Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 146/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott.ssa Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 146/2024 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Aniello Natale, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA) alla Via Ottavio Valiante n. 11
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, dall'avv. Aniello Natale, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallo della Lucania (SA) alla Via Ottavio Valiante n. 11
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 02.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
23.07.2011 in Anzi (Pz) – annotato nei Registri dello Stato Civile di detto comune al n. 1, parte 2,
Serie B dell'anno 2011- adottando il regime della separazione dei beni;
di aver stabilito la residenza familiare in Ispani, alla Via Serriere n. 9 int. 2; che dalla loro unione erano nati due figli, ER
(nato il [...]) e (nata l'[...]), entrambi minorenni;
che la moglie era disoccupata, PE mentre il marito era dipendente dell'Arma dei Carabinieri, con un reddito imponibile annuo pari ad euro 25.000,00 come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, e che entrambi, in ogni caso, si dichiaravano economicamente indipendenti;
ed, infine, che il rapporto coniugale, iniziato nel migliore dei modi, era poi entrato in crisi facendo venire meno l'affectio coniugalis e rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, anche nel miglior interesse dei figli.
Pertanto, gli stessi ricorrenti chiedevano al Tribunale di dichiarare la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegnare la casa coniugale ubicata nel Comune di Ispani (SA), in Via Serriere nr. 9 int. 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla IG.ra , nell'interesse dei figli minori Controparte_1
ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il pagamento delle utenze relative a corrente elettrica, acqua e gas è posto a carico della assegnataria dell'abitazione coniugale, IG.ra , a decorrere Controparte_1
dalla data di allontanamento del IG. dall'abitazione coniugale. Pt_1
4. I figli e saranno affidati congiuntamente a entrambi i coniugi. Gli stessi ER PE
continueranno a vivere nella casa familiare con la madre fino a che non saranno economicamente indipendenti;
5. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni e aspirazioni. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
6. i coniugi potranno, sempre nel rispetto delle eIGenze primarie dei loro figli, stabilire liberamente quando il padre potrà fargli visita, i pernotti, i periodi di ferie e di frequentazione continuativa. In caso di disaccordo, non auspicabile, si atterranno alle intese di seguito riportate:
• i figli trascorreranno con il padre i week-end a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo cena, con frequentazioni settimanali di due o tre giorni, a seconda che abbiamo trascorso il fine settimana precedente con l'uno o l'altro genitore. • durante il periodo estivo, i figli potranno trascorrere con il padre due settimane consecutive nel mese di luglio o di agosto, periodo da concordare tra i genitori non oltre il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo non dettato da vincoli lavorativi, il padre terrà i figli con sé nel mese di agosto alternando un anno le prime due settimane e l'anno successivo le due ultime;
• nelle vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo 23-30 dicembre e con l'altro genitore il periodo 31 dicembre – 6 gennaio. Nelle vacanze di Pasqua, invece,
i figli trascorreranno i giorni dal Venerdì Santo alla domenica pomeriggio di Pasqua con un genitore e dal pomeriggio di Pasqua alla mattina del martedì successivo con l'altro genitore, ad anni alterni;
• i coniugi dovranno, nell'esclusivo interesse dei figli, farsi carico di tutte le loro eIGenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale delle figlie stesse. In estrema sintesi i coniugi dovranno reciprocamente farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con i figli secondo il buon senso e in estrema sintesi di:
o agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità;
o non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo “agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità IGnificato;
o non coinvolgere i figli in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinché essi mantengano la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di loro nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché separati, li amano e si interessano di loro sempre con la stessa intensità e se possibile anche più di prima;
o adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i minori non siano disorientati da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a coeducare;
o di favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
7. per il mantenimento dei figli e e il IG. verserà alla IG.ra ER PE Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, con
[...]
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese, mediante versamento sul conto corrente n. 6003/730720, IBAN [...], intestato a CP_1
[...]
8. il IG. verserà extra assegno, nella misura del 50%, come da Linee Guida, le spese Pt_1
mediche non coperte dal SSN, le spese oculistiche e dentistiche, sempre se non coperte dal SSN, spese legate all'istruzione scolastica (abbonamenti a mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di frequenza dell'istituto scolastico, tasse scolastiche, acquisto libri scolastici e materiale didattico di inizio anno). Tutte le spese straordinarie, salvo urgenze non procrastinabili, per aver diritto al rimborso del 50% dovranno essere sempre previamente comunicate.
