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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, d.ssa Annalisa Giusti;
Letta l'istanza trasmessa dalla Questura di Bari affinché venga convalidato il trattenimento di
nato in [...] in data [...] (Codice CUI 05Z7A29), alias Parte_1 Pt_1
nato in [...] in data [...] ed alias nato in [...]
[...] Parte_1
in data 27.8.1997
presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, disposto ai sensi dell'art. 6 comma II del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di Fermo con provvedimento notificato all'interessato in data 20.3.2025 alle ore 19.45 e trasmesso a questa Corte in data 21.3.2025 alle ore 12.43;
Richiamato l'art. 16 del D.L. 11.10.2024 n.145 così come convertito nella
L.09.12.2024 n.187, che ha introdotto l'art. 5 bis nell'ambito del D.L. 17.02.2017
n.13 così come convertito dalla L. 13.04.2017 n.46 ed ha, pertanto, attribuito alla
Corte d'Appello la convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente protezione internazionale adottati ai sensi del D. Lgs. 142/2015 o anche a sensi dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs 25.07.1998 n.286;
Evidenziato del resto che la giurisprudenza di legittimità aveva già escluso l'ordinaria competenza a riguardo del giudice di pace ove risultasse pendente una domanda di protezione internazionale (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, ordinanza n.11859 del 12.04.2022);
Verificato che il risulta aver presentato in data 20.3.2025 alla Questura Parte_1
di Fermo un'istanza volta ad ottenere la protezione internazionale;
Evidenziato, altresì, che la competenza per territorio di questa Corte dev'essere confermata con riferimento ad entrambi i criteri desumibili dal citato art. 5 bis della
L.46/2017, tenuto conto che il trattenimento è stato disposto dal Questore di Fermo e che l'interessato, pur risultando senza fissa dimora, è stato rintracciato in Fermo, dove peraltro è stato già giudicato in passato per condotte delittuose, circostanza da cui si desume un collegamento con il territorio di detta provincia;
Richiamato il decreto con cui in data 21.3.2025 è stata fissata l'odierna udienza di convalida, con nomina di un'interprete ed avviso all'interessato, al suo difensore, alla Questura di Bari ed al P.G.;
Verificato che il ha partecipato all'incombente collegandosi da remoto Parte_1
dal C.P.R. di Bari con l'assistenza dell'interprete nominato, secondo quanto attestato ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs. 142/2015 dall'ispettore di P.S. ivi presente;
Preso atto che i difensori di fiducia dell'interessato, hanno partecipato all'udienza a mezzo Teams;
Presa visione della memoria con cui la Procura Generale ha espresso parere favorevole alla convalida del provvedimento;
Esaminata la documentazione depositata dalla difesa del Pt_1
Ritenuto che il presente procedimento debba esaminare soltanto il decreto emesso dal Questore di Fermo e non anche le ragioni per cui, potrebbe essere consentito all'interessato di fruire della protezione internazionale;
Richiamato l'art. 6 comma II lett b) del D. Lgs. 142/2015, ai sensi del quale il richiedente protezione può essere trattenuto ove, “sulla base di una valutazione caso per caso”, si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155;
Evidenziato che il Questore di Fermo desume che il si trova nelle Parte_1
condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, segnatamente, appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sulla scorta delle condanne riportate (per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti) nonché per i plurimi precedenti di polizia per reati che destano evidente allarme sociale (spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblici ufficiali rissa, reati contro il patrimonio, violazione delle norme sull'immigrazione);
considerato che, in particolare, a riprova dell'attualità della sua pericolosità sociale deve evidenziarsi che, uscito dal Cpr nel dicembre 2024 il è stato denunciato Pt_1
per i seguenti reati: in data 29.1.2025 per il reato p. e p. all'art 610 cp, in data 28.2.è stato arrestato in flagranza per furto, in data 10.3. è stato denunciato per i reati p.
e p. dagli artt 336 cp e 73 DPR 309/90 ed in data 16.3 è stato denunciato per il reato di cui all'art 582 cp.
Ritenuto, pertanto, che non sia emerso alcun elemento idoneo a superare la valutazione cui è pervenuto il Questore, dovendosi ritenere, alla luce degli elementi sopra indicati e dettagliatamente riportati nel provvedimento di cui si chiede la convalida che il debba ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi Parte_1
e che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, non risultando peraltro lo svolgimento di alcuna lecita attività lavorativa, non rappresentata neppure dall'interessato e dovendosi comunque evidenziare, sulla scorta dei precedenti penali e di polizia, che sia un soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.
A ciò deve aggiungersi che lo straniero non contesta la circostanza di essere privo di un alloggio e di attività lavorativa, che infatti non indica, sicché può ragionevolmente condividersi quanto affermato dal Questore di Fermo, il quale, in applicazione dell'art 6, comma 2, del decreto legislativo 142/2015 ritiene che lo straniero si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), della citata legge quanto a condotta e condizioni di vita.
In questo senso depongono anche i numerosi precedenti dattiloscopici a lui senz'altro riconducibili tramite il CUI (codice unico identificativo).
In altri termini, considerata la condizione della persona e l'assenza - anche secondo il racconto da lui fornito - di una dimora stabile, l'assenza di un qualsivoglia criterio fattuale di collegamento alla vita civile che deponga in senso contrario - ragion per cui nemmeno la difesa ha potuto insistere sul punto – condizione peraltro protratta ormai da diversi anni, e ritenuto che le numerose denunce - sicuramente riconducibili a lui attraverso il CUI - indicano univocamente la sussistenza delle circostanze poste in evidenza nel decreto di trattenimento per sostanziare, tanto il profilo della pericolosità sociale, quanto il pericolo di fuga.
Va poi considerato poi incidenter tantum, che la domanda di protezione internazionale è stata già rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento in data 15.7.2024, circostanza che avvalora ad abundantiam anche la strumentalità dell'ultima richiesta di protezione presentata.
Da ultimo, con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa del che sostiene Pt_1
che in pendenza di opposizione alla pronuncia di rigetto della prima domanda di protezione internazionale non possa adottarsi un nuovo trattenimento, deve osservarsi che ci si trova alla presenza di una seconda domanda di protezione internazionale avanzata dal in data 20.3.2025 in relazione al quale è stato Pt_1
disposto il trattenimento per cui si chiede la convalida.
Evidenziato, altresì, che non vi sono elementi, neppure dedotti dall'interessato, che facciano pensare che lo stesso sia portatore di patologie che rendano incompatibile la sua permanenza nel Centro per i Rimpatri, dove peraltro è stato già per sei mesi;
Rilevato, da ultimo, che non sussistono i presupposti per applicare una delle diverse misure previste dall'art. 14 comma I bis del D. Lgs. 286/1998, tenuto conto che l'interessato non dispone di un passaporto né soprattutto di un effettivo domicilio in Italia;
Ritenuto, pertanto, di dover convalidare il trattenimento già disposto;
Rilevato da ultimo che, stante l'esito del procedimento e la peculiarità della materia, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente le spese di lite;
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento con cui il Questore di Fermo ha disposto il trattenimento di nato in [...] in data [...] (Codice CUI Parte_1
05Z7A29), alias nato in [...] in data [...] ed alias Parte_1 Parte_1
nato in [...] in data [...].
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Ancona, 22.3.2025
Il Consigliere designato d.ssa Annalisa Giusti
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Consigliere designato, d.ssa Annalisa Giusti;
Letta l'istanza trasmessa dalla Questura di Bari affinché venga convalidato il trattenimento di
nato in [...] in data [...] (Codice CUI 05Z7A29), alias Parte_1 Pt_1
nato in [...] in data [...] ed alias nato in [...]
[...] Parte_1
in data 27.8.1997
presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari, disposto ai sensi dell'art. 6 comma II del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della provincia di Fermo con provvedimento notificato all'interessato in data 20.3.2025 alle ore 19.45 e trasmesso a questa Corte in data 21.3.2025 alle ore 12.43;
Richiamato l'art. 16 del D.L. 11.10.2024 n.145 così come convertito nella
L.09.12.2024 n.187, che ha introdotto l'art. 5 bis nell'ambito del D.L. 17.02.2017
n.13 così come convertito dalla L. 13.04.2017 n.46 ed ha, pertanto, attribuito alla
Corte d'Appello la convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente protezione internazionale adottati ai sensi del D. Lgs. 142/2015 o anche a sensi dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs 25.07.1998 n.286;
Evidenziato del resto che la giurisprudenza di legittimità aveva già escluso l'ordinaria competenza a riguardo del giudice di pace ove risultasse pendente una domanda di protezione internazionale (leggasi ad esempio Cass. Sez. L, ordinanza n.11859 del 12.04.2022);
Verificato che il risulta aver presentato in data 20.3.2025 alla Questura Parte_1
di Fermo un'istanza volta ad ottenere la protezione internazionale;
Evidenziato, altresì, che la competenza per territorio di questa Corte dev'essere confermata con riferimento ad entrambi i criteri desumibili dal citato art. 5 bis della
L.46/2017, tenuto conto che il trattenimento è stato disposto dal Questore di Fermo e che l'interessato, pur risultando senza fissa dimora, è stato rintracciato in Fermo, dove peraltro è stato già giudicato in passato per condotte delittuose, circostanza da cui si desume un collegamento con il territorio di detta provincia;
Richiamato il decreto con cui in data 21.3.2025 è stata fissata l'odierna udienza di convalida, con nomina di un'interprete ed avviso all'interessato, al suo difensore, alla Questura di Bari ed al P.G.;
Verificato che il ha partecipato all'incombente collegandosi da remoto Parte_1
dal C.P.R. di Bari con l'assistenza dell'interprete nominato, secondo quanto attestato ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D. Lgs. 142/2015 dall'ispettore di P.S. ivi presente;
Preso atto che i difensori di fiducia dell'interessato, hanno partecipato all'udienza a mezzo Teams;
Presa visione della memoria con cui la Procura Generale ha espresso parere favorevole alla convalida del provvedimento;
Esaminata la documentazione depositata dalla difesa del Pt_1
Ritenuto che il presente procedimento debba esaminare soltanto il decreto emesso dal Questore di Fermo e non anche le ragioni per cui, potrebbe essere consentito all'interessato di fruire della protezione internazionale;
Richiamato l'art. 6 comma II lett b) del D. Lgs. 142/2015, ai sensi del quale il richiedente protezione può essere trattenuto ove, “sulla base di una valutazione caso per caso”, si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155;
Evidenziato che il Questore di Fermo desume che il si trova nelle Parte_1
condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, segnatamente, appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sulla scorta delle condanne riportate (per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti) nonché per i plurimi precedenti di polizia per reati che destano evidente allarme sociale (spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblici ufficiali rissa, reati contro il patrimonio, violazione delle norme sull'immigrazione);
considerato che, in particolare, a riprova dell'attualità della sua pericolosità sociale deve evidenziarsi che, uscito dal Cpr nel dicembre 2024 il è stato denunciato Pt_1
per i seguenti reati: in data 29.1.2025 per il reato p. e p. all'art 610 cp, in data 28.2.è stato arrestato in flagranza per furto, in data 10.3. è stato denunciato per i reati p.
