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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1106/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1106/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11180/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
16/12/2019, vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Maddalena (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, CP_1 P.IVA_2
come da procure in atti, dagli avv.ti Anna Rita Grimaldi (C.F.
), RA ZZ (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
AN IO (C.F. non indicato)
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del giorno 8/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 11180/2019 pubblicata in data 16/12/2019, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dalla Parte_1 avverso il provvedimento monitorio n. 935/2019, con il quale le era stata ingiunto 2 R.G. n. 1106/2020 il pagamento, in favore della della somma di € 32.915,13, oltre CP_1 accessori, così ha deciso la causa:
“1) Dichiara inammissibile l'opposizione; dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo
n. 935/2019 del Tribunale di Napoli;
2) Condanna parte opponente al rimborso, in favore della parte opposta, delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 4151,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
La ha proposto appello avverso la suindicata decisione, Parte_1 convenendo in giudizio, dinanzi a questa Corte, la e chiedendo, sulla CP_1 base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi l'opposizione, con conseguente revoca dell'opposto provvedimento.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto rigettarsi il gravame, in ragione CP_1 della sua dedotta infondatezza.
Con ordinanza resa all'udienza in data 1/10/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del giorno
8/10/2025.
Non essendo le parti comparse neppure alla suindicata udienza in data 8/10/2025, la causa è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato nell'anno 2019.
Va aggiunto che l'ordinanza di rinvio della causa ex art. 309 c.p.c. è stata regolarmente comunicata alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. 3 R.G. n. 1106/2020
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 5/3/2020, Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza n. 11180/2019 del Tribunale di CP_1
Napoli, pubblicata in data 16/12/2019, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il giorno 8/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1106/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11180/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
16/12/2019, vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., difesa, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Maddalena (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difesa, CP_1 P.IVA_2
come da procure in atti, dagli avv.ti Anna Rita Grimaldi (C.F.
), RA ZZ (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
AN IO (C.F. non indicato)
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del giorno 8/10/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 11180/2019 pubblicata in data 16/12/2019, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dalla Parte_1 avverso il provvedimento monitorio n. 935/2019, con il quale le era stata ingiunto 2 R.G. n. 1106/2020 il pagamento, in favore della della somma di € 32.915,13, oltre CP_1 accessori, così ha deciso la causa:
“1) Dichiara inammissibile l'opposizione; dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo
n. 935/2019 del Tribunale di Napoli;
2) Condanna parte opponente al rimborso, in favore della parte opposta, delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 4151,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
La ha proposto appello avverso la suindicata decisione, Parte_1 convenendo in giudizio, dinanzi a questa Corte, la e chiedendo, sulla CP_1 base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto d'impugnazione ed in riforma della stessa, accogliersi l'opposizione, con conseguente revoca dell'opposto provvedimento.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto rigettarsi il gravame, in ragione CP_1 della sua dedotta infondatezza.
Con ordinanza resa all'udienza in data 1/10/2025, non essendo comparse le parti, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del giorno
8/10/2025.
Non essendo le parti comparse neppure alla suindicata udienza in data 8/10/2025, la causa è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato nell'anno 2019.
Va aggiunto che l'ordinanza di rinvio della causa ex art. 309 c.p.c. è stata regolarmente comunicata alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. 3 R.G. n. 1106/2020
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 5/3/2020, Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza n. 11180/2019 del Tribunale di CP_1
Napoli, pubblicata in data 16/12/2019, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il giorno 8/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.