Ordinanza presidenziale 23 giugno 2020
Sentenza 9 giugno 2021
Parere definitivo 11 luglio 2022
Ordinanza collegiale 21 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2025REG.PROV.COLL.
N. 00461/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2022, proposto dal sig. IO ZA, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Pozzan, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Comune di Cavallino - Treporti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, del 9 giugno 2021, n. 784, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 il cons. Francesco Guarracino e udito, per la parte appellante, l’avv. Marco Palandri, in sostituzione dell’avv. Angelo Pozzan;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. IO ZA ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il suo ricorso contro il provvedimento di diniego adottato dal Comune di Cavallino - Treporti sulla sua istanza di condono edilizio (pratica n. 2007/0111) presentata, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con l. 24 novembre 2003, n. 326, per la sanatoria della costruzione di un capanno da pesca con bilancia, previa demolizione di edificio esistente avente la stessa destinazione d’uso, in area soggetta a vincolo ambientale.
2. – Il Comune di Cavallino – Treporti, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. – Con ordinanza del 24 marzo 2024, n. 2744, è stata disposta una verificazione, in contraddittorio con le parti costituite, sui fatti di causa, incaricandone il preposto alla Direzione pianificazione territoriale della Regione Veneto, con facoltà di delega.
4. – Il Direttore della Direzione pianificazione territoriale ha delegato il dott. Mauro Manfrin, il quale, all’esito delle operazioni, in data 30 settembre 2024 ha depositato la relazione di verifica.
5. – In vista della discussione l’appellante ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
6. – Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Il provvedimento impugnato in primo grado è motivato adducendo, che in sede di istruttoria tecnica, era emerso « che l’intervento comporta aumento di volumetria, dovuto all’aumento dell’altezza media dell’edificio da 2,19 m a 2,42 m, e che quindi le opere non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 21/2004 in quanto opere che comportano aumento della volumetria realizzate dopo il 1985 (data di apposizione del vincolo) in aree tutelate dal punto di vista ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ».
8. – Il T.a.r. - richiamato quanto previsto ratione temporis dall’art. 3, co. 3, della l.r. del Veneto 5 novembre 2004 n. 21 (Disposizioni in materia di condono edilizio) per integrare la normativa nazionale («…. sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo: a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile; b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume ») – ha respinto le censure mosse dal ricorrente al provvedimento di diniego sia per contestare l’aumento di volumetria complessiva dell’opera, sia per lamentare il difetto di motivazione sulle osservazioni presentate avverso il parere che era stato reso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con riferimento allo stesso intervento edilizio.
9. – Nello specifico, secondo il T.a.r., alla luce della richiamata disciplina regionale « l’intervento realizzato, consistente in opere valutabili in termini di volume, non è suscettibile di condono: in tal senso, appare irrilevante che il nuovo volume sia stato destinato a scopo di realizzare una migliore coibentazione dell’edificato (circostanza, peraltro, del tutto indimostrata) », mentre « [q]uanto al lamentato vizio di motivazione del provvedimento gravato, è lo stesso ricorrente ad affermare che le osservazioni di cui si assume che l’Amministrazione non abbia tenuto alcun conto sono state, invero, proposte nell’ambito di un diverso procedimento (seppur collegato a quello in esame) » (cfr. punto 2 della motivazione della sentenza appellata).
10. – L’appello è affidato a due motivi di gravame.
Con il primo motivo l’appellante critica la decisione di primo grado, in quanto non vi sarebbe contestazione sul fatto che, come dedotto nel ricorso di primo grado con riferimento alla circostanza che non è stato ricostruito il manufatto laterale adibito a magazzino e che il controsoffitto diminuisce l’altezza fruibile del capanno, in realtà non vi è l’aumento di volumetria che ha costituito la ragione dell’impugnato diniego di condono, sicché, sul punto, la motivazione della sentenza risulterebbe tautologica ed errata.
Con il secondo motivo di appello soggiunge che la disposizione regionale richiamata nella sentenza non introduce alcun vincolo ulteriore oltre al divieto di realizzazione di una (maggiore) volumetria e ribadisce l’erroneità della sentenza appellata per aver dato per scontato che la maggiore altezza comporti una maggiore volumetria, senza considerare che la realizzazione del controsoffitto, che abbassa il soffitto ben oltre i 23 cm di maggior altezza, e l’eliminazione di alcuni vani laterali determinerebbero, ciascuna, una volumetria minore.