e p. dagli artt 336 cp e 73 DPR 309/90 ed in data 16.3 è stato denunciato per il reato di cui all'art 582 cp.
Ritenuto, pertanto, che non sia emerso alcun elemento idoneo a superare la valutazione cui è pervenuto il Questore, dovendosi ritenere, alla luce degli elementi sopra indicati e dettagliatamente riportati nel provvedimento di cui si chiede la convalida che il debba ritenersi abitualmente dedito a traffici delittuosi Parte_1
e che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, non risultando peraltro lo svolgimento di alcuna lecita attività lavorativa, non rappresentata neppure dall'interessato e dovendosi comunque evidenziare, sulla scorta dei precedenti penali e di polizia, che sia un soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.
A ciò deve aggiungersi che lo straniero non contesta la circostanza di essere privo di un alloggio e di attività lavorativa, che infatti non indica, sicché può ragionevolmente condividersi quanto affermato dal Questore di Fermo, il quale, in applicazione dell'art 6, comma 2, del decreto legislativo 142/2015 ritiene che lo straniero si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), della citata legge quanto a condotta e condizioni di vita.
In questo senso depongono anche i numerosi precedenti dattiloscopici a lui senz'altro riconducibili tramite il CUI (codice unico identificativo).
In altri termini, considerata la condizione della persona e l'assenza - anche secondo il racconto da lui fornito - di una dimora stabile, l'assenza di un qualsivoglia criterio fattuale di collegamento alla vita civile che deponga in senso contrario - ragion per cui nemmeno la difesa ha potuto insistere sul punto – condizione peraltro protratta ormai da diversi anni, e ritenuto che le numerose denunce - sicuramente riconducibili a lui attraverso il CUI - indicano univocamente la sussistenza delle circostanze poste in evidenza nel decreto di trattenimento per sostanziare, tanto il profilo della pericolosità sociale, quanto il pericolo di fuga.
Va poi considerato poi incidenter tantum, che la domanda di protezione internazionale è stata già rigettata dalla Commissione Territoriale con provvedimento in data 15.7.2024, circostanza che avvalora ad abundantiam anche la strumentalità dell'ultima richiesta di protezione presentata.
Da ultimo, con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa del che sostiene Pt_1
che in pendenza di opposizione alla pronuncia di rigetto della prima domanda di protezione internazionale non possa adottarsi un nuovo trattenimento, deve osservarsi che ci si trova alla presenza di una seconda domanda di protezione internazionale avanzata dal in data 20.3.2025 in relazione al quale è stato Pt_1
disposto il trattenimento per cui si chiede la convalida.
Evidenziato, altresì, che non vi sono elementi, neppure dedotti dall'interessato, che facciano pensare che lo stesso sia portatore di patologie che rendano incompatibile la sua permanenza nel Centro per i Rimpatri, dove peraltro è stato già per sei mesi;
Rilevato, da ultimo, che non sussistono i presupposti per applicare una delle diverse misure previste dall'art. 14 comma I bis del D. Lgs. 286/1998, tenuto conto che l'interessato non dispone di un passaporto né soprattutto di un effettivo domicilio in Italia;
Ritenuto, pertanto, di dover convalidare il trattenimento già disposto;
Rilevato da ultimo che, stante l'esito del procedimento e la peculiarità della materia, sussistono ragionevoli motivi per compensare integralmente le spese di lite;
P.Q.M.
CONVALIDA il provvedimento con cui il Questore di Fermo ha disposto il trattenimento di nato in [...] in data [...] (Codice CUI Parte_1
05Z7A29), alias nato in [...] in data [...] ed alias Parte_1 Parte_1
nato in [...] in data [...].
Spese compensate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Ancona, 22.3.2025
Il Consigliere designato d.ssa Annalisa Giusti