9. Gli assegni familiari, ove dovuti, saranno riconosciuti in favore della IG.ra ; Controparte_1
10. i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità valida per l'espatrio, per sé stessi e per i figli.
11. Entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento”.
Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti avvenuta in data 21.05.2024, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione suesposte.
Assicurata la partecipazione del P.M che in data 4.4.2024 nulla opponeva, con sentenza del
25.06.2024 il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e Parte_1
e, con separata ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo del Controparte_1
Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare attestando il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di cui depositavano certificazione di passaggio in giudicato a cura della Cancelleria del
Tribunale.
Le parti si riportavano al ricorso in cui avevano chiesto:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Anzi (PZ)
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune al n.1, Parte 2, Serie A, anno
2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ispani di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2. dichiarare l'idoneità degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati;
3. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Ispani
(SA) in Via Serriere nr. 9 int.2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della IG.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non CP_1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Confermare che il pagamento delle utenze relative a corrente elettrica, acqua e gas venga posto a carico della assegnataria dell'abitazione coniugale, IG.ra , a decorrere dalla data Controparte_1
di allontanamento del IG. dall'abitazione coniugale. Pt_1 5. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno ER PE
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre.
7. Confermare che i coniugi potranno, sempre nel rispetto delle eIGenze primarie dei loro figli, stabilire liberamente quando il padre potrà fargli visita, i pernotti, i periodi di ferie e di frequentazione continuativa. In caso di disaccordo, non auspicabile, si atterranno alle intese di seguito riportate:
-i figli trascorreranno con il padre i week-end a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo cena, con frequentazioni settimanali di due o tre giorni, a seconda che abbiamo trascorso il fine settimana precedente con l'uno o l'altro genitore.
-durante il periodo estivo, i figli potranno trascorrere con il padre due settimane consecutive nel mese di luglio o di agosto, periodo da concordare tra i genitori non oltre il 31 maggio di ogni anno.
In mancanza di accordo non dettato da vincoli lavorativi, il padre terrà i figli con sé nel mese di agosto alternando un anno le prime due settimane e l'anno successivo le due ultime;
-nelle vacanze natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo 23 -30 dicembre e con l'altro genitore il periodo 31 dicembre – 6 gennaio.
Nelle vacanze di Pasqua, invece, i figli trascorreranno i giorni dal Venerdì Santo alla domenica pomeriggio di Pasqua con un genitore e dal pomeriggio di Pasqua alla mattina del martedì successivo con l'altro genitore, ad anni alterni;
-i coniugi dovranno, nell'esclusivo interesse dei figli, farsi carico di tutte le loro eIGenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale dei figli stessi. In estrema sintesi i coniugi dovranno farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con i figli secondo il buon senso e in estrema sintesi di:
o agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità; o non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo “agli occhi dei figli l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, IGnificato;
o non coinvolgere i figli in eventuali tensioni relative alle vicende della separazione, affinché essi mantengano la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di loro nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché separati, li amano e si interessano di loro sempre con la stessa intensità e se possibile anche più di prima;
o adottare strategie educative concordemente pianificate affinché i minori non siano disorientati da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a coeducare;
o di favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
8. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli, pari nel complesso ad euro 500,00 e così euro
250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, mediante versamento sul conto corrente n.
6003/730720, IBAN [...], intestato a . Controparte_1
9. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
10. Confermare che gli assegni familiari, ove dovuti, siano riconosciuti in favore della IG.ra
; Controparte_1
11. Confermare che entrambi i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità valida per l'espatrio, per sé stessi e per i figli.
12. Entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento.”
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Giudice, dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da nessuna delle parti, ai sensi dell'art. 5, L.n. 74/1987, nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 24.03.2025.
Ciò posto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Anzi (PZ) in data 23.07.2011, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione e sopra riportate.
Orbene, rilevato che non vi siano profili di contrarietà a norme imperative nonché al miglior interesse della prole, il Tribunale ritiene di poter procedere alla pronuncia chiesta dalle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Trattandosi di procedura su richiesta congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara, alle condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Anzi (PZ) 23.07.2011, tra , nato a [...] il Parte_1
31.08.1980, e , nata a [...] il [...] (atto n. 1, p. 2, Serie B, anno Controparte_1
2011 del Comune di Anzi);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio dell'11 aprile 2025
Il Presidente/Giudice rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco