Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2021, proposto da
CE ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Liberatore e Francesco Cantelmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Capannolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento:
- del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio tenendo conto della maturazione degli avanzamenti retributivi biennali previsti dall’art. art.6 bis d. l. n. 387/87 (conv. con modificazioni in l. 472/1987), come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del TFS, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui alla citata norma nella relativa base di calcolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa MA AN;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di finanza dall’11 maggio 1981 al 30 maggio 2017 quando è stato collocato a riposo a domanda, avendo raggiunto i 57 anni di età e i 41 anni di servizio utile.
Con il ricorso in decisione chiede che sia accertato il suo diritto a percepire il trattamento di fine servizio liquidato sulla base di calcolo comprensiva dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, e il pagamento dell’importo così ricalcolato.
Si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale per chiedere il rigetto del ricorso sostenendo che al personale della Guardia di finanza, in quanto appartenente all’ordinamento militare, si applicherebbe, non la disposizione indicata dal ricorrente, che riconosce il beneficio soltanto al “ personale della Polizia di Stato ” e “ agli altri Corpi di polizia ” non militarizzati, anche se cessato a domanda con 55 anni di età e 35 di servizio utile, ma il d.l. n. 379/1987, il cui art. 1 comma 15 bis riserva analogo trattamento al personale militare cessato dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso e l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 che lo estende al personale cessato a domanda con i requisiti sopra indicati previo versamento dei residui contributi.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
Come affermato da questo Tribunale con sentenza n. 172/2022, confermata in appello (C.d.S. n. 2980/2023) e contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379/1987 non si applica al caso in decisione perché l’art. 11 della l. n. 231/1990, che lo aveva sostituito, è stato abrogato dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010.
Secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 13/2012), l’abrogazione del menzionato art. 11 non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15 bis, nella sua formulazione originaria, stante l’irreversibilità dell’effetto abrogativo della disposizione modificatrice, alla quale si accompagna indissolubilmente un “effetto novativo” consistente nell’introduzione di una nuova disposizione in luogo della precedente che impone all’interprete di ricercare nelle norme vigenti la regola di diritto da applicare ai casi prima disciplinati dalla disposizione abrogata.
Tale regola, nel caso in decisione, non può essere rinvenuta nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 (che prevede l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile e richiama indirettamente l’art. 6 bis laddove menziona l’art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232 che lo ha modificato).
In proposito il Collegio aderisce, con le seguenti precisazioni, alla tesi emersa in giurisprudenza che limita gli effetti di detta disposizione alla sola determinazione del trattamento pensionistico.
Deve ritenersi, infatti, contrario alla ratio del d.lgs. n. 165/1997 - che persegue la finalità di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego - estendere al calcolo del TFS l’esclusione dei sei scatti stipendiali dal calcolo della base pensionabile prevista dall’art. 4.
Detta disposizione ha carattere generale perché riguarda tutto il personale militare e civile in regime di diritto pubblico.
Ne consegue che, se il legislatore con l’art. 4 avesse inteso escludere i sei scatti stipendiali dal calcolo del TFS o condizionarne l’applicazione al versamento dei contributi residui, anche nel caso di congedo a domanda del personale delle forze di polizia, avrebbe dovuto disporre l’abrogazione di detto incondizionato beneficio che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 riconosce a detta categoria di personale, anziché limitarsi a richiamarlo.
Invece, il citato art. 4 opera un rinvio materiale all’art. 6 bis , quale fonte di un istituto previsto per l’indennità di buonuscita di alcune categorie di dipendenti con rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico (le forze di polizia), che ha ritenuto di applicare - ai diversi fini del trattamento pensionistico - alla base pensionabile come determinata, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, in via generale per il comparto pubblico non contrattualizzato e solo a condizione del previo pagamento dei relativi contributi nel caso di congedo a domanda.
Pertanto l’art. 4 del d.lgs. 165/1997 è inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio che ha la sua disciplina uniforme nell’art. 6 bis del d.l. 387/1987 per tutti i casi di cessazione dal servizio (ivi compreso il congedo a domanda con 55 anni di servizio e 35 di contributi) degli appartenenti alle forze di polizia (categoria definita dall’art.16 della legge 1 aprile 1981 n. 121, richiamato dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987) sia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo degli agenti di custodia) sia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza), stante il rinvio dinamico al citato art. 6 bis , ad opera dell’art. 1911 comma 3 del d.lgs. n. 66/2010.
L’indirizzo ha trovato recente conferma con sentenza 26 aprile 2024, n. 3807 del Consiglio di Stato, Sez. II, con il testuale richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2980 del 2023 e l’iniziale contrasto registratosi nella giurisprudenza di primo grado può considerarsi definitivamente composto.
Pertanto, poiché il ricorrente dispone dei requisiti oggettivi (collocamento a riposo con almeno 55 anni di età e 35 di contributi) e soggettivi (appartenenza a un Corpo di Polizia) previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, deve ordinarsi all'I.N.P.S. di provvedere a rideterminare il trattamento di fine servizio di spettanza del ricorrente, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dalla disposizione citata, oltre gli interessi dalla data di maturazione del diritto fino al momento dell'effettivo pagamento, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, trattandosi di credito di natura previdenziale cui non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito (Cass. S.U. n.6928/2018).
Le spese possono essere compensate considerato che, alla data della costituzione della parte resistente, sulla questione trattata la giurisprudenza non era univoca.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio;
- condanna l’Istituto nazionale di previdenza sociale – I.N.P.S. a rideterminare e corrispondere al ricorrente il trattamento di fine servizio, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AN | AN NI |
IL SEGRETARIO