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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. _1 C.F._1
Carmelo Bellezza per procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Donatella Maria Ceccarelli per procura in atti
- CONVENUTO -
E
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Controparte_2 P.IVA_1
Ranucci per procura in atti
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi _1
a questo Tribunale, , al fine di accertarne la responsabilità per l'aggressione Controparte_3 subita in data 28/07/2017 alle ore 09.30 circa, mentre stava transitando, a bordo del proprio motociclo Piaggio tg. DL97828, lungo la Strada Provinciale 27 del Comune di Fiumedinisi
(ME), in direzione mare-monte, quando, giunta in prossimità dell'Ufficio Postale, il cane di proprietà del convenuto, tenuto al guinzaglio da quest'ultimo, sfuggiva al suo controllo e si avventava contro il ciclomotore, che cadeva riportando danni e causando all'attrice “frattura malleolo mediale sx, infrazione corticale testa 1° mtt, contusione escoriata ginocchio sx, escoriazione palmo mano sx, ferita lacerocontusa reg. mentoniera” con prognosi di giorni 25.
Dichiarava di avere subito danni patrimoniali per l'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa di dipendente, nonché danni al motoveicolo per complessivi € 900,00 e danni non patrimoniali (biologico e morale), con postumi di invalidità permanente, nella misura dell'11%, un periodo di inabilità assoluta pari a giorni 20, e di inabilità parziale pari a giorni 15 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%.
Quantificava il danno subito in € 20.000,00 e ne chiedeva il risarcimento.
Con comparsa del 29/10/2019 si costituiva in giudizio , che Controparte_3 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163, comma 5,
c.p.c., risultando omessi, da parte dell'attore, sia l'indicazione specifica dei mezzi di prova sia la produzione documentale;
nel merito, deduceva l'assenza di nesso eziologico tra la condotta tenuta dal cane dell'attore e il sinistro occorso ad , riferibile a un incidente autonomo. PT
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e, in subordine, di chiamare in causa
[...]
compagnia assicurativa tenuta a tenere indenne per i danni arrecati Controparte_2 CP_3 dal proprio animale.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 21/11/2019 veniva autorizzata la chiamata del terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., e la causa veniva rinviata all'udienza del 16/12/2020, successivamente differita al 1°aprile 2021.
Con comparsa del 24/11/2020 si costituiva in giudizio che eccepiva, Controparte_2 in via preliminare, la mancata prova in ordine all'esperimento della negoziazione assistita,
pagina 2 di 12 prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 €, ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014.
Nel merito, contestava la sussistenza dell'an debeatur, dal momento che il cane di – CP_3 tenuto al guinzaglio dal suo padrone – non aveva apportato alcun contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso, da ricondursi all'attrice stessa, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c. ed escludeva l'operatività della polizza assicurativa. In via gradata, evidenziava che il contratto di assicurazione per il rischio RC, denominato “Poste-protezione Casa”, stipulato da
, con polizza n. 80100073304, era sottoposta a franchigia di € 200,00 e ad un Pt_2 massimale di indennizzo pari a € 10.000,00 per singolo sinistro causato da cane. Contestava, infine, il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e non sorretto da idonee prove, sostenendone, in ogni caso, la risarcibilità ai sensi dell'art. 139 cod. ass. e nei limiti dallo stesso individuati, anche in relazione al danno morale.
All'udienza del 1° aprile 2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 27/01/2022 veniva ordinato a parte attrice di depositare la prova dell'espletamento della negoziazione assistita e, in mancanza, di provvedere al suo espletamento entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La causa veniva istruita oralmente, con il deferimento dell'interrogatorio formale all'attrice e l'escussione di testimoni. Veniva, inoltre, nominato CTU, al fine di accertare i danni patiti da
. PT
All'udienza del 23/05/2024 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9/10/2024.
All'udienza a trattazione scritta del 9.10.2024 la scrivente – che subentrava nel ruolo – assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, occorre rilevare che parte attrice, nel corso del giudizio, ha notificato l'invito a stipulare una negoziazione assistita, ottemperando all'ordine del giudice, sicché non ricorre l'improcedibilità della domanda giudiziale.
pagina 3 di 12 Ancora in via preliminare, merita reiezione l'eccezione di invalidità dell'atto introduttivo del giudizio, per violazione dell'art. 163, comma 5, c.p.c..
Al riguardo si osserva che la disposizione ratione temporis vigente non prevedeva alcuna ipotesi di nullità per la mancata articolazione della prova nell'atto di citazione e per il mancato deposito della documentazione al momento della costituzione in giudizio, ben potendo, parte attrice, provvedere in tal senso sino alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., termine ultimo di formulazione di richieste istruttorie e produzione della documentazione a supporto della domanda giudiziale.
Nel merito, le domande dell'attrice sono sussumibili nell'alveo di operatività dell'art. 2052
c.c., rubricato “danno cagionato da animali”.
Com'è noto, la responsabilità del proprietario o di chi si serve di un animale di cui all'art. 2052 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (C. Cass., Sez. III, n. 10402/2016, n.16023/2010); per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e “in toto”, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero (C. Cass., Sez. III, n.
6454/2007).
L'istruttoria orale espletata ha permesso di ricostruire l'accaduto.
Il testimone presente al momento del fatto, in quanto si trovava “a circa Testimone_1
10 /15 metri di distanza dal cane”, ha dichiarato di avere assistito al sinistro “occorso al motociclo
Piaggio tg. DL97828, condotto dalla signora , lungo Strada Provinciale 27 del Comune di _1
Fiumedinisi (Me), nei pressi dell'ufficio Postale” e che “nell'occorso la conducente del motociclo, che procedeva ad andatura moderata in direzione mare – monte , veniva improvvisamente aggredita da un cane che si
pagina 4 di 12 avventava contro il mezzo, cui seguiva la caduta in terra del motociclo unitamente alla sua conducente”. Ha ricordato che “Al momento dell'aggressione il cane era al guinzaglio e si è avventato verso il motociclo”, precisando che “il cane si è scagliato contro il motociclo;
dopo è sfuggito al controllo del padrone, che ha lasciato andare il guinzaglio;
il cane non era sul marciapiede ed era legato al guinzaglio, di circa un metro/un metro e mezzo”.
Ha ulteriormente chiarito che “il cane era tenuto da un signore che presumo fosse il proprietario, il quale discuteva con un'altra persona;
erano vicino all'ufficio postale;
uno era sul marciapiede e l'altro no;
il padrone del cane non era sul marciapiede. Il cane era sulla strada;
non è una strada molto larga;
è nel centro abitato;
la velocità del motociclo era moderata. Il motociclo sarebbe potuto passare ugualmente, anche se il cane fosse stato sulla strada;
sono stato io a togliere lo scooter dalla strada, dopo il sinistro;
ho soccorso la signora;
il cane si è scagliato abbaiando contro lo scooter. il cane ha avuto l'agio del guinzaglio per potersi avventare contro lo scooter”.
Il testimone ha dichiarato di essere anch'egli presente al momento del Testimone_2 sinistro, in quanto si trovava sul marciapiede (largo circa 50 cm) della strada principale di
Fiumedinisi accanto al signor , che teneva al guinzaglio il suo cane meticcio, di CP_3 dimensione medio-piccola, che indossava un'imbragatura (pettorina).
Ha aggiunto di avere visto l'attrice, che “procedeva in direzione mare-monte ad una andatura moderata” cadere “qualche metro prima della [sua] abitazione e da dove” essi si trovavano in sosta e che il cane “in quel momento non abbaiava” e ha chiarito che “il cane è stato rilasciato dal signor che è intervenuto per prestare soccorso, ma ciò è avvenuto subito dopo il verificarsi del sinistro. Infatti CP_3 il signor ed io abbiamo prestato il primo soccorso alla signora che abbiamo sollevato da terra CP_3 PT
e l'abbiamo fatta sedere su una sedia sull'uscio di casa mia. Subito dopo sono accorse altre persone”. Ha precisato che “la strada era dritta ed era asfaltata basolato lavico e non vi era per terra sabbia o pietrisco”.
Ha anche dichiarato che “al momento dell'incidente, per quanto io ricordi, eravamo presenti il signor ed io. Altre persone si sono avvicinate successivamente”. CP_3
Infine, l'ultima teste escussa, non ha assistito all'incidente, ma ha Testimone_3 dichiarato di essere intervenuta successivamente, prestando soccorso all'attrice, seduta su una sedia in prossimità di un'abitazione, accompagnandola in ospedale.
pagina 5 di 12 La testimonianza resa da conferma la dinamica descritta dall'attrice e Testimone_1 appare verosimile per la precisione dei dettagli ricordati dal teste.
Peraltro, la circostanza che il cane sia stato lasciato libero dal padrone è confermata da entrambi i testimoni, ancorché essi ne diano ricostruzioni differenti.
Ebbene, alla luce della circostanza che il fosse impegnato in una conversazione Tes_2 con il e che non si è reso conto della presenza di altre persone nei dintorni - CP_3 avvedendosene solo dopo il sinistro, quando le stesse si sono avvicinate - è plausibile ritenere che lo stesso non si sia neppure accorto della condotta dell'animale durante la conversazione.
Allo stesso modo, sembra improbabile che l'intera conversazione si sia svolta sul marciapiede, in ragione della larghezza estremamente ristretta dello stesso, di gran lunga inferiore ai 50 cm indicati dal teste, come può evincersi dalle fotografie dei luoghi in atti, riconosciute dal testimone Sicché, anche sotto tale profilo, appare maggiormente Tes_1 credibile la versione di che ha affermato che e il suo cane si trovavano sulla Tes_1 CP_3 sede stradale al momento dell'incidente.
A questo punto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, non può che riconoscersi la responsabilità del convenuto per l'aggressione del suo cane nei confronti di
_1
, infatti, risponde dei danni per il solo fatto di essere il padrone del cane, tra l'altro CP_3 pure sottoposto alla sua custodia al momento del fatto (visto che, come affermato dai testimoni, lo teneva al guinzaglio e poi lo ha lasciato andare); né è emersa l'esistenza di fattori esterni tali da escludere il nesso di causalità tra la condotta del cane e la predetta aggressione.
Da parte sua, infatti, non è, invece, riuscito a dimostrare la ricorrenza del caso CP_3 fortuito che avrebbe escluso la propria responsabilità per il sinistro occorso all' . PT
Passando al quantum debeatur, il CTU, dott. , ha rilevato che Persona_1 PT
, a seguito ed in conseguenza del sinistro, ha riportato “frattura malleolo mediale sn,
[...] infrazione corticale testa 1° mtt, contusione escoriata ginocchio sn, escoriazione palmo mano sn, ferita lacero- contusa regione mentoniera”, dalla quale sono residuati postumi invalidanti valutati nella misura del
5%.
pagina 6 di 12 Ha quantificato 81 giorni di inabilità temporanea (dei quali giorni 25 al 75%, 30 al 50% e
26 al 25%).
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto frutto di un rigoroso esame clinico e ben motivate con il supporto di logiche argomentazioni scientifiche, anche in risposta alle osservazioni di parte.
Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno “biologico” dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico- fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore nel caso di specie, come da orientamento di pagina 7 di 12 questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano 2024, nella seguente misura: €
11.769,75 all'attualità (di cui € 7.141,00 per il 5% di danno biologico in un soggetto di 37 anni all'epoca del fatto;
€ 2.156,25 per 25 giorni di inabilità al 75%, € 1.725,00 per 30 giorni al 50%;
€ 747,50 per 26 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione a titolo di danno morale, in quanto i disagi, le sofferenze e le rinunce sopportate sono già normalmente incluse nella liquidazione operata a tale titolo, in assenza di allegazioni concernenti specifiche situazioni dolorose e/o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dal danneggiato (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attrice ha allegato, inoltre, di avere sostenuto spese mediche per complessivi € 637,93, ritenuti congrui dal CTU per € 536,67, con l'esclusione delle spese odontoiatriche, in assenza di prova del collegamento causale tra dette spese e il sinistro oggetto di causa.
In ordine alle spese sostenute per farmaci risultanti dagli scontrini fiscali prodotti, tuttavia, devono essere escluse quelle di € 18,00 del 2/08/2017 e di € 6,00 del 7/08/2017, presso la farmacia in quanto intestate a codice fiscale diverso da quello della CP_4 danneggiata, e quelle di € 10,10 del 31/07/2017, presso la medesima farmacia, in quanto non riferibili alla danneggiata in mancanza di codice fiscale.
pagina 8 di 12 Infine, in ordine allo scontrino di € 125,97, che risulta in parte illeggibile in entrambe le stampe depositate, risulta impossibile accertare la riferibilità all'attrice, risultando il codice fiscale ormai sbiadito e indecifrabile, sicché anche tale spesa va esclusa.
Ne deriva che, per spese mediche, può essere riconosciuto in favore dell'attrice il complessivo importo di € 477,86, rivalutato all'attualità in € 568,18.
Quanto ai danni al mezzo, l'attrice ha agito in giudizio per ottenerne il ristoro ed a tal fine ha prodotto un preventivo spese per € 983,94 e la foto dello scooter.
Tale documento, com'è noto, non ha valore probatorio, ancor più che non è stata prodotta, nonostante il lasso di tempo trascorso, alcuna fattura da cui desumere l'avvenuta riparazione del motociclo e la spesa sostenuta a tale titolo.
Al riguardo la Suprema Corte ha dichiarato che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (C. Cass., Sez. III, n. 11765/2019).
Dall'istruttoria espletata emerge esclusivamente che “il motociclo rimaneva danneggiato”, mentre la documentazione depositata dall'attrice permette di accertare che il ciclomotore immatricolato nell'anno 2009, aveva percorso già 166.672 km ed aveva alcune parti già ammalorate (v. cruscotto anteriore con parte scrostata e arrugginita, scocca sotto il sedile graffiata, tubo di scarico dx arrugginito per tutta la lunghezza e scrostato nella parte dello scarico, bauletto scrostato sul lato sinistro e pieno di graffi).
In assenza di idonea prova, risulta, quindi, difficile individuare eventuali danni eziologicamente riferibili al sinistro e non riferibili a precedenti eventi e vetustà.
In particolare, l'attrice non ha dimostrato che le voci di danno indicate nel preventivo prodotto corrispondono ai danni effettivamente patiti dal motoveicolo in conseguenza e a causa dell'incidente del 28/07/2017.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della non può essere accolta in ordine ai PT danni al mezzo.
pagina 9 di 12 deve, quindi, essere condannato al pagamento nei confronti dell'attrice Controparte_1 della somma complessiva di € 12.337,93 all'attualità, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
Occorre, a questo punto, vagliare la domanda di garanzia formulata da parte di CP
, al fine di verificare se ricorra – e in quali termini – un'ipotesi di manleva di
[...] [...] in suo favore. Controparte_2
Risulta pacifico che il convenuto aveva stipulato con la terza chiamata in causa il contratto di assicurazione denominato “RC Capofamiglia” - polizza n. 80100073304 - che copriva i danni arrecati a terzi da parte di animali domestici.
In particolare, nella sezione 8.1 del contratto, relativa al “Rischio assicurato”, alla lettera f), si legge che la garanzia opera per i danni derivanti “dalla proprietà di animali da sella, da cortile e da casa alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legge;
la garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impiegati nell'attività venatoria”.
Nella specie, il convenuto ha prodotto il certificato di regolare iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina, ma, in ogni caso, non vi è contestazione circa l'operatività della polizza. ha, per vero, evidenziato che il contratto intercorrente tra le parti Controparte_2
“esclusivamente nel caso di sinistri provocati da cani” prevedeva una franchigia di € 200,00 e un massimale di indennizzo pari a € 10.000,00 per sinistro e per anno, stabilito dalla sezione 8.3, relativa ai “Limiti di indennizzo/franchigie”.
Da ciò discende che può essere condannata a manlevare Controparte_2 CP
nei limiti ivi prescritti e, quindi, per l'importo complessivo di € 10.000,00 (al netto
[...] della franchigia di € 200,00 e dell'importo eccedente tale somma).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, quindi va condannato Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della controversia, calcolato in relazione al decisum (cfr. C. Cass., SS. UU., n. 19014/2007) e dei parametri prossimi ai minimi per la relativa semplicità delle questioni trattate, si liquida nel seguente modo: € 506,00 per la fase di studio, €
428,00 per la fase introduttiva, € 924,00 per la fase istruttoria, € 936,00 per la fase decisoria,
pagina 10 di 12 con un compenso di € 2.794,00, oltre € 274,53 per spese di contributo unificato, bollo e notifiche.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
La terza chiamata va condannata a rifondere delle Controparte_2 Controparte_1 spese processuali e delle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3399/2019, promossa da (attrice) nei confronti di (convenuto), in cui è stata _1 Controparte_3 chiamata in causa (terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa di CP
;
[...]
2. accoglie la domanda proposta da nei confronti di _1 Controparte_1
nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, nei confronti, dell'attrice della somma di € 12.337,93 all'attualità, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
3. condanna a manlevare delle somme pagate Controparte_2 Controparte_1
per effetto della presente sentenza, con la franchigia di euro 200,00 e nel limite di euro
10.000,00;
4. condanna a pagare in favore dell'attrice le spese processuali che Controparte_1
liquida in € 2.794,00 per compensi e € 274,53 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto
6. condanna a rifondere del pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1
processuali e delle spese di CTU
Così deciso in Messina il 21 gennaio 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione della presente sentenza la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3399 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. _1 C.F._1
Carmelo Bellezza per procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Donatella Maria Ceccarelli per procura in atti
- CONVENUTO -
E
(P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Controparte_2 P.IVA_1
Ranucci per procura in atti
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 12 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi _1
a questo Tribunale, , al fine di accertarne la responsabilità per l'aggressione Controparte_3 subita in data 28/07/2017 alle ore 09.30 circa, mentre stava transitando, a bordo del proprio motociclo Piaggio tg. DL97828, lungo la Strada Provinciale 27 del Comune di Fiumedinisi
(ME), in direzione mare-monte, quando, giunta in prossimità dell'Ufficio Postale, il cane di proprietà del convenuto, tenuto al guinzaglio da quest'ultimo, sfuggiva al suo controllo e si avventava contro il ciclomotore, che cadeva riportando danni e causando all'attrice “frattura malleolo mediale sx, infrazione corticale testa 1° mtt, contusione escoriata ginocchio sx, escoriazione palmo mano sx, ferita lacerocontusa reg. mentoniera” con prognosi di giorni 25.
Dichiarava di avere subito danni patrimoniali per l'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa di dipendente, nonché danni al motoveicolo per complessivi € 900,00 e danni non patrimoniali (biologico e morale), con postumi di invalidità permanente, nella misura dell'11%, un periodo di inabilità assoluta pari a giorni 20, e di inabilità parziale pari a giorni 15 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%.
Quantificava il danno subito in € 20.000,00 e ne chiedeva il risarcimento.
Con comparsa del 29/10/2019 si costituiva in giudizio , che Controparte_3 preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163, comma 5,
c.p.c., risultando omessi, da parte dell'attore, sia l'indicazione specifica dei mezzi di prova sia la produzione documentale;
nel merito, deduceva l'assenza di nesso eziologico tra la condotta tenuta dal cane dell'attore e il sinistro occorso ad , riferibile a un incidente autonomo. PT
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande e, in subordine, di chiamare in causa
[...]
compagnia assicurativa tenuta a tenere indenne per i danni arrecati Controparte_2 CP_3 dal proprio animale.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 21/11/2019 veniva autorizzata la chiamata del terzo, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., e la causa veniva rinviata all'udienza del 16/12/2020, successivamente differita al 1°aprile 2021.
Con comparsa del 24/11/2020 si costituiva in giudizio che eccepiva, Controparte_2 in via preliminare, la mancata prova in ordine all'esperimento della negoziazione assistita,
pagina 2 di 12 prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 €, ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014.
Nel merito, contestava la sussistenza dell'an debeatur, dal momento che il cane di – CP_3 tenuto al guinzaglio dal suo padrone – non aveva apportato alcun contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso, da ricondursi all'attrice stessa, anche ai sensi dell'art. 1227
c.c. ed escludeva l'operatività della polizza assicurativa. In via gradata, evidenziava che il contratto di assicurazione per il rischio RC, denominato “Poste-protezione Casa”, stipulato da
, con polizza n. 80100073304, era sottoposta a franchigia di € 200,00 e ad un Pt_2 massimale di indennizzo pari a € 10.000,00 per singolo sinistro causato da cane. Contestava, infine, il quantum debeatur, ritenuto eccessivo e non sorretto da idonee prove, sostenendone, in ogni caso, la risarcibilità ai sensi dell'art. 139 cod. ass. e nei limiti dallo stesso individuati, anche in relazione al danno morale.
All'udienza del 1° aprile 2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 27/01/2022 veniva ordinato a parte attrice di depositare la prova dell'espletamento della negoziazione assistita e, in mancanza, di provvedere al suo espletamento entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La causa veniva istruita oralmente, con il deferimento dell'interrogatorio formale all'attrice e l'escussione di testimoni. Veniva, inoltre, nominato CTU, al fine di accertare i danni patiti da
. PT
All'udienza del 23/05/2024 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9/10/2024.
All'udienza a trattazione scritta del 9.10.2024 la scrivente – che subentrava nel ruolo – assumeva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, occorre rilevare che parte attrice, nel corso del giudizio, ha notificato l'invito a stipulare una negoziazione assistita, ottemperando all'ordine del giudice, sicché non ricorre l'improcedibilità della domanda giudiziale.
pagina 3 di 12 Ancora in via preliminare, merita reiezione l'eccezione di invalidità dell'atto introduttivo del giudizio, per violazione dell'art. 163, comma 5, c.p.c..
Al riguardo si osserva che la disposizione ratione temporis vigente non prevedeva alcuna ipotesi di nullità per la mancata articolazione della prova nell'atto di citazione e per il mancato deposito della documentazione al momento della costituzione in giudizio, ben potendo, parte attrice, provvedere in tal senso sino alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., termine ultimo di formulazione di richieste istruttorie e produzione della documentazione a supporto della domanda giudiziale.
Nel merito, le domande dell'attrice sono sussumibili nell'alveo di operatività dell'art. 2052
c.c., rubricato “danno cagionato da animali”.
Com'è noto, la responsabilità del proprietario o di chi si serve di un animale di cui all'art. 2052 c.c. si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (C. Cass., Sez. III, n. 10402/2016, n.16023/2010); per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e “in toto”, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero (C. Cass., Sez. III, n.
6454/2007).
L'istruttoria orale espletata ha permesso di ricostruire l'accaduto.
Il testimone presente al momento del fatto, in quanto si trovava “a circa Testimone_1
10 /15 metri di distanza dal cane”, ha dichiarato di avere assistito al sinistro “occorso al motociclo
Piaggio tg. DL97828, condotto dalla signora , lungo Strada Provinciale 27 del Comune di _1
Fiumedinisi (Me), nei pressi dell'ufficio Postale” e che “nell'occorso la conducente del motociclo, che procedeva ad andatura moderata in direzione mare – monte , veniva improvvisamente aggredita da un cane che si
pagina 4 di 12 avventava contro il mezzo, cui seguiva la caduta in terra del motociclo unitamente alla sua conducente”. Ha ricordato che “Al momento dell'aggressione il cane era al guinzaglio e si è avventato verso il motociclo”, precisando che “il cane si è scagliato contro il motociclo;
dopo è sfuggito al controllo del padrone, che ha lasciato andare il guinzaglio;
il cane non era sul marciapiede ed era legato al guinzaglio, di circa un metro/un metro e mezzo”.
Ha ulteriormente chiarito che “il cane era tenuto da un signore che presumo fosse il proprietario, il quale discuteva con un'altra persona;
erano vicino all'ufficio postale;
uno era sul marciapiede e l'altro no;
il padrone del cane non era sul marciapiede. Il cane era sulla strada;
non è una strada molto larga;
è nel centro abitato;
la velocità del motociclo era moderata. Il motociclo sarebbe potuto passare ugualmente, anche se il cane fosse stato sulla strada;
sono stato io a togliere lo scooter dalla strada, dopo il sinistro;
ho soccorso la signora;
il cane si è scagliato abbaiando contro lo scooter. il cane ha avuto l'agio del guinzaglio per potersi avventare contro lo scooter”.
Il testimone ha dichiarato di essere anch'egli presente al momento del Testimone_2 sinistro, in quanto si trovava sul marciapiede (largo circa 50 cm) della strada principale di
Fiumedinisi accanto al signor , che teneva al guinzaglio il suo cane meticcio, di CP_3 dimensione medio-piccola, che indossava un'imbragatura (pettorina).
Ha aggiunto di avere visto l'attrice, che “procedeva in direzione mare-monte ad una andatura moderata” cadere “qualche metro prima della [sua] abitazione e da dove” essi si trovavano in sosta e che il cane “in quel momento non abbaiava” e ha chiarito che “il cane è stato rilasciato dal signor che è intervenuto per prestare soccorso, ma ciò è avvenuto subito dopo il verificarsi del sinistro. Infatti CP_3 il signor ed io abbiamo prestato il primo soccorso alla signora che abbiamo sollevato da terra CP_3 PT
e l'abbiamo fatta sedere su una sedia sull'uscio di casa mia. Subito dopo sono accorse altre persone”. Ha precisato che “la strada era dritta ed era asfaltata basolato lavico e non vi era per terra sabbia o pietrisco”.
Ha anche dichiarato che “al momento dell'incidente, per quanto io ricordi, eravamo presenti il signor ed io. Altre persone si sono avvicinate successivamente”. CP_3
Infine, l'ultima teste escussa, non ha assistito all'incidente, ma ha Testimone_3 dichiarato di essere intervenuta successivamente, prestando soccorso all'attrice, seduta su una sedia in prossimità di un'abitazione, accompagnandola in ospedale.
pagina 5 di 12 La testimonianza resa da conferma la dinamica descritta dall'attrice e Testimone_1 appare verosimile per la precisione dei dettagli ricordati dal teste.
Peraltro, la circostanza che il cane sia stato lasciato libero dal padrone è confermata da entrambi i testimoni, ancorché essi ne diano ricostruzioni differenti.
Ebbene, alla luce della circostanza che il fosse impegnato in una conversazione Tes_2 con il e che non si è reso conto della presenza di altre persone nei dintorni - CP_3 avvedendosene solo dopo il sinistro, quando le stesse si sono avvicinate - è plausibile ritenere che lo stesso non si sia neppure accorto della condotta dell'animale durante la conversazione.
Allo stesso modo, sembra improbabile che l'intera conversazione si sia svolta sul marciapiede, in ragione della larghezza estremamente ristretta dello stesso, di gran lunga inferiore ai 50 cm indicati dal teste, come può evincersi dalle fotografie dei luoghi in atti, riconosciute dal testimone Sicché, anche sotto tale profilo, appare maggiormente Tes_1 credibile la versione di che ha affermato che e il suo cane si trovavano sulla Tes_1 CP_3 sede stradale al momento dell'incidente.
A questo punto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, non può che riconoscersi la responsabilità del convenuto per l'aggressione del suo cane nei confronti di
_1
, infatti, risponde dei danni per il solo fatto di essere il padrone del cane, tra l'altro CP_3 pure sottoposto alla sua custodia al momento del fatto (visto che, come affermato dai testimoni, lo teneva al guinzaglio e poi lo ha lasciato andare); né è emersa l'esistenza di fattori esterni tali da escludere il nesso di causalità tra la condotta del cane e la predetta aggressione.
Da parte sua, infatti, non è, invece, riuscito a dimostrare la ricorrenza del caso CP_3 fortuito che avrebbe escluso la propria responsabilità per il sinistro occorso all' . PT
Passando al quantum debeatur, il CTU, dott. , ha rilevato che Persona_1 PT
, a seguito ed in conseguenza del sinistro, ha riportato “frattura malleolo mediale sn,
[...] infrazione corticale testa 1° mtt, contusione escoriata ginocchio sn, escoriazione palmo mano sn, ferita lacero- contusa regione mentoniera”, dalla quale sono residuati postumi invalidanti valutati nella misura del
5%.
pagina 6 di 12 Ha quantificato 81 giorni di inabilità temporanea (dei quali giorni 25 al 75%, 30 al 50% e
26 al 25%).
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto frutto di un rigoroso esame clinico e ben motivate con il supporto di logiche argomentazioni scientifiche, anche in risposta alle osservazioni di parte.
Il danno subito dall'attrice deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..
26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno “biologico” dinamico-relazionale (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico- fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore nel caso di specie, come da orientamento di pagina 7 di 12 questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano 2024, nella seguente misura: €
11.769,75 all'attualità (di cui € 7.141,00 per il 5% di danno biologico in un soggetto di 37 anni all'epoca del fatto;
€ 2.156,25 per 25 giorni di inabilità al 75%, € 1.725,00 per 30 giorni al 50%;
€ 747,50 per 26 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione a titolo di danno morale, in quanto i disagi, le sofferenze e le rinunce sopportate sono già normalmente incluse nella liquidazione operata a tale titolo, in assenza di allegazioni concernenti specifiche situazioni dolorose e/o rinunce sopportate in via esclusiva o in misura maggiore dal danneggiato (cfr. C. Cass., n. 901/2018: “la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale […] deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore […], quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. lucro cessante, quale proiezione esterna del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”).
L'attrice ha allegato, inoltre, di avere sostenuto spese mediche per complessivi € 637,93, ritenuti congrui dal CTU per € 536,67, con l'esclusione delle spese odontoiatriche, in assenza di prova del collegamento causale tra dette spese e il sinistro oggetto di causa.
In ordine alle spese sostenute per farmaci risultanti dagli scontrini fiscali prodotti, tuttavia, devono essere escluse quelle di € 18,00 del 2/08/2017 e di € 6,00 del 7/08/2017, presso la farmacia in quanto intestate a codice fiscale diverso da quello della CP_4 danneggiata, e quelle di € 10,10 del 31/07/2017, presso la medesima farmacia, in quanto non riferibili alla danneggiata in mancanza di codice fiscale.
pagina 8 di 12 Infine, in ordine allo scontrino di € 125,97, che risulta in parte illeggibile in entrambe le stampe depositate, risulta impossibile accertare la riferibilità all'attrice, risultando il codice fiscale ormai sbiadito e indecifrabile, sicché anche tale spesa va esclusa.
Ne deriva che, per spese mediche, può essere riconosciuto in favore dell'attrice il complessivo importo di € 477,86, rivalutato all'attualità in € 568,18.
Quanto ai danni al mezzo, l'attrice ha agito in giudizio per ottenerne il ristoro ed a tal fine ha prodotto un preventivo spese per € 983,94 e la foto dello scooter.
Tale documento, com'è noto, non ha valore probatorio, ancor più che non è stata prodotta, nonostante il lasso di tempo trascorso, alcuna fattura da cui desumere l'avvenuta riparazione del motociclo e la spesa sostenuta a tale titolo.
