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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG Procedimento Unitario N. 888/2025 riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 888/2025 promosso su istanza depositata in via telematica in data 8.7.2025;
DA
, con sede legale a MILANO (MI) VIA BIELLA 24/A Controparte_1 cap 20143 Domicilio digitale/PEC Numero REA MI – 2107376 Email_1
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore liquidatore nato a [...] il Controparte_2
25/05/1962, Codice fiscale: , a ciò autorizzato dall'assemblea dei soci con C.F._1 deliberazione unanime in data 20.2.2025 (doc. 15), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso (doc. 1), dall'avv. Roberto Nova (Codice fiscale: ) del Foro C.F._2 di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del difensore in CORSO
1 PLEBISCITI 12 - 20129 - MILANO (MI) nonché all'indirizzo PEC indicato
Email_2
IN PROPRIO
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA BIELLA 24/A cap 20143;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2022 il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 ed in particolare pari ad € 677.819,00;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro, per come esposti in ricorso, come emerge dal debito di natura bancaria verso INTESA SANPAOLO per circa € 75.000
(decadenza dal beneficio del termine per inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione delle rate di un finanziamento chirografario comminata il 17.3.2025, doc. 14);
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195
c.c. prevalente di: “PRODUZIONE DI SOFTWARE E DI SERVIZI DIGITALI IN LOCALE,
IN INTRANET, IN INTERNET E IN CLOUD NELL'AMBITO DELLA CONSULENZA E LA
FORMAZIONE, CONTROLLO E REVISIONE INFORMATICA, LINGUISTICA E
COMUNICATIVA”;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio
2 relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
• è da opinarsi come nel caso di specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ex art. 121 ccii, desumibile dalla perdita di esercizio di circa € 4.300 nel bilancio al 31.12.2024 (circa
€ 547,00 nella situazione contabile aggiornata a maggio 2025), dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi, che evidenzia una incapienza patrimoniale della ricorrente per il pagamento dei debiti scaduti di cui sopra:
• con riferimento alle società poste in liquidazione il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì
a valutare se il suo patrimonio attivo di pronto smobilizzo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. la giurisprudenza di legittimità sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n.
13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834, cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del
10/07/2018 ed in motivazione Cass. Sez. I n. 24948/2019); la società ha una limitata liquidità di conto corrente di € 57,73 incapiente per il pagamento dei debiti bancari di cui sopra;
• sussiste inoltre la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito il liquidatore unico del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio: sul punto si veda il consolidato orientamento della S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2957 del 03/02/2017 conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01) “La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione
3 della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.)”;
• infatti, il liquidatore nel rispetto dell' dell'art. 40 comma 2 CCII Controparte_2 ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha sottoscritto la domanda di apertura e quindi il ricorso in proprio per liquidazione giudiziale;
• ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_1 con sede legale a MILANO (MI) VIA BIELLA 24/A cap 20143, Numero REA MI –
2107376 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA quale P.IVA_1 procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_1 articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22 ottobre 2025 ore 9.00 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:
4 https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_3
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
5 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 10 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
6
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RG Procedimento Unitario N. 888/2025 riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 888/2025 promosso su istanza depositata in via telematica in data 8.7.2025;
DA
, con sede legale a MILANO (MI) VIA BIELLA 24/A Controparte_1 cap 20143 Domicilio digitale/PEC Numero REA MI – 2107376 Email_1
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore liquidatore nato a [...] il Controparte_2
25/05/1962, Codice fiscale: , a ciò autorizzato dall'assemblea dei soci con C.F._1 deliberazione unanime in data 20.2.2025 (doc. 15), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso (doc. 1), dall'avv. Roberto Nova (Codice fiscale: ) del Foro C.F._2 di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del difensore in CORSO
1 PLEBISCITI 12 - 20129 - MILANO (MI) nonché all'indirizzo PEC indicato
Email_2
IN PROPRIO
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
OSSERVA
• Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA BIELLA 24/A cap 20143;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che dal bilancio al 31.12.2022 il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 ed in particolare pari ad € 677.819,00;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono superiori a 30.000 euro, per come esposti in ricorso, come emerge dal debito di natura bancaria verso INTESA SANPAOLO per circa € 75.000
(decadenza dal beneficio del termine per inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione delle rate di un finanziamento chirografario comminata il 17.3.2025, doc. 14);
• la società debitrice ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 comma 1 del codice della crisi e ha dimostrato di essere una impresa che esercita attività commerciale ex art. 2195
c.c. prevalente di: “PRODUZIONE DI SOFTWARE E DI SERVIZI DIGITALI IN LOCALE,
IN INTRANET, IN INTERNET E IN CLOUD NELL'AMBITO DELLA CONSULENZA E LA
FORMAZIONE, CONTROLLO E REVISIONE INFORMATICA, LINGUISTICA E
COMUNICATIVA”;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio
2 relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
• è da opinarsi come nel caso di specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ex art. 121 ccii, desumibile dalla perdita di esercizio di circa € 4.300 nel bilancio al 31.12.2024 (circa
€ 547,00 nella situazione contabile aggiornata a maggio 2025), dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause della crisi, che evidenzia una incapienza patrimoniale della ricorrente per il pagamento dei debiti scaduti di cui sopra:
• con riferimento alle società poste in liquidazione il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì
a valutare se il suo patrimonio attivo di pronto smobilizzo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. la giurisprudenza di legittimità sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n.
13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834, cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del
10/07/2018 ed in motivazione Cass. Sez. I n. 24948/2019); la società ha una limitata liquidità di conto corrente di € 57,73 incapiente per il pagamento dei debiti bancari di cui sopra;
• sussiste inoltre la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo investito il liquidatore unico del relativo potere di presentare l'istanza di accesso alla liquidazione giudiziale in proprio: sul punto si veda il consolidato orientamento della S.C.: Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.
2957 del 03/02/2017 conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19983 del 16/09/2009; in termini per il caso concreto Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10523 del 15/04/2019 (Rv. 653470 - 01) “La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio, ex art. 6 l.fall., nel caso di società di capitali posta in liquidazione spetta direttamente al suo liquidatore, il quale è investito, ai sensi dell'art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione
3 della società, senza che detta legittimazione possa essere avocata dall'assemblea o dai singoli soci.)”;
• infatti, il liquidatore nel rispetto dell' dell'art. 40 comma 2 CCII Controparte_2 ultimo periodo, nel testo aggiornato al D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha sottoscritto la domanda di apertura e quindi il ricorso in proprio per liquidazione giudiziale;
• ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi;
deve designarsi quale Curatore della L.G. ai sensi degli artt. 356-358 ccii, un professionista che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di , Controparte_1 con sede legale a MILANO (MI) VIA BIELLA 24/A cap 20143, Numero REA MI –
2107376 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA quale P.IVA_1 procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore il dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_1 articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22 ottobre 2025 ore 9.00 in modalità da remoto mediante il programma autorizzato Microsoft Teams al seguente link di collegamento ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII:
4 https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thr ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_3
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
5 11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 10 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
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