedendo di rigettare l'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 15.11.2023 è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa e gli eventuali ulteriori documenti che le parti, in accordo tra loro, decideranno di produrre, sentite le parti e i loro consulenti di parte (se nominati), accerti, avuto riguardo alle contestazioni sollevate da in data 6 aprile 2022 e poi trasfuse nella delibera sanzionatoria n. CP_1
Cont 22550 del 16 dicembre 2022 in relazione alla attività di revisione svolta da sui bilanci d'esercizio
e consolidato al 31 dicembre 2016 di se l'attività di revisione sia stata svolta con CP_3
l'osservanza ed in conformità ai principi di Revisione Internazionali Isa Italia tenuto conto della Cont documentazione e delle informazioni in possesso, all'epoca della revisione, di nonché di quella ulteriore documentazione od informazione che la società avrebbe dovuto diligentemente richiedere al fine di acquisire appropriati elementi probativi per lo svolgimento del suo incarico.
In particolare: con riferimento alle procedure di revisione svolte sulla voce «Crediti verso clienti», accerti se siano stati osservati i princìpi di Revisione Internazionali ISA Italia n. 200, par. 15, n. 315, par. 31, n. 330, par. 18, 21 e 27, n. 500, par. 6, n. 540, par. 8 e 18, n. e se, pertanto, la società abbia svolto adeguate
pagina 12 di 38 procedure di verifica e abbia raccolto sufficienti ed appropriati elementi probativi in particolare in relazione alle voci oggetto di contestazione da parte di CP_1
con riferimento alle procedure di revisione in merito alla verifica della completezza delle passività in bilancio, accerti se siano stati rispettati i princìpi di Revisione Internazionali ISA Italia n. 500, par. 6,
n. 200, par. 15, n. 540, par.8, 13 e 18 e se, pertanto, la società abbia svolto adeguate procedure di verifica e abbia raccolto sufficienti ed appropriati elementi probativi in particolare in relazione alle voci oggetto di contestazione da parte di . CP_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU nominato, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 12.3.2025, a seguito della discussione delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Ritiene la Corte di poter condividere pienamente le conclusioni cui è giunto il CTU, facendo, altresì, proprie le risposte fornite dallo stesso consulente alle osservazioni critiche dei consulenti tecnici delle parti, trattandosi di conclusioni cui il c.t.u. nominato è pervenuto con argomentazione motivata, coerente, immune da vizi logici e rispondente alle emergenze documentali agli atti di causa.
In particolare, in relazione alla procedura di circolarizzazione dei “Crediti verso Clienti” il CTU ha rilevato che il Revisore, con riferimento alle posizioni CI, e , nell'ambito Per_2 CP_4 dell'attività di circolarizzazione, non ha richiesto la conferma dei saldi degli importi per fatture da emettere, i quali rappresentavano complessivamente, il 54,97% del totale della voce “crediti verso clienti” e che tale approccio risulta contraddittorio rispetto ai rischi individuati da nell'ambito della pianificazione dell'attività di revisione (il rischio di Parte_1 frode su revenue recognition (…) elevato in quanto i ricavi della società derivano principalmente da contratti pluriennali (…)” – “i ricavi potrebbero essere contabilizzati senza considerare le clausole relative al trasferimento di proprietà previste dai contratti o potrebbero essere contabilizzati in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono), alla acclarata non affidabilità del Sistema di Controllo
Interno (l'azienda non è dotata di un Sistema di Controllo Interno strutturato e formalizzato: tutti i controlli effettuati non sono mappati ne viene mantenuta evidenza” – “riteniamo che non si potrà dare alcun affidamento su SCI, la strategia di Audit sarà basata prettamente su test di sostanza) e alla dichiarata necessità, in sede di pianificazione delle attività di audit e per le ragioni sopra indicate, di pagina 13 di 38 eseguire mirate verifiche su ricavi-crediti (PwC effettuerà le seguenti verifiche di audit sull'area revenue e crediti:1) analisi dei contratti vendita licenze 2) test cut off 3) circolarizzazione crediti clienti). Il CTU ha, inoltre, ritenuto condivisibilmente inspiegabile il fatto che il Revisore, con riguardo ai medesimi debitori, abbia richiesto la conferma dei saldi dei crediti per fatture emesse, ma non dei saldi dei crediti per fatture da emettere, i quali, come si è detto, costituivano una parte preponderante della complessiva posizione creditoria della Società. Come evidenziato dal CTU, risulta emblematico, al riguardo, il caso del debitore , rispetto al quale ha CP_4 Parte_1 circolarizzato l'importo fatturato (euro 250.000), ma non il ben più elevato importo delle fatture da emettere (euro 2.500.000), atteso che ben avrebbe potuto con un'unica Parte_1
comunicazione richiedere la conferma di entrambi i saldi.
In relazione ai crediti per “fatture da emettere” il CTU ha evidenziato che dall'analisi dei contratti stipulati con e CI, è emerso che le licenze di proprietà della sono state concesse CP_4 CP_3
rispettivamente per 20 anni (CI) e per 25 anni ( ), a fronte di un corrispettivo, complessivo, CP_4
per ognuno dei predetti contratti di euro 3.000.000. Tuttavia, la Società non ha rilevato i ricavi in commento sulla base dei contratti di licenza, ma ha contabilizzato i medesimi (pari a complessivi euro
6.000.000) interamente nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, attribuendoli, pertanto totalmente al predetto esercizio. A tal proposito, risulta significativo che la stessa in Parte_1 sede di identificazione e valutazione dei rischi significativi (carta di lavoro “Fraud risk assessment”), aveva correttamente segnalato, tra l'altro, che: “(…) i ricavi potrebbero essere contabilizzati (…) in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono (…)”.
con riferimento al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre Parte_1
2016, in presenza di un sistema di controllo interno della Società reputato, dal medesimo Revisore, non affidabile e di un rischio di frode ritenuto, sempre dallo stesso Revisore, significativo, non ha svolto specifiche procedure di validità sugli importi iscritti per fatture da emettere ( e CI, in CP_4
particolare, il cui ammontare complessivo, pari a euro 4.500.000, rappresentava il 96,40%, del totale dei crediti per fatture da emettere). Dall'analisi delle carte di lavoro, è emerso, infatti, che si è limitata ad effettuare una (mera) ricognizione degli importi delle Parte_1
posizioni suddette ( e CI) sulla scorta degli accordi e delle predette intese contrattuali. Ciò CP_4
posto, il CTU ha evidenziato che, con riguardo alle attività di audit riferite al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, non è scorretto sostenere che Parte_1
in presenza dei ricordati rischi significativi relativi alla voce de qua e di un sistema di controllo interno pagina 14 di 38 della Società non adeguato-affidabile, non abbia adeguatamente valutato, applicando lo scetticismo professionale che deve informare l'attività del revisore, e attraverso specifiche e dettagliate procedure di validità:
• il tema della competenza economica dei ricavi iscritti, in toto, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, a fronte di contratti di durata pluriennale e ciò a prescindere dalle scadenze ivi indicate che attenevano al mero incasso di tali importi, rispetto al quale il tema della competenza economica del corrispettivo pattuita era certamente meritevole di specifici approfondimenti tecnici;
• la circostanza, fermo quanto precede, che i significativi importi per fatture da emettere risultavano, pur essendo maturati, secondo le valutazioni della Società, al 31 dicembre
2015, non fatturati al 31 dicembre 2016 (a più di un anno di distanza, dunque, dalla loro rilevazione e ciò a prescindere dall'incasso di tali importi, che non assume alcun rilievo rispetto al tema della competenza economica dei corrispettivi in questione).
In relazione alla “recuperabilità dei crediti” il CTU ha evidenziato che dall'analisi delle carte di lavoro in atti non è emerso che il Revisore abbia esperito specifici approfondimenti in ordine alla valutazione e, segnatamente, alla recuperabilità prospettica delle posizioni creditorie in questione.
Il CTU ha, tuttavia, osservato che tale approfondimento era opportuno e necessario in quanto:
• con riferimento alla posizione CI e : CP_4
▪ gli accordi con CI, condizionavano, di fatto, l'esigibilità del credito, in particolare con riferimento: “alla cessione della Licenza e del relativo PDP da
CI a LA che, come precedentemente concordato, verrà ceduta senza mark-up da CI a LA”, nonché al versamento, da parte di e CP_3
CI a LA, delle risorse necessarie per la copertura: i) dei costi di avvio della predetta LA;
ii) della realizzazione dell'impianto industriale, di cui si dirà nel dettaglio nel prosieguo;
▪ gli accordi con , condizionavano, di fatto, l'esigibilità del credito, in CP_4
particolare:
o con riferimento alla seconda tranche (euro 1.750.000); che presupponeva un aumento di capitale di di almeno euro 10.000.000 dedicato CP_4 al reperimento delle risorse per “the first hardware acquisition”;
pagina 15 di 38 o con riferimento alla terza tranche (euro 1.000.000) che presupponeva all'accensione di un finanziamento (con ogni mezzo, aumento di capitale, prestito bancario o altri strumenti) necessario per la costruzione dell'impianto industriale;
▪ le proroghe dei termini (per il pagamento dei corrispettivi), sono intervenute
(solo) successivamente alle scadenze previste nei contratti originariamente stipulati e a seguito del mancato avverarsi delle riferite condizioni;
• con riferimento alla posizione Moore Capital, al 31 dicembre 2016, il credito (euro
250.000) risultava già scaduto, in quanto sorto a fronte di due fatture di euro 125.000 ciascuna (emesse in data 24 febbraio 2016 e in data 25 maggio 2016) ed esigibili a vista. Inoltre, la Moore Capital non ha risposto alla richiesta di conferma saldi del
Revisore;
• con riferimento alla posizione il credito (euro 220.000), al 31 dicembre 2016, Per_2
risultava esigibile, dal 2014, quantomeno per l'importo di euro 100.000, svalutato per euro 70.000. Quanto all' importo di euro 120.000, relativo a crediti per fatture da emettere, il revisore, nell'ambito delle attività di circolarizzazione, non ha richiesto la conferma del saldo alla predetta né ha condotto attività tese a verificare la Per_2
recuperabilità di tale importo.
Ciò posto, il CTU ha condivisibilmente ritenuto:
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 200, paragrafo 15 (laddove prevede che
“il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato”) in quanto:
• non ha agito, nello svolgimento delle attività di audit Parte_1 riferite ai bilanci (separato e consolidato) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, con un approccio improntato allo scetticismo professionale, che, se applicato, come richiesto dal predetto Principio di Revisione, non poteva, considerati gli elementi di contesto, non comportare lo svolgimento delle verifiche in ordine alla corretta rilevazione, per competenza, delle fatture da emettere a fronte di corrispettivi complessivi e contratti di durata pluriennale, delle procedure di circolarizzazione dei saldi relativi ai crediti per fatture da emettere e delle verifiche in ordine alla recuperabilità prospettica dei crediti pagina 16 di 38 verso clienti e, in particolare, dei crediti per fatture da emettere (rilevate al 31 dicembre
2015 e non emesse al 31 dicembre 2016), atteso anche il mancato avverarsi delle condizioni alle quali, da contratto, era legato il pagamento dei corrispettivi concordati;
• il descritto approccio, non improntato allo scetticismo professionale, ha, peraltro, caratterizzato l'attività di nonostante la presenza di rischi Parte_1
di revisione significativi rilevati dal medesimo Revisore: i) rischio di frode significativo
(“(…) i ricavi potrebbero essere contabilizzati (…) in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono (…)”); ii) sistema di controllo interno non affidabile;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 31 (laddove prevede che
“La valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni da parte del revisore può cambiare nel corso della revisione man mano che si acquisiscono ulteriori elementi probativi.
Quando il revisore acquisisce elementi probativi mediante lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti ovvero vengono acquisite nuove informazioni e tali elementi probativi e nuove informazioni non sono coerenti con gli elementi probativi su cui aveva originariamente basato la sua valutazione, egli deve riconsiderare la valutazione e modificare di conseguenza le procedure di revisione pianificate in risposta ai rischi identificati e valutati”) in quanto:
• per quel che concerne la recuperabilità dei crediti verso clienti (e, in particolare, dei crediti per fatture da emettere) la circostanza che i pagamenti fossero collegati al manifestarsi, secondo determinate tempistiche, ad eventi di matrice gestionale- finanziaria, di non facile attuazione, era ben nota, ma il fatto che, ex post, tali eventi non si siano manifestati e, per l'effetto, non siano intervenuti i pagamenti declinati contrattualmente, sostanzia, sotto il profilo tecnico, l'emersione di nuove informazioni che avrebbero dovuto indurre il Revisore a modificare l'approccio alla revisione e ad esperire ulteriori approfondimenti. Peraltro, anche il fatto che la Società non avesse provveduto alla emissione delle fatture relative agli importi iscritti (come fatture da emettere) al 31 dicembre 2015, esprimeva, in sede di verifiche finali del Revisore (i.e. primi mesi del 2017), l'emersione di nuove informazioni che Parte_1
avrebbe dovuto valutare al fine di esperire migliori e ulteriori verifiche-procedure
[...] di revisione. Non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro in atti, che ciò sia avvenuto;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 18 (ladddove prevede che
“Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve
pagina 17 di 38 definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna classe significativa di operazioni, saldo contabile ed informativa”) in quanto:
• era, comunque, tenuta, a prescindere dalla circostanza che Parte_1
con riguardo a determinate fattispecie avesse o meno rilevato rischi di errori significativi, a svolgere, con riferimento alle medesime, procedure di validità. Nello specifico, anche se in ordine alla valutazione-recuperabilità dei crediti verso clienti non risultavano individuati, in sede di pianificazione dell'attività di revisione, rischi di errori significativi, il revisore era, comunque, tenuto ad esperire, su tale voce-saldo, procedure di validità e, quindi, a verificare, in ultima istanza, la capacità di adempimento del debitore. Non risulta, dalle carte di lavoro in atti, che ciò sia avvenuto;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 21 (laddove prevede che
“Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora l'approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio”) in quanto:
• non ha svolto, con riguardo ai bilanci (separato e Parte_1 consolidato) relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, procedure di validità riguardanti la voce “crediti per fatture da emettere” sussistenti alla predetta data e rilevati al 31 dicembre 2015, rispetto alla quale aveva identificato, in sede di pianificazione dell'attività di revisione, la sussistenza di rischi di errori significativi (“I ricavi potrebbero essere contabilizzati senza considerare le clausole relative al trasferimento di proprietà previste dai contratti o potrebbero essere contabilizzati in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono (…) Il rischio impatterebbe sul conto economico in generale provocando una distorsione del risultato d'esercizio (…) si ritiene che il rischio di frode su revenue recognition sia elevato in quanto i ricavi della
Cont società derivano principalmente da contratti pluriennali. Per tale motivo effettuerà le seguenti verifiche di audit sull'area revenue e crediti:1) analisi dei contratti vendita licenze 2) test cut off 3) circolarizzazione crediti clienti”). Nello specifico, il revisore, per quanto emerso dalle carte di lavoro, ha effettuato una mera ricognizione degli importi sulla base dei contratti in essere (CI e ), omettendo, ai fini CP_4
pagina 18 di 38 dell'accertamento dell'esistenza di tali crediti al 31 dicembre 2016, di circolarizzare le posizioni in oggetto. La circolarizzazione, per i medesimi debitori, ha interessato, esclusivamente, gli importi-saldi per fatture emesse (di minor impatto, come già segnalato, rispetto alla consistenza della voce “crediti verso clienti”). Tale scelta risulta, peraltro, contraddittoria rispetto al fatto che in sede di pianificazione dell'attività di audit, in risposta al rischio significativo afferente alla Parte_1
Cont voce in oggetto, aveva precisato effettuerà le seguenti verifiche di audit sull'area revenue e crediti:1) analisi dei contratti vendita licenze 2) test cut off 3) circolarizzazione crediti clienti”).