11. – La verificazione disposta nel corso del presente giudizio è stata intesa a chiarire, per via documentale e tramite accesso diretto allo stato dei luoghi, quale sia il volume complessivo del manufatto oggetto di causa, se la maggiore altezza del colmo del tetto abbia aumentato il volume del capanno rispetto all’assetto precedente ai lavori di demolizione/ricostruzione e, nel caso di positivo riscontro di un controsoffitto, quale sia il volume tra la sua parte inferiore e il colmo del manufatto.
12. – Il verificatore ha proceduto ad esaminare la documentazione del fascicolo di causa e ad effettuare un sopralluogo per visionare, misurare e documentare per via fotografica il manufatto in questione alla presenza dell’appellante, del suo consulente di parte e dei suoi difensori, nonché del responsabile tecnico comunale.
13. – Nella relazione, che comprende otto grafici, tredici fotografie e una ortofoto per l’individuazione dei coni di visuale delle immagini presenti in relazione, nonché diversi allegati, in merito ai quesiti posti con l’ordinanza istruttoria il verificatore è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- il volume complessivo del manufatto, se calcolato secondo il regolamento edilizio comunale del 2005, risulta di 102,54 mc (corrispondente anche al volume calcolato “vuoto per pieno”) e, se calcolato secondo il regolamento edilizio comunale vigente, di 87,3 mc (considerando l’altezza interna dall’intradosso (controsoffitto), pari a 2,35 m) ovvero 88,8 mc (considerando l’altezza media ponderata tra 2,76 e 2.02=2,39 m);
- in base alla documentazione depositata in atti, cioè ai rilievi dello stato ante lavori, la maggiore altezza del colmo del tetto non ha aumentato il volume complessivo del capanno rispetto all’assetto precedente ai lavori di demolizione/ricostruzione poiché erano presenti altri corpi volumetrici, demoliti e non ricostruiti (pag. 33, prendendo posizione sulle controdeduzioni formulate dall’appellante sulla bozza preliminare di relazione; il verificatore parla di « “riduttiva istruttoria comunale” che allora aveva ipotizzato l’aumento del volume basandosi unicamente sull’aumento dell’altezza senza considerare il secondo parametro essenziale per il calcolo: la superfice; che in questo caso è, sempre facendo fede alla documentazione agli atti, in riduzione »);
- il volume tra la parte inferiore del controsoffitto e il colmo del manufatto, cioè il volume interno del controsoffitto, calcolato facendo riferimento alla differenza tra l’altezza media al colmo dell’estradosso (misurata dall’esterno), cioè 2,44 m, e quella media interna misurata al controsoffitto (misurata dall’interno), cioè 2,19 m, è pari a 9,47 mc (pag. 26; a pag. 34, esprimendosi sulle controdeduzioni dell’appellante che aveva sostenuto che il sottotetto risultante non sarebbe stato valutabile in termini di volume ai sensi del regolamento edilizio comunale del 2005, ha evidenziato che ciò esula dai quesiti di cui all’ordinanza istruttoria, ma, comunque, espresso l’avviso che, dato che l’art. 3, co. 3 della l.r. n. 21/2004 fa riferimento ad opere e modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume, senza fare alcun riferimento alla superficie, parrebbero condonabili opere valutabili in termini di superficie e che, ai sensi delle normative comunali, non costituiscono volume urbanistico, come il sottotetto in questione).
14. – Pertanto, poiché la verificazione, dalle cui conclusioni non vi è motivo per dissentire, ha escluso che la maggiore altezza del colmo del tetto abbia aumentato il volume complessivo del capanno rispetto all’assetto precedente ai lavori, ha trovato smentita in giudizio la ragione unica esposta a giustificazione del diniego di condono, che, come già detto, è stato adottato perché « l’intervento comporta aumento di volumetria, dovuto all’aumento dell’altezza media dell’edificio da 2,19 m a 2,42 m ».
15. – Per questa ragione, in conclusione, l’appello è fondato e dev’essere accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado dev’essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sono salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare, in sede di rinnovato esame della domanda di condono presentata dall’appellante, nel rispetto di quanto statuito nella presente decisione.
16. – Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
Occorrendo provvedervi ai sensi dell’art. 66, co. 4, ultimo periodo, cod. proc. amm., pur in assenza dell’istanza di liquidazione, le spese della verificazione, sulle quali, con l’ordinanza istruttoria, è stata disposta l’erogazione di un anticipo di € 1200,00 a provvisorio carico dell’appellante, devono essere poste definitivamente a carico del Comune soccombente sussistendo i presupposti di legge.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico del Comune di Cavallino – Treporti le spese della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO