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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. La rivoluzione delle donazioniErik Stefano Carlo Bodda · https://www.studiocataldi.it/ · 29 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1968/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
del LAUDIO
; , elettivamente domiciliato in VIALE OMBRONE 3 58100 C.F._2 fensore avv. GIORGI LUCIANO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._3
CADUCEO ERMINIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANALINO 67 41124 MODENApresso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
e dell'a omiciliato in VIA CANALINO 67 41124 MODENApresso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA ENZO NI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._5
CADUCEO ERMINIA e dell' omiciliato in VIA CANALINO 67 41124 MODENApresso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA
QUALE EREDE DI NI ENZO (C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CADUCEO ERMINIA e dell'avv. , C.F._4 iato in VIA CANALINO 67 41124 MODENA presso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA
, QUALE EREDE DI NI ENZO (C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. CADUCEO ERMINIA e dell'avv. , C.F._6 iato in VIA CANALINO 67 41124 MODENA presso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA pagina 1 di 18
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 07/05/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Conclusioni: “Voglia la Corte, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa, svolte dai convenuti appellati e : _1 Parte_2
- in via istruttoria: previa reiezione delle istanze reiterate da parte convenuta, disporre C.T.U. volta ad accertare e determinare il valore di mercato del bene immobile costituito dall'appartamento, sito in Grosseto via Cimabue n.39 e dalla pertinenziale autorimessa in via Cimabue n.25, censiti al C.U. del Comune di
Grosseto al foglio 87, particella 88, subalterno 7 (appartamento) e subalterno 17
(autorimessa);
- nel merito: previo accertamento e quantificazione della complessiva massa ereditaria rappresentata dal valore monetario dei beni oggetto della successione post mortem della sig.ra mediante accorpamento al relictum, Persona_1 rappresentato dall'immobile ubicato in Grosseto via Cimabue n.39 e n.25, delle somme di danaro oggetto di donazione in favore del figlio e della CP_1 UO , nonché del figlio , determinare l'ammontare della Parte_2 Pt_1 quota, in danaro, riservata per legge e spettante al coerede legittimario
[...] ed infine, previa imputazione a detta quota del valore Parte_1 monetario corrispondente alla metà dell'immobile di via Cimabue n.39 e n.25 in
Grosseto a lui attribuito, in conto legittima, nonché della donazione che la madre ha indicato nel testamento come a lui effettuata nel 1992/1993, determinare l'entità dell'importo monetario corrispondente alla lesione della quota legittima riservata all'attore medesimo;
conseguentemente condannare i convenuti e al pagamento in favore dell'attore _1 Parte_2 [...] delle somme a quest'ultimo dovute per il detto titolo, che Parte_1 si indicano nella misura di € 182.380,37, salvo il più o meno di giustizia, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme volta pagina 2 di 18 a volta rivalutate con decorrenza dal giorno 22.3.2016 dell'aperta successione fino al pagamento.
Condannare i convenuti a rimborsare ciascuno all'attore la somma di € 5.981,04 e così complessivamente € 11.962,08 per spese del giudizio di primo grado a loro corrisposti in data 12.09.2023 oltre interessi nella misura prevista dalla legge.
Condannare i convenuti alla rifusione all'attore delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per la parte appellata:
I) In via preliminare: per i motivi sopra esposti, emettere declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione in appello di Parte_1
del 29.9.23 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o secondo miglior
[...] formula.
II) In ogni caso, accertata e dichiarata la palese e manifesta infondatezza del proposto gravame e/o con miglior formula, rigettare l'appello proposto dal sig.
del 29.9.23 e per l'effetto confermare la Parte_1
Sentenza n.696/2023 del Tribunale Ordinario di Grosseto, Sezione Civile del
20.7.23 pubblicata il 02.8.2023 nel procedimento di cui al n. 2202/2019 R.G., nei confronti dei sig.ri , e CH EN. _1 Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di
[...]
, e CH EN, oltre al rimborso delle spese generali, CP_1 Parte_2
CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, il tutto nella misura di legge.
In via istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse di dovere espletare attività istruttoria, si ripropongono, sin da ora, tutte le istanze istruttorie, non ammesse dal Giudice di prime cure, così come formulate in memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3 c.p.c. del giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Grosseto di cui al n. 2202/19 R.G. che quivi si trascrivono:
a) Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova. …..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 18 Il tribunale di Grosseto ha deciso nella causa vertente tra e Parte_1
ed EN CH. Esaminava le conclusioni svolte in atto _1 Pt_2 di citazione e nella memoria 5/7/2020 da parte attrice con le conclusioni prese all'udienza del 26/4/2003 riformulate. Ha osservato che l'allegazione di fatti nuovi e domande proposte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni con le comparse conclusionali sono inammissibili e pertanto non teneva in considerazione ai fini della decisione i fatti allegati per la prima volta in sede di precisazione di conclusioni. Per questi principi non esaminava la domanda svolta da parte attrice nei confronti di EN CH così formulata “precisare e documentare l'impiego della somma di danaro di proprietà di e da Persona_1 lui utilizzata in favore di . Delimitava l'ambito delle domande Persona_2 proposte da parte attrice ammissibili nel giudizio. L'attore con la citazione aveva chiesto dichiararsi la nullità per difetto di forma ad substantiam delle donazioni dedotte nella citazione stessa ed eseguite da nei confronti di tutti i Persona_1 convenuti. In subordine l'accertamento della lesione di legittima a lui spettante alla luce delle donazioni svolte dalla in favore dei convenuti con Per_1 riduzione delle disposizioni lesive e condanna dei convenuti alla restituzione degli importi spettanti all'attore. In sede di precisazione delle conclusioni aveva invece domandato in via principale di accertare la nullità della sola donazione effettuata da formalmente in favore della UO Persona_1 Parte_2 sostanzialmente ovvero congiuntamente in favore del figlio _1 della somma di 405.000 utilizzata per l'acquisto della villa a Principina al Mare via
Cernia formulando sempre in via principale non più subordinata una domanda di accertamento della lesione della propria quota di legittima con condanna dei convenuti alle restituzioni dovute. Si dava atto, pertanto, che non era stata reiterata la domanda di accertamento della nullità di tutte le donazioni allegate in citazione limitando la domanda alla sola donazione di danaro utilizzato per l'acquisto della casa di Principina al Mare e che tutte le altre domande di nullità inizialmente proposte erano da considerarsi rinunciate. Premessi i presupposti per l'azione di nullità di donazione rilevava che la domanda era infondata. Secondo la prospettazione di parte attrice aveva realizzato la donazione Persona_1
pagina 4 di 18 impugnata concludendo un atto di acquisto avente ad oggetto l'immobile sito in
Principina a Mare il 6/5/2010 a mezzo del quale ella aveva acquistato l'usufrutto sul bene mentre aveva acquistato la nuda proprietà dello stesso Parte_2 dietro pagamento del corrispettivo di 380.000 € pagati con danaro della sola
Secondo costante orientamento la donazione di somma di danaro per il Per_1 pagamento del prezzo di acquisto di un immobile costituisce donazione indiretta dell'immobile non donazione diretta del danaro. Dal rogito emergeva che
[...]
e la avevano acquistato rispettivamente l'usufrutto e la nuda Per_1 Pt_2 proprietà dell'immobile sito in Grosseto località Principina a Mare dietro pagamento del prezzo di 380.000 € imputati per euro 300.000 alla nuda proprietà
e 80.000 a usufrutto;
era pacifico tra le parti che il prezzo era stato pagato a mezzo assegni circolari emessi a carico di conto corrente cointestato a
[...]
e EN CH padre di moglie di Per_1 Parte_2 _1 alimentato con fondi appartenenti esclusivamente alla e pertanto il Per_1 prezzo di acquisto era stato integralmente sostenuto dalla Trattavasi Per_1 pertanto di donazione indiretta per la quale non è applicabile il mancato rispetto dell'onere formale di cui all'articolo 782 c.c. alla luce dei principi giuridici espressi in precedenza. In ordine alla donazione di 405.000 € che la avrebbe Per_1 compiuto alla e sostanzialmente ovvero congiuntamente in favore del Pt_2 figlio per l'acquisto del suddetto immobile osservava che nella CP_1 citazione e nella integrazione non vi era alcuna allegazione di tale somma donata né appare chiaro in che modo tale importo sia pervenuto al convenuto CP_1 posto che l'acquirente della nuda proprietà era la e comunque solo per il Pt_2 valore del diritto dichiarato in 300.000 €. Non essendo parte del CP_1 contratto di acquisto non è possibile ritenerlo beneficiario della donazione indiretta sopradescritta né rileva che la nuda proprietà sia stata intestata alla moglie del al fine di preservare l'immobile da possibili Pt_2 CP_1 iniziative giudiziarie dei creditori del trattandosi di elemento insufficiente CP_1 per configurare una donazione in favore di considerando che non CP_1 sussisteva alcun arricchimento dello stesso non avendo partecipato all'atto di compravendita. La domanda di nullità era pertanto infondata. Occorreva valutare pagina 5 di 18 la domanda ulteriore modulata in sede di precisazione delle conclusioni, laddove non era stata reiterata la domanda di accertamento delle donazioni eseguite da a EN CH né di tenere conto di queste per il computo della massa Per_1 fittizia, nè aveva reiterato la domanda di restituzione avanzata in citazione nei confronti di EN CH sì che dette domande non dovevano essere esaminate.
L'attore non aveva formulato domanda di riduzione di un atto nè aveva domandato la dichiarazione di inefficacia di un atto ritenuto lesivo della quota di legittima nè aveva domandato la restituzione in natura dei beni oggetto degli atti asseritamente lesivi domandando direttamente il pagamento a carico dei convenuti e del degli importi dovuti in ragione della _1 Pt_2 lesione di legittima senza alcuna quantificazione. La domanda di riduzione era infondata. L'azione di riduzione è diversa dall'azione di restituzione. Poiché
l'azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, l'attore che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e provare quale siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa. Parte attrice pur domandando l'accertamento della massa fittizia riferibile alla defunta non Per_1 aveva formulato alcuna richiesta di riduzione o dichiarazione di inefficacia delle disposizioni del testamento della I ovvero di una delle donazioni dedotte negli scritti difensivi aventi come beneficiari o e quindi _1 Parte_2 ciò rendeva inaccoglibile non solo la domanda di condanna al pagamento di importi necessari alla reintegrazione ma rendeva superflua la stessa valutazione delle donazioni posto che l'accertamento era stato chiesto dall'attore incidentale.
La domanda di restituzione non implica lo svolgimento della domanda di riduzione. In ogni caso la massa fittizia allegata dall'attore non era provata. I
405.000 € non erano mai stati allegati, ma solo riferiti dalla in sede di Pt_2 interrogatorio formale. In ogni caso l'acquisto della casa di Principina via Cernia era eventualmente una donazione indiretta a favore di del diritto di Parte_2 nuda proprietà per l'importo di euro 300.000. Non era stato allegato il titolo giuridico che fondava l'appartenenza della quota della proprietà dell'immobile in
Grosseto in favore della defunta il che impediva l'accertamento se il Per_1 bene fosse effettivamente della massa né sufficienti erano le misure catastali o la pagina 6 di 18 perizia di parte;
né era fondata la deduzione a tenore della quale poiché il conto corrente cointestato a e EN CH era stato costituito per Persona_1 ripianare i debiti di l'importo 157.000 € era donazione in favore _1 di . Nè lo era la somma di 900.000 € versato dagli acquirenti CP_1 dell'immobile sito in Grosseto Principina a Mare via dell'Orata in favore della la quale aveva ricevuto l'importo a conclusione di vendita di immobile. Per_1
Non era possibile sostenere che ogni singolo importo confluito sul conto cointestato era stato usato per lo scopo indicato da parte attrice. Era superfluo lo svolgimento di CTU.
Impugna , sulla base delle seguenti allegazioni: Parte_1
1-indeterminatezza della domanda. Al contrario di quanto ritenuto dal tribunale l'atto introduttivo in cui si contestava l'avvenuta lesione del diritto a lui spettante quale figlio legittimario della era motivato. Aveva allegato e provato le Per_1 cospicue donazioni effettuate in favore del figlio mediante CP_1 documentazione bancaria e in favore di mediante il contratto di Parte_2 acquisto. Aveva chiesto la riunione fittizia del donato al relitto che era rappresentato dall'unico bene rimasto di proprietà della defunta sito in Grosseto via Cimabue 39 lasciato a a titolo di legittima. Aveva provato la Pt_1 violazione dei suoi diritti quale legittimario stante la denunciata eccedenza delle donazioni rispetto alla quota disponibile con conseguente con domanda di condanna dei convenuti alla reintegra monetaria della propria legittima. Aveva predisposto una perizia descrittiva. I convenuti avevano contestato proponendo altra valutazione monetaria con ciò confermando sussistenza e consistenza del detto bene ereditario. I convenuti non avevano negato le donazioni ricevute ed anzi le avevano ammesse in sede di interrogatorio formale.
La domanda di riduzione era stata formulata e era stata dimostrata la sussistenza dei suoi presupposti.
In ordine al relitto si descriveva il bene rimasto di proprietà della defunta, metà dell'appartamento sito in Grosseto alla via Cimabue;
pagina 7 di 18 in ordine al donato i documenti bancari hanno dimostrato che il conto corrente con apertura di credito di 350.000 € con garanzia ipotecaria sulla villa era stato destinato al pagamento dei debiti del figlio;
il contratto notarile di CP_2 acquisto trovava l'acquisto della villa di Principina a mare da parte di
[...]
Le circostanze state tutte ammesse da parte dei convenuti;
Pt_2
non esisteva ammissione della prova della qualità di legittimario.
Si sono costituiti , e CH EN i quali hanno _1 Parte_2 rilevato la inammissibilità e la infondatezza dell'appello.
La causa è stata istruita mediante espletamento di ctu.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna impugnazione in relazione alla parte EN CH. La relativa statuizione
è pertanto passata in giudicato.
Nessuna inammissibilità è predicabile in relazione all'atto di appello il cui contenuto censorio è assolutamente intellegibile.
In primo grado parte attrice aveva convenuto + 2 , chiedendo _1 in via principale:
l'accertamento della nullità delle donazioni effettuate da a in Per_1 CP_1 denaro a in denaro e mediante intestazione di beni immobili e a Parte_2
CH EN in denaro, per difetto di forma e conseguente condanna alla restituzione alla massa ereditaria. In via subordinata, mediante collazione dei beni donati e ricostruzione dell'asse ereditario, accertare la lesione di legittima e procedere alla attribuzione allo stesso di 1/3 dei beni caduti nell'asse ereditario mediante riduzione delle disposizioni testamentarie.
Il Giudice di I grado ha ritenuto che in ordine alla domanda svolta in tesi, parte attrice avesse delimitato il decisum in sede di precisazione delle conclusioni. Egli
pagina 8 di 18 infatti aveva così concluso: - preliminarmente: accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, della donazione effettuata da in favore, Persona_1 formalmente, della UO e, sostanzialmente, ovvero Parte_2 congiuntamente, in favore del figlio della somma di € _1
405.000,00 utilizzata per l'acquisto della villa in Principina a Mare via Cernia;
- quindi, previo accertamento e quantificazione del complessivo valore monetario dei beni oggetto della successione post mortem della sig.ra Persona_1 mediante accorpamento al relictum, rappresentato dagli immobili ubicato in
Grosseto via Cimabue, delle somme di danaro oggetto di donazione in favore del figlio e della UO , determinare l'ammontare della CP_1 Parte_2 quota, in danaro, riservata per legge e spettante al coerede legittimo
[...] ed infine, previa imputazione a detta quota del valore Parte_1 monetario corrispondente alla metà dell'immobile di via Cimabue in Grosseto a lui attribuito, in conto legittima, con il testamento della madre, determinare l'entità dell'importo monetario corrispondente alla lesione della quota legittima riservata all'attore medesimo;
conseguentemente condannare i convenuti _1
e al pagamento in favore dell'attore Parte_2 Parte_1 delle somme a quest'ultimo dovute per il detto titolo, maggiorate della
[...] rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme volta a volta rivalutate con decorrenza dal giorno 22.3.2016 dell'aperta successione.
Porre a carico del sig. CH EN l'onere di esattamente precisare e documentare l'impiego della somma di denaro di proprietà della sig.ra
[...]
e da lui utilizzata in favore di Per_1 _1
Lamenta l'attore che il Giudice ha erroneamente escluso la ricostruzione fittizia della massa e quindi la valutazione della sussistenza di donazione a favore dei soggetti convenuti, per assenza di una domanda di riduzione o di dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie oppure di dedotte donazioni.
La decisione appare quanto meno formale. Nelle conclusioni che si sono sopra riportate è chiara la domanda della parte attrice, oltreché di declaratoria di nullità di una sola donazione, per difetto di forma, di collazione delle altre donazioni e pagina 9 di 18 così ricostruito relictum e donatum, accertamento della lesione della legittima. Se non è espressamente indicata la azione di riduzione nelle conclusioni, tuttavia il suo esercizio è indicato espressamente nella narrazione dell'atto di citazione ed è facilmente evincibile dal contenuto integrale dell'atto. ( pag 19 ). Se le conclusioni non contengono la specifica indicazione delle donazioni di cui si chiede la riunione non può tacersi che esse erano descritte nella integrazione all'atto introduttivo disposto dal Giudice di I grado, alle pagg.
7-10 e che su di esse parte appellata ha ampiamente argomentato in I grado nella sua comparsa di costituzione: vi è pertanto integrazione del contenuto dell'atto. Deve pertanto essere riformata la sentenza laddove ha ritenuto non formulata azione di riduzione e prima l'azione di collazione delle donazioni che vanno quindi ricostruite. Cfr sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/08/2018, n.
21503 In tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha
l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".
Delle effettuate donazioni vi è confessione giudiziale.
Si vedano i verbali delle deposizioni rese da e che _1 Parte_2 si riportano per praticità
Viene disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta il quale, reso _1 edotto della finalità dell'interrogatorio formale, si dichiara disponibile a rendere quest'ultimo.
Interrogato sui capitoli articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dichiara quanto segue:
Cap. 1 Vero che il c.c. cointestato tra e CH EN venne aperto presso Persona_1 CP_3
filiale di Grosseto per far fronte, con l'assistenza del Sig. ai debiti di
[...] Pt_2 CP_1 che in effetti vennero tutti pagati, per un importo di circa €. 600.000,00 fruendo, per
[...]
pagina 10 di 18 fronteggiare i più urgenti, di un finanziamento ipotecario richiesto da e concesso per CP_3
l'importo di €. 350.000,00 e poi del provento della maturata scadenza di titoli di risparmio per €.
116.438,00; e dall'incasso della vendita della villa di Principina a Mare per €. 900.000,00?
E' vero, venne aperto presso la filiale di Grosseto di Viale Europa n. 10 della un conto CP_3 corrente cointestato ipotecario tra mia madre e mio suocero EN CH, tale Persona_1 conto per 350.000,00 euro aveva una durata di 18 mesi, non venne portato a scadenza il termine ma il conto venne chiuso anticipatamente dopo sei mesi. La funzione di mio suocero era solo di aiuto di conforto perché mia madre per sopraggiunti limiti di età non era un soggetto finanziabile.