In buona sostanza, dunque, la violazione in questione si sostanzia nel non aver svolto
(adeguate) procedure di validità in ordine alla voce suindicata, pur avendo individuato, con riguardo alla medesima, rischi di errori significativi;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 27 (laddove prevede che
“Se il revisore non ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ad una significativa asserzione di bilancio, egli deve cercare di ottenere ulteriori elementi probativi. Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio”) in quanto:
• per effetto, in particolare, della mancata richiesta di Parte_1
conferma dei saldi relativi ai crediti per fatture da emettere, sui quali erano state condotte mere attività riconciliative degli importi iscritti e previsti contrattualmente
(nonostante i riferiti elementi di contesto che segnalavano rischi di errori significativi, peraltro identificati dal medesimo revisore) e delle mancate verifiche in ordine alla recuperabilità prospettica dei crediti verso clienti (rappresentati, in massima parte, da crediti per fatture da emettere), non aveva acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati con riguardo alle suddette voci, rilasciando tuttavia una clean opinion con riguardo ai bilanci (separato e consolidato) della Società relativi all'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 6 (laddove prevede che “Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati”) in quanto:
pagina 19 di 38 • sussistevano, in estrema sintesi, le seguenti circostanze che avrebbero richiesto l'acquisizione di appropriati e sufficienti elementi probativi da parte di non ricercati, per quanto risulta dalle carte di lavoro del Parte_1
Revisore e dall'analisi delle memorie prodotte dai CCTTPP, con riguardo alla voce in oggetto: Contr
o rischio di frode significativo (rilevato da;
o sistema di controllo interno non adeguato (rilevato da PWC);
o corrispettivi iscritti, integralmente, nel bilancio dell'esercizio 2015 (in massima parte come fatture da emettere) a fronte di contratti pluriennali.
in sede di pianificazione dell'attività di revisione, Parte_1
in merito, aveva, peraltro, come detto, segnalato: “I ricavi potrebbero essere contabilizzati senza considerare le clausole relative al trasferimento di proprietà previste dai contratti;
o potrebbero essere contabilizzati in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono”;
o fatture non emesse, né al 31 dicembre 2016, né nei primi mesi del 2017, a distanza di più di un anno dalla integrale iscrizione dei relativi importi come ricavi-crediti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, il che doveva porre dubbi al Revisore (quantomeno) in ordine alla correttezza della rilevazione e alla esistenza del credito di cui si discute;
o importi (in prevalenza per fatture da emettere) non incassati alle previste scadenze contrattuali, in quanto non si erano verificate le peculiari condizioni alle quali erano legati tali pagamenti, riferibili, in prevalenza, a dinamiche gestionali e finanziarie, di non agevole realizzazione, delle società partner-clienti
(talune di essere in fase di start-up);
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera a) (laddove prevede che “Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili: a) le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili, inclusala relativa informativa di bilancio”) in quanto:
pagina 20 di 38 Contr
• considerato anche l'elevato standing della società, aveva contezza del framework normativo riguardante l'informativa finanziaria e di bilancio, alle quali era CP_3
tenuta ad attenersi. Il Revisore aveva, altresì, contezza, in esito alle analisi condotte, delle modalità attraverso le quali la Società – o meglio, il sistema di controllo interno della medesima, per la parte di interesse – identificava le fattispecie che avevano impatti in termini di stime contabili e informativa di bilancio. Proprio in ragione di tale conoscenza, ha ritenuto, infatti, che “l'azienda non è Parte_1
dotata di un Sistema di Controllo Interno strutturato e formalizzato: tutti i controlli effettuati non sono mappati ne viene mantenuta evidenza (…) riteniamo che non si potrà dare alcun affidamento su SCI, la strategia di Audit sarà basata prettamente su test di sostanza”;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera b) (laddove prevede che “Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili (…) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possono dare origine a nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti”, in quanto non risulta, dalle carte di lavoro, che abbia verificato e valutato la specifica Parte_1
porzione del sistema di controllo interno posta a presidio dei rischi legati alla definizione- modifica delle relative stime contabili. In particolare, con riguardo alla fattispecie in oggetto, non risulta che il Revisore abbia identificato le modalità attraverso le quali la Società rilevava e ponderava gli eventi che potevano avere impatti sulla recuperabilità dei crediti e sulla conseguente definizione del fondo svalutazione. Non si evince, in altri termini, quale fosse la procedura che seguiva per stimare il predetto fondo in presenza di determinati eventi;
CP_3
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 18 (laddove prevede che “Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativa sull'informativa finanziaria applicabile, ovvero se le stime contabili contengano errori”) in quanto:
pagina 21 di 38 • occorre tener ben distinta l'acquisizione di (adeguati e sufficienti) elementi probativi dalla valutazione, sulla base degli elementi probativi acquisiti, ancorché non adeguati e non sufficienti, delle stime contabili operate dalla Società nell'ambito del framework normativo di riferimento. Nello specifico, risulta che Parte_1
abbia valutato, sulla base degli elementi probativi acquisiti, le stime contabili operate dalla Società, pervenendo ad un determinato giudizio, riportato nell'opinion al bilancio
(individuale e consolidato) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Giova precisare che la difesa di e i suoi consulenti tecnici hanno Parte_1
obiettato che il revisore aveva a disposizione il seguente quadro informativo:
a. aveva svolto numerosi programmi di ricerca e ottenuto riconoscimenti internazionali per lo CP_3
sviluppo di nuove tecnologie di bio-fermentazione nel campo dei materiali ecosostenibili, che erano state certificate da enti di rilevanza internazionale e dunque non si potevano nutrire dubbi sulla loro bontà;
b. la società aveva perfezionato joint venture con primari gruppi industriali, i quali tra l'altro avevano dato pubblicità agli accordi raggiunti;
c. gli impegni contrattuali assunti dagli acquirenti delle licenze erano il segnale della serietà e affidabilità dell'attività di ricerca e commerciale di CP_3
d. il coinvolgimento dei partner e la volontà di perseguire il progetto erano confermati dai pagamenti effettuati, non solo quelli già intervenuti nel corso del 2016 ma anche quelli, relativi a taluni dei crediti iscritti nel bilancio 2016, occorsi all'inizio del 2017, prima dell'approvazione del bilancio.
Tale insieme di informazioni, ad avviso di era ampio e forniva un quadro Parte_1
convergente per cui il ricorso alla circolarizzazione non può e non poteva essere considerato imprescindibile perché, come indicato nei principi di revisione, “il revisore deve considerare se le procedure di conferma esterna siano da svolgere come procedure di validità” (cfr. principio 330, punto
19), tenuto conto che “sebbene le conferme esterne possano fornire elementi probativi rilevanti … vi sono alcune asserzioni per le quali … forniscono elementi probativi meno rilevanti … ad esempio … in merito all'esigibilità dei crediti verso i clienti” (cfr. principio 330, punto A.49). Ciò posto, ad avviso della parte ricorrente, in presenza di contratti veri e reali e di elementi che rendevano evidente l'impegno delle controparti di il revisore, coerentemente con il principio appena enunciato, CP_3 non ha ritenuto necessario disporre di ulteriori conferme relativamente all'esigibilità dei crediti.
pagina 22 di 38 Ebbene, come correttamente osservato dal CTU, ciò che risulta particolarmente significativo nel caso di specie è che il revisore ha richiesto unicamente la conferma dei saldi dei crediti per fatture emesse, escludendo, dall'attività di circolarizzazione, i crediti per fatture da emettere, i quali rappresentavano, come si è detto, complessivamente il 54,97% del totale della voce “crediti verso clienti”. E' singolare, inoltre, come detto, che , pur potendo, con un'unica comunicazione, Parte_1
richiedere la conferma dei saldi sia degli importi già fatturati che degli importi ancora da fatturare
(entrambi riferibili al medesimo debitore) abbia deciso di circolarizzare unicamente i primi.
Peraltro, l'obiettivo delle conferme esterne non è, come asserito dai CTP di Parte_1
tanto quello di verificare l'esigibilità dei crediti, quanto, piuttosto, quello di acquisire sufficienti
[...] ed appropriati elementi probativi sull'esistenza e sull'entità delle voci oggetto di circolarizzazione (dei
“crediti verso clienti” nel caso di specie). Del resto, la circostanza che le conferme esterne risultino un utile strumento per verificare l'esistenza dei crediti è ribadito proprio dal citato Principio di Revisione
300 (punto A.49), il quale precisa che: “(…) le conferme esterne forniscono elementi probativi meno rilevanti in merito all'esigibilità dei crediti verso clienti, rispetto a quelli concernenti l'esistenza di tali crediti”.
Infine, il “quadro informativo” delineato dai CTP di era talmente Parte_1
generico da non consentire al revisore di condurre specifiche verifiche sull'esistenza degli importi dei crediti per fatture da emettere.
In relazione alla recuperabilità dei crediti verso clienti, la difesa di e i Parte_1 suoi consulenti tecnici hanno obiettato che l'affermazione del CTU secondo cui “la circostanza che i pagamenti fossero collegati al manifestarsi, secondo determinate tempistiche, ad eventi di matrice gestionale-finanziaria di non facile attuazione, era ben nota” e avrebbe dovuto indurre il revisore “ad esperire ulteriori approfondimenti” non è condivisibile, in quanto:
− non è vero che “gli accordi con Seci condizionavano, di fatto, l'esigibilità del credito alla cessione della licenza e del relativo PDP da Seci a LA … nonché al versamento da parte di e Seci a LA delle risorse necessarie per la copertura dei costi di avvio della CP_3 predetta LA” né che “gli accordi con condizionavano , di fatto, l'esigibilità del CP_4 credito … «at the second capital increase [di ndr] dedicated to the funding of the CP_6 first hardware acquisition of at least 10.000.000”;
− le previsioni contrattuali in questione non sono qualificabili come condizioni in senso tecnico- giuridico dell'effettuazione dei pagamenti ma piuttosto configurano semplici termini o pagina 23 di 38 scadenze. Ciò che era in discussione, non era, quindi, l'an dei pagamenti, ma eventualmente il quando, che non ha effetti sull'esigibilità e dunque non richiede alcuna indagine.
Anche in questo caso la Corte condivide le considerazioni del CTU, il quale ha evidenziato che
− con riferimento alla posizione CI, nel termsheet sottoscritto in data 22 dicembre 2016 per addivenire ad un nuovo “patto parasociale LA”, veniva precisato che: “ CP_3
acconsente a posticipare l'incasso della seconda ed ultima tranche relativa al contratto di licenza da parte di CI, ovvero Euro 1.750.000,00 oltre IVA, alla medesima data ni cui te
Parti concordino sulla cessione della Licenza e del relativo PDP da CI a LA che, come precedentemente concordato, verrà ceduta senza da CI a LA. Tale cessione Pt_3
richiederà un versamento pro-quota da parte dei soci di risorse finanziare all'interno di
LA in misura tale da consentire l'acquisto integrale della Licenza. Le Parti ad ogni modo concordano che tale cessione da CI a LA non potrà avvenire prima del "closing" del finanziamento del progetto per la realizzazione dell'Impianto SQ, del conseguente avvio irrevocabile della costruzione dell'Impianto SQ da parte di LA, incluso il lancio degli ordini relativi alle macchine principali dell'Impianto SQ”;
− con riferimento alla posizione e al contratto stipulato in data 16 settembre 2015, la CP_4
seconda tranche di pagamento, presupponeva un aumento di capitale di di almeno CP_4 euro 10.000.000 dedicato al reperimento delle risorse per “the first hardware acquisition” e la terza tranche di euro 1.000.000, presupponeva che ottenesse un finanziamento (con CP_4
ogni mezzo, aumento di capitale, prestito bancario o altri strumenti) necessario per la costruzione dell'impianto industriale.
Ciò posto, il CTU ha correttamente ritenuto che le suddette condizioni fossero sussistenti in quanto con riferimento alla posizione CI, il trasferimento della licenza era condizionato, nella sostanza, al reperimento delle risorse necessarie per la copertura (costi di avvio della predetta LA e costi necessari per la costruzione dell'“Impianto SQ) e con riferimento alla posizione , il CP_4
versamento del corrispettivo residuo era condizionato, nella sostanza al completamento, da parte di
[...]
, del secondo aumento di capitale sociale di minimo euro 10.000 e al reperimento delle risorse CP_6 finanziarie per la costruzione dell'impianto industriale.
Inoltre, il CTU ha condivisibilmente ritenuto non corretta l'affermazione secondo cui “Non era quindi in discussione l'an dei pagamenti ma eventualmente il quando, che ad evidenza non ha effetti sull'esigibilità e dunque non richiede alcuna indagine”, in quanto l'incertezza sul “quando” richiede pagina 24 di 38 specifiche indagini e valutazioni ai fini dell'attualizzazione del credito richiesta dai principi contabili di riferimento.
La difesa di e i suoi consulenti tecnici hanno, infine, obiettato che Parte_1
l'intervenuta proroga dei termini di pagamento, ritenuta dal CTU un segnale dell'esistenza di difficoltà di realizzazione dei progetti tale da dover generare dubbi sull'esigibilità dei crediti, dimostra al contrario che i soci non avevano alcuna intenzione di abbandonare il progetto ritenendo quindi ordinario e fisiologico l'allungamento dei tempi necessari per la sua implementazione, come è usuale che avvenga nel caso delle tecnologie innovative.
Ad avviso di la circostanza che le controparti dei contratti di cessione Parte_1
delle licenze fossero delle start-up non richiedeva alcuna verifica di recuperabilità dei crediti poiché dette start up erano società veicolo – il cui utilizzo è consueto nel caso di joint venture – che per definizione e strutturalmente dipendevano dal supporto dei soci della partnership e quindi, oltre che da
(i cui bilanci mostravano liquidità per importi significativi), anche e soprattutto dai due primari CP_3
gruppi industriali ( e Maccaferri) sulla cui solvibilità non potevano nutrirsi dubbi e il cui CP_7
coinvolgimento anzi rappresentava di certo un elemento di conforto sulle possibilità di incasso.
Quanto alla mancata verifica sulla corretta contabilizzazione, ritiene che Parte_1
la censura non sia condivisibile perché, come si legge nelle carte di lavoro del revisore relative alla revisione del bilancio 2015 (non oggetto di contestazione nel procedimento che ci occupa), in occasione della quale era stato condotto l'esame dei contratti i cui esiti naturalmente mantengono rilevanza per il revisore per il successivo esercizio 2016, “dall'analisi delle clausole contrattuali è emerso che al momento dell'atto definitivo di vendita non emerge un coinvolgimento successivo del cliente tale da far ritenere che il beneficio sia stato trasferito [e] non sono emers[i] rischi di liability tali da far ritenere che il rischio di vendita sia in capo alla società”.
Ad avviso di la verifica, dunque, è stata svolta e ha condotto il revisore Parte_1
a ritenere che il quadro informativo a sua disposizione, composto dai contratti e dalle informazioni sugli acquirenti e sui brevetti alla base delle licenze, fosse sufficiente, appropriato e rassicurante per stabilire che fosse consentita la rilevazione in bilancio dei ricavi in questione alla luce dei principi contabili di riferimento, che richiedevano, a tal fine, l'intervenuto trasferimento all'acquirente della licenza dei rischi e benefici, condizione che il revisore ha ritenuto essere presente.
Ebbene, come correttamente osservato dal CTU, l'affermazione secondo cui: “l'intervenuta proroga dei termini di pagamento (…) dimostra al contrario che i soci non avevano alcuna intenzione di
pagina 25 di 38 abbandonare il progetto ritenendo quindi ordinario e fisiologico l'allungamento dei tempi necessari per la sua implementazione, come è usuale che avvenga nel caso delle tecnologie innovative” risulta priva di pregio in quanto il Revisore è tenuto a valutare, con adeguato scetticismo professionale, i fatti e le circostanze che caratterizzano la fattispecie. Nel caso in esame, le proroghe dei termini (per il pagamento dei corrispettivi), sono intervenute solo successivamente alle scadenze previste nei contratti originariamente stipulati e a seguito del mancato avverarsi delle predette condizioni contrattuali. Tale aspetto, dunque, avrebbe dovuto indurre il Revisore ad esperire specifici approfondimenti in ordine alla valutazione e, segnatamente, alla recuperabilità prospettica delle posizioni creditorie in oggetto. Non risulta, tuttavia, dalle carte di lavoro di , che ciò sia avvenuto. Parte_1
Inoltre, l'affermazione secondo cui “la circostanza che le controparti dei contratti di cessione delle licenze fossero delle start-up non richiedeva alcuna verifica di recuperabilità dei crediti poiché dette start up erano società veicolo” non risulta condivisibile posto che la valutazione sulla recuperabilità delle posizioni deve essere condotta sulla singola controparte indipendentemente dall'eventuale e ipotetico “supporto dei soci” della medesima. Per di più, proprio la condizione di start-up della
BP e della avrebbe dovuto indurre il Revisore ad un approccio all'attività di audit CP_4
connotato da maggiore prudenza e attenzione, trattandosi, appunto, di aziende connotate, da un più elevato livello di rischiosità.
L'insieme delle considerazioni svolte consentono, pertanto, di ribadire il giudizio di condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
In relazione alle procedure di revisione sulla completezza delle passività in bilancio (debito nei confronti di CO.PRO.B.) il CTU ha rilevato che:
− con contratto di ricerca stipulato in data 9 novembre 2007, ha riconosciuto a Co.Pro.B. CP_3
la titolarità del 50% dei diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca per la fabbricazione di impianti atti a produrre bioplastiche da colture agricole;
− per intervenuti accordi (13 marzo 2015), concernenti i “risultati della ricerca per
l'ottimizzazione della tecnologia destinata alla produzione di bio plastica da sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero” ha riconosciuto a Co.Pro.B. la titolarità CP_3
del 50% dei diritti di sfruttamento delle nuove famiglie di prodotto e caratterizzazioni di cui all'Allegato B, dalla cui analisi risulta che tali diritti si riferivano al medesimo prodotto- caratterizzazione, ottenibile con la licenza concessa, con l'accordo di cui al punto che segue, da a;
CP_3 CP_4
pagina 26 di 38 − con accordo del 16 settembre 2015, ha concesso a , per 20 anni e per un CP_3 CP_4
corrispettivo, complessivo, di euro 3.000.000, i diritti di utilizzazione della tecnologia di produzione del PHA attraverso la melassa e altri scarti provenienti dalla barbabietola da zucchero;
− la considerazione, congiunta, dei due predetti accordi (unitamente al contratto originario del 9 novembre 2007), noti a , induce a ritenere che per il 50% il Parte_1
corrispettivo riconosciuto da a (euro 3.000.000) fosse di spettanza della CP_4 CP_3
Co.Pro.B.. Si noti che l'accordo non lega il riconoscimento del suddetto Parte_4 corrispettivo all'incasso del medesimo, come sembra, invece, impropriamente adombrare Pt_2 con la lettera del 15 febbraio 2017 trasmessa a Co.Pro.B.: “come noto, la è di
[...] CP_8
titolarità di e di CO.PRO.B. al 50% ed è contrattualmente previsto che paghi a CP_3 CP_3
CO.PRO.B. il 50% delle royalties incassate dai propri licenziatari”. Certo è, comunque, che con tale affermazione riconosce il legame tra i due predetti accordi;
CP_3
− ne consegue che l'iscrizione nel conto economico di un determinato esercizio, da parte di Pt_2
di ricavi rivenienti dal rapporto contrattuale con , comportava, sic stantibus rebus,
[...] CP_4 la rilevazione, per la medesima a valere sul medesimo esercizio, dell'onere derivante CP_3
dalle intese intercorse con Co.Pro.B.;
− se, dunque, come è avvenuto, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha rilevato CP_3 ricavi per euro 3.000.000 derivanti dall'accordo con (16 settembre 2015), allora la CP_4
Società avrebbe dovuto iscrivere debiti per euro 1.500.000 rivenienti dall'accordo stipulato con
Co.Pro.B. (13 marzo 2015). in altri termini, ha omesso di attribuire all'esercizio 2016 il CP_3
Contr debito per euro 1.500.000 riveniente dai descritti rapporti contrattuali e non ha rilevato tale omissione.
