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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n.1479/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CH GA La RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1479/2023 R.G. promossa da:
(P.I. Parte_1 P.IVA_1
Col patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi,
-parte attrice- nei confronti di
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Col patrocinio degli Avv.ti Paolo Miserere e Carlo Negro,
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha a oggetto la domanda di annullamento della perizia contrattuale intervenuta tra le parti.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in atti e verbali di causa.
Si esaminano di seguito le questioni oggetto di causa.
I. Eccezione di difetto di competenza.
Si rinvia a quanto già affermato nell'ordinanza del 6 Luglio 2024.
II. Sulla domanda di annullamento della perizia contrattuale.
La perizia contrattuale tra origine dall'accordo con cui le parti prevedono che determinate questioni tecniche vengano risolte e decise da uno o più soggetti dotati di specifiche conoscenze tecnico- scientifiche (i c.d. periti). La determinazione dei periti è dalle parti considerata vincolante.
Va evidenziato sin d'ora che anche nel caso di specie le parti si sono vincolate alle risultanze della perizia.
Pag. 1 di 8 Le caratteristiche riscontrate nella prassi pongono diverse questioni circa la qualificazione della perizia contrattuale, dibattuta in giurisprudenza, e sulle conseguenze della qualificazione, sia sul versante sostanziale sia su quello processuale.
Deve darsi atto che, per quanto concerne la natura della perizia, il dibattito, se si tratti di species dell'arbitrato libero ovvero di ipotesi distinta dall'arbitraggio, ha determinato la rimessione al Primo
Presidente per valutare di sottoporre la questione al vaglio delle Sezioni Unite (Cassazione civile, 24 marzo 2025, n.7795, sez. III).
A ogni modo, la giurisprudenza tendenzialmente inquadra la perizia contrattuale nell'ambito di un mandato collettivo, con cui le parti deferiscono ad uno o più terzi, designati per la loro competenza specifica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale con applicazione degli artt. 1703 e ss.
c.c., in quanto compatibili.
Si veda in tal senso quanto affermato da Tribunale Latina sez. I, 14/10/2022, n.1940, così in massima:
“La perizia contrattuale è una forma atipica che ha natura di mandato collettivo: con essa le parti demandano ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare. L'esito di tale valutazione è impugnabile solo con l'azione di annullamento - se vi è stato errore determinante - e/o di risoluzione - se vi è stato inadempimento -. Come tale la perizia contrattuale si differenzia, oltre che dall'arbitrato, anche dall'arbitraggio che ha quale oggetto
l'incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva della volontà delle parti;
nella perizia contrattuale, pertanto, l''arbitro-perito' non deve garantire alle parti l'equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche e criteri scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che
è stato incaricato di compiere”. (in Redazione Giuffrè 2022).
Così come accaduto esattamente nel caso in esame, in cui:
- le parti hanno sottoscritto un “atto di nomina e mandato dei periti” (1.7.2022, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), conferendo ai periti l'incarico di verificare il sinistro e le modalità, nonché procedere alla stima e alla liquidazione dei danni.
In base ai punti oggetto del mandato emerge che le parti volessero affidare ai periti una valutazione meramente tecnica, restando escluse tutte le altre questioni rilevanti nel rapporto giuridico.
Diversamente, laddove si deferisca a un terzo la soluzione di un problema relativo all'interpretazione del contratto si realizzerebbe un arbitrato.
- Le parti hanno contestualmente convenuto: “I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o violazione dei patti contrattuali (…)”.
Pag. 2 di 8 Elemento dirimente per la soluzione della controversia risiede proprio nell'essenza tecnica della perizia, che la contraddistingue dall'arbitraggio e che, conseguentemente, esclude nel caso della perizia contrattuale il ricorso al rimedio di cui all'art.1349 CC, con devoluzione al giudice della determinazione dell'oggetto laddove non sia stato rispettato l'equo contemperamento degli interessi.
La natura negoziale della perizia contrattuale rende diffusa l'interpretazione che non sia applicabile l'impugnazione per nullità ex art.828 cpc, e che non siano proponibili le domande inerenti alle questioni tecniche deferite ai periti.
Allo stesso tempo, viene prevalentemente ammesso che le parti possano adire la tutela giurisdizionale per la soluzione di problematiche preliminari, come ad esempio l'esistenza del diritto all'indennizzo, ovvero la sussistenza della mala fede o colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio.
Nell'ordinanza interlocutoria (Cassazione civile, 24 marzo 2025, n.7795, sez. III) vengono ripercorsi gli orientamenti interpretativi: la Suprema Corte afferma che la perizia contrattuale e l'arbitrato libero sono istituti diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa, contrattualmente ed in base a criteri meramente tecnici, solo il quantum della controversia;
mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio e decide sull'intera controversia.
La sentenza n. 28511/2018 della Cassazione illustra il discrimen, come recepito dal primo orientamento: la perizia contrattuale esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) se viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva, evidenziando che non sono applicabili le norme relative all'arbitrato.
Tuttavia, con successive pronunce, la stessa giurisprudenza della Corte ha aderito a una tesi che ravvisa profili di affinità tra perizia contrattuale e arbitrato, focalizzandone in particolare la funzione di risoluzione della controversia. In altri termini la perizia contrattuale, quale peculiare forma di arbitrato, si connoterebbe solo per l'oggetto della cognizione degli arbitri riguardante una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, rilevando comunque in entrambi i casi il profilo del conferimento del mandato ad un terzo per la composizione della lite, attuando una sostanziale parità sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell'arbitrato libero.
Quanto fin qui esposto è riepilogato esaustivamente, con anche i relativi risvolti in ambito probatorio (che appunto verranno evidenziati in grassetto) nella pronuncia del Tribunale di Brindisi
n. 7589/2018 del 03/04/2018, RG n. 4621/2016 (in ilcaso.it), della quale si riportano testualmente i passaggi motivazionali di interesse:
“Va innanzitutto rilevato che la perizia contrattuale si differenzia dall'arbitrato irrituale in quanto viene negozialmente conferito ad uno o più soggetti terzi, scelti per la particolare competenza
Pag. 3 di 8 tecnica, “non già la composizione di contestazioni insorte o che possono insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva. La differenza tra le due figure attiene allora unicamente all'oggetto del contrasto che le parti intendono risolvere, essendo detto contrasto eminentemente giuridico nel caso di arbitrato irrituale e tecnico nel caso di perizia contrattuale, e non comporta invece pratiche conseguenze giuridiche. In entrambi i casi, infatti, l'inquadramento va effettuato nell'ambito del mandato finalizzato a risolvere una lite su basi conciliative-transattive e creando un nuovo assetto di interessi, e la differenza tra le due figure non incide sul regime impugnatorio delle decisioni dell'arbitro o del perito tecnico, restando in un caso e nell'altro la decisione sottratta all'impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. e potendo detta impugnazione essere posta in essere solo sul piano delle invalidità negoziali (cfr. Cass. n. 10705/2007, Cass. n.
13436/2005, Cass. n. 10023/2005, Cass. n. 9996/2004, Cass. n. 12880/2003, Cass. n. 194/2003, Cass.
n. 14909/2002, Cass. n. 15360/2000, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 13339/1999, Cass. n. 12155/1999,
Cass. 4977/1999, Cass. 4954/1999, Cass. n. 3609/1999, Cass. n. 1680/1999, Cass. 10554/1998, Cass.
1721/1998, Cass. 3791/1995, Cass. n. 9459/1994, Cass. 8075/1994, Cass. 1028/1985, Cass. n.
2195/1984, Cass. 6784/1981, Cass. 699/1981). (…)
Come già evidenziato, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nella perizia contrattuale - al pari che nell'arbitrato irrituale -, la decisione dei periti è impugnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste per i contratti e non attraverso gli strumenti accordati dal codice di procedura civile per i lodi rituali, con la conseguenza che nella perizia contrattuale gli errori "in procedendo o in iudicando", comprensivi dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano a condizione che si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso o di risoluzione. (…) Per quanto riguarda i motivi di impugnativa attinenti all'annullabilità della perizia contrattuale per presunti vizi del consenso, premesso che “La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva
Pag. 4 di 8 od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era
a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.” (Cassazione civile sez. I 19 giugno 2008 n. 16663), nel caso di specie la società ricorrente (ben lungi dal provare) neanche indica in cosa sia consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà dei periti
e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti. Ed invero nella perizia contrattuale, l'errore essenziale che rileva come causa di annullamento della determinazione arbitrale, va ricollegato “…al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge. Più particolarmente, l'errore, deducibile come causa di annullamento della determinazione arbitrale, deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c., i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c. che le parti abbiano prospettato agli arbitri;
ciò si verifica solo quando l'errore venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri, cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare taluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa … a nulla vale sostenere in contrario che vi è discordanza tra l'attività svolta dal terzo perito e quella richiesta dalle parti, non concretando la discordanza errore …” (Cassazione civile, sez. III, 16/03/2005, n. 5678 ). Va osservato, inoltre, che la diversità dei criteri di giudizio, impone di riconoscere autonomia alla perizia contrattuale rispetto all'arbitraggio e di escludere, conseguentemente, nel caso di perizia contrattuale, l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. “L'impugnazione della determinazione dell'arbitratore per manifesta iniquità presuppone una determinazione compiuta con equo apprezzamento, in vista del perseguimento dell'equilibrio economico tra le prestazioni: solo una valutazione condotta secondo criteri equitativi può sconfinare nella iniquità, qualora realizzi una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte. Ed una valutazione siffatta è propria dell'attività dell'arbitratore, in sede di arbitraggio, mentre è del tutto assente nell'attività dell'arbitratore-perito, in sede di perizia contrattuale. L'arbitratore-perito non compie valutazioni discrezionali ispirate a criteri equitativi, ma si limita ad applicare norme tecniche, ad utilizzare criteri tecnico-scientifici obbiettivi. La determinazione dell'arbitratore-perito non può, per sua intrinseca natura, essere equa
o iniqua, ma soltanto esatta o inesatta secondo i parametri tecnici applicati. Alla perizia contrattuale non può pertanto applicarsi l'impugnazione, prevista dall'art. 1349 c.c., per manifesta erroneità o
Pag. 5 di 8 iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, che presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale, di un equo apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, ed è quindi inconciliabile con l'attività strettamente tecnica dell'arbitratore-perito.
Il sistema delle impugnazioni esperibili nei confronti della determinazione dell'arbitratore-perito va quindi desunto esclusivamente dalle regole generali del codice civile che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici. La perizia contrattuale potrà quindi essere impugnata soltanto nel caso di errore, dolo o violenza.” (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2005, n. 13954)”.
Ciò posto, deve aversi specifico riguardo a quanto sopra evidenziato in punto di errore e dolo, e relativa prova: l'errore consiste nella falsa rappresentazione, che abbia investito le parti ovvero il perito/i, determinando l'errore; il dolo è l'azione ingannevole che ha determinato l'esito della perizia.
Orbene, nel caso di specie, pur essendo evocate delle condotte sleali e ingiustificatamente favorevoli verso la compagnia assicurativa, nulla è stato allegato in punto di dolo.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in relazione all'errore.
Anzi, è proprio l'aspetto che deve ritenersi smentito dall'espletamento della CTU.
Precisamente, il tecnico d'ufficio ha adottato criteri diversi e- conseguenzialmente- è pervenuto a risultati diversi nel suo calcolo, riconoscendo a parte attrice la spettanza di un indennizzo di gran lunga maggiore rispetto a quello accordato all'esito della perizia contrattuale.
In particolare, il CTU ha contestato che non fosse stato utilizzato per il calcolo del margine di contribuzione il parametro del bilancio provvisorio relativo al primo semestre del 2022.
Tuttavia, questo passaggio dimostra una diversa visione del CTU circa il criterio da adottare, secondo una valutazione squisitamente tecnica, di maggior corrispondenza al dato effettivo coperto dal periodo di indennizzo, valutazione che, per quanto già esposto, non può però essere sindacata in sede giurisdizionale.
In altri termini, il CTU (il cui ragionamento può pure, in via astratta, trovare condivisione) afferma secondo quali criteri sarebbe stato corretto effettuare il calcolo.
E ciononostante, non può ritenersi un “errore” la diversa scelta del perito contrattuale, o, meglio, non può ritenersi un errore rilevante ai fini dell'annullamento della perizia contrattuale poiché non integra causa che abbia inficiato la volontà contrattuale.
Ciò in quanto l'errore consiste in una falsa rappresentazione e non in una consapevole- benché opinabile- scelta del tecnico destinatario del mandato, scevra- come nel caso di specie- da elementi che abbiano turbato la formazione della sua volontà, rimasti indimostrati.
Nel dettaglio, il CTU e il perito assicurativo prendono a riferimento due diversi valori del margine di contribuzione.
Pag. 6 di 8 Si premetta che il margine di contribuzione viene definito in contratto come “la differenza tra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta come desunta dall'ultimo bilancio approvato”.
Mentre il CTU ritiene che le grandezze vadano estratte dal bilancio provvisorio del primo semestre del 2022, poiché più prossimo e quindi potenzialmente corrispondente al periodo dell'indennizzo
(semestre successivo al sinistro, cioè fino al 31.12.2022); il perito assicurativo ritiene invece che non potesse farsi riferimento al “bilancino” ma esclusivamente all'ultimo bilancio approvato, in ossequio alla definizione contrattuale del margine di contribuzione tale da garantire un parametro già cristallizzato.
Alla luce dell'interpretazione (e delle oscillazioni ermeneutiche riferite), e sulla scorta del preciso impegno contrattuale delle parti, ciò che non può essere impugnato della perizia contrattuale è proprio l'aspetto tecnico, all'infuori dei vizi della capacità che nel caso di specie non sono stati allegati e provati.
Entrambi i tecnici (perizia contrattuale, e CTU) hanno seguito rispettivamente una propria direzione logica e metodologica internamente coerente.
Deve pertanto concludersi che la differenza tra le due valutazioni si basa esclusivamente su una metodologia tecnica, che- si ribadisce- non può essere sindacata in sede giurisdizionale, per quanto la scelta del perito contrattuale sia manifestamente in svantaggio dell'assicurato.
E tuttavia ciò appartiene alla peculiarità del negozio atipico, che anche in ragione di tale rischio comporta siffatto dibattito interpretativo, e, per le medesime ragioni, di potenziale svantaggio di una parte, non protetta dall'egida dell'art.1349 CC, viene a monte blindata dall'impegno contrattuale di non contestare le risultanze entro i ristretti confini dei vizi della volontà.
Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
III. Sulla domanda di condanna al pagamento del massimale di polizza.
La domanda è inammissibile in quanto formulata tardivamente, oltre la formazione delle preclusioni assertive.
IV. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, e quindi vengono poste a carico dell'attrice ma col temperamento determinato dal rigetto dell'eccezione di competenza e dal dibattito giurisprudenziale intorno alla questione esaminata.
Pertanto, si applica la compensazione nella misura della metà.
Analogamente, le spese di CTU vanno poste a carico di ciascuna parte, nella misura di ½.
La liquidazione avviene in dispositivo secondo i parametri medi (eccetto che per la fase istruttoria cui vanno applicati i minimi, in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria per l'assenza di attività di assunzione di prove costituende) di cui al DM147/2022 per scaglione di valore.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA DI ANNULLAMENTO DELLA PERIZIA
CONTRATTTUALE;
- DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA ATTOREA DI CONDANNA AL PAGAMENTO
DI ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI INDENNIZZO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, CHE LIQUIDA IN EURO 5.634,00 (11.268/2)
PER COMPENSI PROFESSIONALI OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU A CARICO DI CIASCUNA PARTE NELLA
MISURA DI ½.
Così deciso, il 21 Novembre 2025.
Il Giudice
CH GA La RT
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CH GA La RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1479/2023 R.G. promossa da:
(P.I. Parte_1 P.IVA_1
Col patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi,
-parte attrice- nei confronti di
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
Col patrocinio degli Avv.ti Paolo Miserere e Carlo Negro,
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha a oggetto la domanda di annullamento della perizia contrattuale intervenuta tra le parti.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in atti e verbali di causa.
Si esaminano di seguito le questioni oggetto di causa.
I. Eccezione di difetto di competenza.
Si rinvia a quanto già affermato nell'ordinanza del 6 Luglio 2024.
II. Sulla domanda di annullamento della perizia contrattuale.
La perizia contrattuale tra origine dall'accordo con cui le parti prevedono che determinate questioni tecniche vengano risolte e decise da uno o più soggetti dotati di specifiche conoscenze tecnico- scientifiche (i c.d. periti). La determinazione dei periti è dalle parti considerata vincolante.
Va evidenziato sin d'ora che anche nel caso di specie le parti si sono vincolate alle risultanze della perizia.
Pag. 1 di 8 Le caratteristiche riscontrate nella prassi pongono diverse questioni circa la qualificazione della perizia contrattuale, dibattuta in giurisprudenza, e sulle conseguenze della qualificazione, sia sul versante sostanziale sia su quello processuale.
Deve darsi atto che, per quanto concerne la natura della perizia, il dibattito, se si tratti di species dell'arbitrato libero ovvero di ipotesi distinta dall'arbitraggio, ha determinato la rimessione al Primo
Presidente per valutare di sottoporre la questione al vaglio delle Sezioni Unite (Cassazione civile, 24 marzo 2025, n.7795, sez. III).
A ogni modo, la giurisprudenza tendenzialmente inquadra la perizia contrattuale nell'ambito di un mandato collettivo, con cui le parti deferiscono ad uno o più terzi, designati per la loro competenza specifica, il compito di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale con applicazione degli artt. 1703 e ss.
c.c., in quanto compatibili.
Si veda in tal senso quanto affermato da Tribunale Latina sez. I, 14/10/2022, n.1940, così in massima:
“La perizia contrattuale è una forma atipica che ha natura di mandato collettivo: con essa le parti demandano ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare. L'esito di tale valutazione è impugnabile solo con l'azione di annullamento - se vi è stato errore determinante - e/o di risoluzione - se vi è stato inadempimento -. Come tale la perizia contrattuale si differenzia, oltre che dall'arbitrato, anche dall'arbitraggio che ha quale oggetto
l'incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva della volontà delle parti;
nella perizia contrattuale, pertanto, l''arbitro-perito' non deve garantire alle parti l'equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche e criteri scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che
è stato incaricato di compiere”. (in Redazione Giuffrè 2022).
Così come accaduto esattamente nel caso in esame, in cui:
- le parti hanno sottoscritto un “atto di nomina e mandato dei periti” (1.7.2022, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), conferendo ai periti l'incarico di verificare il sinistro e le modalità, nonché procedere alla stima e alla liquidazione dei danni.
In base ai punti oggetto del mandato emerge che le parti volessero affidare ai periti una valutazione meramente tecnica, restando escluse tutte le altre questioni rilevanti nel rapporto giuridico.
Diversamente, laddove si deferisca a un terzo la soluzione di un problema relativo all'interpretazione del contratto si realizzerebbe un arbitrato.
- Le parti hanno contestualmente convenuto: “I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4 e 5 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o violazione dei patti contrattuali (…)”.
Pag. 2 di 8 Elemento dirimente per la soluzione della controversia risiede proprio nell'essenza tecnica della perizia, che la contraddistingue dall'arbitraggio e che, conseguentemente, esclude nel caso della perizia contrattuale il ricorso al rimedio di cui all'art.1349 CC, con devoluzione al giudice della determinazione dell'oggetto laddove non sia stato rispettato l'equo contemperamento degli interessi.
La natura negoziale della perizia contrattuale rende diffusa l'interpretazione che non sia applicabile l'impugnazione per nullità ex art.828 cpc, e che non siano proponibili le domande inerenti alle questioni tecniche deferite ai periti.
Allo stesso tempo, viene prevalentemente ammesso che le parti possano adire la tutela giurisdizionale per la soluzione di problematiche preliminari, come ad esempio l'esistenza del diritto all'indennizzo, ovvero la sussistenza della mala fede o colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio.
Nell'ordinanza interlocutoria (Cassazione civile, 24 marzo 2025, n.7795, sez. III) vengono ripercorsi gli orientamenti interpretativi: la Suprema Corte afferma che la perizia contrattuale e l'arbitrato libero sono istituti diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa, contrattualmente ed in base a criteri meramente tecnici, solo il quantum della controversia;
mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio e decide sull'intera controversia.
La sentenza n. 28511/2018 della Cassazione illustra il discrimen, come recepito dal primo orientamento: la perizia contrattuale esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) se viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico, ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva, evidenziando che non sono applicabili le norme relative all'arbitrato.
Tuttavia, con successive pronunce, la stessa giurisprudenza della Corte ha aderito a una tesi che ravvisa profili di affinità tra perizia contrattuale e arbitrato, focalizzandone in particolare la funzione di risoluzione della controversia. In altri termini la perizia contrattuale, quale peculiare forma di arbitrato, si connoterebbe solo per l'oggetto della cognizione degli arbitri riguardante una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica, rilevando comunque in entrambi i casi il profilo del conferimento del mandato ad un terzo per la composizione della lite, attuando una sostanziale parità sul piano della disciplina applicabile rispetto a quella dell'arbitrato libero.
Quanto fin qui esposto è riepilogato esaustivamente, con anche i relativi risvolti in ambito probatorio (che appunto verranno evidenziati in grassetto) nella pronuncia del Tribunale di Brindisi
n. 7589/2018 del 03/04/2018, RG n. 4621/2016 (in ilcaso.it), della quale si riportano testualmente i passaggi motivazionali di interesse:
“Va innanzitutto rilevato che la perizia contrattuale si differenzia dall'arbitrato irrituale in quanto viene negozialmente conferito ad uno o più soggetti terzi, scelti per la particolare competenza
Pag. 3 di 8 tecnica, “non già la composizione di contestazioni insorte o che possono insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva. La differenza tra le due figure attiene allora unicamente all'oggetto del contrasto che le parti intendono risolvere, essendo detto contrasto eminentemente giuridico nel caso di arbitrato irrituale e tecnico nel caso di perizia contrattuale, e non comporta invece pratiche conseguenze giuridiche. In entrambi i casi, infatti, l'inquadramento va effettuato nell'ambito del mandato finalizzato a risolvere una lite su basi conciliative-transattive e creando un nuovo assetto di interessi, e la differenza tra le due figure non incide sul regime impugnatorio delle decisioni dell'arbitro o del perito tecnico, restando in un caso e nell'altro la decisione sottratta all'impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. e potendo detta impugnazione essere posta in essere solo sul piano delle invalidità negoziali (cfr. Cass. n. 10705/2007, Cass. n.
13436/2005, Cass. n. 10023/2005, Cass. n. 9996/2004, Cass. n. 12880/2003, Cass. n. 194/2003, Cass.
n. 14909/2002, Cass. n. 15360/2000, Cass. n. 14302/1999, Cass. n. 13339/1999, Cass. n. 12155/1999,
Cass. 4977/1999, Cass. 4954/1999, Cass. n. 3609/1999, Cass. n. 1680/1999, Cass. 10554/1998, Cass.
1721/1998, Cass. 3791/1995, Cass. n. 9459/1994, Cass. 8075/1994, Cass. 1028/1985, Cass. n.