Non si trattava di debiti personali di bensì di debiti societari in quanto mi vedeva _1 coinvolto in una S.r.l. come socio avendo prestato fideiussione. Mia madre decise di intervenire perché il patrimonio che avevamo e che abbiamo con mio fratello era indiviso. I Parte_1 debiti non sono stati 600.000,00 euro ma 460.000,00 euro, mia madre già nel 2008 di suo pugno aveva manifestato la netta volontà di vendere la casa di Principina a Mare e mio fratello ne era a conoscenza, i 116.000,00 euro rientrano sempre nel provento della vendita della casa di Principina
a Mare, i 350.000,00 euro fu lo scoperto di conto che la banca concesse a mia madre, CP_3 mentre per rientrare dalle spese dello scoperto di conto cointestato, su cui era stato fatto il finanziamento, la banca suggerì a mia madre di sottoscrivere due obbligazioni che vennero fatte rientrare immediatamente dopo 30 giorni.
Cap. 2 Vero che la somma residua (pari a € 380.000,00, oltre spese notarili e di registro) venne utilizzata per l'acquisto della villetta in Principina a Mare via Cernia, intestata per la nuda proprietà
a ? Parte_2
E' vero, mia madre così decise nell'ottica di una divisione futura del patrimonio familiare e la casa di Via Cernia fu intestata a mia moglie e ciò in quanto io non avevo ancora definito Parte_2 la mia posizione debitoria con la Cassa di Risparmio di Firenze e quindi cautelativamente l'immobile fu intestato a mia moglie.
Cap. 4 Vero che è stata prelevata da la somma di € 10.616,00 dal c.c. intestato _1
a dopo la morte di lei (22.03.2016)? Persona_1
È' vero, dopo la morte di mia madre presentammo la denuncia di successione e la banca bloccò il conto, quello che ho prelevato era solo ciò che mi spettava per la successione, anche perché mia madre fece un testamento in cui lasciò a me la disponibile e dunque la somma era quanto a me spettava.
Cap. 5 Vero che ha ricevuto, mediante bonifico da , la somma di _1 Persona_1
€ 22.934,00 (il 07.01.2007) e di € 53.223,00 il 26.11.2008?
E' vero che ho ricevuto il bonifico di 22.934,00 euro, e tuttavia la ragione era che avevo aperto un conto corrente intestato a mia madre e a me per agevolare l'operatività bancaria quotidiana e si pagina 11 di 18 trattava della scadenza dei titoli o fondi e tali soldi, non appena introitati sul suddetto conto, li ho accreditati sul conto di mia madre. La somma di 53.223,00 euro è un bonifico fatto da mia madre nel mio conto corrente personale e tale somma l'ho bonificata nel conto corrente della mia ditta per estinguere un mutuo chirografario presso la Banca Sella di Grosseto della società stessa.
ADR su richiesta dell'Avv. Caduceo: l'importo di 53.223,00 euro erano parte dei 460.000,00 euro utilizzati per l'estinzione dei debiti della mia società S.r.l. di cui ho parlato prima.
Viene disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta la quale, reso Parte_2 edotto della finalità dell'interrogatorio formale, si dichiara disponibile a rendere quest'ultimo.
Interrogato sui capitoli articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dichiara quanto segue:
Cap. 1 Vero che il c.c. cointestato tra e CH EN venne aperto presso Persona_1 CP_3
filiale di Grosseto per far fronte, con l'assistenza del Sig. ai debiti di
[...] Pt_2 CP_1 che in effetti vennero tutti pagati, per un importo di circa €. 600.000,00 fruendo, per
[...] fronteggiare i più urgenti, di un finanziamento ipotecario richiesto da e concesso per CP_3
l'importo di €. 350.000,00 e poi del provento della maturata scadenza di titoli di risparmio per €.
116.438,00; e dall'incasso della vendita della villa di Principina a Mare per €. 900.000,00?
Fu aperto un conto corrente cointestato tra ed EN CH, mio padre, per far Persona_1 fronte ai debiti non personali di mio marito bensì ai debiti della società Etruria _1
Pet S.r.l. di cui era socio al 50% mio marito e che lo vedevano coinvolto in qualità di garante per fideiussione prestata alla società. Tali debiti sono stati pagati ma non per 600.000,00 euro bensì per 460.000,00 euro come da estratto conto prodotti dal nostro difensore. Il prestito è stato concesso, non richiesto, da e si trattava di un'apertura in conto corrente garantita da CP_3 ipoteca pari a 350.000,00 euro, il conto corrente andò a debito fino a 295.000,00 euro, poi ci confluì il prezzo di 900.000,00 euro della casa di Principina a Mara Via dell'Orata e tale incasso estinse il finanziamento e si generò una liquidità circa di 605.000,00 euro. Circa i 116.438,00 euro, non si tratta di somma aggiuntiva o di provento, accadde che con i 605.000,00 euro suddetti è stata comprata la casa di Principina a Mare Via della Cernia per cui tutte le spese per l'acquisto della casa sono state sostenute con questa liquidità pari a circa 405.000,00 euro. Pagata la casa, residuavano circa 205.000,00 euro e a fronte di uno stallo con la Cassa di Risparmio di
Firenze circa la definizione della posizione di la suggerì alla _1 CP_3 di investire una parte di tale liquidità in obbligazioni di breve durata per ottimizzare le Per_1 spese dell'operazione e recuperarle, tale investimento durò circa un mese e i 116.438,00 euro sono il retratto di tutto l'investimento.
pagina 12 di 18 Cap. 2 Vero che la somma residua (pari a € 380.000,00, oltre spese notarili e di registro) venne utilizzata per l'acquisto della villetta in Principina a Mare via Cernia, intestata per la nuda proprietà
a ? Parte_2
E' vero, si utilizzò la somma residua della vendita della precedente casa che era presente sul conto corrente cointestato tra e mio padre. Per_1
Cap. 4 Vero che è stata prelevata da la somma di € 10.616,00 dal c.c. intestato _1
a dopo la morte di lei (22.03.2016)? Persona_1
E' vero, si tratta della somma spettante a quale erede, a seguito dell'atto di _1 successione, anche perché la banca blocca i conti in caso di morte del correntista e liquida la parte di spettanza agli eredi. Cap. 5 Vero che ha ricevuto, mediante bonifico da _1
, la somma di € 22.934,00 (il 07.01.2007) e di € 53.223,00 il 26.11.2008? Persona_1
La somma di 22.934,00 euro è stata ricevuta da ma si trattava del retratto di _1 un investimento della madre che il ha restituito nel conto corrente personale della madre, il CP_1 bonifico è stato ricevuto il 25.10.2007 come da documenti in atti e il l'ha restituito il CP_1
05.11.2007 d è tornato nel conto della madre il 07.11.2007. La somma di 53.223,00 euro si riferisce a un finanziamento della che ha concluso la per i debiti dell'Etruria CP_3 Per_1
Pet S.r.l. e la invece di pagare direttamente il debito, ha versato il denaro sul conto Per_1 corrente personale di il quale ha immediatamente pagato il debito con tale denaro CP_1 quale garante.
ADR: i 53.223,00 euro rientrano nell'importo complessivo di 350.000,00 euro di cui ho parlato nel capitolo 1.
Viene disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta ENZO NI, il quale, reso edotto della finalità dell'interrogatorio formale, si dichiara disponibile a rendere quest'ultimo.
Interrogato sui capitoli articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dichiara quanto segue: Cap. 1 Vero che il c.c. cointestato tra e CH EN venne Persona_1 aperto presso filiale di Grosseto per far fronte, con l'assistenza del Sig. ai CP_3 Pt_2 debiti di che in effetti vennero tutti pagati, per un importo di circa €. 600.000,00 _1 fruendo, per fronteggiare i più urgenti, di un finanziamento ipotecario richiesto da e CP_3 concesso per l'importo di €. 350.000,00 e poi del provento della maturata scadenza di titoli di risparmio per €. 116.438,00; e dall'incasso della vendita della villa di Principina a Mare per €.
900.000,00?
E' vero, il conto è stato aperto per far fronte ai debiti della società di cui il era socio. Il CP_1 marito della prima di morire, mi chiese di stare vicino alla moglie e, Per_1 Persona_3 quando è defunto, è stato costituito questo conto per ausilio alla I debiti della società Per_1 del sono stati pagati ed erano per 460.000,00 euro, altri debiti sono stati pagati _1 pagina 13 di 18 direttamente dal e dal sottoscritto. Circa i 116.438,00 euro erano proventi del prezzo della CP_1 vendita della casa di Principina a Mare, che confluirono sul conto cointestato e che poi furono usati Per_ da per contrarre due obbligazioni per l'ammontare complessivo di 116.250,00 euro il
30.04.2010 e ritornate indietro dopo soli venti giorni il 20.05.2010, si trattava di investimenti.
Inoltre, la ha concesso un finanziamento di 350.000,00 euro confluiti sul conto CP_3 cointestato, così che io potessi anche dare garanzie personali alla banca. Parimenti il 01.04.2010 i soldi del prezzo della casa di Principina a Mare sono confluiti sul conto corrente cointestato per
900.000,00 euro. In sostanza il conto cointestato è stato costituito per far fronte ai debiti della società di , così da togliere le fideiussioni e restituire gli immobili alla famiglia CP_1 CP_1 tenendo distinto questo dal conto corrente personale dove confluiva la pensione della e Per_1 che la stessa usava per le sue esigenze personali. Preciso che non ho mai eseguito operazioni sul conto cointestato da solo ma solo dopo la firma di . Non avevo strumenti come Persona_1 bancomat o assegni per eseguire operazioni.
Cap. 2 Vero che la somma residua (pari a € 380.000,00, oltre spese notarili e di registro) venne utilizzata per l'acquisto della villetta in Principina a Mare via Cernia, intestata per la nuda proprietà
a ? Parte_2
Per_
non mi ha detto mai niente, io questa cosa l'ho saputa dopo l'atto notarile, non so riferire nulla sui fatti narrati.
Cap. 4 Vero che è stata prelevata da la somma di € 10.616,00 dal c.c. intestato _1
a dopo la morte di lei (22.03.2016)? Persona_1
Non lo so. L'ho appreso nel corso di questa causa.
Cap. 5 Vero che ha ricevuto, mediante bonifico da , la somma di _1 Persona_1
€ 22.934,00 (il 07.01.2007) e di € 53.223,00 il 26.11.2008?
Per_ Della somma di 22.934,00 euro non so nulla. Della somma di 53.223,00 euro me lo disse e poi me lo confermò la che questo pagamento vi era stato, e risulta da estratto conto, CP_3 ma io l'ho saputo solo a cose fatte.
Il quadro emergente dalle deposizioni che precedono è piuttosto di agevole lettura. È provato perché emerge da confessioni giudiziali, che il acquisì dalla Persona_2 madre per la estinzione di debiti propri la somma di € 460.000 e che la moglie di lui ,
per ragioni indifferenti alla causa, acquisì come donazione indiretta di denaro la Pt_2 casa di Principina a mare via della Cernia per l'importo confessato di 405.000 ( 380 di prezzo oltre il capitale ). Trattasi di prova legale il cui contenuto appare non soggetto a interpretazioni di sorta.
I residui importi indicati dalla parte impugnante non trovano la medesima prova.
pagina 14 di 18 Quanto alla somma di € 116.438 essi sono debiti già calcolati nella dichiarazione delle parti all'interno della maggiore somma di € 460.000 e similmente per la somma di €
53.223, né le considerazioni espresse dalla parte appellante sono idonee a inficiare tale conclusione. Non vi sono infatti allegazioni documentali tali che confermino che detta somma fosse ulteriore a quanto dichiarato dalla parte appellata;
inoltre l'importo di quanto confessato e di quanto utilizzato per l'acquisto della casa di mare, praticamente esauriscono la disponibilità finanziaria della de cuius ottenuta con la vendita della casa più grande.
Quanto alla somma di € 48.000:2= 24.000 la parte appellata replica quanto segue “h) €
48.000,00: non è vero e non stato dimostrato che ha ricevuto dalla _1 madre la somma come già da questa difesa specificatamente contestato nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c. (doc. 3 fascicolo giudizio di primo grado) opponendosi alla ammissione del predetto documento in giudizio in quanto inconferente, inammissibile, privo di connotazione temporale, di delimitazione di oggetto e soprattutto non derivante dalla de cuius per non contenere neppure la sua firma. Peraltro, l'asserito documento, come già eccepito nel predetto atto, non equivale a riconoscimento di debito in quanto relativo ad un soggetto terzo, presunto debitore, estraneo alle parti in causa ovvero la
“ditta Etruria Pet S.r.l.” il cui legale rappresentante era il Sig. . In realtà Controparte_4 vi è un documento sottoscritto dai due soci personalmente doc 14 intitolato dichiarazione manoscritta, e quindi anche da la cui sottoscrizione non è mai stata Persona_2 disconosciuta in cui lo stesso si afferma debitore della de cuius. La somma deve pertanto essere calcolata nel donatum
In definitiva al relictum su cui infra devono aggiungersi quale donatum a Persona_2
460.000 oltre 24.000 , e quanto a , quale donazione indiretta di denaro per Parte_2 acquisto dell'immobile € 405.000 .
A ciò deve aggiungersi quanto donato al figlio e dallo stesso ammesso pari a € Pt_1
51.065. Di ciò si fa riferimento anche nella scheda testamentaria: la stessa parte in atto di citazione in appello indica la somma per intero e quindi la eccezione inerente il calcolo della metà contenuta nelle memorie conclusive appare tardiva. Non vi è prova di ulteriori donazioni : il richiamo alla eredità paterna che risale al 1993 è del tutto inconferente. Dal testamento e dalla accettazione non emergono depositi bancari del padre verosimilmente acquisiti prima e al netto delle imposte successorie;
si tratta della successione paterna come dalle stesse parti affermato e comunque tali denari sono stati divisi in parti uguali pagina 15 di 18 tra i fratelli e quindi sono matematicamente neutri. Gli ulteriori 40.000.000€ sarebbero rappresentati da un foglio di e/c dal quale non è dato ricavare alcunché. Appare confermato che l'unica donazione a è l'unica di cui la madre parla nel Pt_1 testamento non essendovi tra l'altro ragione per le quali avrebbe dovuto tacere altre donazioni visto che si è premurata di dichiararne una.
Quanto al relictum oltre alla somma di € 10.616 esistente sul conto corrente della madre al momento della morte deve aggiungersi quanto emergente dalla stima effettuata.
Il ctu ha stimato quanto caduto nella successione a tale momento, della pari a Per_1
½ dell'immobile sito in Grosseto via Cimabue 39, per € 179.220 si arrotonda a €
180.000.
Le risultanze della ctu sono state sottoposte a articolate critiche le quali tuttavia non sono conferenti. Il ctu ha già risposto alle osservazioni dei ctp. Le critiche mosse alla esaustiva relazione del consulente appaiono non fondate. Si parte dalla premessa che i valori sono stimati al 2016 epoca di apertura della successione. La stima dell'immobile nella sua interezza è avvenuta mediante comparabili ( di cui alle pagg 22 e ss. ) del medesimo periodo della vendita (criterio di stima assolutamente congruo ed utilizzato in altri settori quali ad es. le espropriazioni) specificando il CTU, per quale motivo non ha fatto ricorso ai parametri OMI.
Ha considerato infatti che i valori OMI siano da ritenersi valori meramente presuntivi, che devono trovare conforto in altri dati e che invece nel caso di specie, seppure ricorrendo ai medesimi criteri, i due ctp erano giunti a risultati assai divergenti.
Inoltre, ha dato conto della svalutazione del 20% applicabile alla quota indivisa, e tale percentuale appare da un lato, certamente calcolabile essendo notoria la minore appetibilità della quota ( trattandosi di un bene che cade in comunione e quindi ha una minore possibilità di uso e di vendita atteso il concorso necessario del comunista) e dall'altra congrua sulla base di considerazioni afferenti anche vendite che non avvengono sul libero mercato e scontano un deprezzamento. Il ctu ha dato poi conto dei criteri di calcolo nelle proprie repliche alle osservazioni e su esse nessun idoneo ulteriore commento è stato sviluppato.
In definitiva il relictum alla apertura della successione era pari a €190.616.
A detta somma devono aggiungersi le somme di donatum prima indicate ( per aversi dati comparabili ) e quindi l'importo di € 865.000 . Nessuna rivalutazione è dovuta: Cass. pagina 16 di 18 civ., Sez. II, Sentenza, 17/10/2019, n. 26486 In tema di divisione ereditaria la collazione del denaro ricevuto in donazione dal "de cuius" soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere
d'acquisto della moneta.Gli interessi sulla somma dal 2010 ( anno in cui venivano posti in essere gli atti che comportavano donazioni di somme ) sino al 2016 anno della morte della portano ad un totale di € 942.890,29. Per_1
La somma di 51.065 con interessi dal 1993 al 2016 è pari a € 96.783,17.
La somma su cui calcolare le quote di legittima e disponibile è pertanto nel complesso pari a 1.230.289 ( arrotondato a € 1.230.300). La quota di legittima era pertanto pari a
€ 410.096,48 conseguendo che il ( in forza della disposizione Parte_1 testamentaria di cui sopra ) ha avuto una lesione pari a € 219.480 su cui calcolare rivalutazione ed interessi dalla apertura della successione al saldo: cfr Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente..
La somma è pertanto pari alla attualità ad € 298.127,63.
Letto l'art. 559 c.c. che detta il modo di ridurre le donazioni cominciando dall'ultima, la riduzione avviene solo sulla somma percepita da la quale ha ricevuto € Parte_2
405.000 per l'acquisto di via della Cernia ad oggi con rivalutazione ed interessi pari a €
625.128,32.
La domanda avanzata da parte appellante era di condanna dei due convenuti in solido: tale domanda può essere intrepretata come domanda di restituzione previa riduzione conseguendo che a tale condanna sarà obbligata . Parte_2
Le spese di lite sono da rideterminarsi per i 2 gradi attesa la riforma della sentenza di I grado. Esse sono da porre a carico della parte appellata soccombente , per i due gradi ( valore del decisum ai minimi di tariffa per prossimità allo scaglione inferiore ) . Anche le spese di ctu sono a carico di parte appellata liquidate come in atti .
pagina 17 di 18 Le spese tra e CH EN ( e per lui eredi di…) sono compensate Parte_1 attesa la necessità della chiamata in causa della parte del I grado.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello avanzato da contro la sentenza del Tribunale Parte_1 di Grosseto n. 696/2023, che riforma,
accerta la lesione di legittima subita da a mezzo del testamento redatto Parte_1 dalla madre nella misura di € 298.127,63 e per l'effetto condanna Persona_1 [...] alla restituzione allo stesso della somma di € 298.127,63 oltre interessi legali Pt_2 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
compensa tra e EN CH ( e per lui eredi di ..) le spese del presente Parte_1 grado di giudizio.