Al riguardo la Suprema Corte ha dichiarato che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (C. Cass., Sez. III, n. 11765/2019).
Dall'istruttoria espletata emerge esclusivamente che “il motociclo rimaneva danneggiato”, mentre la documentazione depositata dall'attrice permette di accertare che il ciclomotore immatricolato nell'anno 2009, aveva percorso già 166.672 km ed aveva alcune parti già ammalorate (v. cruscotto anteriore con parte scrostata e arrugginita, scocca sotto il sedile graffiata, tubo di scarico dx arrugginito per tutta la lunghezza e scrostato nella parte dello scarico, bauletto scrostato sul lato sinistro e pieno di graffi).
In assenza di idonea prova, risulta, quindi, difficile individuare eventuali danni eziologicamente riferibili al sinistro e non riferibili a precedenti eventi e vetustà.
In particolare, l'attrice non ha dimostrato che le voci di danno indicate nel preventivo prodotto corrispondono ai danni effettivamente patiti dal motoveicolo in conseguenza e a causa dell'incidente del 28/07/2017.
Alla luce di quanto sopra, la domanda della non può essere accolta in ordine ai PT danni al mezzo.
pagina 9 di 12 deve, quindi, essere condannato al pagamento nei confronti dell'attrice Controparte_1 della somma complessiva di € 12.337,93 all'attualità, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo.
Occorre, a questo punto, vagliare la domanda di garanzia formulata da parte di CP
, al fine di verificare se ricorra – e in quali termini – un'ipotesi di manleva di
[...] [...] in suo favore. Controparte_2
Risulta pacifico che il convenuto aveva stipulato con la terza chiamata in causa il contratto di assicurazione denominato “RC Capofamiglia” - polizza n. 80100073304 - che copriva i danni arrecati a terzi da parte di animali domestici.
In particolare, nella sezione 8.1 del contratto, relativa al “Rischio assicurato”, alla lettera f), si legge che la garanzia opera per i danni derivanti “dalla proprietà di animali da sella, da cortile e da casa alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legge;
la garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impiegati nell'attività venatoria”.
Nella specie, il convenuto ha prodotto il certificato di regolare iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina, ma, in ogni caso, non vi è contestazione circa l'operatività della polizza. ha, per vero, evidenziato che il contratto intercorrente tra le parti Controparte_2
“esclusivamente nel caso di sinistri provocati da cani” prevedeva una franchigia di € 200,00 e un massimale di indennizzo pari a € 10.000,00 per sinistro e per anno, stabilito dalla sezione 8.3, relativa ai “Limiti di indennizzo/franchigie”.
Da ciò discende che può essere condannata a manlevare Controparte_2 CP
nei limiti ivi prescritti e, quindi, per l'importo complessivo di € 10.000,00 (al netto
[...] della franchigia di € 200,00 e dell'importo eccedente tale somma).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, quindi va condannato Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che, applicando il d.m. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in considerazione del valore della controversia, calcolato in relazione al decisum (cfr. C. Cass., SS. UU., n. 19014/2007) e dei parametri prossimi ai minimi per la relativa semplicità delle questioni trattate, si liquida nel seguente modo: € 506,00 per la fase di studio, €
428,00 per la fase introduttiva, € 924,00 per la fase istruttoria, € 936,00 per la fase decisoria,
pagina 10 di 12 con un compenso di € 2.794,00, oltre € 274,53 per spese di contributo unificato, bollo e notifiche.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
La terza chiamata va condannata a rifondere delle Controparte_2 Controparte_1 spese processuali e delle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3399/2019, promossa da (attrice) nei confronti di (convenuto), in cui è stata _1 Controparte_3 chiamata in causa (terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa Controparte_2 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa di CP
;
[...]
2. accoglie la domanda proposta da nei confronti di _1 Controparte_1
nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento, nei confronti, dell'attrice della somma di € 12.337,93 all'attualità, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
3. condanna a manlevare delle somme pagate Controparte_2 Controparte_1
per effetto della presente sentenza, con la franchigia di euro 200,00 e nel limite di euro
10.000,00;
4. condanna a pagare in favore dell'attrice le spese processuali che Controparte_1
liquida in € 2.794,00 per compensi e € 274,53 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali nella misura del 15%;
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto
6. condanna a rifondere del pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_1
processuali e delle spese di CTU
Così deciso in Messina il 21 gennaio 2025
pagina 11 di 12 Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione della presente sentenza la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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