2195/1984, Cass. 6784/1981, Cass. 699/1981). (…)
Come già evidenziato, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nella perizia contrattuale - al pari che nell'arbitrato irrituale -, la decisione dei periti è impugnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento previste per i contratti e non attraverso gli strumenti accordati dal codice di procedura civile per i lodi rituali, con la conseguenza che nella perizia contrattuale gli errori "in procedendo o in iudicando", comprensivi dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano a condizione che si risolvano in cause di invalidità e, cioè, incapacità e vizi del consenso o di risoluzione. (…) Per quanto riguarda i motivi di impugnativa attinenti all'annullabilità della perizia contrattuale per presunti vizi del consenso, premesso che “La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus, verificando se la condotta commissiva
Pag. 4 di 8 od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era
a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.” (Cassazione civile sez. I 19 giugno 2008 n. 16663), nel caso di specie la società ricorrente (ben lungi dal provare) neanche indica in cosa sia consistita la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà dei periti
e tantomeno se tale distorta formazione della volontà possa essere dipesa dalla condotta di una delle parti. Ed invero nella perizia contrattuale, l'errore essenziale che rileva come causa di annullamento della determinazione arbitrale, va ricollegato “…al processo di formazione della volontà degli arbitri, inficiato o deviato da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà, rimanendo esclusa la possibilità di fare valere errori di giudizio o di interpretazione della legge. Più particolarmente, l'errore, deducibile come causa di annullamento della determinazione arbitrale, deve presentare, a norma dell'art. 1428 c.c., i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità e vertere su taluno degli elementi indicati nell'art. 1429 c.c. che le parti abbiano prospettato agli arbitri;
ciò si verifica solo quando l'errore venga ad inficiare la formazione della volontà degli arbitri, cioè nel caso in cui essi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà, omettendo di considerare taluni elementi della controversia, supponendone altri inesistenti o ritenendo pacifici fatti contestati e viceversa … a nulla vale sostenere in contrario che vi è discordanza tra l'attività svolta dal terzo perito e quella richiesta dalle parti, non concretando la discordanza errore …” (Cassazione civile, sez. III, 16/03/2005, n. 5678 ). Va osservato, inoltre, che la diversità dei criteri di giudizio, impone di riconoscere autonomia alla perizia contrattuale rispetto all'arbitraggio e di escludere, conseguentemente, nel caso di perizia contrattuale, l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c. “L'impugnazione della determinazione dell'arbitratore per manifesta iniquità presuppone una determinazione compiuta con equo apprezzamento, in vista del perseguimento dell'equilibrio economico tra le prestazioni: solo una valutazione condotta secondo criteri equitativi può sconfinare nella iniquità, qualora realizzi una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte. Ed una valutazione siffatta è propria dell'attività dell'arbitratore, in sede di arbitraggio, mentre è del tutto assente nell'attività dell'arbitratore-perito, in sede di perizia contrattuale. L'arbitratore-perito non compie valutazioni discrezionali ispirate a criteri equitativi, ma si limita ad applicare norme tecniche, ad utilizzare criteri tecnico-scientifici obbiettivi. La determinazione dell'arbitratore-perito non può, per sua intrinseca natura, essere equa
o iniqua, ma soltanto esatta o inesatta secondo i parametri tecnici applicati. Alla perizia contrattuale non può pertanto applicarsi l'impugnazione, prevista dall'art. 1349 c.c., per manifesta erroneità o
Pag. 5 di 8 iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, che presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale, di un equo apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, ed è quindi inconciliabile con l'attività strettamente tecnica dell'arbitratore-perito.
Il sistema delle impugnazioni esperibili nei confronti della determinazione dell'arbitratore-perito va quindi desunto esclusivamente dalle regole generali del codice civile che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici. La perizia contrattuale potrà quindi essere impugnata soltanto nel caso di errore, dolo o violenza.” (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2005, n. 13954)”.
Ciò posto, deve aversi specifico riguardo a quanto sopra evidenziato in punto di errore e dolo, e relativa prova: l'errore consiste nella falsa rappresentazione, che abbia investito le parti ovvero il perito/i, determinando l'errore; il dolo è l'azione ingannevole che ha determinato l'esito della perizia.
Orbene, nel caso di specie, pur essendo evocate delle condotte sleali e ingiustificatamente favorevoli verso la compagnia assicurativa, nulla è stato allegato in punto di dolo.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in relazione all'errore.
Anzi, è proprio l'aspetto che deve ritenersi smentito dall'espletamento della CTU.
Precisamente, il tecnico d'ufficio ha adottato criteri diversi e- conseguenzialmente- è pervenuto a risultati diversi nel suo calcolo, riconoscendo a parte attrice la spettanza di un indennizzo di gran lunga maggiore rispetto a quello accordato all'esito della perizia contrattuale.
In particolare, il CTU ha contestato che non fosse stato utilizzato per il calcolo del margine di contribuzione il parametro del bilancio provvisorio relativo al primo semestre del 2022.
Tuttavia, questo passaggio dimostra una diversa visione del CTU circa il criterio da adottare, secondo una valutazione squisitamente tecnica, di maggior corrispondenza al dato effettivo coperto dal periodo di indennizzo, valutazione che, per quanto già esposto, non può però essere sindacata in sede giurisdizionale.
