Articolo 380 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 379Articolo 381
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 380.
(Revisione della patente)
1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel piu' breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.
3. L'esito della visita medica e' comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il piu' breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. ((In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996