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che i consulenti tecnici di hanno Parte_1 confermato l'errore del Revisore, avendo affermato che “Il revisore è stato quindi indotto a ritenere erroneamente che in relazione alla tecnologia oggetto del contratto di cessione della licenza a
[...]
non avesse assunto obblighi di retrocessione dei ricavi”. E che la asserita circostanza CP_9
Contr che abbia celato a la lettera “datata 15 febbraio 2017 (…) nella quale si dichiarò CP_3 CP_3
invece tenuta a retrocedere la metà dei ricavi relativi al contratto e si riconobbe debitrice CP_4 verso Co.Pro.B. dell'importo di € 125.000, pari alla metà di quanto aveva sino a quel momento incassato da a titolo di corrispettivo della licenza” risulta priva di pregio in quanto CP_6
pagina 27 di 38 conosceva i rapporti contrattuali sottostanti ed è sulla base dei medesimi Parte_1
che avrebbe dovuto approntare migliori e più specifiche verifiche. Inoltre, il dettato contrattuale non riferisce – come afferma Bio-On – la retrocessione del corrispettivo all'importo incassato.
In relazione alle procedure di revisione sulla completezza delle passività in bilancio (fondo rischi relativo al “contributo LA”) il CTU ha rilevato che
− LA, al 31 luglio 2016 (termine indicato nel Patto Parasociale), non era riuscita ad acquisire le risorse, pari a euro/ml 35, necessarie per la realizzazione dell'impianto produttivo di cui agli accordi intercorsi (il “Progetto”);
− in base al Patto Parasociale, in caso di mancato reperimento delle suddette risorse entro il 31 luglio 2016, CI avrebbe dovuto informare della ” e CP_3 Parte_5 CP_3 aveva l'impegno di versare a LA, nella medesima data in cui veniva informata della cessazione del Progetto, l'importo ricevuto da CI in forza del contratto di licenza (euro
1.750.000), a titolo di versamento in conto capitale (il versamento in conto capitale esprime, per la società che lo riceve, una riserva che accoglie il valore dei nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale, il che si traduce, per chi effettua tale versamento, in un onere);
− il nuovo patto parasociale, che in base al termsheet firmato dalle parti in data 22 dicembre 2016, nella consapevolezza del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto Parasociale, avrebbe dovuto essere sottoscritto “entro e non oltre il 28 febbraio 2017” non risultava, alla data del rilascio dell'opinion di sui bilanci dell'esercizio 2016 Parte_1
(13 aprile 2017), sottoscritto, come pure non risultavano reperite, da parte di LA, alla suddetta data, le risorse per realizzare il progetto. In particolare, il termsheet prevedeva che “In attesa della sottoscrizione del Nuovo Patto LA, le prescrizioni del patto parasociale sottoscritto in data 22 dicembre 2015 rimarranno valide ed efficaci”;
− dall'analisi della documentazione in atti, non risulta che CI abbia comunicato a CP_3
come richiesto dal Patto Parasociale, la cessazione del progetto, che era presupposto per dare avvio agli obblighi di (si tratta, tuttavia, di aspetto meramente formale). Sussisteva, CP_3
come segnalato sopra, la consapevolezza di entrambe le parti del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto Parasociale, tant'è che, in data 22 dicembre 2016, proprio per tale ragione, venina sottoscritto il termsheet. Alla data del rilascio dell'opinion di pagina 28 di 38 era, peraltro, certa la vigenza del Patto Parasociale e non noti i Parte_1 contenuti del nuovo Patto, sottoscritto solo nell'ottobre 2017;
− dal lato economico-sostanziale, le pattuizioni intercorse e vigenti determinavano, quindi, in capo a l'obbligo di versare a LA, a titolo definitivo, l'importo di euro 1.750.000. CP_3
Sussisteva, pertanto, la necessità di stabilire se, in capo alla Società, era presente (quantomeno) una passività latente ex IAS 37 (per il bilancio consolidato) e ex OIC 31 (per il bilancio separato), che avrebbe richiesto l'iscrizione, nei predetti bilanci, relativi all'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016, di un accantonamento al fondo rischi, ove fosse risultato probabile, per quanto sopra riportato, alla data del rilascio dell'opinion di Parte_1
l'evento sottostante (versamento dell'importo di euro 1.750.000 da a LA); CP_3
− risulta che il suddetto fondo-accantonamento non sia stato iscritto. Ciò che, però, rileva non è tanto la mancata rilevazione del predetto accantonamento, ma la circostanza che non abbia formulato, nelle proprie carte di lavoro, specifiche Parte_1
considerazioni e valutazioni in merito. In altri termini, il Revisore, analizzata la fattispecie de qua, avrebbe dovuto condurre mirati approfondimenti e motivare la ragione per la quale, stante la vigenza del Patto Parasociale e dei descritti obblighi in capo a confermati, peraltro CP_3
dal termsheet, reputava, in assenza delle nuove pattuizioni, il cui contenuto non era noto, corretto l'approccio di Bio-On e la non sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di un accantonamento ai fondi rischi. In particolare, in ottica valutativa e interpretativa della fattispecie assumeva rilievo il fatto che con il termsheet, le Parti, mentre avviavano un nuovo dialogo sul tema, confermavano che “le prescrizioni del patto parasociale sottoscritto in data
22 dicembre 2015 rimarranno valide ed efficaci” e, quindi, rimaneva fermo, per espressa volontà delle Parti, il predetto obbligo di Bio-On;
Contr
− in ordine ai suddetti aspetti i CCTTPP di non hanno fornito elementi tecnico-difensivi specifici e, dopo aver esposto i contenuti del Patto Parasociale, si sono limitati a dedurre che
“Non risulta quindi, a differenza di quanto ritenuto dalla un “obbligo di rimborsare, CP_1
mediante versamento a LA, la prima tranche del corrispettivo della licenza concessa a
CI” (grassetti aggiunti) e pertanto non si configura la fattispecie di “passività potenziale” richiamata dalla e regolata dai principi contabili in materia di accantonamento a CP_1 fondo rischi (…) Peraltro, anche laddove si volesse soprassedere rispetto a tale errore di qualificazione della fattispecie, non vi erano gli elementi necessari, ai sensi dei principi
pagina 29 di 38 contabili per iscrivere un accantonamento a fondo rischi (…) Pertanto, poiché, come si è detto, le parti avevano avviato sin dal giugno 2016 negoziazioni per modificare l'originario patto parasociale del 2015 e espresso la volontà di mantenere in vita il progetto nel termsheet sottoscritto il 22 dicembre 2016 – circostanze note al revisore, anche documentalmente –
l'eventualità che fosse chiamata ad effettuare il versamento in questione era da ritenere CP_3
a quella data meramente ipotetica e remota di talché l'iscrizione di un fondo rischi non sarebbe stata corretta né ammissibile”.
Ciò posto, il CTU ha condivisibilmente ritenuto:
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 200, paragrafo 15 (laddove prevede che
“Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato”), in quanto non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro disponibili, che
– sia per quanto attiene al debito verso Co.Pro.B., sia per quanto Parte_1 concerne la passività verso – abbia improntato la propria attività allo scetticismo CP_10
professionale, che, se applicato, avrebbe dovuto indurre , che Parte_1
aveva piena contezza, in entrambi i casi, dei complessi rapporti contrattuali sottostanti, nonché della situazione di default del Progetto LA, ad esperire, nella consapevolezza della significatività degli importi coinvolti, rispetto alla materialità fissata da Parte_1
, ulteriori approfondimenti per ricercare sufficienti ed appropriati elementi probativi. Ciò
[...]
vale anche per quanto attiene alla fattispecie Co.Pro.B., ferma restando la possibilità di ricorrere ad esperti-periti esterni per i profili tecnologici. Tuttavia, non risulta che ciò sia avvenuto;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 6 (laddove prevede che “Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati”), in quanto non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro e per quanto riportato nelle memorie tecniche dei CCTTPP di Contr
che il Revisore abbia esperito specifiche e appropriate procedure di revisione in ordine alle ricordate e complesse fattispecie. In particolare:
• nel caso di Co.Pro.B., a fronte di corrispettivi rilevati, nell'esercizio 2015, per euro
3.000.000, rivenienti dal contratto con , ha accettato, acriticamente, nella CP_4
consapevolezza dei rapporti contrattuali sottostanti, la risposta alla richiesta di conferma saldi di Co.Pro.B. che, rispetto al debito di al 31 dicembre 2016 oggetto di CP_3
pagina 30 di 38 circolarizzazione, aveva comunicato l'esistenza di una differenza di soli euro 7.125,50. Contr L'errore, come detto, viene confermato anche dai CCTTPP di che lo riconducono, impropriamente, al fatto che sarebbe stata celata al Revisore la missiva del 15 febbraio
2017 in cui: si dichiarò invece tenuta a retrocedere la metà dei ricavi relativi al CP_3 contratto e si riconobbe debitrice verso Co.Pro.B.”. Tuttavia, come già CP_4
precisato, l'approfondimento di era dovuto, tenuto conto Parte_1
dei noti rapporti contrattuali;
• nel caso di LA, a fronte della complessa vicenda, che vedeva la mancata acquisizione, da parte della stessa, nei termini stabiliti, delle risorse necessarie alla realizzazione del Progetto e, per l'effetto, l'emersione dell'obbligo di di CP_3 corrispondere alla medesima LA l'importo di euro 1.750.000,
non ha indagato la probabile sussistenza, al 31 dicembre Parte_1
2016, della predetta passività, né ha argomentato, nelle proprie carte di lavoro, la ragione per la quale avrebbe potuto ritenersi (eventualmente) corretta l'impostazione della Società che non aveva provveduto alla rilevazione di detta passività mediante l'iscrizione di accantonamenti ai fondi rischi a valere sui bilanci di relativi CP_3 all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera a) (laddove prevede che “il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili: a) le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili, inclusa la relativa informativa di bilanci”), in quanto Contr aveva contezza e conoscenza del perimetro normativo in cui operava la Società e, anche in ragione dell'elevato standing professionale della medesima, delle norme attinenti all'informazione finanziaria che la stessa era tenuta a predisporre. Risulta, inoltre, che il
Revisore avesse acquisito conoscenza del sistema di controllo interno e avesse valutato l'affidabilità del medesimo rispetto all'esigenza di presidio dei rischi aziendali. Peraltro, proprio in ragione di tale conoscenza, ha ritenuto che “l'azienda non è Parte_1
dotata di un Sistema di Controllo Interno strutturato e formalizzato: tutti i controlli effettuati non sono mappati ne viene mantenuta evidenza (…) riteniamo che non si potrà dare alcun affidamento su SCI, la strategia di Audit sarà basata prettamente su test di sostanza”;
pagina 31 di 38 − sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera b), laddove prevede che “Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili (…) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possono dare origine a nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti”, in quanto non risulta, dalle carte di lavoro, che abbia verificato e valutato la specifica Parte_1
porzione del sistema di controllo interno posta a presidio dei rischi legati alla definizione- modifica delle relative stime contabili. In particolare, con riguardo alla fattispecie in oggetto, non risulta che il Revisore abbia identificato le modalità attraverso le quali la Società rilevava e ponderava gli eventi che potevano avere impatti sulla iscrizione di accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. Non si evince, in altri termini, quale fosse, in presenza di determinati eventi, la procedura che seguiva per stimare i predetti accantonamenti;
CP_3
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 13, laddove prevede che
“Nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi (...) il revisore deve porre in essere una o alcune delle seguenti attività, tenendo in considerazione la natura della stima contabile: a) stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi riguardo la stima contabile”, in quanto Parte_1
, per quanto risulta dalle carte di lavoro disponibili, non ha adeguatamente considerato e
[...]
approfondito gli eventi verificatesi fino alla data di rilascio della propria opinion (13 aprile
2017) e l'impatto dei medesimi sulla fattispecie oggetto di valutazione. In particolare, non risulta che il Revisore abbia esperito specifiche considerazioni in ordine al fatto che LA non aveva reperito, entro il 31 luglio 2016, le risorse necessarie per l'attuazione del Progetto e che per sussisteva l'obbligo, confermato dal termisheet del 22 dicembre 2016, di CP_3 corrispondere alla citata LA l'importo versato da CI a (euro 1.750.000). La CP_3
descritta situazione permaneva immutata – e il nuovo Patto Parasociale non era stato sottoscritto
– alla data di rilascio della relazione di revisione di (13 aprile Parte_1
2017). Non risulta, come si è detto, che tali eventi siano stati verificati e ponderati dal Revisore
pagina 32 di 38 quanto ai loro impatti sulle stime contabili dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 (i.e. iscrizione di accantonamenti ai fondi rischi);
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 18 (laddove prevede che “Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, ovvero se le stime contabili contengano errori”), in quanto anche in questo caso occorre tener ben distinta l'acquisizione di (adeguati e sufficienti) elementi probativi dalla valutazione, sulla base degli elementi probativi acquisiti, ancorché non adeguati e non sufficienti, delle stime contabili operate dalla Società nell'ambito del framework normativo di riferimento. Nello specifico, risulta che abbia valutato, sulla base Parte_1
degli elementi probativi acquisiti, le stime contabili operate dalla Società, pervenendo ad un determinato giudizio, riportato nell'opinion ai bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
In relazione al debito verso Co.Pro.B., la difesa di e i suoi consulenti Parte_1
tecnici hanno obiettato che in relazione alle procedure di revisione sulla completezza delle passività,
l'asserita assenza di scetticismo viene ricondotta dal CTU a due temi:
a. il revisore avrebbe “accettato acriticamente, nella consapevolezza dei rapporti contrattuali sottostanti, la risposta alla richiesta di conferma saldi di Co.Pro.B.” da cui risultava che quest'ultima non avesse crediti verso CP_3
b. il revisore non avrebbe “indagato la probabile sussistenza, al 31 dicembre 2016, della … passività” relativa all'asserito “obbligo di di corrispondere a … LA l'importo di euro 1.750.000” in CP_3
caso di cessazione del progetto.
Con riferimento al primo profilo, ad avviso di e dei suoi consulenti Parte_1
tecnici, non sarebbe condivisibile l'opinione del CTU secondo cui la “circostanza che abbia CP_3
Contr celato a la lettera … datata 15 febbraio 2017 … nella quale si dichiarò … tenuta a CP_3
retrocedere la metà dei ricavi relativi al contratto e si riconobbe debitrice verso Co.Pro.B. CP_4
Cont dell'importo di € 125.000 … non ha un pregio tecnico specifico giacché conosceva i rapporti contrattuali sottostanti ed è sulla base dei medesimi che avrebbe dovuto approntare migliori e più specifiche verifiche”.
Ritiene, innanzitutto, che la prospettazione del CTU sia in questo caso Parte_1
rovesciata rispetto a quanto dallo stesso affermato nel caso dei crediti per fatture da emettere: in quel caso i contratti sono stati ritenuti elementi insufficienti per la formazione del giudizio del revisore e pagina 33 di 38 perciò avrebbero richiesto di attivare procedure di conferma da fonti esterne mediante circolarizzazione;
in questo secondo caso, all'opposto, si ritiene che l'aver fatto affidamento su una conferma alla circolarizzazione da parte del presunto creditore sarebbe censurabile e si sarebbe dovuto procedere ad approfondimenti sulla base dei documenti contrattuali, addirittura interrogandosi sulla nomenclatura delle tecnologie indicata negli allegati tecnici eventualmente anche ricorrendo a un esperto. Tutto ciò sebbene le informazioni riportate nella risposta alla circolarizzazione fossero coerenti con la dichiarazione contenuta proprio nel contratto di licenza a in cui si dichiarava CP_4 CP_3
esclusiva proprietaria della tecnologia oggetto di concessione.
L'erroneità di questo giudizio è, tuttavia, secondo , frutto di un inganno, Parte_1
rispetto al quale il revisore nulla poteva, essendo inimmaginabile dubitare della genuinità delle dichiarazioni delle due parti e sospettare che si fossero accordate per celare l'esistenza di un debito di tra l'altro a detrimento dell'interesse del creditore. CP_3
Ebbene, come correttamente osservato dal CTU, alla data di rilascio (13 aprile 2017) dell'opinion sui bilanci dell'esercizio 2016, era a conoscenza: i) dell'accordo del 13 Parte_1
marzo 2015, con cui ha riconosciuto, a Co.Pro.B., la titolarità del 50% dei diritti di CP_3 sfruttamento di cui all' “Allegato B”; e ii) dell' accordo del 16 settembre 2015, con cui ha CP_3
concesso, a , per 20 anni e per un corrispettivo, complessivo, di euro 3.000.000, i diritti di CP_4
utilizzazione della tecnologia di cui al precedente punto sub ii), i cui ricavi sono stati rilevati integralmente nell'esercizio 2016. Sulla base del combinato disposto dei citati accordi, la Società, pertanto, avrebbe dovuto iscrivere un debito verso Co.Pro.B. per euro 1.500.000, pari al 50% del corrispettivo (euro 3.000.000) derivante dalla concessione, alla , della tecnologia in oggetto. CP_4
Ciò posto, l'affermazione di secondo cui: “la prospettazione del CTU è Parte_1
in questo caso rovesciata rispetto a quanto dallo stesso affermato nel caso dei crediti per fatture da emettere: in quel caso i contratti sono stati ritenuti elementi insufficienti per la formazione del giudizio del revisore e perciò avrebbero richiesto di attivare procedure di conferma da fonti esterne mediante circolarizzazione”, non è condivisibile, posto che trattasi di due casistiche non sovrapponibili/confrontabili tra loro, in quanto:
- con riferimento ai crediti per fatture da emettere al 31 dicembre 2016, il revisore, in tale circostanza, ha completamente omesso di procedere alla richiesta di conferma esterna dei predetti saldi, limitando,
l'attività di circolarizzazione ai soli importi già fatturati e facendo affidamento unicamente sui rapporti pagina 34 di 38 contrattuali tra le parti (per le fatture da emettere), pur trattandosi di posizioni riferibili al medesimo debitore;
- con riferimento al debito verso CO.Pro.B. al 31 dicembre 2016, il revisore ha provveduto ad inoltrare una richiesta di conferma esterna in palese distonia con il sostrato contrattuale di riferimento, come sopra individuato, e di cui era pienamente edotta. Tale circostanza, a ben Parte_1 vedere, risulta essere un'aggravante della condotta del revisore il quale, pur essendo a conoscenza del riferito sostrato contrattuale, ha trasmesso una conferma del saldo senza (preliminarmente) ricostruire/verificare la genesi e la misura del debito verso CO.Pro.B. iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 della In altri termini, anziché chiedere la CP_3 Parte_1
conferma del saldo corretto (euro 1.500.000 circa), come risultante dagli accordi in essere, ha richiesto la conferma di un importo di soli euro 14.151,31.
In relazione al contributo Sebilast la difesa di e i suoi consulenti tecnici Parte_1
hanno osservato che:
− l'opinione del CTU è che il revisore avrebbe dovuto formulare “specifiche considerazioni e valutazioni … e motivare la ragione per la quale reputava corretto l'approccio di e la CP_3 non sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di un accantonamento a fondo rischi”;
− non vi erano però considerazioni di questo tipo da effettuare perché non si configurava la fattispecie regolata dai principi contabili in materia di accantonamento a fondo rischi e dunque non occorreva esaminare l'esistenza delle condizioni in presenza delle quali i principi contabili impongono di procedere a una sua iscrizione;
− affinché si ponga il tema dell'iscrizione di un fondo rischi è necessario, infatti, che vi sia una passività, cioè un'obbligazione attuale (dunque effettiva) derivante da eventi passati. Ma nel caso in esame, non ve ne erano, perché non aveva l'obbligo di rimborsare la prima CP_3 tranche del corrispettivo incassato da Seci, ma soltanto l'impegno di versare un contributo a fondo perduto in LA nella forma di riserva in conto capitale nel caso di cessazione del progetto che, ove concretizzatosi, avrebbe comportato a fronte dell'uscita di cassa l'iscrizione di un maggior valore della partecipazione.
Ancora una volta la Corte ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal CTU, il quale ha evidenziato che la parte ricorrente non ha fornito, sotto il profilo tecnico, una interpretazione corretta della fattispecie in oggetto quando sostiene che “Nel caso in esame, non ve ne erano [i presupposti per
l'accantonamento di un fondo rischi, ndr], perché non aveva l'obbligo di rimborsare la prima CP_3
pagina 35 di 38 tranche del corrispettivo incassato da Seci, ma soltanto l'impegno di versare un contributo a fondo perduto in LA nella forma di riserva in conto capitale nel caso di cessazione del progetto che, ove concretizzatosi, avrebbe comportato a fronte dell'uscita di cassa l'iscrizione di un maggior valore della partecipazione”, giacché i versamenti “nella forma di riserva in conto capitale” rappresentano, come noto, risorse che:
− vengono acquisite nel patrimonio netto della società beneficiaria;
− non hanno uno specifico vincolo di destinazione;
− non sono imputate a capitale sociale, ma in una riserva disponibile;
− non danno diritto, al soggetto erogante, ad alcun (eventuale) rimborso;
− sono nella disponibilità di tutti i soci;
− non incrementano la partecipazione del soggetto-socio erogante, giacché non destinate ad aumenti futuri di capitale sociale della società beneficiaria-partecipata.
L'eventuale versamento “nella forma di riserva in conto capitale”, in altri termini, rappresentava, come correttamente evidenziato dal CTU per il soggetto erogante (Bio-On, ndr):
− sotto il profilo patrimoniale-finanziario, un versamento a fondo perduto;
− sotto il profilo economico, un onere che, nel caso di specie, interessava la fattispecie dei fondi rischi e oneri, in quanto era presente (quantomeno) una passività latente ex IAS 37 (per il bilancio consolidato) e ex OIC 31 (per il bilancio separato), che avrebbe richiesto l'iscrizione, ove l'evento fosse risultato probabile, nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2016, di un accantonamento ai fondi rischi.
Peraltro, ciò che rileva ai fini della presente causa, come ancora una volta correttamente ribadito dal
CTU, non è la mancata rilevazione del predetto accantonamento, ma il fatto che non ha formulato, nelle proprie carte di lavoro, specifiche considerazioni Parte_1
e valutazioni in merito alla (eventuale) iscrizione di un fondo rischi e oneri legato al “contributo
LA”. Non risulta, infatti, dalle carte di lavoro, che il Revisore si sia soffermato sulla natura- genesi del contributo e sul conseguente trattamento ai fini contabili e di bilancio.
Anche in questo caso, le considerazioni svolte consentono, pertanto, di ribadire il giudizio di condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Ritiene, infine, la Corte che, sebbene non possano ritenersi sussistenti, come si è detto, le contestate violazioni del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera a) e del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 18, non sia necessario né opportuno procedere ad una riduzione della sanzione irrogata.
pagina 36 di 38 Invero, deve ritenersi applicabile al caso di specie, per analogia, il principio sancito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 29395/24, secondo cui, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (Sez. 2 - , Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 – 01).
Ciò premesso, avendo applicato una sanzione inferiore alla sanzione media prevista, ritiene la CP_1
Corte che, tenuto conto della gravità delle violazioni accertate e della natura del soggetto sanzionato, al fine di garantire una sufficiente dissuasività della sanzione e impedire che la società ricorrente resti insensibile al carattere afflittivo e intimidatorio della stessa, sia opportuno confermare l'importo della sanzione irrogata con la delibera impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza l'opponente va condannata a rimborsare alla resistente le CP_1
spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55
(come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così statuisce:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma la delibera sanzionatoria della
[...]
n. 22550 del 16 dicembre 2022; Controparte_1
2) condanna a rifondere alla resistente le spese del presente Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
pagina 37 di 38 Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 369/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
DEI BOSSI N. 4, MILANO presso lo studio degli avv.ti PASQUALE CARDELLICCHIO e PAVERI
FONTANA FERRANTE che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Via Broletto N. 7, MILANO e rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avv.ti MARIA LETIZIA ERMETES, MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI e
GIANFRANCO RANDISI come da delega in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello,
pagina 1 di 38 previa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che istruttoria, concesso alla ricorrente un termine di replica alla costituzione della CP_1
previa fissazione di apposita udienza,
In via principale
1) annullare totalmente, per le ragioni esposte in atti, la delibera n. 22550/2022, e gli altri atti in CP_1 epigrafe specificati, nonché ogni altro atto comunque connesso, e così per l'effetto annullare e/o caducare il provvedimento sanzionatorio irrogato, con ogni conseguente effetto, con condanna della
Cont a restituire a quanto percepito a titolo di sanzione pecuniaria;
CP_1
In via subordinata
2) per la denegata e non creduta ipotesi in cui non sia accolta la domanda principale, rideterminare le sanzioni irrogate dalla delibera Consob n. 22550/2022 alla luce della effettiva “gravità” della condotta Cont contestata ed eventualmente accertata in capo a nonché delle azioni di miglioramento costantemente e progressivamente da quest'ultima intraprese;
In via istruttoria
3) disporre consulenza tecnica d'ufficio secondo quanto meglio descritto in atti;
In ogni caso
4) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare, dedurre e produrre nei termini e nelle forme di
Legge.
Per la : Controparte_1
piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa la richiesta istruttoria di controparte perché inammissibile e irrilevante, respingere il ricorso avversario in quanto destituito di ogni fondamento.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie.
Col favore delle spese, diritti e onorari di procedura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto opposizione avverso la delibera della Consob n. 22550 del Parte_1
16 dicembre 2022, con cui è le stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 65.000,00 in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di
[...]
per la violazione dei seguenti Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia): Parte_2
pagina 2 di 38 − n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia", paragrafo 15, laddove prevede che
"Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato";
− n. 315 "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera", paragrafo 31, laddove prevede che "La valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni da parte del revisore può cambiare nel corso della revisione man mano che si acquisiscono ulteriori elementi probativi.
Quando il revisore acquisisce elementi probativi mediante lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti ovvero vengono acquisite nuove informazione e tali elementi probativi o nuove informazioni non sono coerenti con gli elementi probativi su cui aveva originariamente basato la sua valutazione, egli deve riconsiderare la valutazione e modificare di conseguenza le procedure di revisione pianificate in risposta ai rischi identificati e valutati";
− n. 330 "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati"
o paragrafo 18, laddove prevede che "Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna classe significativa di operazioni, saldo contabile ed informativa";
o paragrafo 21, laddove prevede che "Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora
l'approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio";
o paragrafo 27, laddove prevede che "Se il revisore non ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ad una significativa asserzione di bilancio, egli deve cercare di ottenere ulteriori elementi probativi. Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio";
− n. 500 "Elementi probativi"
pagina 3 di 38 o paragrafo 6, laddove prevede che "Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati";
− n. 540 "Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa",
o paragrafo 8, laddove prevede che "il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili: a) le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili, inclusa la relativa informativa di bilancio;
b) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possano dare origine a nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti";
o paragrafo 13, laddove prevede che "Nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi (...) il revisore deve porre in essere una o alcune delle seguenti attività, tenendo in considerazione la natura della stima contabile: a) stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi riguardo la stima contabile;
o paragrafo 18, laddove prevede che "Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, ovvero se le stime contabili contengano errori”.
La costituita nel 2007, operava nel settore della bioplastica attraverso la produzione di CP_3 polidrossialcanoato (“PHA”). In particolare, dal 2015, il modello di business della era CP_3
incentrato sulla concessione, a società terze, delle proprie licenze per la realizzazione degli impianti di
PHA. Il 19 dicembre 2019 il Tribunale Civile di Bologna ha dichiarato il fallimento della Società. Dal
2014 e sino al mese di maggio 2020 (data in cui Borsa Italiana ha revocato dalle negoziazioni le azioni ordinarie della Società), le azioni della Società erano negoziate sul Mercato Alternativo del Capitale
(AIM).
pagina 4 di 38 Come risulta dalla delibera sanzionatoria impugnata e dall'Atto di Accertamento, ad essa allegato, le contestazioni mosse, con la delibera in questione, dalla alla società di revisione CP_1
riguardavano, in sintesi, alcune irregolarità riscontrate nei lavori di Parte_1 revisione svolti sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di che ebbero a CP_3
portare alle relazioni di revisione emesse in data 13/4/2017 senza rilievi e con un richiamo di informativa in relazione “agli effetti contabili di un significativo contratto di cessione di diritto di opzione, finalizzato nel dicembre 2016”.
Le irregolarità riscontrate da riguardavano le procedure di revisione sui “Crediti verso clienti” CP_1
e le procedure di revisione sulla completezza delle passività in bilancio (in relazione al debito nei confronti di CO.PRO.B. e in relazione al fondo rischi relativo al “contributo LA”).
In particolare, in relazione alle procedure di revisione sui “Crediti verso clienti”, ha mosso CP_1
contestazioni riguardanti la procedura di circolarizzazione, i crediti per “fatture da emettere” e la
“recuperabilità dei crediti”.
Quanto alla procedura di circolarizzazione dei “Crediti verso Clienti” ha mosso le seguenti CP_1
contestazioni: dall'esame delle carte di lavoro è emerso che il Revisore non ha acquisito sufficienti ed appropriati elementi probativi ai fini della verifica dell'esistenza dei crediti verso clienti;
in particolare sono state riscontrate da parte della DCG significative carenze nelle modalità di svolgimento della procedura di circolarizzazione e nella valutazione dei relativi esiti da parte del Revisore, atteso che lo stesso:
• non ha svolto procedure di conferma esterna in relazione agli stanziamenti per "fatture da emettere" - nonostante il significativo saldo degli stessi e tenuto altresì conto del rischio di frode individuato dallo stesso Revisore sull'esistenza dei crediti verso la clientela - limitando di fatto la procedura di circolarizzazione unicamente alle esposizioni creditorie relative a fatture emesse;
• limitatamente alle esposizioni presenti nel partitario, ha ottenuto evidenze "esterne" unicamente per 4 posizioni creditorie rispetto alle 7 rientranti nel campione selezionato, realizzando, di fatto, una copertura di circa il 36% del saldo totale dei crediti verso clienti al
31 dicembre 2016 (3% mediante risposte alle richieste di conferma esterna e 33% mediante evidenze di incassi successivi alla chiusura dell'esercizio). Tale copertura non ha consentito al
Revisore di fatto l'esistenza e l'accuratezza di una parte significativa della popolazione oggetto
d'esame.
pagina 5 di 38 Ad avviso della DCG, le carenze riscontrate nell'operato del Revisore con riferimento allo svolgimento delle procedure di validità e alla valutazione dei relativi esiti risultano particolarmente gravi in considerazione delle seguenti circostanze:
• la voce "Crediti verso clienti", pari a circa euro 8,43 milioni, rappresentava oltre il 47% dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato di al 31 dicembre 2016; CP_3
• i saldi relativi agli stanziamenti per fatture da emettere, non circolarizzati dal Revisore, risultavano notevolmente superiori rispetto ai livelli di significatività determinati dallo stesso
Revisore per la valutazione degli errori di revisione;
• la strategia di revisione adottata dal Revisore, alla luce del mancato affidamento sul sistema di controllo interno di , imponeva lo svolgimento di adeguate procedure di validità, per CP_3
natura ed estensione, ai fini dell'acquisizione di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito all'esistenza dei "Crediti verso clienti".
La DCG rileva, infine, che l'operato del Revisore Ë risultato caratterizzato da un livello di scetticismo professionale non adeguato alle circostanze in relazione alla decisione di non richiedere la conferma dei significativi stanziamenti a fatture da emettere, sebbene lo stesso Revisore avesse individuato un rischio significativo di frode con riferimento alla rilevazione dei ricavi”.
Quanto alle “fatture da emettere” ha mosso le seguenti contestazioni: “L'esame delle carte di CP_1
lavoro ha evidenziato che il Revisore, con riferimento agli stanziamenti a fatture da emettere nei confronti di CI e , ha riconciliato i relativi importi con le previsioni dei contratti di licenza CP_4 stipulati da con tali controparti ed ha verificato l'eventuale incasso dei corrispettivi CP_3
complessivamente pattuiti, ma non ha formalizzato specifiche procedure o considerazioni in relazione alla mancata emissione delle fatture, nonostante tali stanziamenti risalissero all'anno precedente (…) si evidenzia che al 31 dicembre 2016 erano scaduti - rispettivamente in data 16 settembre e 30 settembre 2016 - i termini per la fatturazione della seconda tranche del corrispettivo per la licenza concessa a e della seconda tranche del corrispettivo per la licenza concessa a CI, pari a CP_4
euro 1,75 milioni ciascuna. Sebbene i suddetti termini di pagamento siano stati posticipati - rispettivamente al 16 settembre 2017 e ad una data futura indeterminata - sulla base di accordi raggiunti dalle parti, la DCG osserva che la stipula di tali accordi costituiva una circostanza che il
Revisore avrebbe dovuto valutare con un adeguato livello di scetticismo professionale, alla luce del fatto che le suddette proroghe erano intervenute con diversi mesi di ritardo rispetto alla scadenza originaria dei pagamenti (6 mesi per e 3 mesi per CI) e, nel caso di CI, condizionavano CP_4
pagina 6 di 38 l'esigibilità del credito di al raggiungimento di un'intesa tra le parti in merito al trasferimento CP_3
della licenza ad altro soggetto (LA).
Al riguardo, la DCG rileva che il Revisore non ha svolto specifiche procedure di revisione al fine di indagare le motivazioni della mancata emissione di fatture commerciali i cui termini di emissione erano maturati nel corso del 2016 - sulla base di quanto previsto dai citati contratti di concessione delle licenze - e non ha acquisito evidenze in merito allo stato di avanzamento dei relativi progetti, anche al fine di comprendere quali rate di pagamento risultassero fatturabili ed esigibili. Come è emerso dall'esame delle carte di lavoro, infatti, il Revisore si è limitato a ricondurre gli stanziamenti per fatture da emettere - nonostante i relativi importi fossero significativi e risalenti ad esercizi passati
- alle previsioni contenute nei contratti stipulati da , senza formulare alcuna considerazione al CP_3
riguardo.
La DCG rileva infine che il Revisore non ha valutato con un livello di scetticismo professionale adeguato alle circostanze le evidenze a propria disposizione che suggerivano un potenziale rischio di frode in relazione:
• agli stanziamenti a fatture da emettere risalenti ad esercizi precedenti, che possono essere segnaletici di potenziali problemi relativi all'esistenza del credito, anche tenuto conto che lo stesso Revisore, con riferimento all'asserzione “esistenza” della voce di bilancio “Crediti verso clienti”, aveva identificato uno specifico rischio significativo di frode connesso al riconoscimento dei ricavi (“Risk of fraud in revenue recognition”);
• all'omissione del versamento dell'IVA all'erario in relazione alla mancata fatturazione di importi per i quali erano già stati contabilizzati i relativi ricavi ed erano già maturati
i termini contrattualmente previsti per l'emissione delle fatture.”
Quanto alla “recuperabilità dei crediti” ha mosso le seguenti contestazioni: Dall'esame delle CP_1
carte di lavoro Ë tuttavia emerso che il Revisore - diversamente da quanto dallo stesso pianificato - non ha svolto specifiche procedure di revisione sulla corretta valutazione dei “Crediti verso i clienti”, necessarie a verificare la ragionevolezza dell'adeguamento operato da , mediante CP_3 accantonamenti all'apposito fondo svalutazione, del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo (…) La DCG rileva (…) che il Revisore non ha esercitato un livello di scetticismo professionale adeguato alle circostanze, in considerazione del fatto che LA e erano CP_4
ancora in fase di start-up al 31 dicembre 2016 e risultavano non operative a tale data;
entrambe le società risultavano infatti fortemente dipendenti dalla capacità della stessa (proprietaria del CP_3
pagina 7 di 38 49,9% di LA e del 50% di ) di fornire adeguate risorse finanziarie e, alla data di CP_4
rilascio ella relazione di revisione sui bilanci di al 31 dicembre 2016, non erano ancora state CP_3
adottate le previste delibere di aumento del capitale sociale al fine di dotare LA e delle CP_4
risorse necessarie alla prosecuzione della propria attività, incluso il rimborso dei crediti in oggetto verso . CP_3
La DCG rileva pertanto che il Revisore non ha svolto alcuna verifica in relazione alla congruità del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016 e che, alla luce degli elementi raccolti nell'ambito delle procedure di validità, che evidenziavano difficoltà da parte di alcuni clienti ( , Per_1 Per_2 CP_4
CI) nel rispettare le scadenze dei pagamenti originariamente previste nei contratti stipulati con Pt_2
il Revisore non ha considerato la necessità di rivalutare le proprie conclusioni sulla valutazione
[...]
dei rischi sulle stime contabili formulate in fase di pianificazione del lavoro;
il Revisore ha concluso infatti che, in esito allo svolgimento delle proprie verifiche e sulla base degli elementi probativi acquisiti, non fosse necessario modificare la valutazione preliminare del rischio e non fossero stati identificati ulteriori rischi di errori significativi in relazione alle stime contabili (…) la DCG rileva che il Revisore non ha svolto procedure di revisione al fine di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi in merito alla corretta valutazione dei "Crediti verso clienti esposti nel bilancio al 31 dicembre 2016 di e alla congruità del fondo svalutazione crediti. CP_3
La DCG rileva inoltre che, in presenza dei richiamati indizi di deterioramento riscontrabili sulle suddette posizioni creditizie di importo significativo, il Revisore non ha operato con un adeguato livello di scetticismo professionale, posto che:
• non ha aggiornato la propria valutazione dei rischi di errori significativi in relazione all'effettuazione delle stime contabili nei bilanci al 31 dicembre 2016 di , con CP_3
particolare riferimento alla stima del "fondo svalutazione crediti";
• ha condiviso le stime di bilancio sulla recuperabilità dei crediti formulate da e la CP_3
sostanziale assenza di svalutazioni per perdite di valore, in mancanza di sufficienti ed appropriate evidenze a supporto della solvibilità delle controparti e della capacità delle medesime di onorare gli impegni assunti, senza peraltro documentare nelle carte di lavoro alcuna considerazione al riguardo (…)”.
Quanto alla completezza delle passività (debito nei confronti di CO.PRO.B) ha mosso le CP_1
seguenti contestazioni: “ e Co.Pro.B. hanno sottoscritto in data 13 marzo 2015 un accordo CP_3 riguardante i “risultati della ricerca per l'ottimizzazione della tecnologia destinata alla produzione di
pagina 8 di 38 bio plastica da sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero”, con il quale si CP_3 impegnava, tra l'altro, ad “attribuire a Co.Pro.B. la titolarità del 50% dei diritti di sfruttamento delle nuove famiglie di prodotto e caratterizzazioni di cui all'Allegato B”, incluse le caratterizzazioni
MINERV PHB10, MINERV PHB Poly Hydroxy Butirate, PHB10M. Tale accordo faceva CP_5
seguito ad un contratto di ricerca già stipulato tra le stesse parti nel novembre 2007 ed ai successivi addendum (…) In data 16 settembre 2015, ha concesso i diritti di utilizzazione della tecnologia CP_3
di produzione del PHA attraverso la melassa e altri scarti provenienti dalla barbabietola da zucchero
a . La caratterizzazione della bio plastica oggetto di tale contratto di licenza era relativa al CP_4
“PHAs: MINERV PHB Poly Hydroxy Butyrate”, come precisato nell'allegato 1 al contratto medesimo
(“2.4 Product specification”). La DCG evidenzia al riguardo che la tecnologia oggetto del contratto di licenza sottoscritto da rientrava nel perimetro della tecnologia sviluppata congiuntamente da CP_4
e Co.Pro.B. Pertanto, a seguito della cessione della licenza a avvenuta nel settembre CP_3 CP_4
2015 per un corrispettivo di euro 3 milioni - ammontare integralmente contabilizzato da tra i CP_3
ricavi alla data di sottoscrizione del contratto - Co.Pro.B. era divenuta titolare di un credito verso Pt_2
di euro 1,5 milioni;
ciò in quanto, ai sensi del citato accordo del marzo 2015, Co.Pro.B. era
[...]
titolare del 50% dei diritti di sfruttamento della tecnologia concessa in licenza a e aveva CP_4
quindi diritto ad incassare una somma pari al 50% di quanto dovuto dalla società licenziataria.
La DCG evidenzia tuttavia che i bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di non CP_3 riportano la suddetta passività verso Co.Pro.B. e che il Revisore, nell'ambito delle procedure di revisione svolte, non ha rilevato la circostanza di una passività non contabilizzata in bilancio, sebbene la stessa fosse ampiamente superiore alle soglie di significatività dallo stesso determinate con riferimento ai suddetti bilanci.
La DCG evidenzia infine che l'approccio adottato dal Revisore è risultato caratterizzato da un non adeguato livello di scetticismo professionale. L'esistenza del debito di euro 1,5 milioni verso Co.Pro.B. era infatti desumibile dall'analisi della documentazione contrattuale archiviata nelle carte di lavoro, come sopra illustrato, documentazione che tuttavia non è stata adeguatamente analizzata e valorizzata dal Revisore ai fini della verifica della completezza delle passività rilevate nei bilanci 2016 di Pt_2
.
[...]
Quanto alla completezza delle passività (fondo rischi relativo al “contributo LA”) ha CP_1
mosso le seguenti contestazioni: “In data 22 dicembre 2015 ha stipulato con CI un contratto CP_3 di concessione di licenza, nell'ambito di un progetto per la realizzazione di un impianto industriale di
pagina 9 di 38 produzione di bioplastica da realizzarsi attraverso LA, una new company costituita allo scopo e partecipata da CI al 50,1% e da al 49,9% (…) Nella medesima data di sottoscrizione del CP_3
contratto di licenza, e CI hanno inoltre stipulato un patto parasociale avente ad oggetto la CP_3 governance di LA, volto a disciplinare i reciproci rapporti tra le due società. Dall'analisi del patto parasociale, acquisito dal Revisore e archiviato nelle carte di lavoro, la DCG osserva quanto segue:
• in premessa si prevedeva che il 70% delle somme necessarie alla copertura del fabbisogno finanziario di LA per la realizzazione del progetto, pari a circa euro
35 milioni, fosse reperito attraverso finanziamenti pubblici o di terzi, e che e CP_3
CI provvedessero al finanziamento della differenza, pari a circa euro 15 milioni;
• all'art. 1 Bio-On e CI concordavano di coprire il 70% dei costi di progetto “i) tramite finanziamento pubblico/privato (già richiesto dalla Società ed il cui esito, relativo alla concessione di tutta o parte del suddetto finanziamento, sarà comunicato alla Società al più tardi entro la data del 31 luglio 2016)” oppure “ii) per l'eventuale parte non ottenuta in ragione di quanto previsto al precedente punto i), attraverso
l'ingresso, all'interno della Società ed entro e non oltre la data del 31 luglio 2016, di un terzo”;
• il medesimo art. 1 del patto prevedeva che “nell'ipotesi in cui non siano reperiti nelle forme e nelle tempistiche sopra indicate gli importi necessari a coprire il 70% dei costi di progetto (…) (“Cessazione Progettoi”), CI informerà della Cessazione CP_3
Progetto e si impegna a riacquistare dall'eventuale terzo socio entrato le relative partecipazioni e si impegna a versare, in medesima data, all'interno della CP_3
Società un contributo a fondo perduto (“Contributo ”), nella forma tecnica di CP_3
riserva in conto capitale, per un importo pari a quanto pagato fino a quel momento da
CI a in forza della Licenza (ovviamente fatta eccezione del PDP) CP_3 sottoscritta”
Pertanto, nell'ipotesi in cui entro il 31 luglio 2016 non fossero state reperite le risorse necessarie a coprire il 70% dei costi del progetto - pari, come detto, ad euro 35 milioni - il patto parasociale prevedeva la conclusione del progetto stesso e l'obbligo in capo a di versare in LA un CP_3 contributo pari a quanto già ricevuto da CI a titolo di corrispettivo per la licenza, ovvero l'importo della prima tranche di pagamento di euro 1,75 milioni (…) La DCG evidenzia al riguardo che né al 31
pagina 10 di 38 dicembre 2016 (data di chiusura dell'esercizio), né al 13 aprile 2017 (data di emissione delle relazioni di revisione sui bilanci 2016 di ) LA aveva ottenuto alcun finanziamento. La mancata CP_3
realizzazione di alcune delle condizioni previste nel patto parasociale relativo a LA determinava la necessità per di considerare l'iscrizione di un accantonamento a fondo rischi in relazione CP_3 alla passività potenziale relativa all'importo del suddetto contributo, pari a euro 1,75 milioni (…) La
DCG evidenzia tuttavia che non ha rilevato nei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 CP_3 dicembre 2016 l'accantonamento derivante dall'obbligo di rimborsare, mediante versamento a
LA, la prima tranche del corrispettivo della licenza concessa a CI, secondo quanto previsto rispettivamente dal principio contabile nazionale OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto” e dal principio contabile internazionale IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali”. Tale circostanza non è stata rilevata dal Revisore, il quale non ha formalizzato alcuna considerazione in merito;
si evidenzia sul punto che il suddetto importo risultava significativamente superiore rispetto al livello di materialità determinato dallo stesso Revisore.
L'approccio adottato dal Revisore è inoltre risultato caratterizzato da un non adeguato livello di scetticismo professionale: l'esistenza dell'obbligo di di versare un contributo di euro 1,75 CP_3 milioni in LA era infatti desumibile dall'analisi del patto parasociale del 22 dicembre 2015 stipulato tra CI e , come sopra illustrato. Tale documento, archiviato nelle carte di lavoro, CP_3
non Ë stato tuttavia adeguatamente analizzato e valorizzato dal Revisore ai fini della verifica della completezza delle passività rilevate nei bilanci 2016 di e quindi dell'identificazione di CP_3
accantonamenti non registrati. Il Revisore si è limitato invece a riportare il contenuto delle principali clausole del patto parasociale nelle carte di lavoro e ad osservare che “Dai patti parasociali, in particolare al punto 1.1.D emerge che vi sono una serie di garanzie richieste alle società in caso di mancato reperimento dei mezzi finanziari necessari al compimento del progetto”, senza indagare le motivazioni alla base dei ritardi nello sviluppo del progetto;
nè il Revisore ha formalizzato considerazioni in relazione allo stato di avanzamento del progetto, con particolare riferimento al mancato rispetto dei termini stabiliti nel patto parasociale ai fini del reperimento degli ingenti mezzi finanziari necessari a LA per la realizzazione del progetto e alle conseguenti obbligazioni in capo a derivanti da tali circostanze”. CP_3
Con il ricorso in opposizione l'odierna ricorrente ha impugnato la predetta delibera sanzionatoria, deducendo:
pagina 11 di 38 − che la Commissione non ha adottato la rigorosa prospettiva ex ante necessaria per valutare l'operato del revisore e tale mancanza si è riverberata sulle valutazioni riportate nella Delibera, che sono gravemente errate. La sanzione è stata irrogata essenzialmente sulla base di logiche ex poste, in particolare, sulla base di un vero e proprio pregiudizio serpeggiante, che è stato alimentato da dati e circostanze non noti al revisore e venuti ad esistenza dopo la chiusura del periodo di revisione di Parte_1
− che la Delibera ha sanzionato senza prendere posizione su Parte_1
nessuno dei numerosi elementi di fatto, dirimenti, che la ricorrente ha portato alla attenzione della Commissione anche nella fase decisoria;
− l'insussistenza delle violazioni contestate. ha concluso, chiedendo, in via principale, di annullare la delibera Parte_1
impugnata e ogni altro atto connesso, con condanna della a restituire a CP_1 Parte_1
quanto percepito a titolo di sanzione pecuniaria;
in via subordinata, di rideterminare le sanzioni
[...] irrogate alla luce della effettiva “gravità” della condotta contestata ed eventualmente accertata in capo a nonché delle azioni di miglioramento costantemente e progressivamente Parte_1 da quest'ultima intraprese.
Si è costituita la chiedendo di rigettare l'opposizione. CP_1
Con ordinanza del 15.11.2023 è stata disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa e gli eventuali ulteriori documenti che le parti, in accordo tra loro, decideranno di produrre, sentite le parti e i loro consulenti di parte (se nominati), accerti, avuto riguardo alle contestazioni sollevate da in data 6 aprile 2022 e poi trasfuse nella delibera sanzionatoria n. CP_1
Cont 22550 del 16 dicembre 2022 in relazione alla attività di revisione svolta da sui bilanci d'esercizio
e consolidato al 31 dicembre 2016 di se l'attività di revisione sia stata svolta con CP_3
l'osservanza ed in conformità ai principi di Revisione Internazionali Isa Italia tenuto conto della Cont documentazione e delle informazioni in possesso, all'epoca della revisione, di nonché di quella ulteriore documentazione od informazione che la società avrebbe dovuto diligentemente richiedere al fine di acquisire appropriati elementi probativi per lo svolgimento del suo incarico.
In particolare: con riferimento alle procedure di revisione svolte sulla voce «Crediti verso clienti», accerti se siano stati osservati i princìpi di Revisione Internazionali ISA Italia n. 200, par. 15, n. 315, par. 31, n. 330, par. 18, 21 e 27, n. 500, par. 6, n. 540, par. 8 e 18, n. e se, pertanto, la società abbia svolto adeguate
pagina 12 di 38 procedure di verifica e abbia raccolto sufficienti ed appropriati elementi probativi in particolare in relazione alle voci oggetto di contestazione da parte di CP_1
con riferimento alle procedure di revisione in merito alla verifica della completezza delle passività in bilancio, accerti se siano stati rispettati i princìpi di Revisione Internazionali ISA Italia n. 500, par. 6,
n. 200, par. 15, n. 540, par.8, 13 e 18 e se, pertanto, la società abbia svolto adeguate procedure di verifica e abbia raccolto sufficienti ed appropriati elementi probativi in particolare in relazione alle voci oggetto di contestazione da parte di . CP_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale da parte del CTU nominato, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 12.3.2025, a seguito della discussione delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Ritiene la Corte di poter condividere pienamente le conclusioni cui è giunto il CTU, facendo, altresì, proprie le risposte fornite dallo stesso consulente alle osservazioni critiche dei consulenti tecnici delle parti, trattandosi di conclusioni cui il c.t.u. nominato è pervenuto con argomentazione motivata, coerente, immune da vizi logici e rispondente alle emergenze documentali agli atti di causa.
In particolare, in relazione alla procedura di circolarizzazione dei “Crediti verso Clienti” il CTU ha rilevato che il Revisore, con riferimento alle posizioni CI, e , nell'ambito Per_2 CP_4 dell'attività di circolarizzazione, non ha richiesto la conferma dei saldi degli importi per fatture da emettere, i quali rappresentavano complessivamente, il 54,97% del totale della voce “crediti verso clienti” e che tale approccio risulta contraddittorio rispetto ai rischi individuati da nell'ambito della pianificazione dell'attività di revisione (il rischio di Parte_1 frode su revenue recognition (…) elevato in quanto i ricavi della società derivano principalmente da contratti pluriennali (…)” – “i ricavi potrebbero essere contabilizzati senza considerare le clausole relative al trasferimento di proprietà previste dai contratti o potrebbero essere contabilizzati in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono), alla acclarata non affidabilità del Sistema di Controllo
Interno (l'azienda non è dotata di un Sistema di Controllo Interno strutturato e formalizzato: tutti i controlli effettuati non sono mappati ne viene mantenuta evidenza” – “riteniamo che non si potrà dare alcun affidamento su SCI, la strategia di Audit sarà basata prettamente su test di sostanza) e alla dichiarata necessità, in sede di pianificazione delle attività di audit e per le ragioni sopra indicate, di pagina 13 di 38 eseguire mirate verifiche su ricavi-crediti (PwC effettuerà le seguenti verifiche di audit sull'area revenue e crediti:1) analisi dei contratti vendita licenze 2) test cut off 3) circolarizzazione crediti clienti). Il CTU ha, inoltre, ritenuto condivisibilmente inspiegabile il fatto che il Revisore, con riguardo ai medesimi debitori, abbia richiesto la conferma dei saldi dei crediti per fatture emesse, ma non dei saldi dei crediti per fatture da emettere, i quali, come si è detto, costituivano una parte preponderante della complessiva posizione creditoria della Società. Come evidenziato dal CTU, risulta emblematico, al riguardo, il caso del debitore , rispetto al quale ha CP_4 Parte_1 circolarizzato l'importo fatturato (euro 250.000), ma non il ben più elevato importo delle fatture da emettere (euro 2.500.000), atteso che ben avrebbe potuto con un'unica Parte_1
comunicazione richiedere la conferma di entrambi i saldi.
In relazione ai crediti per “fatture da emettere” il CTU ha evidenziato che dall'analisi dei contratti stipulati con e CI, è emerso che le licenze di proprietà della sono state concesse CP_4 CP_3
rispettivamente per 20 anni (CI) e per 25 anni ( ), a fronte di un corrispettivo, complessivo, CP_4
per ognuno dei predetti contratti di euro 3.000.000. Tuttavia, la Società non ha rilevato i ricavi in commento sulla base dei contratti di licenza, ma ha contabilizzato i medesimi (pari a complessivi euro
6.000.000) interamente nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, attribuendoli, pertanto totalmente al predetto esercizio. A tal proposito, risulta significativo che la stessa in Parte_1 sede di identificazione e valutazione dei rischi significativi (carta di lavoro “Fraud risk assessment”), aveva correttamente segnalato, tra l'altro, che: “(…) i ricavi potrebbero essere contabilizzati (…) in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono (…)”.
con riferimento al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre Parte_1
2016, in presenza di un sistema di controllo interno della Società reputato, dal medesimo Revisore, non affidabile e di un rischio di frode ritenuto, sempre dallo stesso Revisore, significativo, non ha svolto specifiche procedure di validità sugli importi iscritti per fatture da emettere ( e CI, in CP_4
particolare, il cui ammontare complessivo, pari a euro 4.500.000, rappresentava il 96,40%, del totale dei crediti per fatture da emettere). Dall'analisi delle carte di lavoro, è emerso, infatti, che si è limitata ad effettuare una (mera) ricognizione degli importi delle Parte_1
posizioni suddette ( e CI) sulla scorta degli accordi e delle predette intese contrattuali. Ciò CP_4
posto, il CTU ha evidenziato che, con riguardo alle attività di audit riferite al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, non è scorretto sostenere che Parte_1
in presenza dei ricordati rischi significativi relativi alla voce de qua e di un sistema di controllo interno pagina 14 di 38 della Società non adeguato-affidabile, non abbia adeguatamente valutato, applicando lo scetticismo professionale che deve informare l'attività del revisore, e attraverso specifiche e dettagliate procedure di validità:
• il tema della competenza economica dei ricavi iscritti, in toto, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, a fronte di contratti di durata pluriennale e ciò a prescindere dalle scadenze ivi indicate che attenevano al mero incasso di tali importi, rispetto al quale il tema della competenza economica del corrispettivo pattuita era certamente meritevole di specifici approfondimenti tecnici;
• la circostanza, fermo quanto precede, che i significativi importi per fatture da emettere risultavano, pur essendo maturati, secondo le valutazioni della Società, al 31 dicembre
2015, non fatturati al 31 dicembre 2016 (a più di un anno di distanza, dunque, dalla loro rilevazione e ciò a prescindere dall'incasso di tali importi, che non assume alcun rilievo rispetto al tema della competenza economica dei corrispettivi in questione).
In relazione alla “recuperabilità dei crediti” il CTU ha evidenziato che dall'analisi delle carte di lavoro in atti non è emerso che il Revisore abbia esperito specifici approfondimenti in ordine alla valutazione e, segnatamente, alla recuperabilità prospettica delle posizioni creditorie in questione.
Il CTU ha, tuttavia, osservato che tale approfondimento era opportuno e necessario in quanto:
• con riferimento alla posizione CI e : CP_4
▪ gli accordi con CI, condizionavano, di fatto, l'esigibilità del credito, in particolare con riferimento: “alla cessione della Licenza e del relativo PDP da
CI a LA che, come precedentemente concordato, verrà ceduta senza mark-up da CI a LA”, nonché al versamento, da parte di e CP_3
CI a LA, delle risorse necessarie per la copertura: i) dei costi di avvio della predetta LA;
ii) della realizzazione dell'impianto industriale, di cui si dirà nel dettaglio nel prosieguo;
▪ gli accordi con , condizionavano, di fatto, l'esigibilità del credito, in CP_4
particolare:
o con riferimento alla seconda tranche (euro 1.750.000); che presupponeva un aumento di capitale di di almeno euro 10.000.000 dedicato CP_4 al reperimento delle risorse per “the first hardware acquisition”;
pagina 15 di 38 o con riferimento alla terza tranche (euro 1.000.000) che presupponeva all'accensione di un finanziamento (con ogni mezzo, aumento di capitale, prestito bancario o altri strumenti) necessario per la costruzione dell'impianto industriale;
▪ le proroghe dei termini (per il pagamento dei corrispettivi), sono intervenute
(solo) successivamente alle scadenze previste nei contratti originariamente stipulati e a seguito del mancato avverarsi delle riferite condizioni;
• con riferimento alla posizione Moore Capital, al 31 dicembre 2016, il credito (euro
250.000) risultava già scaduto, in quanto sorto a fronte di due fatture di euro 125.000 ciascuna (emesse in data 24 febbraio 2016 e in data 25 maggio 2016) ed esigibili a vista. Inoltre, la Moore Capital non ha risposto alla richiesta di conferma saldi del
Revisore;
• con riferimento alla posizione il credito (euro 220.000), al 31 dicembre 2016, Per_2
risultava esigibile, dal 2014, quantomeno per l'importo di euro 100.000, svalutato per euro 70.000. Quanto all' importo di euro 120.000, relativo a crediti per fatture da emettere, il revisore, nell'ambito delle attività di circolarizzazione, non ha richiesto la conferma del saldo alla predetta né ha condotto attività tese a verificare la Per_2
recuperabilità di tale importo.
Ciò posto, il CTU ha condivisibilmente ritenuto:
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 200, paragrafo 15 (laddove prevede che
“il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato”) in quanto:
• non ha agito, nello svolgimento delle attività di audit Parte_1 riferite ai bilanci (separato e consolidato) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, con un approccio improntato allo scetticismo professionale, che, se applicato, come richiesto dal predetto Principio di Revisione, non poteva, considerati gli elementi di contesto, non comportare lo svolgimento delle verifiche in ordine alla corretta rilevazione, per competenza, delle fatture da emettere a fronte di corrispettivi complessivi e contratti di durata pluriennale, delle procedure di circolarizzazione dei saldi relativi ai crediti per fatture da emettere e delle verifiche in ordine alla recuperabilità prospettica dei crediti pagina 16 di 38 verso clienti e, in particolare, dei crediti per fatture da emettere (rilevate al 31 dicembre
2015 e non emesse al 31 dicembre 2016), atteso anche il mancato avverarsi delle condizioni alle quali, da contratto, era legato il pagamento dei corrispettivi concordati;
• il descritto approccio, non improntato allo scetticismo professionale, ha, peraltro, caratterizzato l'attività di nonostante la presenza di rischi Parte_1
di revisione significativi rilevati dal medesimo Revisore: i) rischio di frode significativo
(“(…) i ricavi potrebbero essere contabilizzati (…) in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono (…)”); ii) sistema di controllo interno non affidabile;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafo 31 (laddove prevede che
“La valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni da parte del revisore può cambiare nel corso della revisione man mano che si acquisiscono ulteriori elementi probativi.
Quando il revisore acquisisce elementi probativi mediante lo svolgimento di procedure di revisione conseguenti ovvero vengono acquisite nuove informazioni e tali elementi probativi e nuove informazioni non sono coerenti con gli elementi probativi su cui aveva originariamente basato la sua valutazione, egli deve riconsiderare la valutazione e modificare di conseguenza le procedure di revisione pianificate in risposta ai rischi identificati e valutati”) in quanto:
• per quel che concerne la recuperabilità dei crediti verso clienti (e, in particolare, dei crediti per fatture da emettere) la circostanza che i pagamenti fossero collegati al manifestarsi, secondo determinate tempistiche, ad eventi di matrice gestionale- finanziaria, di non facile attuazione, era ben nota, ma il fatto che, ex post, tali eventi non si siano manifestati e, per l'effetto, non siano intervenuti i pagamenti declinati contrattualmente, sostanzia, sotto il profilo tecnico, l'emersione di nuove informazioni che avrebbero dovuto indurre il Revisore a modificare l'approccio alla revisione e ad esperire ulteriori approfondimenti. Peraltro, anche il fatto che la Società non avesse provveduto alla emissione delle fatture relative agli importi iscritti (come fatture da emettere) al 31 dicembre 2015, esprimeva, in sede di verifiche finali del Revisore (i.e. primi mesi del 2017), l'emersione di nuove informazioni che Parte_1
avrebbe dovuto valutare al fine di esperire migliori e ulteriori verifiche-procedure
[...] di revisione. Non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro in atti, che ciò sia avvenuto;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 18 (ladddove prevede che
“Indipendentemente dai rischi identificati e valutati di errori significativi, il revisore deve
pagina 17 di 38 definire e svolgere le procedure di validità per ciascuna classe significativa di operazioni, saldo contabile ed informativa”) in quanto:
• era, comunque, tenuta, a prescindere dalla circostanza che Parte_1
con riguardo a determinate fattispecie avesse o meno rilevato rischi di errori significativi, a svolgere, con riferimento alle medesime, procedure di validità. Nello specifico, anche se in ordine alla valutazione-recuperabilità dei crediti verso clienti non risultavano individuati, in sede di pianificazione dell'attività di revisione, rischi di errori significativi, il revisore era, comunque, tenuto ad esperire, su tale voce-saldo, procedure di validità e, quindi, a verificare, in ultima istanza, la capacità di adempimento del debitore. Non risulta, dalle carte di lavoro in atti, che ciò sia avvenuto;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 21 (laddove prevede che
“Se il revisore ha stabilito che un rischio identificato e valutato di errore significativo a livello di asserzioni rappresenti un rischio significativo, egli deve svolgere procedure di validità specificamente rispondenti a quel rischio. Qualora l'approccio verso i rischi significativi si basi unicamente su procedure di validità, tali procedure devono includere le verifiche di dettaglio”) in quanto:
• non ha svolto, con riguardo ai bilanci (separato e Parte_1 consolidato) relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, procedure di validità riguardanti la voce “crediti per fatture da emettere” sussistenti alla predetta data e rilevati al 31 dicembre 2015, rispetto alla quale aveva identificato, in sede di pianificazione dell'attività di revisione, la sussistenza di rischi di errori significativi (“I ricavi potrebbero essere contabilizzati senza considerare le clausole relative al trasferimento di proprietà previste dai contratti o potrebbero essere contabilizzati in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono (…) Il rischio impatterebbe sul conto economico in generale provocando una distorsione del risultato d'esercizio (…) si ritiene che il rischio di frode su revenue recognition sia elevato in quanto i ricavi della
Cont società derivano principalmente da contratti pluriennali. Per tale motivo effettuerà le seguenti verifiche di audit sull'area revenue e crediti:1) analisi dei contratti vendita licenze 2) test cut off 3) circolarizzazione crediti clienti”). Nello specifico, il revisore, per quanto emerso dalle carte di lavoro, ha effettuato una mera ricognizione degli importi sulla base dei contratti in essere (CI e ), omettendo, ai fini CP_4
pagina 18 di 38 dell'accertamento dell'esistenza di tali crediti al 31 dicembre 2016, di circolarizzare le posizioni in oggetto. La circolarizzazione, per i medesimi debitori, ha interessato, esclusivamente, gli importi-saldi per fatture emesse (di minor impatto, come già segnalato, rispetto alla consistenza della voce “crediti verso clienti”). Tale scelta risulta, peraltro, contraddittoria rispetto al fatto che in sede di pianificazione dell'attività di audit, in risposta al rischio significativo afferente alla Parte_1
Cont voce in oggetto, aveva precisato effettuerà le seguenti verifiche di audit sull'area revenue e crediti:1) analisi dei contratti vendita licenze 2) test cut off 3) circolarizzazione crediti clienti”).
In buona sostanza, dunque, la violazione in questione si sostanzia nel non aver svolto
(adeguate) procedure di validità in ordine alla voce suindicata, pur avendo individuato, con riguardo alla medesima, rischi di errori significativi;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 27 (laddove prevede che
“Se il revisore non ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ad una significativa asserzione di bilancio, egli deve cercare di ottenere ulteriori elementi probativi. Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio”) in quanto:
• per effetto, in particolare, della mancata richiesta di Parte_1
conferma dei saldi relativi ai crediti per fatture da emettere, sui quali erano state condotte mere attività riconciliative degli importi iscritti e previsti contrattualmente
(nonostante i riferiti elementi di contesto che segnalavano rischi di errori significativi, peraltro identificati dal medesimo revisore) e delle mancate verifiche in ordine alla recuperabilità prospettica dei crediti verso clienti (rappresentati, in massima parte, da crediti per fatture da emettere), non aveva acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati con riguardo alle suddette voci, rilasciando tuttavia una clean opinion con riguardo ai bilanci (separato e consolidato) della Società relativi all'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 6 (laddove prevede che “Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati”) in quanto:
pagina 19 di 38 • sussistevano, in estrema sintesi, le seguenti circostanze che avrebbero richiesto l'acquisizione di appropriati e sufficienti elementi probativi da parte di non ricercati, per quanto risulta dalle carte di lavoro del Parte_1
Revisore e dall'analisi delle memorie prodotte dai CCTTPP, con riguardo alla voce in oggetto: Contr
o rischio di frode significativo (rilevato da;
o sistema di controllo interno non adeguato (rilevato da PWC);
o corrispettivi iscritti, integralmente, nel bilancio dell'esercizio 2015 (in massima parte come fatture da emettere) a fronte di contratti pluriennali.
in sede di pianificazione dell'attività di revisione, Parte_1
in merito, aveva, peraltro, come detto, segnalato: “I ricavi potrebbero essere contabilizzati senza considerare le clausole relative al trasferimento di proprietà previste dai contratti;
o potrebbero essere contabilizzati in un periodo diverso da quello a cui si riferiscono”;
o fatture non emesse, né al 31 dicembre 2016, né nei primi mesi del 2017, a distanza di più di un anno dalla integrale iscrizione dei relativi importi come ricavi-crediti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, il che doveva porre dubbi al Revisore (quantomeno) in ordine alla correttezza della rilevazione e alla esistenza del credito di cui si discute;
o importi (in prevalenza per fatture da emettere) non incassati alle previste scadenze contrattuali, in quanto non si erano verificate le peculiari condizioni alle quali erano legati tali pagamenti, riferibili, in prevalenza, a dinamiche gestionali e finanziarie, di non agevole realizzazione, delle società partner-clienti
(talune di essere in fase di start-up);
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera a) (laddove prevede che “Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili: a) le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili, inclusala relativa informativa di bilancio”) in quanto:
pagina 20 di 38 Contr
• considerato anche l'elevato standing della società, aveva contezza del framework normativo riguardante l'informativa finanziaria e di bilancio, alle quali era CP_3
tenuta ad attenersi. Il Revisore aveva, altresì, contezza, in esito alle analisi condotte, delle modalità attraverso le quali la Società – o meglio, il sistema di controllo interno della medesima, per la parte di interesse – identificava le fattispecie che avevano impatti in termini di stime contabili e informativa di bilancio. Proprio in ragione di tale conoscenza, ha ritenuto, infatti, che “l'azienda non è Parte_1
dotata di un Sistema di Controllo Interno strutturato e formalizzato: tutti i controlli effettuati non sono mappati ne viene mantenuta evidenza (…) riteniamo che non si potrà dare alcun affidamento su SCI, la strategia di Audit sarà basata prettamente su test di sostanza”;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera b) (laddove prevede che “Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili (…) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possono dare origine a nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti”, in quanto non risulta, dalle carte di lavoro, che abbia verificato e valutato la specifica Parte_1
porzione del sistema di controllo interno posta a presidio dei rischi legati alla definizione- modifica delle relative stime contabili. In particolare, con riguardo alla fattispecie in oggetto, non risulta che il Revisore abbia identificato le modalità attraverso le quali la Società rilevava e ponderava gli eventi che potevano avere impatti sulla recuperabilità dei crediti e sulla conseguente definizione del fondo svalutazione. Non si evince, in altri termini, quale fosse la procedura che seguiva per stimare il predetto fondo in presenza di determinati eventi;
CP_3
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 18 (laddove prevede che “Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativa sull'informativa finanziaria applicabile, ovvero se le stime contabili contengano errori”) in quanto:
pagina 21 di 38 • occorre tener ben distinta l'acquisizione di (adeguati e sufficienti) elementi probativi dalla valutazione, sulla base degli elementi probativi acquisiti, ancorché non adeguati e non sufficienti, delle stime contabili operate dalla Società nell'ambito del framework normativo di riferimento. Nello specifico, risulta che Parte_1
abbia valutato, sulla base degli elementi probativi acquisiti, le stime contabili operate dalla Società, pervenendo ad un determinato giudizio, riportato nell'opinion al bilancio
(individuale e consolidato) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Giova precisare che la difesa di e i suoi consulenti tecnici hanno Parte_1
obiettato che il revisore aveva a disposizione il seguente quadro informativo:
a. aveva svolto numerosi programmi di ricerca e ottenuto riconoscimenti internazionali per lo CP_3
sviluppo di nuove tecnologie di bio-fermentazione nel campo dei materiali ecosostenibili, che erano state certificate da enti di rilevanza internazionale e dunque non si potevano nutrire dubbi sulla loro bontà;
b. la società aveva perfezionato joint venture con primari gruppi industriali, i quali tra l'altro avevano dato pubblicità agli accordi raggiunti;
c. gli impegni contrattuali assunti dagli acquirenti delle licenze erano il segnale della serietà e affidabilità dell'attività di ricerca e commerciale di CP_3
d. il coinvolgimento dei partner e la volontà di perseguire il progetto erano confermati dai pagamenti effettuati, non solo quelli già intervenuti nel corso del 2016 ma anche quelli, relativi a taluni dei crediti iscritti nel bilancio 2016, occorsi all'inizio del 2017, prima dell'approvazione del bilancio.
Tale insieme di informazioni, ad avviso di era ampio e forniva un quadro Parte_1
convergente per cui il ricorso alla circolarizzazione non può e non poteva essere considerato imprescindibile perché, come indicato nei principi di revisione, “il revisore deve considerare se le procedure di conferma esterna siano da svolgere come procedure di validità” (cfr. principio 330, punto
19), tenuto conto che “sebbene le conferme esterne possano fornire elementi probativi rilevanti … vi sono alcune asserzioni per le quali … forniscono elementi probativi meno rilevanti … ad esempio … in merito all'esigibilità dei crediti verso i clienti” (cfr. principio 330, punto A.49). Ciò posto, ad avviso della parte ricorrente, in presenza di contratti veri e reali e di elementi che rendevano evidente l'impegno delle controparti di il revisore, coerentemente con il principio appena enunciato, CP_3 non ha ritenuto necessario disporre di ulteriori conferme relativamente all'esigibilità dei crediti.
pagina 22 di 38 Ebbene, come correttamente osservato dal CTU, ciò che risulta particolarmente significativo nel caso di specie è che il revisore ha richiesto unicamente la conferma dei saldi dei crediti per fatture emesse, escludendo, dall'attività di circolarizzazione, i crediti per fatture da emettere, i quali rappresentavano, come si è detto, complessivamente il 54,97% del totale della voce “crediti verso clienti”. E' singolare, inoltre, come detto, che , pur potendo, con un'unica comunicazione, Parte_1
richiedere la conferma dei saldi sia degli importi già fatturati che degli importi ancora da fatturare
(entrambi riferibili al medesimo debitore) abbia deciso di circolarizzare unicamente i primi.
Peraltro, l'obiettivo delle conferme esterne non è, come asserito dai CTP di Parte_1
tanto quello di verificare l'esigibilità dei crediti, quanto, piuttosto, quello di acquisire sufficienti
[...] ed appropriati elementi probativi sull'esistenza e sull'entità delle voci oggetto di circolarizzazione (dei
“crediti verso clienti” nel caso di specie). Del resto, la circostanza che le conferme esterne risultino un utile strumento per verificare l'esistenza dei crediti è ribadito proprio dal citato Principio di Revisione
300 (punto A.49), il quale precisa che: “(…) le conferme esterne forniscono elementi probativi meno rilevanti in merito all'esigibilità dei crediti verso clienti, rispetto a quelli concernenti l'esistenza di tali crediti”.
Infine, il “quadro informativo” delineato dai CTP di era talmente Parte_1
generico da non consentire al revisore di condurre specifiche verifiche sull'esistenza degli importi dei crediti per fatture da emettere.
In relazione alla recuperabilità dei crediti verso clienti, la difesa di e i Parte_1 suoi consulenti tecnici hanno obiettato che l'affermazione del CTU secondo cui “la circostanza che i pagamenti fossero collegati al manifestarsi, secondo determinate tempistiche, ad eventi di matrice gestionale-finanziaria di non facile attuazione, era ben nota” e avrebbe dovuto indurre il revisore “ad esperire ulteriori approfondimenti” non è condivisibile, in quanto:
− non è vero che “gli accordi con Seci condizionavano, di fatto, l'esigibilità del credito alla cessione della licenza e del relativo PDP da Seci a LA … nonché al versamento da parte di e Seci a LA delle risorse necessarie per la copertura dei costi di avvio della CP_3 predetta LA” né che “gli accordi con condizionavano , di fatto, l'esigibilità del CP_4 credito … «at the second capital increase [di ndr] dedicated to the funding of the CP_6 first hardware acquisition of at least 10.000.000”;
− le previsioni contrattuali in questione non sono qualificabili come condizioni in senso tecnico- giuridico dell'effettuazione dei pagamenti ma piuttosto configurano semplici termini o pagina 23 di 38 scadenze. Ciò che era in discussione, non era, quindi, l'an dei pagamenti, ma eventualmente il quando, che non ha effetti sull'esigibilità e dunque non richiede alcuna indagine.
Anche in questo caso la Corte condivide le considerazioni del CTU, il quale ha evidenziato che
− con riferimento alla posizione CI, nel termsheet sottoscritto in data 22 dicembre 2016 per addivenire ad un nuovo “patto parasociale LA”, veniva precisato che: “ CP_3
acconsente a posticipare l'incasso della seconda ed ultima tranche relativa al contratto di licenza da parte di CI, ovvero Euro 1.750.000,00 oltre IVA, alla medesima data ni cui te
Parti concordino sulla cessione della Licenza e del relativo PDP da CI a LA che, come precedentemente concordato, verrà ceduta senza da CI a LA. Tale cessione Pt_3
richiederà un versamento pro-quota da parte dei soci di risorse finanziare all'interno di
LA in misura tale da consentire l'acquisto integrale della Licenza. Le Parti ad ogni modo concordano che tale cessione da CI a LA non potrà avvenire prima del "closing" del finanziamento del progetto per la realizzazione dell'Impianto SQ, del conseguente avvio irrevocabile della costruzione dell'Impianto SQ da parte di LA, incluso il lancio degli ordini relativi alle macchine principali dell'Impianto SQ”;
− con riferimento alla posizione e al contratto stipulato in data 16 settembre 2015, la CP_4
seconda tranche di pagamento, presupponeva un aumento di capitale di di almeno CP_4 euro 10.000.000 dedicato al reperimento delle risorse per “the first hardware acquisition” e la terza tranche di euro 1.000.000, presupponeva che ottenesse un finanziamento (con CP_4
ogni mezzo, aumento di capitale, prestito bancario o altri strumenti) necessario per la costruzione dell'impianto industriale.
Ciò posto, il CTU ha correttamente ritenuto che le suddette condizioni fossero sussistenti in quanto con riferimento alla posizione CI, il trasferimento della licenza era condizionato, nella sostanza, al reperimento delle risorse necessarie per la copertura (costi di avvio della predetta LA e costi necessari per la costruzione dell'“Impianto SQ) e con riferimento alla posizione , il CP_4
versamento del corrispettivo residuo era condizionato, nella sostanza al completamento, da parte di
[...]
, del secondo aumento di capitale sociale di minimo euro 10.000 e al reperimento delle risorse CP_6 finanziarie per la costruzione dell'impianto industriale.
Inoltre, il CTU ha condivisibilmente ritenuto non corretta l'affermazione secondo cui “Non era quindi in discussione l'an dei pagamenti ma eventualmente il quando, che ad evidenza non ha effetti sull'esigibilità e dunque non richiede alcuna indagine”, in quanto l'incertezza sul “quando” richiede pagina 24 di 38 specifiche indagini e valutazioni ai fini dell'attualizzazione del credito richiesta dai principi contabili di riferimento.
La difesa di e i suoi consulenti tecnici hanno, infine, obiettato che Parte_1
l'intervenuta proroga dei termini di pagamento, ritenuta dal CTU un segnale dell'esistenza di difficoltà di realizzazione dei progetti tale da dover generare dubbi sull'esigibilità dei crediti, dimostra al contrario che i soci non avevano alcuna intenzione di abbandonare il progetto ritenendo quindi ordinario e fisiologico l'allungamento dei tempi necessari per la sua implementazione, come è usuale che avvenga nel caso delle tecnologie innovative.
Ad avviso di la circostanza che le controparti dei contratti di cessione Parte_1
delle licenze fossero delle start-up non richiedeva alcuna verifica di recuperabilità dei crediti poiché dette start up erano società veicolo – il cui utilizzo è consueto nel caso di joint venture – che per definizione e strutturalmente dipendevano dal supporto dei soci della partnership e quindi, oltre che da
(i cui bilanci mostravano liquidità per importi significativi), anche e soprattutto dai due primari CP_3
gruppi industriali ( e Maccaferri) sulla cui solvibilità non potevano nutrirsi dubbi e il cui CP_7
coinvolgimento anzi rappresentava di certo un elemento di conforto sulle possibilità di incasso.
Quanto alla mancata verifica sulla corretta contabilizzazione, ritiene che Parte_1
la censura non sia condivisibile perché, come si legge nelle carte di lavoro del revisore relative alla revisione del bilancio 2015 (non oggetto di contestazione nel procedimento che ci occupa), in occasione della quale era stato condotto l'esame dei contratti i cui esiti naturalmente mantengono rilevanza per il revisore per il successivo esercizio 2016, “dall'analisi delle clausole contrattuali è emerso che al momento dell'atto definitivo di vendita non emerge un coinvolgimento successivo del cliente tale da far ritenere che il beneficio sia stato trasferito [e] non sono emers[i] rischi di liability tali da far ritenere che il rischio di vendita sia in capo alla società”.
Ad avviso di la verifica, dunque, è stata svolta e ha condotto il revisore Parte_1
a ritenere che il quadro informativo a sua disposizione, composto dai contratti e dalle informazioni sugli acquirenti e sui brevetti alla base delle licenze, fosse sufficiente, appropriato e rassicurante per stabilire che fosse consentita la rilevazione in bilancio dei ricavi in questione alla luce dei principi contabili di riferimento, che richiedevano, a tal fine, l'intervenuto trasferimento all'acquirente della licenza dei rischi e benefici, condizione che il revisore ha ritenuto essere presente.
Ebbene, come correttamente osservato dal CTU, l'affermazione secondo cui: “l'intervenuta proroga dei termini di pagamento (…) dimostra al contrario che i soci non avevano alcuna intenzione di
pagina 25 di 38 abbandonare il progetto ritenendo quindi ordinario e fisiologico l'allungamento dei tempi necessari per la sua implementazione, come è usuale che avvenga nel caso delle tecnologie innovative” risulta priva di pregio in quanto il Revisore è tenuto a valutare, con adeguato scetticismo professionale, i fatti e le circostanze che caratterizzano la fattispecie. Nel caso in esame, le proroghe dei termini (per il pagamento dei corrispettivi), sono intervenute solo successivamente alle scadenze previste nei contratti originariamente stipulati e a seguito del mancato avverarsi delle predette condizioni contrattuali. Tale aspetto, dunque, avrebbe dovuto indurre il Revisore ad esperire specifici approfondimenti in ordine alla valutazione e, segnatamente, alla recuperabilità prospettica delle posizioni creditorie in oggetto. Non risulta, tuttavia, dalle carte di lavoro di , che ciò sia avvenuto. Parte_1
Inoltre, l'affermazione secondo cui “la circostanza che le controparti dei contratti di cessione delle licenze fossero delle start-up non richiedeva alcuna verifica di recuperabilità dei crediti poiché dette start up erano società veicolo” non risulta condivisibile posto che la valutazione sulla recuperabilità delle posizioni deve essere condotta sulla singola controparte indipendentemente dall'eventuale e ipotetico “supporto dei soci” della medesima. Per di più, proprio la condizione di start-up della
BP e della avrebbe dovuto indurre il Revisore ad un approccio all'attività di audit CP_4
connotato da maggiore prudenza e attenzione, trattandosi, appunto, di aziende connotate, da un più elevato livello di rischiosità.
L'insieme delle considerazioni svolte consentono, pertanto, di ribadire il giudizio di condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
In relazione alle procedure di revisione sulla completezza delle passività in bilancio (debito nei confronti di CO.PRO.B.) il CTU ha rilevato che:
− con contratto di ricerca stipulato in data 9 novembre 2007, ha riconosciuto a Co.Pro.B. CP_3
la titolarità del 50% dei diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca per la fabbricazione di impianti atti a produrre bioplastiche da colture agricole;
− per intervenuti accordi (13 marzo 2015), concernenti i “risultati della ricerca per
l'ottimizzazione della tecnologia destinata alla produzione di bio plastica da sottoprodotti della lavorazione della barbabietola da zucchero” ha riconosciuto a Co.Pro.B. la titolarità CP_3
del 50% dei diritti di sfruttamento delle nuove famiglie di prodotto e caratterizzazioni di cui all'Allegato B, dalla cui analisi risulta che tali diritti si riferivano al medesimo prodotto- caratterizzazione, ottenibile con la licenza concessa, con l'accordo di cui al punto che segue, da a;
CP_3 CP_4
pagina 26 di 38 − con accordo del 16 settembre 2015, ha concesso a , per 20 anni e per un CP_3 CP_4
corrispettivo, complessivo, di euro 3.000.000, i diritti di utilizzazione della tecnologia di produzione del PHA attraverso la melassa e altri scarti provenienti dalla barbabietola da zucchero;
− la considerazione, congiunta, dei due predetti accordi (unitamente al contratto originario del 9 novembre 2007), noti a , induce a ritenere che per il 50% il Parte_1
corrispettivo riconosciuto da a (euro 3.000.000) fosse di spettanza della CP_4 CP_3
Co.Pro.B.. Si noti che l'accordo non lega il riconoscimento del suddetto Parte_4 corrispettivo all'incasso del medesimo, come sembra, invece, impropriamente adombrare Pt_2 con la lettera del 15 febbraio 2017 trasmessa a Co.Pro.B.: “come noto, la è di
[...] CP_8
titolarità di e di CO.PRO.B. al 50% ed è contrattualmente previsto che paghi a CP_3 CP_3
CO.PRO.B. il 50% delle royalties incassate dai propri licenziatari”. Certo è, comunque, che con tale affermazione riconosce il legame tra i due predetti accordi;
CP_3
− ne consegue che l'iscrizione nel conto economico di un determinato esercizio, da parte di Pt_2
di ricavi rivenienti dal rapporto contrattuale con , comportava, sic stantibus rebus,
[...] CP_4 la rilevazione, per la medesima a valere sul medesimo esercizio, dell'onere derivante CP_3
dalle intese intercorse con Co.Pro.B.;
− se, dunque, come è avvenuto, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha rilevato CP_3 ricavi per euro 3.000.000 derivanti dall'accordo con (16 settembre 2015), allora la CP_4
Società avrebbe dovuto iscrivere debiti per euro 1.500.000 rivenienti dall'accordo stipulato con
Co.Pro.B. (13 marzo 2015). in altri termini, ha omesso di attribuire all'esercizio 2016 il CP_3
Contr debito per euro 1.500.000 riveniente dai descritti rapporti contrattuali e non ha rilevato tale omissione.
Il CTU ha, inoltre, evidenziato che i consulenti tecnici di hanno Parte_1 confermato l'errore del Revisore, avendo affermato che “Il revisore è stato quindi indotto a ritenere erroneamente che in relazione alla tecnologia oggetto del contratto di cessione della licenza a
[...]
non avesse assunto obblighi di retrocessione dei ricavi”. E che la asserita circostanza CP_9
Contr che abbia celato a la lettera “datata 15 febbraio 2017 (…) nella quale si dichiarò CP_3 CP_3
invece tenuta a retrocedere la metà dei ricavi relativi al contratto e si riconobbe debitrice CP_4 verso Co.Pro.B. dell'importo di € 125.000, pari alla metà di quanto aveva sino a quel momento incassato da a titolo di corrispettivo della licenza” risulta priva di pregio in quanto CP_6
pagina 27 di 38 conosceva i rapporti contrattuali sottostanti ed è sulla base dei medesimi Parte_1
che avrebbe dovuto approntare migliori e più specifiche verifiche. Inoltre, il dettato contrattuale non riferisce – come afferma Bio-On – la retrocessione del corrispettivo all'importo incassato.
In relazione alle procedure di revisione sulla completezza delle passività in bilancio (fondo rischi relativo al “contributo LA”) il CTU ha rilevato che
− LA, al 31 luglio 2016 (termine indicato nel Patto Parasociale), non era riuscita ad acquisire le risorse, pari a euro/ml 35, necessarie per la realizzazione dell'impianto produttivo di cui agli accordi intercorsi (il “Progetto”);
− in base al Patto Parasociale, in caso di mancato reperimento delle suddette risorse entro il 31 luglio 2016, CI avrebbe dovuto informare della ” e CP_3 Parte_5 CP_3 aveva l'impegno di versare a LA, nella medesima data in cui veniva informata della cessazione del Progetto, l'importo ricevuto da CI in forza del contratto di licenza (euro
1.750.000), a titolo di versamento in conto capitale (il versamento in conto capitale esprime, per la società che lo riceve, una riserva che accoglie il valore dei nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale, il che si traduce, per chi effettua tale versamento, in un onere);
− il nuovo patto parasociale, che in base al termsheet firmato dalle parti in data 22 dicembre 2016, nella consapevolezza del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto Parasociale, avrebbe dovuto essere sottoscritto “entro e non oltre il 28 febbraio 2017” non risultava, alla data del rilascio dell'opinion di sui bilanci dell'esercizio 2016 Parte_1
(13 aprile 2017), sottoscritto, come pure non risultavano reperite, da parte di LA, alla suddetta data, le risorse per realizzare il progetto. In particolare, il termsheet prevedeva che “In attesa della sottoscrizione del Nuovo Patto LA, le prescrizioni del patto parasociale sottoscritto in data 22 dicembre 2015 rimarranno valide ed efficaci”;
− dall'analisi della documentazione in atti, non risulta che CI abbia comunicato a CP_3
come richiesto dal Patto Parasociale, la cessazione del progetto, che era presupposto per dare avvio agli obblighi di (si tratta, tuttavia, di aspetto meramente formale). Sussisteva, CP_3
come segnalato sopra, la consapevolezza di entrambe le parti del mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto Parasociale, tant'è che, in data 22 dicembre 2016, proprio per tale ragione, venina sottoscritto il termsheet. Alla data del rilascio dell'opinion di pagina 28 di 38 era, peraltro, certa la vigenza del Patto Parasociale e non noti i Parte_1 contenuti del nuovo Patto, sottoscritto solo nell'ottobre 2017;
− dal lato economico-sostanziale, le pattuizioni intercorse e vigenti determinavano, quindi, in capo a l'obbligo di versare a LA, a titolo definitivo, l'importo di euro 1.750.000. CP_3
Sussisteva, pertanto, la necessità di stabilire se, in capo alla Società, era presente (quantomeno) una passività latente ex IAS 37 (per il bilancio consolidato) e ex OIC 31 (per il bilancio separato), che avrebbe richiesto l'iscrizione, nei predetti bilanci, relativi all'esercizio chiuso al
31 dicembre 2016, di un accantonamento al fondo rischi, ove fosse risultato probabile, per quanto sopra riportato, alla data del rilascio dell'opinion di Parte_1
l'evento sottostante (versamento dell'importo di euro 1.750.000 da a LA); CP_3
− risulta che il suddetto fondo-accantonamento non sia stato iscritto. Ciò che, però, rileva non è tanto la mancata rilevazione del predetto accantonamento, ma la circostanza che non abbia formulato, nelle proprie carte di lavoro, specifiche Parte_1
considerazioni e valutazioni in merito. In altri termini, il Revisore, analizzata la fattispecie de qua, avrebbe dovuto condurre mirati approfondimenti e motivare la ragione per la quale, stante la vigenza del Patto Parasociale e dei descritti obblighi in capo a confermati, peraltro CP_3
dal termsheet, reputava, in assenza delle nuove pattuizioni, il cui contenuto non era noto, corretto l'approccio di Bio-On e la non sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di un accantonamento ai fondi rischi. In particolare, in ottica valutativa e interpretativa della fattispecie assumeva rilievo il fatto che con il termsheet, le Parti, mentre avviavano un nuovo dialogo sul tema, confermavano che “le prescrizioni del patto parasociale sottoscritto in data
22 dicembre 2015 rimarranno valide ed efficaci” e, quindi, rimaneva fermo, per espressa volontà delle Parti, il predetto obbligo di Bio-On;
Contr
− in ordine ai suddetti aspetti i CCTTPP di non hanno fornito elementi tecnico-difensivi specifici e, dopo aver esposto i contenuti del Patto Parasociale, si sono limitati a dedurre che
“Non risulta quindi, a differenza di quanto ritenuto dalla un “obbligo di rimborsare, CP_1
mediante versamento a LA, la prima tranche del corrispettivo della licenza concessa a
CI” (grassetti aggiunti) e pertanto non si configura la fattispecie di “passività potenziale” richiamata dalla e regolata dai principi contabili in materia di accantonamento a CP_1 fondo rischi (…) Peraltro, anche laddove si volesse soprassedere rispetto a tale errore di qualificazione della fattispecie, non vi erano gli elementi necessari, ai sensi dei principi
pagina 29 di 38 contabili per iscrivere un accantonamento a fondo rischi (…) Pertanto, poiché, come si è detto, le parti avevano avviato sin dal giugno 2016 negoziazioni per modificare l'originario patto parasociale del 2015 e espresso la volontà di mantenere in vita il progetto nel termsheet sottoscritto il 22 dicembre 2016 – circostanze note al revisore, anche documentalmente –
l'eventualità che fosse chiamata ad effettuare il versamento in questione era da ritenere CP_3
a quella data meramente ipotetica e remota di talché l'iscrizione di un fondo rischi non sarebbe stata corretta né ammissibile”.
Ciò posto, il CTU ha condivisibilmente ritenuto:
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 200, paragrafo 15 (laddove prevede che
“Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione contabile con scetticismo professionale riconoscendo che possono esistere circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato”), in quanto non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro disponibili, che
– sia per quanto attiene al debito verso Co.Pro.B., sia per quanto Parte_1 concerne la passività verso – abbia improntato la propria attività allo scetticismo CP_10
professionale, che, se applicato, avrebbe dovuto indurre , che Parte_1
aveva piena contezza, in entrambi i casi, dei complessi rapporti contrattuali sottostanti, nonché della situazione di default del Progetto LA, ad esperire, nella consapevolezza della significatività degli importi coinvolti, rispetto alla materialità fissata da Parte_1
, ulteriori approfondimenti per ricercare sufficienti ed appropriati elementi probativi. Ciò
[...]
vale anche per quanto attiene alla fattispecie Co.Pro.B., ferma restando la possibilità di ricorrere ad esperti-periti esterni per i profili tecnologici. Tuttavia, non risulta che ciò sia avvenuto;
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 6 (laddove prevede che “Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell'acquisizione di elementi probativi sufficienti ed appropriati”), in quanto non risulta, dall'analisi delle carte di lavoro e per quanto riportato nelle memorie tecniche dei CCTTPP di Contr
che il Revisore abbia esperito specifiche e appropriate procedure di revisione in ordine alle ricordate e complesse fattispecie. In particolare:
• nel caso di Co.Pro.B., a fronte di corrispettivi rilevati, nell'esercizio 2015, per euro
3.000.000, rivenienti dal contratto con , ha accettato, acriticamente, nella CP_4
consapevolezza dei rapporti contrattuali sottostanti, la risposta alla richiesta di conferma saldi di Co.Pro.B. che, rispetto al debito di al 31 dicembre 2016 oggetto di CP_3
pagina 30 di 38 circolarizzazione, aveva comunicato l'esistenza di una differenza di soli euro 7.125,50. Contr L'errore, come detto, viene confermato anche dai CCTTPP di che lo riconducono, impropriamente, al fatto che sarebbe stata celata al Revisore la missiva del 15 febbraio
2017 in cui: si dichiarò invece tenuta a retrocedere la metà dei ricavi relativi al CP_3 contratto e si riconobbe debitrice verso Co.Pro.B.”. Tuttavia, come già CP_4
precisato, l'approfondimento di era dovuto, tenuto conto Parte_1
dei noti rapporti contrattuali;
• nel caso di LA, a fronte della complessa vicenda, che vedeva la mancata acquisizione, da parte della stessa, nei termini stabiliti, delle risorse necessarie alla realizzazione del Progetto e, per l'effetto, l'emersione dell'obbligo di di CP_3 corrispondere alla medesima LA l'importo di euro 1.750.000,
non ha indagato la probabile sussistenza, al 31 dicembre Parte_1
2016, della predetta passività, né ha argomentato, nelle proprie carte di lavoro, la ragione per la quale avrebbe potuto ritenersi (eventualmente) corretta l'impostazione della Società che non aveva provveduto alla rilevazione di detta passività mediante l'iscrizione di accantonamenti ai fondi rischi a valere sui bilanci di relativi CP_3 all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera a) (laddove prevede che “il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili: a) le disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile riguardanti le stime contabili, inclusa la relativa informativa di bilanci”), in quanto Contr aveva contezza e conoscenza del perimetro normativo in cui operava la Società e, anche in ragione dell'elevato standing professionale della medesima, delle norme attinenti all'informazione finanziaria che la stessa era tenuta a predisporre. Risulta, inoltre, che il
Revisore avesse acquisito conoscenza del sistema di controllo interno e avesse valutato l'affidabilità del medesimo rispetto all'esigenza di presidio dei rischi aziendali. Peraltro, proprio in ragione di tale conoscenza, ha ritenuto che “l'azienda non è Parte_1
dotata di un Sistema di Controllo Interno strutturato e formalizzato: tutti i controlli effettuati non sono mappati ne viene mantenuta evidenza (…) riteniamo che non si potrà dare alcun affidamento su SCI, la strategia di Audit sarà basata prettamente su test di sostanza”;
pagina 31 di 38 − sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera b), laddove prevede che “Il revisore deve acquisire una comprensione di quanto segue allo scopo di formare una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi nelle stime contabili (…) in che modo la direzione identifica quelle operazioni, eventi e condizioni che possono dare origine alla necessità di rilevare le stime contabili ovvero darne informativa in bilancio. Nell'acquisire tale comprensione, il revisore deve svolgere indagini presso la direzione sui cambiamenti nelle circostanze che possono dare origine a nuove stime contabili ovvero rendere necessaria una rivisitazione di quelle già esistenti”, in quanto non risulta, dalle carte di lavoro, che abbia verificato e valutato la specifica Parte_1
porzione del sistema di controllo interno posta a presidio dei rischi legati alla definizione- modifica delle relative stime contabili. In particolare, con riguardo alla fattispecie in oggetto, non risulta che il Revisore abbia identificato le modalità attraverso le quali la Società rilevava e ponderava gli eventi che potevano avere impatti sulla iscrizione di accantonamenti ai fondi per rischi e oneri. Non si evince, in altri termini, quale fosse, in presenza di determinati eventi, la procedura che seguiva per stimare i predetti accantonamenti;
CP_3
− sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 13, laddove prevede che
“Nel rispondere ai rischi identificati e valutati di errori significativi (...) il revisore deve porre in essere una o alcune delle seguenti attività, tenendo in considerazione la natura della stima contabile: a) stabilire se gli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione forniscano elementi probativi riguardo la stima contabile”, in quanto Parte_1
, per quanto risulta dalle carte di lavoro disponibili, non ha adeguatamente considerato e
[...]
approfondito gli eventi verificatesi fino alla data di rilascio della propria opinion (13 aprile
2017) e l'impatto dei medesimi sulla fattispecie oggetto di valutazione. In particolare, non risulta che il Revisore abbia esperito specifiche considerazioni in ordine al fatto che LA non aveva reperito, entro il 31 luglio 2016, le risorse necessarie per l'attuazione del Progetto e che per sussisteva l'obbligo, confermato dal termisheet del 22 dicembre 2016, di CP_3 corrispondere alla citata LA l'importo versato da CI a (euro 1.750.000). La CP_3
descritta situazione permaneva immutata – e il nuovo Patto Parasociale non era stato sottoscritto
– alla data di rilascio della relazione di revisione di (13 aprile Parte_1
2017). Non risulta, come si è detto, che tali eventi siano stati verificati e ponderati dal Revisore
pagina 32 di 38 quanto ai loro impatti sulle stime contabili dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 (i.e. iscrizione di accantonamenti ai fondi rischi);
− non sussistente la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 18 (laddove prevede che “Il revisore deve valutare, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se le stime contabili nel bilancio siano ragionevoli nel contesto del quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile, ovvero se le stime contabili contengano errori”), in quanto anche in questo caso occorre tener ben distinta l'acquisizione di (adeguati e sufficienti) elementi probativi dalla valutazione, sulla base degli elementi probativi acquisiti, ancorché non adeguati e non sufficienti, delle stime contabili operate dalla Società nell'ambito del framework normativo di riferimento. Nello specifico, risulta che abbia valutato, sulla base Parte_1
degli elementi probativi acquisiti, le stime contabili operate dalla Società, pervenendo ad un determinato giudizio, riportato nell'opinion ai bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
In relazione al debito verso Co.Pro.B., la difesa di e i suoi consulenti Parte_1
tecnici hanno obiettato che in relazione alle procedure di revisione sulla completezza delle passività,
l'asserita assenza di scetticismo viene ricondotta dal CTU a due temi:
a. il revisore avrebbe “accettato acriticamente, nella consapevolezza dei rapporti contrattuali sottostanti, la risposta alla richiesta di conferma saldi di Co.Pro.B.” da cui risultava che quest'ultima non avesse crediti verso CP_3
b. il revisore non avrebbe “indagato la probabile sussistenza, al 31 dicembre 2016, della … passività” relativa all'asserito “obbligo di di corrispondere a … LA l'importo di euro 1.750.000” in CP_3
caso di cessazione del progetto.
Con riferimento al primo profilo, ad avviso di e dei suoi consulenti Parte_1
tecnici, non sarebbe condivisibile l'opinione del CTU secondo cui la “circostanza che abbia CP_3
Contr celato a la lettera … datata 15 febbraio 2017 … nella quale si dichiarò … tenuta a CP_3
retrocedere la metà dei ricavi relativi al contratto e si riconobbe debitrice verso Co.Pro.B. CP_4
Cont dell'importo di € 125.000 … non ha un pregio tecnico specifico giacché conosceva i rapporti contrattuali sottostanti ed è sulla base dei medesimi che avrebbe dovuto approntare migliori e più specifiche verifiche”.
Ritiene, innanzitutto, che la prospettazione del CTU sia in questo caso Parte_1
rovesciata rispetto a quanto dallo stesso affermato nel caso dei crediti per fatture da emettere: in quel caso i contratti sono stati ritenuti elementi insufficienti per la formazione del giudizio del revisore e pagina 33 di 38 perciò avrebbero richiesto di attivare procedure di conferma da fonti esterne mediante circolarizzazione;
in questo secondo caso, all'opposto, si ritiene che l'aver fatto affidamento su una conferma alla circolarizzazione da parte del presunto creditore sarebbe censurabile e si sarebbe dovuto procedere ad approfondimenti sulla base dei documenti contrattuali, addirittura interrogandosi sulla nomenclatura delle tecnologie indicata negli allegati tecnici eventualmente anche ricorrendo a un esperto. Tutto ciò sebbene le informazioni riportate nella risposta alla circolarizzazione fossero coerenti con la dichiarazione contenuta proprio nel contratto di licenza a in cui si dichiarava CP_4 CP_3
esclusiva proprietaria della tecnologia oggetto di concessione.
L'erroneità di questo giudizio è, tuttavia, secondo , frutto di un inganno, Parte_1
rispetto al quale il revisore nulla poteva, essendo inimmaginabile dubitare della genuinità delle dichiarazioni delle due parti e sospettare che si fossero accordate per celare l'esistenza di un debito di tra l'altro a detrimento dell'interesse del creditore. CP_3
Ebbene, come correttamente osservato dal CTU, alla data di rilascio (13 aprile 2017) dell'opinion sui bilanci dell'esercizio 2016, era a conoscenza: i) dell'accordo del 13 Parte_1
marzo 2015, con cui ha riconosciuto, a Co.Pro.B., la titolarità del 50% dei diritti di CP_3 sfruttamento di cui all' “Allegato B”; e ii) dell' accordo del 16 settembre 2015, con cui ha CP_3
concesso, a , per 20 anni e per un corrispettivo, complessivo, di euro 3.000.000, i diritti di CP_4
utilizzazione della tecnologia di cui al precedente punto sub ii), i cui ricavi sono stati rilevati integralmente nell'esercizio 2016. Sulla base del combinato disposto dei citati accordi, la Società, pertanto, avrebbe dovuto iscrivere un debito verso Co.Pro.B. per euro 1.500.000, pari al 50% del corrispettivo (euro 3.000.000) derivante dalla concessione, alla , della tecnologia in oggetto. CP_4
Ciò posto, l'affermazione di secondo cui: “la prospettazione del CTU è Parte_1
in questo caso rovesciata rispetto a quanto dallo stesso affermato nel caso dei crediti per fatture da emettere: in quel caso i contratti sono stati ritenuti elementi insufficienti per la formazione del giudizio del revisore e perciò avrebbero richiesto di attivare procedure di conferma da fonti esterne mediante circolarizzazione”, non è condivisibile, posto che trattasi di due casistiche non sovrapponibili/confrontabili tra loro, in quanto:
- con riferimento ai crediti per fatture da emettere al 31 dicembre 2016, il revisore, in tale circostanza, ha completamente omesso di procedere alla richiesta di conferma esterna dei predetti saldi, limitando,
l'attività di circolarizzazione ai soli importi già fatturati e facendo affidamento unicamente sui rapporti pagina 34 di 38 contrattuali tra le parti (per le fatture da emettere), pur trattandosi di posizioni riferibili al medesimo debitore;
- con riferimento al debito verso CO.Pro.B. al 31 dicembre 2016, il revisore ha provveduto ad inoltrare una richiesta di conferma esterna in palese distonia con il sostrato contrattuale di riferimento, come sopra individuato, e di cui era pienamente edotta. Tale circostanza, a ben Parte_1 vedere, risulta essere un'aggravante della condotta del revisore il quale, pur essendo a conoscenza del riferito sostrato contrattuale, ha trasmesso una conferma del saldo senza (preliminarmente) ricostruire/verificare la genesi e la misura del debito verso CO.Pro.B. iscritto nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 della In altri termini, anziché chiedere la CP_3 Parte_1
conferma del saldo corretto (euro 1.500.000 circa), come risultante dagli accordi in essere, ha richiesto la conferma di un importo di soli euro 14.151,31.
In relazione al contributo Sebilast la difesa di e i suoi consulenti tecnici Parte_1
hanno osservato che:
− l'opinione del CTU è che il revisore avrebbe dovuto formulare “specifiche considerazioni e valutazioni … e motivare la ragione per la quale reputava corretto l'approccio di e la CP_3 non sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di un accantonamento a fondo rischi”;
− non vi erano però considerazioni di questo tipo da effettuare perché non si configurava la fattispecie regolata dai principi contabili in materia di accantonamento a fondo rischi e dunque non occorreva esaminare l'esistenza delle condizioni in presenza delle quali i principi contabili impongono di procedere a una sua iscrizione;
− affinché si ponga il tema dell'iscrizione di un fondo rischi è necessario, infatti, che vi sia una passività, cioè un'obbligazione attuale (dunque effettiva) derivante da eventi passati. Ma nel caso in esame, non ve ne erano, perché non aveva l'obbligo di rimborsare la prima CP_3 tranche del corrispettivo incassato da Seci, ma soltanto l'impegno di versare un contributo a fondo perduto in LA nella forma di riserva in conto capitale nel caso di cessazione del progetto che, ove concretizzatosi, avrebbe comportato a fronte dell'uscita di cassa l'iscrizione di un maggior valore della partecipazione.
Ancora una volta la Corte ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal CTU, il quale ha evidenziato che la parte ricorrente non ha fornito, sotto il profilo tecnico, una interpretazione corretta della fattispecie in oggetto quando sostiene che “Nel caso in esame, non ve ne erano [i presupposti per
l'accantonamento di un fondo rischi, ndr], perché non aveva l'obbligo di rimborsare la prima CP_3
pagina 35 di 38 tranche del corrispettivo incassato da Seci, ma soltanto l'impegno di versare un contributo a fondo perduto in LA nella forma di riserva in conto capitale nel caso di cessazione del progetto che, ove concretizzatosi, avrebbe comportato a fronte dell'uscita di cassa l'iscrizione di un maggior valore della partecipazione”, giacché i versamenti “nella forma di riserva in conto capitale” rappresentano, come noto, risorse che:
− vengono acquisite nel patrimonio netto della società beneficiaria;
− non hanno uno specifico vincolo di destinazione;
− non sono imputate a capitale sociale, ma in una riserva disponibile;
− non danno diritto, al soggetto erogante, ad alcun (eventuale) rimborso;
− sono nella disponibilità di tutti i soci;
− non incrementano la partecipazione del soggetto-socio erogante, giacché non destinate ad aumenti futuri di capitale sociale della società beneficiaria-partecipata.
L'eventuale versamento “nella forma di riserva in conto capitale”, in altri termini, rappresentava, come correttamente evidenziato dal CTU per il soggetto erogante (Bio-On, ndr):
− sotto il profilo patrimoniale-finanziario, un versamento a fondo perduto;
− sotto il profilo economico, un onere che, nel caso di specie, interessava la fattispecie dei fondi rischi e oneri, in quanto era presente (quantomeno) una passività latente ex IAS 37 (per il bilancio consolidato) e ex OIC 31 (per il bilancio separato), che avrebbe richiesto l'iscrizione, ove l'evento fosse risultato probabile, nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre
2016, di un accantonamento ai fondi rischi.
Peraltro, ciò che rileva ai fini della presente causa, come ancora una volta correttamente ribadito dal
CTU, non è la mancata rilevazione del predetto accantonamento, ma il fatto che non ha formulato, nelle proprie carte di lavoro, specifiche considerazioni Parte_1
e valutazioni in merito alla (eventuale) iscrizione di un fondo rischi e oneri legato al “contributo
LA”. Non risulta, infatti, dalle carte di lavoro, che il Revisore si sia soffermato sulla natura- genesi del contributo e sul conseguente trattamento ai fini contabili e di bilancio.
Anche in questo caso, le considerazioni svolte consentono, pertanto, di ribadire il giudizio di condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Ritiene, infine, la Corte che, sebbene non possano ritenersi sussistenti, come si è detto, le contestate violazioni del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 8, lettera a) e del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 18, non sia necessario né opportuno procedere ad una riduzione della sanzione irrogata.
pagina 36 di 38 Invero, deve ritenersi applicabile al caso di specie, per analogia, il principio sancito dalla Suprema
Corte con la sentenza n. 29395/24, secondo cui, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981 (Sez. 2 - , Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 – 01).
Ciò premesso, avendo applicato una sanzione inferiore alla sanzione media prevista, ritiene la CP_1
Corte che, tenuto conto della gravità delle violazioni accertate e della natura del soggetto sanzionato, al fine di garantire una sufficiente dissuasività della sanzione e impedire che la società ricorrente resti insensibile al carattere afflittivo e intimidatorio della stessa, sia opportuno confermare l'importo della sanzione irrogata con la delibera impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza l'opponente va condannata a rimborsare alla resistente le CP_1
spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55
(come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così statuisce:
1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma la delibera sanzionatoria della
[...]
n. 22550 del 16 dicembre 2022; Controparte_1
2) condanna a rifondere alla resistente le spese del presente Parte_1 CP_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
pagina 37 di 38 Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
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