Condanna e in solido tra loro alle spese dei due gradi di Parte_2 Persona_2 giudizio in favore di che liquida in € 11.229 quanto al I grado e € 10.060 Parte_1 quanto al II grado, per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Firenze, camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Isabella Mariani
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Alessandra Guerrieri Consigliere dott. Vincenzo Savoia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1968/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
del LAUDIO
; , elettivamente domiciliato in VIALE OMBRONE 3 58100 C.F._2 fensore avv. GIORGI LUCIANO
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._3
CADUCEO ERMINIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CANALINO 67 41124 MODENApresso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4
e dell'a omiciliato in VIA CANALINO 67 41124 MODENApresso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA ENZO NI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._5
CADUCEO ERMINIA e dell' omiciliato in VIA CANALINO 67 41124 MODENApresso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA
QUALE EREDE DI NI ENZO (C.F. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CADUCEO ERMINIA e dell'avv. , C.F._4 iato in VIA CANALINO 67 41124 MODENA presso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA
, QUALE EREDE DI NI ENZO (C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. CADUCEO ERMINIA e dell'avv. , C.F._6 iato in VIA CANALINO 67 41124 MODENA presso il difensore avv. CADUCEO ERMINIA pagina 1 di 18
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 07/05/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Conclusioni: “Voglia la Corte, respinta ogni contraria richiesta, eccezione e difesa, svolte dai convenuti appellati e : _1 Parte_2
- in via istruttoria: previa reiezione delle istanze reiterate da parte convenuta, disporre C.T.U. volta ad accertare e determinare il valore di mercato del bene immobile costituito dall'appartamento, sito in Grosseto via Cimabue n.39 e dalla pertinenziale autorimessa in via Cimabue n.25, censiti al C.U. del Comune di
Grosseto al foglio 87, particella 88, subalterno 7 (appartamento) e subalterno 17
(autorimessa);
- nel merito: previo accertamento e quantificazione della complessiva massa ereditaria rappresentata dal valore monetario dei beni oggetto della successione post mortem della sig.ra mediante accorpamento al relictum, Persona_1 rappresentato dall'immobile ubicato in Grosseto via Cimabue n.39 e n.25, delle somme di danaro oggetto di donazione in favore del figlio e della CP_1 UO , nonché del figlio , determinare l'ammontare della Parte_2 Pt_1 quota, in danaro, riservata per legge e spettante al coerede legittimario
[...] ed infine, previa imputazione a detta quota del valore Parte_1 monetario corrispondente alla metà dell'immobile di via Cimabue n.39 e n.25 in
Grosseto a lui attribuito, in conto legittima, nonché della donazione che la madre ha indicato nel testamento come a lui effettuata nel 1992/1993, determinare l'entità dell'importo monetario corrispondente alla lesione della quota legittima riservata all'attore medesimo;
conseguentemente condannare i convenuti e al pagamento in favore dell'attore _1 Parte_2 [...] delle somme a quest'ultimo dovute per il detto titolo, che Parte_1 si indicano nella misura di € 182.380,37, salvo il più o meno di giustizia, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme volta pagina 2 di 18 a volta rivalutate con decorrenza dal giorno 22.3.2016 dell'aperta successione fino al pagamento.
Condannare i convenuti a rimborsare ciascuno all'attore la somma di € 5.981,04 e così complessivamente € 11.962,08 per spese del giudizio di primo grado a loro corrisposti in data 12.09.2023 oltre interessi nella misura prevista dalla legge.
Condannare i convenuti alla rifusione all'attore delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per la parte appellata:
I) In via preliminare: per i motivi sopra esposti, emettere declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione in appello di Parte_1
del 29.9.23 per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o secondo miglior
[...] formula.
II) In ogni caso, accertata e dichiarata la palese e manifesta infondatezza del proposto gravame e/o con miglior formula, rigettare l'appello proposto dal sig.
del 29.9.23 e per l'effetto confermare la Parte_1
Sentenza n.696/2023 del Tribunale Ordinario di Grosseto, Sezione Civile del
20.7.23 pubblicata il 02.8.2023 nel procedimento di cui al n. 2202/2019 R.G., nei confronti dei sig.ri , e CH EN. _1 Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di
[...]
, e CH EN, oltre al rimborso delle spese generali, CP_1 Parte_2
CPA ed IVA, se ed in quanto dovuta, il tutto nella misura di legge.
In via istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse di dovere espletare attività istruttoria, si ripropongono, sin da ora, tutte le istanze istruttorie, non ammesse dal Giudice di prime cure, così come formulate in memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3 c.p.c. del giudizio di primo grado dinanzi il Tribunale di Grosseto di cui al n. 2202/19 R.G. che quivi si trascrivono:
a) Si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova. …..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 3 di 18 Il tribunale di Grosseto ha deciso nella causa vertente tra e Parte_1
ed EN CH. Esaminava le conclusioni svolte in atto _1 Pt_2 di citazione e nella memoria 5/7/2020 da parte attrice con le conclusioni prese all'udienza del 26/4/2003 riformulate. Ha osservato che l'allegazione di fatti nuovi e domande proposte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni con le comparse conclusionali sono inammissibili e pertanto non teneva in considerazione ai fini della decisione i fatti allegati per la prima volta in sede di precisazione di conclusioni. Per questi principi non esaminava la domanda svolta da parte attrice nei confronti di EN CH così formulata “precisare e documentare l'impiego della somma di danaro di proprietà di e da Persona_1 lui utilizzata in favore di . Delimitava l'ambito delle domande Persona_2 proposte da parte attrice ammissibili nel giudizio. L'attore con la citazione aveva chiesto dichiararsi la nullità per difetto di forma ad substantiam delle donazioni dedotte nella citazione stessa ed eseguite da nei confronti di tutti i Persona_1 convenuti. In subordine l'accertamento della lesione di legittima a lui spettante alla luce delle donazioni svolte dalla in favore dei convenuti con Per_1 riduzione delle disposizioni lesive e condanna dei convenuti alla restituzione degli importi spettanti all'attore. In sede di precisazione delle conclusioni aveva invece domandato in via principale di accertare la nullità della sola donazione effettuata da formalmente in favore della UO Persona_1 Parte_2 sostanzialmente ovvero congiuntamente in favore del figlio _1 della somma di 405.000 utilizzata per l'acquisto della villa a Principina al Mare via
Cernia formulando sempre in via principale non più subordinata una domanda di accertamento della lesione della propria quota di legittima con condanna dei convenuti alle restituzioni dovute. Si dava atto, pertanto, che non era stata reiterata la domanda di accertamento della nullità di tutte le donazioni allegate in citazione limitando la domanda alla sola donazione di danaro utilizzato per l'acquisto della casa di Principina al Mare e che tutte le altre domande di nullità inizialmente proposte erano da considerarsi rinunciate. Premessi i presupposti per l'azione di nullità di donazione rilevava che la domanda era infondata. Secondo la prospettazione di parte attrice aveva realizzato la donazione Persona_1
pagina 4 di 18 impugnata concludendo un atto di acquisto avente ad oggetto l'immobile sito in
Principina a Mare il 6/5/2010 a mezzo del quale ella aveva acquistato l'usufrutto sul bene mentre aveva acquistato la nuda proprietà dello stesso Parte_2 dietro pagamento del corrispettivo di 380.000 € pagati con danaro della sola
Secondo costante orientamento la donazione di somma di danaro per il Per_1 pagamento del prezzo di acquisto di un immobile costituisce donazione indiretta dell'immobile non donazione diretta del danaro. Dal rogito emergeva che
[...]
e la avevano acquistato rispettivamente l'usufrutto e la nuda Per_1 Pt_2 proprietà dell'immobile sito in Grosseto località Principina a Mare dietro pagamento del prezzo di 380.000 € imputati per euro 300.000 alla nuda proprietà
e 80.000 a usufrutto;
era pacifico tra le parti che il prezzo era stato pagato a mezzo assegni circolari emessi a carico di conto corrente cointestato a
[...]
e EN CH padre di moglie di Per_1 Parte_2 _1 alimentato con fondi appartenenti esclusivamente alla e pertanto il Per_1 prezzo di acquisto era stato integralmente sostenuto dalla Trattavasi Per_1 pertanto di donazione indiretta per la quale non è applicabile il mancato rispetto dell'onere formale di cui all'articolo 782 c.c. alla luce dei principi giuridici espressi in precedenza. In ordine alla donazione di 405.000 € che la avrebbe Per_1 compiuto alla e sostanzialmente ovvero congiuntamente in favore del Pt_2 figlio per l'acquisto del suddetto immobile osservava che nella CP_1 citazione e nella integrazione non vi era alcuna allegazione di tale somma donata né appare chiaro in che modo tale importo sia pervenuto al convenuto CP_1 posto che l'acquirente della nuda proprietà era la e comunque solo per il Pt_2 valore del diritto dichiarato in 300.000 €. Non essendo parte del CP_1 contratto di acquisto non è possibile ritenerlo beneficiario della donazione indiretta sopradescritta né rileva che la nuda proprietà sia stata intestata alla moglie del al fine di preservare l'immobile da possibili Pt_2 CP_1 iniziative giudiziarie dei creditori del trattandosi di elemento insufficiente CP_1 per configurare una donazione in favore di considerando che non CP_1 sussisteva alcun arricchimento dello stesso non avendo partecipato all'atto di compravendita. La domanda di nullità era pertanto infondata. Occorreva valutare pagina 5 di 18 la domanda ulteriore modulata in sede di precisazione delle conclusioni, laddove non era stata reiterata la domanda di accertamento delle donazioni eseguite da a EN CH né di tenere conto di queste per il computo della massa Per_1 fittizia, nè aveva reiterato la domanda di restituzione avanzata in citazione nei confronti di EN CH sì che dette domande non dovevano essere esaminate.
L'attore non aveva formulato domanda di riduzione di un atto nè aveva domandato la dichiarazione di inefficacia di un atto ritenuto lesivo della quota di legittima nè aveva domandato la restituzione in natura dei beni oggetto degli atti asseritamente lesivi domandando direttamente il pagamento a carico dei convenuti e del degli importi dovuti in ragione della _1 Pt_2 lesione di legittima senza alcuna quantificazione. La domanda di riduzione era infondata. L'azione di riduzione è diversa dall'azione di restituzione. Poiché
l'azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, l'attore che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e provare quale siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa. Parte attrice pur domandando l'accertamento della massa fittizia riferibile alla defunta non Per_1 aveva formulato alcuna richiesta di riduzione o dichiarazione di inefficacia delle disposizioni del testamento della I ovvero di una delle donazioni dedotte negli scritti difensivi aventi come beneficiari o e quindi _1 Parte_2 ciò rendeva inaccoglibile non solo la domanda di condanna al pagamento di importi necessari alla reintegrazione ma rendeva superflua la stessa valutazione delle donazioni posto che l'accertamento era stato chiesto dall'attore incidentale.
La domanda di restituzione non implica lo svolgimento della domanda di riduzione. In ogni caso la massa fittizia allegata dall'attore non era provata. I
405.000 € non erano mai stati allegati, ma solo riferiti dalla in sede di Pt_2 interrogatorio formale. In ogni caso l'acquisto della casa di Principina via Cernia era eventualmente una donazione indiretta a favore di del diritto di Parte_2 nuda proprietà per l'importo di euro 300.000. Non era stato allegato il titolo giuridico che fondava l'appartenenza della quota della proprietà dell'immobile in
Grosseto in favore della defunta il che impediva l'accertamento se il Per_1 bene fosse effettivamente della massa né sufficienti erano le misure catastali o la pagina 6 di 18 perizia di parte;
né era fondata la deduzione a tenore della quale poiché il conto corrente cointestato a e EN CH era stato costituito per Persona_1 ripianare i debiti di l'importo 157.000 € era donazione in favore _1 di . Nè lo era la somma di 900.000 € versato dagli acquirenti CP_1 dell'immobile sito in Grosseto Principina a Mare via dell'Orata in favore della la quale aveva ricevuto l'importo a conclusione di vendita di immobile. Per_1
Non era possibile sostenere che ogni singolo importo confluito sul conto cointestato era stato usato per lo scopo indicato da parte attrice. Era superfluo lo svolgimento di CTU.
Impugna , sulla base delle seguenti allegazioni: Parte_1
1-indeterminatezza della domanda. Al contrario di quanto ritenuto dal tribunale l'atto introduttivo in cui si contestava l'avvenuta lesione del diritto a lui spettante quale figlio legittimario della era motivato. Aveva allegato e provato le Per_1 cospicue donazioni effettuate in favore del figlio mediante CP_1 documentazione bancaria e in favore di mediante il contratto di Parte_2 acquisto. Aveva chiesto la riunione fittizia del donato al relitto che era rappresentato dall'unico bene rimasto di proprietà della defunta sito in Grosseto via Cimabue 39 lasciato a a titolo di legittima. Aveva provato la Pt_1 violazione dei suoi diritti quale legittimario stante la denunciata eccedenza delle donazioni rispetto alla quota disponibile con conseguente con domanda di condanna dei convenuti alla reintegra monetaria della propria legittima. Aveva predisposto una perizia descrittiva. I convenuti avevano contestato proponendo altra valutazione monetaria con ciò confermando sussistenza e consistenza del detto bene ereditario. I convenuti non avevano negato le donazioni ricevute ed anzi le avevano ammesse in sede di interrogatorio formale.
La domanda di riduzione era stata formulata e era stata dimostrata la sussistenza dei suoi presupposti.
In ordine al relitto si descriveva il bene rimasto di proprietà della defunta, metà dell'appartamento sito in Grosseto alla via Cimabue;
pagina 7 di 18 in ordine al donato i documenti bancari hanno dimostrato che il conto corrente con apertura di credito di 350.000 € con garanzia ipotecaria sulla villa era stato destinato al pagamento dei debiti del figlio;
il contratto notarile di CP_2 acquisto trovava l'acquisto della villa di Principina a mare da parte di
[...]
Le circostanze state tutte ammesse da parte dei convenuti;
Pt_2
non esisteva ammissione della prova della qualità di legittimario.
Si sono costituiti , e CH EN i quali hanno _1 Parte_2 rilevato la inammissibilità e la infondatezza dell'appello.
La causa è stata istruita mediante espletamento di ctu.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nessuna impugnazione in relazione alla parte EN CH. La relativa statuizione
è pertanto passata in giudicato.
Nessuna inammissibilità è predicabile in relazione all'atto di appello il cui contenuto censorio è assolutamente intellegibile.
In primo grado parte attrice aveva convenuto + 2 , chiedendo _1 in via principale:
l'accertamento della nullità delle donazioni effettuate da a in Per_1 CP_1 denaro a in denaro e mediante intestazione di beni immobili e a Parte_2
CH EN in denaro, per difetto di forma e conseguente condanna alla restituzione alla massa ereditaria. In via subordinata, mediante collazione dei beni donati e ricostruzione dell'asse ereditario, accertare la lesione di legittima e procedere alla attribuzione allo stesso di 1/3 dei beni caduti nell'asse ereditario mediante riduzione delle disposizioni testamentarie.
Il Giudice di I grado ha ritenuto che in ordine alla domanda svolta in tesi, parte attrice avesse delimitato il decisum in sede di precisazione delle conclusioni. Egli
pagina 8 di 18 infatti aveva così concluso: - preliminarmente: accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, della donazione effettuata da in favore, Persona_1 formalmente, della UO e, sostanzialmente, ovvero Parte_2 congiuntamente, in favore del figlio della somma di € _1
405.000,00 utilizzata per l'acquisto della villa in Principina a Mare via Cernia;
- quindi, previo accertamento e quantificazione del complessivo valore monetario dei beni oggetto della successione post mortem della sig.ra Persona_1 mediante accorpamento al relictum, rappresentato dagli immobili ubicato in
Grosseto via Cimabue, delle somme di danaro oggetto di donazione in favore del figlio e della UO , determinare l'ammontare della CP_1 Parte_2 quota, in danaro, riservata per legge e spettante al coerede legittimo
[...] ed infine, previa imputazione a detta quota del valore Parte_1 monetario corrispondente alla metà dell'immobile di via Cimabue in Grosseto a lui attribuito, in conto legittima, con il testamento della madre, determinare l'entità dell'importo monetario corrispondente alla lesione della quota legittima riservata all'attore medesimo;
conseguentemente condannare i convenuti _1
e al pagamento in favore dell'attore Parte_2 Parte_1 delle somme a quest'ultimo dovute per il detto titolo, maggiorate della
[...] rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme volta a volta rivalutate con decorrenza dal giorno 22.3.2016 dell'aperta successione.
Porre a carico del sig. CH EN l'onere di esattamente precisare e documentare l'impiego della somma di denaro di proprietà della sig.ra
[...]
e da lui utilizzata in favore di Per_1 _1
Lamenta l'attore che il Giudice ha erroneamente escluso la ricostruzione fittizia della massa e quindi la valutazione della sussistenza di donazione a favore dei soggetti convenuti, per assenza di una domanda di riduzione o di dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie oppure di dedotte donazioni.
La decisione appare quanto meno formale. Nelle conclusioni che si sono sopra riportate è chiara la domanda della parte attrice, oltreché di declaratoria di nullità di una sola donazione, per difetto di forma, di collazione delle altre donazioni e pagina 9 di 18 così ricostruito relictum e donatum, accertamento della lesione della legittima. Se non è espressamente indicata la azione di riduzione nelle conclusioni, tuttavia il suo esercizio è indicato espressamente nella narrazione dell'atto di citazione ed è facilmente evincibile dal contenuto integrale dell'atto. ( pag 19 ). Se le conclusioni non contengono la specifica indicazione delle donazioni di cui si chiede la riunione non può tacersi che esse erano descritte nella integrazione all'atto introduttivo disposto dal Giudice di I grado, alle pagg.
7-10 e che su di esse parte appellata ha ampiamente argomentato in I grado nella sua comparsa di costituzione: vi è pertanto integrazione del contenuto dell'atto. Deve pertanto essere riformata la sentenza laddove ha ritenuto non formulata azione di riduzione e prima l'azione di collazione delle donazioni che vanno quindi ricostruite. Cfr sul punto Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/08/2018, n.
21503 In tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha
l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".
Delle effettuate donazioni vi è confessione giudiziale.
Si vedano i verbali delle deposizioni rese da e che _1 Parte_2 si riportano per praticità
Viene disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta il quale, reso _1 edotto della finalità dell'interrogatorio formale, si dichiara disponibile a rendere quest'ultimo.
Interrogato sui capitoli articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dichiara quanto segue:
Cap. 1 Vero che il c.c. cointestato tra e CH EN venne aperto presso Persona_1 CP_3
filiale di Grosseto per far fronte, con l'assistenza del Sig. ai debiti di
[...] Pt_2 CP_1 che in effetti vennero tutti pagati, per un importo di circa €. 600.000,00 fruendo, per
[...]
pagina 10 di 18 fronteggiare i più urgenti, di un finanziamento ipotecario richiesto da e concesso per CP_3
l'importo di €. 350.000,00 e poi del provento della maturata scadenza di titoli di risparmio per €.
116.438,00; e dall'incasso della vendita della villa di Principina a Mare per €. 900.000,00?
E' vero, venne aperto presso la filiale di Grosseto di Viale Europa n. 10 della un conto CP_3 corrente cointestato ipotecario tra mia madre e mio suocero EN CH, tale Persona_1 conto per 350.000,00 euro aveva una durata di 18 mesi, non venne portato a scadenza il termine ma il conto venne chiuso anticipatamente dopo sei mesi. La funzione di mio suocero era solo di aiuto di conforto perché mia madre per sopraggiunti limiti di età non era un soggetto finanziabile.
Non si trattava di debiti personali di bensì di debiti societari in quanto mi vedeva _1 coinvolto in una S.r.l. come socio avendo prestato fideiussione. Mia madre decise di intervenire perché il patrimonio che avevamo e che abbiamo con mio fratello era indiviso. I Parte_1 debiti non sono stati 600.000,00 euro ma 460.000,00 euro, mia madre già nel 2008 di suo pugno aveva manifestato la netta volontà di vendere la casa di Principina a Mare e mio fratello ne era a conoscenza, i 116.000,00 euro rientrano sempre nel provento della vendita della casa di Principina
a Mare, i 350.000,00 euro fu lo scoperto di conto che la banca concesse a mia madre, CP_3 mentre per rientrare dalle spese dello scoperto di conto cointestato, su cui era stato fatto il finanziamento, la banca suggerì a mia madre di sottoscrivere due obbligazioni che vennero fatte rientrare immediatamente dopo 30 giorni.
Cap. 2 Vero che la somma residua (pari a € 380.000,00, oltre spese notarili e di registro) venne utilizzata per l'acquisto della villetta in Principina a Mare via Cernia, intestata per la nuda proprietà
a ? Parte_2
E' vero, mia madre così decise nell'ottica di una divisione futura del patrimonio familiare e la casa di Via Cernia fu intestata a mia moglie e ciò in quanto io non avevo ancora definito Parte_2 la mia posizione debitoria con la Cassa di Risparmio di Firenze e quindi cautelativamente l'immobile fu intestato a mia moglie.
Cap. 4 Vero che è stata prelevata da la somma di € 10.616,00 dal c.c. intestato _1
a dopo la morte di lei (22.03.2016)? Persona_1
È' vero, dopo la morte di mia madre presentammo la denuncia di successione e la banca bloccò il conto, quello che ho prelevato era solo ciò che mi spettava per la successione, anche perché mia madre fece un testamento in cui lasciò a me la disponibile e dunque la somma era quanto a me spettava.
Cap. 5 Vero che ha ricevuto, mediante bonifico da , la somma di _1 Persona_1
€ 22.934,00 (il 07.01.2007) e di € 53.223,00 il 26.11.2008?
E' vero che ho ricevuto il bonifico di 22.934,00 euro, e tuttavia la ragione era che avevo aperto un conto corrente intestato a mia madre e a me per agevolare l'operatività bancaria quotidiana e si pagina 11 di 18 trattava della scadenza dei titoli o fondi e tali soldi, non appena introitati sul suddetto conto, li ho accreditati sul conto di mia madre. La somma di 53.223,00 euro è un bonifico fatto da mia madre nel mio conto corrente personale e tale somma l'ho bonificata nel conto corrente della mia ditta per estinguere un mutuo chirografario presso la Banca Sella di Grosseto della società stessa.
ADR su richiesta dell'Avv. Caduceo: l'importo di 53.223,00 euro erano parte dei 460.000,00 euro utilizzati per l'estinzione dei debiti della mia società S.r.l. di cui ho parlato prima.
Viene disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta la quale, reso Parte_2 edotto della finalità dell'interrogatorio formale, si dichiara disponibile a rendere quest'ultimo.
Interrogato sui capitoli articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dichiara quanto segue:
Cap. 1 Vero che il c.c. cointestato tra e CH EN venne aperto presso Persona_1 CP_3
filiale di Grosseto per far fronte, con l'assistenza del Sig. ai debiti di
[...] Pt_2 CP_1 che in effetti vennero tutti pagati, per un importo di circa €. 600.000,00 fruendo, per
[...] fronteggiare i più urgenti, di un finanziamento ipotecario richiesto da e concesso per CP_3
l'importo di €. 350.000,00 e poi del provento della maturata scadenza di titoli di risparmio per €.
116.438,00; e dall'incasso della vendita della villa di Principina a Mare per €. 900.000,00?
Fu aperto un conto corrente cointestato tra ed EN CH, mio padre, per far Persona_1 fronte ai debiti non personali di mio marito bensì ai debiti della società Etruria _1
Pet S.r.l. di cui era socio al 50% mio marito e che lo vedevano coinvolto in qualità di garante per fideiussione prestata alla società. Tali debiti sono stati pagati ma non per 600.000,00 euro bensì per 460.000,00 euro come da estratto conto prodotti dal nostro difensore. Il prestito è stato concesso, non richiesto, da e si trattava di un'apertura in conto corrente garantita da CP_3 ipoteca pari a 350.000,00 euro, il conto corrente andò a debito fino a 295.000,00 euro, poi ci confluì il prezzo di 900.000,00 euro della casa di Principina a Mara Via dell'Orata e tale incasso estinse il finanziamento e si generò una liquidità circa di 605.000,00 euro. Circa i 116.438,00 euro, non si tratta di somma aggiuntiva o di provento, accadde che con i 605.000,00 euro suddetti è stata comprata la casa di Principina a Mare Via della Cernia per cui tutte le spese per l'acquisto della casa sono state sostenute con questa liquidità pari a circa 405.000,00 euro. Pagata la casa, residuavano circa 205.000,00 euro e a fronte di uno stallo con la Cassa di Risparmio di
Firenze circa la definizione della posizione di la suggerì alla _1 CP_3 di investire una parte di tale liquidità in obbligazioni di breve durata per ottimizzare le Per_1 spese dell'operazione e recuperarle, tale investimento durò circa un mese e i 116.438,00 euro sono il retratto di tutto l'investimento.
pagina 12 di 18 Cap. 2 Vero che la somma residua (pari a € 380.000,00, oltre spese notarili e di registro) venne utilizzata per l'acquisto della villetta in Principina a Mare via Cernia, intestata per la nuda proprietà
a ? Parte_2
E' vero, si utilizzò la somma residua della vendita della precedente casa che era presente sul conto corrente cointestato tra e mio padre. Per_1
Cap. 4 Vero che è stata prelevata da la somma di € 10.616,00 dal c.c. intestato _1
a dopo la morte di lei (22.03.2016)? Persona_1
E' vero, si tratta della somma spettante a quale erede, a seguito dell'atto di _1 successione, anche perché la banca blocca i conti in caso di morte del correntista e liquida la parte di spettanza agli eredi. Cap. 5 Vero che ha ricevuto, mediante bonifico da _1
, la somma di € 22.934,00 (il 07.01.2007) e di € 53.223,00 il 26.11.2008? Persona_1
La somma di 22.934,00 euro è stata ricevuta da ma si trattava del retratto di _1 un investimento della madre che il ha restituito nel conto corrente personale della madre, il CP_1 bonifico è stato ricevuto il 25.10.2007 come da documenti in atti e il l'ha restituito il CP_1
05.11.2007 d è tornato nel conto della madre il 07.11.2007. La somma di 53.223,00 euro si riferisce a un finanziamento della che ha concluso la per i debiti dell'Etruria CP_3 Per_1
Pet S.r.l. e la invece di pagare direttamente il debito, ha versato il denaro sul conto Per_1 corrente personale di il quale ha immediatamente pagato il debito con tale denaro CP_1 quale garante.
ADR: i 53.223,00 euro rientrano nell'importo complessivo di 350.000,00 euro di cui ho parlato nel capitolo 1.
Viene disposto l'interrogatorio formale della parte convenuta ENZO NI, il quale, reso edotto della finalità dell'interrogatorio formale, si dichiara disponibile a rendere quest'ultimo.
Interrogato sui capitoli articolati da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. dichiara quanto segue: Cap. 1 Vero che il c.c. cointestato tra e CH EN venne Persona_1 aperto presso filiale di Grosseto per far fronte, con l'assistenza del Sig. ai CP_3 Pt_2 debiti di che in effetti vennero tutti pagati, per un importo di circa €. 600.000,00 _1 fruendo, per fronteggiare i più urgenti, di un finanziamento ipotecario richiesto da e CP_3 concesso per l'importo di €. 350.000,00 e poi del provento della maturata scadenza di titoli di risparmio per €. 116.438,00; e dall'incasso della vendita della villa di Principina a Mare per €.
900.000,00?
E' vero, il conto è stato aperto per far fronte ai debiti della società di cui il era socio. Il CP_1 marito della prima di morire, mi chiese di stare vicino alla moglie e, Per_1 Persona_3 quando è defunto, è stato costituito questo conto per ausilio alla I debiti della società Per_1 del sono stati pagati ed erano per 460.000,00 euro, altri debiti sono stati pagati _1 pagina 13 di 18 direttamente dal e dal sottoscritto. Circa i 116.438,00 euro erano proventi del prezzo della CP_1 vendita della casa di Principina a Mare, che confluirono sul conto cointestato e che poi furono usati Per_ da per contrarre due obbligazioni per l'ammontare complessivo di 116.250,00 euro il
30.04.2010 e ritornate indietro dopo soli venti giorni il 20.05.2010, si trattava di investimenti.
Inoltre, la ha concesso un finanziamento di 350.000,00 euro confluiti sul conto CP_3 cointestato, così che io potessi anche dare garanzie personali alla banca. Parimenti il 01.04.2010 i soldi del prezzo della casa di Principina a Mare sono confluiti sul conto corrente cointestato per
900.000,00 euro. In sostanza il conto cointestato è stato costituito per far fronte ai debiti della società di , così da togliere le fideiussioni e restituire gli immobili alla famiglia CP_1 CP_1 tenendo distinto questo dal conto corrente personale dove confluiva la pensione della e Per_1 che la stessa usava per le sue esigenze personali. Preciso che non ho mai eseguito operazioni sul conto cointestato da solo ma solo dopo la firma di . Non avevo strumenti come Persona_1 bancomat o assegni per eseguire operazioni.
Cap. 2 Vero che la somma residua (pari a € 380.000,00, oltre spese notarili e di registro) venne utilizzata per l'acquisto della villetta in Principina a Mare via Cernia, intestata per la nuda proprietà
a ? Parte_2
Per_
non mi ha detto mai niente, io questa cosa l'ho saputa dopo l'atto notarile, non so riferire nulla sui fatti narrati.
Cap. 4 Vero che è stata prelevata da la somma di € 10.616,00 dal c.c. intestato _1
a dopo la morte di lei (22.03.2016)? Persona_1
Non lo so. L'ho appreso nel corso di questa causa.
Cap. 5 Vero che ha ricevuto, mediante bonifico da , la somma di _1 Persona_1
€ 22.934,00 (il 07.01.2007) e di € 53.223,00 il 26.11.2008?
Per_ Della somma di 22.934,00 euro non so nulla. Della somma di 53.223,00 euro me lo disse e poi me lo confermò la che questo pagamento vi era stato, e risulta da estratto conto, CP_3 ma io l'ho saputo solo a cose fatte.
Il quadro emergente dalle deposizioni che precedono è piuttosto di agevole lettura. È provato perché emerge da confessioni giudiziali, che il acquisì dalla Persona_2 madre per la estinzione di debiti propri la somma di € 460.000 e che la moglie di lui ,
per ragioni indifferenti alla causa, acquisì come donazione indiretta di denaro la Pt_2 casa di Principina a mare via della Cernia per l'importo confessato di 405.000 ( 380 di prezzo oltre il capitale ). Trattasi di prova legale il cui contenuto appare non soggetto a interpretazioni di sorta.
I residui importi indicati dalla parte impugnante non trovano la medesima prova.
pagina 14 di 18 Quanto alla somma di € 116.438 essi sono debiti già calcolati nella dichiarazione delle parti all'interno della maggiore somma di € 460.000 e similmente per la somma di €
53.223, né le considerazioni espresse dalla parte appellante sono idonee a inficiare tale conclusione. Non vi sono infatti allegazioni documentali tali che confermino che detta somma fosse ulteriore a quanto dichiarato dalla parte appellata;
inoltre l'importo di quanto confessato e di quanto utilizzato per l'acquisto della casa di mare, praticamente esauriscono la disponibilità finanziaria della de cuius ottenuta con la vendita della casa più grande.
Quanto alla somma di € 48.000:2= 24.000 la parte appellata replica quanto segue “h) €
48.000,00: non è vero e non stato dimostrato che ha ricevuto dalla _1 madre la somma come già da questa difesa specificatamente contestato nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c. (doc. 3 fascicolo giudizio di primo grado) opponendosi alla ammissione del predetto documento in giudizio in quanto inconferente, inammissibile, privo di connotazione temporale, di delimitazione di oggetto e soprattutto non derivante dalla de cuius per non contenere neppure la sua firma. Peraltro, l'asserito documento, come già eccepito nel predetto atto, non equivale a riconoscimento di debito in quanto relativo ad un soggetto terzo, presunto debitore, estraneo alle parti in causa ovvero la
“ditta Etruria Pet S.r.l.” il cui legale rappresentante era il Sig. . In realtà Controparte_4 vi è un documento sottoscritto dai due soci personalmente doc 14 intitolato dichiarazione manoscritta, e quindi anche da la cui sottoscrizione non è mai stata Persona_2 disconosciuta in cui lo stesso si afferma debitore della de cuius. La somma deve pertanto essere calcolata nel donatum
In definitiva al relictum su cui infra devono aggiungersi quale donatum a Persona_2
460.000 oltre 24.000 , e quanto a , quale donazione indiretta di denaro per Parte_2 acquisto dell'immobile € 405.000 .
A ciò deve aggiungersi quanto donato al figlio e dallo stesso ammesso pari a € Pt_1
51.065. Di ciò si fa riferimento anche nella scheda testamentaria: la stessa parte in atto di citazione in appello indica la somma per intero e quindi la eccezione inerente il calcolo della metà contenuta nelle memorie conclusive appare tardiva. Non vi è prova di ulteriori donazioni : il richiamo alla eredità paterna che risale al 1993 è del tutto inconferente. Dal testamento e dalla accettazione non emergono depositi bancari del padre verosimilmente acquisiti prima e al netto delle imposte successorie;
si tratta della successione paterna come dalle stesse parti affermato e comunque tali denari sono stati divisi in parti uguali pagina 15 di 18 tra i fratelli e quindi sono matematicamente neutri. Gli ulteriori 40.000.000€ sarebbero rappresentati da un foglio di e/c dal quale non è dato ricavare alcunché. Appare confermato che l'unica donazione a è l'unica di cui la madre parla nel Pt_1 testamento non essendovi tra l'altro ragione per le quali avrebbe dovuto tacere altre donazioni visto che si è premurata di dichiararne una.
Quanto al relictum oltre alla somma di € 10.616 esistente sul conto corrente della madre al momento della morte deve aggiungersi quanto emergente dalla stima effettuata.
Il ctu ha stimato quanto caduto nella successione a tale momento, della pari a Per_1
½ dell'immobile sito in Grosseto via Cimabue 39, per € 179.220 si arrotonda a €
180.000.
Le risultanze della ctu sono state sottoposte a articolate critiche le quali tuttavia non sono conferenti. Il ctu ha già risposto alle osservazioni dei ctp. Le critiche mosse alla esaustiva relazione del consulente appaiono non fondate. Si parte dalla premessa che i valori sono stimati al 2016 epoca di apertura della successione. La stima dell'immobile nella sua interezza è avvenuta mediante comparabili ( di cui alle pagg 22 e ss. ) del medesimo periodo della vendita (criterio di stima assolutamente congruo ed utilizzato in altri settori quali ad es. le espropriazioni) specificando il CTU, per quale motivo non ha fatto ricorso ai parametri OMI.
Ha considerato infatti che i valori OMI siano da ritenersi valori meramente presuntivi, che devono trovare conforto in altri dati e che invece nel caso di specie, seppure ricorrendo ai medesimi criteri, i due ctp erano giunti a risultati assai divergenti.
Inoltre, ha dato conto della svalutazione del 20% applicabile alla quota indivisa, e tale percentuale appare da un lato, certamente calcolabile essendo notoria la minore appetibilità della quota ( trattandosi di un bene che cade in comunione e quindi ha una minore possibilità di uso e di vendita atteso il concorso necessario del comunista) e dall'altra congrua sulla base di considerazioni afferenti anche vendite che non avvengono sul libero mercato e scontano un deprezzamento. Il ctu ha dato poi conto dei criteri di calcolo nelle proprie repliche alle osservazioni e su esse nessun idoneo ulteriore commento è stato sviluppato.
In definitiva il relictum alla apertura della successione era pari a €190.616.
A detta somma devono aggiungersi le somme di donatum prima indicate ( per aversi dati comparabili ) e quindi l'importo di € 865.000 . Nessuna rivalutazione è dovuta: Cass. pagina 16 di 18 civ., Sez. II, Sentenza, 17/10/2019, n. 26486 In tema di divisione ereditaria la collazione del denaro ricevuto in donazione dal "de cuius" soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere
d'acquisto della moneta.Gli interessi sulla somma dal 2010 ( anno in cui venivano posti in essere gli atti che comportavano donazioni di somme ) sino al 2016 anno della morte della portano ad un totale di € 942.890,29. Per_1
La somma di 51.065 con interessi dal 1993 al 2016 è pari a € 96.783,17.
La somma su cui calcolare le quote di legittima e disponibile è pertanto nel complesso pari a 1.230.289 ( arrotondato a € 1.230.300). La quota di legittima era pertanto pari a
€ 410.096,48 conseguendo che il ( in forza della disposizione Parte_1 testamentaria di cui sopra ) ha avuto una lesione pari a € 219.480 su cui calcolare rivalutazione ed interessi dalla apertura della successione al saldo: cfr Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente..
La somma è pertanto pari alla attualità ad € 298.127,63.
Letto l'art. 559 c.c. che detta il modo di ridurre le donazioni cominciando dall'ultima, la riduzione avviene solo sulla somma percepita da la quale ha ricevuto € Parte_2
405.000 per l'acquisto di via della Cernia ad oggi con rivalutazione ed interessi pari a €
625.128,32.
La domanda avanzata da parte appellante era di condanna dei due convenuti in solido: tale domanda può essere intrepretata come domanda di restituzione previa riduzione conseguendo che a tale condanna sarà obbligata . Parte_2
Le spese di lite sono da rideterminarsi per i 2 gradi attesa la riforma della sentenza di I grado. Esse sono da porre a carico della parte appellata soccombente , per i due gradi ( valore del decisum ai minimi di tariffa per prossimità allo scaglione inferiore ) . Anche le spese di ctu sono a carico di parte appellata liquidate come in atti .
pagina 17 di 18 Le spese tra e CH EN ( e per lui eredi di…) sono compensate Parte_1 attesa la necessità della chiamata in causa della parte del I grado.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello avanzato da contro la sentenza del Tribunale Parte_1 di Grosseto n. 696/2023, che riforma,
accerta la lesione di legittima subita da a mezzo del testamento redatto Parte_1 dalla madre nella misura di € 298.127,63 e per l'effetto condanna Persona_1 [...] alla restituzione allo stesso della somma di € 298.127,63 oltre interessi legali Pt_2 dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
compensa tra e EN CH ( e per lui eredi di ..) le spese del presente Parte_1 grado di giudizio.
Condanna e in solido tra loro alle spese dei due gradi di Parte_2 Persona_2 giudizio in favore di che liquida in € 11.229 quanto al I grado e € 10.060 Parte_1 quanto al II grado, per compensi oltre rimborso forfetario IVA e CAP di legge.
Firenze, camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Isabella Mariani
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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