In altri termini, il CTU (il cui ragionamento può pure, in via astratta, trovare condivisione) afferma secondo quali criteri sarebbe stato corretto effettuare il calcolo.
E ciononostante, non può ritenersi un “errore” la diversa scelta del perito contrattuale, o, meglio, non può ritenersi un errore rilevante ai fini dell'annullamento della perizia contrattuale poiché non integra causa che abbia inficiato la volontà contrattuale.
Ciò in quanto l'errore consiste in una falsa rappresentazione e non in una consapevole- benché opinabile- scelta del tecnico destinatario del mandato, scevra- come nel caso di specie- da elementi che abbiano turbato la formazione della sua volontà, rimasti indimostrati.
Nel dettaglio, il CTU e il perito assicurativo prendono a riferimento due diversi valori del margine di contribuzione.
Pag. 6 di 8 Si premetta che il margine di contribuzione viene definito in contratto come “la differenza tra i ricavi di vendita e il costo variabile della produzione venduta come desunta dall'ultimo bilancio approvato”.
Mentre il CTU ritiene che le grandezze vadano estratte dal bilancio provvisorio del primo semestre del 2022, poiché più prossimo e quindi potenzialmente corrispondente al periodo dell'indennizzo
(semestre successivo al sinistro, cioè fino al 31.12.2022); il perito assicurativo ritiene invece che non potesse farsi riferimento al “bilancino” ma esclusivamente all'ultimo bilancio approvato, in ossequio alla definizione contrattuale del margine di contribuzione tale da garantire un parametro già cristallizzato.
Alla luce dell'interpretazione (e delle oscillazioni ermeneutiche riferite), e sulla scorta del preciso impegno contrattuale delle parti, ciò che non può essere impugnato della perizia contrattuale è proprio l'aspetto tecnico, all'infuori dei vizi della capacità che nel caso di specie non sono stati allegati e provati.
Entrambi i tecnici (perizia contrattuale, e CTU) hanno seguito rispettivamente una propria direzione logica e metodologica internamente coerente.
Deve pertanto concludersi che la differenza tra le due valutazioni si basa esclusivamente su una metodologia tecnica, che- si ribadisce- non può essere sindacata in sede giurisdizionale, per quanto la scelta del perito contrattuale sia manifestamente in svantaggio dell'assicurato.
E tuttavia ciò appartiene alla peculiarità del negozio atipico, che anche in ragione di tale rischio comporta siffatto dibattito interpretativo, e, per le medesime ragioni, di potenziale svantaggio di una parte, non protetta dall'egida dell'art.1349 CC, viene a monte blindata dall'impegno contrattuale di non contestare le risultanze entro i ristretti confini dei vizi della volontà.
Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
III. Sulla domanda di condanna al pagamento del massimale di polizza.
La domanda è inammissibile in quanto formulata tardivamente, oltre la formazione delle preclusioni assertive.
IV. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, e quindi vengono poste a carico dell'attrice ma col temperamento determinato dal rigetto dell'eccezione di competenza e dal dibattito giurisprudenziale intorno alla questione esaminata.
Pertanto, si applica la compensazione nella misura della metà.
Analogamente, le spese di CTU vanno poste a carico di ciascuna parte, nella misura di ½.
La liquidazione avviene in dispositivo secondo i parametri medi (eccetto che per la fase istruttoria cui vanno applicati i minimi, in ragione dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria per l'assenza di attività di assunzione di prove costituende) di cui al DM147/2022 per scaglione di valore.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA DI ANNULLAMENTO DELLA PERIZIA
CONTRATTTUALE;
- DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA ATTOREA DI CONDANNA AL PAGAMENTO
DI ULTERIORE IMPORTO A TITOLO DI INDENNIZZO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI Parte_1
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, CHE LIQUIDA IN EURO 5.634,00 (11.268/2)
PER COMPENSI PROFESSIONALI OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E
CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE DEFINITIVAMENTE LE SPESE DI CTU A CARICO DI CIASCUNA PARTE NELLA
MISURA DI ½.
Così deciso, il 21 Novembre 2025.
Il Giudice
CH GA La RT
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