Decreto cautelare 15 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/05/2025, n. 4127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4127 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00696/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del 17 novembre 2011 recante il rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona / di sostegno al bisogno familiare ex art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto di impugnazione è il provvedimento dello Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli del 17 novembre 2021, che ha respinto l’istanza di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona/sostegno al bisogno familiare presentata in data 19 giugno 2020 dal signor MO ZM in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-.
Il diniego è stato assunto in ragione della mancata integrazione documentale richiesta al fine di superare il parere negativo espresso dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ovvero la documentazione idonea a dimostrare la capacità economica del coniuge e/o parenti entro il secondo grado del datore di lavoro che concorrono alla determinazione del relativo reddito anche se non conviventi, atteso che il reddito individuale dichiarato per l’anno 2020 non era sufficiente alla definizione dell’istanza.
Il difensore del ricorrente afferma di essersi avveduto solo dopo la notifica del rigetto che, per errore materiale, non aveva allegato all’istanza parte della documentazione comprovante il reddito del datore di lavoro per l’anno di imposta 2019 e che, pertanto, con PEC del 6 dicembre 2021 ha integrato la documentazione, chiedendo la revoca del provvedimento di rigetto.
Precisa inoltre che nel frattempo sono mutate le circostanze in fatto, perché il rapporto di lavoro di assistenza alla persona oggetto dell’istanza di emersione è cessato in data 1 dicembre 2022, e l’istante ha ora interesse ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I. Inesistenza giuridica e/o nullità dell’atto per carenza di requisito essenziale- mancata copia conforme all’originale;
II. Irragionevolezza del provvedimento per errata applicazione della normativa vigente e violazione degli art. 2, 3 e 97 della Costituzione, del D.L. 76/2013 e dell'art. 22 T.U.I.;
III. Violazione dell’art.13 comma 7 del D.lgs. 286/98. Nullità del provvedimento di rigetto per mancata traduzione nella lingua conosciuta dal cittadino del Bangladesh;
IV. Violazione degli articoli 7 e 10 bis della legge 241/1990;
V. Violazione dell’art 97 della Costituzione – violazione dell’art 6 della Legge 241/1990- violazione del giusto procedimento- difetto di istruttoria; il responsabile del procedimento non ha considerato l’integrazione documentale trasmessa dal ricorrente, ancorché dopo l’adozione del provvedimento di diniego, ai fini dell’assunzione della richiesta revoca del rigetto.
VI. Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998, perché l’Amministrazione non ha considerato che il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato il 24 ottobre 2019, è inserito nel tessuto socio-economico del Paese e non ha a suo carico precedenti penali;
VII. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
VIII. Motivazione carente e lacunosa.
Si è costituita per resistere al ricorso l’Amministrazione statale intimata.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 604 del 23 marzo 2022, non appellata.
Dopo l’incidente cautelare il ricorrente non ha spiegato ulteriori difese.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 14 maggio 2025, ove è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In disparte ogni considerazione sulla persistenza dell’interesse alla decisione nel merito, che pare invero dubbia considerata l’assenza di difese successive al rigetto dell’istanza di sospensione del provvedimento gravato per difetto di fumus del gravame, il ricorso nel merito è infondato e va respinto.
Non può trovare accoglimento, in primo luogo, la censura con cui il ricorrente deduce l’inesistenza giuridica/nullità del provvedimento impugnato in ragione dell’assenza, nella copia del provvedimento che gli è stata notificata via PEC, dell’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2020.
Questo TAR ha già avuto modo di respingere corrispondente censura in analoghi contenziosi, evidenziando che “ L’utilizzo del protocollo informatico da parte delle pubbliche amministrazioni per la gestione della corrispondenza, ai sensi degli artt. 53 e ss. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e in conformità alle regole tecniche adottate con d.P.C.M. 3 dicembre 2013, garantisce la provenienza, la conformità all’originale e, in definitiva, la validità della copia trasmessa.
Nel caso in esame, poiché il ricorrente riferisce che copia dell’atto è stata inviata dall’amministrazione all’indirizzo p.e.c. del suo difensore e la p.e.c. è integrata con il sistema di gestione documentale governato dal protocollo informatico, nessun dubbio sussiste sull’immunità del documento trasmesso da qualsiasi vizio di forma che ne giustifichi l’annullamento .” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 aprile 2025, n. 2839).
Ed ha precisato che “ l’art. 18 D.P.R. 445/2000, non richiede in alcun modo, ai fini dell’esistenza né della validità del provvedimento amministrativo, l’attestazione di conformità della copia notificata, limitandosi a individuare le modalità di redazione dell’attestazione stessa, senza in alcun modo imporla o richiederla nella fattispecie oggetto di causa, caratterizzata da notifica tramite pec di un atto firmato digitalmente. L’esistenza del provvedimento impugnato, e la sua piena conformità alla copia notificata, non possono dunque essere revocate in dubbio per la mancata apposizione di un visto di conformità che l’ordinamento non richiedeva ” (TAR Napoli, Sez. II, 11 marzo 2025, n. 1997).
Va ugualmente disatteso il secondo motivo, con il quale è dedotta l’irragionevolezza del diniego e la mancata applicazione della normativa di riferimento per l’istruttoria perché, essendo il rigetto imputabile esclusivamente al datore di lavoro, l’Amministrazione avrebbe dovuto convocare il lavoratore presso lo sportello unico per l’immigrazione al fine di formalizzare la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Al riguardo va precisato, richiamando conforme precedente, come “ «la disciplina della emersione dettata nel 2020 - a differenza di quella di cui all’art. 5, comma 11-bis, d.lg. 16 luglio 2012 n. 109 – “limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lvo n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020) e non contempla la possibilità di rilasciare il permesso in esame nel diverso caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro: ebbene, il carattere eccezionale della disciplina de qua, derogatoria di quella ordinaria, ne impone un’applicazione restrittiva, nel rispetto dei casi e dei tempi in essa contemplati” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422)» (Cons. Stato, III, 15 settembre 2022, n. 8007).
Più di recente, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della procedura di emersione prevista dall’art. 103 del d.l. 34/2020, anche per la mancata previsione di un meccanismo analogo a quello delineato dal d.lgs. 109/2012, ha precisato, con la sentenza 24 novembre 2023, n. 209, da un lato, che «[q]uesto e, in genere, tutti i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e, nel dettare la loro disciplina, il legislatore gode di ampia discrezionalità, salvo il limite della manifesta arbitrarietà (sentenza n. 172 del 2012; nel senso della natura “speciale” della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare e del relativo procedimento, anche sentenza n. 88 del 2023). Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza. Il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l’emersione, infatti, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare»; dall’altro, che la «la sua ratio «andava ravvisata nella necessità di rendere più efficaci le azioni di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, salvaguardando la salute pubblica e, contemporaneamente, sostenendo le famiglie e i settori produttivi gravemente colpiti dalla carenza di lavoratori disponibili a causa dell’emergenza pandemica» (sentenza n. 150 del 2023). Le procedure di emersione del 2012 e del 2020 sono, quindi, differenti per presupposti applicativi e finalità perseguite; proprio la non omogeneità delle situazioni normative messe a confronto esclude che la lamentata diversità di disciplina per esse dettate, in tema di rigetto della dichiarazione di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, integri una lesione dell’art. 3 Cost.».
La pretesa al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione coltivata sulla base di operazioni ermeneutiche che puntano ad estendere la disciplina contenuta nell’art. 5, co. 11-bis del d.lgs. 109/2012 o nell’art. 22, co. 11, del d.lgs. 286/1998 oltre il rispettivo ambito applicativo è, pertanto, priva di fondamento .”
E’ infondato anche il motivo con cui si contesta la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal ricorrente. L’articolo 13, comma 7 del d.lgs. 286/1998 prevede la traduzione in una lingua nota allo straniero o, in caso di impossibilità, in francese, inglese o spagnolo, del decreto di espulsione e degli altri atti concernenti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione del cittadino extracomunitario; non si riferisce quindi ai provvedimenti di emersione di cui all’art. 103, co. 1, del D.L. 34/2020, assunti su istanza di parte. Si tratta in ogni caso di una irregolarità formale non invalidante ex art. 21 octies della legge 241/1990, atteso che il provvedimento di rigetto ha natura vincolata, data l’insufficienza reddituale del datore di lavoro (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 11 marzo 2025, n. 1995).
Destituita di fondamento risulta la censura di omessa notifica del preavviso di rigetto, risultando in atti prova della notifica della comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/1990 in data 21 ottobre 2021 tramite raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’istanza (Casandrino, Via Cavour n. 32). Il ricevimento è peraltro indirettamente confermato dal fatto che proprio a seguito di detta comunicazione il ricorrente ha presentato documentazione integrativa. Conseguentemente risulta destituito di fondamento anche il motivo che si appunta sull’omessa richiesta di documentazione integrativa da parte del responsabile del procedimento, risultando tale richiesta proprio oggetto del preavviso di rigetto.
Quanto al motivo del rigetto dell’istanza occorre ribadire quanto già osservato in sede cautelare, ovvero che “- la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro e la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal comma 4 dell’articolo 103 e dalle circolari (che è comunque fattispecie diversa da quella all’esame di datore di lavoro privo di redditi sufficienti) ha comunque come presupposto una istanza di emersione presentata da un datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti;
- la ratio della procedura di emersione ai sensi del d.l. 34 del 2020 sarebbe rispettata solo ove si ritenga che la possibilità di rilascio del titolo per attesa occupazione sia limitato ai casi in cui la procedura di emersione non possa concludersi favorevolmente non per l’originario difetto di presupposti previsti dalla legge, quali possono essere la forza maggiore (cfr. circolare del 24 luglio 2020) e la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. circolare del 17 novembre 2020) e tanto al fine di evitare facili elusioni della portata della norma ;”.
Risultano quindi destituite di fondamento le censure che contestano l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e il difetto di istruttoria, in disparte ogni ulteriore considerazione sotto il profilo della inammissibilità per genericità delle doglianze, che risultano articolate nel gravame senza alcun riferimento fattuale alla fattispecie di cui è qui questione.
Né l’UTC avrebbe dovuto valutare l’assenza di precedenti penali a carico dello straniero pur già presente da qualche anno sul territorio nazionale o il suo inserimento sociale, come dedotto, atteso che tali circostanze non sono atte a superare il contestato difetto dei requisiti per un positivo esito del procedimento di emersione, difettandone gli specifici presupposti.
La titolarità di un reddito in capo al datore di lavoro nella misura indicata dall'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce, infatti, un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura della emersione in relazione alla quale, stante il suo carattere eccezionale, non può essere invocata la normativa di carattere generale dell’articolo 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Così come non può assumere rilievo l’argomento volto a censurare la condotta dell’amministrazione per non aver tenuto conto dell’integrazione documentale, che il ricorrente ammette di aver inviato tardivamente (ovvero dopo l’adozione del diniego impugnato), ai fini dell’assunzione del richiesto provvedimento di revoca in autotutela.
Le vicende intervenute dopo l’adozione del provvedimento impugnato non possono essere valorizzate nell’ambito dello scrutinio di legittimità dell’atto, che va effettuato con riferimento all’epoca della sua adozione.
Il ricorso va pertanto respinto, perché infondato.
La peculiarità della materia controversa giustifica peraltro la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.